Audizione dell IVASS. Commissioni Riunite 10 a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

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1 Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. Audizione dell IVASS Dott. Fausto Parente Responsabile del Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza Commissioni Riunite 10 a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) e 13 a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) Senato della Repubblica Roma, 9 luglio 2014

2 1. Introduzione Illustri Presidenti, Onorevoli Senatori, Vi ringrazio per l invito rivolto all IVASS a partecipare a questa audizione, che mi consente di condividere con voi alcune osservazioni sulle novità introdotte dal decreto-legge 91/2014 (c.d. decreto competitività). Per ovvie ragioni, concentrerò il mio intervento sulla parte del decreto che interessa maggiormente il settore assicurativo e l IVASS ed in particolare sull articolo 22 (Misure a favore del credito alle imprese). Tale articolo consente alle imprese di assicurazione (unitamente alle società di cartolarizzazione) di svolgere l attività di concessione diretta di finanziamenti nei confronti delle imprese (ad eccezione delle micro-imprese). La previsione risponde alla necessità di individuare modalità di accesso al credito, da parte delle imprese, alternative e complementari al credito bancario, chiamando in causa le imprese di assicurazione nella loro qualità di investitori istituzionali. Il decreto rende ammissibile sia il finanziamento diretto che quello indiretto, effettuato cioè per il tramite di società di cartolarizzazione. Tali finanziamenti possono ora rientrare nel novero degli investimenti a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e danni, vale a dire degli attivi accantonati dalle imprese a garanzia degli impegni nei confronti degli assicurati. Il decreto, infine, delega all IVASS l emanazione di un regolamento attuativo che definisca condizioni e limiti operativi per la concessione dei finanziamenti diretti tenendo conto di alcuni importanti criteri prudenziali recati dal decreto stesso. In generale, va evidenziato che la norma ha un forte contenuto innovativo, sia per la realtà italiana ma anche a livello europeo, poiché la concessione di prestiti non rientra tra le attività tipiche delle imprese assicurative, il cui mestiere è quello di

3 valutare, assumere e gestire rischi assicurativi, anziché il rischio di credito (ossia il rischio che il prenditore di fondi non adempia alla propria obbligazione). Volendo utilizzare un linguaggio più tecnico, l'impresa di assicurazione offre coperture dal rischio derivante da eventi non correlati tra loro, il cui rischio aggregato è al limite nullo (cd. legge dei grandi numeri); mentre invece chi concede credito, si espone ad eventi (quali il default) fortemente correlati il cui rischio aggregato (anche in caso di perfetta diversificazione) non è affatto nullo. 2. Suggerimenti sull articolo 22 Il carattere innovativo della norma è confermato anche dalle esperienze di altri paesi: a livello dei 18 paesi dell area euro (secondo le statistiche della Banca Centrale Europea), l ammontare complessivo dei finanziamenti concessi dalle imprese di assicurazione (anche di forma diversa da quella prevista dal decreto in questione) era pari - a fine a 422 miliardi di euro, corrispondenti a solo il 7% del totale delle attività. Il dato dimostra comunque che un maggior contributo all investimento in finanziamenti può essere richiesto alle imprese assicurative. Infatti, anche a prescindere dagli obiettivi di politica economica, ed avendo comunque sempre presente l obiettivo della sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione, tale maggiore investimento potrebbe recare benefici per le imprese stesse, a condizione che i conseguenti rischi siano debitamente considerati. Per quanto riguardo i benefici, infatti, si ritiene che l apertura diretta ed indiretta ai finanziamenti possa ampliare il ventaglio degli investimenti a disposizione delle imprese di assicurazione che possono, così, arricchire la selezione degli investimenti che presentino il rapporto rendimento/rischio più coerente con gli impegni derivanti dalle passività assicurative.

4 Tale possibilità consentirebbe alle imprese di assicurazione di conseguire una migliore diversificazione dei propri investimenti (466 miliardi di euro 1 ), oggi concentrati per lo più in titoli di stato (274 miliardi di euro) ed obbligazioni emesse da imprese (90 miliardi di euro). Inoltre, l investimento in finanziamenti potrebbe portare benefici in termini di minore correlazione con l andamento dei mercati finanziari (anche in vista del futuro regime di solvibilità - cd Solvency II - che introdurrà requisiti di capitale più sensibili al rischio) rispetto agli altri tipici investimenti delle imprese italiane (titoli di stato ed obbligazioni bancarie) che come dimostrato dalla recente crisi dei mercati non sono esenti da rischi e risultano altamente correlati tra loro. Per poter tuttavia realizzare questi benefici occorre presidiare adeguatamente i rischi connessi all investimento in finanziamenti, in quanto un apertura totale e non accompagnata agli stessi, potrebbe comportare preoccupanti ricadute per la solvibilità e la stabilità del settore e quindi perdite per gli assicurati. L IVASS condivide quindi la previsione dei criteri previsti dall art. 22, comma 4, del decreto ed in particolare dei criteri secondo cui: - la selezione dei prenditori dei finanziamenti debba essere realizzata da una banca. Poiché il mestiere principale dell assicuratore è quello di assumere e gestire rischi assicurativi e non quello di valutare il merito creditizio dei potenziali debitori, si ritiene indispensabile il coinvolgimento di una banca per la valutazione del rischio di credito; - la banca trattenga un significativo interesse economico dell operazione fino alla scadenza. Tale previsione garantisce un pieno allineamento degli interessi che è il presupposto imprescindibile per garantire il successo della norma, pur nel rispetto del diverso contributo a cui gli intermediari assicurativi e bancari sono chiamati. 1 Si tratta degli attivi del patrimonio libero delle imprese (40) più gli investimenti a copertura delle riserve tecniche (427), esclusi gli attivi di classe D (97).

5 Si reputano ugualmente importanti i criteri riguardanti la necessità di comprendere e gestire i rischi derivanti da tale investimento nonché l adeguata patrimonializzazione richiesta a copertura delle perdite inattese. L Istituto auspica che le imprese dotate di minori competenze e risorse da dedicare alla valutazione e monitoraggio dei rischi di credito decidano di realizzare l investimento in finanziamenti in maniera indiretta, attraverso il ricorso a fondi di credito e/o cartolarizzazioni. Infine, come già sottolineato in altre audizioni, si auspica che la copertura del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sia esteso anche ai finanziamenti concessi dalle imprese di assicurazione. 3. Conclusioni L Istituto ha già avviato le prime riflessioni volte all emanazione delle necessarie modifiche alla normativa settoriale che consentiranno di dare piena operatività alla norma, una volta avvenuta la conversione in legge del decreto. Tali modifiche si inquadrano, del resto, nel contesto di altre riflessioni in tema di investimenti delle imprese di assicurazione su cui l IVASS ha proposto di recente alcune modifiche che, tra l altro, tengono conto della transizione al nuovo regime regolamentare Solvency II. Concludendo, in linea generale, l IVASS valuta positivamente l apertura concessa dal decreto, a condizione che l ingresso delle imprese assicurative in tale nuovo business avvenga in maniera controllata, ossia tenga conto delle peculiarità dell attività assicurativa e sia accompagnata dai necessari presidi prudenziali. Si ritiene infatti che, se adeguatamente calibrato, l intervento proposto sia suscettibile di conseguire gli auspicati obiettivi di politica economica (obiettivi macro di incentivo agli investimenti ed alla crescita economica) ed al contempo offrire (obiettivo micro )

6 una maggiore/migliore possibilità di investimento per le imprese assicurative, nel rispetto della necessaria prudenza (sicurezza, redditività, liquidità e diversificazione) che la normativa di settore richiede nelle scelte d investimento in modo da garantire la copertura degli impegni assunti verso gli assicurati. Più in particolare, l Istituto ritiene importante che i richiamati criteri previsti dal decreto (il coinvolgimento attivo di una banca ed il mantenimento di un significativo interesse economico nell operazione ) siano mantenuti e che gli stessi siano affiancati da altri di dettaglio (che saranno specificati nella regolamentazione attuativa), necessari affinché il maggior ricorso a forme alternative di credito alle imprese rispetto al canale bancario tradizionale costituisca un opportunità per il settore assicurativo e non una minaccia. Colgo, infine, l occasione per far presente che con riguardo al tema della garanzia statale in favore di SACE S.p.A. in caso di assicurazione di rischi non di mercato, il decreto prevede (art. 32) che la suddetta garanzia venga rilasciata con decreto del MEF, previo parere dell IVASS da rilasciarsi entro 15 giorni dalla relativa richiesta. In considerazione dell importanza delle valutazioni necessarie per il rilascio del parere nonché della novità delle stesse, ci si riserva di comunicare al Ministero competente alcune proposte migliorative sulla procedura di rilascio del parere.

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