DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n.109. Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n.109. Capo I DISPOSIZIONI GENERALI"

Transcript

1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni. Testo integrato con le modifiche occorse nel tempo. DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n.109 Attuazione delle direttive n.89/395/cee e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 45 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989, concernenti la etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonche' le diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; E M A N A il seguente decreto legislativo: Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Campo di applicazione 1. L'etichettatura dei prodotti alimentari, nonche' la loro presentazione e la relativa pubblicita' sono disciplinate dal presente decreto. 2. Si intende per: a) etichettatura l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformita' a quanto stabilito negli articoli 14, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare; b) prodotto alimentare preconfezionato l'unita' di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettivita', costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui e' stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata; c) presentazione dei prodotti alimentari: 1) la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione; 2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento; 3) il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita; 4) l'ambiente nel quale sono esposti; d) prodotto alimentare preincartato l'unita' di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale e' stato posto o avvolto negli esercizi di vendita; e) consumatore il consumatore finale nonche' i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettivita' analoghe, denominate in seguito "collettivita'". 3. Non sono considerati preconfezionati i prodotti alimentari non avvolti da alcun involucro nonche' quelli di grossa pezzatura anche se posti in involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento; le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate involucro o imballaggio. Art. 2. P u b b l i c i t a' 1. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identita', sulla qualita', sulla composizione, sulla quantita', sulla durabilita', sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso. 2. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari, fatte salve le disposizioni applicabili alle acque minerali naturali ed ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare, non devono essere tali

2 da indurre ad attribuire al prodotto proprieta' atte a prevenire, curare o guarire malattie umane ne' accennare a tali proprieta' che non possiede; non devono, inoltre, evidenziare caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedano le stesse caratteristiche. Art. 3. Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati 1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni: a) la denominazione di vendita; b) l'elenco degli ingredienti; c) la quantita' netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantita' unitarie costanti, la quantita' nominale; d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea; f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; i) le modalita' di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; l) le istruzioni per l'uso, ove necessario; m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto. 2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; e' consentito riportarle anche in piu' lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, e' consentito riportare le menzioni originarie. 3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore. 4. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura. 5. Per sede si intende la localita' ove e' ubicata l'azienda o lo stabilimento. Art. 4. Denominazione di vendita 1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare e' la denominazione prevista dalle disposizioni che disciplinano il prodotto stesso ovvero il nome consacrato da usi e consuetudini ovvero una descrizione del prodotto accompagnata, se necessario, da informazioni sulla sua natura e utilizzazione, in modo da consentire all'acquirente di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso. 2. La denominazione di vendita non puo' essere sostituita da marchi di fabbrica o di commercio ovvero da denominazioni di fantasia. 3. La denominazione di vendita comporta una indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito (ad esempio: in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato, affumicato) se l'omissione di tale indicazione puo' creare confusione nell'acquirente. 4. La menzione del trattamento mediante radiazioni ionizzanti e' in ogni caso obbligatoria e deve essere realizzata con la dicitura "irradiato" ovvero "trattato con radiazioni ionizzanti". 5. La conservazione dei prodotti dolciari alle basse temperature, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di conservazione degli alimenti, non costituisce trattamento ai sensi del comma 3. Art. 5. I n g r e d i e n t i 1. Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. 2. Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico; tuttavia: a) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare, possono essere designati con il solo nome di tale categoria; b) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato II devono essere designati con il nome della loro categoria seguito dal loro nome specifico o dal relativo numero CEE. Qualora un ingrediente appartenga a piu' categorie, deve essere indicata la categoria corrispondente alla funzione principale che esso svolge nel prodotto finito. 3. L'elenco degli ingredienti e' costituito dalla enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione; esso deve essere preceduto da una dicitura appropriata contenente la parola "ingrediente".

3 4. L'acqua aggiunta e gli altri ingredienti volatili sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. L'acqua aggiunta puo' non essere menzionata ove non superi, in peso, il 5 per cento del prodotto finito. 5. La quantita' di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare e' determinata sottraendo dalla quantita' totale del prodotto finito la quantita' degli altri ingredienti adoperati al momento della loro utilizzazione. 6. Nel caso di ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione, l'indicazione puo' avvenire nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione con la denominazione originaria. 7. Nel caso di prodotti concentrati o disidratati, da consumarsi dopo essere stati ricostituiti, gli ingredienti possono essere elencati secondo l'ordine delle proporzioni del prodotto ricostituito, purche' la loro elencazione sia accompagnata da una indicazione del tipo "ingredienti del prodotto ricostituito" ovvero "ingredienti del prodotto pronto per il consumo". 8. Nel caso di miscuglio di frutta o di ortaggi in cui nessun tipo di frutta o di ortaggi abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in altro ordine, purche' la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo "in proporzione variabile". 9. Nel caso di miscuglio di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna delle componenti abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purche' la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo "in proporzione variabile". 10. Le carni, utilizzate nella preparazione dei prodotti a base di carne, devono essere indicate con il nome della specie animale. 11. Un ingrediente composto puo' figurare nell'elenco degli ingredienti con la propria denominazione prevista da norme specifiche o consacrata dall'uso in funzione del peso globale, purche' sia immediatamente seguito dalla enumerazione dei propri componenti. 12. La enumerazione di cui al comma 11 non e' obbligatoria: a) se l'ingrediente composto rappresenta meno del 25% del prodotto finito; b) se l'ingrediente composto e' un prodotto per il quale l'elenco degli ingredienti non e' prescritto; c) quando si tratta di ingredienti i quali, durante il processo di fabbricazione, siano stati temporaneamente tolti da un ingrediente composto per esservi immessi di nuovo in un quantitativo non superiore al tenore iniziale. 13. La menzione del trattamento di cui all'art. 4, comma 3, non e' obbligatoria, salvo nel caso sia espressamente prescritta da norme specifiche; l'ingrediente sottoposto a radiazioni ionizzanti, tuttavia, deve essere sempre accompagnato dall'indicazione del trattamento. Art. 6. Designazione degli aromi 1. Gli aromi sono designati con il termine di "aromi" oppure con una indicazione piu' specifica oppure con una descrizione dell'aroma. 2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un significato sensibilmente equivalente puo' essere utilizzato soltanto per gli aromi la cui parte aromatizzante contenga esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali e/o preparati aromatizzanti. 3. Se la indicazione dell'aroma contiene un riferimento alla natura o all'origine vegetale o animale delle sostanze utilizzate, il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un significato equivalente puo' essere utilizzato soltanto se la parte aromatizzante e' stata isolata mediante opportuni processi fisici o enzimatici o microbiologici oppure con processi tradizionali di preparazione di prodotti alimentari unicamente o pressoche' unicamente a partire dal prodotto alimentare o dalla sorgente di aromi considerata. Art. 7. Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti 1. Non sono considerati ingredienti: a) i costituenti di un ingrediente che, durante il procedimento di lavorazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successivamente in quantita' non superiore al tenore iniziale; b) gli additivi, la cui presenza nel prodotto alimentare e' dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o piu' ingredienti di detto prodotto, purche' essi non svolgano piu' alcuna funzione nel prodotto finito, secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali adottati ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; c) i coadiuvanti tecnologici; per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in se', che e' volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione e che puo' dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito; d) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e per gli aromi e le sostanze il cui uso e' prescritto come rivelatore.

4 2. L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta: a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto da norme specifiche; b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano subito trattamenti; c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro, purche' non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri del latte, dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione; in ogni caso l'indicazione del sale e' richiesta per i formaggi freschi, per i formaggi fusi e per il burro; d) nelle acque gassate che riportano la menzione di tale caratteristica nella denominazione di vendita; e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; f) negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purche' non siano stati aggiunti altri ingredienti. 3. L'indicazione dell'acqua non e' richiesta: a) se l'acqua e' utilizzata nel processo di fabbricazione unicamente per consentire la ricostituzione nel suo stato originale di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata; b) nel caso di liquido di copertura che non viene normalmente consumato; c) per l'aceto, quando e' indicato il contenuto acetico e per l'alcole e le bevande alcoliche quando e' indicato il contenuto alcolico. 4. Fatti salvi i casi indicati al comma 1, lettere b) e c), quanto previsto dalla lettera a) del comma 12 dell'art. 5 non si applica agli additivi. Art. 8. Ingrediente caratterizzante evidenziato 1. Qualora l etichettatura di un prodotto alimentare ponga in rilievo, onde differenziarlo da altri della stessa specie, la presenza o il limitato tenore di uno o piu ingredienti essenziali per le caratteristiche di tale prodotto, o se la denominazione di quest ultimo comporta lo stesso effetto, deve essere indicata, secondo i casi, la quantita minima o massima di utilizzazione di tali ingredienti, espressa in percentuale. 2. Il comma 1 non si applica nel caso di: a) ingredienti la cui quantita d impiego e fissata da norme specifiche; b) prodotti alimentari costituiti essenzialmente dall ingrediente evidenziato; c) ingredienti utilizzati in debole dose come aromatizzanti. 3. L indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta in prossimita immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare o nell elenco degli ingredienti accanto all ingrediente in questione. Art. 9. Quantita' 1. La quantita netta di un preimballaggio e la quantita che esso contiene al netto della tara. 2. La quantita nominale di un preimballaggio e quella definita all art. 2 della legge 25 ottobre 1978, n. 690 e all art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n La quantita dei prodotti alimentari preconfezionati deve essere espressa in unita di volume per i prodotti liquidi ed in unita di massa per gli altri prodotti, utilizzando per i primi il litro (l o L), il centilitro (cl) o il millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo (kg) o il grammo (g), salvo deroghe stabilite da norme specifiche. 4. Nel caso di imballaggio, costituito da due o piu preimballaggi individuali contenenti la stessa quantita dello stesso prodotto, l indicazione della quantita e fornita menzionando il numero totale dei preimballaggi individuali e la quantita nominale di ciascuno di essi. 5. Le indicazioni di cui al comma 4 non sono obbligatorie quando il numero totale dei preimballaggi individuali puo essere visto chiaramente e contato facilmente dall esterno e la quantita contenuta in ciascun preimballaggio individuale puo essere chiaramente vista dall esterno almeno su uno di essi. 6. Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti da due o piu preimballaggi individuali che non sono considerati unita di vendita, l indicazione della quantita e fornita menzionando la quantita totale ed il numero totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per i prodotti da forno, quali fette biscottate, crakers, biscotti, prodotti lievitati monodose, e per i prodotti a base di zucchero e sufficiente l indicazione della quantita totale. 7. Se un prodotto alimentare solido e presentato immerso in un liquido di governo, deve essere indicata anche la quantita di prodotto sgocciolato; per liquido di governo si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati anche quando si presentano congelati o surgelati, purche il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione alimentare e non sia, pertanto, decisivo per l acquisto: a) acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia; b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto; c) soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti; d) succhi di frutta e di ortaggi nel caso delle conserve di frutta e di ortaggi. 8. L indicazione della quantita non e obbligatoria:

5 a) per i prodotti generalmente venduti a pezzo o a collo; qualora contenuti in un imballaggio globale, il numero dei pezzi deve essere chiaramente visto dall esterno e facilmente contato ovvero indicato sull imballaggio stesso; b) per i prodotti dolciari la cui quantita non sia superiore a 30 g; c) per i prodotti la cui quantita sia inferiore a 5 g o 5 ml, salvo per le spezie e le piante aromatiche. 9. I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di volume devono essere pesati alla presenza dell acquirente ovvero riportare l indicazione della quantita netta al momento in cui sono esposti per la vendita al consumatore. 10. La quantita di prodotti alimentari, per i quali sono previste gamme di quantita a volume, puo essere espressa utilizzando il solo volume. Art. 10. Termine minimo di conservazione e data di scadenza 1. Il termine minimo di conservazione e la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprieta specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura da consumarsi preferibilmente entro seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura. 2. La data di scadenza e la data entro la quale il prodotto alimentare va consumato; essa va indicata con la dicitura da consumarsi entro seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura. 3. La data si compone dell indicazione, in chiaro e nell ordine, del giorno, del mese e dell anno. 4. La data puo essere espressa: a) con l indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi; b) con l indicazione del mese e dell anno per i prodotti alimentari conservabili per piu di tre mesi ma per meno di diciotto mesi; c) con la sola indicazione dell anno per i prodotti alimentari conservabili per almeno diciotto mesi. 5. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso sino al termine di cui ai commi 1 e 2 ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono completate dalla enunciazione delle condizioni di conservazione con particolare riferimento alla temperatura in funzione della quale il periodo di validita e stato determinato. 6. L indicazione del termine minimo di conservazione e di qualsiasi altra data non e richiesta per: a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti; tale deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose; b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti da frutti diversi dall uva nonche delle bevande dei codici NC , , , ottenute da uva o mosto d uva; c) le bevande con contenuto di alcole pari o superiore al 10% in volume; d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande alcolizzate contenute in recipienti individuali di capacita superiore a 5 litri destinati alle collettivita ; e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione; f) gli aceti; g) il sale da cucina; h) gli zuccheri allo stato solido; i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi; l) le gomme da masticare e prodotti analoghi; m) i gelati monodose. 7. E vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione. Art. 11. Sede dello stabilimento 1. L indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione e di confezionamento o di solo confezionamento puo essere omessa nel caso di: a) impresa produttrice o confezionatrice che disponga di un unico stabilimento ubicato allo stesso indirizzo della sede legale o sociale; b) prodotti provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia; c) prodotti destinati ad altri Paesi. 2. Nel caso in cui l impresa disponga di piu stabilimenti, e consentito indicare sull etichetta tutti gli stabilimenti purche quello effettivo venga evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

6 3. Nel caso di impresa che provveda alla distribuzione o alla vendita dei prodotti, sulle cui confezioni non sia indicato il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore, la sede dello stabilimento deve essere completata dall indirizzo ovvero, in mancanza, da una indicazione che ne agevoli la localizzazione. Art. 12. Titolo alcolometrico 1. Il titolo alcolometrico volumico effettivo e il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 C contenuta in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura. 2. Il titolo alcolometrico volumico e espresso dal simbolo % vol, preceduto dal numero corrispondente che puo comprendere solo un decimale; puo essere preceduto dal termine alcool o dalla sua abbreviazione alc.. 3. Al titolo alcolometrico si applicano le seguenti tolleranze in piu o in meno, espresse in valori assoluti: a) 0,5% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico non superiore a 5,5%, nonche per le bevande della NC e ricavate dall uva; b) 1% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico superiore a 5,5%, per i sidri e le altre bevande fermentate ottenute da frutta diversa dall uva nonche per le bevande della NC ricavate dall uva e le bevande a base di miele fermentato; c) 1,5% vol per le bevande contenenti frutta o parti di piante in macerazione; d) 0,3% vol per le bevande diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c). 4. Le tolleranze di cui al comma 3 si applicano senza pregiudizio delle tolleranze derivanti dal metodo di analisi seguito per la determinazione del titolo alcolometrico. 5. Ai mosti, ai vini, ai vini liquorosi, ai vini spumanti ed ai vini frizzanti si applicano le tolleranze stabilite nei regolamenti comunitari. Art. 13. Lotto 1. Per lotto si intende un insieme di unita di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. 2. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l indicazione del lotto di appartenenza. 3. Il lotto e determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunita economica europea ed e apposto sotto la propria responsabilita ; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed e preceduto dalla lettera L, salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura. 4. Per i prodotti alimentari preconfezionati l indicazione del lotto figura sull imballaggio preconfezionato o su un etichetta appostavi. 5. Per i prodotti alimentari non preconfezionati l indicazione del lotto figura sull imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita. 6. L indicazione del lotto non e richiesta: a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese; b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull imballaggio globale; c) per i prodotti agricoli che, all uscita dall azienda agricola, sono: 1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio, 2) avviati verso organizzazioni di produttori o 3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione; d) per i prodotti alimentari preincartati nonche per i prodotti alimentari venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale non preconfezionati ovvero confezionati su richiesta dell acquirente ovvero preconfezionati ai fini della loro vendita immediata; e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato piu grande abbia una superficie inferiore a 10 cm(elevato al Quadrato). 7. Sono considerate indicazioni del lotto eventuali altre date qualora espresse con la menzione del giorno, del mese e dell anno nonche la menzione di cui all art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, qualora conforme al disposto del comma Ai fini dei controlli sull applicazione delle norme comunitarie, il Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato puo con proprio decreto stabilire le modalita di indicazione del lotto per taluni prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari. Art. 14. Modalita di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati 1. La denominazione di vendita, la quantita, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza nonche il titolo alcolometrico volumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo. 2. L obbligo di cui al comma 1 non si applica fino al 30 giugno 1999 per le bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e sulle quali e impressa in modo indelebile una delle indicazioni riportate al comma 1.

7 3. Nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e sulle quali e riportata in modo indelebile una dicitura e, pertanto, non recano ne etichetta ne anello ne fascetta nonche nel caso degli imballaggi o dei recipienti la cui superficie piana piu grande e inferiore a 10 cm(elevato al Quadrato) sono obbligatorie solo le seguenti indicazioni: la denominazione di vendita, la quantita e la data; in tale caso non si applica la disposizione di cui al comma Le indicazioni di cui all art. 3 devono figurare sull imballaggio preconfezionato o su un etichetta appostavi o legata al medesimo o su anelli, fascette, dispositivi di chiusura e devono essere menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili; esse non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate. 5. Per i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso, le indicazioni di cui all art. 3 possono figurare soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se e garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa, fatto salvo quanto previsto al comma Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai prodotti alimentari preconfezionati destinati alle collettivita per esservi preparati o trasformati o frazionati o somministrati. 7. Nel caso in cui le indicazioni di cui all art. 3 figurino, ai sensi dei commi 5 e 6, sui documenti commerciali, le indicazioni di cui all art. 3, comma 1, lettere a), d) ed e) devono figurare anche sull imballaggio globale in cui i prodotti alimentari sono posti per la commercializzazione. Art. 15. Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura 1.I prodotti alimentari preconfezionati posti in vendita attraverso i distributori automatici o semiautomatici devono riportare le indicazioni di cui all art Nel caso di distribuzione di sostanze alimentari non preconfezionate poste in involucri protettivi ovvero di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui alla lettere a) e b) del comma 1 dell art. 3, nonche il nome o ragione sociale e la sede dell impresa responsabile della gestione dell impianto. 3.Le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili. Art. 16. Vendita dei prodotti sfusi 1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono ovvero applicato nei comparti in cui sono esposti. 2. Sul cartello devono essere riportate: a) le indicazioni previste all art. 3, comma 1, lettere a) e b); b) le modalita di conservazione per i prodotti alimentari molto deperibili, ove necessario; c) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580; d) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% vol. 3. Per i prodotti della pasticceria e della panetteria l elenco degli ingredienti puo essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche ai prodotti di gelateria. 5. Per i prodotti della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari pronte per cuocere, l elenco degli ingredienti puo essere riportato su apposito registro o altro sistema equivalente da tenersi bene in vista, a disposizione dell acquirente, in prossimita dei banchi di esposizione dei prodotti alimentari. 6. Per i prodotti preincartati le indicazioni di cui al comma 2 possono figurare sul solo cartello applicato al comparto. 7. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 puo essere applicato direttamente sull impianto o a fianco dello stesso. 8. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui all art. 3, comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono figurare anche solo sui documenti commerciali. Art. 17. Prodotti non destinati al consumatore 1. I prodotti alimentari destinati all industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonche i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all art. 3, comma 1, lettere a), c), e) ed h). 2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali.

8 Art. 18. Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti alimentari non conformi alle norme del presente decreto, e punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni. 2. Le infrazioni alle disposizioni dell art. 2 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni. 3. L importo relativo alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 deve essere versato all ufficio del registro competente per territorio. Capo II DISPOSIZIONI CONCERNENTI PRODOTTI PARTICOLARI Art. 19. Birra 1. L art. 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni, e sostituito dal seguente: Art La denominazione birra analcolica e riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a 3 e non superiore a La denominazione birra leggera o birra light e riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a 5 e non superiore a La denominazione birra e riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume superiore a 11; tale prodotto puo essere denominato birra speciale se il grado saccarometrico in volume e superiore a 13 e birra doppio malto se il grado saccarometrico in volume e superiore a 15.. Art. 20. Burro 1. L art. 4 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e sostituito dal seguente: Art Il burro destinato al consumo diretto deve essere posto in vendita in imballaggi preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi all origine ovvero in involucri sigillati.. Art. 21. Camomilla 1. L art. 5 della legge 30 ottobre 1940, n. 1724, e sostituito dal seguente: Art La camomilla deve rispondere ai tipi e alle caratteristiche fissati nella tabella annessa alla presente legge.. 2. L art. 6 della legge 30 ottobre 1940, n. 1724, e sostituito dal seguente: Art La camomilla puo essere venduta al consumatore solo in imballaggi preconfezionati chiusi all origine. 2. L etichettatura della camomilla comporta l obbligo dell indicazione del tipo di camomilla di cui alla tabella allegata. 3. Il prodotto ottenuto da infiorescenze o steli o da entrambi macinati puo essere posto in commercio solo con la denominazione: camomilla macinata industriale.. Art. 22. Cereali, sfarinati, pane o paste alimentari 1. L art. 6 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e sostituito dal seguente: Art E denominata farina di grano tenero il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita.. 2. Ferme restando le norme in materia di panificazione e di alimenti surgelati l art. 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e sostituito dal seguente: Art E denominato pane il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro sodico). 2. Il prodotto sottoposto a cottura parziale, surgelato o non, deve essere destinato al solo consumatore finale, purche in imballaggi preconfezionati recanti in etichetta, oltre alle indicazioni previste dalle disposizioni vigenti, la denominazione di pane completata dalla menzione parzialmente cotto o altra equivalente, nonche l avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e le relative modalita di cottura.. 3. Al comma primo dell art. 16 della legge 4 luglio 1967, n. 580, le parole: Il contenuto in acqua del pane sono sostituite da: Il contenuto in acqua del pane a cottura completa. Art. 23.

9 Formaggi freschi a pasta filata 1. Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 giugno 1986, n. 252, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata, e sostituito dal seguente: Art I formaggi freschi a pasta filata, quali fiordilatte, mozzarelle ed analoghi, possono essere posti in vendita solo se appositamente preconfezionati all origine. 2. I formaggi freschi a pasta filata possono essere venduti nei caseifici di produzione preincartati. 3. Sulle confezioni dei formaggi freschi a pasta filata devono essere riportate le indicazioni seguenti, con le modalita previste dalle norme generali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari: a) denominazione di vendita; b) l elenco degli ingredienti; c) la quantita netta o nominale ovvero, nel caso di prodotto contenuto in liquido di governo, la quantita di prodotto sgocciolato; d) la data di scadenza; e) il nome o la ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante nonche la sede dello stabilimento; per i prodotti provenienti dagli altri Paesi puo essere riportato, in sostituzione del nome del fabbricante, il nome o la ragione sociale e la sede del confezionatore ovvero del venditore stabilito nella Comunita economica europea; f) le modalita di conservazione; g) la dicitura di identificazione del lotto; h) il luogo di origine o di provenienza, qualora l omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l origine o la provenienza effettiva del prodotto. Con decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato di concerto con il Ministro dell agricoltura e delle foreste e del Ministro per le politiche comunitarie, sono individuati i casi nei quali si rendano necessari le indicazioni anzidette.. Art. 24. Margarina e grassi idrogenati 1. L art. 9 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, e sostituito dal seguente: Art La margarina ed i grassi idrogenati alimentari destinati al consumatore devono essere posti in vendita in imballaggi preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi ovvero in involucri sigillati.. Art. 25. Miele 1. L art. 3, comma 5, della legge 12 ottobre 1982, n. 753, introdotto dall art. 51 della legge del 29 dicembre 1990, n. 428, e sostituito dal seguente: 5. Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comunitaria, va indicato il Paese di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all art. 6, comma L art. 6 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall art. 51 della legge del 29 dicembre 1990, n. 428, e sostituito dal seguente: Art Il miele destinato al consumatore deve essere confezionato in contenitori chiusi recanti le seguenti indicazioni: a) la denominazione miele, per il prodotto definito al primo comma dell art. 1, ovvero una delle denominazioni specifiche previste ai commi 3 e 4 dell art. 1, secondo l origine o il metodo di estrazione del prodotto; tuttavia il miele in favo, il miele con pezzi di favo, il miele per pasticceria, il miele per l industria ed il miele di brughiera devono essere designati come tali; b) la quantita netta o nominale; c) il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita europea; d) la dicitura di identificazione del lotto. 2. La denominazione di vendita puo essere completata da: a) un indicazione inerente all origine vegetale o floreale, millefiori compreso, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche; b) un nome regionale, territoriale o topografico, se il prodotto proviene totalmente dall origine indicata; c) l indicazione vergine integrale qualora non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possegga le caratteristiche stabilite col decreto di cui all art Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiori a 10 chilogrammi e non sia commercializzato al dettaglio, le indicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), possono figurare solo sui documenti commerciali di vendita. 4. Con proprio decreto, il Ministro dell agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, stabilisce le modalita per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o utilizza miele di produzione extracomunitaria per la vendita sul mercato nazionale, qualora sia contenuto in recipienti di peso netto pari o superiori a 10 chilogrammi e stabilisce inoltre le modalita per la tenuta di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione di detto miele. 5. Le indicazioni di cui ai commi 1, lettera a) e 2 devono figurare in lingua italiana.

10 6. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo e punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L a L Art. 26. (1) Olio di oliva e di semi 1. L art. 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, e sostituito dal seguente: Art Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, destinati al consumatore, devono essere posti in vendita esclusivamente preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo destinatario. 3. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, fino a 10 litri, devono essere confezionati esclusivamente nelle quantita nominali unitarie seguenti espresse in litri: 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00, 3,00, 5,00, 10, Sono abrogati: a) gli articoli 2, comma primo, ottavo e nono della legge 27 gennaio 1968, n. 35; b) gli articoli 22 e 23, comma secondo, ultimo periodo del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni; c) l art. 70 del regio decreto 1 luglio 1926, n AGGIORNAMENTO (1) 1. L art. 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, e sostituito dal seguente: Art Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, destinati al consumatore, devono essere posti in vendita esclusivamente preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi. 2. La disposizione di cui al comma 1 (( non )) si applica quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo destinatario. 3. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, fino a 10 litri, devono essere confezionati esclusivamente nelle quantita nominali unitarie seguenti espresse in litri: 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00, 3,00, 5,00, 10, Sono abrogati: a) gli articoli 2, comma primo, (( 8 e 9 )) della legge 27 gennaio 1968, n. 35; b) gli articoli 22 e 23, comma secondo, ultimo periodo del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni; c) l art. 70 del regio decreto 1 luglio 1926, n Art. 27. Pomodori pelati e concentrati di pomodoro 1. Gli articoli 4 e 5, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, sono abrogati. 2. L art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, e sostituito dal seguente: Art I contenitori dei prodotti di cui al presente decreto, fabbricati in Italia e destinati al consumatore, oltre alle menzioni obbligatorie prescritte dalle norme generali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, devono riportare: a) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede legale del fabbricante; b) la sede dello stabilimento; c) una dicitura di identificazione del lotto impressa o litografata o apposta in maniera indelebile sul contenitore o sul dispositivo di chiusura. 2. Previa autorizzazione del Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato, e consentito l uso di una sigla per l indicazione di cui al comma 1, lettera a) e di un numero per l indicazione di cui alla lettera b). 3. Le sigle ed i numeri previsti al comma 2 sono comunicati dal Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato al Ministero della sanita, al Ministero dell agricoltura e foreste nonche all Istituto nazionale per le conserve alimentari. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai prodotti destinati all esportazione.. Art. 28. Riso 1. L art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 325, e sostituito dal seguente: Art Il nome di riso e riservato al prodotto ottenuto dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura. 2. E tuttavia consentito l utilizzo del nome riso per il prodotto al quale sia stata comunque asportata la lolla, non rispondente alla definizione di cui al comma 1 purche sia accompagnato dalla indicazione relativa alla diversa lavorazione o al particolare trattamento subito dal risone, quali riso integrale, riso parboilet, riso soffiato. 2. Il primo ed il secondo comma dell art. 5 della legge 18 marzo 1958, n. 325, sono sostituiti dal seguente:

11 Qualora il riso sia posto in vendita preconfezionato in imballaggi chiusi all origine oltre alle indicazioni previste dalle norme in materia di etichettatura, sulle confezioni deve essere indicata la varieta e puo essere indicato il gruppo di appartenenza. 3. I commi secondo, terzo e quarto, dell art. 2, della legge 18 marzo 1958, n. 325, sono sostituiti dai seguenti: Con decreto del Ministro dell agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato e determinata la denominazione delle varieta di risone e delle corrispondenti varieta di riso, che formano parte integrante della denominazione di vendita. Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varieta con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti. Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre. 4. Il quinto comma dell art. 5 e l art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 325, sono abrogati. Art. 29. Norme finali 1. Il presente decreto non si applica ai prodotti alimentari destinati ad altri Paesi. 2. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, nonche tutte le disposizioni in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicita dei prodotti alimentari e relative modalita, diverse o incompatibili con quelle previste dal presente decreto, ad eccezione di quelle contenute nei regolamenti comunitari e nelle norme di attuazione di direttive comunitarie relative a singole categorie di prodotti. 3. Le disposizioni del presente decreto possono essere modificate o integrate, in attuazione di norme comunitarie in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato di concerto con il Ministro della sanita. Art. 30. Norme transitorie 1. E consentita fino al 30 giugno 1992 l etichettatura dei prodotti alimentari in conformita alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, o alle norme concernenti singole categorie di prodotti alimentari, salvo quanto espressamente previsto dai regolamenti comunitari relativi a singole categorie di prodotti. 2. E altresi consentito fino al 31 dicembre 1993 designare le sostanze aromatizzanti e le polveri lievitanti in conformita alle disposizioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 24 luglio 1990, n. 252, concernente la disciplina degli additivi consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. 3. I prodotti alimentari etichettati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 27 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro GORIA, Ministro dell agricoltura e delle foreste BODRATO, Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato DE LORENZO, Ministro della sanita Visto, il Guardasigilli: MARTELLI ALLEGATO I CATEGORIE DI INGREDIENTI CHE RIENTRANO NELLA COMPOSIZIONE DI UN ALTRO PRODOTTO ALIMENTARE PER I QUALI L INDICAZIONE DELLA CATEGORIA PUO SOSTITUIRE QUELLA DEL NOME SPECIFICO Definizione Designazione Oli raffinati diversi Olio, completata: dall olio d oliva - o dall aggettivo qualificativo vegetale o animale a seconda dei casi; - o dall indicazione dell origine specifica vegetale od animale Inoltre nel caso di olio idrogenato la menzione di cui sopra deve essere accompagnata dall attributo idrogenato.

12 - Grassi raffinati Grasso, completata: o dall aggettivo qualificativo vegetale o animale a seconda dei casi; o dall indicazione dell origine specifica vegetale od animale - Miscele di farine Farina seguita dall enumerazione provenienti da due o delle specie di cereali da cui piu specie di cereali proviene, in ordine decrescente di peso - Amidi e fecole naturali e Amido, fecola amidi e fecole modificati per via fisica o enzimatica Qualsiasi specie di pesce Pesce quando il pesce costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purche la denominazione e la presentazione di quest ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di pesce e sempreche gli ingredienti di cui trattasi abbiano un valore quantitativo secondario rispetto agli altri ingredienti - Qualsiasi specie di carne Carni di volatili di volatile quando detta carne costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purche la denominazione e la presentazione di questo ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di carne di volatile Qualsiasi specie di brodo Brodo di carne ottenuto esclusivamente dalla cottura di carni - Qualsiasi specie di Formaggio formaggio quando il formaggio o una miscela di formaggio costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purche la denominazione e la presentazione di quest ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di formaggio - Tutte le spezie e loro Spezia(e) o miscele di spezie estratti, che non superano il 2% in peso del prodotto Tutte le piante o parti di Piante aromatiche piante aromatiche che non superano il 2% in peso del prodotto - Qualsiasi preparazione di Gomma base gomma utilizzata nella fabbricazione della gomma base per le gomme da masticare - Pangrattato di qualsiasi Pangrattato origine - Qualsiasi categoria di Zucchero saccarosio - Destrosio anidro o monoidrato Destrosio - Caseinati di qualsiasi natura Caseinati - Burro di cacao di pressione, Burro di cacao di torsione o raffinato - Tutta la frutta candita che Frutta candita non supera il 10% in peso del prodotto finito - Tutti gli ortaggi che non Ortaggi misti superano il 10% del peso netto sgocciolato del prodotto finito - Miscela di succhi di Succo di agrumi agrumi nelle bevande analcoliche - Tutti i cereali non maltati Cereali non maltati utilizzati nella fabbricazione della birra - Tutte le proteine vegetali Proteine vegetali ALLEGATO II CATEGORIE D INGREDIENTI CHE DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE DESIGNATI CON IL NOME DELLA LORO CATEGORIA SEGUITO DAL RISPETTIVO NOME SPECIFICO O DAL NUMERO CEE Colorante Conservante Antiossidante Emulsionante Addensante Gelificante Stabilizzante Esaltatore di sapidita Acidificante Correttore di acidita Antiagglomerante Amido modificato (1) Edulcorante artificiale Polvere lievitante Antischiumogeno Agente di rivestimento Sali di fusione (2) Agente di trattamento della farina (1) L indicazione del nome specifico o del numero CEE non e richiesta. (2) Soltanto per i formaggi fusi ed i prodotti a base di formaggio fuso. Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Vendita e somministrazione prodotti sfusi

Vendita e somministrazione prodotti sfusi Vendita e somministrazione prodotti sfusi Dr. Gianluca ROSATI Camposampiero, 16 23 giugno 2015 Vendita prodotti sfusi Art. 44 Reg. UE 1169/11 - Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati

Dettagli

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI DLGS 109_92 A.doc Pag: 1 D.LGS 27 01 1992, n. 109 - - Attuazione delle Direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE Concernenti l'etichettatura, la Presentazione e la Pubblicità dei Prodotti Alimentari. (*) In s.o.

Dettagli

Etichettatura del miele. Dr Stefano Nonis - Servizio Veterinario - ASL 20 VR

Etichettatura del miele. Dr Stefano Nonis - Servizio Veterinario - ASL 20 VR Etichettatura del miele Dr Stefano Nonis - Servizio Veterinario - ASL 20 VR Indicazioni obbligatorie in etichetta per il miele 1. La denominazione di vendita miele (o una delle definizioni di cui all art.

Dettagli

SPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE

SPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE SPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE MODULO DI RISPOSTA RISPOSTA AL QUESITO: Cosa deve essere scritto su in etichetta di barattolo di miele? In base ai dati da voi forniti e senza conoscere nel

Dettagli

Non bisogna lasciarsi ingannare dalle raffigurazioni riportate in etichetta.

Non bisogna lasciarsi ingannare dalle raffigurazioni riportate in etichetta. L ETICHETTA L insieme delle informazioni dell etichettatura sono riportate non solo sull etichettatura apposta sul prodotto, ma anche sull imballaggio o sul dispositivo di chiusura. Tutte le indicazioni

Dettagli

Definizione di additivo

Definizione di additivo Additivi Gli additivi sono una particolare categoria di ingredienti, che non sono di uso libero. Per essere destinati alla produzione o alla conservazione degli alimenti, devono a) essere sottoposti ad

Dettagli

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti lʹetichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati

Dettagli

Il TU 81/2008 con le modifiche del D.lgs 39/2016

Il TU 81/2008 con le modifiche del D.lgs 39/2016 Il TU 81/2008 con le modifiche del D.lgs 39/2016 Titolo IX Il D.lgs 39/2016 entrato in vigore il 29 marzo 2016, modifica così il Testo Unico Sicurezza Riferimento TU Testo ante modifiche Testo modificato

Dettagli

Etichettatura dell Olio Extra Vergine di Oliva

Etichettatura dell Olio Extra Vergine di Oliva Etichettatura dell Olio Extra Vergine di Oliva PRESCRIZIONI GENERALI INDICAZIONI OBBLIGATORIE OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA (1) mediante procedimenti meccanici (2) ITALIANO oppure TOSCANO IGP oppure SEGGIANO

Dettagli

Art. 1. Campo d'applicazione

Art. 1. Campo d'applicazione D.Leg. 4 febbraio 1993, n. 64. Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti. (G.U.R.I. 18-03-1993,

Dettagli

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE) Modifica dell 8 aprile 2009 Il Dipartimento federale dell economia ordina:

Dettagli

ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI per i prodotti da agricoltura biologica

ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI per i prodotti da agricoltura biologica INDICE Argomento Reg. (CE) n. 834/2007 Reg. (CE) n. 889/2008 Reg. (CE) n. 967/2008 Uso di termini riferiti alla produzione biologica Art. 23 Art. 27 Indicazioni obbligatorie Art. 24 Art. 31; Art. 58; Art.

Dettagli

LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO

LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO Etichettatura e sicurezza dei prodotti alimentari Paola Rebufatti principale normativa di riferimento 1. D.L.vo n. 109/1992 s.m.i. 2. Circolare 165 del 31/03/2000

Dettagli

GLUTILE.IT - ABC DEGLI ALIMENTI PER IL CELIACO. Patate Purè istantaneo Malto d orzo. Riso in chicchi Patatine confezionate Bulgur

GLUTILE.IT - ABC DEGLI ALIMENTI PER IL CELIACO. Patate Purè istantaneo Malto d orzo. Riso in chicchi Patatine confezionate Bulgur ABC DEGLI ALIMENTI per il celiaco CEREALI Patate Purè istantaneo Malto d orzo Mais in chicchi, cotto a vapore Purè surgelato Orzo Riso in chicchi Patatine confezionate Bulgur Miglio in semi Riso soffiato

Dettagli

Dipartimento di Sanità Pubblica - Cesena U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione. L etichettatura dei prodotti alimentari

Dipartimento di Sanità Pubblica - Cesena U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione. L etichettatura dei prodotti alimentari Dipartimento di Sanità Pubblica - Cesena U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione L etichettatura dei prodotti alimentari La scelta di alimenti e bevande condiziona la nostra dieta in termini di apporti

Dettagli

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLA SALUTE Leggi d'italia Ministero della salute D.M. 18-4-2007 n. 76 Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con

Dettagli

GU n. 39 del Supplemento Ordinario n. 31

GU n. 39 del Supplemento Ordinario n. 31 DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n.108 Attuazione della direttiva n. 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. GU n. 39 del 17-02-1992

Dettagli

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25 e, in particolare, l'articolo 20 e l'allegato A;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25 e, in particolare, l'articolo 20 e l'allegato A; DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n.68 Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati

Dettagli

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2003

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2003 Decreto Legislativo 12 giugno 2003, n. 178 "Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

Dettagli

ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento

ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,

Dettagli

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA)

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA) Ordinanza del DFE concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l alimentazione animale, coadiuvanti per l insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro

Dettagli

L iter del verbale di accertamento

L iter del verbale di accertamento Carla Russo Normativa di riferimento Legge 689/81 D.P.R. 571/82 D. lgs. 109/92 Legge Regione Piemonte 24/2009 Legge Regione Piemonte 9/2011 Tutte le normative verticali di settore relative a prodotti specifici

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184 Regolamento riguardante l'individuazione del responsabile del procedimento amministrativo e del titolare del potere sostitutivo,

Dettagli

MINISTERO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

MINISTERO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE MINISTERO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE Circolare n. 167 del 2 agosto 2001: Etichettatura e presentazione di prodotti alimentari. (Pubblicata nella G.U. n. 185 del 10 agosto 2001) Con le circolari n. 165 del

Dettagli

IT Unita nella diversità IT A7-0122/67. Emendamento. Francesco Enrico Speroni a nome del gruppo EFD

IT Unita nella diversità IT A7-0122/67. Emendamento. Francesco Enrico Speroni a nome del gruppo EFD 12.5.2010 A7-0122/67 67 Considerando 18 bis (nuovo) (18 bis) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 25 novembre 2009 sul marchio d'origine 1, ha sottolineato che la protezione dei consumatori

Dettagli

Sezione Additivi E 951 ASPARTAME

Sezione Additivi E 951 ASPARTAME IMPIEGO, MODALITA D USO Additivo alimentare utilizzato come edulcorante. L etichettatura dei prodotti alimentari e degli edulcoranti che contengono Aspartame devono riportare l avvertenza Contiene una

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE) 23.12.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 343/65 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2011 che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Leggi d'italia D.Lgs. 27-1-1992 n. 109 Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Pubblicato

Dettagli

ETICHETTATURA DELL OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

ETICHETTATURA DELL OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO ETICHETTATURA DELL OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEGLI OLII DI OLIVA Regolamento UE 1308/2013, relativo

Dettagli

Sicurezza Alimentare e mozzarella di bufala

Sicurezza Alimentare e mozzarella di bufala ALIMENTARE Sicurezza Alimentare e mozzarella di bufala Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 219 del 20-9-2014 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 9 settembre 2014 DECRETO-LEGGE

Dettagli

Le informazioni nutrizionali: ambito di applicazione ed esenzioni

Le informazioni nutrizionali: ambito di applicazione ed esenzioni Etichettiamo: le nuove regole di presentazione degli alimenti Convegno di studio Reg. (UE) 1169/2011 Le informazioni nutrizionali: ambito di applicazione ed esenzioni Reg. 1169/2011: informazioni obbligatorie

Dettagli

destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.

destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 22 dicembre 2005, n.299 (GU n. 37 del 14-2-2006) testo in vigore dal: 1-3-2006 IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23

Dettagli

Norme in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l'origine dei prodotti alimentari.

Norme in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l'origine dei prodotti alimentari. DGPOCOI Pro!. Uscita del 03/0812011 Numero 0005464 Classifica: Jl,-4 io ch /t &ffa a/ vhki e? ti III" III " 1/11111111 11//111 /11 Decreto ns4 '4 del :3 ngo.1g\t Norme in materia di leggibilità delle informazioni

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento. Protocollo n.6275 /2011 Modalità per il versamento dell imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla

Dettagli

I prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:

I prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni: ETICHETTATURA Decr. L.vo 27.1.92 n. 109 Attuazione delle Dir. 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari Finalità a) non indurre in errore

Dettagli

Linee guida per l etichettatura dei prodotti biologici

Linee guida per l etichettatura dei prodotti biologici Linee guida per l etichettatura dei prodotti biologici 01 Introduzione Il presente documento costituisce una linea guida sintetica sull etichettatura e l indicazione del metodo di produzione biologico

Dettagli

COMUNICAZIONE INTERNA N. 27/2012 Area Personale

COMUNICAZIONE INTERNA N. 27/2012  Area Personale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest Ufficio Motorizzazione Civile

Dettagli

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 novembre 1982, n. 236.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 novembre 1982, n. 236. D.P.R. 23 agosto 1982, n. 871 (1) Attuazione della direttiva (CEE) numero 80/232 relativa alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.

Dettagli

G. u. Ce n. L 354 del 31 dicembre Regolamento del Parlamento n. 1334/08 del 16 dicembre 2008

G. u. Ce n. L 354 del 31 dicembre Regolamento del Parlamento n. 1334/08 del 16 dicembre 2008 G. u. Ce n. L 354 del 31 dicembre 2008 Regolamento del Parlamento n. 1334/08 del 16 dicembre 2008 Relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati

Dettagli

PRODOTTI DI QUALITA REGIME DI QUALITA RICONOSCIUTO DALLA REGIONE PUGLIA CON DGR N. 2210 DEL 09/12/2015 AI SENSI DEL REG. (CE) N.

PRODOTTI DI QUALITA REGIME DI QUALITA RICONOSCIUTO DALLA REGIONE PUGLIA CON DGR N. 2210 DEL 09/12/2015 AI SENSI DEL REG. (CE) N. PRODOTTI DI QUALITA REGIME DI QUALITA RICONOSCIUTO DALLA REGIONE PUGLIA CON DGR N. 2210 DEL 09/12/2015 AI SENSI DEL REG. (CE) N. 1305/2013 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE Pane 1. CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente

Dettagli

L informazione ai consumatori in materia di alimenti e bevande. Verona 19/06/2014

L informazione ai consumatori in materia di alimenti e bevande. Verona 19/06/2014 L informazione ai consumatori in materia di alimenti e bevande Verona 19/06/2014 Regolamento (CE) n. 767/2009 Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003; DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n. 168 Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della

Dettagli

L IMPORTANZA DEL CONTROLLO DI FILIERA NEL LATTE ALIMENTARE

L IMPORTANZA DEL CONTROLLO DI FILIERA NEL LATTE ALIMENTARE L IMPORTANZA DEL CONTROLLO DI FILIERA NEL LATTE ALIMENTARE Dott. Olindo Mazzotti Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Unità Operativa CLR Latte Tigullio GENOVA PALAZZO DUCALE, 5 NOVEMBRE 2014 IL LATTE

Dettagli

E 471 MONO E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI

E 471 MONO E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI IMPIEGO, MODALITA D USO Additivo alimentare utilizzato come emulsionante e coadiuvante. Può essere impiegato nella quantità quanto basta in tutti gli alimenti ad eccezione (se non diversamente specificato)

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante Riforma dell organizzazione del Governo a norma dell art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni ; VISTO il D.Lgs. 30

Dettagli

LEGGE 15 aprile 2004, n Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

LEGGE 15 aprile 2004, n Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico Sommario Art. 1 (Oggetto)...3 Art. 2 (Finalità)...3 Art. 3 (Soggetti obbligati)...3 Art. 4 (Categorie di

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) COMUNE DI PONTE LAMBRO Provincia di Como UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) APPROVATO CON DELIBERAZIONE

Dettagli

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004 30.4.2004 IT Gazetta ufficiale dell'unione europea L 57/ 33 DIRETTIVA 2004/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 aprile 2004 che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti

Dettagli

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2002 (G.U. 30 dicembre 2002, n. 304)

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2002 (G.U. 30 dicembre 2002, n. 304) PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2002 (G.U. 30 dicembre 2002, n. 304) Approvazione del modulo di denuncia di sinistro per l assicurazione obbligatoria della R.C. autoveicoli. (Provvedimento n. 2136) L ISTITUTO

Dettagli

Roberta Feliciani BADGE BFDGE NOGE

Roberta Feliciani BADGE BFDGE NOGE Roberta Feliciani BADGE BFDGE NOGE SOSTANZE DI PARTENZA PER LA PRODUZIONE DI RIVESTIMENTI DI TIPO EPOSSIDICO SOGGETTE A NORME PARTICOLARI PROBLEMI DI MIGRAZIONE IN ALIMENTI INSCATOLATI Decreto del 21/3/73

Dettagli

Frodi riguardanti L OLIO EXTRAVERGINE MADE IN ITALY

Frodi riguardanti L OLIO EXTRAVERGINE MADE IN ITALY Frodi riguardanti L OLIO EXTRAVERGINE MADE IN ITALY DuRANTE L INcONTRO con il Nucleo Agroalimentare e forestale ( naf) DEL corpo FOREsTALE, TENuTOsI presso L AuLA Magna del nostro istituto, ABBIAMO SCOPERTO

Dettagli

D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 473

D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 473 D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 473 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo

Dettagli

ART. 1 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

ART. 1 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) ART. 1 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti a) agli articoli 20, 36, 37, 50, 222 e agli allegati XV, XXIV,

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO n. 109 del 27 gennaio 1992

DECRETO LEGISLATIVO n. 109 del 27 gennaio 1992 DECRETO LEGISLATIVO n. 109 del 27 gennaio 1992 Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. G.U. n. 39 del 17

Dettagli

STUDIO DI SETTORE WG61A

STUDIO DI SETTORE WG61A STUDIO DI SETTORE WG61A ATTIVITÀ 46.17.01 AGENTI E RAPPRESENTANTI DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI, CONGELATI E SURGELATI ATTIVITÀ 46.17.02 AGENTI E RAPPRESENTANTI DI CARNI FRESCHE, CONGELATE, SURGELATE,

Dettagli

01/02/2013 LE ETICHETTE ALIMENTARI. Docente Francesca Montuori

01/02/2013 LE ETICHETTE ALIMENTARI. Docente Francesca Montuori LE ETICHETTE ALIMENTARI Docente Francesca Montuori in Italia, la normativa vigente è il D.Lgs109/1992, che definisce l'etichetta di un alimento come "l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, delle

Dettagli

PRODOTTI DESTINATI ALLA ALIMENTAZIONE DI RUMINANTI E MONOGASTRICI SECONDO IL REGOLAMENTO CE 834/07

PRODOTTI DESTINATI ALLA ALIMENTAZIONE DI RUMINANTI E MONOGASTRICI SECONDO IL REGOLAMENTO CE 834/07 PRODOTTI DESTINATI ALLA ALIMENTAZIONE DI RUMINANTI E MONOGASTRICI SECONDO IL REGOLAMENTO CE 834/07 La presente guida si applica ai mangimi destinati ai bovini, agli equidi, agli ovini, caprini, suini e

Dettagli

Modello da inviare all'autorità regionale competente

Modello da inviare all'autorità regionale competente MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) N. progressivo di protocollo (a cura del SIAN) DICHIARAZIONE DI VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI E DI COADIUVANTI

Dettagli

Ordinanza del DFI concernente l olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti

Ordinanza del DFI concernente l olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti Ordinanza del DFI concernente l olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti 817.022.105 del 23 novembre 2005 (Stato 27 dicembre 2005) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visto

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3447 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della salute (STORACE) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30

Dettagli

OGGETTO DELLA FORNITURA

OGGETTO DELLA FORNITURA ALLEGATO alla lettera di invito n. 2 TRATTATIVA PRIVATA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI FORMAGGI E BURRO PER L'ANNO 2013 EVENTALMENTE PROROGABILE DI ANNI UNO OGGETTO DELLA FORNITURA IL DIRETTORE

Dettagli

ANCONA ANNO XXXVIII N. 98 SOMMARIO

ANCONA ANNO XXXVIII N. 98 SOMMARIO ANCONA 08 11 2007 ANNO XXXVIII N. 98 SOMMARIO ATTI DELLA REGIONE REGOLAMENTI Regolamento regionale 30 Ottobre 2007, n. 3. Attuazione della legge regionale 24 novembre 2004, n. 24 Ordinamento del sistema

Dettagli

ALLEGATO A FRONTESPIZIO DEL BOLLETTARIO O DELLA PRIMA PAGINA DEL MODULO CONTINUO. Ditta. Residenza o domicilio Comune Via n.

ALLEGATO A FRONTESPIZIO DEL BOLLETTARIO O DELLA PRIMA PAGINA DEL MODULO CONTINUO. Ditta. Residenza o domicilio Comune Via n. Decreto Ministeriale 1 aprile 1998, n. 145 Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 94/44 31.3.2004 REGOLAMENTO (CE) N. 599/2004 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2004 concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze PROT. Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano l imposta municipale propria; Visto l articolo 13

Dettagli

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2003 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2003 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 181 "Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonchè la relativa pubblicità" pubblicato nella

Dettagli

Rintracciabilità nella filiera del latte alimentare

Rintracciabilità nella filiera del latte alimentare Rintracciabilità nella filiera del latte alimentare Produzione Agricola Reg. CE 852/04 Reg. CE 178/02 Reg. CE 178/02 Mangimificio Produzione zootecnica Reg. CE 852/04 Reg. CE 178/02 Prima trasformazione

Dettagli

Tuttocamere Legge n. 1316/1951 Pag. 1/5

Tuttocamere Legge n. 1316/1951 Pag. 1/5 Legge 4 novembre 1951, n. 1316: Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari. (Pubblicata nella G.U. n. 285 del 12 dicembre 1951) Art. 1 [1] Art. 2 [1]

Dettagli

PRODOTTI DI QUALITA. REGIME DI QUALITA RICONOSCIUTO DALLA REGIONE PUGLIA CON DGR N del 09/12/2015 AI SENSI DEL REG. (CE) N.

PRODOTTI DI QUALITA. REGIME DI QUALITA RICONOSCIUTO DALLA REGIONE PUGLIA CON DGR N del 09/12/2015 AI SENSI DEL REG. (CE) N. PRODOTTI DI QUALITA REGIME DI QUALITA RICONOSCIUTO DALLA REGIONE PUGLIA CON DGR N. 2210 del 09/12/2015 AI SENSI DEL REG. (CE) N. 1305/2013 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PRODOTTI DOLCI, SALATI E BEVANDE A

Dettagli

Etichettatura e rintracciabilità dei prodotti alimentari Atti del Convegno

Etichettatura e rintracciabilità dei prodotti alimentari Atti del Convegno Etichettatura e rintracciabilità dei prodotti alimentari Atti del Convegno CNA Viterbo - 3 febbraio 2005 Convegno CNA VITERBO 3 Febbraio 2005 RINTRACCIABILITA ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI O ALIMENTARI

Dettagli

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni: D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 (1). Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della L. 3 agosto 1998, n. 288 (2), nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui

Dettagli

SEMINARIO PRODOTTI ITTICI

SEMINARIO PRODOTTI ITTICI SEMINARIO PRODOTTI ITTICI La legislazione applicata alla commercializzazione dei prodotti della pesca Salvatore Baglieri Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di O. A. - AUSL 7, Ragusa Comiso 05 Marzo

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE Disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 12 dell articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. IL DIRETTORE DELL AGENZIA

Dettagli

Rischio Chimico. Definizioni

Rischio Chimico. Definizioni Rischio Chimico Definizioni a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 26 febbraio 2015 n.23 (Ratifica Decreto Delegato 9 dicembre 2014 n.214) Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Decreto Delegato

Dettagli

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109: Attuazione delle direttive (CEE) n. 395/89 e (CEE) n. 396/89, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. (Gazzetta Ufficiale

Dettagli

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE O AMMESSE CON LIMITAZIONI ATECO 2007

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE O AMMESSE CON LIMITAZIONI ATECO 2007 ALLEGATO 3 al bando Bando Agevolazione alla diffusione, sul territorio piemontese, di impianti termici alimentati a fonte rinnovabile - Linea d azione I.2 ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE O AMMESSE

Dettagli

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ REGIONE TOSCANA Documento: PRO-15Q Pagina 1 di 6 REGIONE TOSCANA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DISTRIBUZIONE CONTROLLATA NON CONTROLLATA COPIA N DESTINATARIO 00 15-12-2014 Prima emissione

Dettagli

L INFORMAZIONE PER I CONSUMATORI IL NUOVO REGOLAMENTO UE 1169/2011

L INFORMAZIONE PER I CONSUMATORI IL NUOVO REGOLAMENTO UE 1169/2011 L INFORMAZIONE PER I CONSUMATORI IL NUOVO REGOLAMENTO UE 1169/2011 «alimento preimballato»: l unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246,

Dettagli

Capo I. Disposizioni generali

Capo I. Disposizioni generali D.Lgs. 27/01/1992, n. 109 Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Pubblicato nella Gazz.

Dettagli

AVVERTENZA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

AVVERTENZA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 109 Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. AVVERTENZA IL

Dettagli

Produzione CAFLA - Luca Bucchini Alessandria, 9 Maggio 2014

Produzione CAFLA - Luca Bucchini Alessandria, 9 Maggio 2014 I prodotti senza glutine ed i prodotti destinati a fini medici speciali. Gli integratori alimentari. Produzione Riconoscimento dello stabilimento (art. 10, DLgs. 111/92) «Gli stabilimenti di produzione

Dettagli

Gazzetta Ufficiale N. 167 del 21Luglio 2003

Gazzetta Ufficiale N. 167 del 21Luglio 2003 Gazzetta Ufficiale N. 167 del 21Luglio 2003 DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n.181 Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche'

Dettagli

La filiera cosmetica: spunti per una corretta comunicazione. La comunicazione nella filiera cosmetica è efficace? I punti di debolezza

La filiera cosmetica: spunti per una corretta comunicazione. La comunicazione nella filiera cosmetica è efficace? I punti di debolezza Milano, 8 giugno 2016 La filiera cosmetica: spunti per una corretta comunicazione La comunicazione nella filiera cosmetica è efficace? I punti di debolezza relatore: Matteo Locatelli Pink Frogs Cosmetics

Dettagli

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DECRETO 23 maggio 2012 Condizioni e limiti entro i quali, lungo ed all'interno degli itinerari internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE Allegato 2 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 21/1/2015. 1 Art.1 Ambito di

Dettagli

Dott. Lattanzio Carlo

Dott. Lattanzio Carlo Dott. Lattanzio Carlo CONSULENZA E FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E IGIENE DEGLI ALIMENTI L'ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI (D.lgs.109/1992 modificato dai d.lgs. 181/2003 e d.lgs.114/2006)

Dettagli

(articolo 1, comma 1)

(articolo 1, comma 1) ALLEGATO A (articolo 1, comma 1) MARCA DA BOLLO ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI ALLA SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE.. PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI DOMANDA DI ISCRIZIONE

Dettagli

Disciplinare di Produzione della DOP Pecorino Romano

Disciplinare di Produzione della DOP Pecorino Romano Disciplinare di Produzione della DOP Pecorino Romano A LLEGATO Art. 1 La zona di provenienza del latte destinato alla trasformazione del formaggio Pecorino Romano comprende l intero territorio delle regioni

Dettagli

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003; DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n.178 Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana. (GU n. 165 del 18-7-2003) IL PRESIDENTE

Dettagli

PROVINCIA DI GENOVA DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI

PROVINCIA DI GENOVA DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI PROVINCIA DI GENOVA DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI SERVIZIO ENERGIA Ufficio Impianti Termici Nota informativa: Scadenza adempimenti di cui all art. 284 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n 152

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari REGOLAMENTO (CE) N. 1881/6 della Commissione del 19 dicembre 6 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari Tenori massimi ammissibili per le Aflatossine 2.1 AFLATOSSINE

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE COMUNE DI PATERNÒ Oggetto: Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare, ai sensi dell art. 17, comma 2 del Regolamento dei Lavori del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: Determinazione-Riduzione

Dettagli

COMUNE DI SENNORI (Provincia di Sassari) REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

COMUNE DI SENNORI (Provincia di Sassari) REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. COMUNE DI SENNORI (Provincia di Sassari) REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. (Approvato con Delibera di C.C. n 13.del 04/04/2007) Modificato con Delibera di Consiglio n. 7 del 20.02.2012 INDICE

Dettagli

DIRETTIVA 92/84/CEE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

DIRETTIVA 92/84/CEE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche DIRETTIVA 92/84/CEE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche ************ IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il

Dettagli

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Servizio URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Servizio URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA N. DEL REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONE N. 12 DEL 23-12-2015 AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Servizio URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA OGGETTO: ADEGUAMENTO COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART.

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 aprile 2015, n. 94, recante

Dettagli

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 16 aprile 2012, n. 77 Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili,

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA D.Lvo 39/2010 - Artt. 8 Parere: CONSOB Concerto: GIUSTIZIA BOZZA Regolamento del Ministro dell economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia concernente la gestione della Sezione

Dettagli