DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA MISURA INVESTIMENTI INSERITA NEL PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N

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1 ALLEGATO B DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA MISURA INVESTIMENTI INSERITA NEL PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 COSÌ COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (CE) N. 491/2009 DEL CONSIGLIO PER LA CAMPAGNA VITICOLA 2012/ Premessa e quadro dei riferimenti normativi 1.1 La misura investimenti è una delle misure introdotte dalla organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino) emanata con il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, confluito successivamente con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 nel regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM unica). La misura è stata attivata a livello nazionale a partire dalla campagna 2010/2011 e dalla Regione Toscana a partire dalla presente campagna 2012/ Il regolamento (CE) n. 1234/2007, così come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, all articolo 103 duodecies prevede che ogni Stato membro presenti alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno. 1.3 L'articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 introduce la misura investimenti fra le diverse misure attuabili attraverso il programma di sostegno di cui sopra. 1.4 Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, agli articoli 17, 18, 19 e 20 definisce le modalità applicative di tale misura. 1.5 Il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 per quanto concerne in particolare lo schedario viticolo e le dichiarazioni obbligatorie. 1.6 Le disposizioni nazionali attuative della misura investimenti sono state disciplinate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con l emanazione del Decreto ministeriale del 4 marzo 2011, n e successive modificazioni. 1.7 Il Decreto direttoriale del 28 giugno 2012, n. 3905, assegna alla Regione Toscana le risorse per le diverse misure relative all OCM vitivinicola per la campagna 2012/2013 compresa la misura investimenti. 1.8 Ulteriori indicazioni, in particolare per quanto concerne la demarcazione con le misure del Programma di Sviluppo Rurale, sono state date con circolari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 luglio 2010, n e del 30 agosto 2010, n La Circolare AGEA Area Coordinamento del 7 aprile 2011, prot. ACIU , detta le disposizioni applicative generali per la misura investimenti. 2. Descrizione della misura 2.1 E concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il

2 rendimento globale dell impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di raggiungimento di una maggiore competitività, riguardanti uno o più dei seguenti aspetti: - la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007; - lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/ I principali obiettivi che si intendono raggiungere attraverso la misura investimenti sono: - il miglioramento degli impianti e dei processi produttivi finalizzato ad una maggiore competitività dell impresa; - l ampliamento dell offerta produttiva per il mercato anche attraverso nuovi prodotti; - l incremento del valore aggiunto delle produzioni; - la valorizzazione delle produzioni di qualità. 3 Soggetti beneficiari 3.1 Possono beneficiare dell aiuto previsto dalla misura investimenti tra le imprese definite all articolo 3, comma 1 del decreto Ministeriale del 4 marzo 2011, n. 1831: a) le imprese agricole, individuate secondo la definizione dell'articolo 2135 del Codice Civile, che producono mosto di uve e/o vino ottenuti dalla trasformazione per oltre il 50 per cento di prodotti propri; b) le imprese che associano produttori agricoli di base o loro aggregazioni e che producono mosto di uve e/o vino ottenuti dalla trasformazione per oltre il 50 per cento di prodotti propri o conferiti dai soci nonché affinano e/o confezionano vino che per oltre il 50 per cento è da esse stesse prodotto o è conferito dai soci. 4 Condizioni di accesso dei soggetti beneficiari 4.1 Le imprese beneficiarie di cui al punto 3.1 devono: - essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/09 se dovute; - avere costituito il fascicolo aziendale ed essere iscritte all Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui all articolo 3, legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 e successive modificazioni; - avere l unità produttiva, come definita al successivo punto 7.1, sul territorio regionale. 4.2 Le imprese inoltre per essere ammissibili devono: - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell art. 1, comma 553 della L. 266/05 (escluso beneficiari di diritto pubblico); - non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari. L esclusione si attua se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o società semplice, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio (ad esclusione dei beneficiari di diritto pubblico);

3 - non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente (requisito non pertinente per le imprese agricole e per i beneficiari di diritto pubblico); - non aver ottenuto altri finanziamenti, anche se solo in assegnazione e non ancora erogati, per gli investimenti oggetto della domanda. 4.3 Sono inoltre escluse dall aiuto, ai sensi dell articolo 103 duovicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007, le imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. 5 Tipologia degli investimenti e delle spese ammissibili 5.1 Sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati per la gestione di unità produttive condotte dall impresa richiedente ed in possesso delle strutture in cui si intende realizzare o collocare l investimento. 5.2 L investimento deve essere dimensionato e coerente alle quantità di prodotto oggetto dell attività svolta o da svolgere da parte dell impresa richiedente. 5.3 Gli investimenti ammissibili sono i seguenti: a) opere edilizie funzionali e connesse agli investimenti di cui alla successiva lettera b); b) acquisto di macchine, impianti e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici; c) spese generali e tecniche riferite alle spese di cui alle lettere a) e b). 5.4 Costituiscono investimenti di cui alla precedente lettera a): - opere murarie, tinteggiature, pavimentazioni o altri investimenti funzionali e connessi alla realizzazione delle strutture necessarie per la messa in opera degli impianti, attrezzature e macchinari oggetto del progetto; per essere ammissibili tali opere devono essere cantierabili al momento della presentazione della domanda. 5.5 Costituiscono investimenti di cui alla precedente lettera b): - acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature per la trasformazione, la conservazione, l affinamento, l invecchiamento, il confezionamento, la commercializzazione dei prodotti di cui all allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 o di prodotti a questi connessi; - acquisto di materiale per l allestimento dei locali da destinare a punti vendita aziendali compreso le sale di degustazione dei prodotti di cui all allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 o di prodotti a questi connessi anche se non ubicati all interno delle unità produttive purché funzionali alle stesse ed ubicati sul territorio regionale. In quest ultimo caso il procedimento è a carico della Provincia in cui è ubicata l unità produttiva cui fa riferimento l investimento; - acquisto di attrezzature informatiche e software per la gestione delle attività produttive aziendali nonché per attività di e-commerce quali Cantina virtuale e Piattaforme web dei prodotti di cui all allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 o di prodotti a questi connessi; - realizzazione di siti web per attività di e-commerce quali Cantina virtuale e Piattaforme web dei prodotti di cui all allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 o di prodotti a questi connessi; - acquisto di strumentazione, attrezzature informatiche e software per la valutazione e analisi di parametri fisico/chimici dei prodotti lavorati, nonché per il monitoraggio e miglioramento della qualità igienico-sanitaria e nutrizionale dei prodotti stessi. 5.6 Costituiscono investimenti di cui alla precedente lettera c):

4 - onorari di professionisti, studi di fattibilità e di mercato, acquisizione di brevetti e licenze inerenti il progetto oggetto degli investimenti fino ai seguenti limiti massimi: 10% del totale delle spese ammesse a contributo di cui alla lettera a); 5% del totale delle spese ammesse a contributo di cui alla lettera b); 10% delle spese totali ammesse a contributo per studi di fattibilità e di mercato, acquisizione di brevetti e licenze. 5.7 Per essere ammissibili gli investimenti devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia ambientale e di sicurezza. A tal fine il richiedente dichiara di realizzare gli investimenti ammessi ad aiuto in conformità alla normativa vigente. Nel caso di acquisti di macchinari, impianti e attrezzature è obbligatoria la presenza della dichiarazione di conformità da parte del costruttore o del fornitore ai sensi della normativa comunitaria vigente. 5.8 Non sono ammissibili gli investimenti che: - al momento della presentazione della domanda hanno avuto già l assegnazione di un aiuto in altri procedimenti di finanziamento pubblico previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie; - al momento della presentazione della domanda sono già stati oggetto di richiesta di aiuto in altri procedimenti di finanziamento pubblico previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie e non hanno avuto già l assegnazione dell aiuto: in questo caso per rendere tali investimenti ammissibili il richiedente, prima della presentazione della domanda di aiuto sulla misura investimenti, deve aver provveduto alla rinuncia della precedente richiesta; - sono finalizzati all adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie); - siano semplici investimenti di sostituzione ossia non conseguano alcun obiettivo di cui al punto 2; - sono relativi a fabbricati ad uso abitativo comprese le abitazioni di servizio; - sono stati realizzati o acquisiti a qualsiasi titolo prima della data di presentazione della domanda di aiuto; - sono sostenuti in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) e per acquisti a rate. 5.9 Non sono inoltre ammissibili le seguenti categorie di opere e voci di spesa: - opere di manutenzione ordinaria e opere provvisorie anche se connesse agli investimenti; - acquisto di impianti, macchinari e attrezzature usati e riparazioni; - investimenti non coerenti o funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto; - materiali di consumo o investimenti normalmente ammortizzabili in un anno; - oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell investimento; - gli elementi di cui all articolo 71, paragrafo 3, lettera a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (IVA ed altre imposte e tasse); - l acquisto di terreni e fabbricati La demarcazione delle operazioni finanziate dalla misura investimenti dell OCM vitivinicola rispetto al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) , è totale: per le operazioni di cui al presente punto 5 nella predisposizione delle modalità applicative di cui al successivo punto 7 dovrà essere tenuto conto delle disposizioni comunitarie, in particolare delle disposizioni di cui all articolo 20 del regolamento (CE) n. 555/2008 e agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1698/2005, e nazionali in materia di demarcazione con le misure del PSR, in modo da evitare la sovrapposizione fra i due strumenti finanziari. In particolare come notificato alla Commissione in

5 data 19 luglio 2012, prot. AOO-GRT/206887/F a partire dal 1 gennaio 2013 non sarà più possibile presentare domande di sostegno sulle misure 121 e 123 del PSR per investimenti nel settore del vino. 6 Entità dell aiuto 6.1 L aiuto finanziario è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. 6.2 Per le imprese beneficiarie individuate al punto 3.1 l'entità dell aiuto è fissata nei seguenti valori percentuali calcolati sul totale della spesa ammissibile degli investimenti: a) 40% alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; b) 20% alle imprese cui non si applica il titolo I, articolo 2, paragrafo 1, dell allegato della raccomandazione 2003/361/CE che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro. 6.3 Alle imprese che occupano un numero di persone pari o superiore a 750 persone e il cui fatturato annuo supera i 200 milioni di euro non viene corrisposto alcun aiuto. 6.4 Al fine di garantire possibilità di accesso omogenee, a livello delle differenti tipologie di soggetti beneficiari, le risorse disponibili vengono suddivise nella seguente misura percentuale: a) 70 per cento per gli investimenti richiesti dalle imprese di cui al punto 3.1 lettera a); b) 30 per cento per gli investimenti richiesti dalle imprese di cui al punto 3.1 lettera b). 6.5 Non sono ammesse domande di aiuto per un importo minimo dell aiuto pubblico concedibile al momento dell atto di assegnazione inferiore a euro. 6.6 L importo massimo di aiuto erogabile per domanda è pari a euro. Nel caso in cui nell ambito di una delle due graduatorie di cui al successivo punto 8 un impresa abbia più di una domanda ammissibile e finanziabile, l importo massimo erogabile per impresa è pari a euro. In tal caso i fondi sono assegnati sulle diverse domande secondo l ordine di graduatoria fino al raggiungimento dell importo massimo sopra stabilito. 6.7 Gli aiuti non sono cumulabili con altri aiuti pubblici a qualsiasi titolo disposti. 7. Modalità di attuazione della misura 7.1 Per beneficiare dell aiuto previsto per la misura investimenti deve essere presentata domanda di aiuto all Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA). ARTEA provvede ad assegnare ciascuna domanda alla Provincia in cui ricade l unità produttiva cui fanno riferimento gli investimenti per le successive fasi istruttorie. Per unità produttiva si intende l Unità Tecnica Economica (UTE) nel caso di imprese di cui alla lettera a) del punto 3.1 o lo stabilimento produttivo (UPT) per le imprese di cui alla lettera b) del punto Le modalità applicative della misura ed in particolare le modalità e i termini di presentazione della domanda di aiuto, la modulistica relativa alla presentazione della domanda di aiuto e della domanda di pagamento, la pubblicazione delle graduatorie preliminari, le procedure istruttorie e di controllo e la gestione del flusso di informazioni sono definite da ARTEA. Entro la fine dell esercizio finanziario comunitario in cui viene presentata la domanda di aiuto (15 ottobre 2013)

6 devono essere espletate tutte le operazioni istruttorie necessarie per la determinazione dell ammissibilità, della predisposizione delle graduatorie preliminari, delle necessarie comunicazioni, della richiesta di pagamento, dell accertamento finale, della liquidazione dell aiuto e di quant altro necessario. 7.3 Le Province provvedono ad effettuare l istruttoria di ammissibilità e a verificare il punteggio di priorità attribuito secondo i criteri indicati al successivo punto 9 nonché a definire l entità dell aiuto, a accertare gli investimenti effettuati e a determinare l importo finale da liquidare. 7.4 Le Province tengono i rapporti con i beneficiari per qualsiasi necessità finalizzata all iter procedurale delle domande presentate. Al fine di ridurre i tempi procedurali nelle comunicazioni dovrà essere utilizzata prioritariamente, ove possibile, la Posta Elettronica Certificata. 7.5 Per ciascuna delle due tipologie di beneficiario di cui al punto 3.1 ARTEA redige una graduatoria regionale preliminare di cui al successivo punto 8. In ciascuna graduatoria le domande sono posizionate sulla base del punteggio determinato con i criteri di cui al successivo punto 9 ed attribuito a seguito di quanto dichiarato dal richiedente in domanda. 7.6 Per ciascuna impresa è possibile presentare una domanda per ogni unità produttiva. Nel caso di realizzazione di locali da destinare a punti vendita aziendali o sale di degustazione, se questi non sono ubicati all interno di una unità produttiva, il richiedente indica a quale unità produttiva risultano funzionalmente connessi gli investimenti per i quali si richiede l aiuto. 7.7 I requisiti per l accesso all aiuto devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda; i requisiti di priorità fanno riferimento alla data del 31 dicembre La domanda deve contenere tutti gli elementi utili alle definizioni istruttorie indicati nel presente atto, nel bando e nella modulistica. 7.8 L aiuto è erogato a saldo dopo l effettiva realizzazione dell investimento proposto e a conclusione dell accertamento finale di cui al successivo punto 10 delle operazioni contenute nella domanda di aiuto. L investimento si intende realizzato quando le operazioni effettuate permettono il conseguimento degli obiettivi individuati nel progetto. 8 Predisposizione della graduatoria preliminare, verifica di ammissibilità delle domande di aiuto e del punteggio, assegnazione dell aiuto 8.1 ARTEA entro 10 giorni dal termine di presentazione delle domande, sulla base di quanto dichiarato dai richiedenti, predispone due distinte graduatorie preliminari, una per le imprese di cui al punto 3.1 lettera a) ed una per le imprese di cui al punto 3.1 lettera b), dandone idonea pubblicità e comunicandole alle Province. 8.2 ARTEA, sulla base dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria, ripartiti come stabilito al precedente punto 6.4, provvede altresì ad attribuire a ciascun beneficiario, seguendo l ordine della graduatoria preliminare di appartenenza, l aiuto corrispondente fino all esaurimento della graduatoria o della disponibilità finanziaria, indicando in tal modo le domande che risultano potenzialmente finanziabili. 8.3 Qualora nell attribuzione dei fondi alle domande risulta che per una delle due graduatorie la disponibilità finanziaria è superiore rispetto al fabbisogno, l eccedenza di risorse verificatasi sulla graduatoria medesima va ad aumentare la disponibilità dell altra.

7 8.4 Le Province, sulla base delle graduatorie preliminari predisposte da ARTEA, provvedono ad effettuare l istruttoria delle domande di aiuto potenzialmente ammissibili e finanziabili. L istruttoria è svolta attraverso la verifica tecnico amministrativa delle seguenti condizioni: - la completezza documentale; - il possesso dei requisiti di ammissibilità; - la conformità degli obiettivi previsti con le norme comunitarie e nazionali; - la congruità delle spese e la determinazione dell aiuto da assegnare; - la coerenza dell investimento con le dimensioni dell impresa; - il possesso delle priorità dichiarate nella domanda di aiuto; qualora la dotazione finanziaria assegnata ad una graduatoria sia sufficiente a soddisfare la totalità delle domande presentate le priorità dichiarate dai richiedenti non vengono verificate, in quanto non necessarie ai fini della formazione dell'elenco dei beneficiari ammissibili e finanziabili. 8.5 Qualora il fabbisogno finanziario delle graduatorie sia superiore rispetto ai fondi assegnati e nel corso delle verifiche istruttorie delle Province sulle singole domande si verifichino economie, a seguito delle comunicazioni delle Province stesse, ARTEA dispone lo scorrimento delle graduatorie dandone tempestiva comunicazione a ciascuna Provincia interessata. 8.7 Qualora nella fase istruttoria la Provincia verifica che una domanda risultata ammissibile e finanziabile non possiede i requisiti di accesso, la domanda decade. In tal caso la Provincia ne da comunicazione ad ARTEA che dispone lo scorrimento della graduatoria stessa dandone tempestiva comunicazione a ciascuna Provincia interessata. 8.8 Qualora nella fase istruttoria la Provincia verifica che una domanda risultata ammissibile e finanziabile non possiede tutti i requisiti dichiarati per la conferma del punteggio, provvede a determinare il nuovo punteggio sulla base delle risultanze istruttorie dandone comunicazione ad ARTEA. In tal caso la domanda acquisisce il punteggio in maniera definitiva e, nel caso in cui con il nuovo punteggio non risultasse fra le domande ammissibili e finanziabili, ARTEA dispone lo scorrimento della graduatoria stessa dandone tempestiva comunicazione a ciascuna Provincia interessata. 8.7 L ultimo dei richiedenti ammissibili per ciascuna graduatoria avrà l assegnazione solo nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili coprano almeno il 70 per cento dell importo richiesto, integrando qualora possibile l importo residuo in fase successiva con le eventuali economie, fermo restando l impegno da parte del beneficiario a eseguire la totalità degli investimenti per i quali è stato richiesto l aiuto. 9 Priorità 9.1 Al fine della determinazione delle graduatorie sono stabilite le seguenti priorità: Alle domande di aiuto presentate dalle imprese di cui al precedente punto 3.1 lettera a) viene attribuito un punteggio secondo i criteri di priorità di seguito riportati: A) CONDIZIONE RELATIVA AL CONDUTTORE DELL IMPRESA PUNTEGGIO Imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nell anagrafe regionale di cui alla l.r. n. 23/2000 nella specifica sezione ai sensi della l.r. n. 45/2007, compresi gli IAP equiparati ai sensi dell articolo 20 paragrafo 1 bis della medesima l.r. n. 5 45/2007 ed i soggetti riconosciuti IAP da altre regioni o province autonome ai sensi del d.lgs n. 99/2004 o da propria normativa. Sono esclusi i richiedenti che al momento della presentazione della domanda sono iscritti provvisoriamente ai

8 sensi dell articolo 4 della l.r. n. 45/2007 ed i soggetti iscritti provvisoriamente da altre regioni o province autonome ai sensi del d.lgs n. 99/2004 o da propria normativa. B) CONDIZIONE RELATIVA ALL UTE PUNTEGGIO UTE condotte con il metodo di produzione biologica di cui al regolamento 1 (CE) n. 834/2007 e successive modifiche UTE sottoposte all impegno di cui all azione 214 a2: Introduzione o mantenimento dell`agricoltura integrata prevista dal Programma di Sviluppo 0,5 Rurale o i cui titolari sono concessionari o fornitori ai sensi della L.R. n. 25/99 (Agriqualità) C) CONDIZIONE RELATIVA ALLE PRODUZIONI DELL UTE PUNTEGGIO Percentuale di uve atte a divenire vino a DO lavorate dall UTE rispetto al totale delle uve trasformate: per ogni punto percentuale senza arrotondamento 0,06 Percentuale di uve atte a divenire vino a IGT lavorate dall UTE rispetto al totale delle uve trasformate: per ogni punto percentuale senza arrotondamento 0,03 Il punteggio di cui alla lettera C viene calcolato con riferimento alla denuncia di produzione presentata nella campagna di produzione antecedente alla presentazione della domanda di aiuto (campagna vitivinicola 2011/2012). D) CONDIZIONE RELATIVA ALLA OCCUPAZIONE NELL UTE PUNTEGGIO Occupati nell UTE da 1 fino a 3 0,5 Occupati nell UTE da 4 fino a 6 1 Occupati nell UTE superiori a 6 2 E) CONDIZIONE RELATIVA AL MANTENIMENTO O INCREMENTO OCCUPAZIONALE UTE che nel periodo compreso fra il 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2012 ha mantenuto stabile il numero degli occupati UTE che nel periodo compreso fra il 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2012 ha incrementato il numero degli occupati PUNTEGGIO 1 2 Il punteggio di cui alla lettera E è attribuito esclusivamente alle UTE esistenti al 31 dicembre 2011 con almeno un occupato iscritto regolarmente all INPS. Il punteggio per le priorità di cui alle lettere D ed E è calcolato intendendo per occupati: imprenditori agricoli a titolo principale, soci lavoratori, coltivatori diretti, coadiuvanti, dipendenti a tempo indeterminato tutti iscritti regolarmente all INPS; sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato Alle domande di aiuto presentate dalle imprese di cui al precedente punto 3.1 lettera b) viene attribuito un punteggio secondo i criteri di priorità di seguito riportati: A) CONDIZIONE RELATIVA ALLE PRODUZIONI DELLO PUNTEGGIO STABILIMENTO PRODUTTIVO Percentuale di uve atte a divenire vino a DO lavorate dallo stabilimento produttivo rispetto al totale delle uve trasformate: per ogni punto percentuale 0,06 senza arrotondamento Percentuale di uve atte a divenire vino a IGT lavorate dallo stabilimento 0,03

9 produttivo rispetto al totale delle uve trasformate: per ogni punto percentuale senza arrotondamento B) CONDIZIONE RELATIVA ALLA PROVENIENZA DEL PRODOTTO TRASFORMATO DALLO STABILIMENTO PRODUTTIVO Quantità di materia prima lavorata proveniente da produzione propria e/o da soci conferitori rispetto al totale della materia prima lavorata superiore all 80 per cento Quantità di materia prima lavorata proveniente da produzione propria e/o da soci conferitori rispetto al totale della materia prima lavorata superiore al 70 per cento fino all 80 per cento compreso Quantità di materia prima lavorata proveniente da produzione propria e/o da soci conferitori rispetto al totale della materia prima lavorata superiore al 60 per cento fino al 70 per cento compreso Quantità di materia prima lavorata proveniente da produzione propria e/o da soci conferitori rispetto al totale della materia prima lavorata superiore al 50 per cento fino al 60 per cento compreso PUNTEGGIO Il punteggio per le priorità di cui alle lettere A e B è calcolato facendo riferimento alla campagna vendemmiale 2011/2012. C) CONDIZIONE RELATIVA ALLA OCCUPAZIONE NELLO PUNTEGGIO STABILIMENTO PRODUTTIVO Occupati nello stabilimento produttivo da 3 fino a 6 0,5 Occupati nello stabilimento produttivo da 7 fino a 14 1 Occupati nello stabilimento produttivo superiori a 14 2 D) CONDIZIONE RELATIVA AL MANTENIMENTO O INCREMENTO OCCUPAZIONALE Stabilimento produttivo che nel periodo compreso fra il 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2012 ha mantenuto stabile il numero degli occupati Stabilimento produttivo che nel periodo compreso fra il 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2012 ha incrementato il numero degli occupati PUNTEGGIO 1 2 Il punteggio di cui alla lettera D è attribuito esclusivamente agli stabilimenti produttivi esistenti al 31 dicembre 2011 con almeno un occupato iscritto regolarmente all INPS. Il punteggio per le priorità di cui alle lettere C e D è calcolato intendendo per occupati: imprenditori agricoli a titolo principale, soci lavoratori, coltivatori diretti, coadiuvanti, dipendenti a tempo indeterminato tutti iscritti regolarmente all INPS; sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato. 9.2 Per entrambe le tipologie di graduatoria a parità di punteggio verrà data la precedenza al richiedente più giovane. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, l età è quella del legale rappresentante firmatario. 9.3 In caso di ulteriore parità verrà data priorità al beneficiario cui deve essere corrisposto un importo dell aiuto inferiore. 10 Accertamento finale degli investimenti, liquidazione ed erogazione degli aiuti

10 10.1 Al fine di percepire l aiuto determinato al termine della realizzazione degli investimenti previsti, entro il termine stabilito da ARTEA o fissato nell atto di assegnazione, il richiedente presenta domanda di pagamento ad ARTEA. ARTEA provvede ad assegnare ciascuna domanda alla Provincia competente secondo quanto indicato al precedente punto 7.1 che effettua l accertamento finale Gli aiuti verranno liquidati direttamente da ARTEA ai singoli beneficiari previa verifica tecnico-amministrativa sull esecuzione degli investimenti e dell avvenuto controllo in loco da parte delle Province Una spesa può essere considerata ammissibile ad aiuto in sede di accertamento finale se ricorrono le seguenti condizioni: - rientra nell elenco di spese ammissibili indicate nell atto di assegnazione; - è stata sostenuta nell arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di aiuto e la data di presentazione della domanda di pagamento; - le fatture sono emesse a carico esclusivamente del soggetto beneficiario dell aiuto e sono state interamente pagate Le Province sulla base degli esiti istruttori producono gli elenchi di liquidazione da inviare ad ARTEA per il pagamento dell aiuto L autorizzazione al pagamento e l erogazione a saldo dell aiuto spettante ai beneficiari compete all Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ai sensi della Legge Regionale del 19 novembre 1999, n. 60, Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), a seguito dell esito positivo dei dovuti controlli riguardanti la regolare esecuzione dei lavori o realizzazione delle attività e la valutazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente l investimento secondo le modalità indicate precedentemente e nel singolo atto di assegnazione L aiuto assegnato non è liquidato al soggetto beneficiario qualora la Provincia competente accerti che il beneficiario medesimo: - non ha realizzato l investimento entro i termini stabiliti nell atto di assegnazione; - non ha ottemperato a specifiche prescrizioni previste nei singoli atti di assegnazione; - non ha rispettato le prescrizioni fissate nel bando e/o nelle procedure ARTEA; - ha fornito indicazioni non veritiere tali da indurre l Amministrazione in errore; - ha realizzato investimenti diversi da quelli previsti nel progetto. In tal caso la Provincia ne da tempestiva comunicazione ad ARTEA. 11 Varianti 11.1 Sono ammesse varianti agli investimenti che non modificano la finalità e gli obiettivi degli investimenti approvati L ammissibilità della variante è determinata al momento dell accertamento finale degli investimenti finalizzato alla liquidazione dell aiuto; a seguito delle verifiche la Provincia determina l ammissibilità della variante stessa e l eventuale nuovo importo da liquidare che non può essere superiore a quello determinato in fase di ammissibilità, valutando la coerenza con il progetto inizialmente approvato. Al fine della valutazione dell ammissibilità della variante il richiedente presenta al momento della domanda di pagamento idonea relazione nella quale indica le motivazioni che hanno comportato l attuazione della variante stessa nonché dimostra che la finalità e gli obiettivi degli investimenti non sono stati modificati.

11 11.3 In caso di non ammissione della variante non è corrisposto l aiuto relativo agli investimenti oggetto della variante stessa e non ammessi. 12 Vincoli successivi per gli investimenti 12.1 Per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla data di accertamento finale dei lavori l investimento oggetto di aiuto è soggetto a vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione anche parziale; in tale periodo di tempo il beneficiario non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio oggetto dell aiuto pubblico ricevuto, pena la revoca dell aiuto concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso In deroga al precedente punto è ammessa la cessione a terzi dell investimento oggetto dell aiuto nei seguenti casi: - cessione a terzi, anche parziale, successivamente al primo anno dalla data di accertamento finale degli investimenti, a condizione che l investimento mantenga la funzionalità prevista dal progetto approvato. In questo caso il beneficiario, prima della cessione pena la revoca del contributo, richiede la deroga alla Provincia che ha effettuato l accertamento finale degli investimenti dandone compiuta motivazione che sarà oggetto di valutazione; - subentro e variazione di intestazione dell azienda; - cause di forza maggiore richiamate all articolo 102 del regolamento (CE) n. 555/2008. In tutti i casi sopra elencati il vincolo viene trasferito al soggetto che acquisisce gli investimenti oggetto di aiuto e che se ne assume tutti gli oneri 12.3 In deroga è altresì ammesso per esigenze d impresa, successivamente al primo anno dalla data di accertamento finale degli investimenti ed a condizione che l investimento mantenga la funzionalità prevista dal progetto approvato, spostare l investimento oggetto di finanziamento dall unità produttiva nel quale gli investimenti sono stati realizzati, UTE o stabilimento produttivo, ad un altro appartenente allo stesso beneficiario e ricadente nel territorio della Regione Toscana. In questo caso il beneficiario, prima dello spostamento pena la revoca del contributo, richiede la deroga alla Provincia che ha effettuato l accertamento finale degli investimenti dandone compiuta motivazione che sarà oggetto di valutazione. 13 Esclusione a seguito della revoca dell aiuto 13.1 In caso di rinuncia successiva all atto di assegnazione, di accertamento finale negativo degli investimenti effettuati o di revoca dell aiuto, fatte salve le cause di forza maggiore richiamate all articolo 102 del regolamento (CE) n. 555/2008, oltre che all eventuale recupero secondo le norme vigenti delle somme indebitamente percepite, l impresa è soggetta all esclusione dalla misura investimenti dell OCM vitivinicola per la campagna comunitaria successiva. 14 Norme finali 14.1 La misura investimenti è subordinata alla verifica di conformità da parte del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali nei termini previsti dal Decreto ministeriale n. 1831/2011, nonché a quanto previsto in materia di notifiche alla Commissione Europea delle modifiche del Piano Nazionale di Sostegno 2009/2013 e del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana per il periodo di programmazione 2007/2013.

12 14.2 Nell applicazione della misura investimenti, ove non previsto specificatamente, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria di riferimento e dalla normativa nazionale in materia.

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