CAPITOLO PRIMO LA TRASCRIZIONE COME STRUMENTO LEGALE DI PUBBLICITA AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.)

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1 CAPITOLO PRIMO LA TRASCRIZIONE COME STRUMENTO LEGALE DI PUBBLICITA AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) 1- LE FONTI L'istituto della trascrizione è disciplinato nel titolo primo del libro VI del codice civile dedicato alla tutela dei diritti. Il capo III disciplina la trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili e la sezione I è dedicata alla trascrizione degli atti relativi a navi, aeromobili ed autoveicoli. La normativa civilistica deve essere coordinata con la legge speciale (RDL del 15 marzo 1927, n. 436 convertito nella L. 19 febbraio 1928, n. 510) e il regolamento di attuazione (RD del 29 luglio 1927, n. 1814) che disciplinano i contratti di compravendita degli autoveicoli, e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'automobile Club d'italia. In base all art c.c., le forme e le modalità delle trascrizioni mobiliari sono regolate dal codice della navigazione per quanto riguarda le navi e gli areomobili e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli; in assenza di norme specifiche si osservano le norme concernenti la trascrizione degli immobili in quanto compatibili. 2 - NATURA E VALORE DELLA PUBBLICITA AUTOMOBILISTICA A) GENERALITA La trascrizione è un mezzo di pubblicità previsto, oltre che per i beni immobili, anche per alcuni beni mobili (navi e galleggianti, aeromobili, autoveicoli) che costituiscono la categoria dei c.d. BENI MOBILI REGISTRATI, i quali secondo una valutazione compiuta dal legislatore, hanno un ruolo di particolare importanza economica. La pubblicità dei beni mobili assicura la conoscibilità delle vicende relative a tali beni. Essa, avendo natura dichiarativa (e non costitutiva come in altri ordinamenti), non costituisce un obbligo per le parti stipulanti, bensì semplicemente un onere; ciò significa che la mancata trascrizione di un atto non comporta un vizio dell atto stesso, che resta valido ed efficace, ma espone l acquirente alla possibilità di vedersi sottrarre quanto legittimamente acquistato in conseguenza di un atto fraudolento dell alienante. L art c.c., primo comma, stabilisce che gli atti soggetti a trascrizione Materiale ad uso interno Vers. giugno 2006 A cura di ACI DSD Ufficio Normativa e Contratti 2

2 e non trascritti tempestivamente non possono essere opposti a chi ha acquistato e trascritto tempestivamente il suo titolo ed al secondo comma sancisce che non possono avere effetto nei confronti di chi ha trascritto tutte le successive iscrizioni o trascrizioni di diritti acquistati dallo stesso autore anche se l acquisto risale a data anteriore. Quindi, se un soggetto mediante successivi atti di disposizione, trasferisce ad altri soggetti lo stesso diritto, il criterio in base al quale si risolve il conflitto è quello della priorità della trascrizione. Si evidenzia che la trascrizione non è necessaria per il trasferimento del diritto, che comunque avviene secondo il principio generale enunciato dall art c.c., in base al quale il diritto si trasferisce per effetto del consenso delle parti, ma serve soltanto a dirimere un conflitto tra più aventi causa da un medesimo autore. La pubblicità costitutiva è invece necessaria per quanto riguarda l iscrizione dell ipoteca, per cui se non si procede all iscrizione dell atto di costituzione dell ipoteca questa non ha alcuna efficacia. B) CONTINUITA DELLE TRASCRIZIONI L art c.c. sancisce il principio della continuità delle trascrizioni prevedendo che non possa essere efficacemente trascritto un atto se non sono stati trascritti gli atti precedenti. Tuttavia, la trascrizione richiesta dal soggetto senza che sia trascritto l acquisto del suo dante causa non è inefficace ma vale come prenotazione, cioè come atto di pubblicità la cui efficacia è sospesa in quanto le successive trascrizioni e iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto (art c.c.). Pertanto, l'intestazione del bene nel Pubblico Registro è un principio di prova della titolarità del diritto reale di proprietà che può essere vinto da qualsiasi prova contraria anche testimoniale. L'interesse dei terzi è disciplinato dall'articolo 2666 del codice civile: La trascrizione da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse. Chi acquista un bene registrato può cautelarsi verificando presso i pubblici registri la titolarità del bene e la presenza di eventuali vincoli o ipoteche che la limitino. Materiale ad uso interno Vers. giugno 2006 A cura di ACI DSD Ufficio Normativa e Contratti 3

3 3 GLI ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE AL P.R.A. (OVVERO COSA DEVE ESSERE TRASCRITTO). Gli atti soggetti a trascrizione nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) sono quelli previsti dagli artt e segg. del codice civile; inoltre, sono soggetti a trascrizione eventuali ulteriori atti previsti da leggi speciali. Gli atti soggetti a trascrizione al P.R.A., in linea generale, comprendono contratti, provvedimenti e sentenze che determinano il trasferimento, la costituzione o la modifica dei diritti reali di proprietà e di godimento (usufrutto), con esclusione delle vicende relative ai diritti personali di godimento e dei diritti reali che possono avere ad oggetto esclusivamente beni immobili (servitù, abitazione, enfiteusi, superficie). Inoltre sono trascrivibili gli atti ed i provvedimenti aventi ad oggetto diritti reali di garanzia, quali l ipoteca, il privilegio ed il pegno che trovano la loro disciplina nel libro sesto - titolo terzo (capi 2, 3 e 4) del codice civile. Non sono trascrivibili al P.R.A. i contratti di comodato e di affitto. ALCUNI CASI PARTICOLARI USUCAPIONE L usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, quindi non derivante da un precedente titolare, che si realizza con il possesso esclusivo per un certo numero di anni del bene mobile e che si trascrive con l'accertamento giudiziale dell'acquisto della proprietà per usucapione (secondo il disposto dell'art c.c.). Il titolo idoneo per la trascrizione al P.R.A. è costituito dalla sentenza con il quale il Giudice ha accertato l acquisto della proprietà per usucapione. COSTITUZIONE DI FONDO PATRIMONIALE Il fondo patrimoniale, è costituito per atto pubblico o per testamento da ciascuno o ambedue i coniugi, od anche da un terzo, e costituisce un vincolo di destinazione di beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) al fine di consentire il sostentamento della famiglia. Il fondo, comunque non incide sul diritto di proprietà, ma costituisce un vincolo di destinazione dei beni. Il codice civile, art. 2647, ne prevede espressamente la trascrizione. Il titolo idoneo per la trascrizione al P.R.A. è costituito dall atto pubblico o dal testamento. Materiale ad uso interno Vers. giugno 2006 A cura di ACI DSD Ufficio Normativa e Contratti 4

4 COMUNIONE La comunione non costituisce un autonomo soggetto di diritto ma un particolare modo dei comproprietari di gestire i beni comuni. La comunione volontaria trova quindi pubblicità come vincolo atto ad informare i terzi delle particolari modalità di gestione concordate tra i proprietari in merito al patrimonio indiviso. CESSIONE DEI BENI ALLA MASSA DEI CREDITORI L atto attraverso il quale il debitore cede i propri beni ai creditori, affinché possano procedere alla liquidazione ed alla ripartizione del ricavato per la soddisfazione dei propri diritti di credito, è trascrivibile ai sensi dell art c.c.. La trascrizione dell atto comporta l inopponibilità ai creditori delle trascrizioni ed iscrizioni dei diritti eseguite successivamente alla data in cui la cessione stessa è stata trascritta. DOMANDE GIUDIZIALI Le domande, elencate negli artt c.c. che sostanzialmente coincidono con quelle elencate per gli immobili agli artt e 2653 c.c., sono trascrivibili. La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni o iscrizioni successive alla trascrizione della domanda giudiziale ed è finalizzata ad evitare che, in pendenza di giudizio, il convenuto possa alienare il bene a terzi. La trascrizione della domanda va effettuata entro tre anni dalla data dell atto impugnato affinché la sentenza che accoglie la domanda stessa possa pregiudicare il diritto dei terzi. DIRITTI REALI DI GARANZIA I diritti reali di garanzia soggetti a trascrizione sono l'ipoteca, il privilegio ed il pegno. L iscrizione al P.R.A. di queste forme di garanzia costituisce il sorgere di un diritto di prelazione a favore del creditore sui beni del debitore assegnandogli un grado di preferenza superiore rispetto agli altri creditori che abbiano iscritto successivamente o che non abbiano effettuato alcuna iscrizione. I diritti reali di garanzia possono essere opposti dai creditori anche nei Materiale ad uso interno Vers. giugno 2006 A cura di ACI DSD Ufficio Normativa e Contratti 5

5 confronti di coloro che abbiano acquistato la proprietà del bene in data successiva all iscrizione del diritto reale. Secondo l'articolo 2741 queste forme di garanzia sono cause legittime di prelazione sui beni dei debitori per i creditori che le hanno iscritte presso i pubblici registri. Esse garantiscono la preferenza rispetto agli altri creditori e il diritto di sequela, il diritto quindi di proporre il bene al procedimento di esecuzione forzata anche quando è acquistato da terzi. L'ipoteca può essere legale o convenzionale a seconda che sia prevista dalla legge a favore del venditore o di colui che ha sovvenzionato l'acquirente del bene o discenda da un contratto stipulato tra debitore e creditore. Il privilegio è invece disciplinato dal richiamato articolo 2778 del codice civile. Contrariamente ai due istituti richiamati, il pegno non ha bisogno dell'iscrizione per costituirsi, in quanto si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa. Nel caso di pegno di crediti invece la prelazione ha luogo solo quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al debitore e da questo accettata con data certa (art 2800 c.c.). L'articolo 18 della legge speciale R.D del 29 luglio 1927 stabilisce che, in quest'ultimo caso, la trascrizione tiene luogo della notificazione al debitore dal momento che è annotata sul foglio complementare. Si rimanda al disposto degli articoli c.c. per l'ordine dei privilegi (la preferenza tra le diverse forme di garanzia iscritte sullo stesso bene), precisando che, come norma generale, l'ipoteca prende grado in base all'ordine di iscrizione e che ipoteche presentate contestualmente prendono lo stesso grado. 4 I TITOLI IDONEI PER LA TRASCRIZIONE La legge a seconda del tipo di bene o del tipo di atto stabilisce la forma minima necessaria affinchè un determinato atto sia valido ed efficace. Ad esempio, per il contratto con il quale viene trasferita la proprietà di un immobile, la legge (art c.c.), prevede il requisito della forma scritta ai fini della validità del contratto (requisito della validità del titolo) e ulteriormente prevede che ai fini della trascrizione il documento assuma la forma della scrittura privata autenticata (requisito del documento). Per la compravendita dei veicoli la legge non richiede, ai fini della validità del contratto la forma scritta essendo sufficiente, perché questo produca i suoi effetti, anche la forma orale (requisito del titolo), mentre richiede la forma Materiale ad uso interno Vers. giugno 2006 A cura di ACI DSD Ufficio Normativa e Contratti 6

6 scritta autenticata ai fini della trascrizione al PRA (requisito del documento). A) Il codice civile elenca, all art c.c., i titoli idonei per la trascrizione; in particolare indica la forma che deve assumere il documento che materialmente riproduce il titolo per la trascrizione (atto, negozio, domanda, provvedimento etc.) : scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato a svolgere funzioni notarili o giudizialmente accertata: per scrittura privata autenticata, ai fini dell esecuzione della formalità sul pubblico registro, si intende il documento scritto contenente le firme autografe delle parti o della parte, con la contestuale attestazione, resa da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza e previo accertamento circa l identità della persona che ha sottoscritto. L autentica ha la funzione di rendere opponibile ai terzi la data della sottoscrizione della scrittura privata. In particolare, i requisiti dell autenticazione sono: attestazione di apposizione della firma alla presenza del pubblico ufficiale, attestazione dell identità delle persona sottoscriventi, indicazione del luogo e della data, firma del pubblico ufficiale e timbro o sigillo; la mancanza del timbro non determina la nullità dell atto e non dà luogo alla ricusazione della formalità al PRA, ma determina la necessità di segnalare tale irregolarità all ordine del notariato. L autentica di firma non investe il contenuto e l oggetto della scrittura, ma attesta esclusivamente l autenticità della sottoscrizione al fine di evitare o prevenire la verifica in giudizio; infatti, il notaio non è tenuto a svolgere alcuna indagine sul merito delle dichiarazioni di volontà o di scienza sottoscritte dalle parti. Se i sottoscriventi sono più d uno e firmano contemporaneamente, l autenticazione viene effettuata contestualmente dal notaio. Le parti possono apporre le firme in tempi diversi e in questo caso occorreranno distinte autenticazioni, da parte di uno o più notai, redatte sullo stesso documento. L autentica sopra descritta non deve essere confusa con la vera di firma o vista vera la firma e simili, in cui il pubblico ufficiale si limita a riconoscere che quella apposta è la firma nota del sottoscrivente indipendentemente dal fatto che sia apposta in sua presenza. Questa verifica della firma non rileva sotto il profilo della pubblicità, non conferendo all atto il carattere di autenticità ai sensi dell art c.c. e obbliga il conservatore a ricusare la formalità. Materiale ad uso interno Vers. giugno 2006 A cura di ACI DSD Ufficio Normativa e Contratti 7

7 E abilitato a svolgere funzioni notarili anche il console o l addetto consolare ai sensi del D.P.R n. 200/1967 o segretario comunale e provinciale per gli atti di interesse del Comune o della Provincia ex art. 97, comma 4 - punto c, D.Lgs n. 267/2000). L art. 106 della legge notarile n. 89/1913 prevede che nell archivio notarile o presso un notaio, siano depositati gli originali e le copie degli atti notarili rogati in un paese estero. Il verbale di deposito è reso nella forma dell atto pubblico. Lo scopo della norma è di verificare la corrispondenza della scrittura privata formata all'estero alla normativa italiana. Per gli atti formati nei Paesi extra UE, oltre al deposito dell atto straniero è prevista la legalizzazione, consistente nell attestazione ufficiale - resa dalla competente autorità consolare o diplomatica italiana all estero della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l atto estero e l autenticità della firma. La scrittura privata costituisce titolo idoneo quando la sottoscrizione sia stata accertata giudizialmente, su istanza di verificazione promossa dalla parte interessata (art c.p.c.); pertanto, una sentenza che accerti giudizialmente la provenienza della sottoscrizione di scrittura privata sostituisce con piena equipollenza l autentica notarile. Per scrittura privata accertata giudizialmente, si intende il documento scritto contenente le firme autografe delle parti o della parte con allegata la copia autentica di una sentenza emessa dall autorità giudiziaria nella quale si dichiara che la sottoscrizione è autentica. La scrittura privata deve essere redatta in doppio originale o in copia certificata conforme all originale dal pubblico depositario (notaio o Ufficio del Registro). L art. 6, comma 3, del R.D. 1814/1927 ha previsto che, in caso di vendita di veicoli, costituisca titolo idoneo per la trascrizione al P.R.A. la dichiarazione unilaterale di vendita resa nella forma della scrittura privata con sottoscrizione autenticata del solo venditore. Questa forma di atto può essere utilizzata, in alternativa alle altre previste dalla richiamata disciplina civilistica, qualora la vendita abbia avuto già luogo verbalmente. Il D.M. 514/1992 ha previsto che la dichiarazione unilaterale di vendita debba essere redatta sul modulo di prima iscrizione (NP-2bis), in caso di prima iscrizione, o sul certificato di proprietà (C.d.P.) in unico originale. Qualora le parti presentino un titolo non redatto sui modelli sopraindicati, l atto dovrà essere redatto in doppio originale e sottoscritto da entrambe le parti secondo le forme previste dal codice civile. Materiale ad uso interno Vers. giugno 2006 A cura di ACI DSD Ufficio Normativa e Contratti 8

8 Si richiama il parere espresso da Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile in data 21 gennaio 2005: nel caso di vendita dal proprietario non intestatario se il certificato di proprietà non ha lo spazio materiale per l'indicazione del venditore non intestatario...(omissis.) non può venir meno il diritto primario del venditore (concesso da una norma di rango primario art. 13 RDL 436/27 n.d.r.) di ottenere la trascrizione al PRA...(omissis.)...della sua dichiarazione unilaterale di avvenuta vendita verbale, pur in presenza di un certificato di proprietà che presenti un'inidonea veste tipografica. L'assunto, che è stato condiviso da ACI, comporta l'ammissibilità della dichiarazione unilaterale del venditore, sia nel caso di vendita con riserva di efficacia ex art c.c., sia nel caso di accettazione di eredità e contestuale vendita a terzo. Nell ambito delle scritture private, può essere utilizzata la Dichiarazione di proprietà: - in caso di intestazione del veicolo a favore della fabbrica costruttrice o dell'importatore esclusivo della stessa; - nei casi di iscrizione di veicolo usato, proveniente dall estero, già intestato a favore dello stesso intestatario della carta estera; - in caso di veicolo radiato per demolizione e successivamente ricostruito o radiato d ufficio per mancato pagamento della tassa automobilistica (D.L. n. 953/1982 convertito in L. n. 53/1983 o art.96 C.d.S.); in tutti i casi in cui l'intestatario risulti già proprietario da un precedente documento di circolazione o di proprietà. Atto pubblico: è il documento redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale (Console) autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato. L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché delle dichiarazioni delle parti e dei fatti o circostanze che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti. L originale dell atto viene conservato dal pubblico ufficiale rogante, che rilascerà una copia conforme che dovrà essere presentata al conservatore per la trascrizione. L atto pubblico amministrativo non è formato dal notaio, ma da un ufficiale rogante autorizzato, da specifiche e particolari disposizioni di legge, a rogare quel tipo di atti. Le forma più frequenti sono le delibere provinciali o comunali, gli atti Materiale ad uso interno Vers. giugno 2006 A cura di ACI DSD Ufficio Normativa e Contratti 9

9 dirigenziali, i verbali di vendita all asta a seguito di procedura esecutiva dove il pubblico banditore è ufficiale rogante dell atto di vendita a seguito di asta. Sentenza: questo termine viene adoperato in senso lato dal legislatore ai fini delle disposizioni previste dall art c.c.. Per sentenza, innanzitutto, si deve intendere non soltanto quel provvedimento giurisdizionale, che ai sensi del codice di procedura civile si definisce sentenza in senso tecnico, ma anche quei provvedimenti che tecnicamente si definiscono come decreti, ordinanze,o, in sede di giustizia amministrativa decisioni, purchè diano luogo a vicende giuridiche per cui la legge impone la conoscenza a terzi, indipendentemente che vengano emessi in sede di processo di cognizione o in sede di processo di esecuzione. Questi atti, a differenza delle scritture private, sono emessi in un unico originale, pertanto, ai fini della trascrizione, dovrà essere rilasciata copia conforme dall ufficio pubblico che ne conserva in deposito l originale e, nei casi previsti, dovranno essere riportati gli estremi della registrazione. B) Istanza dell acquirente: Il D.L. 35/2005 convertito in L. 80/2005 ha previsto la possibilità di richiedere la prima iscrizione al P.R.A. di un veicolo presentando come titolo un istanza sottoscritta dall acquirente, con le modalità previste dall art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 e, quindi, senza la necessità dell autentica notarile. Tali modalità riguardano solo le prime iscrizioni che rientrano nell applicazione del DPR 358/2000 e successive modifiche ed integrazioni. - Materiale ad uso interno Vers. giugno 2006 A cura di ACI DSD Ufficio Normativa e Contratti 10

10 CAPITOLO SECONDO LA TRASCRIZIONE NEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO 1 Breve cronistoria e scopi dell'istituto. Il Pubblico Registro Automobilistico è stato istituito con Regio Decreto Legge n. 436 del 15 marzo 1927, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, presso le sedi dell'automobile Club d'italia (allora ente morale oggi ente pubblico non economico). Con successivo Regio Decreto n del 29 luglio 1927, sono state pubblicate le disposizioni regolamentari per l'attuazione della legge istitutiva, che è entrata in vigore il 26 ottobre All'Automobile Club d'italia, già costituito dal 1926 con R.D. n. 2481, come Federazione degli Automobile Club, il cui scopo istituzionale è di rappresentare e tutelare gli interessi dell'automobilismo italiano, venne affidata dal Ministero delle Finanze, con apposita convenzione, la gestione dei servizi occorrenti per la tenuta del Pubblico Registro. Prima dell'emanazione della legge speciale, l'unica tutela per il venditore di auto era la vendita con patto di riservato dominio, insufficiente strumento di garanzia per il creditore. Si aggiungevano le incertezze relative alla proprietà dei veicoli e alle responsabilità relative alla loro circolazione. Il regime giuridico dell'auto come bene mobile, per il quale possesso vale titolo (art c.c.), non garantiva né i proprietari, né i terzi, né lo Stato. Da queste esigenze, è scaturita la riforma introdotta dalla legge speciale che si proponeva non solo di salvaguardare gli interessi economici del credito e del commercio automobilistico, ma anche interessi statali concernenti vari rami d'attività della pubblica amministrazione. La finalità privatistica, si rileva già nei primi articoli del regio decreto legge, che disciplinano il privilegio speciale (che le norme del codice civile identificano come ipoteca) a favore del venditore o di chiunque abbia corrisposto, nell'interesse dell acquirente, la totalità o parte del prezzo di acquisto dell'autoveicolo. Il titolo III del regolamento n.1814/1927, disciplina l'esecuzione della vendita coattiva secondo modalità che possano assicurare per il creditore il Materiale ad uso interno Vers. giugno 2006 A cura di ACI DSD Ufficio Normativa e Contratti 11

11 maggior rendimento col minor costo. L istituzione del P.R.A. è legata anche al perseguimento di interessi pubblici di carattere statistico e militare (art. 21 e 23 RD n. 1814/1927) relativi alla requisizione dei veicoli. L iscrizione al P.R.A. è un obbligo sanzionato dal codice della strada (art. 94 del D.Lgs n. 285/1992), che ha identificato il soggetto obbligato a richiedere l'aggiornamento della proprietà al Pubblico Registro Automobilistico con la figura dell'acquirente. Con l entrata in vigore del D.L. n. 953/1982, convertito in L. n. 53/1983, che ha legato l obbligo del pagamento della tassa automobilistica all iscrizione del veicolo al P.R.A., e con la legge istitutiva dell imposta erariale di trascrizione (I.E.T. L. n. 952/1977), l archivio del P.R.A. ha assunto rilievo fiscale. Con la legge n. 187/1990, e con il decreto attuativo D.M. n. 514/1992, è stato realizzato un progetto globale di riforma dei servizi P.R.A. che ha comportato una radicale modifica dei processi lavorativi nell ottica dell integrale automazione dei meccanismi operativi. Con la L.187/90 è stata effettuata l automazione dei servizi PRA con la creazione di una archivio magnetico che ha sostituito i volumi cartacei. Il D.P.R. n. 358/2000, che ha istituito lo Sportello telematico dell Automobilista (S.T.A.), ha ulteriormente modificato i processi lavorativi del P.R.A. prevedendo, attraverso un collegamento telematico (ACI DTT), il rilascio contestuale della documentazione relativa al veicolo (targhe, carta di circolazione, C.d.P.), oltre che da parte degli sportelli ACI e DTT, anche da parte degli studi di consulenza automobilistica. 2 I veicoli iscritti al P.R.A.. Le norme contenute nella legge istitutiva del PRA, nelle quali vengono indicati quali veicoli devono essere iscritti, non indicano le caratteristiche che tali veicoli devono avere, né fanno riferimento ad altre norme per tale determinazione. L art. 1 R.D. n. 436/1927 stabilisce che nella denominazione di autoveicoli si intendono compresi: a) le autovetture, gli autocarri; b) le trattrici con i relativi veicoli rimorchiati e ogni altro veicolo assimilabile ai predetti; Materiale ad uso interno Vers. giugno 2006 A cura di ACI DSD Ufficio Normativa e Contratti 12

12 c) i motocicli, con esclusione dei velocipedi muniti di piccoli motori o motoleggere. I veicoli specificatamente menzionati nell art. 1 legge sul PRA, (le autovetture, gli autocarri, le trattrici e i motocicli), trovano riferimento nel nuovo Codice della Strada agli artt. 54 e 53. In base alla definizione usata nell art. 1 della legge sul P.R.A. ( ogni altro veicolo assimilabile ai predetti ), vanno iscritti al P.R.A. anche gli altri veicoli non citati in quella norma, ma individuabili per rinvio all art. 54 del C.d.S., medesimo discorso vale per i motoveicoli (art. 53 C.d.S.). Mentre l iscrizione è obbligatoria per le autovetture e gli autocarri, per le trattrici agricole l iscrizione è facoltativa ed è nominativa (non è su base targa) in capo all intestatario (art. 8 R.D. n. 1814/27). L iscrizione per gli autoveicoli avviene nell U.P. ACIPRA della provincia di residenza del proprietario; per le trattrici agricole, l ordine di progressivo è quello della presentazione della domanda di iscrizione, e questa è effettuata presso la sede dell A.C.I. della provincia ove la trattrice viene utilizzata (art. 2, comma 5, ed art. 9 L. 1814/1927). Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al P.R.A.: gli autoveicoli appartenenti ai rappresentanti consolari in Italia, alle pubbliche amministrazioni italiane, compresi gli enti locali, agli organi di polizia, all'esercito, alla Croce Rossa (art. 26 RD 1814/27); i rimorchi con massa inferiore a 3,5 tonnellate (art. 1 L. 1814/1927, così come modificato dall art. 10 della L. n. 172/2003). 3 - Criterio reale e competenza territoriale per la trascrizione dei beni mobili registrati. I pubblici registri possono essere organizzati su base reale o personale, a seconda che gli eventi oggetto della pubblicità sia il bene o la persona. Materiale ad uso interno Vers. giugno 2006 A cura di ACI DSD Ufficio Normativa e Contratti 13

13 La trascrizione nei Pubblici Registri Criterio reale Criterio personale Registro Navale Registro Aeronautico P.R.A. Catasto immobili rustici Catasto edilizio Il P.R.A. è organizzato su base reale - ovvero si può accedere ai dati solo tramite indicazione della targa del veicolo - e registra le vicende giuridiche relative agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Affinché un veicolo possa essere iscritto al PRA, è necessario che sia stato immatricolato e che abbia quindi ottenuto il rilascio della carta di circolazione e delle targhe. L immatricolazione è necessaria ai fini della circolazione stradale del veicolo. Il codice della strada (entrato in vigore il 1 ottobre 1993) ha introdotto il sistema di targa unica nazionale che consente di effettuare l immatricolazione del veicolo presso qualsiasi ufficio provinciale del D.T.T., mentre, l iscrizione al P.R.A. è legata alla provincia di residenza dell intestatario del veicolo. L introduzione del sistema di targatura unica nazionale ha modificato l'articolo 10 del R.D. 1814/1927, eliminando l obbligo di effettuare al P.R.A. la formalità di rinnovo di iscrizione in caso di cambio di provincia di residenza dell intestatario. I rinnovi di iscrizione rimangono così limitati alle reimmatricolazioni avvenute per smarrimento/furto targhe. Con il D.P.R. 19 settembre 2000 n. 358 che istituisce lo Sportello telematico dell automobilista (S.T.A.), è prevista la presentazione delle richieste di formalità, previste dal D.P.R. citato, sull intero territorio nazionale superando, quindi, il veicolo che imponeva di presentare le formalità solo al P.R.A. della provincia di residenza dell intestatario. Rimane il vincolo della competenza territoriale per le formalità escluse dall applicazione dello S.T.A.. Materiale ad uso interno Vers. giugno 2006 A cura di ACI DSD Ufficio Normativa e Contratti 14

14 4- Richiesta di trascrizione al P.R.A.: modalità Le formalità di richiesta P.R.A. devono essere presentate allo sportello dalla parte interessata, con le modalità previste dalla legge e dal codice civile. In particolare, la parte dovrà presentare la richiesta su apposita nota (i cui modelli sono stati stabiliti con D.M. 514/1992) con allegato il titolo in originale o in copia autentica secondo le forme di cui al paragrafo 4 capitolo 1. Al momento della presentazione della formalità dovranno essere versati gli importi previsti per legge. La nota, predisposta dalle parti, deve contenere gli estremi per individuare il veicolo, le persone (cioè il soggetto a favore e il soggetto contro) e l oggetto delle richiesta di formalità; infatti, poiché l art. 22 del R.D.L. n. 436 del 1927 stabilisce che nel PRA sia riportato il contenuto delle note è evidente l importanza che questo documento assume ai fini delle pubblicità richiesta, tanto che il legislatore ha previsto come motivo di rifiuto da parte del Conservatore l insufficiente chiarezza delle note (l art. 39 del regolamento PRA). Il richiedente la formalità può essere un soggetto diverso dal beneficiario della formalità stessa (es. studio di consulenza automobilistica, persona delegata, ecc..). 5 Certificato di proprietà. Il Certificato di proprietà (C.d.P.) è il documento che attesta lo stato giuridico attuale del veicolo ed è il presupposto per ottenere l espletamento di ogni formalità successiva alla sua emissione. Il C.d.P., è stato introdotto con la legge n. 187/1990 e con il successivo decreto di attuazione D.M. 514/1992, nell ambito della riforma dei servizi P.R.A. e ha sostituito il foglio complementare previsto dalla normativa previgente. La caratteristica del C.d.P. è quella di essere attualizzato e cioè di contenere solo le indicazioni giuridicamente rilevanti che sono contenute nell archivio magnetico: idealmente si può immaginare che ogni nuova posizione, si sovrappone a quella precedente. L archivio magnetico locale, dal quale provengono i dati riportati sul C.d.P, contiene i dati relativi all'ultima intestazione, sia sotto il profilo della proprietà che per i dati tecnici del veicolo. Si differenzia pertanto dal Foglio Complementare, che veniva annotato manualmente dal Conservatore e riportava in ordine cronologico tutte le Materiale ad uso interno Vers. giugno 2006 A cura di ACI DSD Ufficio Normativa e Contratti 15

15 variazioni intervenute nell archivio del P.R.A. E utile anche tener presente che il C.d.P., pur essendo emesso in forma automatizzata, è comunque documento in mano alla parte, e quindi suscettibile di eventuali contraffazioni. In caso di divergenze, tra le risultanze del C.d.P. già emesso e rilasciato alla parte e lo stato giuridico presente presso l archivio locale, prevalgono i dati di quest ultimo. Il C.d.P., come documento, svolge una plurima funzione: attestazione dello stato giuridico-patrimoniale del veicolo, nota di richiesta per formalità successive, supporto per la dichiarazione unilaterale di vendita. L unità documentale del C.d.P. (mod. NP1), risponde a criteri di economicità, di efficacia e pubblicità che sono stati fortemente voluti dal legislatore in materia di procedimenti amministrativi con la Legge n La funzione prevalente è realizzata dalla presenza sul C.d.P. dei dati relativi all intestazione e alle caratteristiche del veicolo, all eventuale presenza di gravami, di ipoteche o di annotazioni. A - Struttura del C.d.P. Riquadro A Dati del veicolo non contiene tutti i dati tecnici del veicolo, ma quelli più significativi, come il numero di telaio, la classe e l uso, la fabbrica e il tipo, la data di immatricolazione ed infine i dati di natura fiscale. Riquadro B Dati dell intestatario riporta due sottoquadri per due diversi nominativi; è utilizzabile sia quando vi siano dei contestatari, sia quando oltre al proprietario intestatario sia presente un titolare di un diritto reale di godimento, come ad es. l usufruttuario, e l'annotazione di una locazione. Nel riquadro C saranno indicati i gravami, le ipoteche e le annotazioni riguardanti il veicolo. Per gravami, si intendono quei provvedimenti giudiziali che creano un vincolo di indisponibilità del veicolo, quali ad es. la trascrizione del verbale di pignoramento o di sequestro conservativo. Materiale ad uso interno Vers. giugno 2006 A cura di ACI DSD Ufficio Normativa e Contratti 16

16 Per annotazioni, si intendono vari tipi di forme pubblicitarie tra cui spiccano in particolare, la perdita di possesso e la cessazione della circolazione. Il riquadro D è utilizzabile per la certificazione dell identità dell'avente titolo tramite l esibizione del documento d identità secondo le modalità previste dagli artt. 21 e 38 del DPR 445/2000. In apposito spazio, vengono stampati direttamente da sistema, il logo e la firma automatizzata dell Ufficio ACI di competenza e nello stesso spazio vengono riportati i dati relativi all esazione fiscale. Il retro del C.d.P. ha funzione di nota di richiesta di ulteriori formalità, e contiene un apposita sezione per la redazione della dichiarazione unilaterale di vendita da trascrivere. In particolare, nel riquadro M, nella parte superiore devono essere inseriti i dati anagrafici relativi al soggetto a favore del quale è richiesta la formalità. Nel caso in cui i soggetti a favore dei quali è richiesta la formalità siano più di uno si dovrà utilizzare l apposito foglio di continuazione mod. NP 4. Nel riquadro T, che deve essere compilato esclusivamente dalla parte intestataria e dall autenticante, è inserita la dichiarazione di vendita prevista dall art. 13 del R.D. n del Qualora, anziché la dichiarazione unilaterale di vendita, venga presentato come titolo un contratto o un atto pubblico, non potrà essere utilizzato il C.d.P. né come titolo, né come nota, ma dovrà, invece, essere utilizzato il modello NP3 (cd. nota libera) allegando il contratto in doppio originale. Il riquadro S ha natura contabile e la parte vi indica le somme corrisposte a seconda delle varie voci di imposta, diritti ed emolumenti. Il riquadro P è composto di vari sottoquadri e caselle che costituiscono, insieme al riquadro M, la nuova nota per la richiesta di formalità per cui è utilizzabile il C.d.P.. Il sottoriquadro nel riquadro P denominato altri dati è a disposizione della parte per ulteriori specificazioni relative alla richiesta di formalità presentata. Nel riquadro R sono indicate le generalità del richiedente la formalità, ovvero di colui che materialmente presenta la formalità allo sportello, oltre Materiale ad uso interno Vers. giugno 2006 A cura di ACI DSD Ufficio Normativa e Contratti 17

17 alla residenza. B - FORMALITA SENZA CDP Il principio previsto dall art. 10 comma 3 D.M. n. 514 prevede che non possano riceversi richieste di formalità prive del documento di proprietà, salvo i casi previsti dagli artt. 11 e Tutela del venditore - L art. 11 DM 514/92 prevede la trascrizione a tutela del venditore, consentendo al venditore rimasto intestatario al PRA di richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà, anche senza la presentazione del documento di proprietà. Si tratta di una eccezione prevista dal legislatore per tutelare il venditore rimasto intestatario al P.R.A. per l inadempienza dell acquirente, tenuto, ai sensi dell art. 94 C.d.S., a richiedere la formalità di trascrizione al P.R.A.. A seguito di tale formalità, l ufficio non rilascia il C.d.P., ma aggiorna esclusivamente l archivio elettronico sia provinciale che centrale con la nuova intestazione. - Formalità in contrasto con gli interessi dell intestatario. L art. 12 DM 514/92, riguarda quei provvedimenti cosiddetti in odio alla parte (sequestro conservativo, pignoramento e domanda giudiziale), che prevedono atti e provvedimenti giudiziari ed amministrativi per i quali, essendo in contrasto con gli interessi dell intestatario al PRA, il richiedente non ha la disponibilità, nella maggior parte dei casi, del documento di proprietà. In questo caso, come recita l'articolo 12 del DM citato, la trascrizione dei provvedimenti è ammessa solo se siano stati preventivamente notificati all intestatario. L articolo 12 prevede che, sia il provvedimento giudiziale che il provvedimento amministrativo, portato a conoscenza dei soggetti intestatari, possano trovare pubblicità nel PRA, indipendentemente dalla produzione del documento di proprietà, il cui obbligo di esibizione impedirebbe di fatto l esecuzione della formalità, dal momento che il C.d.P. si trova probabilmente in possesso dell intestatario. In relazione all iscrizione di gravami ipotecari, occorre riferirsi alla procedura di cui all art. 25 del R.D n. 1814: produzione da parte del creditore dell'atto di interpello e successiva segnalazione al Ministero dei Materiale ad uso interno Vers. giugno 2006 A cura di ACI DSD Ufficio Normativa e Contratti 18

18 trasporti perché provveda, a mezzo Polizia Stradale, al recupero coattivo del certificato di proprietà nelle mani del debitore che si è rifiutato di consegnarlo al creditore. Nelle fattispecie sopra individuate si applicano le modalità di emissione e riconsegna del C.d.P. previste dalla disciplina sulla tutela del venditore (art. 11 DM 514/1992): l archivio elettronico verrà aggiornato, ma non verrà rilasciato il nuovo certificato di proprietà. Quest ultimo verrà emesso solo a seguito di formale richiesta di rilascio presentata dall'intestatario o da un avente titolo. C - DUPLICATO DEL C.D.P. Come previsto all art. 13 del D.M. n. 514 in caso di sottrazione, distribuzione o smarrimento del C.d.P. occorrerà esibire la denunzia resa alle Autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia etc.) oppure idonea dichiarazione sostitutiva di resa denunzia ai sensi del D.P.R. 445/2000. In caso di deterioramento o nei casi d indisponibilità previsti precedentemente viene rilasciato, su apposita richiesta, un duplicato all intestatario, ovvero al diretto acquirente risultante da titolo idoneo. La nota di richiesta, deve essere sottoscritta dall intestatario, che viene identificato ai sensi degli art. 21 e 38 del DPR 445/2000 dall impiegato competente a ricevere la documentazione, se la richiesta viene presentata personalmente al PRA, o mediante produzione di copia del documento di identità dell intestatario se viene presentata da un terzo. 6 - MODELLO NP2 Il modello NP2 va utilizzato nei casi di prima iscrizione di veicolo nuovo e usato e nei casi di rinnovo per smarrimento-furto targa. Riquadro A contiene i dati tecnici e fiscali del veicolo, con particolare riguardo al codice di omologazione, assegnato dalla Motorizzazione civile e riportato sulla carta di circolazione fra i dati tecnici. Riquadro B e riquadro M contengono rispettivamente i dati anagrafici del venditore e dell acquirente. Riquadro P relativo alla documentazione devono essere indicati, oltre agli estremi identificativi dell atto, la data di immatricolazione e di effettivo rilascio Materiale ad uso interno Vers. giugno 2006 A cura di ACI DSD Ufficio Normativa e Contratti 19

19 della carta di circolazione, nonché la data dell eventuale bolla doganale e della carta di circolazione estera. Riquadro S: sono indicati gli importi versati per l espletamento della formalità suddivisi per voci (I.P.T., sanzioni I.P.T., interessi moratori, emolumenti ed imposta di bollo). Gli importi dovuti per la pratica devono essere espressi sia in lettere che in cifre, ponendo estrema cautela nell apportare correzioni e facendo sempre corrispondere sia in prima, che in seconda presentazione, l importo in cifre con quello in lettere. Riquadro R: riporta le generalità del richiedente la formalità con l indicazione della data e relativa firma. Nel caso di formalità presentata con procedure tradizionali l'identificazione del richiedente, se trattasi di soggetto abilitato ex L. 264/91, viene effettuata con il timbro dell'agenzia nel riquadro R e la sottoscrizione da parte del titolare. Se la presentazione avviene ad opera di un soggetto privato, questi sottoscriverà la nota nel riquadro R ed esibirà un documento di identificazione in corso di validità, l'operatore di sportello acquisirà copia del documento esibito o ne trascriverà gli estremi sulla nota. Nel riquadro T deve essere redatta la dichiarazione unilaterale di vendita con sottoscrizione autenticata in unico originale o, nei casi previsti dal D.L. n. 35/2005 convertito in L. n. 80/2005, l istanza sottoscritta dall acquirente nelle forme previste dall art. 38, comma 3, del DPR n. 445/2000. Qualora anziché la dichiarazione unilaterale di vendita, venga presentato come titolo un contratto o un atto pubblico, il mod. NP2 svolgerà la funzione di nota di richiesta cui verrà allegato il titolo. 7 - MOD. NP3 ( NOTA LIBERA). La nota libera va utilizzata in alcuni casi espressamente previsti, in deroga alla norma di carattere generale, in base alla quale è obbligatorio utilizzare il C.d.P. per la presentazione delle richieste di formalità, e cioè nei seguenti casi: richiesta di trascrizione di qualunque formalità relativa ad un veicolo non ancora transitato nell archivio magnetico e quindi ancora munito di foglio complementare; richiesta di trascrizione di un atto di vendita ex art c.c.; Materiale ad uso interno Vers. giugno 2006 A cura di ACI DSD Ufficio Normativa e Contratti 20

20 richiesta di iscrizione annotazione o cancellazione di vincoli ipotecari; richiesta di trascrizione di provvedimenti giudiziari; richiesta di trascrizione di un trasferimento di proprietà a tutela del venditore, nei casi di indisponibilità del certificato di proprietà; richiesta del duplicato del C.d.P.; richiesta di rilascio del C.d.P.; richiesta di trascrizione di contratto di vendita reso anche nella forma dell atto pubblico; richiesta di radiazione e di perdita di possesso nei casi di indisponibilità del C.d.P.. Materiale ad uso interno Vers. giugno 2006 A cura di ACI DSD Ufficio Normativa e Contratti 8 - CERTIFICAZIONI ED ISPEZIONI 1 Certificato dello stato giuridico attuale e ispezione automatizzata Contiene la situazione d archivio al momento della richiesta per targa del veicolo sia per quanto attiene ai dati tecnici che a quelli concernenti la proprietà. Individua la situazione del veicolo al momento della richiesta. Può essere rilasciato solo per gli autoveicoli già transitati nell archivio magnetico a seguito di qualunque formalità. Può essere richiesto indicando il numero di targa direttamente dall utente e accedendo allo specifico servizio previsto sul Sito ACI. 2 Certificato cronologico automatizzato. Riporta la storia del veicolo dal momento del suo ingresso nell archivio magnetico, pertanto, può riguardare solo i veicoli transitati in automazione dalla data di entrata in vigore del D.M. 514/92. Se l ingresso si è avuto a seguito di una qualsiasi formalità espletata dopo l avvio delle nuove procedure, il certificato sarà composto dallo stato 21

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