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1 FOGLIO INFORMATIVO Finanziamenti a breve termine e denaro caldo Corporate INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione: Barclays Bank PLC Sede Legale: 1, Churchill Place London E14 5HP (UK) Sede in Italia: Via della Moscova Milano Telefono: Indirizzo Internet: Indirizzo info@barclays.it Codice ABI: 3051 Numero d iscrizione all Albo delle Banche: 4862 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese: Milano R.E.A. Milano n Sistema di garanzia cui la Banca aderisce: Financial Services Compensation Scheme (FSCS) Capitale Sociale: Capitale deliberato Capitale Versato Partita IVA: Barclays Bank PLC è autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e soggetta alla vigilanza della Financial Conduct Authority e della Prudential Regulation Authority (Financial Services Register No ). Registrata nel Regno Unito Registrazione n CHE COSA SONO I FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE ED IL DENARO CALDO Finanziamenti a breve termine Con le operazioni di finanziamento la Banca mette a disposizione del Cliente una somma in euro o divisa estera per una durata definita, in ogni caso inferiore a 18 (diciotto) mesi, a tassi di interesse e secondo modalità di erogazione e di rimborso differenziati (per le quali si rimanda alle clausole contrattuali). Le forme previste per i finanziamenti a breve termine sono: - Bullet - Stand By con Roll - Over - Ammortamento del capitale Denaro caldo La forma denaro caldo è un finanziamento a brevissimo termine (può avere una durata anche di sole quarantotto ore) che può soddisfare esigenze immediate di liquidità del Cliente, la durata massima del singolo utilizzo è di 6 mesi. L attivazione di questi finanziamenti è subordinata alla concessione di uno specifico affidamento. I rischi principali di queste operazioni sono: - la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio), ove contrattualmente previste; - la variabilità del tasso di cambio, qualora l apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA). Aggiornato al 2 Luglio 2014 Versione 01/2014 1

2 CONDIZIONI ECONOMICHE DENARO CALDO Parametro di indicizzazione Euribor di pari durata (base 365) Spread massimo 4% Tasso annuo nominale di mora Durata minima / massima Tasso applicato maggiorato di 3 punti percentuali 48 ore / Sei mesi Spese di incasso rata 3,00 Spese estinzione anticipate Spese di istruttoria Tipo piano ammortamento Massimo 2% calcolato sul capitale estinto anticipatamente Massimo 1,75% sull importo finanziato con un minimo di 500,00 Piano Monorata Pagamento interessi Contestuale al rimborso del capitale Spese invio estratto conto 0,77 Spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza 1,90 Commissione gestione affidamento Penale applicabile ai Finanziamenti a Breve Termine e Denaro Caldo nei casi di : - Decadenza del beneficio del termine - Mancato, parziale o totale, utilizzo del finanziamento entro i termini stabiliti e non prorogati Massimo 1% dell affidamento concesso 0,3% dell importo erogato TAEG* 5,768% (*) Tasso annuo effettivo globale (TAEG) riferito ad un esempio di finanziamento di ,00 della durata di 3 (tre) mesi,al tasso 5,606% (Euribor 3 mesi/365 a data valuta giorno 04/11/2011 pari a 1,606%) + spread 4%, spese di istruttoria 500,00, rimborso spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza 1,90, spese di incasso rata 3,00 e spese invio estratto conto 0,77.. BULLET Parametro di indicizzazione Euribor 1,3,6 mesi (base 365) Spread Massimo 4% Tasso annuo nominale di mora Durata minima / massima Aggiornato al 2 Luglio 2014 Versione 01/ Tasso applicato maggiorato di 3 punti percentuali Un mese / 18 mesi 1 g Spese di incasso rata 3,00 Spese estinzione anticipate Massimo 2% calcolato sul capitale estinto anticipatamente

3 Spese di istruttoria Tipo piano ammortamento Pagamento interessi Commissione gestione affidamento Massimo 1,75% sull importo finanziato con un minimo di 500,00 Piano Monorata/Bullet Mensile /Trimestrale/Semestrale Massimo 1% dell affidamento concesso Spese invio avviso di scadenza rata e/o quietanza 1,90 Spese invio estratto conto 0,77 Penale applicabile ai Finanziamenti a Breve Termine e Denaro Caldo nei casi di : - Decadenza del beneficio del termine - Mancato, parziale o totale, utilizzo del finanziamento entro i termini stabiliti e non prorogati 0,3% dell importo erogato TAEG* 5,733% (*)Tasso annuo effettivo globale (TAEG) riferito ad un esempio di finanziamento di ,00 della durata di 18 mesi meno un giorno, senza pre ammortamento, con rimborso Capitale in 1 rata (Bullet) con interessi frequenza trimestrali, al tasso 5,606% (Euribor 3 mesi/365 a data valuta giorno 04/11/2011 pari a 1,606% ) + spread 4%, spese di istruttoria 500,00, rimborso spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza 1,90, spese di incasso rata 3,00 e spese invio estratto conto 0,77. STAND BY CON ROLLOVER Parametro di indicizzazione Euribor di pari durata (Max Euribor 6 mesi lettera base 365) Spread Massimo 4% Tasso annuo nominale di mora Durata minima / massima Tasso applicato maggiorato di 3 punti percentuali Un mese / 18 mesi 1 g Spese di incasso rata 3,00 Spese estinzione anticipate Spese di istruttoria Massimo 2% calcolato sul capitale estinto anticipatamente Massimo 1,75% sull importo finanziato con un minimo di 500 Tipo piano ammortamento Pagamento interessi Commissione gestione affidamento Piano Monorata /Bullet Mensile/trimestrale/semestrale Massimo 1% dell affidamento concesso Spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza 1,90 Spese invio estratto conto 0,77 Aggiornato al 2 Luglio 2014 Versione 01/2014 3

4 Penale applicabile ai Finanziamenti a Breve Termine e Denaro Caldo nei casi di : - Decadenza del beneficio del termine - Mancato, parziale o totale, utilizzo del finanziamento entro i termini stabiliti e non prorogati 0,3% dell importo erogato TAEG* 5,733% (*)Tasso annuo effettivo globale (TAEG) riferito ad un esempio di finanziamento di ,00 della durata di 18 mesi meno un giorno senza pre ammortamento, con rimborso Capitale in 1 rata (Bullet) con interessi frequenza trimestrali, al tasso 5,606% (Euribor 3 mesi/365 a data valuta giorno 04/11/2011 pari a 1,606% ) + spread 4%, spese di istruttoria 500,00, rimborso spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza 1,90, spese di incasso rata 3,00 e spese invio estratto conto 0,77. AMMORTAMENTO DEL CAPITALE Parametro di indicizzazione Euribor 1,3,6 mesi (base 365) Spread Massimo 4% Tasso annuo nominale di mora Durata minima / massima Tasso applicato maggiorato di 3 punti percentuali Un mese / 18 mesi 1 g Spese di incasso rata 3,00 Spese estinzione anticipate Spese di istruttoria Massimo 2% calcolato sul capitale estinto anticipatamente Massimo 1,75% sull importo finanziato con un minimo di 500,00 Tipo piano ammortamento Pagamento interessi Commissione gestione di affidamento Francese/Italiano Mensile/trimestrale/semestrale Massimo 1% dell affidamento concesso Spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza 1,90 Spese invio estratto conto 0,77 Penale applicabile ai Finanziamenti a Breve Termine e Denaro Caldo nei casi di : - Decadenza del beneficio del termine - Mancato, parziale o totale, utilizzo del finanziamento entro i termini stabiliti e non prorogati 0,3% dell importo erogato TAEG* 5,738% (*)Tasso annuo effettivo globale (TAEG) riferito ad un esempio di finanziamento di ,00 della durata di 18 mesi meno un giorno senza pre ammortamento, con ammortamento francese rate con frequenza trimestrali, al tasso 5,606% (Euribor 3 mesi/365 a data valuta giorno 04/11/2011 pari a 1,606% ) + spread 4%, spese di istruttoria 500,00, rimborso spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza 1,90, spese di incasso rata 3,00 e spese invio estratto conto 0,77. Aggiornato al 2 Luglio 2014 Versione 01/2014 4

5 Condizioni particolari relative ai finanziamenti utilizzati in divisa estera. Art. 1 La misura degli interessi nei finanziamenti a tasso fisso è determinata come riportato in calce alla singola richiesta di utilizzo del finanziamento in divisa estera. Nei finanziamenti a tasso variabile il tasso di interesse è rivedibile all inizio di ciascun periodo d interesse e pari al costo della provvista di Barclays Bank PLC sul mercato finanziario, maggiorato dello spread indicato nella stessa richiesta di utilizzo del finanziamento in divisa, o secondo i parametri di mercato espressamente convenuti per iscritto. Gli interessi saranno pagati alla fine di ciascun periodo d interesse e, in caso di rimborso anticipato, all atto di ogni rimborso sulla quota anticipatamente rimborsata. Art. 2 La commissione di gestione, nella misura indicata nella richiesta di finanziamento e nel riquadro Caratteristiche del Finanziamento, è da calcolarsi una tantum sull importo erogato e pagabile il giorno di conversione del finanziamento nella divisa prescelta. Art. 3 Resta inteso che sarà a carico del mutuatario qualsiasi onere per imposte, diritti, ritenute o condizioni che dovessero intervenire in relazione al Finanziamento. Nel caso in cui l attuale trattamento dei depositi interbancari in eurodivisa subisse modificazioni dal punto di vista degli obblighi di riserva o del trattamento fiscale o altrimenti, con la conseguenza che il costo complessivo per Barclays Bank PLC risultasse superiore al tasso della raccolta, o comunque Barclays Bank PLC fosse esposta a maggiori oneri riferibili al finanziamento, Barclays Bank PLC ne darà comunicazione al mutuatario e lo stesso verserà a Barclays Bank PLC l importo compensativo di tale maggior costo, restando inteso che il mutuatario potrà rimborsare anticipatamente e totalmente il finanziamento alla scadenza del periodo d interesse in corso (o altro giorno concordato) nel rispetto della normativa valutaria vigente. Art. 4 In tutti i casi di scadenza, anche anticipata e anche per recesso di Barclays Bank PLC, del finanziamento, Barclays Bank PLC è autorizzata ad acquistare al meglio sul mercato, per conto del mutuatario, senza necessità di preavviso o di costituzione in mora, la valuta occorrente all estinzione dell operazione, al cambio del giorno in cui riterrà di effettuare l acquisto, fermo restando l obbligo del mutuatario di rimborsare il relativo controvalore in Euro, oltre ad interessi moratori e spese. Art. 5 Nel caso di ritardo nei pagamenti da parte del mutuatario saranno dovuti interessi di mora pari a tasso convenzionalmente determinato maggiorato di 2 (due) punti percentuali per anno. In caso di conversione del finanziamento in Euro (per qualsiasi causa), gli interessi di mora saranno applicati nella misura indicata nel riquadro denominato Interessi di Mora. Gli interessi decorreranno di pieno diritto dal giorno del mancato pagamento, senza obbligo di messa in mora o di intimazione. In caso di ritardo nei pagamenti Barclays Bank PLC è sin d ora autorizzata dal mutuatario ad acquistare la divisa occorrente per il rimborso, il mutuatario rimanendo debitore per il relativo controvalore in Euro, sul quale verrà applicato il tasso di mora come sopra pattuito. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall art. 2 della legge sull usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di finanziamenti a breve termine e denaro caldo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca Aggiornato al 2 Luglio 2014 Versione 01/2014 5

6 RIMBORSO, RECESSO E RECLAMI Rimborso e recesso Il recesso/estinzione anticipata in fase di utilizzo dell affidamento sono regolate dai Termini e Condizioni che regolano i finanziamenti a breve termine all interno del Contratto quadro che il cliente sottoscrive e di cui riceve copia. Rimborso del finanziamento Nel caso di finanziamenti del tipo denaro caldo, alla scadenza del singolo utilizzo il mutuatario potrà decidere di rimborsare il relativo importo oppure di richiedere il rinnovo dell utilizzo entro 6 (mesi) dallo stesso, sempre nei limiti della linea di credito complessivamente concessa e rimanendo inteso che ciascuno degli utilizzi dovrà avere una durata non inferiore a 48 (quarantotto) ore e non superiore la 6 (sei) mesi. A prescindere dalle modalità di rimborso stabilite, l obbligo di pagare a Barclays Bank PLC alle date fissate tutte le somme dovute per capitale ed interessi non potrà essere sospeso o ritardato nemmeno in caso di contestazione, anche giudiziale, che fosse sollevata dal mutuatario stesso o dovesse comunque sorgere tra le parti. Rimborsi anticipati E facoltà di Barclays Bank PLC consentire al mutuatario di rimborsare anticipatamente, anche parzialmente, il finanziamento rispetto al termine convenuto, comunque non prima che sia trascorso 1 (uno) mese dalla data di erogazione del finanziamento, a condizione che il mutuatario: (a) invii a Barclays Bank PLC una richiesta scritta irrevocabile con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni lavorativi; (b) non sia inadempiente rispetto ad alcuno dei propri obblighi nei confronti di Barclays Bank PLC; (c) corrisponda a Barclays Bank PLC il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento dell esercizio di detta facoltà, nonché l indennità indicata nel riquadro Caratteristiche del Finanziamento alla voce Indennità di estinzione anticipata ; fermo restando che tale estinzione anticipata dovrà avvenire in corrispondenza con l ultimo giorno di un qualsiasi Periodo di Interessi (ovvero in qualunque altro momento salvo il pagamento dei Costi di Rottura, come definiti al successivo articolo 13). Qualsiasi importo anticipatamente rimborsato andrà ad estinguere le rate del finanziamento in ordine inverso di scadenza. Decadenza dal beneficio del termine, risoluzione del contratto e diritto di recesso di Barclays Bank Plc. Decadenza dal beneficio del termine Si conviene espressamente che, senza pregiudizio per quanto previsto all articolo 1186 del Codice Civile, costituirà causa di decadenza del mutuatario dal beneficio di ogni termine stabilito ai sensi del presente contratto di finanziamento la circostanza che: Aggiornato al 2 Luglio 2014 Versione 01/2014 6

7 (a) (b) (c) (d) (e) (f) il mutuatario sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesso o sia ritenuto in stato di crisi agli effetti della Legge Fallimentare; il mutuatario non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni di pagamento; il mutuatario ammetta la propria incapacità di far fronte ai propri debiti una volta scaduti; il mutuatario cessi di pagare in tutto o in parte sostanziale i propri debiti o comunichi la propria intenzione in tale senso; il mutuatario, a causa di difficoltà economiche o finanziarie, avvii negoziazioni o concluda accordi con i propri creditori al fine di ottenere che il proprio indebitamento sia riscadenziato; o sia dichiarata una moratoria in relazione a tutto o parte dell indebitamento finanziario del mutuatario (restando inteso che, quand anche la moratoria terminasse, l Evento Risolutivo non sarebbe sanabile). La decadenza dal beneficio del termine si verificherà il 5 (quinto) giorno lavorativo successivo risp etto alla data in cui il mutuatario riceverà la comunicazione scritta di Barclays Bank PLC nella quale essa dichiari di volersi avvalere della presente clausola. Recesso Senza pregiudizio per la qualificabilità degli eventi che seguono come ipotesi di insolvenza ai sensi dell articolo 1186 del Codice Civile, si conviene espressamente che è attribuita a Barclays Bank PLC la facoltà di recedere dal presente contratto di finanziamento al ricorrere di alcuno dei seguenti eventi: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) la convocazione degli organi sociali competenti per deliberare la liquidazione o, comunque, il verificarsi di una causa di scioglimento del mutuatario e/o di qualsiasi società appartenente al medesimo gruppo societario cui appartiene il mutuatario (il Gruppo ) e/o di alcun garante delle obbligazioni del mutuatario derivanti dal presente contratto di finanziamento (il Garante ); il mutuatario e/o qualsiasi società del Gruppo e/o il Garante sospenda o cessi la sua attività interamente o in una sua parte sostanziale ovvero modifichi la natura della sua attività rispetto a quella esistente alla data del presente contratto di finanziamento; il verificarsi di un evento, un fatto, una circostanza, anche notori, che possano, direttamente o indirettamente, arrecare un pregiudizio sostanziale (i) alla situazione economica, finanziaria, patrimoniale, reddituale e/o operativa del mutuatario e/o del Garante, ovvero (ii) alla capacità del mutuatario e/o del Garante di adempiere in modo puntuale e corretto alle obbligazioni di pagamento derivanti dal presente contratto di finanziamento o, a seconda del caso, dalla garanzia concessa ( Effetto Pregiudizievole ); il mutuatario entri a far parte, anche indirettamente e/o mediante adesione a patti parasociali, di gruppi diversi da quelli indicati nella istruttoria del finanziamento o comunque fosse assoggettato, anche indirettamente e/o mediante patti parasociali, ad attività di direzione e coordinamento di soggetti diversi da quelli indicati in tale sede; il verificarsi della circostanza che [ ] cessi di essere direttamente titolare di una partecipazione pari ad almeno il 51,00% (cinquantuno virgola zero per cento) del capitale sociale del mutuatario; inadempienze del mutuatario medesimo agli obblighi di pagamento alle scadenze dovute, per capitale e/o interessi derivanti da indebitamenti finanziari per un importo minimo di Euro [ ] ([ ]/00) di qualunque genere, del mutuatario nei confronti di terzi; inadempienze di una qualsiasi società del Gruppo e/o del Garante ai propri obblighi di pagamento alle scadenze dovute, per capitale e/o interessi derivanti da indebitamenti finanziari per un importo minimo di Euro [ ] ([ ]/00) di qualunque genere, di tale società nei confronti di terzi; si verifichi un evento qualificabile come inadempimento, che comporti, o che possa comportare, la decadenza dal beneficio del termine a carico del mutuatario e/o di qualsiasi società del Gruppo, ossia di società ad oggi o anche in futuro controllate dal mutuatario e collegate ad esso, ai sensi di un qualsiasi contratto tra banche o enti finanziatori (ivi incluse società di factoring e di leasing ed i sottoscrittori di prestiti obbligazionari) o che consenta o possa consentire una richiesta di anticipato rimborso (o vengano in essere le condizioni che consentirebbero una tale richiesta), anche a seguito di risoluzione, recesso o altro, per crediti diversi da quelli derivanti dal presente contratto di finanziamento; Aggiornato al 2 Luglio 2014 Versione 01/2014 7

8 (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) si verifichi un evento qualificabile come inadempimento, che comporti, o che possa comportare, la decadenza dal beneficio del termine a carico del Garante, ai sensi di un qualsiasi contratto tra banche o enti finanziatori (ivi incluse società di factoring e di leasing ed i sottoscrittori di prestiti obbligazionari) o che consenta o possa consentire una richiesta di anticipato rimborso (o vengano in essere le condizioni che consentirebbero una tale richiesta), anche a seguito di risoluzione, recesso o altro, per crediti diversi da quelli derivanti dal presente contratto di finanziamento; una qualsiasi società del Gruppo e/o il Garante: (i) sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesso o sia ritenuto in stato di crisi agli effetti della Legge Fallimentare; (ii) non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni di pagamento; (iii) ammetta la propria incapacità di far fronte ai propri debiti una volta scaduti; (iv) cessi di pagare in tutto o in parte sostanziale i propri debiti o comunichi la propria intenzione in tale senso; ovvero (v) a causa di difficoltà economiche o finanziarie, avvii negoziazioni o concluda accordi con i propri creditori al fine di ottenere che il proprio indebitamento sia riscadenziato; sia dichiarata una moratoria in relazione a tutto o parte dell indebitamento finanziario di una qualsiasi società del Gruppo e/o del Garante (restando inteso che, quand anche la moratoria terminasse, l Evento Risolutivo non sarebbe sanabile); il mutuatario non rispetti gli obblighi assunti verso Barclays Bank PLC ai sensi di altri contratti di finanziamento e/o linee di credito e/o affidamenti di qualsivoglia natura, salvo che il mutuatario rimedi a tale inadempimento entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla ricezione di una comunicazione da parte di Barclays Bank PLC relativa a tale inadempimento; nei confronti del mutuatario e/o di una qualsiasi società del Gruppo e/o del Garante siano notificati o iniziati un azione o un procedimento di qualsiasi natura che, qualora decisi in maniera avversa al mutuatario, possano comportare un Effetto Pregiudizievole; nei confronti del mutuatario e/o di una qualsiasi società del Gruppo e/o del Garante siano emessi, applicati o resi esecutivi provvedimenti giudiziari, di qualsiasi natura, ordinari o di urgenza, pignoramenti, ipoteche giudiziali, provvedimenti esecutivi o altri provvedimenti analoghi (anche su iniziativa dall Amministrazione Finanziaria), [in ciascun caso, di importo complessivamente superiore ad Euro [ ] ([ ]/00), ]salvo che tali procedure siano contestate in buona fede e con la dovuta diligenza ed il mutuatario o la società del Gruppo o il Garante, a seconda del caso, dimostri di avere riserve di cassa disponibili per estinguerle, o siano estinte entro 60 (sessanta) giorni lavorativi; siano levati protesti nei confronti del mutuatario e/o di una qualsiasi società del Gruppo e/o del Garante; la facoltà del mutuatario di svolgere la propria attività sia interamente o sostanzialmente limitata da sequestri, espropriazioni, nazionalizzazioni, interventi di autorità, restrizioni o altre azioni posti in essere nei confronti del mutuatario da parte di governi, autorità indipendenti o altri soggetti e da tali circostanze possa derivare un Effetto Pregiudizievole; il presente contratto di finanziamento sia dichiarato nullo, annullabile o inefficace; l adempimento da parte del mutuatario delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento divenga contrario alla legge; la società di revisione incaricata di esaminare il bilancio del mutuatario esprima sostanziali riserve nella propria relazione su tale bilancio, consolidato o non, a seconda dei casi, in quanto quest ultimo risulti inadeguato, inattendibile o non esatto, ovvero ritenga di non poter esprimere il proprio parere in relazione a tale bilancio. Il recesso si verificherà il giorno in cui il mutuatario riceverà la comunicazione scritta di Barclays Bank PLC nella quale essa dichiari di volersi avvalere della facoltà di recedere. Clausola risolutiva espressa Salvo e impregiudicato ogni altro rimedio ai sensi di legge, Barclays Bank PLC avrà la facoltà di risolvere il presente contratto di finanziamento, ai sensi dell articolo 1456 del Codice Civile, qualora: (a) il mutuatario non provveda al puntuale ed integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso o di una qualsiasi somma dovuta a Barclays Bank PLC ai sensi del presente contratto di finanziamento, salvo il caso di errore tecnico cui il mutuatario ponga rimedio entro 3 (tre) giorni lavora- Aggiornato al 2 Luglio 2014 Versione 01/2014 8

9 (b) (c) (d) (e) tivi, fermo restando che l avvenuto addebito di un importo dovuto dal mutuatario su un conto corrente del medesimo che risulti in tutto o in parte incapiente, si considera equivalente al mancato pagamento di tale importo; il mutuatario non adempia puntualmente e integralmente a ciascuno degli obblighi e impegni di cui al presente contratto di finanziamento (tra cui, a titolo esemplificativo, gli impegni di cui ai precedenti articoli 4 (Interessi e interessi di mora), 6 (Dichiarazioni), 7 (Impegni del mutuatario)), salvo che il mutuatario rimedi a tale inadempimento entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla ricezione di una comunicazione da parte di Barclays Bank PLC relativa a tale inadempimento; qualsiasi dichiarazione e garanzia resa a Barclays Bank PLC nel presente contratto di finanziamento o in qualsiasi comunicazione o altro documento consegnato ai sensi del medesimo, al momento dell istruttoria del finanziamento e/o successivamente, sia o risulti essere non corrispondente al vero in qualsiasi aspetto sostanziale; qualsiasi documentazione prodotta e/o comunicazione di dati e/o informazioni fornite a Barclays Bank PLC al momento dell istruttoria del finanziamento e/o successivamente, anche ai sensi dell articolo 6 del presente contratto di finanziamento, risultino non veritiere e/o inaccurate e/o incomplete e/o incorrette in un qualsiasi aspetto sostanziale; o il mutuatario non rispetti qualsivoglia disposizione di legge o regolamentare applicabile ad esso ovvero all attività da esso esercitata, o applicabile in relazione al contratto di finanziamento. La risoluzione si verificherà il giorno in cui il mutuatario riceverà la comunicazione scritta di Barclays Bank PLC nella quale essa dichiari di volersi avvalere della presente clausola. Condizioni risolutive Si conviene espressamente che costituirà condizione risolutiva del presente contratto di finanziamento posta nell esclusivo interesse della Banca, ai sensi dell articolo 1353 del Codice Civile il verificarsi di alcuno dei seguenti eventi: (a) (b) (c) (d) (e) la convocazione dei competenti organi deliberativi del mutuatario in relazione alla presentazione di istanze finalizzate all ammissione ad una Procedura Concorsuale, con tale termine intendendosi (i) il fallimento e/o le altre procedure concorsuali, ivi inclusi il concordato preventivo, il concordato fallimentare, l amministrazione straordinaria, l amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, i piani ex articolo 67, terzo comma, lett. d), Legge Fallimentare, gli accordi di ristrutturazione ex articolo 182-bis Legge Fallimentare, e (ii) le procedure concorsuali previste da normative estere aventi analoghe finalità e/o effetti; sia convocata un assemblea degli azionisti, di dirigenti o di altri organi del mutuatario avente ad oggetto la liquidazione del mutuatario, la sottoposizione del medesimo a una qualsiasi Procedura Concorsuale, lo scioglimento del mutuatario; la presentazione, da parte di qualsiasi soggetto, di istanza di ammissione ad una qualunque Procedura Concorsuale, salvo che detta istanza sia rinunciata o rigettata entro 20 (venti) giorni lavorativi; la nomina, ovvero la richiesta di nomina, effettuata da parte degli azionisti, dirigenti o di organi societari del mutuatario, di un liquidatore, curatore, custode giudiziario, amministratore giudiziario o figure similari con riferimento ai beni del mutuatario; o il mutuatario effettui cessioni di beni ai propri creditori ai sensi degli articoli 1977 e seguenti del Codice Civile o di equivalenti disposizioni di legge. La risoluzione si verificherà il giorno in cui il mutuatario riceverà la comunicazione scritta di Barclays Bank PLC nella quale essa dichiari di volersi avvalere della presente clausola. Effetti della decadenza dal beneficio del termine, del recesso e della risoluzione Si conviene espressamente che il verificarsi anche di un solo Evento Risolutivo, attribuirà a Barclays Bank PLC la facoltà, da esercitarsi mediante comunicazione scritta al mutuatario, di: (a) dichiarare il mutuatario decaduto dal beneficio del termine; Aggiornato al 2 Luglio 2014 Versione 01/2014 9

10 (b) (c) dichiarare il presente contratto di finanziamento risolto di diritto ai sensi dell articolo 1456 del Codice Civile ovvero, a seconda dei casi, dell articolo 1360 I comma; ovvero recedere senza corrispettivo. La decadenza dal beneficio del termine, ovvero il recesso, ovvero la risoluzione, avranno effetto dal termine indicato, rispettivamente, ai paragrafi 10.1, 10.2, 10.3 e A seguito della comunicazione scritta con la quale Barclays Bank PLC comunichi la propria intenzione di avvalersi dei rimedi sopra previsti: (a) (b) il finanziamento concesso ai sensi del presente contratto si intenderà immediatamente scaduto per l intera quota ancora in essere; il mutuatario dovrà rimborsare a Barclays Bank PLC entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi nelle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto ovvero di 10 (dieci) giorni di calendario, calcolati con le modalità di cui all articolo 2963 del Codice Civile, nell ipotesi di recesso, computati dal giorno di ricevimento della comunicazione (escluso): (i) il residuo importo in linea capitale del finanziamento con gli interessi maturati (ivi compresi gli interessi di mora capitalizzati alla data di risoluzione e/o di recesso, fermo restando quanto previsto all articolo 1283 del Codice Civile); (ii) ogni altra somma dovuta ai sensi del presente contratto di finanziamento, ivi inclusi i costi dell operazione, le spese ed ogni altro accessorio sino ad allora maturati, anche pro rata temporis; (iii) gli ulteriori interessi di mora nella misura stabilita dal presente contratto di finanziamento conteggiati, sugli importi di cui ai precedenti punti, dalla data di risoluzione e/o di recesso e fino al giorno dell effettivo pagamento. Fermo restando quanto stabilito al presente articolo, qualora la decadenza del beneficio del termine o la risoluzione del contratto conseguano ad un fatto che costituisca inadempimento del mutuatario agli obblighi contrattuali assunti, il mutuatario dovrà versare a Barclays Bank PLC una penale pari all importo specificato nel riquadro Caratteristiche del Finanziamento alla voce Penale. In ogni caso, è fatto salvo il diritto di Barclays Bank PLC di ottenere il risarcimento dell eventuale danno ulteriore subito. In caso di recesso, di risoluzione, di decadenza dal beneficio del termine o, comunque, di cessazione del contratto di finanziamento per fatti non imputabili a Barclays Bank PLC, i versamenti parziali effettuati dal cliente o comunque conseguiti da Barclays Bank PLC sono imputati, in conformità all articolo 1194 del Codice Civile, in primo luogo alle spese e agli interessi, e successivamente al capitale. Nel caso, tuttavia, di posizioni passate in sofferenza la predetta imputazione dei versamenti parziali viene effettuata, in deroga all articolo 1194 del Codice Civile, in primo luogo alle spese e al capitale e, successivamente agli interessi. Rinuncia al finanziamento Qualora il mutuatario rinunci ad un finanziamento in un momento successivo alla concessione ma antecedente all erogazione del medesimo da parte di Barclays Bank PLC, il mutuatario dovrà corrispondere l importo specificato nel riquadro Caratteristiche del Finanziamento alla voce Commissione di rinuncia al mutuo. Facoltà di recesso E inoltre facoltà di Barclays Bank PLC recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, anche a mezzo di semplice comunicazione scritta, dal contratto di finanziamento e di esigere il totale pagamento del debito residuo con un preavviso di 15 (quindici) giorni. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 10 giorni lavorativi. Aggiornato al 2 Luglio 2014 Versione 01/

11 Reclami I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami della Banca (reclami@barclays.it, indirizzo Ufficio Reclami, Via C.Arconati, Milano), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: in caso di controversie inerenti operazioni e servizi Bancari e finanziari: - all Arbitro Bancario Finanziario (ABF): se il fatto contestato è successivo alla data dell 1 gennaio 2007, nel limite di se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi; - al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo. Per assolvere all obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all Autorità Giudiziaria e anche in assenza di preventivo reclamo: adire il Conciliatore Bancario Finanziario; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito o chiesto alla Banca; ovvero un altro organismo iscritto nell apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia Bancaria e finanziaria. L elenco degli organismi di mediazione é disponibile sul sito Maggiori indicazioni sono nel documento Principali diritti del cliente, affisso in tutte le filiali e consultabile dal sito internet della Banca LEGENDA Ammortamento Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate Ammortamento Francese Ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. Ammortamento Italiano Istruttoria Preammortamento Ammortamento a quote capitali costanti e quote di interessi decrescenti. Pratiche e formalità necessarie all erogazione del finanziamento Periodo nel quale le rate pagate sono costituite da soli interessi. Parametro di indicizzazione Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene basata la variabilità del tasso di interesse secondo le modalità contrattualmente stabilite. Quota capitale Quota della rata costituita dall importo del finanziamento restituito Aggiornato al 2 Luglio 2014 Versione 01/

12 Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati. Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o indicizzazione Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di mora Tasso fisso Tasso variabile Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.rimborso spese per invio delle comunicazioni previste dalla Legge le spese di istruttoria, cioè le spese per l analisi di concedibilità del finanziamento Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli anticipi, sconti, aumentarlo di un quarto, aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento Tasso di interesse che varia durante la durata del finanziamento in base alla variazione di un determinato parametro di indicizzazione secondo le modalità contrattualmente stabilite Aggiornato al 2 Luglio 2014 Versione 01/

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