REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE

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1 REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLE LETTERE A), D) ED E) COMMA 1 DELL ARTICOLO 73 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E S.M.I. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42) Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 2017 Si assegna il numero 22 della serie delle leggi regionali dell anno 2017

2 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

3 Art. 1 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive) 1. Ai sensi e per gli effetti dell art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria derivanti da sentenze e altri titoli esecutivi non ancora oggetto di procedura esecutiva già contabilmente regolarizzata per la complessiva somma di ,90 euro, per come dettagliato nella tabella allegata al n. 1 per far parte integrante e sostanziale della presente legge. 2. Ai sensi e per gli effetti dell art. 73, comma 1,lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio della Regione Calabria derivante da sentenza esecutiva ed oggetto di procedura esecutiva già contabilmente regolarizzata, per la complessiva somma di ,56 euro, per come dettagliato nella tabella allegata al n. 2 per far parte integrante e sostanziale della presente legge. Art. 2 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da procedure espropriative o di occupazione d urgenza per opere di pubblica utilità) 1. Ai sensi e per gli effetti dell art. 73, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria derivante da procedure espropriative o di occupazione d urgenza per opere di pubblica utilità per la complessiva somma di ,41 euro, per come dettagliato nella tabella allegata al n. 3 per far parte integrante e sostanziale della presente legge. Art. 3 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa) 1. Ai sensi e per gli effetti dell art. 73, comma 1,lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria derivante da acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa per la complessiva somma di ,08 euro, per come dettagliato nella tabella allegata al n. 4 per far parte integrante e sostanziale della presente legge. Art. 4 (Copertura finanziaria) 1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1 dell art. 1 si provvede, per l importo corrispondente ( ,90 euro), con le risorse allocate al capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017 recante Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo , n.118), per come indicato nella tabella allegata al n Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui al comma 2 dell art. 1, vertendosi in materia di procedure esecutive pagate e quietanzate dal tesoriere regionale in qualità di terzo pignorato, soggette a regolarizzazione contabile, si è già provveduto per l importo corrispondente ( ,56 euro) con DGR n. 535 del , DGR 558 del e conseguente decreto di impegno n del , per come indicato nella tabella allegata al n. 2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento del debito fuori bilancio si è provveduto con le risorse allocate ai capitoli U Spese di giustizia a carico del bilancio

4 regionale a seguito di provvedimenti giurisdizionali, lodi arbitrali o accordi transattivi, ivi comprese le spese accessorie (spese obbligatorie), U Spese per garantire la copertura finanziaria nonché la definitiva regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere regionale a seguito di atti giudiziali di pignoramento riguardanti spese di conto capitale di competenza del Dipartimento Agricoltura contributi agli investimenti ad altre imprese, U Spese per garantire la copertura finanziaria nonché la definitiva regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere regionale a seguito di atti giudiziali di pignoramento riguardanti servizi finanziari. 3. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all art. 2, si provvede per l importo corrispondente (20.094,41 euro), con le risorse allocate al capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017 recante Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo , n.118), per come indicato nella tabella allegata al n Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all art. 3 si provvede per come indicato nella tabella allegata al n. 4 per l importo corrispondente ( ,08 euro) con le risorse allocate al capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017 recante Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo , n.118). 5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio annuale 2017 e pluriennale approvato con legge regionale 27 dicembre 2016, n. 45 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni ), istituendo appositi capitoli di bilancio nell ambito del documento tecnico approvato con D.G.R. n. 554 del 28 dicembre 2016 nonché a compiere tutti gli atti necessari all attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli. Art. 5 (Entrata in vigore) 1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

5 La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 5 luglio OLIVERIO

6 Consiglio regionale della Calabria Allegato 1 Estremi del provvedimento TipoProvv. NumeroProvv. DataProvv. Importo da riconoscere Decreto /07/ ,48 Lavori Pubblici ed Infrastrutture Decreto /12/ ,47 Lavori Pubblici ed Infrastrutture Decreto /01/ ,70 Organizzazione, Risorse Umane Decreto /02/ ,98 Lavori Pubblici ed Infrastrutture Dipartimento Tipologia di Titolo Oggetto del debito Beneficiario proponente debito Sentenza Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche n. 3136/2013 Sentenza Tribunale di Catanzaro n. 655/2016 Sentenza Tribunale di Locri/Sez. penale n. 326/2015 Sentenza 4827/2015 Trib. Reg. Acque Pubbliche c/o Corte di Spese legali e di CTU per danni da allagamento fondo. La sorte capitale pari ad 9.460,30 è stata riconosciuta con L.R. 42/2016 pagamento di somme per danni non patrimoniali, patrimoniali e biologici maggiorati di interessi e spese legali per straripamento torrente Beltrame trattamento economico per attività lavorativa Risarcimento del danno per infiltrazioni d'acqua proveniente da galleria drenante Fazio Maria Teresa Scalise Annamaria, Scalise Pasqualina, Scalise Rosa, Scalise Ornella, Guerriero Giuseppe Suraci Giovanni Mungo Gioacchino e Mungo Salvatore art. 73 D. Lgs. 118/2011, comma 1, lett. A art. 73 D. Lgs. 118/2011, comma 1, lett. A art. 73 D. Lgs. 118/2011, comma 1, lett. A art. 73 D. Lgs. 118/2011, comma 1, lett. A Copertura finanziaria sul Bilancio di previsione approvato con L.R. n. 45/ Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo N. 118) Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo N. 118) Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo N. 118) Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo N. 1

7 Consiglio regionale della Calabria appello di Napoli 118) Decreto /02/ ,15 Ambiente e Territorio Decreto /02/ ,34 Ambiente e Territorio Decreto /02/ ,80 Lavori Pubblici ed Infrastrutture Decreto /02/ ,76 Ambiente e Territorio Decreto /02/ ,58 Organizzazione e Personale Sentenza n. 2346/2016 Tribunale di Cosenza Sentenza n. 2032/2015 Tribunale di Cosenza Sentenza n. 1111/2016 Tribunale di Catanzaro Sentenza n. 1292/2016 del Tribunale di Reggio Calabria Sentenza n. 1042/2016 Tribunale di Spese legali conseguenti ad impugnazione ordinanzaingiunzione Spese legali conseguenti ad impugnazione ordinanzaingiunzione risarcimento danni per a causa di esondazioni del torrente Beltrame condanna della Regione Calabria, alle spese per ripristino dello stato dei luoghi condanna alle spese per alvoro straordinario Avv. Domenico Foglia Garofalo Cinzia Carmela Migliarese Bruno e figli Società Agricola Comune di Reggio Calabria Bianco Pasquale art. 73 D. Lgs. 118/2011, comma 1, lett. A art. 73 D. Lgs. 118/2011, comma 1, lett. A art. 73 D. Lgs. 118/2011, comma 1, lett. A art. 73 D. Lgs. 118/2011, comma 1, lett. A art. 73 D. Lgs. 118/2011, Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo N. 118) Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo N. 118) Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo N. 118) Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo N. 118) Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari 2

8 Consiglio regionale della Calabria Decreto /02/ ,24 Ambiente e Territorio Decreto /12/ ,40 Lavori Pubblici ed Infrastrutture Tot ,90 Catanzaro comma 1, lett. A Sentenza del TAR per la Calabria n. 1567/2016 Tribunale di Catanzaro Decreto ingiuntivo n. 603/2016 condanna per l'inerzia serbata dall'amministrazione rispetto all'accertamento della compatibilità paesaggistica piano di ristrutturazione del debito del settore trasporti Ericsson Telecomunicaz ioni Spa T.N.C. Trasporti Nord calabria art. 73 D. Lgs. 118/2011, comma 1, lett. A art. 73 D. Lgs. 118/2011, comma 1, lett. A derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo N. 118) Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo N. 118) Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo N. 118) 3

9 Consiglio regionale della Calabria Allegato 2 Tipo Provvedi mento Numero Provv. Data Provv. Importo da riconoscere Dipartimento propon ente Decreto /10/ ,56 Agricoltura Titolo Sentenza Tribunale Catanzaro n. 17/2015 Oggetto del debito e anno riferimento spesa pagamento nei confronti della ditta del beneficio in ambito alla misura 4.5 el POR Calabria, del PIF 'Olio di oliva Geracese' Benefici ario Ditta Zamparel li Pilar Tipologi a di debito art. 73 D. Lgs. 118/201 1, comma 1, lett. A Copertura finanziaria U Spese di giustizia a carico del bilancio regionale a seguito di provvedimenti giurisdizionali, lodi arbitrali o accordi transattivi, ivi comprese le spese accessorie (spese obbligatorie U Spese per garantire la copertura finanziaria nonché la definitiva regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere regionale a seguito di atti giudiziali di pignoramento riguardanti spese di conto capitale di competenza del Dipartimento Agricoltura contributi agli investimenti ad altre imprese, U Spese per garantire la copertura finanziaria nonché la definitiva regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati dal tesoriere regionale a seguito di atti giudiziali di pignoramento riguardanti servizi finanziari 4

10 Consiglio regionale della Calabria Estremi del Provvedimento Tipo Provv. Numero Provv. Data Provv. Importo da riconoscere Decreto /06/ ,41 Dipartimento proponente Lavori Pubblici ed Infrastrutture Titolo Transazione indennità di esproprio Allegato 3 Oggetto del debito Indennità di esproprio (accordo bonario 2002) Beneficiario Ditta Parrotta Antonietta Tipologia di debito art. 73 D. Lgs. 118/2011, comma 1, lett. D Copertura finanziaria sul Bilancio di previsione approvato con L.R. n. 45/ Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo N. 118) Tot ,41 5

11 Consiglio regionale della Calabria Estremi del Provvedimento Tipo Numero Data Provv. Provv. Provv. Importo da riconoscere Decreto /06/ ,31 Decreto /06/ ,84 Decreto /08/ ,00 Decreto /09/ ,50 Dipartimento proponente Ambiente e Territorio Ambiente e Territorio Lavori Pubblici ed Infrastrutture Lavori Pubblici ed Infrastrutture Decreto /12/ ,00 Presidenza Titolo Fattura Pro forma n. 6E del 26/11/2015 Accertamento in contraddittorio con l'inps Transazione Autorizzazioni alle missioni Fattura commerciale n. 781 del 19/10/2009 Allegato 4 Oggetto del debito Compensi professionali a consulenti esterni (convenzione anno 2014) Accertamento di omesso/parziale versamento contributi (periodo 06/ /2013) Attività di RUP e Responsabile Ufficio di zona per n. 25 progetti (anni ) Spese di missione dipendenti ABR da settembre 2013 a dicembre 2014 acquisto libri per iniziativa celebrativa del centenario del Beneficiario Studio Ingegneria Luigi Boeri INPS Ing. La Rocca Francesco dipendenti interni come da elenco Casa Editrice Città del Sole Edizioni Tipologia di debito art. 73 D. Lgs. 118/2011, comma 1, lett. E art. 73 D. Lgs. 118/2011, comma 1, lett. E art. 73 D. Lgs. 118/2011, comma 1, lett. E art. 73 D. Lgs. 118/2011, comma 1, lett. E art. 73 D. Lgs. 118/2011, comma 1, lett. E Copertura finanziaria sul Bilancio di previsione approvato con L.R. n. 45/ Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo N. 118) Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo N. 118) Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo N. 118) Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo N. 118) Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività 6

12 Consiglio regionale della Calabria Decreto /07/ ,55 Decreto /07/ ,47 Decreto /11/ ,70 Decreto /06/ ,71 Tot ,08 Lavori Pubblici ed Infrastrutture Lavori Pubblici ed Infrastrutture Lavori Pubblici ed Infrastrutture Lavori Pubblici ed Infrastrutture Lettera d'ordine n. 133 del 21/04/1998 Fattura Pro forma n. 2/2015 Disciplinare di incarico del Disciplinare di incarico Prot del 2005 terremoto del 1908 Compensi professionali a consulenti esterni (incarico affidato nel 1998) Incarico professionale (anno 2001) incarichi professionali procedure espropriative Compensi professionali a consulenti esterni (incarico anno 2005) Ing. A.Rocca - Geom. L. Talarico - P.A. S. Augello Ing. Antonio Sgrò Silvana Capogreco e Mario Pio Longo Eredi Ing. Procopio Giuseppe art. 73 D. Lgs. 118/2011, comma 1, lett. D art. 73 D. Lgs. 118/2011, comma 1, lett. D art. 73 D. Lgs. 118/2011, comma 1, lett. D art. 73 D. Lgs. 118/2011, comma 1, lett. D dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo N. 118) Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo N. 118) Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo N. 118) Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo N. 118) Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo N. 118) 7

13 REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLE LETTERE A) ED E) COMMA 1 DELL ARTICOLO 73 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E S.M.I. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42) Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 2017 Si assegna il numero 23 della serie delle leggi regionali dell anno 2017

14 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

15 Art. 1 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive) 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42), e successive modifiche ed integrazioni è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria derivanti da sentenze e altri titoli esecutivi non ancora oggetto di procedura esecutiva già contabilmente regolarizzata per la complessiva somma di euro 120,586,15, per come dettagliato nell allegata tabella 1 per far parte integrante e sostanziale della presente legge. Art. 2 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa) 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, Iett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria derivante da acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa per la complessiva somma di euro ,99, per come dettagliato nell allegata tabella 2 per far parte integrante e sostanziale della presente legge. Art. 3 (Copertura finanziaria) 1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all articolo 1 si provvede per l'importo corrispondente (euro ,15) con le risorse allocate al capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017 recante "Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell'amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo n.118)", per come indicato nell allegata tabella Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 2 si provvede per l'importo corrispondente (euro ,99) con le risorse allocate al capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017 recante "Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell'amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo n. 118)", per come indicato nell allegata tabella La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio annuale 2017 e pluriennale approvato con legge regionale 27 dicembre 2016, n. 45 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni ), istituendo appositi capitoli di bilancio nell'ambito del documento tecnico approvato con D.G.R. n. 554 del 28 dicembre 2016, nonché a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli. Art. 4 (Entrata in vigore) 1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

16 La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 5 luglio OLIVERIO

17 Allegato 1 Tipo Provv. Estremi del provvedimento Numero Provv. Data Provv. Importo da riconoscere Dipartimento proponente Titolo Oggetto del debito Beneficiario Tipologia di debito Copertura finanziaria sul Bilancio di previsione approvato con L.R. n. 45/2016 Decreto /03/ ,09 Ambiente e territorio pagamento terza TAR di tranche prevista dalla Catanzaro convenzione rep. N. ricorso n del 29/11/2006, 562/ per il finanziamento del decreto progetto ingiuntivo "Riqualificazione centro n. 738 del Storico" nell'ambito del 10/05/201 programma PIT linea C del POR 2000/20006 Comune di Francica art. 73 D. Lgs. 118/2011, comma 1, lett. A Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo N. 118) Decreto /03/ ,80 SUA Giudice di pace di Napoli Nord - decreto ingiuntivo n. 404/2016 importo da corrispondere per l'acquisizione di un servizio di formazione Società Diritto Italia srl art. 73 D. Lgs. 118/2011, comma 1, lett. A Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo N. 118) Decreto /03/ ,56 SUA Sentenza pagamento ad ex Tribunale di dipendente, delle spese Catanzaro/S da corrispondere per lo ez. lavoro n. svolgimento di un 1166/2016 progetto obiettivo Sig. Luigi Zofrea art. 73 D. Lgs. 118/2011, comma 1, lett. A Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo N. 118) Decreto /03/ ,70 Organizzazi one e personale Tribunale di Catanzaro - Sentenza n. 136/13 pagamento quota per CTU Pugliese Giuseppe art. 73 D. Lgs. 118/2011, comma 1, lett. A Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo N. 118) Tot ,15

18 Estremi del Provvedimento Tipo Provv. Numero Provv. Data Provv. Importo da riconoscere Decreto /02/ ,41 Dipartimento proponente Infrastrutture e lavori pubblici Allegato 2 Titolo Oggetto del debito Beneficiario Disciplinar e di incarico del 10/09/200 1 e successivo atto aggiuntivo del 23/03/200 4 pagamento di incarico professionale nell'ambito delle procedure espropriative ex casmez PS26/3052 e n Acqu. Trionto Macrocioli (ricorso sorto nel 2010) Ing. Francesco Perri Tipologia di debito art. 73 D. Lgs. 118/2011, comma 1, lett. E Copertura finanziaria sul Bilancio di previsione approvato con L.R. n. 45/ Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo N. 118) Decreto /03/ ,58 Organizzazione e Personale note prot. nn e ; fatture della Ditta Myo nn /201 0e 3309/2012 pagamento quote condominiali; fornitura di prodotti di cancelleria e per ufficio Condominio Palazzo San Francesco; Ditta Myo S.p.A. art. 73 D. Lgs. 118/2011, comma 1, lett. E Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da attività dell amministrazione regionale (art. 73, decreto legislativo N. 118) Tot ,99

19 REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2017, N. 3 (MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 4 - NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI EXTRALBERGHIERI) Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 2017 Si assegna il numero 24 della serie delle leggi regionali dell anno 2017

20 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

21 Art. 1 (Abrogazione della l.r. 3/2017) 1. La legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3 (Modifica alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri) è abrogata. Art. 2 (Reviviscenza del comma 1 dell articolo 16 della l. r. 4/95) 1. A decorrere dall entrata in vigore della presente legge, vige nuovamente il comma 1 dell articolo 16 della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri), nella seguente formulazione: Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, diano ospitalità, per un periodo non inferiore a sette giorni, in non più di sei camere per dodici posti letto, ubicate in uno stesso stabile. Art. 3 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Art. 4 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

22 La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 5 luglio OLIVERIO

23 REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2017, N. 4 (MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2003, N. 2 - DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RICETTIVA A CONDUZIONE FAMILIARE DENOMINATA BED AND BREAKFAST ) Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 2017 Si assegna il numero 25 della serie delle leggi regionali dell anno 2017

24 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

25 Art. 1 (Abrogazione della l.r. 4/2017) 1. La legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4 (Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata Bed and Breakfast ) è abrogata. Art. 2 (Reviviscenza del comma 1 dell articolo 2 della l. r. 2/2003) 1. A decorrere dall entrata in vigore della presente legge, vige nuovamente il comma 1 dell articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2003, n.2 (Disciplina dell attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata Bed and Breakfast ), nella seguente formulazione: 1. Le attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via occasionale o saltuario, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi della organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fino ad una massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione sono classificate come B&B. Art. 3 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Art. 4 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

26 La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 5 luglio OLIVERIO

27 REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE PROSECUZIONE DELL ESERCIZIO PROVVISORIO DA PARTE DELLA CURATELA FALLIMENTARE SO.GA.S. S.P.A. Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 2017 Si assegna il numero 26 della serie delle leggi regionali dell anno 2017

28 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

29 Art. 1 (Prosecuzione esercizio provvisorio) 1. Al fine di garantire l interesse generale e il diritto alla mobilità sul territorio dei cittadini che risiedono nell area servita dall Aeroporto dello Stretto Tito Minniti di Reggio Calabria e scongiurare problemi di ordine pubblico e sicurezza derivanti dalla sua chiusura, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla curatela fallimentare della Società di gestione per l Aeroporto dello Stretto (SO.G.A.S.) s.p.a. un contributo straordinario di ,00 euro, destinato alla prosecuzione dell'esercizio provvisorio sino alla data del 18 luglio Art. 2 (Norma finanziaria) 1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall articolo 1, si provvede con l utilizzo del Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente, iscritto al programma U dello stato di previsione della spesa di bilancio , che presenta la necessaria disponibilità. 2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa di bilancio , con prelievo dal fondo speciale di cui al comma 1 ed allocazione al programma U dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

30 La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 5 luglio OLIVERIO

31 REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALL ARTICOLO 39 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2011, N. 47 (COLLEGATO ALLA MANOVRA DI FINANZA REGIONALE PER L ANNO 2012) Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 2017 Si assegna il numero 27 della serie delle leggi regionali dell anno 2017

32 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

33 Art. 1 (Modifiche all'articolo 39 della l.r. 47/2011) 1. L'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l anno 2012) è sostituito dal seguente: Art. 39 (Programmi regionali di edilizia residenziale comunque denominati) 1. Considerata l'eccezionalità della crisi economica e sociale ancora in atto, che impone l'adozione di misure volte a fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio e per arginare il fenomeno delle opere incompiute sul territorio regionale, è consentita esclusivamente ai soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2008, n.36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale), per i quali si sia raggiunto alla data di presentazione della domanda un avanzamento pari o superiore al 35 per cento dei lavori, la facoltà di ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2019 nonché presentare entro il 31 dicembre 2017 richiesta di rimodulazione intesa come variazione della tipologia da proprietà a locazione. La percentuale del 35 per cento è da intendersi in riferimento al programma dei lavori riconformato per come richiesto con l'istanza di rimodulazione. 2. La rimodulazione di cui al comma 1 è consentita, anche con riduzione dell'obiettivo fisico, a condizione che essa non comporti l'aumento del contributo già concesso. 3. E' altresì consentito a tutti i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della l.r. 36/2008 richiedere entro il 31 dicembre 2017 la delocalizzazione degli interventi sulla base dei criteri definiti con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture 10 agosto 2016, n Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

34 La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 5 luglio OLIVERIO

35 REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE AVVIO DELLE ATTIVITA DELL AGENZIA REGIONALE DI CUI ALL ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2009, N. 24 Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 2017 Si assegna il numero 28 della serie delle leggi regionali dell anno 2017

36 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

37 Art. 1 (Avvio delle attività dell Agenzia per la Ricerca scientifica e l innovazione tecnologica) 1. Al fine di consentire l'immediato avvio delle attività dell'agenzia per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, istituita con l'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 24 (Promozione della ricerca scientifica e dell innovazione tecnologica), è autorizzata, nel triennio , la spesa complessiva di ,00 euro, di cui ,40 euro per l'esercizio finanziario 2017 ed ,80 euro per ciascuno degli anni 2018 e Alla copertura finanziaria della spesa prevista al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse allocate al programma U dello stato di previsione della spesa del bilancio , che presenta la necessaria disponibilità. 3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio con prelievo dal programma di cui al precedente comma ed allocazione al programma U dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

38 La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 5 luglio OLIVERIO

39 REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA CELERITA DELL AZIONE AMMINISTRATIVA MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 19 (NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LA PUBBLICITA DEGLI ATTI ED IL DIRITTO DI ACCESSO. DISCIPLINA DELLA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA) Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 2017 Si assegna il numero 29 della serie delle leggi regionali dell anno 2017

40 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

41 Art. 1 (Modifica titolo l.r. 19/2001) 1. Al titolo della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria) le parole: Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria sono soppresse. Art. 2 (Modifica art. 1) 1. L'articolo 1 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente: Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge detta disposizioni relative al procedimento amministrativo ed al diritto di accesso, con l'obiettivo di semplificare, snellire e rendere celere l'azione amministrativa regionale, in attuazione delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché dei principi desumibili dallo Statuto regionale e dalla legislazione statale.. Art. 3 (Modifica art. 2) 1. L'articolo 2 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente: Art. 2 (Ambito di applicazione e qualificazione dell'attività amministrativa) 1. La presente legge disciplina l'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti o aziende da essa dipendenti o strumentali, nonché, in quanto applicabile, degli enti pubblici economici dipendenti dalla Regione. 2. È fatta salva la disciplina dei procedimenti amministrativi prevista dalle leggi regionali di settore, ove compatibile con i principi della presente legge. 3. L'attività amministrativa regionale è improntata a criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di proporzionalità, di pubblicità e di trasparenza. Il procedimento non può essere aggravato con l'introduzione di adempimenti non previsti dalle leggi e dai regolamenti, se non per straordinarie e motivate esigenze emerse nel corso dell'istruttoria. 4. Ai fini di cui al comma 3, la Regione adotta regolamenti che si conformano ai seguenti criteri: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi ed accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda a esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di

42 rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili; f) trasferimento a organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo; h) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; i) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati; l) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; m) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale.. Art. 4 (Modifica art. 4) 1. L'articolo 4 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente: Art. 4 (Responsabile del procedimento) 1. La responsabilità dei procedimenti amministrativi regionali è assegnata al settore, ovvero ad altra articolazione amministrativa prevista nella struttura organizzativa dell'ente, sulla base delle regole che ne definiscono le competenze. 2. Il responsabile del settore, ovvero di altra articolazione amministrativa, competente per materia individua per ciascun provvedimento, o per categorie di provvedimenti, l'unità operativa cui il procedimento fa capo. Responsabile del procedimento è il funzionario preposto a tale unità operativa. 3. Il responsabile del settore, ovvero di altra articolazione amministrativa, può assumere personalmente la responsabilità del procedimento sin dall'inizio o in un momento successivo, per ragioni di coordinamento o di buon andamento dell'azione amministrativa. Può altresì, per motivate esigenze di servizio, conferire la responsabilità del procedimento ad un funzionario diverso da quello individuato ai sensi del comma Ove manchi l'individuazione di cui al comma 2, il dirigente del settore, ovvero di altra articolazione amministrativa, è responsabile del procedimento. 5. Per i procedimenti in cui intervengono più settori, o più articolazioni amministrative, ciascuno di essi è responsabile per gli atti di competenza e per il tempo agli stessi assegnato. 6. La responsabilità del procedimento decorre, per ciascun settore, o altra articolazione amministrativa, dalla data di ricevimento della istanza.. Art. 5 (Modifiche art. 5) 1. L'articolo 5 della l.r. 19/2001 è così modificato: a) alla lettera d) del comma 1, le parole di cui al successivo articolo 24 sono soppresse; b) alla lettera c) del comma 2, le parole all'assessore ovvero sono soppresse; c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

43 3. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone le ragioni nel provvedimento. 4. Nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento, o l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, effettua la comunicazione ai sensi dell articolo 10 bis della l. 241/1990 ; d) il comma 5 è abrogato. Art. 6 (Modifica art. 6) 1. L'articolo 6 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente: Art. 6 (Conflitto di interessi) 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.. Art. 7 (Modifiche art. 8) 1. All'articolo 8 della l.r. 19/2001, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 1. Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia ai soggetti di cui all'articolo 7 dell'avvio del procedimento stesso, ove possibile in via telematica e, comunque, con mezzo idoneo a garantire la prova della ricezione. 2. La comunicazione è personale e deve indicare: a) il settore o articolazione amministrativa competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) il responsabile del procedimento; d) la struttura in cui si può prendere visione degli atti; e) la data entro la quale, secondo i termini previsti, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell amministrazione; f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.. Art. 8 (Modifiche art. 9) 1. L'articolo 9 della l.r. 19/2001 è così modificato: a) al comma 1, le parole: in corso sono soppresse; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. Ove la normativa regionale preveda, senza ulteriori precisazioni, l'acquisizione di valutazioni o pareri da parte di soggetti collettivi di natura privata ai fini dell'emanazione di un atto amministrativo, gli stessi vengono acquisiti dal responsabile del procedimento che assegna a tal fine un congruo termine. In caso di superamento del termine assegnato, il provvedimento è adottato indipendentemente dall'acquisizione delle valutazioni o dei pareri.. Art. 9 (Modifica art. 10) 1. L'articolo 10 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

44 Art. 10 (Casi di esclusione) 1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano nei confronti dell'attività finalizzata alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari, per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.. Art. 10 (Inserimento Capo III bis) 1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 19/2001, è inserito il seguente: Capo III bis Semplificazione amministrativa. Art. 11 (Modifica art. 11) 1. L'articolo 11 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente: Art. 11 (Conferenza di servizi- Valutazioni ambientali) 1. Alla conferenza di servizi si applica la disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti della l. 241/ Ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA) si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina le relative procedure.. Art.12 (Modifica art. 12) 1. L'articolo 12 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente: Art. 12 (Riunione decisoria) 1. Qualora nel medesimo procedimento siano coinvolte, a qualsiasi titolo, ed anche nell'ambito di un sub-procedimento, due o più articolazioni amministrative della Regione, responsabile dell'intero procedimento è il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale. 2. Il responsabile del procedimento indice apposita riunione con i dirigenti delle articolazioni amministrative interessate, ai fini dell'acquisizione delle determinazioni o valutazioni necessarie all'adozione del provvedimento finale. Qualora al procedimento debbano partecipare commissioni, comitati o altri organismi collegiali, ciascuno di essi designa un proprio rappresentante per la partecipazione alla riunione e per l'esternazione in tale sede delle determinazioni o valutazioni preventivamente assunte dall'organismo medesimo. 3. Nel caso di mancata partecipazione alla riunione di uno dei soggetti di cui al comma 2, il dirigente generale del dipartimento cui tale soggetto afferisce adotta ogni opportuno provvedimento onde consentire l'adozione del provvedimento finale. I soggetti chiamati ad esprimere le determinazioni o valutazioni di propria competenza sono responsabili per ogni inerzia o comportamento che impedisca o ritardi l'adozione del provvedimento finale.

45 4. La riunione decisoria deve concludersi, improrogabilmente, entro i termini di conclusione del procedimento. La determinazione conclusiva motivata della riunione, consacrata nel verbale contestualmente redatto, tiene luogo delle determinazioni o valutazioni di cui al comma Qualora, in ipotesi eccezionali derivanti da particolare complessità del procedimento, non sia possibile l'acquisizione contestuale delle determinazioni o valutazioni di cui al comma 2, le stesse vengono acquisite con modalità telematiche. Il responsabile del procedimento ripartisce i tempi a disposizione di ciascuna articolazione amministrativa, fermo restando il termine finale di conclusione del procedimento. 6. La Giunta regionale e l'ufficio di Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, emanano le opportune direttive per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.. Art. 13 (Modifica art. 13) 1. L'articolo 13 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente: Art. 13 (Intese e accordi con altre amministrazioni- Accordo di programma) 1. Anche al di fuori delle ipotesi di conferenza di servizi, la Regione può concludere con le altre amministrazioni pubbliche accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'articolo 15 della l. 241/ Gli accordi di cui al comma 1 e quelli disciplinati dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), aventi esclusivamente natura politico-istituzionale, e ogni altra intesa di analogo contenuto, sono sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale e dai legali rappresentanti degli altri soggetti pubblici e privati che ne sono parti. In ogni altra ipotesi, gli accordi sono sottoscritti dal dirigente competente per materia, previa adozione delle necessarie determinazioni amministrative. 3. L'accordo di programma è stipulato nelle ipotesi e con le modalità previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali).. Art. 14 (Modifica art. 14) 1. L'articolo 14 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente: Art. 14 (Accordi con gli interessati) 1. Anche in accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 9, comma 1, lettera b), l'amministrazione regionale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero in sostituzione di questo, ai sensi dell'articolo 11 della l. 241/ Art. 15 (Modifica art. 15) 1. L'articolo 15 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente: Art. 15 (Segnalazione di inizio attività- Silenzio assenso)

46 1. Nei casi in cui l'esercizio di un'attività privata e, comunque, imprenditoriale, commerciale o artigianale sia subordinata ad autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli, si applicano gli articoli 19 e 19 bis della l. 241/1990, comunque nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n Fatta salva sia l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione dell azione amministrativa volte a prevedere specifiche forme di silenzio assenso per privati e imprese, sia l applicazione del comma 1, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento nei casi, in presenza dei presupposti e con i limiti previsti dall'articolo 20 della l. 241/1990, nonché dalla normativa di settore.. Art. 16 (Modifica art. 16) 1. L'articolo 16 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente: Art. 16 (False attestazioni) 1. Con la segnalazione, la denuncia o la domanda presentate ai sensi dell'articolo 15 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non si realizzano effetti permissivi o conformativi e non è ammessa sanatoria. 2. Le sanzioni amministrative previste in caso di svolgimento di attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione, o in difformità da esso, si applicano anche nei riguardi di coloro i quali svolgano attività di cui all'articolo 15 in mancanza dei requisiti prescritti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.. Art. 17 (Modifiche art. 19) 1. L'articolo 19 della l.r. 19/2001 è così modificato: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'amministrazione regionale ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso ed entro termini certi e predeterminati. ; b) alla lettera d) del comma 2 le parole dell'assessore o, sono soppresse; c) il comma 3 è abrogato. Art. 18 (Modifica art. 20) 1. All'articolo 20 della l.r. 19/2001, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2 bis. In caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, l'amministrazione regionale conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.. Art. 19 (Modifiche art. 21)

47 1. L'articolo 21 della l.r. 19/2001è così modificato: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Nei procedimenti avviati su domanda degli interessati, il termine decorre dalla data di assunzione al protocollo generale dell ente ; b) il comma 3 è così modificato: 1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) salvo quanto previsto dall'articolo 17 bis della l. 241/1990, qualora debbano essere obbligatoriamente acquisiti al procedimento atti di altre amministrazioni, per il tempo necessario alla formazione di tali atti, in relazione ai termini applicabili ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge; ; 2) nella lettera f) la parola servizio è sostituita dalla seguente: settore ; 3) dopo la lettera f) è inserita la seguente: f bis) per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.. Art. 20 (Modifica art. 22) 1. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 19/2001, la parola servizio è sostituita dalle seguenti: settore o dell'articolazione amministrativa competente. Art. 21 (Modifiche art. 23) 1. L'articolo 23 della l.r. 19/2001 è così modificato: a) il comma 4 è abrogato. Art. 22 (Modifica art. 29) 1. All'articolo 29 della l.r. 19/2001, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. L'amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 2 adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini alle amministrazioni pubbliche previste dalla legge, nel rispetto della normativa vigente sulla semplificazione e sulla documentazione amministrativa.. Art. 23 (Modifica art. 30) 1. All'articolo 30 della l.r. 19/2001, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. La violazione o la elusione delle norme della presente legge, la grave inosservanza delle direttive generali e, comunque, le inerzie ed i ritardi nello svolgimento delle funzioni attinenti la conclusione dei procedimenti amministrativi entro i termini previsti, sono valutati negativamente in sede di accertamento della responsabilità dirigenziale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge statale.. Art. 24 (Modifiche art.31) 1. L'articolo 31 della l.r. 19/2001 è così modificato: a) al comma 1 la parola: Qualunque è sostituita dalle seguenti: Salvo il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dalla legislazione statale, qualunque ; b) al comma 3, dopo la parola: formati sono inserite le seguenti: o stabilmente detenuti ; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196

48 (Codice in materia di protezione di dati personali), in materia di dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.. Art. 25 (Modifiche art. 33) 1. L'articolo 33 della l.r. 19/2001, è così modificato: a) al comma 1, le parole: e o limitazione dell accesso previste dalla legge n. 241 del 1990 e dal d.p.r. n. 352 del 1992, sono sottratte all accesso ai sensi degli artt. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e 8, comma 5, lettera d), del d.p.r. n. 352 del 1992 e con riferimento sono sostituite dalle seguenti: esclusione o limitazione dell'accesso previste dalla l. 241/1990 e dal relativo regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi, sono sottratte all'accesso - ai sensi dell'articolo 24, comma 2 e comma 6, lett. d), della medesima legge, e con riferimento ; b) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: 2. Sono parimenti esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi, anche se non espressamente citati nella presente legge, che la vigente normativa sottrae all'accesso, e, in particolare, i dati personali e sensibili, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e d), del d.lgs. 196/2003, eventualmente contenuti in documenti amministrativi, il cui trattamento deve essere effettuato secondo le modalità previste dagli articoli 20 e 76 del decreto legislativo medesimo e, comunque, ivi specificate. Art. 26 (Inserimento art. 35 bis) 1. Dopo l'articolo 35 della l.r. 19/2001 è inserito il seguente: Art. 35 bis (Comunicazione di rifiuto, limitazione o differimento) 1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso, che devono essere sempre motivati, sono comunicati al richiedente entro trenta giorni dalla richiesta di accesso. Con tale comunicazione l'interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale dallo stesso esercitabile.. Art. 27 (Modifica art. 36) 1. L'articolo 36 della l.r. 19/2001, è sostituito dal seguente: Art.36 (Silenzio rifiuto) 1. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta. Si applica il comma 4 dell'articolo 25 della l. 241/ Art. 28 (Modifica art. 37) 1. L'articolo 37 della l.r. 19/2001, è sostituito dal seguente: Art. 37 (Responsabilità del procedimento di accesso) 1. Il responsabile del procedimento di accesso è individuato in base alle disposizioni di cui all'articolo 4.. Art. 29

49 (Modifica art. 39) 1. Al comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 19/2001, le parole: prodotto i documenti sono sostituite dalle seguenti: formato i documenti o che li detiene stabilmente. Art. 30 (Modifiche art. 41) 1. L'articolo 41 della l.r. 19/2001 è così modificato: a) al comma 1 le parole prodotto i documenti sono sostituite dalle seguenti: formato i documenti o che li detiene stabilmente ; b) al comma 3, le parole:, quando non ricorra l ipotesi prevista dall articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell imposta di bollo), e successive modificazioni sono soppresse. Articolo 31 (Modifica art. 42) 1. L'articolo 42 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente: Art. 42 (Trasmissione ad Amministrazione od ufficio competente) 1. Qualora l'istanza sia stata erroneamente presentata all'amministrazione regionale, la struttura che riceve la richiesta formale trasmette, di regola in via telematica, l'istanza alla amministrazione competente, qualora questa sia facilmente individuabile, dandone comunicazione all'interessato. 2. Qualora l'istanza non sia rivolta al settore, o ad altra competente articolazione amministrativa della Regione, la struttura che la riceve, la trasmette, in via telematica al settore, o altra articolazione amministrativa competente, dandone comunicazione all'interessato. Si applica l'articolo 21, comma 1. Art. 32 (Modifica art. 43) 1. Al comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 19/2001 il primo periodo è sostituito dal seguente: 2. Nel caso di esito positivo della richiesta di accesso formale, qualora i documenti oggetto della richiesta non siano disponibili presso la struttura competente, il responsabile del procedimento comunica all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo, anche telematico, idoneo ad accertarne la ricezione, entro dieci giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta, la data in cui può essere esercitato il diritto.. Art. 33 (Modifica art. 44) 1. Al comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 19/2001, la lettera b) è soppressa. Art. 34 (Modifica art. 45) 1. Al comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 19/2001, le parole: Il Dirigente competente o il responsabile del procedimento, di qualifica non inferiore alla categoria D3, accertano sono sostituite dalle seguenti: Il responsabile del procedimento di accesso accerta. Art. 35 (Abrogazioni)

50 1. Gli articoli 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28 della l.r. 19/2001 sono abrogati. Art. 36 (Clausola generale di coordinamento) 1. I rinvii operati dalle disposizioni vigenti alle norme della l.r. 19/2001 si intendono riferiti alle disposizioni di cui alla medesima, per come modificati dalla presente legge. Art. 37 (Adeguamento alle disposizioni della presente legge) 1. Fermo quanto disposto dall articolo 2, comma 1, della l.r. 19/2001, per come modificato dalla presente legge, gli enti, istituti o aziende ivi previsti provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Art. 38 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Art. 39 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

51 La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 5 luglio OLIVERIO

52 REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA AI SENSI DELL ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) E LETTERA E) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42) Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 2017 Si assegna il numero 30 della serie delle leggi regionali dell anno 2017

53 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

54 Art. 1 (Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa) 1. Ai sensi e per gli effetti dell articolo 73, comma 1, lettera a) e lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria derivanti da sentenze esecutive di condanna e da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per la somma complessiva di ,98 euro, come da tabella allegata che fa parte integrante della presente legge. Art. 2 (Copertura finanziaria) 1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all articolo 1 si provvede con le risorse disponibili nel bilancio del Consiglio regionale della Calabria, esercizio 2017, allocate al Programma U Capitolo Articolo 512, recante Fondo per rischi di soccombenza spese legali, transazioni e debiti fuori bilancio. Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

55 La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 5 luglio OLIVERIO

56 Consiglio regionale della Calabria Tabella N. Settore competente Descrizione della spesa Importo da riconoscere Natura della spesa Corrente/ Investimento Creditore 1 Segretariato Generale 2 Provveditorato, Economato e Contratti Sentenza esecutiva Tribunale di Reggio Calabria, sez. Lavoro, n.964/2016 Proroga, con decorrenza retroattiva dal 25 maggio 2015, del servizio di connettività, interoperabilità di base e sicurezza (SPC 2) utilizzato dagli uffici del Co.Re.Com. Calabria TOTALE , ,80 Corrente Unione Italiana del Lavoro- Federazione Poteri Locali ,18 Corrente Olivetti S.p.A.

57 REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L ACCESSO DEI GIOVANI AL SETTORE PRIMARIO E CONTRASTARE L ABBANDONO E IL CONSUMO DEI SUOLI AGRICOLI Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 2017 Si assegna il numero 31 della serie delle leggi regionali dell anno 2017

58 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

59 Art. 1 (Finalità) 1. In attuazione degli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata dalla legge 9 gennaio 2006, n.14, la presente legge detta i principi fondamentali per la conservazione del suolo in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile, determinante per la difesa dell'ecosistema e delle caratteristiche del paesaggio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità. 2. Ai fini della presente legge si intende: a) per superficie agricola i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici, nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola; b) per consumo di suolo la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi che ne determinano l'impermeabilizzazione, l'urbanizzazione, l'edificazione e la cementificazione. 3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, perseguono il coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale con quelle rivolte al contenimento del consumo di suolo agricolo. A tal fine, per favorire l'effettivo utilizzo agricolo, la Regione promuove misure rivolte a disincentivare l'abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile. Art. 2 (Individuazione degli immobili di proprietà regionale e di altri enti pubblici) 1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, i dipartimenti regionali competenti in materia di bilancio e agricoltura, su delega della Giunta regionale, predispongono, d intesa con gli enti e le agenzie strumentali gestori e senza ulteriori oneri, l elenco annuale, con relativa cartografia, dei terreni agricoli e a vocazione agricola e pastorale di proprietà della Regione, idonei per l'assegnazione a giovani agricoltori singoli o associati in forma cooperativa e a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte o che si prevede di svolgere sia prevalente. Ad analogo adempimento sono tenuti gli enti strumentali, controllati e partecipati dalla Regione, con riguardo ai terreni di loro proprietà. 2. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l elenco di cui al comma 1 viene reso pubblico e accessibile tramite il sistema informativo della Giunta regionale. 3. L assegnazione dei terreni avviene a titolo oneroso secondo i parametri contenuti nel regolamento di attuazione di cui al comma 1 dell articolo 3, nel rispetto delle previsioni del regolamento regionale 6 aprile 2017 n. 6 (Regolamento di disciplina dell uso in concessione, locazione o ad altro titolo, di beni immobili della Regione Calabria), ove compatibili. Art. 3 (Procedure per il conferimento ai giovani agricoltori) 1. Gli elenchi degli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, unitamente al regolamento di attuazione e allo schema di avviso pubblico, sono approvati dalla Giunta regionale. Il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, conformemente alle previsioni contenute nella legislazione vigente, provvede all'emanazione degli avvisi pubblici per la concessione o locazione dei terreni contenuti in tali elenchi, ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), e idonei per la cessione in locazione a giovani agricoltori singoli o associati in forma cooperativa. Provvede, altresì all istruttoria e alla stipula dell atto di assegnazione. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono al censimento dei terreni agricoli o a vocazione agricola appartenenti al proprio patrimonio nell ambito dei quali individuare gli immobili da destinare annualmente, con apposito bando pubblico, alla locazione con contratto agrario a giovani imprenditori agricoli singoli o associati in forma cooperativa, così come definiti dal regolamento (CE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. In caso di beni della Regione gestiti da enti

60 strumentali o partecipati, a tali adempimenti provvedono i soggetti gestori, nel rispetto della disciplina posta dal comma 3 dell articolo 2 del regolamento regionale 6/ Le risultanze del censimento predisposto dai comuni sono pubblicate da ogni ente locale nel rispettivo albo pretorio e sito internet e sono inserite nell'elenco previsto al comma 2 dell'articolo La concessione o locazione dei terreni agricoli o a vocazione agricola contenuti negli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, appartenenti al demanio, al patrimonio disponibile della Regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici è disposta conformemente alla legislazione nazionale e regionale vigente. 5. Gli avvisi pubblici regionali e comunali prevedono l'affidamento in concessione o locazione dei terreni di proprietà pubblica a favore dei giovani agricoltori di età inferiore a quarant'anni e con priorità ai giovani al primo insediamento e alle cooperative sociali così come definiti dal regolamento (CE) 1305/2013. Le locazioni prevedono il vincolo di destinazione agricola per un periodo equivalente alla durata del rapporto. Art. 4 (Norme per favorire il recupero produttivo e contenere il consumo di suoli agricoli) 1. Sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali di miglioramento fondiario e agronomico rivolti alla coltivazione, all'allevamento del bestiame, alla silvicoltura nonché quelli funzionali alla conduzione dell'impresa agricola, alle attività di trasformazione, elaborazione e commercializzazione delle produzioni vegetali e animali, all'agriturismo e alle attività annesse e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Gli interventi di miglioramento fondiario e agronomico sono preliminarmente concordati e autorizzati dal concedente e, nel caso di locazione, sono attivate le procedure di cui all articolo 16 della l. 203/ Nel caso di inosservanza del vincolo di destinazione agricola degli immobili affidati o della procedura di cui al comma 1, si applica all'assegnatario la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 5 mila euro e non superiore a 50 mila euro e la sanzione accessoria consistente nella demolizione delle opere non concordate e autorizzate e nel ripristino dei luoghi a proprie spese. Art.5 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Art. 6 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

61 La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 5 luglio OLIVERIO

62 REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE ADEMPIMENTO DELLE CONDIZIONALITA EX ANTE DEL PSR CALABRIA 2014/2020 PER LO SVILUPPO RURALE DI CUI ALL ALLEGATO V DEL REGOLAMENTO UE N.1305/2013. RISORSE IDRICHE - COPERTURA COSTI AMBIENTALI Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 2017 Si assegna il numero 32 della serie delle leggi regionali dell anno 2017

63 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

64 Art. 1 (Adempimento delle condizionalità ex ante del PSR Calabria) 1. Al fine di coprire gli eventuali costi ambientali imputabili direttamente alla Regione e connessi ad interventi per il ripristino, la riduzione o il contenimento del danno prodotto dagli utilizzi per raggiungere gli obiettivi di qualità delle acque previsti nei piani di gestione, e garantire la condizionalità ex ante del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Calabria, è autorizzata la spesa pari al 5 per cento delle risorse stanziate nel bilancio di previsione a titolo di canone concessorio per l utilizzo delle risorse idriche a uso irriguo. Art. 2 (Norma finanziaria) 1. Alla copertura finanziaria della spesa prevista all articolo 1, per l annualità 2017, pari a ,00 euro, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti, iscritto al programma U dello stato di previsione della spesa del bilancio annualità , che presenta la necessaria disponibilità. 2. Per gli anni 2018 e 2019, alla copertura finanziaria della spesa prevista all articolo 1, pari rispettivamente a ,00 euro e a ,00 euro si provvede con le somme iscritte al programma U dello stato di previsione della spesa del bilancio annualità 2018 e , che presenta la necessaria disponibilità. 3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio con prelievo dai relativi capitoli iscritti al programma U dello stato di previsione della spesa del bilancio ed allocazione al programma U.9.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

65 La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 5 luglio OLIVERIO

66 REGIONE CALABRIA REGOLAMENTO REGIONALE Regolamento attuativo della Legge regionale 5 luglio 2016, n. 21 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni). Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 29/05/2017 e nella seduta del 30/06/2017 Si assegna il numero 13 della serie dei Regolamenti regionali dell anno 2017

67 LA GIUNTA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE emana Il seguente regolamento:

68 Articolo 1 Oggetto del beneficio. 1. Su richiesta del contribuente, da presentare a pena di decadenza entro il termine di giorni sessanta dalla ricezione dell'atto di accertamento, sono rateizzabili, ai sensi della legge regionale 5 luglio 2016, n.21 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni), tutti i debiti tributari accertati dalla Regione Calabria. Articolo 2 Istanza del contribuente. 1. L istanza di rateizzazione, ai sensi dell articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2016, n.21, è sottoscritta dal richiedente persona fisica, ovvero dal legale rappresentante dell organizzazione, con o senza personalità giuridica, che richiede la rateizzazione. 2. All istanza sono allegate la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del firmatario, l attestazione relativa all Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ordinario del nucleo familiare del debitore, calcolato ai sensi dell articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, s.m.i., se il richiedente è una persona fisica, ovvero, nel caso di organizzazioni con o senza personalità giuridica, copia dell ultima dichiarazione dei redditi presentata nonché apposita documentazione dalla quale risulti lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all art. 3, comma 4. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale devono corredare l istanza con la documentazione comprovante il possesso della qualifica di ONLUS, e, se non tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi, con copia delle scritture contabili regolarmente approvate. 3. Per i debiti tributari superiori ad euro trentacinquemila l istanza è corredata da fideiussione bancaria rilasciata da soggetto iscritto da almeno un quinquennio negli appositi albi tenuti da Banca d Italia (elenco speciale ex art.107 TUB ante D.Lgs.141/10 ovvero albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB post D. Lgs. 141/10), ovvero da ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili per un valore doppio dell importo del debito, per come asseverato da perizia giurata rilasciata da soggetto abilitato e a spese dell istante che assume anche le spese di iscrizione e cancellazione della ipoteca. Articolo 3 Requisiti oggettivi e soggettivi. 1. Sono ammessi a rateizzazione i debiti tributari: a) non inferiori agli importi minimi e non superiori agli importi massimi fissati, in base alla tabella A allegata al presente regolamento, nella fascia di debito corrispondente alla fascia di reddito applicabile al contribuente in ragione, per le persone fisiche, del valore dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ordinario, calcolato ai sensi dell articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, s.m.i., e, per le organizzazioni, dell ultima dichiarazione dei redditi. Per le organizzazioni che non presentano dichiarazione dei redditi la fascia di reddito è determinata in ragione dei proventi annuali indicati dalle relative scritture contabili. b) superiori, in ogni caso, ai 200 euro in caso di persona fisica, agli 800 euro in caso di organizzazione e ai 600 euro in caso di Onlus. 2. Si considera in condizioni economiche disagiate, ai sensi dell articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 luglio 2016, n.21, la persona fisica il cui valore ISEE o la organizzazione il cui reddito, determinati con le modalità di cui al comma 1 lettera a), sia ricompreso in una delle fasce di reddito indicate nella tabella A se il debito maturato sia di importo pari all'intervallo indicato nella corrispondente fascia di debito indicata nella medesima tabella. 3. Le fasce di debito di cui alla tabella A, allegata al presente regolamento, individuano, in ragione dell importo del debito tributario:

69 a) l importo minimo al di sotto del quale non sussiste lo stato di potenziale difficoltà finanziaria a far fronte in una unica soluzione all onere finanziario in ragione del rapporto tra le fasce di reddito e l entità della posta tributaria omessa; b) l importo massimo al di sopra del quale non sussiste la capacità di sostenibilità economica da parte del contribuente in ragione del rapporto tra le fasce di reddito e l entità della posta tributaria omessa; nessun limite di sostenibilità economica è previsto nel caso in cui il contribuente presti idonea garanzia con le forme di cui all'articolo 2, comma Per le organizzazioni, oltre al requisito di difficoltà finanziaria transeunte e di sostenibilità economica, è richiesta anche la sussistenza di uno stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà da intendersi quale stato di crisi aziendale o di mercato di carattere transitorio derivata da causa di forza maggiore, da eventi calamitosi o da causa anomala ed imprevista di particolare gravità che direttamente o indirettamente interessino la gestione aziendale ovvero, per le organizzazioni che non svolgono attività di impresa, un imprevista ed anomala precaria situazione reddituale o carenza temporanea di liquidità derivata da eventi imprevisti ed anomali di particolare gravità che, direttamente o indirettamente, interagiscono con la sfera economica e patrimoniale del soggetto. Articolo 4 Numero massimo di rate concedibili. 1. Il numero massimo di rate mensili è fissato in settantadue. 2. L importo della rata mensile non può essere inferiore alla rata minima prevista nella rateizzazione dei debiti tributari iscritti a ruolo. 3. La durata della rateizzazione non può eccedere il termine di decadenza per l iscrizione a ruolo per come previsto dalla normativa statale. 4. Il numero delle rate concedibili e i relativi importi sono quantificati in base alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, salvo che il debitore non chieda la ripartizione del pagamento in un numero di rate mensili inferiori. Con l atto di ammissione al beneficio è approvato il piano di rateizzazione nel quale sono definitivamente determinati il numero delle rate e i relativi importi Articolo 5 Interessi applicabili. 1. Sul debito oggetto di rateizzazione si applica, a partire dalla seconda rata, il tasso di interesse previsto dall articolo 1, comma 6, della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21. Articolo 6 Entrata in vigore. 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

70 Tabella A: Fasce di debito correlate alla capacità di sostenibilità economica delle rateizzazioni Fasce di debito per le persone fisiche Fascia di reddito Importo minimo rateizzabile Importo massimo rateizzabile > Oltre senza limiti* Fasce di debito per le organizzazioni Fascia di reddito Importo minimo rateizzabile Importo massimo rateizzabile > Oltre senza limiti* Fasce di debito per le Onlus Fascia di reddito Importo minimo rateizzabile Importo massimo rateizzabile Soggetti ex art. 20 bis, >600 co. 3, dpr 600/ Altri soggetti entro Altri soggetti Oltre senza limiti* * se il debito rateizzato è di importo superiore i euro la concessione è subordinata alle forme di garanzia previste dall art. 2, comma 3, del presente regolamento.

71 Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria. Catanzaro, 03 luglio 2017 OLIVERIO

72 R E G I O N E C A L A B R I A G I U N T A R E G I O N A L E Deliberazione n. 254 della seduta del 20/06/2017 Oggetto: Deliberazione Giunta regionale n. 176 del Errata corrige. Presidente o Assessore/i Proponente/i: F.to Il Presidente Relatore (se diverso dal proponente): (timbro e firma) Dirigente/i Generale/i: (timbro e firma) F.to Dott. Bruno Zito Dirigente/i di Settore/i: (timbro e firma) F.to Avv. Gina Aquino Alla trattazione dell argomento in oggetto partecipano: Presente Assente 1 Gerardo Mario OLIVERIO Presidente X 2 Antonio VISCOMI Vice Presidente X 3 Carmela BARBALACE Componente X 4 Roberto MUSMANNO Componente X 5 Antonietta RIZZO Componente X 6 Federica ROCCISANO Componente X 7 Francesco ROSSI Componente X 8 Francesco RUSSO Componente X Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati. Si attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione. (Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio) F.to Dott. Filippo De Cello

73 LA GIUNTA REGIONALE Premesso che: - con propria delibera n. 176 del è stato approvato l avviso pubblico per l incarico di Direttore Generale della Stazione Unica Appaltante e nominati i componenti la Commissione per la valutazione dei curricula dei partecipanti; - per mero errore materiale, nell allegato A) della citata delibera ai punti 3.2 e 7.3 invece del Dipartimento Presidenza è stato erroneamente indicato il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, per cui al fine di non ingenerare incertezze nella trasmissione delle domande di partecipazione, appare necessario procedere all errata corrige del suddetto allegato; VISTA la Legge Regionale 7 dicembre 2007, n. 26 e sue modificazioni ed integrazioni; PRESO ATTO: - che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia; - che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente, ai sensi dell art. 28, comma 2, lett. a, e dell art. 30, comma 1, lett. a, legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016; - che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale; Su proposta del Presidente, On. Gerardo Mario Oliverio, ed a voti unanimi; DELIBERA Per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti 1) DI DARE ATTO, che nel testo dell allegato A) alla deliberazione n. 176/17 sono riportati gli errori materiali descritti in premessa e, per l effetto modificare la medesima deliberazione n. 176/17 quale errata corrige, nei punti 3.2 e 7.3 del medesimo allegato indicando quale Dipartimento competente, quello della Presidenza invece del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane; 2) DI APPROVARE gli allegati A e B alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale: Avviso pubblico per l'incarico di Direttore Generale dell'autorità regionale Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria (Allegato A ) ; Schema domanda di partecipazione (Allegato B ) ;

74 3) DI DEMANDARE al Dipartimento Presidenza la pubblicazione dell'avviso pubblico approvato con il presente provvedimento e dello schema di domanda, nella parte III del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, precisando che la decorrenza del termine per la presentazione delle candidature decorrerà dalla data di detta pubblicazione, nonché la pubblicazione del medesimo avviso pubblico sul sito web istituzionale della Giunta della Regione Calabria; 4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 F.to IL SEGRETARIO GENERALE F.to IL PRESIDENTE Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: Il Verbalizzante Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 22 giugno 2017 al Dipartimento interessato x al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti L impiegato addetto

75 ALLEGATO A) ALLA DGR N. 254 DEL AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI DIRETTORE GENERALE DELLA STAZIONE UNICA APALTANTE DELLA REGIONE CALABRIA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 7 DICEMBRE In esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n... del... la Regione Calabria indice Avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature degli aspiranti alla nomina di Direttore Generale della Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria. Art. 1 Requisiti: 1.1) Per la nomina di Direttore Generale della SUA è richiesto, alternativamente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. n. 26/2007 il possesso di uno dei seguenti requisiti: a) aver ricoperto la qualifica di dirigente per almeno quindici anni presso la Pubblica amministrazione, con laurea specifica ed attività di servizio prevalentemente svolta nei settori giuridico-legale, amministrativo, economico, contabile, tecnico per i lavori pubblici, l urbanistica, l edilizia, l ambiente ed il territorio; b) provenire dai settori della docenza universitaria, con qualifica di professore ordinario o associato e titolarità di cattedra nei settori indicati alla precedente lettera a); c) provenire dai ruoli dell Avvocatura dello Stato, con esperienza almeno quindicennale; d) provenire dai ruoli delle magistrature con almeno dieci anni di anzianità; e) essere liberi professionisti, con laurea del vecchio ordinamento, o specialistica, ovvero magistrale, iscritti da almeno quindici anni nei rispettivi albi (sez. A, ove istituita) e con comprovata esperienza professionale nei campi indicati alla precedente lettera a). 1.2) L'aspirante alla nomina di Direttore generale della Stazione Unica Appaltante, non può, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della Legge regionale n. 26/2007: a) aver ricoperto o ricoprire la carica di componente del Consiglio regionale, della Giunta regionale, di Amministratore di uno degli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi di cui all articolo 1 della Legge Regionale n. 26/2007 o di Amministratore di Ente con il quale esiste un rapporto di convenzione con la SUA; b) essere legato da rapporti di parentela, entro il terzo grado, con Consiglieri regionali, componenti della Giunta regionale ed amministratori di Enti, Aziende, Agenzie ed organi sub regionali; c) versare in condizioni di incompatibilità, o conflitto di interessi derivanti da incarichi professionali o mansioni pubbliche svolti nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando; d) avere riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell articolo 166 del codice penale; e) essere sottoposto a procedimento penale per reato per il quale è previsto l arresto obbligatorio in flagranza;

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