SPORT DILETTANTISTICO: COME GESTIRLO

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1 ISBN SPORT DILETTANTISTICO: COME GESTIRLO 45,00 I.V.A. INCLUSA G. Martinelli M. Saccaro Le associazioni, le società sportive e il volontariato costituiscono la cellula e il nucleo attorno alla quale si è sviluppato tutto il sistema sport in Italia. Il volume analizza, con taglio operativo, le disposizioni fiscali, contabili, previdenziali e civilistiche che ruotano intorno al complesso mondo dello sport dilettantistico. La Guida, oltre a trattare gli aspetti relativi alla responsabilità e coperture assicurative, ai contratti di pubblicità e di sponsorizzazione, esamina tutti i risvolti di carattere contabile e tributario con particolare riferimento alla redazione del rendiconto economicofinanziario. Ampio spazio è dedicato agli sgravi fiscali per chi finanzia lo sport dilettantistico e agli aspetti fiscali tra cui gli obblighi dichiarativi. Il volume è aggiornato con le diposizioni che prevedono la dotazione di defibrillatori semiautomatici e altri eventuali nuovi dispositivi salvavita. Edizione II Guido Martinelli Marta Saccaro SPORT DILETTANTISTICO: COME GESTIRLO Adempimenti fiscali, contabili, previdenziali e civilistici Defibrillatori e dispositivi salvavita

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3 Edizione II Guido Martinelli Marta Saccaro SPORT DILETTANTISTICO: COME GESTIRLO Adempimenti fiscali, contabili, previdenziali e civilistici Defibrillatori e dispositivi salvavita

4 QUESTO EBOOK È UN'ANTEPRIMA GRATUITA Per ordinare la versione integrale utilizzare il link SHOPWKI.it o rivolgersi all agente di zona PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA 2013 Wolters Kluwer Italia S.r.l Strada I, Palazzo F Milanofiori Assago (MI) ISBN: Il presente file può essere usato esclusivamente per finalità di carattere personale. I diritti di commercializzazione, traduzione, di memorizzazione elettronica, di adattamento e di riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi. La presente pubblicazione è protetta da sistemi di DRM. La manomissione dei DRM è vietata per legge e penalmente sanzionata. L elaborazione dei testi è curata con scrupolosa attenzione, l editore declina tuttavia ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

5 Autori AUTORI Guido Martinelli, Avvocato, svolge l attività professionale a Bologna dove ha anche l incarico di segretario della locale Camera degli Avvocati Tributaristi. Ha svolto attività dirigenziale nell ambito delle leghe pallavolo e pallacanestro. Titolare dell insegnamento di legislazione sportiva presso l Università di Ferrara e presso il Master in management dello sport indetto dalla Luiss in collaborazione con la Scuola dello sport del CONI. Svolge comunicazioni al master internazionale in strategia e pianificazione delle organizzazioni e degli eventi sportivi che si svolge presso l Università di Parma in collaborazione con l Università di San Marino. E autore di numerose pubblicazioni e articoli in materia di sport e non profit. E responsabile scientifico delle riviste il Nuovo Club di Editrice il Campo e Associazioni e Sport di Euroconference. E componente del Comitato di redazione della rivista Cooperative e Enti non profit edita da Ipsoa. Marta Saccaro, dottore commercialista e pubblicista, svolge l attività professionale a Bologna occupandosi prevalentemente di consulenza ad organismi non profit. E collaboratrice del quotidiano Il sole 24 ore e della rivista Guida Normativa in riferimento alle problematiche fiscali di società ed associazioni sportive dilettantistiche e, in generale, del Terzo settore. Autrice di numerosi articoli e pubblicazioni riguardanti la fiscalità degli enti non commerciali, ha partecipato, in qualità di relatrice, a numerosi convegni sul non profit. Membro del collegio dei Revisori di organismi non profit, anche di carattere sportivo, è stata più volte nominata componente della Commissione di ammissione ai campionati di Serie A di Pallavolo. Fa parte del comitato di redazione della rivista Cooperative e Enti non profit di Ipsoa e della rivista Associazioni e Sport di Euroconference. Sport dilettantistico: come gestirlo V

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7 Premessa PREMESSA A quasi cinque anni di distanza dall uscita dalla prima edizione ci è sembrato necessario rileggere il volume e aggiornarlo alla luce dei chiarimenti che si sono nel tempo succeduti in relazione a diversi aspetti della vita degli organismi sportivi dilettantistici. Non è infatti tanto il quadro normativo ad essere cambiato (ci siamo ormai abituati a considerare l art. 90 della Legge n. 289/2002 come pietra angolare della normativa in merito al dilettantismo in Italia) quanto i chiarimenti dei vari organismi amministrativi hanno portato, sotto diversi aspetti, ad una vera e propria rivoluzione interpretativa. Alcuni ambiti ne hanno risentito di più: si pensi, ad esempio, alla querelle che si è aperta con l ENPALS in merito all assoggettabilità all obbligo contributivo dei soggetti che operano all interno delle strutture sportive dilettantistiche. Oppure alle numerose questioni che gli accertamenti fiscali hanno sollevato in relazione alle modalità di gestione degli enti sportivi dilettantistici: grazie a questi interventi è ormai divenuto chiaro che anche le associazioni che non svolgono attività commerciale devono comunque rispettare specifici obblighi di forma nella redazione e nella conservazione dei documenti (per non parlare dell importanza di rispettare l obbligo di non effettuare in contanti movimentazioni finanziarie eccedenti il limite di 516,46 euro). Sempre in tema di controlli c è poi da registrare l introduzione dell obbligo di presentazione all Agenzia delle Entrate del modello EAS. Gli enti sportivi dilettantistici sono stati quindi inseriti in un elenco che si è, di fatto, affiancato al registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, previsto già da tempo ed istituito dal CONI sul proprio sito internet (anche in questo caso, in questi ultimi cinque anni sono stati meglio definiti gli obblighi di iscrizione e le scadenze). Il dibattito interpretativo non si ferma mai e rischia a volte di cambiare decisamente le carte in tavola: a questo riguardo, l intervento più recente è quello proposto dall Agenzia delle Entrate con la Ris. n. 106/E del 2012 in merito all applicabilità delle addizionali regionali e comunali sui compensi corrisposti agli atleti eccedenti la soglia di esenzione fiscale. Quelli sopra riportati sono solo alcuni esempi di come i temi dello sport dilettantistico siano sempre molto caldi e necessitino di continuo e costante aggiornamento. Questo è il motivo per cui, visto anche il buon riscontro con il quale è stata accolta la prima edizione, ci siamo decisi a procedere alla rivisitazione del volume che, però, ne siamo certi, purtroppo sarà ben lungi dal fornire delle regole dello sport dilettantistico la versione finale. Sport dilettantistico: come gestirlo VII

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9 Sommario SOMMARIO Capitolo I L ORDINAMENTO SPORTIVO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI 1. Il c.d. modello Italia e il CONI Premessa Il Decreto Melandri Ruolo delle Regioni Attuale assetto del CONI e delle Federazioni Ente CONI Servizi S.p.A Federazioni Sportive Nazionali e organizzazioni sportive Definizione e natura Discipline Sportive Associate Enti di Promozione Sportiva Leghe di Società negli sport professionistici e non professionistici Comitati organizzatori di eventi Le fondazioni Associazioni dei tesserati Gestione degli impianti sportivi Modalità di gestione dell impiantistica sportiva pubblica alla luce della Finanziaria I contenuti delle convenzioni per la gestione degli impianti Convenzione tra il comune e la società sportiva per la concessione in uso di impianto sportivo Capitolo II ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI 1. Riconoscimento ai fini sportivi Attività sportiva dilettantistica Finanziaria Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche Requisiti statutari Associazioni Sportive Dilettantistiche Associazioni riconosciute e non riconosciute Caratteristiche e disciplina Associazioni riconosciute: natura Procedimento per l acquisizione della personalità giuridica Sport dilettantistico: come gestirlo IX

10 Sommario 2.5. Associazioni senza personalità giuridica: costituzione e natura Struttura organizzativa degli enti su base associativa Assemblea Consiglio direttivo Altri organi eventuali Fondo comune Rapporto associativo Diritti e obblighi degli associati Recesso ed esclusione del socio Responsabilità di chi agisce in nome e per conto dell associazione Rappresentanza processuale e sostanziale Libri sociali, contabilità e bilancio Scioglimento, procedure concorsuali ed estinzione associazione: cause e modalità Registro delle imprese e REA Associazioni sportive e disciplina delle associazioni di promozione sociale Associazioni sportive come ONLUS (aspetti civilistici) Le polisportive Società di capitali e Cooperative sportive dilettantistiche Finalità lucrativa Caratteristiche Trasformazione da associazione sportiva a società sportiva di capitale Ammissibilità della trasformazione Società Cooperative Sportive Premessa Vantaggi della costituzione in cooperativa Concetto di mutualità prevalente Statuto tipo di associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta Statuto di società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata Capitolo III RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE 1. Responsabilità civile Principi generali Obbligo risarcitorio Responsabilità contrattuale Inadempimento contrattuale Responsabilità contrattuale negli enti associativi Responsabilità extracontrattuale X Sport dilettantistico: come gestirlo

11 Sommario 3.1. Premessa Responsabilità extracontrattuale diretta dell associazione sportiva Responsabilità extracontrattuale indiretta dell associazione sportiva Responsabilità dell istruttore sportivo Solidarietà tra associazione e istruttore Responsabilità del dirigente sportivo di un associazione non riconosciuta Responsabilità dell organizzatore di gare Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale connessa alla gestione di impianti sportivi e alla tutela sanitaria delle attività sportive Assicurazione Responsabilità di cose in custodia Responsabilità per le strutture e attrezzature utilizzate Responsabilità per l esercizio di attività pericolose Dichiarazioni di esonero da responsabilità Inefficacia delle clausole di esonero Altre forme di responsabilità Responsabilità di natura sportiva, penale e da illecito tributario Capitolo IV CONTRATTI DI PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONE 1. Natura del contratto promo-pubblicitario Reperimento delle risorse finanziarie Inquadramento civilistico del contratto di sponsorizzazione Tipologie di sponsorizzazione Differenze tra pubblicità e sponsorizzazione Caratteristiche tecnico-giuridiche del contratto di sponsorizzazione Disciplina fiscale dei rapporti promo-pubblicitari Premessa Fac-simile di contratto di pubblicità Fac-simile di accordo per cartellonistica pubblicitaria Fac-simile di contratto per l utilizzazione dell immagine e del nome a fini pubblicitari Fac-simile di contratto di sponsorizzazione Sport dilettantistico: come gestirlo XI

12 Sommario Capitolo V LAVORO SPORTIVO 1. Prestazioni volontarie e a titolo gratuito Premessa Volontariato Azione di arricchimento senza giusta causa Rimborsi spese Prestazione d opera retribuita Premessa Elementi di differenziazione tra lavoro subordinato e autonomo Trattamento previdenziale, assicurativo e fiscale dello sportivo dilettante inquadrato come lavoratore dipendente Prestazione sportiva dilettantistica Premessa Riconoscimento di compensi a sportivi dilettanti Art. 67 del TUIR: modalità applicative Collaborazioni amministrativo-gestionali Natura Inquadramento del rapporto dell istruttore sportivo Aspetti previdenziali Pretesa ENPALS Contratto di prestazione sportiva dilettantistica per istruttore Contratto di collaborazione amministrativa-gestionale con associazione sportiva Contratto per prestazione sportiva dilettantistica tra atleta e società sportiva Capitolo VI REGOLE FISCALI 1. Principi generali Premessa Qualificazione degli enti non commerciali Oggetto esclusivo o principale Perdita della qualifica di ente non commerciale Attività non commerciale Reddito complessivo degli enti non commerciali Presupposto impositivo Regime delle perdite d impresa Enti non commerciali di tipo associativo Premessa Settori di attività degli enti associativi XII Sport dilettantistico: come gestirlo

13 Sommario 4.3. Attività istituzionale Adempimenti per la costituzione dell associazione La presentazione del Mod. EAS Clausole obbligatorie da inserire nello statuto e/o nell atto costituivo Ambito di applicazione dell agevolazione Adempimenti di una associazione con introiti solo istituzionali Attività commerciale Attività che non concorre in ogni caso alla formazione del reddito imponibile Trattamento fiscale dei costi di una associazione Trattamento fiscale dei sodalizi sportivi che applicano il regime forfettario Ambito di applicazione del regime agevolato Criteri di determinazione del reddito Versamento di imposte e contributi con modalità telematiche Obbligo di certificazione delle movimentazioni finanziarie Associazioni sportive dilettantistiche come ONLUS Requisito soggettivo Requisiti oggettivi Attività connesse Disciplina ai fini IRAP Presupposto d imposta Base imponibile Disciplina ai fini IVA Principi generali Regime dell IVA per cassa Particolare regime IVA dei corsi sportivi Operazioni sui giocatori Premessa Operazioni di cessione La classificazione nel bilancio del club I soggetti in La cessione degli atleti a titolo definitivo La cessione degli atleti a titolo temporaneo Il premio di addestramento Le altre indennità Il regime IVA Operazioni straordinarie Trasformazione tra soggetti sportivi dilettantistici: aspetti fiscali Sport dilettantistico: come gestirlo XIII

14 Sommario Dichiarazioni dei redditi Associazioni che applicano il regime forfettario Capitolo VII IMPOSTE MINORI 1. Certificazione dei corrispettivi per attività di intrattenimento e spettacolo Imposta sugli intrattenimenti Fattispecie Determinazione della base imponibile Determinazione forfetaria della base imponibile Regime IVA per gli intrattenimenti Regime degli spettacoli Fattispecie Agevolazioni sulle modalità di certificazione Ambito di applicazione Elementi obbligatori dei titoli d ingresso Adempimenti verso la SIAE Esclusione dall imposta di pubblicità negli impianti sportivi Lotterie, tombole e pesche di beneficenza Un caso particolare: l evento organizzato ad esclusivo beneficio dei soci Altre agevolazioni per le imposte indirette Imposta municipale propria (IMU) Premessa Esenzioni Capitolo VIII SGRAVI FISCALI PER CHI FINANZIA LO SPORT DILETTANTISTICO 1. Erogazioni liberali Liberalità ad associazioni e società sportive dilettantistiche Erogazioni liberali ad associazioni ONLUS Erogazioni liberali ad associazioni sportive qualificate APS Più dai meno versi Detrazione per l iscrizione a corsi sportivi Premessa Ambito applicativo Modalità di versamento Detrazioni per giovani iscritti a corsi sportivi XIV Sport dilettantistico: come gestirlo

15 Sommario 3. 5 per mille dell IRPEF Attività sociale Iscrizione nell elenco Remissione in bonis Obblighi di rendicontazione Capitolo IX OBBLIGHI PER CONTABILITÀ E BILANCIO 1. Regimi contabili Premessa Regime supersemplificato Regime forfetario Contabilità semplificata Contabilità ordinaria Contabilità delle associazioni sportive ONLUS Regole contabili Obbligo di rendiconto Contabilità consigliata per gli enti non commerciali Registri da tenere Registro di prima nota di cassa Contabilità separata Rilevazione degli acquisti promiscui Contabilità separata ed IVA Individuazione dei beni relativi all attività commerciale Rendicontazione annuale Obbligo di rendicontazione Forma e contenuto del rendiconto Vincoli normativi nella redazione del rendiconto Analisi di alcune componenti del bilancio Entrate istituzionali Quote associative Raccolte di fondi Rendiconto delle raccolte di fondi Contributi (da enti pubblici o privati o da terzi) Erogazioni liberali in denaro Capitolo X DICHIARAZIONI FISCALI 1. Dichiarazione dei redditi Premessa Sport dilettantistico: come gestirlo XV

16 Sommario 1.2. Redditi imponibili Modalità di presentazione Presentazione telematica diretta Incaricati alla trasmissione telematica Termini di presentazione Termini di versamento Dichiarazione unificata Soggetti tenuti a presentare la dichiarazione in forma unificata Quadri della dichiarazione da utilizzare Compilazione del quadro RG Dichiarazione ai fini IRAP Studi di settore Principi generali Nuova tabella ATECO Dichiarazione annuale IVA Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell IVA Ambito di applicazione e operatività Dichiarazione del sostituto d imposta Modello 770/semplificato Modello 770/ordinario Obblighi dell associazione come sostituto d imposta Lavoro dipendente Rimborsi spese per le trasferte Lavoro autonomo Compensi per prestazioni sportive dilettantistiche I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate nella Ris. n. 106/E Adempimenti successivi al pagamento dei compensi Capitolo XI TRATTAMENTO DELLA PRIVACY 1. Codice della Privacy Tutela dei dati personali Obblighi imposti agli enti sportivi Casi particolari di trattamento Sanzioni Sanzioni civili Sanzioni amministrative e penali Informativa ai sensi dell art. 13 D.Lgs. n. 196/ Lettera di nomina per l incaricato del trattamento Lettera di nomina del responsabile del trattamento Domanda di ammissione a socio della Associazione sportiva dilettantistica xy. 492 XVI Sport dilettantistico: come gestirlo

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19 Capitolo 1 L ordinamento sportivo e la gestione degli impianti Capitolo I L ORDINAMENTO SPORTIVO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI Sommario: 1. Il c.d. modello Italia e il CONI 1.1. Premessa 1.2. Il Decreto Melandri 1.3. Ruolo delle Regioni 1.4. Attuale assetto del CONI e delle Federazioni 1.5. Ente CONI Servizi S.p.A. 2. Federazioni Sportive Nazionali e organizzazioni sportive 2.1. Definizione e natura 2.2. Discipline Sportive Associate 2.3. Enti di Promozione Sportiva 2.4. Leghe di Società negli sport professionistici e non professionistici 2.5. Comitati organizzatori di eventi 2.6. Le fondazioni 2.7. Associazioni dei tesserati 3. Gestione degli impianti sportivi 3.1. Modalità di gestione dell impiantistica sportiva pubblica alla luce della Finanziaria I contenuti delle convenzioni per la gestione degli impianti 1. Il c.d. modello Italia e il CONI 1.1. Premessa Le associazioni e società sportive, da una parte, e il volontariato dall altra, costituiscono la cellula e il nucleo attorno alla quale si è sviluppato tutto il sistema sport in Italia. Nascono dall unione di tre elementi: quello personale (primo elemento), legato alla presenza di più soggetti, accomunati da un medesimo intento (fare pratica sportiva, scopo teleologico, secondo elemento) per il quale destinano specifiche risorse economiche (terzo elemento a carattere patrimoniale). Pertanto, per costituire una associazione che faccia sport non sono richieste formalità particolari o atti scritti. Ma, ove, invece, si voglia costituire una società o associazione sportiva dilettantistica 1 non appaiono più sufficienti i tre elementi già descritti ma occorrerà necessariamente: 1. costituirsi con un atto scritto (atto costitutivo e statuto) che contenga i principi di cui ai commi 17 e 18 dell art. 90 Legge n. 289/2002; 2. impegnarsi nello statuto a rispettare le direttive e i regolamenti del CONI e della Federazione o ente di promozione sportiva che procede al riconoscimento; 3. affiliarsi ad una Federazione sportiva nazionale, ente di promozione sportiva o disciplina sportiva associata riconosciuti dal CONI; 1 Ossia una associazione che svolga attività sportiva agonistica nell'ambito dell'ordinamento sportivo ufficiale e voglia utilizzare tutte le agevolazioni fiscali a tal fine stabilite dall'ordinamento. Sport dilettantistico: come gestirlo 3

20 Capitolo I L ordinamento sportivo e la gestione degli impianti 4. iscriversi al registro CONI delle società e associazioni sportive dilettantistiche. I primi fenomeni associativi relativi allo sport italiano risalgono alla fine del diciannovesimo secolo dove, dalla riunione di vari praticanti, nacquero le prime associazioni sportive così come sono oggi intese 2. Queste, raggruppandosi, dettero vita alle prime Federazioni sportive nazionali 3 preposte alla organizzazione dell attività agonistica. Dopo i primi tentativi di organizzare una struttura orizzontale che promuovesse lo sport e lo disciplinasse, con la Legge 16 febbraio 1942, n. 426 nacque il CONI, Comitato olimpico nazionale italiano, istituito, quale ente pubblico non economico, con compiti di autogoverno dello sport italiano 4 e attualmente sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale appare essere la caratteristica precipua dell ordinamento sportivo italiano. Infatti, contrariamente a quanto accade nei Comitati Olimpici di altre nazioni, la cui funzione esclusiva appare quella di individuare e seguire gli atleti di vertice al fine della partecipazione ai Giochi Olimpici, il Comitato italiano: è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive 5. Inoltre, come meglio descrive l art. 2, cura e coordina l organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale... detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive... promuove la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione. Di fatto lo Stato ha trasferito tutti i poteri sullo sport a un ente pubblico, il CONI, con compiti di promozione e organizzazione dello sport attorno al quale si ramifica una realtà territoriale di associazioni e società sportive private che, raggruppandosi per disciplina sportiva praticata, formano le Federazioni sportive nazionali le quali costituiscono il Consiglio Nazionale del CONI, massimo organo decisionale e di indirizzo dello sport italiano. Da qui nasce il concetto dell ordinamento sportivo come ordinamento separato ; una struttura autonoma che ha i poteri che, in altre nazioni, sono riconosciuti in capo al Ministero dello Sport. La struttura originale vedeva il CONI garantire la sua autonomia grazie alla propria capacità di autofinanziarsi attraverso la gestione del c.d. 2 Esiste una associazione benemerita, riconosciuta dal CONI, denominata Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d Italia che, per l appunto, raggruppa le associazioni ancora operative che siano costituite da non meno di cento anni. 3 Ad esempio l attuale Federazione Italiana ginnastica fu costituita nel Lo statuto vigente è stato adottato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 3 luglio 2012 e approvato con D.P.C.M. del 17 settembre Art. 1, comma 2, Statuto CONI. 4 Sport dilettantistico: come gestirlo

21 Capitolo 1 L ordinamento sportivo e la gestione degli impianti totocalcio, erogare contributi alle proprie Federazione, inquadrate come organi dell ente le quali, a loro volta, finanziavano e gestivano la massa dei praticanti. Praticanti che, cessata l attività sportiva, in molti casi continuavano ad occupare ruoli attivi nello sport quali tecnici, dirigenti, ufficiali di gara Il Decreto Melandri L approvazione del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 (il c.d. decreto Melandri ), in seguito novellato dal D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 (meglio noto come decreto Pescante ) ha modificato il quadro di riferimento 6. La relazione governativa sullo schema di decreto Melandri, individuava gli elementi fondamentali della nuova disciplina nella garanzia che tutte le componenti del mondo sportivo possano dare il loro apporto all attività di regolazione e di vigilanza del CONI nello svolgimento dell attività professionistica e dilettantistica e nell adeguamento a principi di democrazia interna nella composizione degli organi dell Ente, relativamente ai quali è garantito l accesso anche agli atleti ed ai tecnici sportivi ed infine nella distinzione fra Ente e Federazioni Sportive, realizzata attraverso il mutamento della natura giuridica di queste ultime, che diventano associazioni riconosciute a carattere privatistico 7. Il decreto si apre, all art. 1, con la riconferma del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico del CONI. Le Federazioni, invece, vengono riconosciute come associazioni con personalità giuridica di diritto privato, pur se con funzioni pubblicistiche che sono meglio espresse dall art. 23 dello Statuto CONI. Viene affidata alla Giunta Nazionale del CONI la competenza ad approvare i bilanci delle Federazioni sportive nazionali Ruolo delle Regioni Nella valutazione di questa nuova collocazione del CONI, qualche considerazione merita il ruolo delle Regioni. L art. 2 del D.Lgs. n. 242/1999 riserva al CONI la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n Con qualche dubbio di legittimità sulla circostanza se un provvedimento delegato possa abrogare o modificare una norma di carattere legislativo. 7 Le novità principali erano costituite da: eliminazione del rapporto organico tra CONI e Federazioni sportive nazionali, diritto di voto nelle assemblee federali e nel CONI di atleti e tecnici, ineleggibilità dei Presidenti Federali nella Giunta Nazionale. 8 Anche in questo caso con dubbia legittimità trattandosi di modifica con decreto di norma del Codice civile. Sport dilettantistico: come gestirlo 5

22 Capitolo I L ordinamento sportivo e la gestione degli impianti A questo riguardo, è opportuno ricordare la distinzione tra attività sportiva agonistica e attività sportiva amatoriale posta dal D.P.R. n. 616/1977, come criterio per il riparto di competenze in materia sportiva fra Stato e Regioni. In particolare l art. 56 di detto D.P.R. mantiene ferme le attribuzioni del CONI per l organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali. Stabilisce, inoltre, che per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI. Altri importanti interventi normativi sulla distinzione delle competenze in materia sportiva fra Stato e Regione sono stati: il D.L. 29 marzo 1995, n. 97, e il D.Lgs. 31 marzo 1998, n Con Legge costituzionale n. 3/2001, si è poi avuta la riforma dell art. 117 della Costituzione che, inserendo per la prima volta il concetto di sport (rectius ordinamento sportivo) all interno del testo del nostro massimo atto normativo, ha riconosciuto alle Regioni una potestà legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo. Vi è da dire che, al momento, tale competenza è rimasta in gran parte inattuata stante l assenza di una legge quadro a livello nazionale e, pertanto, le vigenti leggi regionali sono state redatte tenendo presente, principalmente, le deleghe previste dal citato D.P.R. n. 616/1977. Legge quadro per la quale non si intravedono spazi politici stante il fatto che i presunti poteri da delegare alle regioni lo Stato li ha già assegnati, come visto, al CONI. Va comunque evidenziato che la competenza regionale rimane intatta nei confronti di tutte quelle attività sportive 9 che vengono svolte da soggetti non inquadrati o inquadrabili come società e associazioni sportive dilettantistiche. Ciclicamente, e spesso in connessione con le scadenze elettorali, si torna a parlare della necessità di avere stabilmente nel nostro Paese un Ministero dello Sport che sia capace, perché titolato, di dirimere questi contrasti e governare in maniera unitaria il sistema sportivo. In Italia, però, non abbiamo mai avuto un vero e proprio Dicastero dello Sport. Come ormai risulterà chiaro dall excursus normativo fatto in premessa, le ragioni non vanno ricercate in una scarsa attenzione del Legislatore nei confronti dello Sport; anzi, siamo l unico Paese al mondo dove l autonomia dell ordinamento sportivo (quale articolazione dell ordinamento sportivo nazionale) è stata sancita per legge (art. 1, Legge n. 280/2003). Si potrebbe obiettare che nelle passate legislature abbiamo già avuto un Ministero per le Politiche Giovanili ed Attività Sportive (c.d. POGAS 9 Il riferimento è a tutti quei centri di attività motorie che ormai, comunemente, vanno sotto il nome di palestre. 6 Sport dilettantistico: come gestirlo

23 Capitolo 1 L ordinamento sportivo e la gestione degli impianti Governo Prodi II) ridefinendo così le competenze del Governo in materia di sport. Se analizzassimo il decreto contenente le deleghe di funzioni al Ministro Giovanna Melandri rileveremmo che le funzioni previste erano da un lato quelle di proposta, coordinamento ed attuazione delle varie iniziative normative relative allo sport nonché di cura dei rapporti con enti ed istituzioni intergovernative, o soggetti che hanno competenza in materia di sport e in esso vi operano, quali l Unione Europea, il Consiglio d Europa, l UNESCO e la WADA (Agenzia Mondiale Antidoping); da un altro aspetto aveva competenze operative, quali la prevenzione del doping e della violenza nello sport per quanto di competenza, l esercizio della vigilanza sul CONI e, unitamente al Ministro per i beni e le attività culturali in relazione alle rispettive competenze, della vigilanza e dell indirizzo sull Istituto per il Credito Sportivo. Il successivo Governo non ritenne di dover istituire un Ministero specifico con delega allo sport ma le funzioni che furono assegnate ad un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (On. Rocco Crimi) furono sostanzialmente le medesime del Ministero dell esecutivo precedente. Con l unificazione del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell attuale compagine governativa tutte le anzidette deleghe sono invece state assegnate ad un unico Ministro senza portafoglio. Per quanto concerne la delega allo sport, rientrano nelle competenze del Ministro il coordinamento e l attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali in questo settore, la cura dei rapporti istituzionali con enti anche internazionali e organismi sportivi e l adozione di attività che promuovano i valori dello sport. Pare chiaro che le competenze in materia di sport attribuite dalla legge all ente pubblico CONI, al di là della mission della preparazione olimpica, sono ben più ampie di quelle governative e finiscono con l inibire, a torto o a ragione, la costituzione in Italia di un vero e proprio Ministero dello Sport. Non è, pertanto, un problema di maggior o minore interesse per le politiche sportive da parte dei governi, quanto, piuttosto, delle varie previsioni legislative in cui si fa fatica ad intravedere un disegno coerente ma che, inequivocabilmente, attribuiscono al CONI un ruolo di assoluta supremazia nell ambito dell ordinamento sportivo italiano. Pensare ad un Ministero dello Sport con vere funzioni di promozione della pratica sportiva significherebbe dover ridurre le competenze del CONI rivisitando l intera normativa in materia a partire dalla nostra Carta Costituente. Di questa situazione di impasse hanno preso atto i vari attori del mondo sportivo che il 26 ottobre 2012 hanno siglato un Atto d intesa tra CONI, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Unione delle Province Italiane (UPI) ed Associazione Nazionale dei Comuni Sport dilettantistico: come gestirlo 7

24 Capitolo I L ordinamento sportivo e la gestione degli impianti Italiani (ANCI). Già nelle premesse del documento, però, si dà atto che non si tratta di un protocollo in senso proprio che dovrà scaturire dalla concertazione, la cui sede idonea è stata ritenuta essere il Tavolo Nazionale di Governance per lo Sport istituito con D.P.C.M. del 28 ottobre 2011 ma ancora mai riunitosi. L Atto d intesa si è, pertanto, limitato a tracciare delle generiche linee guida e delle linee guida individuate in: creazione di un catasto dinamico dell impiantistica sportiva ed un portale per lo sport; promozione dello sport nella scuola; studio sugli effetti dello sport nella prevenzione delle malattie e relativo impatto finanziario; definizione delle relazioni dei percorsi formativi; sburocratizzazione ed agevolazioni fiscali ulteriori. Il vero punto debole del sistema è stato individuato nell assenza di un meccanismo automatico di finanziamento che possa consentire un adeguata programmazione. Nelle intenzioni dei sottoscrittori il finanziamento automatico dovrebbe riguardare non solo il CONI ma anche le Regioni per i necessari interventi in materia di impiantistica sportiva. Non si è fatto cenno alcuno, invece, alla necessità di una legge quadro in materia. È, però, a mio avviso viva l esigenza di tracciare una netta linea di confine tra lo sport (inteso quale attività fisica organizzata e regolamentata) e l attività motoria attribuendo specifiche competenze al sistema CONI ed agli Enti Locali. Sino a quando verranno consentite (anche legislativamente) invasioni di campo e ciascun attore del mondo sportivo potrà legittimamente inerire nelle competenze primarie dell altro, assai difficilmente la concertazione potrà stabilire con certezza chi-fa-che-cosa. Precisazioni Compiti del CONI Mentre in molte altre nazioni esiste un Ministero dello Sport e un comitato Olimpico con funzioni esclusivamente di selezione e preparazione degli atleti al fine della partecipazione ai Giochi Olimpici, in Italia il CONI, ente pubblico, raggruppa in se sia la funzione di promozione dello sport che di coordinamento olimpico Attuale assetto del CONI e delle Federazioni Non altrettanto positivi si sono dimostrati alcuni effetti conseguenti alla privatizzazione delle Federazioni. La scarsissima partecipazioni dei soggetti affiliati alle costose assemblee annuali di approvazione dei bilanci federali ha prodotto che le Federazioni potranno indire una sola assemblea quadriennale a carattere 8 Sport dilettantistico: come gestirlo

25 Capitolo 1 L ordinamento sportivo e la gestione degli impianti elettivo mentre l onere di approvazione del bilancio viene trasferito, come competenza al CONI 10. Se il decreto in esame non intende, però, invertire l avviato processo di privatizzazioni delle Federazioni, la riaffermata configurazione del CONI quale Confederazione delle Federazioni comporta la necessità di sottolineare il potere di controllo del CONI sulle Federazioni stesse, anche in relazione agli aspetti pubblicistici della loro attività e all utilizzo dei contributi alle stesse destinati 11. Contestualmente è apparso indispensabile, agli autori del decreto c.d. Pescante, restituire prestigio e competenze al Consiglio Nazionale del CONI, attribuendo allo stesso il compito di eleggere il Presidente e i membri della Giunta Nazionale, in luogo del Collegio elettorale che la relazione definisce pletorico e disomogeneo. Ciò, nelle intenzioni del Governo, rafforzerà la coesione tra gli organi del CONI, mentre la necessaria indipendenza tra gli stessi sarà garantita, da un lato attraverso un congruo allargamento della composizione del Consiglio e, dall altro, attraverso il ripristino dell eleggibilità dei Presidenti e Consiglieri Federali a membri della Giunta. Sono state, quindi, apportate delle modifiche in ordine alla ripartizione delle competenze tra Consiglio e Giunta provvedendo a rettificare alcune anomalie. La materia dell approvazione dei bilanci del CONI, che era di competenza della Giunta, è divenuta di pertinenza del Consiglio Nazionale dell Ente; analogamente è riportata tra i compiti del Consiglio Nazionale la deliberazione in merito al commissariamento delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate. Anche i requisiti di accesso alla carica di Presidente sono stati meglio delineati ed ampliati ai dirigenti o atleti in attività, ex atleti o personalità che abbiano avuto l onorificenza della stella d oro al merito sportivo. Ne deriva che oggi il Consiglio Nazionale del CONI si è riappropriato della funzione di indirizzo e di controllo dello sport italiano, lasciando alla Giunta Nazionale principalmente compiti esecutivi. Il decreto in esame ha provveduto, come detto, a sopprimere un organo del CONI: il Comitato Nazionale Sport per Tutti. 10 Qualche approfondimento, sotto il profilo scientifico, meriterebbe la legittimità della deroga, operata solo con decreto legislativo ad una legge, nel caso di specie l art. 20 c.c. 11 Le Federazioni mantengono una rilevante parte della loro attività a carattere pubblicistico. Sul punto vedi art. 15, comma 1, del decreto in esame e art. 23, comma 1, dello statuto del CONI. Sport dilettantistico: come gestirlo 9

26 Capitolo I L ordinamento sportivo e la gestione degli impianti La costituzione di tale organo era, in verità, già stata avversata dalle Regioni, titolari di competenze proprie in materia, e per questo motivo ha stentato a decollare sino all eliminazione. Per quanto riguarda l adeguamento ai principi della Legge n. 376 del 2000, in materia di lotta al doping, il decreto ha previsto che il CONI svolga le attività di prevenzione e repressione del doping anche d intesa con la competente Commissione ministeriale. Il CONI ha, successivamente, cercato di anticipare le riforme costituzionali che prevedono la soppressione del livello territoriale del governo provinciale procedendo ad una modifica statutaria che ha sancito l eliminazione dei Comitati Provinciali del CONI e la contestuale istituzione della figura del Delegato Provinciale che sarà componente di diritto del Consiglio Regionale. I Comitati Regionali non sono stati toccati dalla modifica e, anzi, accresceranno le loro funzioni inglobando quelle dei Comitati Provinciali (tra le altre, la consegna delle autocertificazioni per l iscrizione al Registro CONI e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti la sussistenza dei requisiti per l iscrizione agli elenchi del 5 per mille ). Nell ottica di una riforma di stampo presidenzialista (come vedremo meglio anche in ambito federale), saranno i Presidenti Regionali a nominare direttamente i Delegati Provinciali ed a curarne il loro coordinamento. Al Delegato Provinciale verrà affidato il compito di coordinare l attività dei Fiduciari locali (nominati sempre dal Presidente Regionale, pur su proposta del Delegato Provinciale) nonché di promuovere ed attuare tutte le iniziative per il perseguimento delle finalità istituzionali nell ambito degli indirizzi predisposti dal Comitato Regionale. Vengono eliminati i Revisori contabili in ambito provinciale così come la Conferenza Nazionale dell Organizzazione Territoriale ritenuta ormai superata dall introduzione in Consiglio e Giunta Nazionale (già ad opera del D.Lgs. n. 15/2004) dei rappresentanti delle strutture periferiche CONI. I Delegati Provinciali si avvarranno dei servizi messi a disposizione dal CONI anche tramite la CONI Servizi S.p.A. ed è da tale previsione, contenuta all art. 19, comma 2 dello Statuto CONI, che qualcuno ha tratto la conclusione che si potrebbe giungere a delle vere e proprie Delegazioni Provinciali con risparmi di spesa inferiori alle previsioni. Tali conclusioni paiono al momento affrettate in quanto è senz altro opportuno attendere la modifica Regolamento dell Organizzazione Territoriale che dovrà poi essere sottoposto all approvazione del Ministero competente ai sensi dell art. 1, comma 3 della Legge n. 138/1992. Quello che pare indubitabile è che tale riassetto organizzativo avrà sensibili ripercussioni sul personale attualmente operante nelle strutture 10 Sport dilettantistico: come gestirlo

27 Capitolo 1 L ordinamento sportivo e la gestione degli impianti provinciali per cui è in programma un complesso confronto con le organizzazioni sindacali. Ad oggi il progetto di riordino e di riduzione delle sedi periferiche non è stato esteso anche alle strutture territoriali delle Federazioni (anche se in passato qualcuna ha già provveduto con soddisfazione all eliminazione dei Comitati Provinciali) che, però, non potranno che subirne anch esse gli effetti quantomeno sotto il profilo logistico se solo si consideri che molte di esse sono attualmente ospitate presso le sedi periferiche CONI in via di dismissione. Una precisa presa di posizione da parte del CONI la si sollecita, però, anche in merito alle strutture territoriali di Federazioni ed Enti con particolare riferimento all eventuale soggettività giuridica oltreché tributaria dei Comitati periferici. Precisazioni Statuto del CONI Art. 2 Funzione di disciplina e regolamentazione Il CONI presiede, cura e coordina l organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale. Il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati. Il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato Italiano Paraolimpico, per i disabili ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia. Il CONI, nell ambito dell ordinamento sportivo, detta principi contro l esclusione, le disuguaglianze, il razzismo e la xenofobia ed assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione nello sport. Il CONI detta principi ed emana regolamenti in tema di tesseramento e utilizzazione degli atleti di provenienza estera al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili. Il CONI, nell ambito dell ordinamento sportivo, detta principi per conciliare la dimensione economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale. Il CONI, nell ambito dell ordinamento sportivo, detta principi per assicurare che ogni giovane atleta formato da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, società o associazioni sportive ai fini di alta competizione riceva una formazione educativa o professionale complementare alla sua formazione sportiva. Il CONI detta i principi per prevenire e reprimere l uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive. Il CONI garantisce giusti procedimenti per la soluzione di controversie nell ordinamento sportivo. Sport dilettantistico: come gestirlo 11

28 Capitolo I L ordinamento sportivo e la gestione degli impianti 1.5. Ente CONI Servizi S.p.A. L art. 8 della Legge n. 178/2002 ha costituito una società denominata CONI Servizi S.p.A.. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi S.p.A. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. La CONI servizi S.p.A. è una Società di diritto privato unipersonale di proprietà del Ministero dell Economia, costituita per svolgere le seguenti mansioni: espletare attività strumentali per l attuazione dei compiti dell ente pubblico CONI; effettuare altresì prestazioni di beni e servizi finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali del CONI. Essa è una società di capitali, che attraverso il sistema di regole privatistiche, fornisce servizi a supporto dell attività pubblica del CONI. Alla CONI Servizi è stato trasferito ex lege il personale alle dipendenze dell ente pubblico e la titolarità di tutti i beni facenti capo all ente pubblico CONI. La CONI Servizi gestisce attualmente i Centri Nazionali di Preparazione Olimpica, la Scuola dello Sport, l Istituto di Medicina e Scienza per lo Sport, fornisce consulenza per l impiantistica sportiva di alto livello e sviluppa il progetto di riqualificazione del Parco del Foro Italico, il più importante parco tematico sportivo in Italia. La CONI S.p.A. è costituita da un Consiglio di Amministrazione, da un Amministratore Delegato e da un Direttore Generale nominati dal CONI. 2. Federazioni Sportive Nazionali e organizzazioni sportive 2.1. Definizione e natura Lo Statuto CONI definisce le Federazioni associazioni senza fine di lucro, con personalità giuridica di diritto privato e disciplinate da norme statuarie e da regolamenti conformi all ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. L art. 5 della Legge istitutiva del CONI (Legge n. 426/1942, oggi abrogata), invece, configurava le Federazioni sportive quali organi dell ente: tale inquadramento poneva rilevanti questioni sia riguardo all esatta qualificazione della natura giuridica delle Federazioni, sia con riferimento al tipo di legame che le univa al Comitato. In particolare, le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), sono costituite da società, da associazioni sportive e, nei casi previsti dagli statuti in relazione alla particolare attività, anche da singoli tesserati. Alle FSN, enti privati di interesse pubblico, viene riconosciuta, sotto la vigilanza del CONI e del CIO, una piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione. Tali enti devono ispirare la loro organizzazione interna al principio democratico e garantire la partecipazione 12 Sport dilettantistico: come gestirlo

29 Capitolo 1 L ordinamento sportivo e la gestione degli impianti all attività sportiva a chiunque in condizioni d uguaglianza e di pari opportunità. Nonostante ciò, esse rimangono, comunque, soggette ai controlli del CONI, sia in fase di costituzione, attraverso il riconoscimento ai fini sportivi, condizione, questa, necessaria, per l ottenimento della personalità giuridica di diritto privato, sia nel corso di tutta la loro attività 12. Spetta agli Statuti federali, approvati entro 90 giorni dalla Giunta Nazionale, determinare i criteri e le modalità per l esercizio dei poteri di vigilanza e controllo esercitabili da parte delle FSN nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione. Sebbene il Legislatore abbia prontamente definito le FSN associazioni con personalità giuridica di diritto privato, è da ritenersi che la loro natura pubblicistica non sia del tutto scomparsa. Infatti, è opportuno rilevare che l art. 23, comma 1, dello Statuto del CONI, in applicazione ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 242/1999 e successive modificazioni, stabilisce che, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all ammissione e all affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all alto livello alla formazione dei tecnici, all utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici. Nel testo statutario del Comitato Olimpico Nazionale è stato, altresì, inserito un comma 1-bis il quale prevede che nell esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del CONI ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell attività non modifica l ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse. Tali principi evidenziano uno stretto collegamento tra l attività federale e quella del CONI, con poteri di controllo, vigilanza e regolamentazione in capo a quest ultimo. Infatti, e a dimostrazione della mancata dismissione della veste pubblicistica da parte delle FSN, la Giunta Nazionale del CONI, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal Consiglio Nazionale, approva i bilanci delle Federazioni Sportive Nazionali e stabilisce i contributi finanziari in favore delle stesse, eventualmente determinando 12 Si ricorda che il CONI, oltre ad approvare i bilanci delle Federazioni, ne approva statuto e regolamenti, ha poteri di commissariamento e delibera i contributi da erogare alle FSN. Sport dilettantistico: come gestirlo 13

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