POLIZZA RCT/O - LOTTO 2 -

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1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA POLIZZA RCT/O - LOTTO 2-1

2 DEFINIZIONI Assicurato: il soggetto il cui interesse è tutelato dall assicurazione. Assicurazione: il contratto con cui viene trasferito il rischio dall Assicurato alla Società. Contraente: Franchigia: il soggetto che stipula il contratto. l importo, che rimarrà a carico dell Assicurato stesso, detratto dall indennizzo, al lordo di tutti gli oneri (anche le spese legali sostenute dalla società nell ambito di 1/4 del massimale). Risarcimento: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro, ai sensi del presente contratto. Polizza: Premio: il documento che prova l assicurazione. il compenso dovuto dal Contraente alla Società a fronte dell Assicurazione. Retribuzione: il corrispettivo lordo (esclusi oneri sociali) che il contraente paga per: Rischio: - stipendi e compensi accessori del personale universitario; - corrispettivi ai professori a contratto; - stipendi per il personale con contratto a tempo determinato; - compensi per prestatori/collaboratori coordinati e continuativi a progetto (parasubordinati); - prestatori d opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale); - assegni di ricerca; - borse di studio a favore degli iscritti ai dottorati di ricerca; - borse di studio per gli iscritti alle scuole di specializzazione area medica ad eccezione, ai sensi dell art. 41, comma 3 del D.Lgs. 368/99 e s.m.i, dei medici in formazione specialistica che svolgono attività formativa nelle strutture delle aziende sanitarie; - compensi erogati a favore degli studenti a tempo parziale ex art. 13 L. 390/91 e s.m.i e studenti collaboratori di tutorato ex art. 13 L. 341/90 e s.m.i. la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni conseguenti. Sinistro: Società: il verificarsi dell evento dannoso, per cui viene prestata l assicurazione. la/e imprese assicuratrici. Broker: L intermediario che ai sensi dell art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 209/2005 abbia ricevuto o riceva mandato dal Contraente alla gestione ed esecuzione del contratto. 2

3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (articolo e 1894 del Codice Civile). Art. 2 - Altre assicurazioni Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze. Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'assicurato ha l obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza. Art. 3 - Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile. Si precisa che se dai controlli effettuati dall Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i, la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall art. 3 del D.M. precedentemente richiamato. La Società assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all Art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche. Tutti i pagamenti dovranno avvenire attraverso conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, i cui estremi verranno comunicati dalla Società al Contraente. Costituisce causa di risoluzione, secondo quanto disposto dall Art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte della Società del predetto conto corrente per i movimenti finanziari relativi al presente contratto. Art. 4 - Variazione del rischio 1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. 2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall intervenuta conoscenza, per iscritto all Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all organizzazione dell Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte). 3

4 3. L Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali. Art. 5 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali 1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all Amministrazione, l Assicuratore può segnalare all Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all Art.6 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (di cui alla sezione 6) 2. L Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. 3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. Art. 6 - Clausola di recesso 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell art. 5 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell annualità. 2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell art.5 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell Amministrazione. 3. Qualora alla data di effetto del recesso l Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest ultima, l Assicuratore s impegna a prorogare l assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l integrazione del premio. 4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all art.16 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso. Art.7 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Nell ipotesi di cui all art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l obbligo della dichiarazione da farsi all'amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.5 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 6 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art.5 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione. Art. 8 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, l'assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando l Ufficio preposto alla gestione delle polizze assicurative dell Ente Contraente ne è venuto a conoscenza tramite comunicazione scritta da parte dell interessato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile). 4

5 Per i sinistri RCO l Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro il termine sopra riportato, nei seguenti casi: - sinistri che abbiano causato morte o determinato una prognosi di almeno 40 giorni; - sinistri che con successive proroghe superino i 40 giorni di prognosi; - in caso di avvisi di inchieste giudiziarie e se per l infortunio viene avviato un procedimento penale; - sinistri che per la loro gravità comportino l intervento dell ASL; - in caso di richieste risarcitorie di dipendenti e/o altri soggetti assicurati e/o dei legali fiduciari di questi ultimi ed in presenza di rivalsa da parte dell INAIL. Art.9 - Recesso dal contratto in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere, con effetto dalla successiva scadenza annuale dal contratto, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 90 giorni, da effettuarsi mediante lettera raccomandata. Art Durata e proroga del contratto Il presente contratto avrà decorrenza dalle ore del e scadenza alle ore del senza obbligo di disdetta. Il premio di cui alla presente assicurazione, verrà corrisposto con rateazione semestrale. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 120 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico dell'assicurato. Art Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente (Tribunale di Macerata). Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art Tutela della privacy Ai sensi del D.Lgs. 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. Art Validità delle norme dattiloscritte Si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e dell eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione. Art Produzione di informazioni sui sinistri 1. L Assicuratore si obbliga a fornire all Amministrazione contraente, entro 30 giorni solari successivi a ciascuna scadenza annuale e, in ogni caso, ogni qual volta il Contraente o il suo Broker lo richieda, l evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. La richiesta dei dati può essere avanzata anche in data successiva alla cessazione del contratto. I dati richiesti dovranno essere forniti in formato standard digitale aperto tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura). 5

6 L Assicuratore si impegna a fornire ogni informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere, che l Amministrazione o il Broker ritenga utile acquisire. 6

7 NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE SEZIONE I: RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO Art. 1 - Descrizione del rischio Premesso che il presente contratto è stipulato con la precisa intenzione di assicurare ogni e qualsiasi Responsabilità Civile in cui l'assicurato possa incorrere ai sensi di Legge, le garanzie tutte riportate in polizza garantiscono l'assicurato contro il rischio della Responsabilità Civile derivantegli, ai sensi di Legge, nella sua qualità di esercente l Università degli Studi di Macerata per l'esplicazione di tutte le attività, istituzionali o meno, ordinarie o straordinarie, devolutegli, assunte o conferitegli comprese quelle di carattere preliminare, complementare, accessorio, di solidarietà, ricreativo, volontario e sociale, nulla escluso od eccettuato. Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione a) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT). La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, compresi gli studenti. b) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO). La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1) ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n.1124, del D.L. n. 317/1987 e del D.Lgs. 38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti; 2) per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all assicurazione obbligatoria di Legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al precedente punto 1); 3) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR n 1124 del e del D.Lgs. 38/2000, od eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all art. 5 del D.Lgs. 38/2000, per morte e per lesioni personali. Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO, valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'inps e/o INPDAP ai sensi di legge. L assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge; qualora tuttavia l irregolarità derivi da comprovate inesattezze o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l assicurazione conserva la propria validità. Art. 3 - Rischi esclusi La garanzia prestata con la presente polizza si estende a tutti gli eventi da cui possa derivare responsabilità civile, ai sensi di legge, all'assicurato, ai suoi dipendenti o di aziende appaltatrici o subappaltatrici di queste ultime o ad altre persone di cui all art. 2 delle condizioni particolari di cui l'assicurato dovesse rispondere, con la sola esclusione dei casi qui di seguito elencati. L'assicurazione RCT non comprende i danni: - riconducibili a responsabilità professionali e ad attività medica e/o sanitaria; - da furto; 7

8 - da circolazione su strade di uso pubblico di veicoli a motore, nonché da impiego di aeromobili, da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; - a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate ad eccezione delle merci; - alle opere in costruzione; - conseguenti ad inquinamento, non accidentale, dell'aria, dell'acqua, del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. L'assicurazione RCT e RCO non comprende inoltre i danni: - da detenzione o impiego di esplosivi; - verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, macchine acceleratrici); - da terrorismo e sabotaggio; - da amianto ed onde magnetiche. SEZIONE 2: RESPONSABILITA CIVILE DEI VISITATORI ESTERNI E DEI BORSISTI PER ATTIVITÀ DI RICERCA Art. 1 - Descrizione del rischio La garanzia è operante per la responsabilità derivante ai soggetti assicurati per danni arrecati a terzi, cose o animali nello svolgimento delle attività dei visitatori esterni e dei borsisti per attività di ricerca per le attività di fatto effettuate, a condizione che le attività vengano svolte in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione Gli Assicurati saranno tenuti in copertura dalle ore 24,00 del giorno in cui effettueranno il pagamento del premio, che potrà anche essere corrisposto per il tramite del Contraente mediante apposita trattenuta. La Società dà e prende atto che la copertura assicurativa potrà terminare anche dopo la scadenza del presente contratto. Gli Assicurati hanno la possibilità di sospendere temporaneamente le attività, a titolo esemplificativo ma non limitativo, per maternità o servizio militare, con l obbligo di recuperare successivamente i periodi di sospensione. Pertanto la Società dà e prende atto che la garanzia non sarà operante durante tali periodi di sospensione e che la garanzia diventerà nuovamente operante quando verrà ripresa l attività, senza dover corrispondere alcun premio aggiuntivo, in quanto il premio corrisposto dovrà intendersi valido per il periodo previsto, anche non continuativo, e pertanto la copertura sarà garantita dalla Società fino all ultimazione delle attività e potrà terminare anche dopo la scadenza del presente contratto in base alle adesioni pervenute. Al fine della sospensione e della successiva ripresa delle attività e quindi della relativa copertura assicurativa, faranno fede gli atti depositati presso l Amministrazione universitaria; pertanto l Università non effettuerà alcuna comunicazione alla Società. In caso di necessità tali atti saranno trasmessi dall Amministrazione universitaria alla Società su espressa richiesta della stessa. Resta inteso inoltre che in caso di adesione effettuata nel corso dell annualità assicurativa, la stessa si intende valida per un periodo trimestrale, semestrale o annuale a decorrere dalla data di pagamento del premio e potrà terminare anche dopo la scadenza in base alle adesioni pervenute. Tutti gli assicurati della presente sezione sono considerati anche terzi tra di loro, ivi compresa il Contraente. 8

9 Art. 3 - Esonero obbligo denuncia generalità assicurati L Università è esonerata dall obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento, a titolo esemplificativo e non limitativo, al fascicolo personale del visitatore, del borsista ecc.), o altra documentazione atta ad attestare che il soggetto riveste la qualifica di assicurato; il Contraente si obbliga ad esibire in qualsiasi momento i documenti di cui sopra alle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e/o controlli. Resta inteso che i borsisti per attività di ricerca e i visitatori esterni che durante il periodo di copertura dovessero modificare la propria qualifica all interno della presente sezione, non saranno tenuti ad effettuare un nuovo versamento e la garanzia resterà valida ed operante fino alla scadenza del periodo per il quale è stato versato il premio. Art. 4 - Rischi esclusi L'assicurazione RCT non comprende i danni: - riconducibili a responsabilità professionali e ad attività medica e/o sanitaria; - da furto; - da circolazione su strade di uso pubblico di veicoli a motore, nonché da impiego di aeromobili, da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; - a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate ad eccezione delle merci; - alle opere in costruzione; - conseguenti ad inquinamento, non accidentale, dell'aria, dell'acqua, del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. L'assicurazione RCT e RCO non comprende inoltre i danni: - da detenzione o impiego di esplosivi; - verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, macchine acceleratrici); - da terrorismo e sabotaggio; - da amianto ed onde magnetiche. CONDIZIONI PARTICOLARI Art. 1 - Persone considerate terze Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di terzo limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Non sono considerati terzi i dipendenti, dipendenti non Inail e lavoratori parasubordinati dell'assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio (comprese le malattie professionali), sempre che sia operante nei loro confronti l'assicurazione R.C.O.. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell orario di lavoro o servizio. Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società. 9

10 Art. 2 - Precisazioni Sono compresi nella garanzia i danni provocati da studenti (che rivestono la qualifica di Assicurati) nello svolgimento di tutte le attività previste dai regolamenti didattici dei rispettivi corsi, compreso il tirocinio clinico professionalizzante degli studenti iscritti ai corsi di Laurea triennali e magistrali: - che si trovino nell ambito dell Università per ragioni di studio; - fuori dall ambito dell Università, quando svolgono attività per conto dell Università stessa; - che si trovino presso altre Università (in qualsiasi Paese del mondo) per ragioni di studio. Per tutti i casi di cui sopra la garanzia è estesa anche alle attività ricreative e sportive. La garanzia comprende altresì l erogazione di tutte le prestazioni effettuate negli ambiti di cui sopra anche tramite le seguenti figure (che rivestono la qualifica di Assicurati) nello svolgimento di tutte le attività previste dai regolamenti di Ateneo, compreso, ove previsto, l eventuale tirocinio clinico professionalizzante: 1. studenti con attività a tempo parziale ex art. 13 legge 390/91 e studenti collaboratori di tutorato ex art. 13 legge 341/90; 2. studenti stranieri iscritti ai programmi internazionali (es. Socrates Erasmus); 3. iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, nello svolgimento di tutte le attività previste dai rispettivi Collegi docenti; 4. specializzandi ad eccezione, ai sensi dell art. 41, comma 3 del D.Lgs. 368/99 e s.m.i., dei medici in formazione specialistica che svolgono attività formativa nelle strutture delle aziende sanitarie; 5. iscritti ai corsi di perfezionamento e ai master, nello svolgimento di tutte le attività previste dai rispettivi piani didattici; 6. tirocinanti frequentanti il tirocinio obbligatorio post-laurea e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale; 7. laureati e/o diplomati dell Università che svolgono attività di stage ai sensi dell art. 18 della Legge 196/97 (c.d. Legge Treu) D.M. n 142/98; 8. titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell art.22 della Legge 30 dicembre 2010, n.240; 9. professori a contratto; 10. appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti che operano nell ambito dell Università; 11. consulenti, tecnici, legali, professionisti in genere e prestatori occasionali comunque non dipendenti dell Assicurato in relazione ad attività effettuate per conto del Contraente; 12. volontari o associazioni di volontariato; 13. soggetti autorizzati a partecipare alle attività didattiche e di formazione, quali a titolo esemplificativo e non limitativo studenti delle scuole medie superiori partecipanti a stage. Tutte le suddette persone sono considerati anche terzi tra di loro. Si intendono inoltre compresi i danni a cose che gli studenti e le figure di cui sopra possano provocare ai beni di proprietà e/o in uso all Università anche di proprietà di terzi. Per gli studenti delle scuole superiori partecipanti a stage, la garanzia deve valere sia per l attività didattica, sia per tutte le attività illustrate nel programma dello stage, comprese le attività ricreative, sia durante la permanenza presso gli alloggi. Art. 3 - Cose consegnate La garanzia comprende, entro il limite stabilito per i danni a cose, i danni dei quali l Assicurato sia tenuto a rispondere verso i ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis del C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nei locali dell Assicurato. Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di Euro ,00 per ogni sinistro. 10

11 VARIANTE MIGLIRATIVA 1) Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di Euro ,00 per ogni sinistro VARIANTE MIGLIRATIVA 1) Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di Euro ,00 per ogni sinistro L assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. Art. 4 - Responsabilità civile personale dei dipendenti e non dell'assicurato La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale di ciascun dipendente dell'assicurato, appartenente alle categorie tutte e delle persone della cui opera, anche volontaria, {a titolo esemplificativo ma non limitativo: Rettore, Prorettore, membri del Consiglio di Amministrazione del Contraente, prestatori d opera in affitto (c.d. lavoratori interinali), prestatori/collaboratori coordinati e continuativi a progetto (parasubordinati)}, il Contraente si avvalga nell esercizio della propria attività per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati: a) alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.; b) agli altri dipendenti dell'assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O. Inoltre la garanzia viene estesa alla responsabilità civile propria dei dipendenti dell assicurato/contraente, adeguatamente abilitati, in qualità di progettisti e/o direttori lavori e/o responsabili della sicurezza ex D. Lgs.vi 626/94 e s.m.i., 494/96 e s.m.i., (di costruzione di strutture ed impianti sia civili che industriali) commissionati e/o appaltati dal contraente/assicurato. La garanzia viene estesa alla responsabilità civile imputabile all assicurato in relazione ad erronea o mancata applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Si precisa che sono compresi in garanzia i danni a cose provocati dai dipendenti e non dell'assicurato in occasione dello svolgimento di attività di studio e/o ricerca presso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Enti, Istituti di ricerca, Atenei, ecc.. Art. 5 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali La Società assumerà la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, che amministrativa, a nome dell assicurato, designando, ove occorra, legali e/o tecnici e/o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso e ciò fino all esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Devono essere considerate alla stregua delle spese legali anche le spese sostenute dall Assicurato per perizie, consulenze tecniche, in sede giudiziale ed extragiudiziali, e le somme di indennità pagate ai testimoni. Saranno a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto 11

12 massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Oltre all importo di cui sopra, la Società riconoscerà le spese incontrate dall Assicurato per legali e/o tecnici e/o consulenti designati dall Assicurato, previa comunicazione in tempo utile alla Società stessa ed entro il limite di Euro ,00. La Società non risponde di multe o ammende. VARIANTE MIGLIRATIVA 2) Oltre all importo di cui sopra, la Società riconoscerà le spese incontrate dall Assicurato per legali e/o tecnici e/o consulenti designati dall Assicurato, previa comunicazione in tempo utile alla Società stessa ed entro il limite di Euro ,00 VARIANTE MIGLIRATIVA 2) Oltre all importo di cui sopra, la Società riconoscerà le spese incontrate dall Assicurato per legali e/o tecnici e/o consulenti designati dall Assicurato, previa comunicazione in tempo utile alla Società stessa ed entro il limite di Euro ,00 Art. 6 - Inquinamento accidentale L'assicurazione comprende i danni da inquinamento derivanti da guasti o rotture accidentali. A riguardo della presente estensione si precisa che, per danni da inquinamento, si intendono quei danni che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite dal complesso delle strutture di pertinenza dell'assicurato. La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento di Euro ,00. VARIANTE MIGLIRATIVA 3) La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento di Euro ,00 VARIANTE MIGLIRATIVA 3) La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento di Euro ,00 Art. 7 - Proprietà e locazione di fabbricati La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all Assicurato nella qualità di proprietario, comodatario, locatario, e/o detentore, a qualsiasi titolo, di fabbricati, pertinenze, dei terreni, boschi, filari, piante, canali, fossi e rogge con relativi ponti e ponticelli, passerelle, parchi, giardini, dipendenze, a qualunque uso destinati, e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, scale mobili, ecc.). La presente garanzia viene estesa anche ai danni derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione e riadattamento; ove questi lavori fossero affidati a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile derivante all Assicurato nella qualità di committente di tali lavori. Art. 8 - Danni a veicoli di dipendenti e di terzi La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati agli automezzi e motoveicoli di proprietà di Terzi, di Dipendenti, del Rettore e/o degli Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'assicurato e in quelle limitrofe. Art. 9 - Committenza auto L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art del C.C. per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto 12

13 dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., nonché all'uso di vetture noleggiate con o senza autista. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Questa specifica estensione è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 150,00 per sinistro. Art Estensioni di garanzia A titolo esemplificativo, ma non limitativo, la garanzia viene estesa alla responsabilità civile imputabile all assicurato in relazione anche a: 1. operazioni di ritiro o consegna di merci presso terzi; 2. danni a veicoli sotto carico e scarico, esclusi i danni da furto e mancato uso; 3. danni a condutture o impianti sotterranei; 4. cose altrui, nell ambito di esecuzione dei lavori, derivanti da incendio di cose detenute dall Assicurato o di proprietà dell Assicurato stesso; 5. cose nell ambito di esecuzione dei lavori, che per volume o peso, non possono essere rimosse; 6. servizio sanitario, di infermeria e pronto soccorso; 7. proprietà o gestione di bar e mense, compresa la somministrazione di cibi e bevande; qualora questo servizio fosse affidato a terzi la garanzia opera in relazione alla committenza; 8. proprietà o gestione o committenza di distributori di bevande e simili; 9. servizio di vigilanza effettuato da guardiani anche armati con cani; 10. proprietà ed utenza di cani; 11. proprietà ed uso di velocipedi a pedali, senza motore, da parte di dipendenti, per lavoro e servizio; 12. attività di squadre antincendio e di sicurezza organizzate e composte da dipendenti dell Assicurato; 13. casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni sindacali; 14. esistenza di uffici, stabilimenti, magazzini, depositi, officine meccaniche, falegnamerie, centrali termiche, elettriche (comprese le cabine di trasformazione), con relative strutture, ovunque ubicati; 15. proprietà e manutenzione di insegne, cartelli e striscioni; qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera in relazione alla committenza; 16. danni derivanti dalla detenzione e dall uso di fonti radioattive e/o impiego di radioisotopi relativamente alle attività descritte in polizza, previo l osservanza di tutte le norme di legge e regolamenti prescritti per l autorizzazione all esercizio di tali attività; inoltre il Contraente/Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme nazionali, o in mancanza di esse, internazionali per la regolamentazione di tali attività ed a valersi di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto; 17. danni cagionati per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell incolumità di terzi; per l esistenza di luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi di depositi di materiali; 18. partecipazione ed organizzazione di esposizioni, fiere, mostre, mercati ed attività promozionali di qualunque tipo, compresi l allestimento e smontaggio di stand; 19. organizzazione di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, aperti anche a soggetti esterni, non dipendenti; devono intendersi compresi i danni cagionati dagli studenti e/o ospiti; sono considerati terzi tra loro gli studenti e/o ospiti; 20. organizzazione di visite guidate, conferenze, tavole rotonde, seminari, convegni, congressi ed altre manifestazioni culturali in genere; 21. organizzazione di attività sportive e ricreative aziendali, anche svolte tramite CRAL, aventi autonoma personalità giuridica; 13

14 22. viaggi organizzati dall Ente a scopi didattici e scientifici ovunque effettuati. Art Buona fede INAIL Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza, la mancata assicurazione presso l'inail del personale dell'assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'inail per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto all'assicurato. Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'inail. Art Esonero denuncia posizioni INAIL L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'inail, fermo l'obbligo, in sede di regolazione di premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate. Art Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso i responsabili del sinistro, fatto sempre salvo il caso di dolo e purché l Assicurato non intenda esercitare l azione verso il responsabile stesso. Art Pagamento del premio - Criterio di determinazione e regolazione del premio Il premio lordo complessivo anticipato viene provvisoriamente stabilito in Euro... salvo conguaglio da effettuare sui parametri per il calcolo del premio. In relazione a quanto precede, alla fine del periodo di assicurazione, onde procedere all eventuale conguaglio, il Contraente comunicherà alla Società i dati consuntivi necessari. Poiché il premio è convenuto in base ad elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo. A tale scopo, entro 120 gg. dalla fine del periodo di assicurazione, l Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società tutti i dati necessari. Le differenze attive o passive dovranno essere corrisposte entro 60 gg. dalla data di ricevimento dell apposita appendice. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Alla scadenza annuale del contratto, se l Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Si precisa che alcune figure che rivestono la qualifica di assicurati hanno la possibilità di sospendere temporaneamente il corso che frequentano, con l obbligo di recuperare successivamente tali periodi di sospensione. Pertanto la Società dà e prende atto che la garanzia non sarà operante durante tali periodi di sospensione e che la garanzia diventerà nuovamente operante quando verrà ripresa l attività formativa, senza dover corrispondere alcun premio aggiuntivo, in quanto il premio corrisposto dovrà intendersi valido per un periodo anche non continuativo e pertanto la copertura sarà garantita dalla Società fino all ultimazione del corso frequentato e potrà pertanto terminare anche dopo la scadenza del presente contratto. Al fine della sospensione e della successiva ripresa del corso frequentato e quindi della relativa copertura assicurativa, faranno fede gli atti depositati presso l Amministrazione universitaria (richiesta dell interessato con successiva conferma da parte dell amministrazione universitaria, ecc.); pertanto l Università non effettuerà alcuna comunicazione alla Società. In caso di necessità 14

15 tali atti saranno trasmessi dall Amministrazione universitaria alla Società su espressa richiesta della stessa. Art Validità territoriale La validità della presente polizza è estesa a fatti successi nel mondo intero. Art Malattie professionali L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'inail. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi connessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. VARIANTE MIGLIORATIVA 4) L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi connessi e verificatisi per la prima volta non oltre 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. VARIANTE MIGLIORATIVA 4) L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi connessi e verificatisi per la prima volta non oltre 18 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. VARIANTE MIGLIORATIVA 4) L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi connessi e verificatisi per la prima volta non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: - per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; - per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale: - per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; - per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Art Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le disposizioni legislative e norme regolamentari vigenti, fermo restando che le condizioni di polizza particolari ed oggetto della presente normativa contrattuale prevalgono, in ogni caso, sulle condizioni generali di assicurazione e a stampa. Art Assicurazione ripartita per quote L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Spettabile..., che in forza della presente clausola riceve mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare in loro nome e per conto tutti gli atti afferenti il presente contratto, viene designata Coassicuratrice Delegataria. 15

16 Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici. Resta inteso che tutte le Coassicuratrici dovranno comunque sottoscrivere il presente contratto. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell esazione dei premi o di importi comunque dovuti all'assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome. Art Comunicazioni dell assicurato Le comunicazioni del Contraente e dell Assicurato debbono essere fatte in forma scritta. Art Interpretazione del contratto Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all Assicurato. Art Clausola broker Alla Società di Brokeraggio all uopo incaricata, ai sensi della legge 28/11/1984 n. 792 e del D.Lgs. 209/2005 è affidata la gestione e l esecuzione della presente assicurazione. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dalla società all uopo incaricata. Il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali interruzioni e/o variazioni che potessero intervenire nel rapporto con il Broker incaricato. Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. L opera del broker sarà remunerata, relativamente al presente contratto nella misura provvigionale del 6% da calcolarsi sul premio imponibile. L ASSICURATO LA SOCIETA 16

17 Allegato alla polizza RCT/O n Scheda Tecnica DECORRENZA DEL CONTRATTO: ore 24 del SCADENZA PRIMA RATA: ore 24 del SCADENZA DEL CONTRATTO: ore 24 del PREMIO ALLA FIRMA (dalle ore 24 del alle ore 24 del ): Premio Imponibile Imposte Premio Totale Euro... Euro... Euro... PREMIO RATE SUCCESSIVE Premio Imponibile Imposte Premio Totale Euro... Euro... Euro... MASSIMALI ASSICURATI SEZIONE 1: RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO L'assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di: a) Responsabilità civile verso terzi - RCT: Euro ,00 per ogni sinistro, con il limite di: Euro ,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di: Euro ,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone. b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO: Euro ,00 per ogni sinistro, ma con il limite di: Euro ,00 per ogni persona deceduta o lesa. Resta inteso che in caso di sinistro che coinvolga l operatività di entrambe le garanzie la Società non rimborserà una somma superiore a ,00. VARIANTE MIGLIORATIVA 5) SEZIONE 1: RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO L'assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di: a) Responsabilità civile verso terzi - RCT: Euro ,00 per ogni sinistro, con il limite di: Euro ,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di: Euro ,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone. b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO: Euro ,00 per ogni sinistro, ma con il limite di: Euro ,00 per ogni persona deceduta o lesa. 17

18 Resta inteso che in caso di sinistro che coinvolga l operatività di entrambe le garanzie la Società non rimborserà una somma superiore a ,00. VARIANTE MIGLIORATIVA 5) SEZIONE 1: RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO L'assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di: a) Responsabilità civile verso terzi - RCT: Euro ,00 per ogni sinistro, con il limite di: Euro ,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di: Euro ,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone. b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO: Euro ,00 per ogni sinistro, ma con il limite di: Euro ,00 per ogni persona deceduta o lesa. Resta inteso che in caso di sinistro che coinvolga l operatività di entrambe le garanzie la Società non rimborserà una somma superiore a ,00. SEZIONE 2: RESPONSABILITA CIVILE DEI VISITATORI ESTERNI E DEI BORSISTI PER ATTIVITA DI RICERCA Preventivo numero soggetti assicurati annuali: 20 Preventivo numero soggetti assicurati semestrali: 15 Preventivo numero soggetti assicurati trimestrali: 15 Responsabilità civile verso terzi (RCT): Euro ,00 per ogni sinistro, con il limite di: Euro ,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali; Euro ,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone. VARIANTE MIGLIRATIVA 6) Responsabilità civile verso terzi (RCT): Euro ,00 per ogni sinistro, con il limite di: Euro ,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali; Euro ,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone. VARIANTE MIGLIORATIVA 6) Responsabilità civile verso terzi (RCT): Euro ,00 per ogni sinistro, con il limite di: Euro ,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali; Euro ,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone. 18

19 PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO LORDO (soggetto a regolazione): SEZIONE 1: Il premio lordo anticipato è conteggiato in base al preventivo retribuzioni di Euro ,00 al tasso lordo pro-mille... Ultima regolazione ,27 SEZIONE 2: Il premio lordo anticipato è conteggiato pro-capite in base a: a) n 20 visitatori esterni e borsisti per attività di ricerca ANNUALI; b) n 15 visitatori esterni e borsisti per attività di ricerca SEMESTRALI; c) n 15 visitatori esterni e borsisti per attività di ricerca TRIMESTRALI; Premio lordo per ogni persona (copertura annuale): Euro Premio lordo per ogni persona (copertura semestrale): Premio lordo per ogni persona (copertura trimestrale): Euro Euro PREMIO COMPLESSIVO SOGGETTO A REGOLAZIONE. L ASSICURATO LA SOCIETA 19

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