Nuovo modello di riscossione affidato ad ente strumentale della Agenzia delle Entrate riscossione in base al decreto legge 22 ottobre 2016 n.

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1 Mantova Convegno 12 maggio 2017 intervento Fernando Platania Nuovo modello di riscossione affidato ad ente strumentale della Agenzia delle Entrate riscossione in base al decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 Sono grato all avv.to Zani di avermi invitato a partecipare a questo importante convegno ed anche al Presidente Cavallaro di avere fatto visita alla Commissione Tributaria di Mantova Spero sia uscito dai nostri uffici con la sensazione che a Mantova la giustizia tributaria c è. Efficiente, tempestiva, capace di ascoltare tutti, ma silenziosa e pronta ad assumere decisioni anche su questioni sulle quali non v è un orientamento delle magistrature superiori. Proprio perché in grado di operare anche su temi difficili trovo opportuno comunicare, dato anche l occasione pubblica, un iniziativa che trova la sua ragion d essere nella introduzione del processo tributario telematico. Devo premettere che, a mio avviso, l informatica nell ambito della giustizia non rappresenta solo l introduzione di una macchina o di uno strumento in più a disposizione dei protagonisti del processo; va compreso in modo chiaro che l informatica rappresenta in realtà per la nostra epoca ciò che rappresentò l introduzione della stampa a caratteri mobili per il quindicesimo secolo e la diffusione della automobile per il ventesimo secolo; strumenti che modificano la stessa concezione della vita per importanti masse di uomini. Vi segnalo in proposito le recenti lucidissime riflessioni di Jack Ma di Alibaba sugli sconvolgimenti che nei prossimi trent anni internet determinerà su mondo del lavoro. Alcuni effetti dell introduzione dell informatica nel processo sono già da tempo visibili ma forse non sufficientemente percepiti. La straordinaria facilità con cui oggi si può conoscere la giurisprudenza, ha portato ad una profonda modificazione dello stesso sistema con cui si scrivono e si pensano le sentenze; la premessa maggiore del sillogismo giuridico è rappresentata oramai dalla massima della Cassazione non più dalla legge, tanto che alla massima della Cassazione si applicano i criteri di interpretazione ermeneutica del diritto. Ma vi sono altri aspetti che vengono ora in considerazione. Va detto con assoluta chiarezza, senza equivoci ed infingimenti di sorta, che l introduzione dello strumento dell informatica nella gestione del processo ( sia civile che tributario che amministrativo e, quando sarà, anche penale) produce l effetto della sommarizzazione della valutazione dei fatti; è nella stessa natura dello strumento informatico rendere sintetica e non analitica la percezione dei documenti. E esperienza comune a tutti di non percepire sullo schermo errori di battitura o di sintassi immediatamente percepiti quando si legge il medesimo testo scritto sulla carta.

2 La stessa dimensione dello schermo influisce sullo stile di scrittura: a computer si scrivono frasi brevi, senza subordinate, piuttosto secche: Proust e Joice non avrebbero potuto scrivere i loro romanzi con il computer. E neppure Sandulli, per chi come me ha studiato sui suoi testi. All inaugurazione dell anno giudiziario tributario di Milano è stato ricordato un interessante testo di Gadda su come si devono confezionare i testi dei programmi radiofonici; in quel testo di Gadda c è tutto quello che sto dicendo. Influiscono i programmi; il fatto che nel processo civile informatico non sia possibile vedere contemporaneamente l atto ed il documento prodotto rappresenta un subliminare modo per suggerire al lettore di fidarsi della interpretazione del documento data da chi scrive l atto, così introducendo uno schermo tra il giudice e l acquisizione delle prove. L allegazione anonima di documenti ( magari di tantissimi documenti) rende impossibile l individuazione tempestiva del documento effettivamente rilevante con effetto di una grave perdita di tempo, o peggio, di omissione di esame dei documenti. E altrettanto esperienza comune a tutti, poi, che un qualsiasi testo che supera le dieci pagine diviene del tutto illeggibile allo schermo. In altre parole, l informatica nel processo determina superficialità e sommarietà senza apparente rimedio. Forse ciò è in linea con l idea che comunque bisogna fare presto, la qualità della decisione viene dopo. Ciò è sbagliato per diverse ed evidenti ragioni. Una decisione non approfondita genera appelli e ricorsi con aggravio del costo complessivo della giustizia. Nel nostro Paese non ci sono pochi giudici; è, certamente, errata la distribuzione territoriale frutto di valutazioni non più attuali ( o di esigenze politiche), ma lo è soprattutto la distribuzione dei giudici tra gradi che non ha il necessario andamento fortemente piramidale con larga base e ristrettissimo vertice; nessun paese al mondo ha una Corte Suprema di così vaste dimensioni che assorbe un così elevato numero di giudici. Inoltre le decisioni dei giudici coinvolgono interessi sensibilissimi; anche se i giudici tributari si occupano solo di tasse, e non della libertà e dell onore degli uomini, ciò non significa che le decisioni dei giudici tributari non possono avere ripercussioni fondamentali. Quale può essere il rimedio. Facciamo ricorso all esperienza. Un problema simile lo ha già affrontato la Cassazione negli anni passati; poiché i fascicoli portati all esame della Cassazione erano spesso di dimensioni ingovernabili ( e non conosciuti dal giudice perché formatisi senza il suo diretto intervento nel processo) la strada seguita dalla Cassazione è stata quella di introdurre il principio della autosufficienza del ricorso per effetto del quale tutto ciò che serve nel processo va inserito nel ricorso e nel controricorso; quindi si concentra il processo in due soli atti; letti questi si ha ( si dovrebbe avere) la conoscenza completa del processo indipendentemente da ciò che vi è nel fascicolo.

3 Tale corretta esigenza ha portato, però, ad un effetto perverso; ricorsi e controricorsi hanno assunto dimensioni assolutamente spropositate perché contengono pressocchè tutto per evitare la censura di inammissibilità o di violazione del principio dell autosufficienza del ricorso. L introduzione del telematico ha moltiplicato all infinito i problemi per la segnalata assoluta illeggibilità degli atti Da qui il protocollo della Cassazione sulla riduzione delle dimensioni degli atti, seguita dal Consiglio di Stato. Ma la stessa esigenza l abbiano noi, giudici di merito. Per tale ragione segnalo che procederò al più presto a convocare una riunione con i rappresentanti delle Agenzie e degli ordini professionali per concordare condivise linee guida in tema di redazione degli atti che si fondino su alcuni semplici presupposti, già presenti nel protocollo della Cassazione. Concisione estrema che impone brevi testi. Abstract, redazione di capitoli separati e brevi; ragionamenti per punti, grafica standardizzata. Il tutto permeato dalla fondamentale regola della lealtà processuale che impone la segnalazione espressa delle questioni e domande formulate, tanto da ritenere non formulate e non espresse domande ed eccezioni che non siano state proposte come tali in modo inequivoco. Non è accettabile che vengano nascoste eccezioni od osservazioni nell ambito di testi di decine e decine di pagine che sono illeggibili. E fondamentale l Indicazione nominativa dei documenti prodotti o meglio ancora, quando tecnicamente possibile, l inserimento del documento nel testo. E altresì fondamentale che ciascun file contenga un solo documento; non sono facilmente visibili documenti che vengono collocati dopo molti altri. Ciascun file contenente documenti deve essere intitolato per essere facilmente individuato. Moderazione nella produzione di documenti effettivamente rilevanti. Produzione cartacea di documenti che hanno un formato diverso da quello ordinario. Una piantina catastale o planimetrica od un disegno tecnico non ha senso siano prodotti in telematico; sono puramente e semplicemente illeggibili ( si pensi all alterazione della scala grafica). Si tratta di primi passi necessari per governare il processo telematico. Non sarebbe male che di tali problemi si facesse carico anche il Consiglio di Presidenza avendo un ruolo fondamentale di indirizzo generale e potendo anche mettere in campo risorse culturali che non sempre si possono avere a livello locale; e poi occorre certamente intervenire a livello normativo data la natura pur sempre volontaria dei protocolli Mi auguro che la nostra iniziativa sia accolta, nel complesso, in modo positivo anche se mi aspetto reazioni anche fortemente negative.

4 Ciò detto vorrei tornare a temi più prossimi all oggetto del convegno. Ed in particolare agli aspetti processuali della soppressione di Equitalia e della successione della Agenzia delle Entrate Riscossioni Secondo l art. 1 del decreto legge poi convertito con modificazioni e poi ulteriormente modificato da successivi interventi, tutte le società del gruppo Equitalia, a far tempo dal 1 luglio 2017 sono estinte e cancellate dal registro delle imprese senza procedura di liquidazione. Sempre in base al disposto dell art. 1 comma 3 l ente pubblico economico ( che opera come società di diritto privato) Agenzia delle Entrate-riscossione subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali delle società estinte. L estinzione determina, senza alcun dubbio, l interruzione del processo nel quale sono parti le società del Gruppo Equitalia. Tuttavia si pone il problema se l interruzione debba essere pronunciata d ufficio ovvero solo a seguito di specifica dichiarazione del procuratore della Equitalia. Vanno distinti alcuni casi: Se Equitalia era costituita in giudizio a mezzo di procuratore, l evento deve essere dichiarato dal procuratore di Equitalia Il giudizio, quindi, continua regolarmente fino a quando l evento ( ancorchè emergente dalla legge) non sia dichiarato. Se Equitalia non era costituita, l interruzione può essere pronunciata solo se l estinzione emerge da un atto notificato o dalla relata di notifica. Segnalo in proposito Cass. 13/03/2013 n La soppressione di un ente pubblico, con il trasferimento dei relativi rapporti giuridici ad un altro ente, determina l'interruzione automatica del processo, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. civ., soltanto ove intervenga tra la notificazione della citazione e la costituzione in giudizio, trovando altrimenti applicazione l'art. 300 cod. proc. civ. che impone, ai fini dell interruzione, la corrispondente dichiarazione in udienza del procuratore costituito per la parte interessata dall'evento (configurabile non come mera dichiarazione di scienza, ma come vera e propria manifestazione di volontà diretta a provocare la predetta interruzione) o la notifica di quest'ultimo alle altre parti. Pertanto, in assenza di una siffatta dichiarazione entro la chiusura della discussione, la posizione della parte rappresentata resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona giuridica ancora esistente, con correlativa ultrattività della procura "ad litem", nessun rilievo assumendo, ai fini suddetti, la conoscenza dell'evento "aliunde" acquisita, ancorché evincibile da un provvedimento legislativo che ha disposto quella soppressione.

5 Solo la dichiarazione del procuratore ( ovvero la notifica di un atto da cui emerga l estinzione) determina pertanto l interruzione del processo che deve essere riassunto nei confronti della nuova Agenzia delle Entrate Riscossione che subentra a titolo universale nei procedimenti. Se invece il termine del 1 luglio 2017 cade tra la notifica del ricorso ed il termine per la costituzione in giudizio, il processo si interrompe automaticamente con provvedimento del Presidente della Commissione ai sensi dell art. 27 a meno che ovviamente non si costituisca autonomamente la Agenzia delle Entrate- Riscossione. Dopo il 1 luglio 2017 non si può più notificare il ricorso ad Equitalia. Per l appello occorre rifarsi ai principi sopraesposti recentemente fissati dalla Cassazione con sentenza 04/07/2014 n La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc Pertanto, se l evento non è stato comunicato, l appello può essere notificato al procuratore di Equitalia anche dopo la estinzione; può essere addirittura proposto dal procuratore di Equitalia dopo l estinzione se il suo mandato comprendeva la fase d appello. Suggerisco, però, che l appello sia notificato nei termini anche alla Agenzia delle Entrate riscossione unitamente al procuratore domiciliatario di Equitalia. Non credo infatti che la Agenzia intenda operare con professionisti esterni potendo essere rappresentata da funzionari dell amministrazione. Per quanto riguarda gli enti di riscossione ai quali i comuni e gli enti locali avevano affidato la riscossione, nulla succede se agli stessi viene confermato l incarico di riscossione. Nel caso in cui invece, in applicazione della legge, l incarico della riscossione venisse affidato alla Agenzia delle Entrate-Riscossione non si verifica, però, un fenomeno di successione a titolo universale ma a titolo particolare con applicazione dell art. 111 cpc; l Agenzia potrà intervenire ma rimane in giudizio l Ente di riscossione originariamente evocato in giudizio. Auguro a tutti buon lavoro!

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