(Schema di decreto legislativo n. 238)
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1 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (Schema di decreto legislativo n. 238) N gennaio 2016
2 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (Schema di decreto legislativo n. 238) N gennaio 2016
3 La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile / bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione / com_bilancio@camera.it La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
4 Estremi del provvedimento Atto n.: 238 Natura dell atto: Titolo breve: Schema di decreto legislativo Attuazione della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione Riferimento normativo: articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114 Relatore per la Commissione: Gruppo: Giacobbe PD Relazione tecnica: presente Assegnazione Alla Commissione XI Alla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l esame: 25 dicembre 2015) ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento (termine per l esame: 5 dicembre 2015)
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6 INDICE ARTICOLI NORME IN MATERIA DI LAVORO MARITTIMO I
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8 PREMESSA Lo schema di decreto legislativo reca norme di attuazione della direttiva 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione. Il provvedimento è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall articolo 1 della legge 114/2015 (legge di delegazione europea 2014). In particolare, la direttiva 2013/54/UE è stata inclusa nell allegato B della legge, che elenca le direttive i cui provvedimenti di attuazione devono essere trasmessi alla Camera e al Senato per acquisire il parere dei competenti organi parlamentari. Si ricorda che anche per la direttiva in esame viene confermato il meccanismo di copertura degli oneri previsto per la generalità delle norme di recepimento della disciplina europea. La direttiva 2013/54/UE è diretta ad assicurare che gli Stati membri adempiano, mediante l'istituzione di meccanismi di attuazione e controllo, comprese le ispezioni, gli obblighi derivanti, nella qualità di Stato di bandiera, dalla Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006 dell Organizzazione internazionale del lavoro adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 e ratificata e resa esecutiva con la legge n. 113/2013. Si ricorda che la Convenzione è entrata in vigore il 20 agosto 2013 e che, in materia di controllo del rispetto delle relative norme, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il decreto direttoriale n. 13 del 17 giugno 2013, "Istituzione Servizio Ispettivo del Lavoro Marittimo". Quest'ultimo decreto, secondo la relazione illustrativa del presente schema, insieme con le successive circolari attuative (citate nella medesima relazione), costituisce una piena attuazione anticipata della direttiva UE (essa è stata adottata dopo il suddetto decreto). Tuttavia, la Commissione europea ha avviato, nel maggio 2015, nei confronti dell'italia una procedura di infrazione (procedura 2015/0202) per il mancato recepimento della direttiva. Si segnala che il testo composto da 11 articoli e un allegato è corredato di relazione tecnico-finanziaria, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ARTICOLI 1-11 Norme in materia di lavoro marittimo Le norme sono finalizzate ad assicurare che le condizioni di vita e di lavoro di tutti i lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana, adibite alla navigazione marittima, soddisfino le prescrizioni della Convenzione sul lavoro marittimo - 3 -
9 (CLM) del 2006 dell Organizzazione internazionale del lavoro n. 186 (articolo 1). In particolare, le norme prevedono quanto segue. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1, quale autorità competente centrale sono attribuite le seguenti funzioni: - attuazione della normativa in materia di ispezione e certificazione relativa al lavoro marittimo, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per i profili inerenti alla sicurezza della navigazione; - coordinamento e indirizzo in materia di lavoro marittimo; - programmazione - d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, l'inps e l'inail - di specifiche campagne ispettive, intese alla verifica delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi. L attività ispettiva e di certificazione è svolta dagli uffici marittimi periferici retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, quali autorità competenti locali (articolo 4, commi 3 e 4) 2. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto assicura il controllo ed il coordinamento della suddetta attività ispettiva (articolo 4, comma 2). Gli ispettori, aventi i requisiti professionali minimi indicati nell'allegato I ed inseriti in un apposito elenco (redatto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto), sono autorizzati ad eseguire i controlli relativi all'applicazione delle prescrizioni della suddetta Convenzione e della normativa nazionale in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo. Il percorso formativo degli ispettori è verificato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, con frequenza triennale (articolo 5). Le ispezioni, svolte secondo i criteri e le modalità prescritte dall articolo 6, possono essere: - iniziali sulle navi nuove e propedeutiche al rilascio, da parte dell'autorità competente locale, del certificato del lavoro marittimo e della dichiarazione di conformità del lavoro marittimo; - intermedie sulle navi che effettuino viaggi internazionali o la cui stazza lorda sia superiore alle 200 tonnellate (durante il periodo di validità del certificato di lavoro marittimo, rilasciato in base alla precedente ispezione); - di rinnovo, effettuate alla scadenza del certificato; - addizionali, effettuate a seguito di un reclamo presentato all autorità competente locale per presunte violazioni della normativa lavoristica in esame. 1 Ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera a) del provvedimento in esame. 2 Ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame
10 L autorità competente locale redige, al termine di ogni ispezione, un rapporto (in lingua italiana ed in lingua inglese). Il Comando generale delle capitanerie di porto tiene il registro delle ispezioni effettuate e redige una relazione sull attività ispettiva da trasmettere all autorità competente centrale, la quale elabora un rapporto annuale sulle attività ispettive e sull'attuazione della normativa nazionale (articolo 7). In caso di reclamo ricevuto da un'autorità competente locale circa presunti casi di violazione delle norme della citata Convenzione, è previsto lo svolgimento di un'indagine da parte di un ispettore in servizio presso il primo porto di scalo della nave (articolo 8). Qualora nel corso dell ispezione siano rilevate deficienze nell attività della nave che comportino un pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi, l'autorità competente locale dispone la sospensione delle operazioni. Nei casi più gravi, l'ispettore adotta il provvedimento di fermo della nave (articolo 9). Gli oneri relativi alle attività di ispezione e di certificazione di cui agli articoli 4 e 6, sono posti a carico dell'armatore in solido con il proprietario della nave, mediante l'adozione di specifiche tariffe 3 (articolo 10). Le norme recano una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; dispongono inoltre che le amministrazioni interessate provvedano all adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 11). La relazione tecnica afferma che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, per assicurare ciò, è stata redatta la clausola di invarianza finanziaria. La RT precisa inoltre che lo svolgimento dei compiti discendenti dall'attuazione della Direttiva 2013/54/UE del 20 novembre 2013 comporta l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, essa sottolinea come dal provvedimento non derivano, in effetti, nuovi o maggiori oneri, rispettivamente per il personale, dotazioni ed infrastrutture, rispetto agli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente che supportano la dotazione organica e l'attività di istituto della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, del Comando generale e degli Uffici periferici del Corpo delle Capitanerie di porto. Quanto precede trova riscontro nella circostanza che il complesso delle attività ispettive condotte, quotidianamente, nei confronti delle navi mercantili di bandiera nazionale, svolta, con l'impiego di 3 Da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze
11 personale militare dipendente dal Corpo delle Capitanerie di porto in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'allegato l del presente decreto, costituisce una funzione ordinariamente svolta nel quadro delle attività di istituto condotte dagli Uffici marittimi, disimpegnate compatibilmente con le risorse strumentali disponibili. In dettaglio, quanto al profilo formativo degli ispettori, la RT sottolinea che tale categoria è costituita in via prevalente dal personale militare del Corpo delle capitanerie di porto, che già riceve adeguata formazione per svolgere attività ispettiva nei confronti delle navi mercantili di bandiera nazionale. Per l'attività di formazione degli ispettori, pertanto, provvederà il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto nell'ambito della propria struttura e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili; in particolare, per quanto concerne le eventuali spese per la formazione, verranno utilizzate le risorse previste nel capitolo 2143 "Formazione e addestramento". Per quanto concerne gli ispettori civili dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli stessi ricevono adeguata formazione presso l'emsa (European Maritime Safety Agency). Pertanto, la formazione di questi ultimi non è a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per quanto concerne l'attività relativa alle procedure di comunicazione tra le autorità competenti, nonché l'istituzione del registro riguardante le ispezioni effettuate, previsto dall'articolo 7, la RT afferma che vi provvederà il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto in qualità di autorità competente centrale, comunque nell'ambito della propria struttura e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili; in particolare, per quanto concerne le eventuali spese per l'istituzione del suddetto registro, verranno utilizzate le risorse previste nel capitolo 2106 "Spese per beni e servizi". La predetta Autorità centrale provvederà infatti, in sede di attività di controllo e coordinamento che già svolge nel settore della sicurezza della navigazione, a raccogliere e conservare le relative informazioni provenienti dalle autorità locali (Uffici marittimi) per le finalità previste dal decreto oggetto della presente relazione. L'amministrazione, quindi, quanto alle attività previste dal provvedimento in esame, ad eccezione delle attività certificative ed ispettive, ha l'effettiva possibilità di far fronte a tali compiti con le risorse disponibili a legislazione vigente. Quanto, invece, alle modalità di copertura degli oneri relativi alle attività di certificazione e di ispezione si prevede all'articolo 10 che le stesse dovranno essere poste a totale carico dell'armatore, o del raccomandatario marittimo o di altro suo rappresentante, in solido con il proprietario della nave. Soltanto tali modalità tariffarie, basate sul costo effettivo del servizio reso dall Amministrazione, potranno permettere un adeguata copertura dei costi, considerato che le ispezioni potranno essere effettuate sia su richiesta dei soggetti ai fini della certificazione, sia nell'ambito della attività di vigilanza, la quale potrà ben essere gravosa, anche perché potrebbe essere effettuata all'estero
12 La RT riporta due tavole contenenti i dati relativi alla consistenza della flotta mercantile italiana negli anni 2012 e 2013 e la stima dei posti di lavoro a bordo delle navi italiane nel 2013 (fonte CONFITARMA), per le quali si rinvia al testo della stessa RT. La direttiva 2013/54/UE dispone nuovi obblighi a carico degli Stati di bandiera, che comportano un incremento dell'attività ispettiva, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolar riguardo per il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, non sostenibile con le risorse ordinarie, stante la possibilità di impiego degli ispettori oltre il normale orario di lavoro, nonché fuori dall'ordinaria sede di servizio, anche all estero. Si prevede, pertanto, che le tariffe per le attività di certificazione e di ispezione di cui agli articoli 4 e 6 del provvedimento saranno determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe spettanti al Ministero per le attività di certificazione e di ispezione affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le predette attività di cui agli articoli 4 e 6 del decreto, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n Al momento, per motivi di fluttuazione non calcolabile dei traffici marittimi molto consistenti come si evince dalle tabelle riportate dalla RT la RT stessa afferma che non risulta possibile fornire un dato preciso relativamente al numero di navi italiane che saranno assoggettate ad ispezione relativamente al rispetto della Maritime Labour Convention del Secondo il report annuale 2014 del Paris Mou, l'organizzazione composta da 27 amministrazioni marittime partecipanti con sede a Parigi, che riguarda le acque degli Stati costieri europei ed il bacino dell'atlantico settentrionale, dall'america del Nord all Europa tra cui l'italia la RT riporta due tabelle 4 : la prima riguarda il numero di ispezioni di Flag State Control, la seconda indica il numero delle deficienze, suddivise per tipologia, riscontrate in ambito Paris Mou per l'anno 2014 relativamente alla Maritime Labour Convention del Viene inoltre riportata un ulteriore tabella, per la quale si rinvia al testo della RT, sulle ispezioni effettuate relativamente alla regola A.S.2. (Port State Responsibilities) della Convenzione MLC per l'amministrazione italiana. Da un esame dei dati complessivi, si evince per l'anno primo anno solare completo con la convenzione in vigore - che il numero di carenze ILO (147) è diminuito, mentre il numero di carenze 4 Per le quali si rinvia al testo della RT
13 relative alla MLC 2006 è aumentato. Tali dati relativi alle carenze circa l'applicazione della Convenzione sul lavoro marittimo, che riguardano circa il 50% delle ispezioni con deficienze su tutto il naviglio controllato nell'anno 2014, rappresentano chiaramente il fenomeno del problema della tutela delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi e la necessità di un immediata attuazione della direttiva 2013/54/UE. Con riferimento al finanziamento dell attività ispettiva, la RT rappresenta che attualmente l'amministrazione marittima richiede la corresponsione delle spese, tramite tariffe, già per una serie di casi previsti anche dalla normativa vigente. Le tariffe per attività ispettive a bordo di navi erano regolate dal D.M. n. 305/2003 e sono state poi previste dal decreto ministeriale 28 ottobre 2009, recante "Determinazione delle tariffe per l'attività ispettiva condotta a bordo delle unità mercantili". Le tariffe disciplinate dal predetto decreto, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 53/2011, sono previste in termini analoghi dallo schema di recepimento in commento, includendo, tra l'altro, al comma 3, anche la determinazione degli oneri legati al rimborso della trasferta dell ispettore che può essere chiamato, in casi di urgenza al di fuori del proprio orario di lavoro o all'estero, a verificare eventuali deficienze della nave. Con l'entrata in vigore della Convenzione del lavoro marittimo del 2006 (MLC 2006), il decreto legislativo n. 53 del 2011, in attuazione della direttiva 2009/16/UE, è stato novellato con le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 2015, n. 67, che ha armonizzato le disposizioni relative ai controlli dello Stato di approdo proprio con la disciplina internazionale di cui alla Convenzione sul lavoro marittimo (MLC 2006), lasciando inalterato il sistema delle tariffe. Con l'articolo 10 del presente decreto in termini analoghi è prevista la corresponsione delle spese, al fine di svolgere i controlli a bordo di navi, in qualità di Stato di bandiera, relativi alla corretta applicazione della Convenzione. Inoltre, l'attività sottoposta a tariffa, come previsto dall'articolo 10, è relativa anche all'attività di certificazione di cui all'articolo 4, in attuazione della predetta convenzione, che si svolge su richiesta dei soggetti interessati. Vi è, pertanto, la necessità di istituire nuove tariffe rispetto a quelle già vigenti, in quanto le attività oggetto del presente schema di decreto legislativo non sono contemplate in altra normativa. Le ispezioni del presente decreto, infatti, trovano il loro presupposto nell'attività di Flag State Control, attività dello Stato di bandiera di controllo del proprio naviglio nazionale volta a far rispettare la normativa in materia di sicurezza e di inquinamento, nonché propedeutica al rilascio dei certificati della nave. L'attività ispettiva e di certificazione del presente decreto è più complessa ed approfondita rispetto all'attività prevista dal decreto legislativo n.53/2011. L'attività oggetto di quest'ultimo decreto è riferibile all'attività di Port State Control, consistente nell'ispezione di navi straniere, compiuta nei porti nazionali da autorità dello Stato del porto, allo scopo di appurare se le condizioni dello scafo, le attrezzature e l'equipaggiamento siano o meno la regola con quanto stabilito dalle norme internazionali. La macroscopica differenza delle attività di Flag State Control e - 8 -
14 di Port State Control incidono sul costo effettivo reso delle attività. Le tariffe previste dal decreto ministeriale del 2009 sono dovute per l'attività di Port State Control soltanto nel caso in cui l'avvenuto accertamento a bordo dell unità ispezionata ne comporti il fermo, includendo, tra l'altro, anche la determinazione degli oneri legati al rimborso della trasferta dell'ispettore PSC italiano che, avendo autorizzato la nave all'effettuazione di un solo viaggio fino al porto nel quale possono essere effettuati gli interventi di rispristino della piena efficienza dell'unità, debba recarsi - anche all'estero - a verificare l'eliminazione della deficienza riscontrata. Ne discende secondo la relazione tecnica in esame, l impossibilità di prevedere un estensione delle regime delle tariffe del decreto ministeriale del 2009 all'attività oggetto del presente schema di decreto. La prevista attività per il rispetto della MLC 2006 riguarda tutto il naviglio nazionale e trova il suo presupposto anche nell'attività di certificazione. Il numero delle navi controllate, nonché la maggiore possibilità da parte degli ispettori di recarsi all'estero, comporta un diverso calcolo dei costi dei servizi effettivi resi dall'amministrazione, dettato dai diversi oneri di missione, nonché dal maggior tempo di utilizzo della risorsa umana rispetto alle attività di cui al decreto legislativo n. 53 del È necessaria, inoltre, l'emanazione di un nuovo ed ulteriore decreto ministeriale, in quanto l'autorità competente centrale prevista nel testé citato decreto è il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, e gli ispettori sono unicamente personale militare del Corpo delle Capitanerie di porto; nel presente schema di decreto, invece, le previste attività sono anche in capo all'amministrazione civile delle infrastrutture e dei trasporti ed al relativo personale civile. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica e nel presupposto, sul quale appare utile una conferma da parte del Governo, che le tariffe di cui all articolo 10 possano essere effettivamente fissate in modo tale da coprire integralmente i relativi oneri anche con riferimento ai profili temporali di cassa
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