LEGGE REGIONALE N. (187_170)

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1 approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 2 maggio

2 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. Al fine di garantire un alto livello di tutela della salute nonché di migliorare le condizioni di vita delle persone affette da fibromialgia, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la presente legge: a) individua centri di riferimento e di specializzazione regionale per la presa in carico delle persone affette da fibromialgia sia in età adulta che in età infantile e adolescenziale; b) promuove la conoscenza della fibromialgia, anche attraverso la promozione e la conduzione di studi clinici, dell aspetto epidemiologico, di diagnosi e cura e altresì del suo impatto sociale e lavorativo; c) riconosce l associazionismo specifico del territorio e le attività di volontariato finalizzate a sostenere e aiutare le persone affette da fibromialgia. Art. 2 (Centri di riferimento e di specializzazione regionale) 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e all interno della tipologia di presidi ospedalieri di cui all articolo 27 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), nonché delle disposizioni relative alla rete regionale per l assistenza al paziente con malattia reumatica, individua: a) la sede di un centro di riferimento e di specializzazione regionale per la cura della fibromialgia in età adulta; b) la sede di un centro di riferimento e di specializzazione regionale per la cura della fibromialgia nell infanzia e nell adolescenza; c) gli ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura della fibromialgia. 2. La Giunta regionale tiene conto, ai fini dell identificazione delle sedi e dei presidi di cui al comma 1, delle disposizioni relative all assistenza ospedaliera della legge regionale 17/2014, delle disposizioni relative alla rete regionale per l assistenza al paziente con malattia reumatica e altresì della capacità delle sedi individuate di assicurare, nei casi clinici richiesti, una presa in carico multidisciplinare capace di relazionarsi, ove appropriato, con diverse sedi specialistiche.

3 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Art. 3 (Registro regionale della fibromialgia) 1. È istituito il Registro regionale della fibromialgia, per la raccolta e l analisi dei dati clinici riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l andamento e la ricorrenza della malattia, di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze. 2. Il Registro riporta almeno i casi di fibromialgia e il numero di nuovi casi registrati annualmente e rappresenta statisticamente l incidenza della malattia sul territorio regionale. 3. Il Registro rileva in particolare: a) le modalità di accertamento diagnostico della malattia; b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti; c) la qualità delle cure prestate; d) le conseguenze della malattia in termini funzionali. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono definiti i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro, anche con strumenti informatici e telematici. 5. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute cura la realizzazione e l aggiornamento del Registro, utilizzando a tal fine i dati del Sistema informativo sociosanitario regionale (SISSR) e gli altri dati in possesso degli enti del Servizio sanitario regionale. 6. I dati riportati nel Registro sono utilizzati, in occasione della predisposizione degli atti regionali di pianificazione e programmazione, per individuare azioni finalizzate alla diagnosi precoce, all ottenimento dei trattamenti medico-sanitari più efficaci e altresì alla conduzione di studi clinici di cui all articolo La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, decorsi centottanta giorni dall istituzione del Registro, rileva in via prioritaria quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 3. Art. 4 (Individuazione di un livello aggiuntivo di assistenza sanitaria per la cura della fibromialgia) 1. Qualora dall esito della rilevazione di cui all articolo 3, comma 7, siano riscontrate prestazioni diagnostiche e trattamenti sanitari per la cura della fibromialgia rispondenti a criteri di efficacia e appropriatezza e non compresi nei vigenti livelli essenziali di assistenza, con deliberazione della Giunta regionale, è individuato a decorrere dall anno 2018 a favore dei cittadini residenti nella Regione

4 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Friuli Venezia Giulia un livello aggiuntivo di assistenza sanitaria per la cura della fibromialgia, nonché l indicazione della relativa compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini destinatari. Art. 5 (Formazione del personale medico e di assistenza) 1. Nell ambito della pianificazione delle attività formative e con il coinvolgimento del Centro regionale di formazione per l area delle cure primarie (CEFORMED), gli enti del Servizio sanitario regionale prevedono specifiche iniziative di formazione e aggiornamento sulla fibromialgia destinate al personale medico e di assistenza. 2. Fermo restando il ruolo e le competenze dei centri di riferimento e di specializzazione regionale di cui all articolo 2, le iniziative di cui al comma 1 sono rivolte prioritariamente al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta in considerazione del loro ruolo di primo inquadramento diagnostico del paziente. Art. 6 (Campagne di informazione e sensibilizzazione) 1. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, anche sulla base dei dati del Registro di cui all articolo 3, può promuovere campagne informative e di sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia. 2. Le campagne sono dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia e a promuovere il ricorso al medico di fiducia e alle sedi e ai presidi di cui all articolo 2, comma 1, al fine di favorire una diagnosi precoce e corretta della malattia. 3. Le campagne sono realizzate di norma in collaborazione con le associazioni regionali che si occupano di fibromialgia. Art. 7 (Associazioni e attività di volontariato) 1. Le associazioni che per statuto si occupano di fibromialgia sul territorio regionale possono accedere ai contributi regionali per le associazioni di volontariato secondo la normativa vigente. Art. 8 (Ricerca e conduzione di studi clinici) 1. Ai fini della ricerca clinica sulla fibromialgia, gli enti del Servizio sanitario regionale si avvalgono anche degli incentivi di cui all articolo 8, commi 24 e 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).

5 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari 2. Gli enti del Servizio sanitario regionale sede dei centri di riferimento e di specializzazione regionale di cui all articolo 2 possono avviare attività di ricerca attraverso la conduzione di studi clinici, anche avvalendosi di quanto disposto dall articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 (Disposizioni in materia di valorizzazione nell ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali), al fine di: a) identificare criteri diagnostici validati capaci di individuare la fibromialgia e in particolare le forme più gravi e invalidanti; b) identificare prestazioni di specialistica ambulatoriale e percorsi terapeutici validati per la cura della fibromialgia e in particolare le forme cliniche più gravi; c) stimare con la maggiore accuratezza possibile i dati di prevalenza e di incidenza dei pazienti affetti da fibromialgia, con particolare riguardo alle forme più gravi e invalidanti. Art. 9 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 7 e 8 sono attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, provvedendo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione regionale vigente. Art. 10 (Clausola valutativa) 1. Il Consiglio regionale controlla l attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nella tutela delle persone affette da fibromialgia. A tal fine la Giunta regionale, entro tre anni dall entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità triennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta, tra i vari aspetti: a) i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro regionale della fibromialgia, gli studi clinici avviati e realizzati e le principali evidenze emerse, con particolare riferimento all incidenza della malattia sul territorio regionale, alle modalità di accertamento diagnostico della malattia e ai trattamenti e interventi sanitari conseguenti; b) l eventuale individuazione di un livello aggiuntivo di assistenza e la compartecipazione alla spesa sanitaria da parte del cittadino prevista; c) le iniziative di formazione e aggiornamento del personale realizzate e le campagne di sensibilizzazione e informazione promosse, con indicazione delle risorse impiegate. 2. La relazione e i relativi atti consiliari che ne concludono l esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.

6 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Art. 11 (Disposizioni finanziarie) 1. Per le finalità previste dall articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro a decorrere dall anno 2018, suddivisa in ragione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni Per le finalità previste dall articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro, suddivisa in ragione di euro per l anno 2017 e di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come di seguito indicato: a) per euro per l anno 2017 e per euro per l anno 2018 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni ; b) per euro per l anno 2019 mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni

7 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari NOTE Avvertenza Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all articolo 2 - Il testo dell articolo 27 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 è il seguente: Art. 27 (Tipologia di presidi ospedalieri) 1. L'ospedale è la struttura operativa dell'ente deputata all'assistenza dei soggetti affetti da una patologia a insorgenza acuta e con rilevante compromissione funzionale, nonché alla gestione di attività programmabili richiedenti un setting tecnologicamente e organizzativamente complesso. L'ospedale risponde alla domanda tramite un modello organizzato in rete in base a tre livelli di complessità crescente. 2. Le tipologie dei presidi ospedalieri sono le seguenti: a) presidi ospedalieri di base "spoke"; b) presidi ospedalieri "hub" di primo livello; c) presidi ospedalieri "hub" di secondo livello; d) presidi ospedalieri specializzati. 3. Per ogni presidio ospedaliero pubblico sono definiti, in attuazione della presente legge, per ciascuna funzione ospedaliera: a) l'elenco delle funzioni assistenziali per le aree funzionali mediche, chirurgiche, materno-infantile, di riabilitazione; b) il numero dei posti letto ordinari e di day hospital per le aree funzionali mediche, chirurgiche, maternoinfantile, di riabilitazione;

8 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari c) il relativo modulo organizzativo inerente all'articolazione dirigenziale, con riferimento alla tipologia e alla quantità. 4. Per ogni presidio ospedaliero privato sono definiti, per ciascuna funzione ospedaliera, gli elementi di cui al comma 3, lettere a) e b). 5. Quanto previsto ai commi 3 e 4 viene definito con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere. Note all articolo 8 - Il testo dell articolo 8, commi 24 e 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 è il seguente: Art. 8 (Finalità 7 - Sanità pubblica) - omissis L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa di cui all' articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014 ai soggetti pubblici del Friuli Venezia Giulia operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria o di interesse sanitario, compresi gli enti del Servizio sanitario regionale, alle Università degli studi del Friuli Venezia Giulia, alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste e agli enti e istituti scientifici di ricerca presenti nel territorio regionale. 25. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 24, le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. - omissis - - Il testo dell articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 è il seguente: Art. 6 (Disposizioni in materia di ricerca e conduzione di studi clinici) 1. Al fine di promuovere e qualificare l'attività di ricerca e conduzione degli studi clinici, in via sperimentale, fino alla definizione nella categoria e nel profilo professionale in sede di contrattazione collettiva nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie regionali e

9 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici possono individuare personale già in servizio o già assunto con rapporti di lavoro a tempo determinato, ovvero assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con l'incarico di raccogliere, gestire e archiviare i dati relativi agli studi clinici effettuati e di verificare la loro attendibilità. 2. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 1 il personale ivi indicato opera nella struttura operativa che conduce lo studio e si rapporta con le altre strutture operative coinvolte, anche di altre aziende sanitarie. È responsabile della tempestiva acquisizione e della corretta gestione dei dati e coordina le diverse fasi di tale attività mantenendo i rapporti tra i professionisti che partecipano agli studi clinici. 3. Le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici individuano ovvero assumono il personale di cui al comma 1 su richiesta del responsabile della struttura operativa interessata, previa valutazione del numero e della rilevanza degli studi clinici osservazionali e/o di fase tre gestiti nel triennio precedente, anche con riferimento all'impatto economico e clinico dei farmaci utilizzati, nonché dei proventi derivanti dall'attività di ricerca clinica. Le linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale, adottate con deliberazione della Giunta regionale, possono determinare particolari indicazioni operative in relazione all'applicazione del presente comma. 4. L'assunzione di personale esterno avviene con concorso per titoli ed esami. 5. Ai fini della selezione del personale di cui al comma 1 le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici tengono conto, in particolare, del curriculum di studi, dell'esperienza maturata in strutture pubbliche e private nell'ambito della raccolta, della gestione e dell'archiviazione dei dati relativi agli studi clinici, nonché della capacità di relazionarsi con le strutture e i soggetti interessati agli studi medesimi. 6. Gli oneri complessivi derivanti dall'utilizzo del personale di cui al comma 1 devono gravare per una percentuale non inferiore al 50 per cento sui soggetti esterni interessati agli studi clinici che collaborano con le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici ai fini della conduzione degli studi medesimi.

10 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari LAVORI PREPARATORI Progetti di legge n di iniziativa dei consiglieri Ussai, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Sergo, presentato al Consiglio regionale il 16 novembre 2016 e assegnato alla III Commissione permanente il 24 novembre 2016, con parere del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione; n di iniziativa dei consiglieri Bagatin, Liva, Moretti, Agnola, Boem, Codega, Gabrovec, Gerolin, Marsilio, Martines, Travanut, Ukmar, Zecchinon, Gregoris, Edera, Lauri, presentato al Consiglio regionale il 13 febbraio 2017 e assegnato alla III Commissione permanente il 14 febbraio 2017; Petizione n presentata da cittadini della Regione al Consiglio regionale il 30 settembre 2015 e assegnata alla III Commissione permanente il 22 ottobre 2015; - progetti di legge abbinati ed esaminati congiuntamente alla petizione dalla III Commissione permanente nelle sedute dell 1 marzo 2017, con adozione del progetto di legge n. 187 quale testo base, ai sensi dell articolo 93 del regolamento interno, del 23 marzo 2017 e dell 11 aprile 2017, con approvazione in tale ultima seduta del testo base, a maggioranza, con modifiche, con relazioni di maggioranza dei consiglieri Bagatin e Ussai; - firma aggiunta dal consigliere Ussai al testo base in data 11 aprile 2017; - testo base proposto dalla III Commissione permanente esaminato e approvato dal Consiglio regionale all unanimità, con modifiche, nella seduta pomeridiana del 2 maggio 2017;

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