VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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1 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 26 GENNAIO 2015 L.R. N.14 DEL 30 LUGLIO 2009 E SS.MM.II. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE DELIBERE DI C.C. N.57/2009 E N.3/2010 E SOSTITUZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL PIANO CSA. L anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di gennaio, alle ore 16,20 nella Sala delle Adunanze sita nella Sede Comunale di Noci, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione straordinaria, seduta di prima convocazione, convocato con nota del prot. n.1022 previo recapito di avviso scritto a tutti i Consiglieri. Presiede il sig. Stanislao MOREA - Presidente del Consiglio Partecipa il Segretario Generale dott. Giuseppe Salvatore ALEMANNO Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: N.D ORD COGNOME E NOME PRESENTEASSENTE N.D'ORD. COGNOME E NOME PRESENTEASSENTE 1 CONFORTI Paolo 1 9 MARTELLOTTA Anna 2 LOBIANCO Angela 2 10 NEGRO Paolo 3 3 GENTILE Francesco Angelo 3 11 DE MARCO Vincenzo 4 D APRILE Giuseppe 4 12 LOCOROTONDO Antonio 5 PARCHITELLI Lucia MEZZAPESA Fortunato 6 NOTARNICOLA Fabrizio 6 14 LIPPOLIS Mariano 7 LIPPOLIS Vittorio 7 15 MOREA Stanislao 1 8 MASTROPASQUA Giuseppe 8 16 COLONNA Orazio In totale sono presenti N. 14 Consiglieri su n. 16 assegnati al Comune. E presente il Sindaco dott. Domenico NISI (15). Intervengono con funzione referente gli Assessori : Notarnicola Giuseppe, Plantone Pietro A, Gentile Fusillo Clementina e Gentile Giovanni Marino. Il Presidente, constatata la validità della seduta, essendo i Consiglieri intervenuti in numero legale, trattandosi di seduta di prima convocazione, dichiara aperta la trattazione dell argomento in oggetto.

2 Relaziona in ordine all argomento il Sindaco dott. Domenico Nisi. Successivamente si registrano gli interventi dei cons. Lobianco, Mezzapesa, Lobianco, arch. Certini Responsabile del Settore Gestione e Assetto del Territorio il quale fornisce i dovuti chiarimnenti, Conforti, arch. Certini, Conforti, Martellotta, Lobianco, Conforti e Martellotta. Gli interventi, se pur omessi dal corpo della presente deliberazione, sono integralmente contenuti nel verbale di adunanza, cui si fa espresso rinvio per la loro puntuale conoscenza. Prima della votazione escono i cons. Lobianco, D Aprile, Colonna, Conforti e Gentile Francesco. Presenti n.9 cons. + il Sindaco (10) IL CONSIGLIO COMUNALE Uditi gli interventi come riportati nel verbale dio adunanza; Premesso che: la Regione Puglia con la legge n. 14 del 30 luglio 2009 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia n.119 del , ha emanato Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale, come riformulate nel BUR del n. 150; la Legge Regionale n. 14 del 30 luglio 2009 fa salve le prerogative delle Amministrazioni Comunali prevedendo, misure di ulteriore salvaguardia o di deroga alle disposizioni regionali, da assumere eventualmente in ragioni delle specifiche peculiarità territoriali. (Art. 6 comma 2 Limiti di applicazione); la Legge Regionale n. 49 del 5 dicembre 2014 ha apportato modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale). Dato atto: che il Comune di Noci, con deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del , ha consentito ai sensi dell art.6 comma 2 lettera D) la realizzazione degli interventi di cui all art. 3 e 4 della Legge Regionale 14 del negli ambiti territoriali estesi di tipo B del PUTT/P (approvato con delibera di G.R. 1748/2000), nonché su immobili ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1497/39 e che tali interventi saranno attuabili esclusivamente su immobili non in contrasto con le

3 qualità del paesaggio così come definiti da apposito provvedimento regolamentare da emanare entro 120 giorni dall entrata in vigore della Legge stessa. Dato atto che la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 22 gennaio 2010 approvava il Regolamento del Piano Casa. Ritenuto di dover modificare e integrare sia la delibera del Consiglio Comunale n. 57/2009 e la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del , nonchè di sostituire il Regolamento Comunale del Piano Casa; Visti - la Legge n. 241 del e s.m.i.; - il D.Lgs n.267 e s.m.i. - la Legge Regionale n. 14 del e s.m.i.; - la Legge Regionale n.49 del ; Visto il seguente parere, reso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell art.49 comma 1 D:Lgs.267/00:parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Gestione e Assetto del Territorio: favorevole f.to arch. Claudio Certini. Con voti unanimi resi per alzata di mano. DELIBERA 1) Di prendere atto della Legge Regionale n. 49 del e in attuazione di quanto disposto all art. 6 della citata norma, di consentire interventi in tutte le zone e ambiti territoriali, escluse le zone omogenee D, 2) Di modificare ed integrare conseguentemente le delibere del Consiglio Comunale n.57/2009 e n. 3/2010; 3) Di sostituire il Regolamento Comunale che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che stabilisce le modalità di applicazione degli interventi previsti dagli art. 3 e 4 della Legge Regionale n. 14 del integrandolo con le modifiche delle Legge Regionale n.49/ ) Di prendere atto che la data di entrata in vigore del Regolamento è fissata a far data dal decimo giorno successivo all esecutività della presente deliberazione, tanto a norma dell art.9 dello Statuto Comunale.

4 COMUNE DI NOCI PROVINCIA DI BARI SETTORE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO PIANO CASA REGOLAMENTO MODALITA DI APPLICAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI AR. 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2009 N. 14 E S.M.I. Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale

5 REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N.8 DEL 26 gennaio 2015 Art. 1 - FINALITA E AMBITI DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento ha la finalità di disciplinare l applicazione della l.r. 30 luglio 2009, n.14 e s.m.i.(misure straordinarie e urgenti a sostegno dell attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale); a) Negli ambiti territoriali estesi di tipo B del PUTT/P approvato con deliberazione della giunta regionale n del 15 dicembre 2000, b) Per gli immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n (Protezione delle bellezze naturali). 2. L operatività della legge nelle aree e per gli immobili di cui ai precedenti punti a) e b), si sostanzia nella possibilità di procedere ad interventi straordinari di ampliamento o di demolizione e costruzione - con incremento volumetrico - degli edifici che riscontrino positivamente i requisiti di cui al successivo articolo 2. Art. 2 - REQUISITI DEGLI EDIFICI 1. La Legge, ai sensi del presente regolamento, opera per gli immobili esistenti così come indicato dall art. 5 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i.; 2. In ogni caso la legge non opera nei casi indicati dall art. 6 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i.; 3. Ai sensi dell articolo 6, comma 2), lett. d), della legge, il presente regolamento disciplina i casi in cui la stessa possa operare: a) Su edifici situati in aree ricadenti in ambito territoriale esteso B ai sensi del PUTT/P approvato con deliberazione della Giunta Regionale n del 15 dicembre 2000; b) Su edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, Protezione delle bellezze naturali. 4. L applicazione della L.R. 14/2009 e s.m.i. agli edifici di cui al comma 3, è subordinata, per tassativa disposizione della legge medesima, alla condizione - ulteriore rispetto a quelle ordinariamente previste dalla legge - che gli interventi siano realizzati utilizzando, sia per le parti strutturali sia per le finiture, materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi.

6 Art. 3 - REQUISITI DELLE AREE 1. Per gli edifici che anno i requisiti di cui al precedente articolo 2, si applica il presente Regolamento, con riferimento al differente regime giuridico delle aree su cui sono ubicati gli edifici medesimi. 2. Il regime giuridico delle aree è definito dagli strumenti della pianificazione territoriale e dagli atti di governo del territorio vigenti alla data di rilascio del permesso di costruire o, in presenza dei presupposti di legittimità, alla data in cui acquisisce efficacia la denuncia di inizio attività. 3. La legge, in ogni caso, non opera nelle aree ricadenti negli ambiti estesi di tipo B del PUTT/P limitatamente alle aree sottoposte ai seguenti stati giuridici: a) Nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27, Norme per la protezione della fauna selvatico omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell attività venatoria b) Nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 1976, n 448; c) Negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e a elevata o molto levata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai dai paini stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile, 2008, n. 152 Norme in materia ambientale, o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, salvo che per gli interventi di cui all articolo 4 riguardanti edifici esistenti che siano oggetto di ordinanze sindacali tese alla tutela della pubblica e privata incolumità e che insistono in zone territoriali che omogenee nelle quali gli strumenti di pianificazione vigenti consentano tali tipi di interventi. Art. 4 - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO Sono quelli previsti dall art. 3 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i. Art. 5 - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE Sono quelli previsti dall art. 4 della L.R. n. 14/2009 e s.m.i.

7 Art. 6 - REGIME DEI TITOLI EDILIZI 1. Tutti gli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ovvero denuncia di inizio attività (DIA), ai sensi dell articolo 22 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 380/2001, come modificato ed integrato,o, in alternativa, mediante permesso di costruire (P.d.C.). 2. Il rilascio del P. di C. o l efficacia della SCIA ovvero DIA per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 sono subordinati: a) Alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all articolo 16 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con d.p.r. 380/2001, come modificato dall articolo 1 del d.lgs. 301/2002 e dall articolo 40, comma 9, della legge 1 agosto 2002, n. 166; b) Alla cessione delle aree a standard in misura corrispondente all aumento volumetrico previsto se superiore al 20%. Il comune può prevedere che l interessato, qualora sia impossibile reperire in tutto o in parte dette aree, in alternativa alla cessione (totale o parziale), provveda al pagamento, secondo il valore riportato nella delibera di Consiglio Comunale n. 57 del ; c) Al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi della volumetria complessiva, volume preesistente e aumento volumetrico, realizzati con la demolizione e ricostruzione; mentre, nel caso di ampliamento, per la sola nuova volumetria realizzata. Dette Aree sono vincolate così come stabilito dalla Legge Regionale n. 9/2009. d) All acquisizione di tutti gli assensi ordinariamente prescritti; e) Al rispetto delle normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle antisismiche. 3. Solo nel caso di interventi di cui all art. 4, qualora sia dimostrata l impossibilità ad assolvere l obbligo di cui al comma 2 lettera c), del presente articolo gli adempimenti sono consentiti previo versamento al Comune di una somma pari al costo base di costruzione, così come stabilito dalla Del. C.C. n. 57 del Per il computo delle volumetrie degli interventi previsti dagli art. 4 e 5 si applicano gli indici e i parametri di cui all art. 11 della L.R. n. 13/ Con la realizzazione degli interventi previsti dagli art. 4 e 5 è ammesso il cambio di destinazione d uso 6. E consentitala deroga per le altezze e le distanze tra fabbricati e dal confine, previa autorizzazione scritta dei confinanti e comunque salvo i diritti dei terzi.

8 Art. 7 - MODALITA OPERATIVE Interventi straordinari di ampliamento (art. 3 L.R. n. 14/09). (nei limiti del 20% della volumetria complessiva) L intervento di ampliamento sono consentiti in estensione a quanto previsto dalla L.R. n. 14/09 giusta Delibera C.C. n. 57/2009, anche su edifici residenziali ricadenti in ambiti territoriali estesi di tipo B del PUTT/P e su immobili ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ai sensi della L. n. 1497/39)-a condizione, che gli stessi non siano in contrasto con le qualità del paesaggio. Per contrasto con le qualità del paesaggio si intende: - la presenza su tutto o su parte dell immobile di muratura, pilastri, solai, sbalzi, lesene, modanature in calcestruzzo semplice o armato, oppure verande, tetti a falda con materiali diversi da quelli della tradizione locale; - l uso dei materiali e tecniche costruttive difformi da quelle tradizionali locali; - l accentuato degrado fisico tale da pregiudicare il contesto ambientale circostante e l identità del manufatto stesso; - la documentata insufficienza degli interventi di restauro e risanamento conservativo per rendere il manufatto staticamente idoneo. Tale elencazione è da considerare meramente esemplificativa e non esaustiva. Gli interventi di ampliamento sugli immobili che presentano le caratteristiche come sopra indicate, saranno consentiti alle seguenti condizioni: - oltre a quanto previsto dalla L.R. 14/2009 e s.m.i., anche a condizione della eliminazione sul preesistente fabbricato di tutti gli elementi e/o opere di contrasto come sopra indicati e prescrivendo l armonizzazione del preesistente edificio con il nuovo ampliamento attraverso l utilizzo di finiture, materiali e tipi architettonici simili fra loro e legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi; - l ampliamento deve essere realizzato in continuità fisica rispetto al fabbricato esistente senza occultamento del prospetto principale (art. 3 comma 1 lett. b); - l ampliamento deve essere realizzato in conformità alla L. n. 10/1991 e s.m.i. - il progetto delle strutture deve essere redatto ai sensi del D.M e s.m.i. - l unità abitativa interessata dall ampliamento deve essere munita di finestre con vetrature con intercapedini di aria o gas (art. 3 comma 1 lett. c); - corresponsione del contributo di costruzione (art. 5 comma 3 lett. a);

9 - cessione delle aree a standard o monetizzazione (art. 5 comma 3 lett. b); - reperimento spazi per parcheggi, nel caso di impossibilità versamento al Comune di una somma pari al costo base di costruzione per mq di spazio per parcheggio da reperire (art. 5 comma 3 lett. c); - acquisizione di tutti i pareri previsti per legge. Resta inteso che l ampliamenti in zona agricola, ai sensi della L.R. n. 14/09, dovranno essere eseguiti nel rispetto integrale della tipologia e dei materiali originari quale pietra calcarea, ferro o legno limitamento a strutture come pergolati, uniformandosi all altezza dell edificio esistente e secondo le linee guida indicate nella del. C.C. n. 42 del e i criteri generali per l edificazione nelle zone agricole E del vigente P.R.G. allegati al 3 P.P.A. (Del. C.C. n. 32/2005 e n. 30/2008). Si ribadisce che per gli ampliamenti in fascia di rispetto stradale saranno consentiti ad una distanza inferiore a quella prevista dal D.P.R. del , n. 495 e s.m.i. e saranno consentiti qualora l ampliamento non sovranzi gli immobili esistenti verso la strada e, comunque previo parere favorevole dell Ente proprietario della stessa. Particolare attenzione necessiterà porre all applicazione dell art. 3, comma 1 lett. b) della L.R n. 14/09. L ampliamento deve essere realizzato in continuità fisica, come già detto, rispetto al fabbricato esistente senza compromettere l armonia estetica del fabbricato esistente che sarà dimostrata dal progettista incaricato con estremo rigore, attraverso la predisposizione di un fascicolo, da allegare alla richiesta del titolo abilitativo, contenente la documentazione fotografica dell edificio e del contesto circostante dei luoghi, dei prospetti comparativi. Tutti gli interventi consentiti con il presente regolamento che necessitano di tinteggiatura, dovranno essere di colore bianco o dei colori tradizionali delle masserie oppure in base alle cromie esistente di colore pastello tenue. Art. 8 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione (art. 4 L.R. n. 14/2009) (la sostituzione e il rinnovamento, mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, con possibilità di aumentare, fino al 35% del volume legittimamente esistente di edifici ad uso residenziale e non residenziale. Gli interventi di demolizione e ricostruzione su edifici residenziali in zone tipo B, non sono applicabili a quegli immobili che abbiano caratteristiche tipiche dei luoghi quali fabbricati a trulli, lamie, masserie e ai più limitati fabbricati a cummerse, ecc. ad eccezione di quei fabbricati che risultanoin contrasto con le qualità paesaggistiche come precedentemente specificato ed a condizione che:

10 a. vengano utilizzati sia per le parti strutturali sia per le finiture, materiali originari quale pietra calcarea, ferro o legno, limitatamente a strutture come pergolati e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico culturali e paesaggistiche dei luoghi secondo le linee giuda indicate nella Del. C.C. n. 42 del e i criteri generali per l edificazione nelle zone agricole E del vigente P.R.G. allegati al 3 P.P.A. (del. C.C. n. 32/05 e n. 30/08); b. la ricostruzione avvenga secondo i criteri della L.R. del n. 13 (Norme sull abitare sostenibile); c. L edificio ricostruito deve essere realizzato secondo i criteri di edilizia sostenibile di cui alla L.R. del n. 13 che deve raggiungere il punteggio minimo 2 nello strumento di valutazione della stessa legge; d. obbligo di dotarsi del certificato di cui all art. 9 legge n. 13/08 prima del rilascio dell agibilità (certificato di sostenibilità degli edifici); e. rispetto L. 13/1989 e s.m.i. barriere architettoniche; f. corresponsione del contributo di costruzione; g. cessione delle aree a standard o monetizzazione (del. C.C. n. 57 del ); h. reperimento spazi per parcheggi, nel caso di impossibilità versamento al Comune di una somma pari a quanto stabiliti con Del. C.C. n. 57 del ; i. acquisizione di tutti i pareri previsti per legge; j. rispetto delle norme tecniche per le costruzioni antisismiche. Resta inteso che gli interventi di demolizione e ricostruzione in zona agricola, ai sensi della L.R. n. 14/09, dovranno essere eseguiti nel rispetto integrale della tipologia tradizionale locale, con dimostrazione attraverso la predisposizione di un fascicolo, da allegare alla richiesta del titolo abilitativo, contenente la documentazione fotografica dell edificio e del contesto circostante dei luoghi, dei prospetti comparativi. Nel caso di più fabbricati esistenti e dislocati su unico fondo, questi possono essere demoliti e ricostruiti e accorpati al fabbricato principale, nel rispetto delle norme circa le qualità paesaggistiche e costruttive. Tutti gli interventi consentiti con il presente regolamento che necessitano di tinteggiatura, dovranno essere di colore bianco o dei colori tradizionali delle masserie oppure in base alle cromie esistente di colore pastello tenue. Se non diversamente previsto dalla strumentazione urbanistica comunale, la ricostruzione degli edifici potrà prevedere l aumento del numero delle unità immobiliari fermo restando la verifica dei

11 requisiti edilizi ed igienico sanitari, nonché dagli standard urbanistici previsti dalle vigenti norme di legge, regolamenti e dalla strumentazione urbanistica. Art. 9 - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE Le trasformazioni edilizie urbanistiche attuate ai sensi della legge, nel periodo di validità della medesima non interferiscono con i criteri di valutazione inerenti i provvedimenti di approvazione di piani esecutivi o di singoli progetti. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni della legge, nonché le disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili e che dovessero sopraggiungere ad integrazione del presente Regolamento.

12 Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue: IL SINDACO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE F.to:Nisi F.to: Morea F.to: Alemanno Il sottoscritto Segretario su analoga attestazione del messo comunale attesta che il presente atto è stato affisso in data odierna all Albo Pretorio on-line del Comune, consultabile sul sito istituzionale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal Noci IL VICE SEGRETARIO GENERALE Conv. F.to: dott.ssa Scalini Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione: è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, 4 comma, del D.Lgs. n.267/00) è divenuta esecutiva in data perchè decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell 134, 3 comma, del D.Lgs. n.267/00. IL SEGRETARIO GENERALE F.to: avv. Alemanno Si attesta che la presente è copia conforme all originale e si compone di n. fogli. Noci lì IL SEGRETARIO GENERALE

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