Fondi sanitari: generalità Slide 3-4. La natura giuridica dei fondi sanitari Slide 5. Forme istitutive dei fondi sanitari integrativi del SSN Slide 6

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1 Fondi sanitari

2 INDICE Fondi sanitari: generalità Slide 3-4 La natura giuridica dei fondi sanitari Slide 5 Forme istitutive dei fondi sanitari integrativi del SSN Slide 6 Gestione dei fondi sanitari integrativi Slide 7 Prestazioni dei fondi sanitari integrativi del SSN Slide 8 Prestazioni degli Enti, Casse, Società di Mutuo soccorso Slide 9 Società di mutuo soccorso Slide Anagrafe Slide Aspetti fiscali Slide Normativa Slide Allegati ( Normativa) Slide 24-36

3 Fondi sanitari: generalità In Italia, al pari della previdenza, esistono tre pilastri della sanità: 1 sanità pubblica; 2 sanità collettiva integrativa privata (mutualità volontaria); 3 sanità individuale tramite polizze assicurative Fin dall istituzione del Servizio sanitario nazionale, avvenuta nel dicembre 1978, si faceva riferimento a prestazioni integrative dell assistenza sanitaria del SSN erogate da associazioni mutualistiche liberamente costituite e prive di finanziamento pubblico. Legge n. 833/1978, art 46 (Mutualità volontaria). A distanza di tanti anni l assistenza sanitaria integrativa, che rappresenterebbe il secondo pilastro, è un tema attuale e di rilievo in quanto il SSN, nel corso degli anni, ha mostrato problemi di sostenibilità anche in conseguenza del crescente invecchiamento della popolazione e di una sempre maggiore domanda di prestazioni sanitarie da parte dei cittadini. Il ricorso a forme di copertura integrativa, in ambito sanitario e socio-sanitario, potrebbe permettere la soluzione di tale problematica. L attuale sistema dell assistenza sanitaria integrativa si basa sulle prestazioni fornite da due tipologie di fondi sanitari: I fondi sanitari integrativi del SSN, istituiti o adeguati ai sensi dell art. 9 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 e successive modifiche, disciplinati dal decreto 229/99, che sono finalizzati a potenziare l erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali ( LEA), definiti dal Piano Sanitario Nazionale ; I fondi sanitari non disciplinati dal decreto 229/99, denominati «enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale», di cui all articolo 51, comma 2, lettera a) TUIR, che non posseggono i requisiti previsti dal suddetto art. 9 d.lgs. n. 502/1992. Erogano prestazioni sanitarie comprese anche nell ambito di intervento del Ssn e,per questo, sono definiti come sostitutivi.

4 Fondi sanitari: generalità Dai dati dell Anagrafe dei fondi sanitari del Ministero della salute per l anno 2013 risultano: registrati 361 attestati 337 respinti 24 assistiti Esistono poi una miriade di fondi sanitari, non iscritti all Anagrafe, tutti diversi tra di loro sulle prestazioni offerte, sul livello di copertura e sull'entità delle quote associative. Sarebbe auspicabile una sistematizzazione del settore, al fine di un nuovo welfare che porti alla costituzione di un vero e proprio secondo pilastro della copertura socio-sanitaria, distinto dal primo pilastro, quello pubblico, e complementare e supplementare di esso Il valore integrativo dei fondi sanitari si dovrebbe esprimere, da un lato in un azione complementare al SSN, attraverso la copertura dei costi di compartecipazione sostenuti dai cittadini, dall altro in un azione supplementare e aggiuntiva alle prestazioni erogate dal SSN Il riordino è iniziato con l approvazione del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2009 ( Decreto Sacconi), pubblicato sulla G.U. de 16 gennaio 2010 che prevede non solo l anagrafe di fondi, enti, casse e società di mutuo soccorso, ma anche l obbligo di dedicare almeno una quota del 20% delle spese a prestazioni predefinite dal ministero (odontoiatriche, di assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti),condizione fondamentale per mantenere i vantaggi fiscali già previsti Il Decreto Sacconi è appunto finalizzato allo sviluppo di una forma di assistenza di tipo collettivo privato che si integri con il sistema sanitario pubblico.

5 Natura giuridica dei fondi sanitari Entrambe le tipologie dei fondi, fondi sanitari integrativi e fondi sanitari denominati enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale,sono costituite molto spesso da Enti non profit. L attuale normativa non fornisce disposizioni specifiche in ordine alla natura giuridica dei fondi ex art. 9 d.lgs. n.502/1992 e degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale Nella prassi applicativa I fondi sanitari possono essere costituiti nella forma dell associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, non dotata di personalità giuridica e autonomia patrimoniale, ovvero nella forma di associazione riconosciuta, dotata, ai sensi dell art. 12 Codice Civile, di personalità giuridica e di autonomia soggettiva patrimoniale Le casse e i fondi Integrativi del SSN sono spesso costituiti in forma di associazione non riconosciuta I fondi sanitari possono assumere la forma di altri soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi del Codice Civile (Es. Fondazione) I fondi sanitari possono inoltre assumere, per espressa previsione legislativa, la forma di società di mutuo soccorso (Legge 15 aprile 1886, n. 3818).

6 Forme istitutive dei fondi sanitari integrativi del SSN Contratti e accordi collettivi, anche aziendali Accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati da associazioni di rilievo almeno provinciali Regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali Deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di cui all'articolo 1, comma 16, operanti nei settori dell'assistenza socio sanitaria o dell'assistenza sanitaria Deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da societa' di mutuo soccorso riconosciute Atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che contengano l'esplicita assunzione dell'obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti Normativa D. Lgs 229/99 art. 9, comma 3 (Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale) * (D. Lgs 7 dicembre 1993, n. 517 art 9) (D.lgs. n. 502/1992 art 9) *( sostituisce 'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)

7 Gestione dei fondi sanitari integrativi del SSN I fondi sanitari integrativi possono essere autogestiti dagli organismi che li hanno istituiti ovvero affidati in gestione mediante convenzione con istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sanitario o sociosanitario da almeno cinque anni ( art 9, comma 7, D.Lgs 229/99 ) Art. 9, comma 7, D.Lgs 229/99 I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono autogestiti. Essi possono essere affidati in gestione mediante convenzione, da stipulare con istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sanitario o sociosanitario da almeno cinque anni, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita', da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, in forma singola o associata, possono partecipare alla gestione dei fondi di cui al presente articolo Normativa D. Lgs 229/99 ( Fondi sanitari integrativi del SSN )art 9 comma 7 * (D.Lgs 517/1993art 9) (D.Lgs 502/1992 art 9 ) *( sostituisce 'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)

8 Prestazioni dei Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale Prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati Prestazioni di medicina non convenzionale, ancorche' erogate da strutture non accreditate Cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale Assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque con l'esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'eta' evolutiva e dell'assistenza, odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilita'. Prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito di cui all'articolo 1,comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 Prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito. Normativa D. Lgs 229/99 ( Fondi sanitari integrativi del SSN ) art 9 comma 4 e 5 * D.Lgs 502/1992 D.Lgs 517/1993 art. 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328 Decreto del Ministero della Salute (cd. decreto Turco) *( Sostituisce l'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)

9 Prestazioni degli Enti, Casse e Società di mutuo soccorso Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie previste dai rispettivi statuti e regolamenti Costi dei tickets e delle prestazioni in regime intramurario sostenuti dai cittadini nella fruizione delle prestazioni del servizio sanitario nazionale Prestazioni cosiddette vincolate erogate, nella misura non inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti, presso strutture autorizzate all'esercizio, in base alla vigente normativa regionale, anche se non accreditate : - prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e prestazioni sanitarie a rilevanza sociale per non autosufficienti; - prestazioni erogate presso strutture residenziali e semi residenziali per non autosufficienti; - prestazioni per il recupero di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio (ausili, dispositivi, etc.); - cure termali e prestazioni riabilitative non comprese nei livelli essenziali di assistenza; - prestazioni odontoiatriche non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche. Il rispetto del vincolo della destinazione del 20 % del totale delle risorse da destinare alle prestazioni vincolate permetterà il beneficio fiscale della deducibilità dei contributi versati degli iscritti a questi enti fino ad un tetto massimo di 3.615,20 euro sui soli redditi da lavoro dipendente, come previsto dall articolo 51 del Testo Unico sulle Imposte dei Redditi (TUIR) Normativa Decreto del Ministero della Salute (cd. decreto Turco) DPR n 917 /1986 ( ( TUIR) Articolo 51 Determinazione del reddito di lavoro dipendente D.Lgs, n. 502 /1992 decreto e successive modificazioni Legge 8 novembre 2000, n. 328 art. 26

10 Società di Mutuo Soccorso Le società di mutuo soccorso sono previste dalla legge 3818 del 15 aprile 1886, aggiornata dal D.L. 179/2012, convertito dalla legge 221 del 17 dicembre 2012 Una società di mutuo soccorso è un soggetto giuridico che non ha finalità di lucro, ma persegue finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale della sussidiarietà. Essa svolge la propria attività esclusivamente in favore dei soci e dei loro familiari conviventi, ai quali eroga la copertura di determinate necessità sociosanitarie ed economiche a fronte di un conferimento contributivo annuo La società di mutuo soccorso offre spesso una molteplicità di prestazioni integrative: complementari, supplementari e duplicative consentendo all associato una piena libertà di scelta L'intervento delle società di mutuo soccorso nel settore dell assistenza sanitaria integrativa è stato previsto dalla Legge 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare dall'art. 46, in base al quale gli enti mutualistici costituiti volontariamente possono erogare prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria nazionale. Le società di mutuo soccorso possono inoltre istituire e gestire fondi sanitari integrativi Nelle forme istitutive dei fondi sanitari integrativi sono previste all art. 9, comma 3 D. Lgs 229/99 le deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da societa'di mutuo soccorso riconosciute All art. 9, comma 7, D.Lgs 229/99 è previsto che istituzioni private che operano nel settore sanitario o sociosanitario da almeno cinque anni possano gestire fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. (Precedentemente l articolo 9 del D.Lgs 517/1993 indicava espressamente la società di mutuo soccorso come fonte istitutiva e come gestore dei fondi sanitari integrativi ) Normativa Legge 3818/1886 Legge 833/1978 D. Lgs 229/99 art 9 comma 3 e 7 ( D.Lgs 517/1993- D.Lgs 502/1992) D.L. 179/2012, convertito dalla legge 221 del 17 dicembre 2012

11 Società di mutuo soccorso La riforma della disciplina delle società di mutuo soccorso, contenuta nell articolo 23 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179,convertito dalla legge 221 del 17 dicembre 2012, ha stabilito che possono divenire soci delle società di mutuo soccorso anche altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla mutua sanitaria, nonché i fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti (mutualità mediata). Il D.L. n. 179 / 2012, convertito dalla legge 221 del 17 dicembre 2012, consente alla società di mutuo soccorso lo svolgimento, in favore dei soci e dei loro familiari, delle seguenti attività anche attraverso l istituzione o gestione di fondi sanitari integrativi : erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza di inabilita' temporanea o permanente; erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni. Il D.L n.179/2012 prevede inoltre : erogazioni di servizi di assistenza familiare e di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizioni di gravissimo disagio economico a seguito della perdita di fonti reddituali personali e in assenza di provvidenze pubbliche. Una società di mutuo soccorso può inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

12 Anagrafe dei Fondi sanitari Il Decreto del Ministro della Salute del 31 marzo 2008( Decreto Turco) ha istituito presso il Ministero della Salute l'anagrafe dei Fondi Sanitari, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ; il successivo Decreto ministeriale del 27 ottobre 2009 ( Decreto Sacconi) ha definito le procedure e le modalità del suo funzionamento. L Anagrafe dei Fondi Sanitari prevede due Sezioni distinte dei Fondi sanitari : A) fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell art. 9 del Dlgs 502/92 e successive modificazioni (Fondi aperti). B) enti, casse, società di mutuo soccorso di cui all art. 51 comma 2 lett. a del TUIR (Fondi chiusi). L'Anagrafe è istituita allo scopo di : censire i soggetti operanti come organismi di sanita' integrativa, in modo da valutare tutti i possibili elementi di connessione tra l'azione della sanita' integrativa ed il Servizio sanitario nazionale; verificare il rispetto della soglia delle risorse vincolate da parte degli enti, casse e societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale (art. 51, comma 2, lettera a, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche) L'iscrizione all'anagrafe avviene esclusivamente per via telematica attraverso il sistema informatico anagrafe fondi sanitari( SIAF) mediante una certificazione a firma del legale rappresentante (ex art. 3, comma 4 del DM 27 ottobre 2009) per gli enti, casse e società di mutuo soccorso, mediante una dichiarazione del legale rappresentante per i fondi sanitari integrativi del SSN La registrazione, iscrizione ed il rinnovo dell'iscrizione vengono effettuati dal 1 gennaio al 31 luglio di ciascun anno. L'attestazione dell'avvenuta iscrizione o rinnovo all'anagrafe da parte dei fondi sanitari è rilasciata annualmente dall'ufficio V della Direzione Generale della Programmazione sanitaria I fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 2, nonche' gli enti, casse e societa' di mutuo soccorso, di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Sacconi,comunicano annualmente all'anagrafe dei fondi sanitari: a) atto costitutivo; b) regolamento; c) nomenclatore delle prestazioni garantite; d) bilancio preventivo e consuntivo; e) modelli di adesione relativi al singolo iscritto ed eventualmente al nucleo familiare.

13 Al momento della iscrizione o del rinnovo all anagrafe nel disciplinare tecnico allegato al decreto, è stabilito che, ai fini del rispetto della soglia del 20% delle risorse vincolate, gli enti, casse, società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale trasmettono certificazione, a firma del legale rappresentante, che indichi, per l anno precedente, al netto delle spese generali: il totale delle risorse impegnate per le prestazioni garantite ai propri assistiti; il rapporto percentuale tra le prestazioni vincolate e tutte le altre prestazioni; le somme impegnate per le prestazioni vincolate Il rispetto del vincolo permetterà a questi enti di mantenere il beneficio fiscale dei contributi versati

14 Aspetti fiscali

15 La disciplina fiscale ed Fondi sanitari integrativi del SSN Deducibilità dei contributi versati Per i contributi versati ai fondi integrativi del SSN è prevista la deducibilità fiscale dei contributi versati fino a 3.615,00 indipendentemente dal reddito di lavoro dipendente o autonomo ( libero professionista) Per i fondi sanitari integrativi del SSN istituiti o adeguati ai sensi dell art.9 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 e successive modifiche, disciplinati dal decreto 229/99, i contributi possono essere deducibili ai sensi dell art. 10 lett. e ter del TUIR, fino ad un massimo di euro 3.615,20 DPR n 917 /1986 ( Testo Unico Imposte sul Reddito) ( TUIR) Articolo 10 Oneri deducibili Art. 10, comma 1, lettera e-ter 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: I contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito Normativa. DPR n 917 /1986 TUIR Art. 10, comma 1, lettera e-ter. Legge 24 dicembre 2007,n.244 ( Legge finanziaria 2008) che all art.1 comma 197 lettera a) apporta la modifica all Art. 10 comma1 lettera e-ter del TUIR Nota Deducibilità La deducibilità si verifica quando un onere viene sottratto dal reddito complessivo Reddito complessivo ,00 euro Onere 3.615,20 =96.384,80 base imponibile su cui si calcola l imposta

16 La disciplina fiscale e gli Enti e Casse Deducibilità dei contributi versati Per i contributi versati a enti e casse *** è prevista la deducibilità fiscale dei contributi versati fino a 3.615,00 solo dal reddito da lavoro dipendente a condizione che le prestazioni offerte dagli enti e casse siano al 20% prestazioni vincolate alle due aree sociosanitaria e odontoiatrica Per gli enti e le casse, i contributi possono essere deducibili ai sensi dell art.51,comma 2,lettera a, Tuir per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20 ma solo a condizione che siano rispettati gli ambiti d intervento definiti dall art. 1, comma 3 del DM 31 marzo 2008: cioè che, a partire dal 1 gennaio 2010, almeno il 20 per cento delle risorse complessive sia destinato all'erogazione di prestazioni coincidenti con quelle di cui alle lettere a)e b) del comma 2 del medesimo articolo. DPR n 917 /1986 ( ( TUIR) Articolo 51 Determinazione del reddito di lavoro dipendente Articolo 51, comma 2, lettera a). Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge;i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter) *** ( Il Decreto Ministeriale 31 marzo 2008 ha esteso la deducibilità anche alle Società di Mutuo soccorso) Normativa. DPR n 917 /1986 TUIR Articolo 51, comma 2, lettera a). Legge 24 dicembre 2007,n.244 ( Legge finanziaria 2008) che all art 1 comma 197 lettera b )apporta la modifica al TUIR. Decreto Ministeriale 31 marzo Decreto Ministeriale del 27/10/2009

17 La disciplina fiscale Risoluzione n. 107/E del 3 dicembre 2014 dell Agenzia delle Entrate Non deducibilità dei contributi versati da un libero professionista a Enti, casse e società di mutuo soccorso L Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.107/e ha precisato : gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all articolo 51, comma 2, lettera a) TUIR, non possono essere equiparati ai Fondi sanitari integrativi di cui all articolo 9, D.Lgs. n. 502/1992 e, pertanto, ad essi non può applicarsi l art. 10, comma 1, lettera e ter) del medesimo D.P.R. n. 917/1986. L Agenzia delle Entrate sulla base delle disposizioni normative ed del parere del Ministero della Salute, interpellato in merito, ha chiarito che un libero professionista ( un lavoratore autonomo) non può dedurre dal reddito complessivo, i contributi versati ad un fondo che non rientri tra i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale. In tal caso non può applicarsi l art. 10,comma 1, lettera e-ter del D.P.R. n. 917/1986.

18 La disciplina fiscale e la Società di mutuo soccorso Detraibilità dei contributi versati I contributi versati da tutti i soci (quindi anche dai liberi professionisti) alla società di mutuo soccorso sono detraibili dalle imposte al 19% fino ad un massimo di 1.291,14 (rif. art 15, comma 1, lettera i) bis DPR 917/86 Tuir). DPR n 917 /1986 ( Testo Unico Imposte sul Reddito) ( TUIR) Art. 15 Detrazioni per oneri Art 15, comma 1, lettera i) bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:i -bis) i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n (1) D. Lgs 460/97 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita sociale Articolo 13 Erogazioni liberali Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 15-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta infine la seguente: «ibis). I Normativa l art. 15 comma 1 lett. i bis del Tuir e l art 13 del D.Lgs 460/97 che modifica l art 15 del Tuir, aggiungendo al comma 1 la lettera i-bis) Nota Detraibilità Mentre la deducibilità fa riferimento all imponibile la detraibilità invece all imposta. La sottrazione dell onere avviene dall imposta lorda per determinare l imposta netta

19 La disciplina fiscale e la Società di mutuo soccorso Deducibilità o detraibilità dei contributi versati Il Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 ha esteso anche alle società di mutuo soccorso quanto sancito dall articolo 51 del DPR n 917 /1986 ( ( TUIR) nel fare riferimento agli «enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cu all art. 51, comma 2, lettera a)» del d.p.r , n. 917, mentre il suddetto art. 51, lett. a), fa riferimento esclusivamente agli «enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziali». Una Società di mutuo soccorso è di fatto un fondo aperto a tutti i cittadini che possono aderirvi individualmente e avvalersi delle prestazioni, beneficiando della detraibilità fiscale annuale dei contributi associativi versati (D. Lgs. 460/97). La deducibilità ex art. 51 è possibile esclusivamente nei limiti in cui la contribuzione avvenga «in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale»; è possibile cioè nei limiti in cui sussista un rapporto di lavoro dipendente. L applicazione dell art. 51 Tuir si verifica solo laddove l iscrizione alla società di mutuo soccorso sia prevista a livello negoziale o con regolamento aziendale Una Società di mutuo soccorso può essere soggetto attivatore di accordi e contratti aziendali e istitutivo di fondi sanitari aziendali, ( fondi chiusi) (art. 9 del D.Lgs 517/1993). In tal caso i contributi versati per la copertura delle prestazioni erogate godono della deducibilità fiscale agli effetti dell art. 51 del TUIR, DPR 917/86. Una Società di mutuo soccorso può istituire più fondi sanitari aziendali così come accade per le casse. Un fondo integrativo sanitario aziendale o di categoria, autonomamente costituito, puo' essere affidato in gestione, mediante convenzione, ad una societa' di mutuo soccorso In tal caso la società di mutuo soccorso può assumere la sola funzione di gestore tecnico delle prestazioni erogate da un fondo aziendale o di categoria instaurando con esso un rapporto di mutualità mediata In tal caso il fondo diventa socio della società di mutuo soccorso ed esso eroga ai propri iscritti le prestazioni attraverso la società di mutuo soccorso. In tal caso i contributi versati per la copertura delle prestazioni erogate godono della deducibilità fiscale agli effetti dell art. 51 del TUIR, DPR 917/86.

20 Normativa DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 221 del 17 dicembre 2012 ( Vedi ALLEGATO 1 ) La riforma della disciplina delle società di mutuo soccorso, contenuta nell articolo 23 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 221 del 17 dicembre 2012, definisce la natura giuridica delle società di mutuo soccorso quali società cooperative iscritte nella sezione imprese sociali presso il registro delle imprese nell'apposito albo delle società cooperative, conferma che non hanno finalità di lucro, definisce le attività di esse, stabilisce che possono divenire soci delle sms anche altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla mutua sanitaria, nonché i Fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti (mutualità mediata) e stabilisce che le sms sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo Decreto del Ministero della salute e delle Politiche sociali 31 marzo 2008 ( Decreto Turco) ( Vedi ALLEGATO 2) Con il Decreto Turco ha inizio l azione di regolamentazione del settore dei fondi sanitari Definisce le prestazioni dei fondi sanitari integrativi e degli enti, casse e società di mutuo soccorso Stabilisce che gli enti, casse e sms, a partire dal 2010, devono erogare delle risorse nelle prestazioni "vincolate" (odontoiatriche non comprese nei Lea, prevenzione e/o sostegno della non autosufficienza e riabilitazione) al fine di ottenere la deducibilità fiscale dei contributi dei loro iscritti Istituisce presso il Ministero della Salute l'anagrafe dei Fondi Sanitari, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Conferma la deducibilità fiscale per gli enti e le casse estendendola alle società di mutuo soccorso DECRETO del MINISTERO DEL LAVORO del 27 ottobre 2009 (Decreto Sacconi (Vedi ALLEGATO 3) Modifica il Decreto Turco Definisce le prestazioni sociosanitarie e odontoiatriche vincolate di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti nonche' prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio,specificando che devono essere in misura non inferiore al 20%: Definisce i criteri e modalità per il calcolo e la verifica della soglia delle risorse vincolate Definisce le procedure e le modalità del funzionamento dell Anagrafe Il perfezionamento dell iscrizione all Anagrafe è condizione necessaria per la verifica del rispetto del vincolo del 20%, in quanto ai dati da essa contenuti hanno accesso sia il Ministero della salute sia l Agenzia delle entrate.

21 Normativa Legge 244/2007 ( Legge finanziaria 2008) ( Vedi ALLEGATO 4) La legge finanziaria 2008 all art.1 comma 197, lettera a) ha sostituito la lettera e-ter, art 10 del TUIR 917/86 La legge finanziaria 2008 all art.1 comma 197, lettera b) ha sostituito la lettera a), art 51 del TUIR 917/86 Ha eliminato la distinzione tra fondi Doc ( Fondi sanitari integrativi del SSN) e Fondi non Doc ( Enti e Casse assistenziali) Ha previsto un regime unico di deducibilità fiscale, riconoscendola, sino ad un massimo di 3.615,20 per i contributi versati ai fondi sanitari integrativi del SSN istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 502/92 e agli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale I Fondi integrativi, gli enti e le casse dovranno operare negli ambiti di intervento stabiliti dal Ministro della Salute. Legge delega numero 243 del 2004 (le Casse professionali possono prevedere tra i propri compiti, con diverse modalità, l erogazione dell assistenza sanitaria) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001"Definizione dei livelli essenziali assistenza Legge 8 novembre 2000 n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (articolo 26 comma 1, Estensione dell'ambito di operatività dei fondi sanitari integrativi )(Nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili) D.Lgs 41/2000 Disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria, a norma dell'articolo 10, comma 1, lettera l), della legge 13 maggio 1999, n. 133

22 Normativa Decreto legislativo 229/99 ( Vedi ALLEGATO 5) Il D.Lgs del 19 giugno 1999,n.229, modificando l articolo 9 del decreto legislativo 502/1992(e le successive modificazioni) introduce importanti innovazioni: sostiene che lo scopo dell istituzione dei fondi sanitari integrativi è quello di potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza ( comma 1); distingue i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale (SSN) dagli altri fondi ( comma 2) ; sancisce la non selezione del rischio (comma3); indica le fonti istitutive dei fondi sanitari integrativi del SSN (comma 3) ; definisce l ambito di applicazione dei fondi sanitari integrativi del SSN ( comma ); fa riferimento alla gestione, al regolamento, alla vigilanza ed all anagrafe dei fondi sanitari integrativi ( comma 7-8-9). D. Lgs 460/97 Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita sociale Articolo 13 Erogazioni liberali Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 15-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta infine la seguente: «ibis). i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

23 D. Lgs 7 dicembre 1993, n. 517 (Forme integrative di assistenza sanitaria) Il D.Lgs 517/1993, che modifica l'art. 9 del precedente D.Lges 502/1992, prevede che possono essere istituiti fondi integrativi sanitari finalizzati a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale, definendo le fonti istitutive dei fondi L art 9 del DLgs 517/1993 è stato modificato dal D. Lgs 229/99 Decreto legislativo 502/1992 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421 Con il d.lgs , n. 502, all art.9 è stata introdotta la categoria dei fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale Legge 421/1992 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale DPR n 917 /1986 TUIR ( Vedi ALLEGATO 6) Il Testo unico delle imposte sui redditi ( Testo aggiornato) art 10, 51 e 15 Legge 833/1978 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Art. 46 (La mutualità volontaria è libera) Fin dall istituzione del Servizio sanitario nazionale del dicembre 1978, è stata prevista la possibilità per i cittadini di integrare le prestazioni erogate dal servizio pubblico tramite il ricorso alle associazioni mutualistiche liberamente costituite aventi finalità di erogare prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria prestata dal servizio sanitario nazionale. Legge 3818 del 15 aprile 1886 (Disciplina la materia e l attività delle società di mutuo soccorso)

24 ALLEGATI

25 DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 221 del 17 dicembre 2012 Sezione VIII ASSICURAZIONI, MUTUALITA' E MERCATO FINANZIARIO Art. 23 ALLEGATO 1 Misure per le societa' cooperative e di mutuo soccorso 1. Le societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818,sono Iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalita stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto e' istituita un'apposita sezione dell'albo delle societa cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le ocieta' di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte. 2. L'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' sostituito dal seguente: «Le societa' di mutuo soccorso conseguono la personalita' giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalita' di lucro, ma perseguono finalita' di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarieta', attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o piu' delle seguenti attivita': a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza di inabilita' temporanea o permanente; b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche. Le attivita previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.». 3. L'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' sostituito dal seguente: «Le societa' possono inoltre promuovere attivita' di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalita' di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici. Le societa' di mutuo soccorso non possono svolgere attivita' diverse da quelle previste dalla presente legge, ne possono svolgere attivita' di impresa. Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1 sono svolte dalle Societa' nei limiti delle proprie disponibilita finanziarie e patrimoniali.». 4. All'articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' aggiunto il seguente comma:«possono divenire soci ordinari delle societa' di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre societa' di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Societa', nonche' i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti E' ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari».

26 ALLEGATO 1 5. All'articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e' aggiunto il seguente comma: «In caso di liquidazione o di perdita della natura di societa' di mutuo soccorso, il patrimonio e' devoluto ad altre societa' di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli art.11 e 20 della legge 31/1/ 1992, 59.». 6. La rubrica dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e' sostituita dalla seguente: «Vigilanza sulle banche di credito cooperativo e sulle societa' di mutuo soccorso.». 7. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono aggiunti i seguenti commi: «2-bis. Le societa' di mutuo soccorso sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste ultime potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle societa' di mutuo soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle stesse sulla base di apposita convenzione. 2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle Societa', i modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 2-quater. La vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso ha lo scopo di accertare la conformita' dell'oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonche' la loro osservanza in fatto. 2-quinquies)). In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono la perdita della qualifica di societa' di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'albo delle societa cooperative.».

27 Decreto del Ministero della salute 31 marzo 2008 ( Decreto Turco) ALLEGATO 2 Art. 1. Ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie erogate dai Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale e da enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale. 1. Il presente decreto, per le finalita' di cui all'art. 10, comma 1, lettera e-ter, nonche' dell'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 e successive modificazioni, individua gli ambiti di intervento dei Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale e degli enti e casse aventi esclusivamente finalita' assistenziali. 2. Gli ambiti di intervento dei Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'art 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, comprendono le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione definite nei commi 4 e 5 del medesimo art. 9. Gli ambiti di intervento comprendono inoltre: a) prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonche' le prestazioni di cui all'art. 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328 in quanto non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente; b) prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche 3. Gli ambiti di intervento degli enti, casse e societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non rientrano nell'ambito di operativita' dei Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale di cui al comma 2, comprendono il complesso delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da essi assicurate secondo i propri statuti e regolamenti, nonche' i costi di compartecipazione alla spesa sostenuti dai cittadini nella fruizione delle prestazioni del servizio sanitario nazionale e gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria. A partire dall'anno 2010, gli ambiti di intervento di cui al presente comma si intendono rispettati a condizione che i medesimi enti, casse e societa' di mutuo soccorso attestino su base annua di aver erogato, singolarmente o congiuntamente, prestazioni coincidenti con quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2, erogate presso strutture autorizzate all'esercizio, in base alla vigente normativa regionale, anche se non accreditate, nella misura non inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti. 4. Con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri e le modalita' per il calcolo della misura del limite percentuale di cui al comma 3, le procedure per la verifica del rispetto della misura medesima, l'aggiornamento della misura stessa.

28 ALLEGATO 2 Art. 2. Anagrafe dei Fondi sanitari 1. E' istituita presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e senza oneri a carico dello Stato, l'anagrafe dei Fondi sanitari. 2. I Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 2, nonche' gli enti, casse e societa' di mutuo soccorso di cui all'art. 1, comma 3, comunicano annualmente all'anagrafe dei Fondi sanitari la seguente documentazione: a) atto costitutivo; b) regolamento; c) nomenclatore delle prestazioni garantite; d) bilancio preventivo e consuntivo; e) modelli di adesione relativi al singolo iscritto ed eventualmente al nucleo familiare. 3. Con decreto ministeriale sono definite le procedure e le modalita' di funzionamento dell'anagrafe dei Fondi, nonche' i termini di presentazione della documentazione richiesta dal comma 2. Art. 3. Disposizioni finali 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 2008 Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 228

29 ALLEGATO 3 DECRETO del MINISTERO DEL LAVORO 8 novembre 2009 Art. 1(Modifica del decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008 ) Nel decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, all'articolo 1, comma 3, nel secondo periodo le parole «coincidenti con quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti nonché prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortuni Art. 2 (Ambito di applicazione e definizioni) 1. Il presente decreto, per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), e dell'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 e successive modificazioni, in applicazione degli articoli 1, comma 4, e 2, comma 3, del decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, come modificato dall'articolo 1 del presente provvedimento: a. definisce le procedure e le modalità di funzionamento dell'anagrafe dei fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale e degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; b. definisce i criteri e le modalità per il calcolo della quota di risorse destinate all'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, lettera d), e per la verifica che tale quota non sia inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti da parte degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 2. Ai soli fini di quanto previsto dai successivi articoli del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) "Anagrafe": l'anagrafe dei fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, istituita ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modifiche e integrazioni, e degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; b) "fondi sanitari": i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; c) "decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008": decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008 sugli ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate dai Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e da enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali, come modificato dal presente decreto;

30 ALLEGATO 3 d) "soglia delle risorse vincolate": soglia della quota di risorse vincolate per l'erogazione di prestazioni di assistenza odontoiatrica, di assistenza sociosanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti e di prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, nella misura non inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti, stabilita dal decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto. Le prestazioni sono da intendersi: 1) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all'assistenza tutelare, all'aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all'aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera; 2) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semiresidenziale e residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell'assistenza; 3) prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, quali la fornitura di ausili o dispositivi per disabilità temporanee, le cure termali e altre prestazioni riabilitative rese da strutture sanitarie autorizzate non comprese nei livelli essenziali di assistenza; 4) prestazioni di assistenza odontoiatrica compresa la fornitura di protesi dentarie. Art. 3 (Iscrizione dei fondi sanitari all'anagrafe) 1. I fondi sanitari si iscrivono all'anagrafe ovvero rinnovano la loro iscrizione entro il 31 luglio di ciascun anno. Per l'anno 2010 i fondi sanitari si iscrivono entro il 30 aprile In fase di prima applicazione, l'iscrizione all'anagrafe si intende perfezionata con la trasmissione telematica della documentazione di cui al comma 3, nonché con la compilazione delle informazioni relative all'attività gestionale, attraverso l'accesso al seguente sito internet, 3. I fondi sanitari, al momento dell'iscrizione all'anagrafe, trasmettono, in via telematica, la seguente documentazione, stabilita al comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008: a) atto costitutivo; b) regolamento; c) nomenclatore delle prestazioni garantite; d) bilancio preventivo e consuntivo o documento equivalente; e) schema di modelli di adesione relativi al singolo iscritto ed eventualmente al nucleo familiare. 4. Ai fini del rispetto della soglia delle risorse vincolate, a partire dal 2011, gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al momento dell'iscrizione all'anagrafe o del relativo rinnovo, trasmettono, aggiunta alla documentazione di cui al comma 3, certificazione a firma del legale rappresentante, che indichi, per l'anno precedente, al netto delle spese generali:

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