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1 C ass. civ. Sez. III, , n R E P U B BLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E ZIONE TERZA CIVILE C o mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D o tt. VARRONE Michele - Presidente D o tt. PETTI Giovanni Battista - Consigliere D o tt. MASSERA Maurizio - Consigliere D o tt. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere D o tt. TALEVI Alberto - Consigliere h a pronunciato la seguente: sul ricorso proposto da: sentenza M.D., P.A., elettivamente domiciliati i n R OMA V IA DEGLI S C IPIONI 1 9 1, p resso lo studio d ell'avvocato ALFIERI A R TURO, difesi d all'avvocato TRINCALI GIOVANNINO, giusta delega in atti; contro - ricorrenti - S OC. A N C ONA TRIBUTI S P A - Concessionaria por l a R i scossione d el P residente legale rappresentante pro tempore avv.po.fr., elettivamente d o miciliata in R OMA V IA B E N A C O 5, p resso l o studio dell'avvocato MARIA CHIARA MORABITO, difesa dall'avvocato B E L ELLI MASSIMO, g iusta delega in atti; - controricorrente - a vverso la sentenza n. 2 8 /03 OSIMO, depositata il 06/06/03; R G /02; 1

2 u dita l a relazione della causa svolta n e lla pubblica udienza del 1 0 /03/08 dal Consigliere Dott. Raffaele FRASCA; u dito l'avvocato MASSIMO BELELLI; u dito il P.M. in p e rsona d e l S o stituto P rocuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. S vo lgimento del processo 1. P.A. e la moglie M.D. p roponevano e n trambi, dinanzi al Tribunale d i A n cona, S e zione Distaccata di Osimo, opposizione agli a tti e secutivi e l a M. anche o pposizione di terzo ai sensi d ell'art. 619 c.p.c., sostenendo la nullità d e l p i gnoramento, degli a tti conseguenti e d ell'ordinanza d i a ssegnazione p ronunciata in u n p rocedimento e secutivo p romosso dalla A n cona tributi s.p.a. contro i l P. e l a C a milleri Argenterie s.p.a.. Il P. n o n i n dicava le ragioni della sua opposizione, mentre La M., per q u anto a ttiene ai profili i nerenti l'opposizione agli atti e secutivi che qui i n teressano, adduceva che il marito l e a veva ceduto volontariamente u n q uinto d e llo stipendio come da scrittura p rivata del 1 7 maggio 2000 e d e ccepiva l a nullità dell'intero p rocedimento - p e r non e ssere stata convocata dal Giudice d e ll'esecuzione ai sensi d ell'art. 485 c.p.c., n o nostante che p e r quella cessione fosse p a rte i n teressata - e d,inoltre l ' illegittimità dell'assegnazione a ll'ancona Tributi p e rchè p regiudizievole per il suo diritto a d i n cassare il quinto d ello stipendio e d elle indennità spettanti al marito. Il Tribunale, nella resistenza alle opposizioni dell'ancona Tributi s.p.a., d i chiarava inammissibile l ' opposizione del P. e rigettava entrambe l e o p posizioni della M La sentenza - p e r q uanto i n q uesta sede i n teressa, cioè con riferimento alla statuizione sull'opposizione agli a tti - si fonda sulle seguenti ragioni: l ' opposizione d e l P. era inammissibile p e r d i fetto d i i ndicazione dei motivi che l a fondavano e p e r inidoneità d i quelli i ndicati nella memoria depositata in corso d i g i udizio; l'opposizione d ella M. e ra i n fondata quanto al motivo relativo a lla violazione d e ll'art c.p.c., p e rchè nel p rocesso e secutivo non o p e rava i l p rincipio d e l contraddittorio di cui a ll'art c.p.c., b e n sì quello "dell'audizione per i l migliore esercizio della potestà ordinatoria del giudice in un processo tipicamente unilaterale", o n de l a mancata convocazione d e l d e bitore o l a mancata comunicazione al d e bitore d e l decreto di fissazione d ell'udienza " non p roduceva conseguenze a pprezzabili, salvo riflettersi e ventualmente sul provvedimento successivo contro il q uale il debitore p u ò p roporre opposizione" a i sensi dell'art c.p.c. "per u n motivo 2

3 d i verso d alla mancata audizione"; n e derivava che l a mancata a u dizione d e lla M. n on a veva p rodotto alcuna nullità del p rocedimento e dell'ordinanza di a ssegnazione; che, con riferimento al secondo motivo d i opposizione dove va ritenersi che l a cessione di credito volontaria fosse i rrilevante, ancorchè a vente d a ta certa anteriore a l p ignoramento e che, d u nque, n on e ra i n compatibile con l 'ordinanza di a ssegnazione. 2. Contro q u e sta sentenza, riguardo alle sole statuizioni relative a l le o p posizioni ai sensi dell'art. 617 c.p.c., hanno p roposto congiunto ricorso per cassazione fondato su tre motivi M.D. e P.A.. H a resistito con controricorso la s.p.a. Ancona Tributi. Motivi della decisione 1. Con i l p r i mo motivo si d e duce, i n riferimento a ll'art. 360 c.p.c., n. 3, e /o n. 4 ; " violazione dell'art. 485 c.p.c., anche in relazione all'art c.p.c.", sostenendosi che e rroneamente i l Tribunale a vrebbe ritenuto p riva d i rilievo la mancata a u dizione della M., posto che la stessa, se tempestivamente convocata, a vrebbe dimostrato d i e ssere cessionaria d el q uinto, l à dove l'ordinanza d i assegnazione n on e ra stata p ronunciata p e rchè compatibile con l a cessione, ma p e rchè la scrittura p rivata di cessione non e ra o p -ponibile ai terzi p e r d i fetto di certezza d ell'anteriorità d ella d a ta, n o n risultando autenticata o registrata ai sensi d ell'art c.c.. S i sostiene a n cora che la legittimazione attiva a ll'opposizione d i cui all'art c.p.c., è riconosciuta a tutti i soggetti che possono subire danno dall'atto impugnato. Il secondo motivo lamenta, i n riferimento a ll'art c.p.c., n. 4, " nullità d ella sentenza e x a rt c.p.c., i n relazione all'art. 617 c.p.c.", perchè il Giudice dell'esecuzione a vrebbe scrutinato l ' opposizione dando rilievo non a lla q u e stione p o sta con l 'opposizione, cioè l'essere la cessione a data certa anteriore al pignoramento, b e n sì a lla sua compatibilità con il pignoramento, così p ronunciandosi su q u e stione su cui non vi era impugnazione. Il terzo motivo d educe, i n riferimento a ll'art c.p.c., n. 3 e /o n. 4, violazione dell'art. 545 c.p.c., comma 4, i n relazione a ll'art. 547 c.p.c., comma 2", per a vere il Tribunale, senza a l cuna motivazione, fatto propria l 'allegazione dell'ancona Tributi che l a cessione del q uinto e d i l pignoramento e rano compatibili a norma del D.P.R. n. 180 d el , mentre invece essa - come g ià d edotto n e l secondo motivo - n o n e ra s tata oggetto dell'opposizione e non a vrebbe p o tuto quindi e saminarsi. 3

4 Inoltre, la d e tta normativa sarebbe di stretta interpretazione, p e rchè a l trimenti n on comprenderebbe l a ragione per cui il terzo p i gnorato d o vrebbe dichiarare la preesistenza di cessioni di credito. 2. Il Collegio, per q uanto a ttiene a l ricorso proposto d a lla M., ritiene d i d o ver rilevare l'esistenza d i u n a situazione in p resenza della q uale l ' a zione a i sensi dell'art. 617 c.p.c., dalla medesima proposta, sulla b a se d e lla posizione soggettiva fatta valere a suo fondamento, non a vrebbe potuto esserlo. Invero, la M. ha pacificamente dedotto come situazione soggettiva tutelata con i l rimedio di cui a ll'art c.p.c., q u ella stessa situazione p o sta a b a se dell'opposizione cumulativamente p roposta ai sensi d ell'art. 619 c.p.c., cioè l ' e ssere cessionaria di un q u into del credito d el P. o g getto d el pignoramento e seguito d alla A n cona Tributi e l ' e ssere a suo dire la situazione giuridica così a cquisita opponibile alla creditrice procedente e prevalente su q u ella d a e ssa a zionata con l ' e secuzione. L a situazione p rospettata come legittimante all'opposizione agli a tti e secutivi è, pertanto, q uella stessa posta a base d e ll'opposizione a ll'art. 619 c.p.c.. Ora, il terzo l e gittimato a ll'opposizione ai sensi di tale n o rma, che cioè faccia valere u n a situazione giuridica soggettiva sul b ene esecutato o relativa a l d i ritto che l 'esecuzione è d i retta a realizzare, la quale, a suo d i re, è p revalente rispetto al diritto d e l creditore p rocedente d i soddisfarsi e, quindi, impeditiva d i tale soddisfazione, per i l fatto stesso che con la sua richiesta di tutela postula che l'esecuzione n o n p o ssa avvenire sul bene o riguardo al diritto da realizzarsi, in quanto lo i mpedisce l ' e sistenza della sua situazione giuridica prevalente, n o n h a i n teresse a ll'osservanza del quomodo d el p rocesso e secutivo, cioè d elle regole d el suo svolgimento. C iò, p e r la ragione che non è l ' o sservanza di tali regole e, quindi, l'ottenimento da parte del g iudice d ella sanzione per l a loro inosservanza che può soddisfare la sua p retesa di tutela. E ' p e r q u e sta ragione che q uando i l terzo i n questione p ropone i l rimedio di cui a ll'art c.p.c., n o n è a mmesso, per costante g iurisprudenza di questa C o rte ( e x multis, C a ss. n d el 2004) a far valere le nullità del p rocesso e secutivo: q ueste nullità, i n sostanza,non sono d educibili come fatti costitutivi d el diritto tutelato p e r l a semplice ragione che n o n sono idonee, o ve riconosciute, a g iustificare l ' e sistenza d ella p revalenza del d i ritto del terzo opponente sul diritto del creditore procedente. E ' a llora di tutta e videnza che a maggior ragione deve e scludersi che il terzo in questione possa agire direttamente ai sensi dell'art. 617 c.p.c., 4

5 (o, come nella specie, p roporre tale rimedio cumulativamente a q uello d ell'art. 619 c.p.c.). Il Tribunale, dunque, invece che scrutinare l e ragioni poste a base d ell'opposizione a i sensi dell'art. 617 c.p.c., dedotte dalla M. e d i rle i n fondate (dando così p e r a mmessa la p roponibilità d ell'opposizione i n q u e stione), a vrebbe dovuto riconoscere che all'azione così p roposta la M. n o n a veva legittimazione g ià sulla base d ella situazione giuridica p rospettata e senza bisogno di verificarla nel merito. Il principio di diritto che viene in rilievo è i l seguente: il terzo che si p retende l e gittimato all'opposizione ai sensi dell'art c.p.c., n o n è a mmesso - sia che p roponga anche questa opposizione, sia che n on l a p roponga - a far valere la situazione che l o l egittimerebbe a tale a zione come situazione che lo abilita a dolersi d e lle nullità d el p rocesso e secutivo e, quindi, l o legittima a lla p roposizione d ell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. A i sensi del secondo i n ciso del terzo comma d ell'art. 382 c.p.c., va, d u nque, rilevato che l'opposizione n on poteva e ssere p roposta e l a sentenza impugnata va cassata senza rinvio Il ricorso - che in a ssenza di specificazioni deve q uanto ai suoi motivi ritenersi p roposto a n che d al medesimo - è poi inammissibile p e r i l P., perchè n o n è stata i mpugnata l a ratio decidendi che ha detto che e gli n o n a veva dedotto ragione a l cuna a sostegno dell'opposizione a i sensi dell'art. 617 c.p.c.. 3. L e spese del giudizio d i Cassazione seguono la soccombenza e si l iquidano in dispositivo. P.Q.M. L a C o rte p ronunciando sul ricorso della M., cassa senza rinvio l a sentenza impugnata quanto alla d o manda ai sensi d ell'art. 617 c.p.c., p roposta d alla medesima p e rchè non p o teva e ssere p roposta. Dichiara i nammissibile il ricorso d el P.. Condanna i ricorrenti a lla rifusione a lla resistente d e lle spese del giudizio di cassazione, liquidate in E u ro millesettecento, d i cui cento per esborsi, o l tre spese generali e d a ccessori come per legge. C o sì d e ciso in R o ma, n ella C a mera d i consiglio d e lla S e zione Terza C i vile, il 10 marzo D epositato in Cancelleria il 6 giugno

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