h a pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
|
|
- Italo Perrone
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 C ass. civ. Sez. III, , n R E P U B BLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E ZIONE TERZA CIVILE C o mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D o tt. VARRONE Michele - Presidente D o tt. PETTI Giovanni Battista - Consigliere D o tt. MASSERA Maurizio - Consigliere D o tt. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere D o tt. TALEVI Alberto - Consigliere h a pronunciato la seguente: sul ricorso proposto da: sentenza M.D., P.A., elettivamente domiciliati i n R OMA V IA DEGLI S C IPIONI 1 9 1, p resso lo studio d ell'avvocato ALFIERI A R TURO, difesi d all'avvocato TRINCALI GIOVANNINO, giusta delega in atti; contro - ricorrenti - S OC. A N C ONA TRIBUTI S P A - Concessionaria por l a R i scossione d el P residente legale rappresentante pro tempore avv.po.fr., elettivamente d o miciliata in R OMA V IA B E N A C O 5, p resso l o studio dell'avvocato MARIA CHIARA MORABITO, difesa dall'avvocato B E L ELLI MASSIMO, g iusta delega in atti; - controricorrente - a vverso la sentenza n. 2 8 /03 OSIMO, depositata il 06/06/03; R G /02; 1
2 u dita l a relazione della causa svolta n e lla pubblica udienza del 1 0 /03/08 dal Consigliere Dott. Raffaele FRASCA; u dito l'avvocato MASSIMO BELELLI; u dito il P.M. in p e rsona d e l S o stituto P rocuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. S vo lgimento del processo 1. P.A. e la moglie M.D. p roponevano e n trambi, dinanzi al Tribunale d i A n cona, S e zione Distaccata di Osimo, opposizione agli a tti e secutivi e l a M. anche o pposizione di terzo ai sensi d ell'art. 619 c.p.c., sostenendo la nullità d e l p i gnoramento, degli a tti conseguenti e d ell'ordinanza d i a ssegnazione p ronunciata in u n p rocedimento e secutivo p romosso dalla A n cona tributi s.p.a. contro i l P. e l a C a milleri Argenterie s.p.a.. Il P. n o n i n dicava le ragioni della sua opposizione, mentre La M., per q u anto a ttiene ai profili i nerenti l'opposizione agli atti e secutivi che qui i n teressano, adduceva che il marito l e a veva ceduto volontariamente u n q uinto d e llo stipendio come da scrittura p rivata del 1 7 maggio 2000 e d e ccepiva l a nullità dell'intero p rocedimento - p e r non e ssere stata convocata dal Giudice d e ll'esecuzione ai sensi d ell'art. 485 c.p.c., n o nostante che p e r quella cessione fosse p a rte i n teressata - e d,inoltre l ' illegittimità dell'assegnazione a ll'ancona Tributi p e rchè p regiudizievole per il suo diritto a d i n cassare il quinto d ello stipendio e d elle indennità spettanti al marito. Il Tribunale, nella resistenza alle opposizioni dell'ancona Tributi s.p.a., d i chiarava inammissibile l ' opposizione del P. e rigettava entrambe l e o p posizioni della M La sentenza - p e r q uanto i n q uesta sede i n teressa, cioè con riferimento alla statuizione sull'opposizione agli a tti - si fonda sulle seguenti ragioni: l ' opposizione d e l P. era inammissibile p e r d i fetto d i i ndicazione dei motivi che l a fondavano e p e r inidoneità d i quelli i ndicati nella memoria depositata in corso d i g i udizio; l'opposizione d ella M. e ra i n fondata quanto al motivo relativo a lla violazione d e ll'art c.p.c., p e rchè nel p rocesso e secutivo non o p e rava i l p rincipio d e l contraddittorio di cui a ll'art c.p.c., b e n sì quello "dell'audizione per i l migliore esercizio della potestà ordinatoria del giudice in un processo tipicamente unilaterale", o n de l a mancata convocazione d e l d e bitore o l a mancata comunicazione al d e bitore d e l decreto di fissazione d ell'udienza " non p roduceva conseguenze a pprezzabili, salvo riflettersi e ventualmente sul provvedimento successivo contro il q uale il debitore p u ò p roporre opposizione" a i sensi dell'art c.p.c. "per u n motivo 2
3 d i verso d alla mancata audizione"; n e derivava che l a mancata a u dizione d e lla M. n on a veva p rodotto alcuna nullità del p rocedimento e dell'ordinanza di a ssegnazione; che, con riferimento al secondo motivo d i opposizione dove va ritenersi che l a cessione di credito volontaria fosse i rrilevante, ancorchè a vente d a ta certa anteriore a l p ignoramento e che, d u nque, n on e ra i n compatibile con l 'ordinanza di a ssegnazione. 2. Contro q u e sta sentenza, riguardo alle sole statuizioni relative a l le o p posizioni ai sensi dell'art. 617 c.p.c., hanno p roposto congiunto ricorso per cassazione fondato su tre motivi M.D. e P.A.. H a resistito con controricorso la s.p.a. Ancona Tributi. Motivi della decisione 1. Con i l p r i mo motivo si d e duce, i n riferimento a ll'art. 360 c.p.c., n. 3, e /o n. 4 ; " violazione dell'art. 485 c.p.c., anche in relazione all'art c.p.c.", sostenendosi che e rroneamente i l Tribunale a vrebbe ritenuto p riva d i rilievo la mancata a u dizione della M., posto che la stessa, se tempestivamente convocata, a vrebbe dimostrato d i e ssere cessionaria d el q uinto, l à dove l'ordinanza d i assegnazione n on e ra stata p ronunciata p e rchè compatibile con l a cessione, ma p e rchè la scrittura p rivata di cessione non e ra o p -ponibile ai terzi p e r d i fetto di certezza d ell'anteriorità d ella d a ta, n o n risultando autenticata o registrata ai sensi d ell'art c.c.. S i sostiene a n cora che la legittimazione attiva a ll'opposizione d i cui all'art c.p.c., è riconosciuta a tutti i soggetti che possono subire danno dall'atto impugnato. Il secondo motivo lamenta, i n riferimento a ll'art c.p.c., n. 4, " nullità d ella sentenza e x a rt c.p.c., i n relazione all'art. 617 c.p.c.", perchè il Giudice dell'esecuzione a vrebbe scrutinato l ' opposizione dando rilievo non a lla q u e stione p o sta con l 'opposizione, cioè l'essere la cessione a data certa anteriore al pignoramento, b e n sì a lla sua compatibilità con il pignoramento, così p ronunciandosi su q u e stione su cui non vi era impugnazione. Il terzo motivo d educe, i n riferimento a ll'art c.p.c., n. 3 e /o n. 4, violazione dell'art. 545 c.p.c., comma 4, i n relazione a ll'art. 547 c.p.c., comma 2", per a vere il Tribunale, senza a l cuna motivazione, fatto propria l 'allegazione dell'ancona Tributi che l a cessione del q uinto e d i l pignoramento e rano compatibili a norma del D.P.R. n. 180 d el , mentre invece essa - come g ià d edotto n e l secondo motivo - n o n e ra s tata oggetto dell'opposizione e non a vrebbe p o tuto quindi e saminarsi. 3
4 Inoltre, la d e tta normativa sarebbe di stretta interpretazione, p e rchè a l trimenti n on comprenderebbe l a ragione per cui il terzo p i gnorato d o vrebbe dichiarare la preesistenza di cessioni di credito. 2. Il Collegio, per q uanto a ttiene a l ricorso proposto d a lla M., ritiene d i d o ver rilevare l'esistenza d i u n a situazione in p resenza della q uale l ' a zione a i sensi dell'art. 617 c.p.c., dalla medesima proposta, sulla b a se d e lla posizione soggettiva fatta valere a suo fondamento, non a vrebbe potuto esserlo. Invero, la M. ha pacificamente dedotto come situazione soggettiva tutelata con i l rimedio di cui a ll'art c.p.c., q u ella stessa situazione p o sta a b a se dell'opposizione cumulativamente p roposta ai sensi d ell'art. 619 c.p.c., cioè l ' e ssere cessionaria di un q u into del credito d el P. o g getto d el pignoramento e seguito d alla A n cona Tributi e l ' e ssere a suo dire la situazione giuridica così a cquisita opponibile alla creditrice procedente e prevalente su q u ella d a e ssa a zionata con l ' e secuzione. L a situazione p rospettata come legittimante all'opposizione agli a tti e secutivi è, pertanto, q uella stessa posta a base d e ll'opposizione a ll'art. 619 c.p.c.. Ora, il terzo l e gittimato a ll'opposizione ai sensi di tale n o rma, che cioè faccia valere u n a situazione giuridica soggettiva sul b ene esecutato o relativa a l d i ritto che l 'esecuzione è d i retta a realizzare, la quale, a suo d i re, è p revalente rispetto al diritto d e l creditore p rocedente d i soddisfarsi e, quindi, impeditiva d i tale soddisfazione, per i l fatto stesso che con la sua richiesta di tutela postula che l'esecuzione n o n p o ssa avvenire sul bene o riguardo al diritto da realizzarsi, in quanto lo i mpedisce l ' e sistenza della sua situazione giuridica prevalente, n o n h a i n teresse a ll'osservanza del quomodo d el p rocesso e secutivo, cioè d elle regole d el suo svolgimento. C iò, p e r la ragione che non è l ' o sservanza di tali regole e, quindi, l'ottenimento da parte del g iudice d ella sanzione per l a loro inosservanza che può soddisfare la sua p retesa di tutela. E ' p e r q u e sta ragione che q uando i l terzo i n questione p ropone i l rimedio di cui a ll'art c.p.c., n o n è a mmesso, per costante g iurisprudenza di questa C o rte ( e x multis, C a ss. n d el 2004) a far valere le nullità del p rocesso e secutivo: q ueste nullità, i n sostanza,non sono d educibili come fatti costitutivi d el diritto tutelato p e r l a semplice ragione che n o n sono idonee, o ve riconosciute, a g iustificare l ' e sistenza d ella p revalenza del d i ritto del terzo opponente sul diritto del creditore procedente. E ' a llora di tutta e videnza che a maggior ragione deve e scludersi che il terzo in questione possa agire direttamente ai sensi dell'art. 617 c.p.c., 4
5 (o, come nella specie, p roporre tale rimedio cumulativamente a q uello d ell'art. 619 c.p.c.). Il Tribunale, dunque, invece che scrutinare l e ragioni poste a base d ell'opposizione a i sensi dell'art. 617 c.p.c., dedotte dalla M. e d i rle i n fondate (dando così p e r a mmessa la p roponibilità d ell'opposizione i n q u e stione), a vrebbe dovuto riconoscere che all'azione così p roposta la M. n o n a veva legittimazione g ià sulla base d ella situazione giuridica p rospettata e senza bisogno di verificarla nel merito. Il principio di diritto che viene in rilievo è i l seguente: il terzo che si p retende l e gittimato all'opposizione ai sensi dell'art c.p.c., n o n è a mmesso - sia che p roponga anche questa opposizione, sia che n on l a p roponga - a far valere la situazione che l o l egittimerebbe a tale a zione come situazione che lo abilita a dolersi d e lle nullità d el p rocesso e secutivo e, quindi, l o legittima a lla p roposizione d ell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. A i sensi del secondo i n ciso del terzo comma d ell'art. 382 c.p.c., va, d u nque, rilevato che l'opposizione n on poteva e ssere p roposta e l a sentenza impugnata va cassata senza rinvio Il ricorso - che in a ssenza di specificazioni deve q uanto ai suoi motivi ritenersi p roposto a n che d al medesimo - è poi inammissibile p e r i l P., perchè n o n è stata i mpugnata l a ratio decidendi che ha detto che e gli n o n a veva dedotto ragione a l cuna a sostegno dell'opposizione a i sensi dell'art. 617 c.p.c.. 3. L e spese del giudizio d i Cassazione seguono la soccombenza e si l iquidano in dispositivo. P.Q.M. L a C o rte p ronunciando sul ricorso della M., cassa senza rinvio l a sentenza impugnata quanto alla d o manda ai sensi d ell'art. 617 c.p.c., p roposta d alla medesima p e rchè non p o teva e ssere p roposta. Dichiara i nammissibile il ricorso d el P.. Condanna i ricorrenti a lla rifusione a lla resistente d e lle spese del giudizio di cassazione, liquidate in E u ro millesettecento, d i cui cento per esborsi, o l tre spese generali e d a ccessori come per legge. C o sì d e ciso in R o ma, n ella C a mera d i consiglio d e lla S e zione Terza C i vile, il 10 marzo D epositato in Cancelleria il 6 giugno
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,
Dettaglisentenza - ricorrente -
S E N TENZA N. 10094 ANNO 2008 R E P U B BLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E ZIONE PRIMA CIVILE C o mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D o tt. CRISCUOLO
DettagliIl Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliIl rapporto di lavoro dipendente non si dimostra con fax e cellulare (Cassazione sez. VI civile, Sentenza 30 luglio 2012 n. 13594) commento e testo
Il rapporto di lavoro dipendente non si dimostra con fax e cellulare (Cassazione sez. VI civile, Sentenza 30 luglio 2012 n. 13594) commento e testo La previdenza:it D.T. ha convenuto la Warsterner Italia
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
DettagliSuprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ESENTE DA REGISTRAZIONE Al SENSI DEL D.P.R. 26/411956 N. 131 TAB. ALL. B. - N.5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA 2221. 1 5 Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 19259 Anno 2013 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: FILABOZZI ANTONIO Data pubblicazione: 20/08/2013 SENTENZA sul ricorso 1859-2011 proposto da: CAZZOLA CARLO CZZCRL46A14D969V,
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA
18277/ 15 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente - Oggetto *FALLIMENTO E ISTITUTI AFFINI Dott. RENATO BERNABAI
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2917 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 13/02/2015 SENTENZA sul ricorso 5632-2010 proposto da: AIPA SPA in persona del Presidente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16952 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Data pubblicazione: 19/08/2015 SENTENZA sul ricorso n. 16812/09 proposto da: La Dolce Arte S.n.c.
Dettagliwww.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco
DettagliCORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 03 02 2014 N 2261
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 03 02 2014 N 2261 Imposta di registro acquisto prima casa acquisto avvenuto a seguito di sentenza sostitutiva di contratto non concluso ex art. 2932 C.C. agevolazioni richiesta
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliAPPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.
APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. CASS. CIV., SEZ. III, 11 GIUGNO 2012, N. 9432. Ai fini della ammissibilità dell'appello per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza
Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge
DettagliCass. civ. Sez. III, Sent., 30-03-2011, n. 7222
Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-03-2011, n. 7222 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI NANNI
DettagliCorte di Cassazione Sezione Lavoro civile
Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Sentenza 11 dicembre 2013, n. 27651 Integrale Lavoro ed occupazione - licenziamento - individuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 22029 Anno 2015 Presidente: STILE PAOLO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 28/10/2015 SENTENZA sul ricorso 17310-2010 proposto da: CANDIDO GIORGIO C.F. CNDGRG62H01D969A,
DettagliCORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 12 03 2014 N 5691
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 12 03 2014 N 5691 Agevolazioni fiscali benefici per l acquisto della prima casa abitazione non di lusso secondo i parametri di cui al D.M. 2/8/1969 disposizione dell art. 10
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliSENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 17434 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 02/09/2015 SENTENZA sul ricorso 4419-2014 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
DettagliCass. civ. Sez. II, Sent., 25/02/2014, n. 4489 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE
Cass. civ. Sez. II, Sent., 25/02/2014, n. 4489 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA
DettagliSuprema Corte di Cassazione. Sezione III. sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889
REPUBBLICA ITALIANA Suprema Corte di Cassazione Sezione III sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Sig. (Creditore) (C.F.) rappresentato e difeso dall Avv. (C.F.) fax, indirizzo PEC nel cui Studio, in Bologna,, ha eletto domicilio come
DettagliAnche il promotore finanziario è soggetto a fallimento Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 18.12.2012 n 23384 commento e testo
Anche il promotore finanziario è soggetto a fallimento Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 18.12.2012 n 23384 commento e testo (Leonardo Serra) Altalex.it Con l'ordinanza 18 dicembre 2012, n. 23383 la
DettagliSENTENZA N. 355 ANNO 2005
SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA
DettagliFactoring Tour: Bari
Factoring Tour: Bari Il factoring: la gestione professionale dei crediti al servizio dell impresa LA CESSIONE DEI CREDITI IVA E NOVITA IN TEMA DI REVOCATORIA FALLIMENTARE Intervento di Massimo Lupi, avvocato
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONI UNITE CIVILI. Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Primo Pres.te f.f. - Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente Sezione -
A 8 6 8/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Giurisdizione tributaria - Giudice ordinario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliInfiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:
Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari
DettagliSentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012
N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente
Dettagliwww.ildirittoamministrativo.it
N. 02724/2013REG.PROV.COLL. N. 03709/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Dott. Petti Giovanni Battista - Presidente - Dott. Spagna Musso Bruno - Consigliere - Dott. Vivaldi Roberta
DettagliControversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero
Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero A cura di CDL Roberto Cristofaro Lo speciale rito Fornero è istituito dalla riforma del lavoro per l utilizzo nelle controversie relative
DettagliNota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE
Nota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; Pm (conforme) Destro. LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI
DettagliTRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. ), residente in, Via, elettivamente domiciliato in presso e nello studio
TRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Sig., nato a il, (c.f.: ), residente in, Via, elettivamente domiciliato in presso e nello studio dell Avv. (c.f.: pec: - fax ) che lo rappresenta e difende
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 8824 Anno 2015 Presidente: BUCCIANTE ETTORE Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 30/04/2015 SENTENZA sul ricorso 23330-2009 proposto da: PASCUCCI EMANUELA PSCMNL58S44H501F,
Dettagliper l'esecuzione del giudicato
Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha
DettagliI vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:
IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA CONDOMINIALE MOTIVI VIZI INSUSSISTENZA RIGETTO [Tribunale di Napoli, Sezione XII, Civile sentenza 24 gennaio 2013 commento e testo (Nota a cura dell Avv. Rodolfo Cusano)
DettagliSezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)
Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DettagliTRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente
Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico
Dettaglidomiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso l'avvocato
E inammissibile l'intervento del padre naturale nel giudizio di disconoscimento della paternità Cassazione civile sez. I 08 febbraio 2012 n. 1784 La Corte di Cassazione con questa recente sentenza (n.
DettagliCass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 13-11-2014, n. 24258 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE
Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 13-11-2014, n. 24258 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Istante (nato/a, il / /, C.F.: ) residente in ( ), Via (CAP: ),
TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Istante (nato/a, il / /, C.F.: ) residente in ( ), Via (CAP: ), rappresentato/a e difeso/a nel presente giudizio, giusta procura a margine del presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. sentenza
Data 22/05/2013 Ente giudicante CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO Numero 12583 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ha pronunciato la seguente:
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliSTUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro
L irregolarità della notifica dell atto di precetto e l opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di Antonella Nigro L opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall'art. 617 del Codice di
DettagliCancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali
avv. prof. Rolandino Guidotti : aspetti sostanziali e processuali Modena 10 ottobre 2013 10 ottobre 2013 1 Società in nome collettivo (non modificata riforma 2003) Art. 2311 c.c. (Bilancio finale di liquidazione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliN. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA
1 di 5 14/03/2012 10.12 N. 00275/2012 REG.PROV.COLL. N. 00131/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliRoma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,
DettagliSUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 13 GENNAIO 2014, N.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 13 GENNAIO 2014, N. 487 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
DettagliNULLITA DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI UNA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA PER MANCATA INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLA MEDESIMA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI CATANZARO Il, nella persona dell avvocato Luciano Pallini, ha pronunciato la seguente SENTENZA TRA XXXXX nella
DettagliCOMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014
COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014 Con l entrata in vigore della riforma del processo esecutivo ex D.L. 132/2014, limitatamente agli aspetti pratici e in attesa di
DettagliIl gravame è fondato.
Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 17433 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 02/09/2015 SENTENZA sul ricorso 30301-2011 proposto da: VASQUEZ SANTOS DAYELIN C.F. VZQDLN75T70Z504W,
DettagliAppello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
kiò REPUBBLICA ITALIANA _ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 783 44 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Domenico Chindemi Presidente Dott. Liana Zoso
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e
TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliLE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente
DettagliComune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;
N. 01571/2013 REG.PROV.COLL. N. 02629/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. LOREDANA NAllICONE - Rel. Consigliere - SENTENZA
-691 14 115 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Opposizione a dichiarazione di fallimento.
DettagliIl Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via
ALLA SEDE INPS DI Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via., p r e m e s s o - che il Sig... è iscritto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali
DettagliCorte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 dicembre 2015 22 febbraio 2016, n. 3436 Presidente Amendola Relatore Tatangelo Fatto Nel corso di
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 dicembre 2015 22 febbraio 2016, n. 3436 Presidente Amendola Relatore Tatangelo Fatto Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare
DettagliR E P U B BLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E ZIONE PRIMA CIVILE
S E N TENZA N. 10810 AN N O 2008 R E P U B BLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E ZIONE PRIMA CIVILE C o mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D o tt. CRISCUOLO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA. SOCIETA' COOPERATIVA LATTERIE VICENTINE in persona
1 3 740 ih REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto *TRIBUTI R.G.N. 10645/2013 cron.,,(3.4
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01105/2015REG.PROV.COLL. N. 02829/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliSEZIONI UNITE CIVILI ORDINANZA. ZIERNHOLD CHRISTIAN, OCCELLO MASSIMO, elettivamente. domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo
1 3201-14 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Regolamento di giurisdizione Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI Dott.
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI PROPOSTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Approvato con delibera n. 83 del 22 febbraio
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA
Abstract: Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l agenzia di viaggi quando questa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in
DettagliLa correttezza dell assunto pronunciato dal Gup di Milano, viene ribadita
1 La Cassazione chiarisce le conseguenze penali della sottrazione agli obblighi di mantenimento (cd. assegno) e l'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge n. 54/2006. Corte di Cassazione, Sezione
DettagliCassazione civile sez. I, 31.01.2014 n. 2112, pres. Salmè, rel D Amato LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE
Cassazione civile sez. I, 31.01.2014 n. 2112, pres. Salmè, rel D Amato LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -
DettagliIMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON
IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4574 Anno 2015 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 06/03/2015 SENTENZA sul ricorso iscritto proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona
DettagliEditrice PROPRETARIO EX ART. 2929-BIS C.C. (DOPO IL D.L. 83/2015) Formula annotata di Giulio SPINA TRIBUNALE DI...
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 24.9.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015 Editrice ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE CONTRO IL TERZO PROPRETARIO
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliSuccessione ereditaria: sul termine di prescrizione dell'azione di riduzione
Successione ereditaria: sul termine di prescrizione dell'azione di riduzione Corte di cassazione Sezioni unite civili Sentenza 25 ottobre 2004, n. 20644 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
Dettagli