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1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CHIETI INDICE Pag. Art. 1 Ambito di applicazione 1 Art. 2 Prima iscrizione inizio anno 3 Art. 3 Prima iscrizione in corso d anno 3 Art. 4 Iscrizione a seguito di trasferimento da altro Ordine di 3 appartenenza Art. 5 Trasferimento ad altro Ordine di appartenenza/richiesta di cancellazione dall Albo 4 Art. 6 _ Iscrizione nella sezione speciale dell Albo art. 8 D.M. 5 n. 34/2013 Società tra Professionisti (STP) Art. 7 _ Iscrizione nel Registro dei Tirocinanti 5 Art. 8 _ Mancato versamento della quota nei termini stabiliti 6 dall ODCEC Art. 9 _ Varie 7 Art. 1- Ambito di applicazione Il presente Regolamento disciplina le modalità di pagamento del contributo annuale di iscrizione all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti, ovvero Sezione A Commercialisti, Sezione B Esperti Contabili, Albo dei non esercenti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 139/2005 e dal vigente Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed in vigore dal 14 gennaio 2009, e del contributo di iscrizione nel Registro dei tirocinanti. Pagina 1

2 Premesso quanto segue: a. il contributo annuale si compone di una quota di spettanza del Consiglio Nazionale decisa e comunicata a ciascun Ordine territoriale entro il 30 ottobre di ogni anno. Tale quota, che può subire variazioni di anno in anno, esprime la misura del contributo relativo all anno successivo posto a carico degli iscritti negli albi e negli elenchi speciali dei non esercenti e deve essere incassata dall Ordine territoriale per conto del Consiglio Nazionale. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun Ordine territoriale deve provvedere a riversare al Consiglio nazionale le somme riscosse nell anno precedente per conto di quest ultimo; b. qualora alla data di iscrizione all Albo il Consiglio Nazionale non avesse ancora determinato la quota di propria spettanza, il Consiglio dell Ordine di Chieti richiederà agli iscritti il medesimo importo stabilito per l anno precedente salvo riservarsi la facoltà di esigere dagli iscritti un versamento a titolo di adeguamento; c. nel caso di esercizio di tale facoltà, il Consiglio dell Ordine di Chieti dovrà darne immediata comunicazione all iscritto e contestualmente si provvederà alla modifica dei modelli di iscrizione; d. la quota di spettanza dell Ordine di Chieti è proposta dal relativo Consiglio e sottoposto all Assemblea degli iscritti in occasione dell annuale approvazione del Bilancio Preventivo (30 novembre di ogni anno), per la relativa approvazione; e. la misura del contributo dovuto dai tirocinanti è proposta dal relativo Consiglio e sottoposto all Assemblea degli iscritti in occasione dell annuale approvazione del Bilancio Preventivo (30 novembre di ogni anno), per la relativa approvazione; il presente Regolamento intende regolare le sotto indicate fattispecie: prima iscrizione inizio anno; prima iscrizione in corso d anno; iscrizione a seguito di trasferimento da altro Ordine di appartenenza; trasferimento ad altro Ordine di appartenenza; Pagina 2

3 iscrizione nel Registro dei tirocinanti; mancato versamento della quota nei termini stabiliti dall ODCEC. Art. 2 Prima iscrizione inizio anno Fattispecie: è il caso in cui il Collega dopo aver sostenuto con successo l esame di abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, decide di iscriversi all Ordine di Chieti nei primi giorni dell anno. Normativa: in questo caso egli versa una quota di iscrizione comprensiva di quanto dovuto all Ordine di Chieti e di quanto dovuto al Consiglio Nazionale, con riserva di quanto previsto ai p.ti b) e c) dell art.1 del presente Regolamento. Art. 3 Prima iscrizione in corso di anno Fattispecie: è il caso in cui il Collega dopo aver sostenuto con successo l esame di abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, decide di iscriversi all Ordine di Chieti nel corso dell anno. Normativa: in questo caso l importo della quota di iscrizione varia in funzione della data in cui in cui egli richiede di essere iscritto. In particolare, se l iscrizione è richiesta entro il dell anno in questione, la quota da versare è pari a quanto stabilito nel precedente art. 2 e nel rispetto della relativa riserva. Se l iscrizione è richiesta successivamente al 30.6 dell anno in questione, la quota da versare è pari a quanto stabilito nel precedente Art. 2 e nel rispetto della relativa riserva, in particolare l importo da versare comprende l intera quota di spettanza del Consiglio Nazionale ed un mezzo della quota di spettanza dell Ordine. Art. 4 Iscrizione a seguito di trasferimento da altro Ordine di appartenenza Fattispecie: è il caso in cui il Collega si iscrive all Ordine di Chieti a seguito di trasferimento da altro Ordine di appartenenza. Normativa: in questo caso con l Ordine di provenienza bisogna verificare: la data in cui si chiede il trasferimento (inizio anno ovvero in corso di anno); se la quota di iscrizione per l anno oggetto del trasferimento sia già stata pagata, ed in tal caso se ricomprenda o meno quanto di spettanza del Consiglio Nazionale; se la quota di iscrizione per l anno oggetto del trasferimento non sia già stata pagata. Si possono dunque verificare le seguenti ipotesi: Pagina 3

4 1a) il Collega ha già versato all Ordine di provenienza la quota comprensiva di quanto spettante al Consiglio Nazionale e chiede il trasferimento entro il dell anno in questione: l Ordine di Chieti provvede alla riscossione della sola quota di propria spettanza; 1b) il Collega ha già versato all Ordine di provenienza la quota comprensiva di quanto spettante al Consiglio Nazionale e chiede il trasferimento successivamente al dell anno in questione: l Ordine di Chieti provvede alla riscossione della sola quota di propria spettanza nella misura di un mezzo; 2a) il Collega ha già versato all Ordine di provenienza la quota non comprensiva di quanto spettante al Consiglio Nazionale e chiede il trasferimento entro il dell anno in questione: l Ordine di Chieti provvede alla riscossione dell intera quota comprensiva di quanto di propria spettanza e di quanto spettante al Consiglio Nazionale con la riserva di quanto previsto ai p.ti b) e c) dell art.1 del presente Regolamento; 2b) il Collega ha già versato all Ordine di provenienza la quota non comprensiva di quanto spettante al Consiglio Nazionale e chiede il trasferimento successivamente al dell anno in questione: l Ordine di Chieti provvede alla riscossione di un importo comprendente l intera quota di spettanza del Consiglio Nazionale con la riserva di quanto previsto ai p.ti b) e c) dell art. 1 del presente Regolamento, ed un mezzo della quota di spettanza dell Ordine; 3) l iscritto, alla data di richiesta del trasferimento da altro Ordine non ha pagato alcuna quota di iscrizione per l anno in corso: l Ordine di Chieti provvede alla riscossione della quota medesima comprensiva di quanto di propria spettanza e di quanto spettante al Consiglio Nazionale con la riserva di quanto previsto ai p.ti b) e c) dell art.1 del presente Regolamento. Art. 5 Trasferimento ad altro Ordine di appartenenza/richiesta di cancellazione dall Albo Fattispecie: è il caso in cui il Collega a seguito di trasferimento, richiede la cancellazione dall Ordine di Chieti per iscriversi ad altro Ordine o a prescindere dall ipotesi di trasferimento, richiede la cancellazione dall Ordine di Chieti (sia dall Albo che dagli Elenchi speciali). Normativa: se il trasferimento o la richiesta avvengono entro il dell anno in questione nessuna quota sarà richiesta ad alcun titolo. Se il trasferimento o la richiesta avvengono successivamente al dell anno in questione sarà dovuta la quota di spettanza dell Ordine di Chieti oltre alla quota spettante al Consiglio Nazionale con la riserva di quanto previsto ai p.ti b) e c) del presente Regolamento. Il pagamento della quota è condizione sine qua non per rilasciare il nulla osta al trasferimento o per procedere alla cancellazione. Pagina 4

5 Art. 6 Iscrizione nella sezione speciale dell Albo art. 8 D.M. n. 34/2013 Società tra Professionisti (STP) Fattispecie: è il caso in cui una Società tra Professionisti nota anche come STP (1) chiede l iscrizione nella sezione speciale STP dell Albo come previsto dall art. 8 D.M. n. 34/2013. Normativa: la Società tra Professionisti è regolamentata dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell 8 febbraio 2013 (come da allegato al presente Regolamento). Il presente Regolamento rimanda agli artt. 8 e 9 del medesimo decreto, che disciplinano gli obblighi di iscrizione nella sezione speciale dell Albo e le formalità necessarie per richiederla. In relazione alla misura della quota di iscrizione, si prevede che all atto della richiesta di iscrizione della STP sia versata la quota di iscrizione per la Società. In data 29 luglio 2014, il Consiglio dell Ordine, ha deliberato il recepimento di quanto recentemente previsto dal CNDCEC nella risposta del PO n. 28/2014 (come da allegato al presente Regolamento) relativamente al pagamento del contributo a carico dei Soci della STP non iscritti all Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Ciò premesso, attualmente si prevede quanto segue: - i Soci non iscritti all Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti, appartenenti ad STP iscritte nella sezione speciale STP dell Albo in data antecedente al 29 luglio 2014 dovranno versare la quota di iscrizione nella misura come stabilita in occasione dell approvazione del bilancio di previsione per l anno 2014; - i Soci non iscritti all Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti, appartenenti ad STP iscritte nella sezione speciale STP dell Albo in data successiva al 29 luglio 2014 non dovranno versare alcuna quota di iscrizione. Le suddette quote sono di totale spettanza dell Ordine poiché, il Consiglio Nazionale nulla ha ancora deciso in merito all importo di propria competenza. Art. 7 Iscrizione del Registro dei Tirocinanti Fattispecie: è il caso in cui il soggetto è interessato a dare avvio al periodo di tirocinio professionale con conseguente richiesta di iscrizione nel Registro dei Tirocinanti. Normativa: in tal caso nulla è dovuto al Consiglio Nazionale ed il Consiglio dell Ordine di Chieti si riserva di stabilire l ammontare delle quote di iscrizione entro i termini di approvazione del bilancio preventivo (30 novembre di ogni anno). In relazione alla misura della quota di iscrizione, si prevede che nel caso in cui il Tirocinante provenga da altro Ordine e debba compiere un periodo di residuo tirocinio inferiore ai nove mesi rispetto alla durata istituzionale dello stesso, l importo della quota di iscrizione sia ridotto alla metà rispetto a quello stabilito dal Consiglio dell Ordine. Nel rispetto di quanto evidenziato dal MIUR con una nota esplicativa del mese di settembre 2013 e dal CNDCEC con la risposta nr. 192/2013 al quesito formulato dall Ordine di Chieti (come da Pagina 5

6 allegati al presente Regolamento) i passaggi dei Tirocinanti tra le fasce A ( Commercialisti) e B (Esperti Contabili) viene così disciplinato: - le vecchie convenzioni saranno applicate fino alla stipula delle nuove convenzioni tra Ordini ed Università e comunque non oltre l anno accademico , pertanto, fino ad allora, coloro che siano in possesso di laurea triennale ed al momento della presentazione dell istanza di iscrizione nella sezione B del Registro, siano contestualmente iscritti ad un corso di laurea specialistica in convenzione, hanno diritto ad essere iscritti nella sezione A dello stesso Registro. Ne consegue che, coloro che in possesso di tali requisiti, siano stati iscritti nella sezione B dovranno essere trasferiti nella sezione A con effetto dall inizio del tirocinio, previo annullamento d ufficio della delibera di iscrizione nella sezione B; - ai fini del compimento del tirocinio per la sezione A potrà essere riconosciuto un solo semestre di tirocinio nel quale devono essere state svolte 250 ore di tirocinio, fermo restando l obbligo di compiere un anno di tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica; - se i soggetti in questione abbiano già compiuto 18 mesi di tirocinio, potranno chiedere il certificato di compiuta pratica per sostenere l Esame di Stato da Esperto Contabile ed eventualmente valutare la possibilità di chiedere la sospensione che non potrà protrarsi oltre i 6 mesi successivi al compimento del biennio di durata legale del corso di laurea specialistica; - per i soggetti che si trovino in questa fattispecie ma che frequentino un corso di laurea specialistica non in convenzione, nel momento di iscrizione nel Registro del Tirocinanti non potranno essere trasferiti nella sezione A con effetto dall inizio del tirocinio. Art. 8 Mancato versamento della quota nei termini stabiliti dall Odcec Salvo quanto disposto dal D. Lgs. 139/2005 e dal vigente Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Consiglio dell Ordine di Chieti intende disciplinare il mancato pagamento della quota nei termini stabiliti. La quota di iscrizione annuale da parte degli iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti, ovvero Sezione A Commercialisti, Sezione B Esperti Contabili, Albo dei non esercenti deve essere corrisposta in un unica soluzione entro la data di scadenza deliberata dal Consiglio dell Ordine di Chieti. Trascorsi 30 giorni dalla suddetta scadenza, la Segreteria dell Ordine invia lettera di sollecito all iscritto che non abbia ancora provveduto al pagamento della quota, concedendogli il termine di Pagina 6

7 15 giorni per adempiere al proprio obbligo. In caso di protratto inadempimento l iscritto viene invitato a regolarizzare la propria posizione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa, dovendo in questo caso corrispondere la quota di iscrizione aumentata da una penalità da calcolarsi sull importo del contributo dovuto applicando il tasso di interesse legale e la sanzione (al momento vigenti) previsti per l istituto del ravvedimento operoso, e da un importo a forfait pari ad 25,00 a titolo di rimborso spese amministrative e postali. Nel caso in cui l iscritto non sia in grado di adempiere alla propria obbligazione a causa di difficoltà economiche dimostrabili, l Ordine di Chieti può proporre allo stesso un piano di rateazione concordando insieme tempi, modalità ed eventuali interessi da applicare. Scaduto anche il suddetto termine senza che l iscritto abbia adempiuto al proprio obbligo, il Consiglio apre nei confronti dello stesso l istruttoria del Procedimento Disciplinare così come disciplinato dal Capo V del D. Lgs. 139/2005 (artt ) e dall art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In particolare il Consiglio dell Ordine di Chieti ai sensi dell art. 54 del suddetto decreto legislativo, può pronunciare a carico dell iscritto moroso, la sospensione per morosità. Sentito l iscritto, secondo quanto disposto dal c. 7 dell art. 50 del D. Lgs. 139/2005, esperite le formalità amministrative ivi previste e accertato il mancato pagamento nel termine ultimo concessogli pronuncia, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, la sospensione per morosità che permane fino a quando l iscritto non dimostri di aver spontaneamente pagato le somme dovute. Nel caso in cui, decorso il termine di un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l iscritto non abbia adempiuto, il Consiglio dell Ordine di Chieti pone in essere la procedura di cancellazione con le modalità previste dall art. 7 c. 3 del Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In relazione al contributo dovuto dai tirocinanti, si stabilisce che lo stesso debba essere pagato prima della richiesta di iscrizione nel relativo Registro, al fine di dar seguito all iscrizione medesima. Art. 9 Varie Per tutto quanto non espressamente previsto in tale Regolamento si fa riferimento a quanto disposto in materia dal D. Lgs. 139/2005 e dal Regolamento ad oggi vigente per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Pagina 7

8 Note: (1) in data 03 giugno 2013 il Consiglio dell Ordine di Chieti ha ufficializzato l istituzione della sezione speciale dell Albo ex art. 8 D.M. 34/2013 che accoglie l iscrizione delle Società tra Professionisti note come STP. Approvato dall Odcec di Chieti il 18 marzo 2013 Integrazione ex art. 6 (art.7) approvata dall Odcec di Chieti il 20 maggio 2013 Integrazione ex art. 6 (art.7) approvata dall Odcec di Chieti il 14 ottobre 2013 Nuovo art. 6 approvato dall Odcec di Chieti il 20 gennaio 2014 Integrazione art. 5 approvata dall Odcec di Chieti il 10 febbraio 2014 Variazione art. 6 approvata dall Odcec di Chieti il 29 luglio 2014 Pagina 8

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