La start up innovativa

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1 La start up innovativa di Saverio Sabatini Il Decreto Sviluppo-bis ha introdotto nell ordinamento italiano le nuove figure della società innovativa e dell incubatore certificato, sulla scorta delle esperienze degli altri Paesi Europei e con la non celata volontà di premiare le società rivolte all innovazione tecnologica, attraverso incentivi fiscali, disposizioni speciali in ambito di diritto societario e di diritto del lavoro e senza prevedere alcun limite anagrafico. Sommario 1. Premessa 2. La norma e relazione Illustrativa 3. Cos è una start up innovativa 4. Cos è l incubatore di start up innovative 5. Deroghe e incentivi 6. Conclusioni 1. Premessa La conversione in Legge n. 221/2012 del cd. decreto Sviluppo-bis (D.L. 179/2012) ha migliorato la disciplina delle c.d. start up innovative, che oggi si caratterizza per una serie di agevolazioni fiscali e di deroghe alle norme codicistiche e alla disciplina dei rapporti di lavoro. Come per ciascuna società di capitali, si prevede un efficacia costitutiva in sede d iscrizione nel registro delle imprese, ma non basta: condizione essenziale per l'accesso ai benefici consiste nell'iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese, nella quale dovranno anche essere iscritti gli incubatori certificati. Le Camere di Commercio hanno già individuato il percorso da seguire per le dette iscrizioni, tuttavia il tempo per affinare la procedura non manca: infatti, sulla scia di una - ormai costante - prassi legislativa, l'art. 25, comma 5, d.l. 179/2012 prevede che la disciplina degli incubatori certificati debba essere integrata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (nella speranza che, stavolta, a differenza di quanto verificatosi per le s.r.l. semplificate, il Ministero rispetti la tempistica assegnatagli). Non è possibile, allora, iscrivere gli incubatori certificati prima dell'emanazione del predetto decreto ministeriale, mentre per le start up innovative la disciplina è d immediata applicazione sicché le società che si trovino in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge possono già richiedere l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Il decreto, poi convertito con modifiche, detta disposizioni dirette a favorire: PIANIFICAZIONE FISCALE E SOCIETARIA Pagina 1

2 la crescita sostenibile; lo sviluppo tecnologico; l occupazione, in particolare giovanile; l attrazione di talenti e di capitali dall estero; la promozione di una cultura della trasparenza, dell imprenditorialità e del rischio; lo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale; la creazione di un ecosistema maggiormente favorevole all'innovazione; la promozione di una maggiore mobilità sociale. È evidente il legame con l innovazione tecnologica determinata da una forte incidenza delle spese in ricerca e sviluppo ovvero dall impiego di personale dotato di dottorato di ricerca o comunque altamente qualificato, ovvero ancora dallo sfruttamento di una privativa su un brevetto. A differenza delle s.r.l. semplificate non sono posti vincoli di natura anagrafica in capo all imprenditore, né di natura settoriale in capo agli ambiti di attività della start-up, né di natura geografica all interno del territorio nazionale. Tale tipologia di start-up beneficerà, per i primi quattro anni di attività, di particolari agevolazioni, che ne renderanno meno onerosa la costituzione e il successivo sviluppo. Per favorire lo sviluppo e il decollo delle start-up sono previste delle disposizioni specifiche in materia di rapporto di lavoro subordinato. La principale agevolazione riguarda i contratti a tempo determinato, con la possibilità di stipulare contratti di lavoro in deroga sia al D.Lgs. 368/2011 sia alla disciplina prevista dalla nuova riforma del lavoro, legge n. 92/21012 (Riforma Fornero). Per i primi quattro anni, da calcolarsi dalla data di costituzione dell impresa, si potranno assumere lavoratori con contratto a tempo determinato per una durata minima di sei mesi e una massima di trentasei mesi. In tema di prosecuzione del rapporto di lavoro è previsto che tra un periodo di lavoro a tempo determinato e quello successivo effettuato con la medesima persona, non debba intercorrere il periodo di pausa, previsto dalla legge 92/2012. Altra novità importante è che ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dalle start up, non si applica il contributo addizionale del 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, anche questo stabilito dalla riforma Fornero. Il compenso dei dipendenti delle start up potrà essere formato da una parte retributiva non inferiore ai minimi tabellari e da una parte variabile composta da trattamenti legati alla produttività e all efficienza, disciplinata dai contratti di secondo livello o da appositi accordi interconfederali. Sono poi previste delle misure importanti sul fronte delle risorse finanziarie a disposizione. È inoltre prevista la certificazione degli incubatori, con la quale valorizzare quelle società che meglio sanno offrire servizi adeguati all avvio e allo sviluppo di start-up innovative, e ai quali sono estese alcune delle misure previste per le stesse start-up. La start up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale PIANIFICAZIONE FISCALE E SOCIETARIA Pagina 2

3 dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start u innovativa e di incubatore certificato e dura, comunque, non oltre il quarto anno di iscrizione. Da una prima lettura sistematica della norma si possono già trarre le prime conclusioni: a) la disposizione legislativa, seppur connotata da ottime intenzioni, appare eccessivamente limitata a settori ristretti, tanto che la sua concreta applicazione appare più strumento utile sulla carta che non nella pratica; b) nulla viene più detto in merito alla c.d. I-S.R.L. che contemplava la possibilità di iscrivere una s.r.l. in via telematica; sebbene possa apparire come un passo indietro, ritengo che la scelta del legislatore sia più che corretta. Sarà sufficiente ricordare che, prima del 2000, per costituire una società di capitali non era sufficiente l atto pubblico notarile, ma serviva anche l omologa del Tribunale; abrogata l omologa, il controllo di legittimità è stato demandato interamente al notaio, nella sua funzione di pubblico ufficiale, garante della legalità. Eliminare anche tale controllo, a parere di chi scrive, sarebbe stato un errore grossolano, sospinto in misura eccessiva dalle istanze populiste, come dimostra la decisione del Legislatore in sede di conversione del decreto legge che aveva introdotto la s.r.l. semplificata. 2. La norma e relazione illustrativa Suggeriamo al lettore di visionare il testo della normativa e la correlata relazione illustrativa pubblicate nella sezione Strumenti di questo articolo. 3. Cos è una start up innovativa È definita start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una societas europea residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Possono essere start-up innovative: a) sia società nuove - per queste l iscrizione nella sezione speciale avviene contestualmente alla consueta ed obbligatoria iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Sempre che si tratti di società «attiva», nel qual caso non è dovuto alcun onere per la contemporanea iscrizione, né è dovuto il pagamento del diritto camerale annuale. Viceversa, se l impresa non comunica l inizio attività contestualmente all iscrizione, si procederà alla mera iscrizione dell atto costitutivo nella sezione ordinaria, con imposta di bollo e diritti di segreteria, mentre per l iscrizione nella sezione speciale occorrerà attendere la dichiarazione di inizio attività; PIANIFICAZIONE FISCALE E SOCIETARIA Pagina 3

4 b) sia società costituite da meno di 4 anni, a patto che si iscrivano nell apposita sezione del registro delle imprese entro 60 giorni dall entrata in vigore della L. 221/2012, ovvero entro il 16 febbraio Come già anticipato, la condizione fondamentale per poter beneficiare degli sgravi previsti è che tali imprese siano iscritte in una sezione speciale del registro delle imprese 2. La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni: a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; c) oggetto sociale; d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo; e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità; f) elenco delle società partecipate; g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; j) l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale (art. 25, comma 12). Tali informazioni - che debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al medesimo regime di pubblicità (art. 25, comma 14) - sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up innovative assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet (art. 25, comma 11). 1 È possibile considerare start up innovative anche società già costituite alla data di conversione in legge del decreto, purché entro 60 giorni dalla stessa data depositino presso l'ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei predetti requisiti. In tal caso, la disciplina della start up innovativa trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto, se la società è stata costituita entro i due anni precedenti; di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti; di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti (art. 25, comma 3). 2 Tuttavia, per gli incubatori di start-up è demandata ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico (da emanarsi entro 60 giorni dall entrata in vigore della legge) l integrazione della relativa disciplina, per cui occorrerà attendere l emanazione del decreto per poter procedere alla loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. PIANIFICAZIONE FISCALE E SOCIETARIA Pagina 4

5 Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, la start-up innovativa è cancellata d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese (art. 25, commi 15 e 16; v. anche, art. 31, comma 2). L'impresa start-up innovativa deve possedere determinati requisiti: Tipologici: deve trattarsi di una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero di una Societas Europea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (art. 25, comma 2, primo periodo); che sia stata costituita e svolga attività d'impresa da non più di quarantotto mesi (art. 25, comma 2, lett. b) ); che non sia stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda (art. 25, comma 2, lett. g) ); che abbia la sede principale dei propri affari e interessi in Italia (art. 25, comma 2, lett. c) ). Strutturali: è necessario che la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci siano detenute da persone fisiche (art. 25, comma 2, lett. a) ) e che non distribuisca, e non abbia distribuito, utili (art. 25, comma 2, lett. e) ). Dimensionali: è necessario che a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non sia superiore a 5 milioni di euro (art. 25, comma 2, lett. d) ). Di oggetto sociale: è necessario che la società abbia quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (art. 25, comma 2, lett. f) ). L'impresa start-up innovativa deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti (art. 25, comma 2, lett. g) ): 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 30 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto di beni immobili. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero; PIANIFICAZIONE FISCALE E SOCIETARIA Pagina 5

6 3) sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa. 4) La start up, inoltre, può essere a vocazione sociale se opera in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale). 4. Cos è l incubatore di start up innovative L'incubatore di start-up innovative certificato è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative. Ha dunque le medesime caratteristiche tipologiche della start up innovativa. L'incubatore di start-up innovative deve possedere i seguenti requisiti (art. 25, commi 5, 6 e 7): a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative. Il possesso di questi primi requisiti è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese sulla base di indicatori e relativi valori minimi che saranno stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del decreto in commento. e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza è autocertificata dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al registro delle imprese, sulla base di valori minimi che saranno individuati con il decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui sopra, con riferimento agli indicatori individuati dallo stesso comma 7 dell'art. 25. Anche gli incubatori certificati devono essere iscritti nella istituenda apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile (art. 25, comma 8) e la sussistenza dei requisiti per l'identificazione dell'incubatore è attestata PIANIFICAZIONE FISCALE E SOCIETARIA Pagina 6

7 mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. L'incubatore certificato è automaticamente iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti dall'incubatore certificato alla data di iscrizione: a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; b) oggetto sociale; c) breve descrizione dell'attività svolta; d) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività; e) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili; f) g)indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari; g) h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative (art. 25, comma 13). Per quanto concerne le informazioni relative all'incubatore certificato, condivise nella sezione speciale del registro delle imprese, esse attengono all'anagrafica, all'attività svolta, al bilancio, ai requisiti (art. 25, comma 10). Anche per l'incubatore certificato v'è l'obbligo di attestazione del mantenimento del possesso dei requisiti nei 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, con deposito della dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese, e la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti (art. 25, commi 15 e 16). 5. Deroghe e incentivi La disciplina delle start up innovative si connota per una serie di deroghe alle norme codicistiche. Nel caso di perdite, è infatti posticipato al secondo esercizio successivo il termine previsto dagli artt. 2446, comma 2, e bis, comma 4, entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo. Nel caso di perdite che riducano il capitale al di sotto del minimo legale, ai sensi degli artt e ter c.c., l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), e duodecies del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o ter del codice civile. (art. 26, comma 1) PIANIFICAZIONE FISCALE E SOCIETARIA Pagina 7

8 L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile. Inoltre, l'atto costitutivo della start up innovativa in forma di s.r.l., anche in deroga dall'articolo 2479, comma 5, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative (art. 26, commi 2, e 3). In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui al successivo 30 del decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali (art. 26, comma 5). Nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali (art. 26, comma 6). L'atto costitutivo delle start up innovative e degli incubatori certificati può altresì prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e bis del codice civile (art. 26, comma 7). Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non si applica la disciplina prevista per le società di comodo (art. 30, legge 23 dicembre 1994, n. 724; art. 2, commi da 36- decies a 36- duodecies e art. 26, comma 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138)). La start-up innovativa e l'incubatore certificato, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione (art. 26, comma 8). Dall'insieme delle rilevanti deroghe al diritto societario, qui riportate, sembra potersi evincere come il legislatore abbia in qualche misura individuato, come tipo societario di elezione per la start up innovativa, la società a responsabilità limitata. Devono considerarsi ricomprese nella definizione di società di capitali anche le s.r.l. semplificate, costituite ai sensi dell'art bis, c.c.; per codeste, tuttavia, troveranno applicazione solo alcune delle deroghe al diritto societario previste dall'art. 26 mentre non si applicheranno i citati commi 2, 3, 4 e 7, che presuppongono un'espressa previsione statutaria, non consentita dal modello standard). Si può peraltro notare un PIANIFICAZIONE FISCALE E SOCIETARIA Pagina 8

9 notevole parallelismo con il regime di esenzione dall'imposta di bollo e dal pagamento dei diritti di segreteria previsti dall'art. 3 del d.l. 1/2012, cui si aggiunge anche l'esenzione dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. Nulla, invece, viene previsto in merito agli onorari notarili. Ulteriori agevolazioni in favore delle start up innovative attengono alla imposizione diretta, con una serie di esenzioni dalla formazione del reddito imponibile (art. 27), ai rapporti di lavoro subordinato (art. 28) e ad un regime di incentivazione all'investimento nelle start-up innovative, peraltro non immediatamente operativo (art. 29). Da segnalare il disposto del comma 5, dell'art. 27, secondo cui le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili. Al fine di consentire la raccolta di capitali di rischio a sostegno delle start up innovative, vengono introdotti nuovi articoli nel testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 30), in particolare, con la creazione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative, piattaforme online che abbiano come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale e la previsione di una disciplina per la gestione di detti portali (art. 50-quinquies TUF), nonché con una disciplina delle offerte attraverso portali per la raccolta di capitali (art ter, TUF). La normativa si completa con alcune disposizioni sulla Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, sulle conseguenze della decadenza dei requisiti previsti dall'art. 25 e sulle attività di controllo. La start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e cioè dalla composizione della crisi da sovra indebitamento, con sottrazione, pertanto, al fallimento (art. 31, comma 1). La perdita dei requisiti previsti dall'art. 25 prima dei termini previsti dallo stesso articolo e in ogni caso, il decorso di quattro anni dalla data di costituzione, comporta la cessazione dell'applicazione della disciplina della start up innovativa, comprese le disposizioni in tema di lavoro subordinato, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell'articolo 26, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi (art. 31, comma 2). Nell'ambito delle norme sulla vigilanza, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza (art. 31, comma 5). Infine, l'art. 32 contiene una dettagliata disciplina sulla pubblicità, monitoraggio e valutazione dell'impatto delle misure introdotte dalla sezione IX del decreto legge. La conversione (legge 221/2012) del D.L. 179/2012 ha introdotto un credito d'imposta per favorire le assunzioni di personale dipendente da parte di queste società. Resta PIANIFICAZIONE FISCALE E SOCIETARIA Pagina 9

10 invece inalterato il meccanismo di agevolazione fiscale per chi decide di investire nel capitale delle start up innovative. Il personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato dalla start up innovativa determina un credito d'imposta, fruibile dalla società/datore di lavoro, pari al 35% del costo aziendale di tale personale, nel limite massimo di 200mila euro annui per impresa. Questo è il contenuto del nuovo articolo 27-bis del Dl 179/2012 che attua una disposizione già contenuta nell'articolo 24 del decreto 83/2012 (il primo decreto Sviluppo di quest'anno) diretta a favorire l'assunzione di personale con profilo qualificato. Per le start up innovative le regole previste da quella disposizione vengono semplificate. Si deve trattare di personale altamente qualificato che può essere assunto anche attraverso contratti di apprendistato. Non si applicano, all'assunzione eseguita dalla start up, le regole sui controlli da parte di un revisore contabile, inserite sempre all'interno dell'articolo 24 del Dl 83/2012 (commi 8, 9, 10). L'istanza per essere ammessi alla fruizione del bonus - così come previsto dall'articolo 24, comma 6, del Dl 83/ potrà essere redatta in forma semplificata secondo le modalità stabilite da un decreto del ministero dello Sviluppo economico. Lo stanziamento del credito d'imposta è contingentato in 25 milioni di euro nel 2012 e 50 milioni a partire dal 2013, ma è prevista una corsia preferenziale per le start up che assumono: infatti sono destinatarie in via prioritaria rispetto alle altre imprese del credito d'imposta in oggetto, ferma restando la quota riservata alle imprese che operano in zone colpite dal sisma del maggio 2012 (due milioni di euro nel 2012 e tre milioni di euro a partire dal 2013). Per favorire la capitalizzazione delle start up innovative, l'articolo 29 del Dl 179/2012 introduce una detrazione d'imposta del 19 per cento. Ne può beneficiare il contribuente persona fisica e lo sconto si computa sulla somma investita per partecipare al capitale sociale della società, anche sotto forma di quote di fondi di investimento che investano prevalentemente nelle stesse start up. Questa detrazione opera negli anni 2013, 2014 e 2015 e l'ammontare dell'importo eventualmente non beneficiabile a causa dell'incapienza dell'imposta personale lorda viene riportato a nuovo per essere utilizzato non oltre il terzo periodo successivo. L'importo massimo dell'investimento nel capitale sociale è fissato in 500mila euro per ciascun periodo d'imposta, da cui deriva che l'ammontare massimo della detrazione è pari a 95mila euro per annualità. L'investimento nel capitale sociale va mantenuto per almeno due anni; nel caso avvenisse una cessione della partecipazione in questo periodo, il contribuente dovrebbe restituire l'importo detratto, a cui andrebbero aggiunti gli interessi legali. Un meccanismo simile di agevolazione è concesso inoltre alle società di capitali che decidano di investire risorse nel capitale delle start up innovative. Più precisamente si tratta di una deduzione dal reddito imponibile pari al 20% della somma investita, con un tetto massimo di 1,8 milioni per ciascun periodo d'imposta: la deduzione massima è, quindi, pari a 360mila euro. L'investimento va mantenuto per almeno due anni: laddove si verificasse una cessione prima di tale scadenza si avrebbe l'incremento retroattivo del reddito con recupero a tassazione della maggiore imposta, in aggiunta agli interessi legali ma senza sanzioni. 6. Conclusioni PIANIFICAZIONE FISCALE E SOCIETARIA Pagina 10

11 Il Decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179 all'art. 25 comma 2 lett. f prevede che se oggetto esclusivo dell'impresa è lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, questa può rientrare nella nozione di start up innovativa (in presenza di altri requisiti, già elencati supra) e si avvantaggerà di alcune facilitazioni e semplificazioni derivanti da deroghe alla legislazione prevista per le società normali. Come già accennato le start up innovative hanno un oggetto sociale particolare ed esclusivo: la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; quindi l'attività è diretta sia alla produzione sia alla commercializzazione, non è possibile solo una delle due. Le start up devono avere la forma di una società di capitali, per cui non possono rientrare nella nozione di start up innovative le imprese costituite da società di persone o da imprese individuali. La società non deve essere costituita da più di 48 mesi, quindi non è previsto come requisito la costituzione della società dopo l'introduzione del decreto legge, ma possono essere start up anche società già esistenti, ma nate da non più di 48 mesi. Ma la società (sia se già esistente al momento del decreto sia se costituita dopo il decreto, per assumere e per poter rientrare nella qualifica di start up deve essere nuova nel senso che non può derivare da una precedente fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda. Le società già costituite (in possesso dei requisiti previsti dal decreto) che richiedono l'applicazione della normativa relativa alle start up innovative, devono presentare all'ufficio del registro delle imprese ex art c.c. una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti. La start up non distribuisce utili e non ha distribuito utili; La sede principale deve essere in Italia; Il valore della produzione annua non supera i 5 milioni di euro; Le azioni o quote non devono essere quotate su un mercato regolamentato; La maggioranza delle azioni o quote deve essere devono essere detenute da persone fisiche (quindi sono posti dei limiti di partecipazione per le persone giuridiche). Oltre alla presenza di questi requisiti sopra indicati le start up devono avere anche uno di questi ulteriori tre elementi: a) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 30 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa; b) deve impiegare, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero; c) sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a PIANIFICAZIONE FISCALE E SOCIETARIA Pagina 11

12 semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa. Il medesimo art. 25 comma 5 descrive la c.d. incubatore di start up innovativa. Si tratta di una diversa società che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti: 7. dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; 8. dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start up innovative, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; 9. è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; 10. ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start up innovative. I vantaggi derivanti dall'essere una società start up innovativa possono essere così delineati: 1. Sono presenti una serie di deroghe al diritto societario e sono previste delle esenzioni dal pagamento di bolli e diritti di cancellerie per l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 26); 2. Sono presenti una serie di facilitazioni per l'assunzione di lavoratori subordinati (art. 28); 3. Sono previsti delle detrazioni per favorire gli investimenti nelle start up innovative (art. 29;) 4. Sono escluse, in caso di crisi dell'impresa, alcune procedure concorsuali (art. 31). PIANIFICAZIONE FISCALE E SOCIETARIA Pagina 12

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