ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Società di Assicurazioni con sede legale in Germania Compagnia di ARAG Group

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1 Pag. 1 di 12 ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Società di Assicurazioni con sede legale in Germania Compagnia di ARAG Group Contratto di assicurazione di Tutela legale ARAG Tutela Legale per la Vita v. 1 Ed. 10/2012 Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva di Glossario b) Condizioni di assicurazione c) Informativa sulla privacy deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente Fascicolo Informativo: 05/2014

2 Pag. 2 di 12 Nota Informativa La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ivass, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ivass. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) ARAG SE è una Società di ARAG Group. b) ARAG SE ha sede legale in Düsseldorf, Arag Platz 1 Germania. c) ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia ( la Società ) sita in Viale del Commercio, VERONA VR (ITALIA). d) Recapito telefonico per L Italia: Fax: arag@arag.it - pec: arag@pec.arag.it - web: e) ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia è iscritta all'albo delle Imprese di Assicurazione IVASS, Elenco I, I.00108, operante in Italia in regime di Stabilimento. ARAG SE è sottoposta all Autorità di vigilanza preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari della Germania: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba.Fin). 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Le informazioni che seguono sono inerenti all ultimo bilancio individuale approvato relativo all esercizio anno Il patrimonio netto della Società ammonta a ,10 euro, di cui Capitale Sociale ,00 euro e Riserve Patrimoniali ,19 euro. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni ammonta al 325,6%. Questo indicatore rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo. Avvertenza: In mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata o fax spediti almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza dell assicurazione, il contratto è prorogato per 1 (uno) anno e così successivamente. Si rinvia all articolo 7 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto garantisce gli oneri, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale di cui all Art. 1, salvo quanto previsto nell Art.2 dell oggetto dell Assicurazione. Riportiamo sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto, che valgono con le limitazioni, le esclusioni e nell ambito dell estensione territoriale specificati nelle Condizioni di assicurazione: resistenza alle pretese di terzi sul capitale, sulla rendita e/o sui premi della polizza Vita caso morte spese per la costituzione di parte civile nel procedimento penale instaurato per il decesso dell assicurato della polizza Vita caso morte spese per la redazione dell istanza di assenza o di morte presunta dell assicurato della polizza Vita caso morte. L indicazione delle garanzie sopra riportate si riferisce a tutte le coperture assicurative offerte dal contratto. Si rinvia altresì all Art. 1, Art. 21 per gli aspetti di dettaglio. Esempi di applicazione della prestazione 1 Resistenza a pretese di terzi relative alla polizza Vita caso morte sottoscritta dal Contraente (art. 21 Prestazioni garantite) Polizza vita caso morte Contraente : Signor Mario ARAG Tutela Legale per la Vita Contraente: Signor Mario Assicurato della polizza vita: il Signor Mario Beneficiari: i figli del Signor Mario Assicurati: Soggetti presenti nello stato di famiglia del Signor Mario (i figli con lui residenti)

3 Pag. 3 di 12 Il Signor Mario è contemporaneamente contraente e assicurato della polizza vita caso morte. Il Signor Mario ha designato quali beneficiari della polizza vita caso morte i suoi figli, indicandoli anche come assicurati della polizza ARAG Tutela Legale per la Vita. Al momento del decesso del Signor Mario i suoi figli, in qualità di beneficiari, ricevono la rendita dalla Compagnia della polizza vita. La badante del Signor Mario, sulla base di un presunto testamento in suo possesso con il quale sarebbe stata indicata come beneficiaria della polizza vita in sostituzione dei figli, promuove un azione legale nei confronti dei figli e sostiene di essere beneficiaria della rendita prevista dalla polizza vita caso morte. Con la polizza ARAG Tutela Legale per la Vita i figli del Signor Mario avranno la possibilità di difendersi in sede stragiudiziale e giudiziale dalle pretese della badante. Le spese legali per la resistenza alle pretese di terzi saranno a carico di ARAG fino alla concorrenza del massimale di polizza. Avvertenza: il contraente ha la facoltà, previa registrazione al sito di accedere all'area riservata ai clienti per verificare lo stato delle proprie coperture assicurative, le scadenze e i termini contrattuali sottoscritti. Avvertenza: il contratto può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia all Art. 2, Art. 3, Art. 5 -, Art. 9, Art. 13 e all Art. 22 per gli aspetti di dettaglio. Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni Particolari di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Esempi di modifica dei beneficiari della polizza Vita, ed eventuale inattivabilità della garanzia di cui all art. 21 punto 1 Prestazioni garantite Il Contraente della polizza vita caso morte indica quale beneficiario il nipote, indicandolo anche come assicurato nella polizza ARAG Tutela Legale per la per la Vita. Successivamente il Contraente della polizza vita caso morte diventa padre e decide di modificare il beneficiario della polizza sostituendo il nipote con il figlio. Pena l inattivabilità della garanzia di cui all art. 21 punto 1 -Prestazioni garantite, il Contraente provvederà ad modificare anche gli assicurati della polizza ARAG Tutela Legale per la Vita, sostituendo il nipote con il figlio. Avvertenza: le suddette coperture sono prestate fino alla concorrenza del massimale secondo le modalità presenti all interno delle singole garanzie delle Condizioni Particolari di Assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio relativi al massimale si rimanda al frontespizio di polizza, all Art. 1 - Oggetto dell Assicurazione, Art.10, Art.17 e all Art.21 delle Condizioni di assicurazione. Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustrano i meccanismi di funzionamento mediante esemplificazioni numeriche. Meccanismo di funzionamento del massimale per caso assicurativo: Massimale per caso assicurativo indicato sul frontespizio di polizza per le prestazioni garantite di cui all art. 21 pto 1) e pto 2): 5.000,00 Spese legali 4.000,00 Spese peritali 2.000,00 Totale oneri 6.000,00 Importo rimborsabile 5.000,00 Meccanismo di funzionamento del massimale per anno assicurativo; Massimale per caso assicurativo indicato sul frontespizio di polizza per tutte le prestazioni garantite: 5.000,00 con limite per anno assicurativo: ,00 Spese legali 1 sinistro (insorto a marzo anno 2013) 2.000,00 Spese peritali 1 sinistro 500,00 Totale oneri 2.500,00 Spese legali 2 sinistro (insorto a luglio anno 2013) 3.500,00 Spese peritali 2 sinistro 800,00 Totale oneri 4.300,00 Spese legali 3 sinistro (insorto a ottobre anno 2013) 3.000,00 Spese peritali 3 sinistro 1.200,00 Totale oneri 4.200,00 Totale oneri sinistri per anno ,00 Totale importo rimborsabile (anno 2013) ,00 Meccanismo di funzionamento del sottolimite per la redazione dell atto di istanza di assenza o morte presunta prevista dall Art. 21 comma 3 Prestazioni garantite.

4 Pag. 4 di 12 Sottolimite indicato nel normativo 2.000,00 Notula dell avvocato per la redazione dell atto di istanza di assenza 2.500,00 Importo rimborsabile 2.000,00 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze di rischio - Nullità In sede di sottoscrizione del contratto il Contraente dichiara: di non essere Contraente di un altra polizza ARAG Tutela Legale per la Vita: (Vedi la dichiarazione riportata sul frontespizio di polizza: Il sottoscritto dichiara di non aver già assicurato lo stesso rischio presso ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A con un contratto ARAG Tutela Legale per la vita attivo alla data di stipula della polizza.) di essere contraente di almeno una polizza Vita caso morte (Ramo I) e di essere consapevole che la prima garanzia può essere utilizzata solo dai soggetti assicurati che siano anche beneficiari della polizza Vita (Vedi la dichiarazione riportata sul frontespizio di polizza: Il sottoscritto dichiara di essere contraente di almeno una polizza Vita (Ramo I) che prevede la copertura del caso morte di un assicurato residente in Italia, attiva alla data di stipula della presente polizza. Il Contraente è consapevole che la prestazione dell art. 21, punto 1, può essere attivata esclusivamente dai soggetti persone fisiche beneficiari della polizza Vita qualora assicurati con la presente polizza (vedi art. 5). Il Contraente si impegna pertanto ad aggiornare gli assicurati contestualmente ad eventuali variazioni dei soggetti beneficiari dei contratti Vita da lui sottoscritti.) Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio, rese in sede di stipulazione del contratto, potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all Art. 3 e all Art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione per le conseguenze. Avvertenza: il contratto non contiene delle cause di nullità. Resta salvo quanto previsto dal Codice Civile all art.1895 o del Codice delle Assicurazioni Private in tema di nullità del rischio. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società o al proprio Intermediario di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Si rinvia all Art. 3 comma 1 per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione. Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio. 1 esempio Al momento della sottoscrizione del contratto il contraente indica quali assicurati i suoi due figli. Successivamente, in vigenza di contratto, ha un altro figlio che intende assicurare. Potrà quindi chiedere l inserimento del terzo figlio pagando un sovrappremio. 2 esempio Il contraente di polizza indica quali assicurati della polizza vita 3 soggetti. In costanza di polizza uno dei tre soggetti decede. Al rinnovo dell annualità assicurativa il Contraente può, sostituendo il contratto, richiedere una riduzione del premio data l avvenuta diminuzione del rischio. 6. Premi Il premio deve essere pagato per l intera annualità assicurativa, e non sono previste possibilità di frazionamento rateale. Il premio deve essere pagato all Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite i mezzi di pagamento e salvo i limiti previsti dalla normativa vigente ( esempi: bonifico bancario, contanti, assegno non trasferibile). Qualora il contratto sia intermediato da una Banca, il mezzo di pagamento consentito dalla Società, previsto dalla normativa vigente, salvi i limiti previste dalla stessa e dalle disposizioni dell Autorità di Vigilanza, è il RID bancario. Si rinvia all Art. 9 delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: La Società o l intermediario possono inoltre applicare uno sconto di premio al massimo del 20%. 7. Rivalse e Surroga Recupero somme Avvertenza: il contratto prevede espressamente azioni di rivalsa nei confronti del contraente/assicurato per le somme che la Società abbia sostenute o anticipate, qualora siano state recuperate dalla controparte Ai sensi dell art del Codice Civile, il contraente cede alla Società il diritto di surrogarsi nei suoi diritti nei confronti dei terzi, per il recupero delle somme sostenute a qualsiasi titolo, acconsentendo all esercizio delle relative azioni. Si rimanda all Art. 15 delle Condizioni generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi ai presupposti e agli effetti. 8. Diritto di recesso Avvertenza: il contratto prevede, per entrambe le Parti ovvero sia da parte del Contraente sia da parte della Società, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30 (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, dandone comunicazione in forma scritta mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo PEC e raccomandata a mani) o telefax.

5 Pag. 5 di 12 Si rinvia all'art. 8 delle Condizioni Generali di assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 (uno) anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (come previsto dall Art.2952 al 1 e 2 comma del Codice Civile) o dal momento in cui si viene a conoscenza della possibilità di esercitare il diritto. Avvertenza: il contratto prevede un termine di decadenza di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. Tale termine non opera per la prestazione Istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Art. 49 e 58 Cod. Civ.) dell assicurato della polizza Vita caso morte. Si rimanda all Art. 11 comma 2 e all Art. 21 punto 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi ai presupposti e agli effetti. Esempio di decadenza L assicurato della polizza Vita caso morte decede e gli eredi legittimi (due figli), beneficiari indicati in polizza, ricevono il capitale dalla Compagnia Vita. La polizza ARAG Tutela Legale per la Vita viene disdettata alla prima annualità successiva al decesso. Dopo due anni e mezzo dalla scadenza della polizza ARAG Tutela Legale per la Vita i beneficiari della polizza Vita Caso morte, devono resistere alla pretesa sul capitale ricevuto da parte di un terzo che sostiene di essere figlio dell assicurato della polizza Vita, quindi erede legittimo e pertanto beneficiario della polizza vita caso morte. Le spese per la resistenza a tali pretese non verranno liquidate in quanto è decorso il termine biennale di decadenza dalla data di scadenza della polizza ARAG Tutela Legale per la Vita. 10. Legge applicabile al contratto Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Ai sensi dell Art. 180 del D.Lgs. n 209/05, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 11. Regime fiscale Il premio pagato per l assicurazione è soggetto all aliquota di imposta attualmente in vigore, pari 21,25%. Sono a carico del Contraente le imposte, le tasse e gli altri oneri stabiliti per legge derivanti dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: l Assicurato deve denunciare immediatamente per iscritto, qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. L Assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite posta ordinaria, tramite mail alla casella denunce@arag.it o al numero di fax Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si può utilizzare la mail sinistri@arag.it, il fax e la posta ordinaria. A titolo esemplificativo, dovranno essere forniti: copia del contratto Vita caso morte (Ramo I) sottoscritto dal Contraente (con il dettaglio dell assicurato e dei beneficiari) relativo alla vertenze denunciata Consenso al trattamento dei dati personali ex D.Lgs n.196/03 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della Privacy degli assicurati del presente contratto; Certificato stato famiglia dell assicurato della polizza Vita relativo al momento del decesso dello stesso generalità e recapiti della controparte; estremi della controversia con l indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda; copia della corrispondenza intercorsa e di ogni atto notificato all Assicurato. Si rinvia agli Artt. 11 Termini di denuncia del caso assicurativo, Art. 12 Fornitura dei mezzi di prova e documentazione e Art.13 Gestione del caso assicurativo delle Condizioni Generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative. 13. Reclami Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata della Società: ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia - Servizio Reclami, Viale del Commercio 59, Verona VR, Fax: Indirizzo di posta elettronica: servizio.reclami@arag.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi a: IVASS - Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma ( I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

6 Pag. 6 di 12 b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta tra le parti sia diversa da quella italiana, l Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta ed in tal caso l IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l Autorità competente ed il Contraente stesso. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito richiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 14. Arbitrato e mediazione con la Società Il contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, possano demandare la decisione ad un Arbitro. E inoltre prevista la facoltà da parte dell assicurato di precedere l azione giudiziaria con un tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs 28/2010. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all Art. 13 comma 6 delle Condizioni Generali di assicurazione. Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all'autorità Giudiziaria. 15. Conflitto di interessi La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile. 16. Aggiornamento informazioni presenti nel Fascicolo Informativo In riferimento all Art. 37 comma 2 del Regolamento ISVAP n.35 del 2010, per la consultazione delle eventuali variazioni delle informazioni presenti nel presente Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, che saranno comunicate per iscritto direttamente al Contraente, si rinvia al sito nella sezione prodotti e servizi Fascicoli Informativi. ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Rappresentante Generale per l Italia e Direttore Generale Il Dirigente Resp. Underwriting & Pricing Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Nota Informativa: 05/2014

7 Pag. 7 di 12 Glossario Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati: Anno solare: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile. Anno assicurativo: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile, che decorre dalla data di stipula della polizza. Arbitrato: istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Assenza: è un istituto giuridico di volontaria giurisdizione di diritto italiano con il quale, attraverso una pronuncia del Tribunale, una persona viene dichiarata assente, allorché questa si sia allontanata dal luogo del suo ultimo domicilio o dall'ultima residenza e non abbia fatto avere più sue notizie per un periodo di tempo di due anni. Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione Assicurato della polizza Vita caso morte (Ramo I): persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il contraente della polizza Vita. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici o degli eventi attinenti alla sua vita. Assistenza giudiziale: attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia. Assistenza stragiudiziale: attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo. Beneficiario della polizza Vita : Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente della polizza Vita, che può coincidere o meno con il contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista quando si verifica l evento assicurato (ad esempio il decesso dell assicurato della polizza Vita caso morte ). Calamità naturale: lo stato di calamità, è una condizione conseguente al verificarsi di eventi naturali calamitosi di carattere eccezionale che causano ingenti danni alle attività produttive dei settori dell industria, del commercio, dell artigianato e dell agricoltura. Lo stato di calamità naturale viene richiesto dall ente pubblico territoriale competente (Comune, Provincia, Regione) e poi riconosciuto con decreto ministeriale. Capitale e/o rendita riconosciuta dalla Compagnia Vita in caso di decesso: in caso di decesso dell assicurato della polizza Vita caso morte (Ramo I), il pagamento della prestazione assicurata al beneficiario designato della polizza Vita caso morte. Carenza: periodo in cui la polizza non produce effetti Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall assicuratore diviene concretamente efficace. Il periodo di carenza non sarà recuperato alla scadenza della polizza che invece cesserà al decorrere dell anno dal momento della firma. Caso assicurativo: sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia e/o il giudizio penale - per il quale è prevista l'assicurazione. Certificato di stato di famiglia: l attestazione riguardante la composizione della famiglia anagrafica, cioè dell insieme di persone unite dal vincolo della parentela, coniugio, affinità, adozione o che per motivi affettivi instaurano una stabile convivenza. Conflitto di Interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della Compagnia può collidere con quello del contraente. Contributo Unificato: imposta di bollo sugli atti giudiziari - contributo unificato istituito dall'art. 9 Legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla Legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n Controparte: la parte avversaria in una controversia. Consulente tecnico d ufficio (C.T.U.): svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'ufficio. Consulente tecnico di parte (C.T.P.): libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico. Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione di Tutela Legale e che si impegna al versamento dei premi alla Società. Costituzione di parte civile: soggetto che, all interno del processo penale, esercita l azione civile è denominato parte civile. L azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L atto che introduce l azione civile nel processo penale è l atto di costituzione di parte civile oppure l atto di trasferimento in sede penale dell azione civile, già promossa nella sua naturale sede. Danno di natura contrattuale: danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale. Danno extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito. Denuncia: atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria. Disdetta: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo. Fascicolo Informativo: l insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Modulo di proposta ove previsto. Ivass (precedentemente denominato Isvap): Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni

8 Massimale per caso assicurativo: somma massima liquidabile dalla Società per ogni caso assicurativo denunciato limitatamente agli oneri indicati nell art. 1 Oggetto dell Assicurazione Massimale per anno assicurativo: somma massima liquidabile dalla Società per i casi assicurativi insorti nello stesso anno assicurativo, anche se denunciati in momenti diversi, limitatamente agli oneri indicati nell art. 1 Oggetto dell Assicurazione. Mediazione: istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili Morte presunta: è un istituto giuridico di volontaria giurisdizione del diritto italiano con il quale, attraverso una pronuncia del Tribunale, una persona viene ritenuta morta dall'ordinamento, allorché questa si sia allontanata dal luogo del suo ultimo domicilio o dall'ultima residenza e non abbia fatto avere più sue notizie per un periodo di tempo determinato. Notifica: attraverso la notifica si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento o atto processuale Notizia di reato: per poter dare inizio alle indagini preliminari fase del procedimento penale antecedente rispetto all eventuale processo - il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una notizia di reato, che consiste nell informazione che un reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica). Il P.M. deve iscrivere immediatamente ogni notizia di reato, nel Registro delle notizie di reato ed è da questo momento che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini. Organismo di mediazione: le procedure di mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della giustizia. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale. Perito: Libero professionista incaricato dall impresa di assicurazione di stimare l entità del danno subito dall assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato composto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni Particolari di Polizza. Polizza Vita caso morte (Ramo I): Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita in caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale. Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell assicurazione. Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante. Sanzioni amministrative: la sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali. Sinistro: verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società: l impresa assicuratrice ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia Spese legali: le somme dovute all'avvocato per l'attività di assistenza svolta in favore del proprio assistito. Spese liquidate: spese spettanti all avvocato definite dal giudice in sede di sentenza. Spese peritali: : somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte). Spese di soccombenza: spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice. Società: l impresa assicuratrice ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere. Stragiudiziale: nel linguaggio forense, estraneo al giudizio, che avviene fuori del giudizio e non fa parte degli atti giudiziari (accordi raggiunti fuori del tribunale). Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono. Tutela Legale: l assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n Artt. 163/4 e 173/4 e correlati. Unico caso assicurativo: fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati. Pag. 8 di 12

9 Pag. 9 di 12 Condizioni Generali di Assicurazione Definizioni: si rinvia integralmente al Glossario della Nota informativa. Art. 1 - Oggetto dell Assicurazione 1. ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia (di seguito nominata per brevità Società), alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri legali e peritali, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza all art. 21- Prestazioni garantite. 2. E garantito l intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell Art. 14 comma 1. Art. 2 - Delimitazioni dell oggetto dell assicurazione 1. L Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo, e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono infatti a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società. 2. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali sulla base dell esito della controversia. Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni. Aggravamento e diminuzione del rischio 1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile. 2. Il Contraente deve dare immediata comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Nel caso di diminuzione del rischio la Società ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art Cod. Civile, rinunciando al diritto di recesso. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. Art. 4 - Altre assicurazioni L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art Codice Civile. Qualora coesistano più coperture assicurative sul medesimo rischio, sottoscritte con diversi assicuratori, in caso di sinistro la Società sarà obbligata al pagamento degli oneri di cui all art. 1 Oggetto dell Assicurazione applicando la ripartizione proporzionale in ragione delle somme complessivamente dovute secondo i rispettivi contratti assicurativi. Art. 5 - Polizza Vita caso morte e soggetti beneficiari 1. Il Contraente dichiara di aver stipulato una o più polizze Vita (Ramo I) che assicurano il caso morte di cui almeno una sia attiva alla data dell emissione del presente contratto. Il Contraente dichiara inoltre di essere consapevole che la prestazione di cui all art. 21 punto 1 -Prestazioni garantite può essere attivata esclusivamente: dai soggetti assicurati con la presente polizza che siamo altresì beneficiari di una polizza Vita sottoscritta dal Contraente; qualora la polizza Vita da cui deriva la controversia sia attiva al momento del decesso dell assicurato della polizza Vita stessa; e purché l assicurato della polizza Vita di cui sopra sia residente in Italia al momento del decesso. Pena l inattivabilità della garanzia di cui all art. 21 punto 1 -Prestazioni garantite, il Contraente pertanto si impegna a modificare gli assicurati della presente polizza contestualmente ad eventuali variazioni dei soggetti beneficiari dei contratti Vita caso morte (Ramo I) da lui sottoscritti. 2. Qualora la modifica avvenga successivamente, la stessa avrà effetto dalla data della modifica della polizza Vita, purché l assicurato di cui si chiede la sostituzione non abbia usufruito della copertura assicurativa per un sinistro insorto tra la data di modifica della polizza Vita e la data di richiesta alla Società. Art. 6 - Lingua del contratto Premesso che la lingua italiana è quella che fa fede ai fini del presente contratto, la Società offre la possibilità al Contraente di madre lingua tedesca di ottenere copia dell intero Fascicolo Informativo comprensivo delle Condizioni di assicurazione anche in lingua tedesca. Art. 7 - Decorrenza e durata del contratto e della copertura assicurativa 1. Il contratto decorre dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nella polizza, ferme restando le scadenze stabilite nella stessa. 2. La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento fino alla data di scadenza dell annualità assicurativa. Sono coperti i casi assicurativi insorti nel periodo di durata della copertura assicurativa, e denunciati nei termini di cui all art Il contratto ha durata annuale e, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata o fax spediti almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, di 1 (uno) anno. Art. 8 Recesso in caso di sinistro 1. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30 (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo PEC e raccomandata a mani) o telefax, dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto del recesso. 2. In ogni caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. Art. 9 - Pagamento del premio e sospensione della copertura assicurativa 1. Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore. 2. Se il Contraente non paga il premio al momento della sottoscrizione del contratto, l assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ai sensi dell art 1901 del Codice Civile. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del 15 (quindicesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art del Codice Civile. 3. Qualora il Contraente non corrisponda le rate di premio successive entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti. 4. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'intermediario al quale è assegnata la polizza. 5. Qualora in sede di gestione del caso assicurativo, risulti che al momento della stipula della polizza sia stato assicurato parzialmente il valore della cosa assicurata, la Società liquiderà proporzionalmente le somme di cui all art. 1 - Oggetto dell assicurazione, a parziale deroga all art Codice Civile. Art. 10 Insorgenza del caso assicurativo e unico caso assicurativo 1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: per le vertenze di resistenza a pretese di terzi sul capitale, la rendita e/o sui premi della polizza Vita caso morte (art. 21, punto1), il decesso dell assicurato della polizza Vita caso morte sottoscritta dal Contraente cioè il momento del verificarsi dell evento che ha originato il diritto a ricevere il capitale o la rendita della polizza Vita caso morte ; per la costituzione di parte civile nel procedimento penale istaurato per il decesso dell assicurato della polizza Vita caso morte (art. 21, punto 2) il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento e/o il momento in cui la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. per l istanza di dichiarazione di assenza o di morte presunta, la data dell ultima notizia dell assente ex art. 49 e 58 c.c. (art. 21, punto 3). 2. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo le vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all evento coperto in garanzia. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per caso assicurativo resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. 3. In presenza di più casi assicurativi insorti nello stesso anno assicurativo, la Società provvederà al pagamento delle spese legali e/o peritali fino all esaurimento del massimale annuo. Il pagamento verrà effettuato sulla base della data della richiesta di pagamento ricevuta dalla Società. Art. 11 Termini di denuncia del caso assicurativo 1. L'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia di qualsiasi caso assicurativo non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza, salvo il termine di 24 (ventiquattro) mesi previsto dall art c.c.. 2. In caso di cessazione del contratto, tuttavia i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto possono essere denunciati alla Società non oltre 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso. 3.Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente, decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente. Art. 12 Fornitura mezzi di prova e documentazione 1. La denuncia del caso dovrà essere completa, veritiera e corredata da idonea documentazione. A titolo esemplificativo, dovranno essere forniti:

10 Pag. 10 di 12 copia del contratto Vita caso morte (Ramo I) sottoscritto dal Contraente (con il dettaglio dell assicurato e dei beneficiari) relativo alla vertenze denunciata; consenso al trattamento dei dati personali ex D.Lgs n.196/03 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della Privacy degli assicurati del presente contratto; certificato stato famiglia dell assicurato della polizza Vita relativo al momento del decesso dello stesso; generalità e recapiti della controparte; estremi della controversia con l indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda; copia della corrispondenza intercorsa e di ogni atto notificato all Assicurato. 2. In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire. Art Gestione del caso assicurativo 1. Ricevuta la denuncia, la Società valuta la copertura assicurativa e le possibilità di far valere con successo le ragioni dell Assicurato. 2. Ove la vertenza di cui all art. 21 punto 1, non si definisca in fase stragiudiziale, e la controparte agisca in giudizio, l Assicurato dovrà darne immediata comunicazione alla Società. Qualora l Assicurato intenda costituirsi in giudizio con domanda riconvenzionale dovrà comunicare alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare la domanda al fine di permettere alla Società di valutarne le possibilità di successo. 3.La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento civile o penale se l impugnazione presenta possibilità di successo ai sensi del comma 2 del presente articolo. 4. E necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese per : la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale; la nomina di Consulenti Tecnici di Parte. 5. La Società non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici e Periti. 6. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. 7. La Società avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. 8. Qualora l assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo Art. 14- Libera scelta del Legale 1. L'Assicurato, sia per la fase stragiudiziale sia per la fase giudiziale, ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto presso il foro ove ha sede l'ufficio Giudiziario competente per la controversia oppure presso il foro del proprio luogo di residenza. In quest ultimo caso, ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, la Società fornisce a quest ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta. 2. L Assicurato pertanto comunica alla Società il nominativo del legale prescelto. Se l Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società può nominare direttamente il legale. 3. L Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché informarlo in Art. 20 Ambito di operatività della polizza Le garanzie previste all'art. 1 Oggetto dell assicurazione - vengono prestate a tutela dei diritti degli assicurati per fatti inerenti il decesso o la scomparsa del soggetto assicurato nelle polizze Vita caso morte (Ramo I): attive al momento dell emissione del presente contratto; e delle altre polizze Vita caso morte (Ramo I) eventualmente stipulate nel corso di operatività della presente polizza. Art Prestazioni garantite Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nei seguenti casi: 1. Resistenza a pretese di terzi relative alla polizza Vita caso morte sottoscritta dal Contraente. Resistenza da parte dei soggetti assicurati alle pretese di terzi sul capitale, sulla rendita e/o sui premi della polizza Vita caso morte (Ramo I) sottoscritta dal Contraente. modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari per permettere alla Società di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi. 4. L Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società. 5. La Società non è responsabile dell'operato dei Legali. Art Recupero di somme: facoltà di rivalsa e surroga Spettano integralmente all Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. Alla Società, che ha facoltà di rivalsa nei confronti dell assicurato, spettano la restituzione degli onorari, delle competenze e delle spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente, qualora le abbia sostenute o anticipate, nella misura in cui le stesse siano state recuperate dalla controparte. In ogni caso l Assicurato, ai sensi dell art Codice Civile, cede alla Società tutti i diritti a conseguire da terzi il rimborso delle spese sostenute a qualsiasi titolo, acconsentendo altresì all esercizio delle relative azioni. Art Estensione territoriale La garanzia vale: per le vertenze di resistenza sul capitale, la rendita o sui premi della polizza Vita caso morte, per i casi assicurativi per i quali il Foro competente sia in Italia, indipendentemente da dove sia avvenuto il decesso; per la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di terzi, i casi assicurativi insorti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori; per l istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta per i casi assicurativi che devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. Art. 17 Indicizzazione - adeguamento del massimale e del premio 1. Il massimale e il relativo premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'istat - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue: a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente; b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in aumento o in diminuzione, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione; c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua. 2. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Società sia il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, ed il massimale ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato. 3. In caso di eventuale ritardo o di interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento. Art Rinvio e clausola o accordi particolari I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge. Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società Condizioni Particolari 2. Costituzione di parte civile nel procedimento penale istaurato per il decesso dell assicurato della polizza Vita caso morte. Richiesta di risarcimento danni per fatti illeciti di terzi, tramite la costituzione di parte civile nel Art. 19 Soggetti assicurati procedimento penale instaurato a carico dei presunti responsabili per il decesso Le garanzie previste all'art. 1 Oggetto dell assicurazione - delle Condizioni dell assicurato della polizza Vita caso morte (Ramo I) sottoscritta dal Generali di Assicurazione vengono prestate al Contraente e agli assicurati Contraente. indicati sul frontespizio, che possono essere: 3. Istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Art. 49 e 58 Cod. i soggetti che alla data decesso dell assicurato della polizza Vita caso morte Civ.) dell assicurato della polizza Vita caso morte. La garanzia viene (Ramo I) sottoscritta dal Contraente, sono presenti sullo stato di famiglia dello prestata per la redazione dell atto di istanza per la dichiarazione di assenza o stesso; morte presunta dell assicurato della polizza Vita caso morte (Ramo I) I soggetti identificati nel frontespizio di polizza. sottoscritta dal contraente. La garanzie opera con un limite di 2.000,00 (duemila) per caso assicurativo e non può essere attivata più volte per la dichiarazione di assenza dello stesso soggetto. Per tale prestazione non opera il termine di cui all art. 11, comma 2, Termini di denuncia del caso assicurativo. La prestazione opera in deroga all esclusioni di cui all art. 22, lett. c). Art. 22 Esclusioni Le garanzie non sono valide: a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia e delle donazioni, e concernenti azioni attive in ambito successorio; b) in materia fiscale e per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo; c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive, e per

11 fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; d) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; e) per fatti dolosi delle persone assicurate; f) per controversie con creditori degli assicurati della presente polizza; g) vertenze contrattuali, comprese quelle con la Società e/o con la Compagnia della polizza Vita. BANCHE h) per vertenze con la Banca che intermedia il presente contratto Mod. PLV v.1 Ed. 10/2012 Agg. 05/2013 Pag. 11 di 12

12 Pag. 12 di 12 Mod. FI PLC v.1 - Ed. 10/2012 Agg.05/2014

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