FEDERAZIONE ITALIANA VELA. Capitolato speciale di polizza

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1 FEDERAZIONE ITALIANA VELA Capitolato speciale di polizza Lotto 4 Assiteca S.p.A. banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 1

2 POLIZZA TUTELA LEGALE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA VELA, DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO, DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELLO STAFF OLIMPICO/TECNICI FEDERALI COMMISSARI, DEGLI ISTRUTTORI E DIPENDENTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA VELA DEFINIZIONI Assicurazione: Polizza: Contraente: Assicurato: Società o Compagnia: Delegataria: Coassicuratrice: Broker: Franchigia/Scoperto: Premio: Rischio: Sinistro: Indennizzo: Dipendenti: Retribuzioni lorde: Periodo assicurativo annuo: il contratto di assicurazione; il documento che prova l assicurazione; La Federazione Italiana Vela (F.I.V.); il Contraente, i Membri del Consiglio, gli Organi di Giustizia Sportiva, lo Staff Olimpico/Tecnici Federali Commissari, gli Istruttori della Federazione Italiana Vela e i dipendenti della Federazione come indicati in polizza; l'istituto Assicuratore che presta la garanzia, nonché le Società Coassicuratrici; l'impresa che, in caso di coassicurazione, provvede all'emissione del contratto assicurativo, all'incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell'interesse delle altre imprese partecipanti al rischi; la Società che partecipa alla ripartizione del rischio afferente il contratto assicurativo; Assiteca S.p.A. e banchero costa insurance broker S.p.A. quale mandatari incaricati dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuti dalla Società; l importo fisso espresso in cifra o in percentuale del danno che rimane a carico dell Assicurato; la somma dovuta dal Contraente alla Società; la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, anche se soltanto in via temporanea; L ammontare delle retribuzioni corrisposte dal Contraente ai dipendenti e ai non dipendenti soggetti a contribuzione INAIL (al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali a carico di tali soggetti) nonché le remunerazioni erogate agli amministratori e al segretario; l intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell assicurazione. Assiteca S.p.A. banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 2

3 Tra la FEDERAZIONE ITALIANA VELA (F.I.V.) e la Società di Assicurazioni, designate per brevità nel testo che segue rispettivamente con le parole Contraente e Società, viene stipulata la seguente convenzione per la garanzia Tutela Legale a favore della FIV, dei Membri del Consiglio, degli Organi di Giustizia Sportiva, dello Staff Olimpico/Tecnici Federali Commissari, degli Istruttori della Federazione Italiana Vela e dei dipendenti della Federazione. Art. 1 Durata e decorrenza del Capitolato Il presente Capitolato viene stipulato per la durata di anni 2, con inizio dalle ore 24 del 31 dicembre 2015 e termina alle ore del 31 dicembre 2017 senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. L eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto nella normativa vigente al momento della scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta al Contraente laddove questa sia coerente con i presupposti che ne regolano l istituto e, in ogni caso, subordinatamente al consenso della Compagnia. Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l espletamento della procedura per l aggiudicazione di un nuovo contratto, la Compagnia si impegna tuttavia a prorogare l assicurazione, alle condizioni economico e normative in corso, per un periodo massimo di 120 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. Ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso. La disdetta di un contratto facente parte di un lotto costituito da più contratti costituirà disdetta per tutti i contratti. Art. 2 Clausola Broker Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto ai Broker Assiteca S.p.A. e banchero costa insurance broker S.p.A. (di seguito, il Broker) e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal broker sopra indicato, il quale tratterà con l Impresa Assicuratrice. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all Impresa, prevarranno queste ultime. Ferma restando l inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker si intenderanno come fatte all Impresa. L opera del broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato assicurativo, dalle Compagnie di assicurazione aggiudicatarie del presente Capitolato con un aliquota provvigionale del 12% (dodici per cento) da applicarsi ai premi imponibili del Capitolato. Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker si considera effettuato direttamente all Impresa di assicurazione, con effetto liberatorio nei confronti del Contraente. Art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari L affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche. L affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'accertata inadempienza dell obbligo di avvalersi per le transazioni di banche o della società delle Poste Italiane da facoltà alla Federazione Italiana Vela di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell art c.c. Assiteca S.p.A. banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 3

4 Art. 4 Manifestazioni unitarie Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti gli assicurati anche in caso di partecipazione a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali F.I.V. abbia ufficialmente aderito. Art. 5 Assicurazioni in nome e per conto Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall art del Codice Civile. Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell art C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente. Il Contraente e l Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. Art. 7 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio Premesso che: - i premi annui unitari si intendono stabiliti secondo quanto previsto nella successiva Sezione Premi; - l importo complessivo previsto alla Sezione Premi deve considerarsi quale premio minimo anticipato alla Società per ciascun anno assicurativo; si conviene che: - il conguaglio dei premi in sede di regolazione premio verrà effettuato sulla base degli effettivi assicurati previsti alla Sezione Premi. Entro la data del di ciascun anno il Contraente fornirà alla Società elenco riportante il numero degli Assicurati suddivisi per categoria riferito all anno assicurativo decorso, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. La Compagnia provvederà ad emettere apposito documento contabile che verrà regolato entro 60 giorni dall emissione. Art. 8 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza. I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del broker. In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31 dicembre 2015, anche se la prima rata di premio non è stata pagata. Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 60 giorni. Per quanto attiene tutte le altre coperture oggetto della presente convenzione trascorso il termine di 60 giorni, senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento, l assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore del giorno in cui il pagamento del premio verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite. Assiteca S.p.A. banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 4

5 Art. 9 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 10 Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modifiche all assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 11 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti. Art. 12 Interpretazione del Contratto In caso di eventuali controversie sull interpretazione delle clausole del presente contratto, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'assicurato. Art. 13 Facoltà di recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 90 (novanta) giorni. Qualora a recedere sia la Società, questa rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario. Art. 14 Foro competente Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello della sede del Contraente o quello di residenza o domicilio dell Assicurato, a scelta dell Assicurato. Art. 15 Dichiarazioni della Società La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del rischio, anche indipendentemente dalle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato. Art. 16 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. Art. 17 Coassicurazione e delega Se l assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che: ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all art del Codice Civile; tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall una all altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici; i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell incarico al Broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici; con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto, ivi inclusa la rappresentanza processuale nel giudizio con il Contraente o l Assicurato; pertanto la firma apposta sui documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le Coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Assiteca S.p.A. banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 5

6 Relativamente ai premi scaduti, la Delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. Art. 18 Assicurazione presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati esclusivamente in caso di sinistro. L Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art. 19 Obblighi informativi della società per i sinistri La Società è tenuta a fornire al Contraente ed al Broker con cadenza trimestrale la statistica certificata inerente l andamento della polizza dalla quale risulti: - numero sinistro - data di accadimento - tipologia di avvenimento - importo pagato - importo riservato - importo franchigia - data del pagamento o della chiusura senza seguito Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l esaurimento di ogni pratica. La mancata comunicazione nei termini sopra prescritti sarà considerata ipotesi di grave negligenza nell esecuzione delle prestazioni ai fini dell adozione dei provvedimenti di cui all art. 38 comma 1 lettera f del codice dei contratti pubblici. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE Art. 20 Oggetto dell assicurazione La Società di assicurazione assumerà a proprio carico, in luogo dei soggetti assicurati, gli oneri, le spese e le competenze del legale liberamente scelto dalle persone assicurate, le spese giudiziarie e processuali, gli oneri dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, le spese di transazione e soccombenza, per fatti inerenti all attività esercitata e/o connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni; dette spese sono riferite ai seguenti casi: - Le spese per un legale, secondo quanto indicato all Art. 30 Gestione delle vertenze di danno Libera scelta del legale e del perito ; - Le spese relative al contributo unificato; - Le spese di giustizia in sede penale; - Le spese investigative per la ricerca e l acquisizione di prove a difesa; - Le spese per un perito nominato dall autorità giudiziaria o dall Assicurato previo consenso della Società; - Le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza, o le spese ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dalla società; - Gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di euro 500,00. E in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E inoltre escluso il pagamento di spese connesse all esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. Assiteca S.p.A. banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 6

7 Art. 21 Soggetti Assicurati Le garanzie vengono prestate a tutela: - della F.I.V. - dei Membri del Consiglio (Presidente, vice Presidente, Consiglieri, Segretario generale) - degli Organi di Giustizia Sportiva compresa la Giuria d appello e revisori dei conti - dei Tecnici federali e Commissari - degli Istruttori - dei dipendenti del Contraente. Art. 22 Operatività delle garanzie Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. 20 operano con riferimento ai seguenti casi: - per l esercizio di azioni per ottenere il risarcimento di danni, materiali e non, subiti dall Assicurato - per fatti illeciti di terzi - in relazione all esercizio delle funzioni di mandato o di servizio o all utilizzazione di beni per fini istituzionali. E compreso l esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti dalle persone fisiche assicurate per fatti illeciti di terzi in conseguenza di qualsiasi evento derivante dalla circolazione stradale con veicoli, purché utilizzati in connessione con l espletamento del mandato o del servizio per conto del Contraente medesimo.; - per le spese di resistenza per azioni di responsabilità o pretese avanti il Giudice Ordinario o al T.A.R. o al Consiglio di Stato. La presente assicurazione opererà esclusivamente a integrazione e in eccedenza di ciò che è dovuto, ai sensi dell art del Codice Civile, dall assicuratore della responsabilità civile, per effetto della specifica clausola contrattuale della polizza di responsabilità civile stipulata dall Assicurato. In caso di inoperatività della predetta copertura di responsabilità civile la presente assicurazione deve intendersi operante a primo rischio; - per le spese a carico dell Assicurato Contraente dovute dallo stesso a titolo di rimborso delle parcelle legali sostenute dagli Assicurati per la difesa in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, purché gli stessi si siano conclusi con decreto di archiviazione, proscioglimento o assoluzione con provvedimento definitivo. Fermo l'obbligo per l Assicurato Contraente di denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza dell avvio del procedimento a carico del dipendente e/o amministratore assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute, entro il limite del massimale previsto in polizza, solo quando il decreto di archiviazione o la sentenza siano passati in giudicato; - per la difesa in procedimenti penali a carico delle persone fisiche assicurate, derivanti dalla circolazione stradale di veicoli, in conseguenza di incidente occorso durante l utilizzo dei detti veicoli per ragioni di mandato o servizio svolto per conto del Contraente; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi esclusivamente quando: - venga emessa sentenza di assoluzione passata in giudicato; - il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo; - vi sia archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L assicurato ha comunque l obbligo di denunciare il sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento; - per la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa, per contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro; - per la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa per violazioni alle disposizioni del D.Lgs. n. 196 del e ss. mm. e ii. Assiteca S.p.A. banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 7

8 Art. 23 Gare veliche Si precisa che la garanzia viene prestata a favore dei Soggetti Assicurati anche in relazione all Organizzazione e allo svolgimento di gare e manifestazioni velistiche. Art. 24 Insorgenza del sinistro e delimitazione temporale della garanzia Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende: - per l esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; - per i procedimenti penali il momento in cui l Assicurato viene informato dalle Autorità di un accertamento o di un indagine a suo carico; - per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. Qualora il sinistro si protragga attraverso diversi atti successivi, lo stesso si considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Ciò premesso: - la garanzia viene prestata per i sinistri che siano insorti non oltre 1 anno precedente alla data di effetto del contratto. Agli effetti di quanto disposto agli artt e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia - in ordine a comportamenti degli Assicurati - e di non essere a conoscenza di situazioni, che possano far supporre, già al momento della sottoscrizione del contratto, il sorgere di una controversia che impegni la garanzia assicurativa; - la garanzia viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini della norma Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale, entro 1 anno dalla cessazione del contratto. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro: - le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; - le indagini o rinvii a giudizio o i procedimenti a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Art. 25 Territori dove operano le garanzie Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di leggi e lesioni di diritti processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli stati d Europa, inclusi i paesi extraeuropei posti nel Bacino Mediterraneo. Art. 26 Esclusioni L Assicurazione non è operante per controversie che traggono origine: a) derivanti da fatto doloso dell assicurato, salvo quanto previsto nel precedente art. 22 Operatività delle garanzie per la difesa nei procedimenti penali; b) in materia di diritto di famiglia e delle successioni; c) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell ambiente; d) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive; e) derivanti da controversie in materia di diritto tributario, fiscale ed amministrativo salvo quanto previsto al precedente art. 22 Operatività delle garanzie; f) collegati a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultanti totalmente o parzialmente infruttuosi; g) nei casi in cui, a giudizio del Contraente, si configuri un conflitto di interessi fra questo e l Assicurato; h) per controversie insorte fra le persone fisiche assicurate; i) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; Assiteca S.p.A. banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 8

9 j) dai fatti connessi alla navigazione e giacenza in acqua dei natanti, nonché all impiego aeromobili salvo quanto previsto dall art 23 Gare veliche; k) per controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili nonché derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, salvo quanto previsto al precedente art. 22 Operatività delle garanzie, rispetto alle quali la garanzia è tuttavia esclusa se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA e salvo quanto previsto dall art. 23 Gare veliche. Art. 27 Massimale Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate fino al massimale di Euro ,00 per evento con il limite di Euro ,00 per periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero dei sinistri e degli Assicurati coinvolti. Art. 28 Legittimazione La Società da e prende atto che: la presente assicurazione viene stipulata dal Contraente anche a favore degli Assicurati nella stessa indicati, con il loro espresso consenso; il Contraente adempie agli obblighi previsti dall Assicurazione ed esercita o può esercitare consequenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli Assicurati, con il consenso degli Assicurati stessi che si intende espressamente prestato nei confronti della Società sin dalla stipula dell Assicurazione, anche se non formalmente documentato e/o manifestato. NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI Art. 29 Denuncia dei sinistri - Obblighi dell Assicurato La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'assicurato al Broker entro 30 giorni dall evento ovvero dal momento in cui l Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, o comunque ne sia venuto a conoscenza, in deroga a quanto stabilito dagli art.1913 e 1915 del Codice Civile. L assicurato in caso di sinistro deve: a. inviare la denuncia contenente la narrazione dettagliata della violazione della legge o della lesione dei diritti, con l indicazione della data e del luogo di tale presunta violazione o lesione, delle generalità delle persone interessate e degli eventuali testimoni e con la copia della documentazione relativa alla vertenza, qualora l assicurato ne sia in possesso; b. successivamente inviare tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto che gli è stato ritualmente notificato. L inadempimento di taluno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (articoli 1910 e 1915 del Codice Civile). Art. 30 Gestione delle vertenze di danno Libera scelta del legale e del perito La società, ricevuta la denuncia del sinistro, esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. Contemporaneamente con la denuncia, l Assicurato ha diritto di indicare un unico legale, residente nel luogo ove ha sede l Ufficio Giudiziario competente per la controversia, segnalandone il nominativo alla Società, che assumerà a proprio carico le spese relative. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di Corte d Appello diverso da quello di residenza dell Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel Distretto di Corte d Appello di propria residenza, comunicandone il nominativo alla Società. In tale ultimo caso la Società rimborsa anche le eventuali spese sostenute - esclusivamente in sede giudiziale - per un secondo legale domiciliatario, nel limite massimo di Euro 5.000,00 da intendersi compreso e non in eccedenza al massimale assicurato. Assiteca S.p.A. banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 9

10 In caso di omissione di tale indicazione, la Società si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l Assicurato deve conferire il proprio mandato. L Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società. Pena la decadenza del diritto al rimborso, l Assicurato non può dare corso ad azioni, né raggiungere accordi, né addivenire, direttamente con la Controparte, ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, senza preventiva autorizzazione della Società. La Società non è responsabile dell operato di Legali e di Periti. SEZIONE PREMI CATEGORIA Membri del Consiglio 12 Componenti Organi di Giustizia Sportiva compresa Giuria di appello e Revisori dei conti Tecnici Federali e Commissari 20 Numero Assicurati Istruttori Dipendenti 19 TOTALE 30 Premio lordo pro capite ( ) Premio lordo complessivo ( ) PREMIO MINIMO ANNUALE Il Contraente riconosce un premio annuale, corrispondente al totale dell'importo derivato dalla somma dei premi relativi alla SEZIONE PREMI, di Euro PAGAMENTO DEL PREMIO Il Contraente riconosce un premio minimo annuale complessivo di Il pagamento dei premi verrà corrisposto in.. rate di.ciascuna. FEDERAZIONE ITALIANA VELA La Compagnia di assicurazioni Assiteca S.p.A. banchero costa insurance broker S.p.A. Pagina 10

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