SCHEDA SINTETICA Legge Regione Lazio 25 luglio 1996, n. 29 Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione

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1 SCHEDA SINTETICA Legge Regione Lazio 25 luglio 1996, n. 29 Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione SCOPO E OBIETTIVO Con la presente legge la Regione, realizza lo scopo di sostenere l'occupazione nell'ambito del proprio territorio, attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi: a) creazione e sviluppo delle piccole e medie imprese 1, anche al fine di promuovere settori di economia sociale; b) processi di gestione delle eccedenze di personale e la mobilità interaziendale dei lavoratori; c) realizzazione di progetti di lavori socialmente utili; d) l'apertura e la gestione di cantieri scuola e lavoro. SOGGETTI DESTINATARI La Legge finanzia le piccole e medie imprese operanti nell'ambito della produzione di beni (artigianato, industria); della fornitura di servizi alle imprese; della fornitura di servizi nei settori cultura, informazione, ambiente e turismo; della manutenzione di opere civili e industriali. Sono escluse dalle agevolazioni le ditte individuali, le società di fatto e le società aventi un unico socio ed inoltre sono escluse dal finanziamento della presente legge le imprese operanti nei seguenti settori: produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e trasporti. 1 Secondo la disciplina comunitaria in materia di aiuti (raccomandazione DM 96/280/CE GUCE del 30/4/1996 L 107/4 e successive modificazioni) si considera media impresa industriale quella che: ha meno di 250 dipendenti; ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EURO oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore a 27 milioni di EURO; rispetta il requisito d'indipendenza, ovvero, l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti anche indirettamente per almeno il 25% da una o più imprese che non rispondano a tale definizione. Fanno eccezione - purché non esercitino alcun controllo individuale o congiunto - le società finanziarie pubbliche, le società esercenti partecipazioni al capitale di rischio e gli investitori istituzionali. Si considera media impresa di servizi alla produzione, del commercio e del turismo quella che: ha meno di 95 dipendenti; ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di EURO oppure un totale di stato patrimoniale non superiore a 10,1 milioni di EURO rispetta il requisito d'indipendenza 1

2 La legge si rivolge, altresì, a lavoratori in mobilità, in Cassa integrazione, iscritti alle liste di collocamento, svantaggiati ed altre categorie deboli. BENEFICI La legge prevede le seguenti agevolazioni: Contributi in c/capitale; Mutuo agevolato (non superiore al 50% dell'investimento ammesso); Contributo in c/gestione a titolo di "de minimis"; Azioni di tutoraggio. Più specificatamente le agevolazioni sono concedibili con la forma del de minimis (Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione, pubblicato sulle GUCE L10 del ), quando l importo complessivo dei contributi per ogni singola impresa non supera i euro in tre anni. L entità degli aiuti non può superare l 80% dell investimento complessivo lordo. La tipologia di contributo può essere scelta, a richiesta dell impresa, tra contributo in c/capitale, contributo in c/interessi e contributo in c/gestione. Il mutuo non potrà essere superiore al 50% dell investimento ammesso e dovrà avere una durata non superiore a 5 anni. Le Iniziative e spese ammissibili sono rispettivamente: Sono ammissibili esclusivamente i nuovi impianti; quindi non sono ammissibili i progetti di ampliamento, ammodernamento, riconversione, ristrutturazione di iniziative preesistenti. Spese ammissibili in conto capitale: a) studi di fattibilità e progettazione e formazione dei soci (max. 10% dell'investimento complessivo ammesso al contributo); b) costruzione e acquisto di fabbricati o acquisto e ristrutturazione di fabbricati esistenti; c) macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica; Non sono ammesse le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione del progetto, ad eccezione di quelle di cui alla lettera a). Spese ammissibili in conto gestione (per i primi 3 anni di attività): a) scorte di materie prime e semilavorati; 2

3 b) spese per materiali di uso amministrativo e gestionale (registri, cancelleria, ecc.); c) spese per prestazione di servizi, e godimento beni di terzi (affitti, noleggi, utenze varie, ecc.); d) spese per formazione e qualificazione dei soci e del personale dipendente Non sono ammesse le spese per salari, stipendi, rimborsi a soci prestatori d opera. Non sono finanziabili i progetti riferiti ai settori che risultano esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie. Inoltre, sono esclusi i progetti che prevedono investimenti superiori a migliaia di euro. 5 Al capo III della legge in esame intitolato Gestione delle eccedenze di personale e mobilità sono previste, altresì, delle agevolazioni, attraverso particolari finanziamenti, alle imprese che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), (lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o da queste decaduti per decorrenza dei termini; lavoratori sospesi perché eccedenti nell'ambito dell'impresa con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale). Possono essere concesse, infatti, garanzie a carico del fondo speciale istituito con la legge regionale n. 24 del 1986, come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 64 del 1991, per i finanziamento a medio termine erogati da istituti di credito convenzionati con la FI. LA. S.. L'agevolazione prevista può essere concessa per il numero di lavoratori la cui assunzione risulti ad incremento dell'organico aziendale e, comunque, del suo livello medio nei dodici mesi antecedenti l'assunzione stessa. Ai fini dell'applicazione della presente agevolazione non si computano i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. La Regione finanzia, inoltre, così come stabilito al capo IV della legge in esame, progetti aventi la finalità di utilizzare soggetti che, in base alla legislazione vigente, possono essere impiegati in lavori socialmente utili. Tali progetti, approvati dalla Commissione Regionale per l'impiego, possono essere predisposti dalla stessa amministrazione regionale, dagli enti locali o loro associazioni, dagli enti dipendenti dalla Regione, nonché dalle cooperative sociali e dagli altri soggetti previsti dalla normativa statale. Le amministrazioni beneficiarie del finanziamento possono affidare ad altri soggetti, anche privati, la gestione dei progetti, conservandone, comunque, la responsabilità, in particolare quella della conformità della utilizzazione dei lavoratori al progetto. 3

4 Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, stabilisce criteri di priorità nell'ammissione al finanziamento che privilegino i progetti atti a creare occupazione stabile, nuova imprenditorialità o lavoro autonomo, nonché le forme di controllo sulla realizzazione dei progetti. L'articolo 12 della L. R.29/96, attraverso la possibilità di concedere un contributo in conto capitale a favore di quei lavoratori in mobilità, che esercitano il diritto di corresponsione anticipata dell indennità per intraprendere un attività di lavoro autonomo 2, ha consentito di avviare nuove iniziative imprenditoriali ed in alcuni casi di far rilevare siti produttivi di rilievo, soprattutto nel settore dell'industria meccanica con effetti positivi sia dal punto di vista occupazionale sia dal punto di vista produttivo. Notevoli agevolazioni non finanziarie, consistenti nella formazione imprenditoriale e nel tutoraggio nella fase dell avvio dell impresa, sono state impiegate con buoni risultati atteso che finora tanto le imprese individuali quanto quelle societarie, anche a carattere cooperativistico, nate con la L.R. 29/96, risultano attive sul mercato. Sempre a beneficio dei lavoratori che si trovano nelle condizioni previste dall art. 7 co. 5 della legge 223/91, può essere finanziato lo svolgimento di periodi di lavoro a tempo pieno presso datori di lavoro che si obblighino a curarne la formazione, assumendoli con contratto a tempo determinato. Infine, la legge n. 29 al Capo V, prevede ulteriori agevolazioni, la Regione, infatti, nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio, concede finanziamenti agli enti da essa dipendenti, agli enti locali anche associati nelle forme di cui al capo Vlll della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle sovrintendenze ai beni archivistici, storici ed architettonici, archeologia e museali e alle cooperative sociali iscritte all'albo della Regione, per l'apertura e la gestione di cantieri scuola e lavoro aventi la finalità di utilizzare, nella realizzazione di progetti di opere o servizi di pubblica utilità, disoccupati iscritti alla prima classe delle liste di collocamento ai sensi dell'art. 10 della legge n. 56 del Legge n. 223/1991 art. 7 primo comma - Indennità di mobilità: 1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Al quinto comma si legge: 5. I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilità già godute. 4

5 REQUISITI PER ACCEDERE AI BENEFICI Per poter accedere ai finanziamenti le imprese devono essere costituite come società di persone e di capitali, oppure come società cooperative da non oltre un anno, devono avere sede operativa nella Regione Lazio ed avere una compagine sociale, almeno del 51%, rappresentata da: giovani di età tra 18 e 35 anni iscritti alla I classe delle liste di collocamento; lavoratori iscritti alle liste di mobilità o da queste decaduti per decorrenza dei termini; lavoratori eccedentari con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale; iscritti alle liste di collocamento da più di 2 anni; donne (nubili, separate o divorziate con figli a carico); lavoratori svantaggiati (ex articolo 4 Legge n. 381/91); categorie deboli sul mercato del lavoro. Per fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge le cooperative devono essere iscritte nel Registro Prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n e successive modificazioni, e devono contenere espressamente nei propri statuti le clausole previste dall'art. 26 del medesimo decreto legislativo. Le cooperative sociali devono risultare, altresì, iscritte all'albo regionale. Possono essere ammesse a Beneficare delle agevolazioni anche le imprese operanti da oltre un anno alla data di presentazione della domanda purché, in attuazione del progetto da esse predisposto, incrementino il numero dei soci titolari associando i soggetti di cui al comma 1 in misura almeno pari a quella esistente alla predetta data, detratta un unità. Le società non possono trasferire, per un periodo di 5 anni, azioni o quote da giovani che hanno i requisiti previsti dalla legge a beneficio di soggetti che non hanno detti requisiti. SOGGETTI EROGATORI Le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni, nonché l'entità delle stesse, entro i limiti fissati dall'unione Europea, sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta. Con tale deliberazione sono definiti, altresì, le spese ammissibili, i tempi di erogazione dei contributi, i limiti della cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche e le modalità del controllo sulla realizzazione dei progetti. 5

6 La FI.L.A.S. ( Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.A.) provvede a predisporre, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle domande, una relazione contenente la valutazione economico-finanziaria del progetto e delle imprese richiedenti. Il presidente della Giunta Regionale nomina, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, il nucleo di valutazione composto da tre funzionari indicati dagli assessori competenti in materia di politiche per il lavoro, per lo sviluppo economico e le attività produttive, per l'economia e la finanza regionale. Gli assessori competenti possono partecipare ai lavori del nucleo di valutazione. Il nucleo di valutazione e presieduto dall'assessore alla scuola, alla formazione e alle politiche per il lavoro. Questo nucleo verifica la rispondenza delle domande ai requisiti previsti dalla presente legge e la rispondenza del progetto alle finalità stabilite dall articolo 1. Acquisita la relazione della FI.LA.S. il nucleo di valutazione, con propria deliberazione, esprime la valutazione sulla finanziabilità del progetto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte della struttura competente in materia di politiche per il lavoro. La FI.L.A.S. concede i benefici previsti dalla legge in esame sulla base della deliberazione del nucleo di valutazione, dandone comunicazione all'assessorato competente in materia di politiche per il lavoro. Nel caso in cui si verifichino irregolarità nell'attuazione del progetto, la Giunta Regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche per il lavoro, dispone che la FI.LA.S. revochi in tutto o in parte le agevolazioni concesse nonché provveda al recupero totale o parziale delle somme già erogate e dei relativi interessi legali. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA I soggetti che intendano accedere alle agevolazioni, al fine di creare e sviluppare le piccole e medie imprese, devono presentare domanda contestualmente alla Regione Lazio, presso la struttura competente in materia di politiche per il lavoro, ed alla Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.A., denominata FI. LA.S.. La richiesta di agevolazioni dovrà comprendere, a pena di esclusione, la documentazione di seguito indicata: Tutta la documentazione e gli allegati devono essere prodotti in duplice copia. Con Riferimento alla Società: 6

7 Domanda di ammissione alle agevolazioni, completa e sottoscritta dal legale rappresentante in tutte le pagine; Progetto dettagliato dell iniziativa imprenditoriale, completo e sottoscritto dal legale rappresentante in tutte le pagine, corredato degli allegati, oltre che dei preventivi e/o offerte per gli investimenti oggetto della domanda di contributo; Atto costitutivo e statuto, conforme all originale; Certificato di attribuzione del codice fiscale/partita IVA; Certificato CCIAA integrato, emesso non oltre 3 mesi prima della presentazione della domanda; Se cooperative, certificazione di iscrizione al registro prefettizio o in elenchi equivalenti; Se cooperative sociali, certificazione di iscrizione all albo regionale; Fotocopia del documento d identità del legale rappresentante, in corso di validità (se cittadino extracomunitario occorre l autenticazione da pubblico ufficiale e il certificato di residenza); Per i Soci: Dichiarazione sostitutiva di certificazione di ogni singolo socio; Fotocopia del documento d identità di ogni socio, in corso di validità (se cittadino extracomunitario occorre l autenticazione da pubblico ufficiale e il certificato di residenza); Fondamentale per l esame della richiesta di accesso alle agevolazioni è la presentazione di un progetto di impresa, che descriva nel dettaglio obiettivi, mezzi, strategie e risorse della società. Il progetto di impresa è un documento tecnico che deve: descrivere l idea di impresa; pianificare le scelte strategiche e operative necessarie a realizzarla; descrivere la fattibilità tecnica, economica e finanziaria. Con riferimento alle agevolazioni previste dall art. 11 e 12 della legge in esame, i datori di lavoro ed i lavoratori che intendano usufruire, devono presentare domanda alla agenzia per l'impiego del Lazio, la quale, sulla base delle domande pervenute, redige appositi progetti che trasmette alla commissione regionale per l'impiego. I rapporti tra la Regione e l'agenzia per l'impiego del Lazio sono regolati da apposita convenzione. 7

8 Infine, per quanto concerne, le domande di autorizzazione dei cantieri scuola e lavoro e di finanziamento disciplinate al Capo V, art. 15 e 16, corredate dei progetti da realizzare, devono essere presentate all'assessorato regionale competente in materia di politiche per il lavoro entro i termini che sono stabiliti dal Consiglio Regionale. Con tale deliberazione sono stabiliti, altresì, i criteri di priorità, che privilegino, in particolare, i progetti atti a creare occupazione stabile, le modalità attuatile del presente capo, nonché le forme di controllo sulla realizzazione dei progetti. I progetti, oltre alla descrizione dettagliata delle iniziative che si intendono attuare con i relativi oneri finanziari, devono contenere, tra l'altro, una relazione sulla situazione occupazionale del territorio di competenza e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, nonché di quella formativa con la evidenziazione di particolari esigenze di formazione professionale funzionale alla realizzazione dei progetti. Entro novanta giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la Giunta Regionale predispone, su proposta dell'assessorato competente in materia di politiche per il lavoro, apposita graduatoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura dei cantieri scuola e lavoro e del relativo finanziamento. ALTRE OSSERVAZIONI La Legge offre a tutte le imprese finanziate un servizio di assistenza tecnica e tutoraggio curato da BIC Lazio, strumento tecnico della Regione Lazio che, nell arco di due anni, segue l imprenditore con un affiancamento consulenziale mirato per sostenere la fase di start-up, generalmente la più difficile nel ciclo di vita dell azienda. BIC Lazio, istituito con L.R. 35/90, è presente sul territorio regionale con centri di promozione d impresa quali incubatori, centri di promozione imprenditoriale e sportelli. L assistenza alla creazione e allo sviluppo di impresa avviene lungo un percorso di accoglienza, che muove i primi passi da una valutazione preliminare di fattibilità dell idea imprenditoriale e arriva all effettivo avvio dell attività attraverso le seguenti fasi: check up iniziale; assistenza per la redazione del business plan; formazione; tutoraggio come affiancamento consulenziale mirato a sostenere la fase di avvio; ospitalità negli incubatori. 8

9 DOMANDE FREQUENTI 1. Come viene regolata l attività lavorativa e formativa all interno dei cantieri scuola e lavoro? L'attività lavorativa espletata nel cantiere scuola e lavoro viene disciplinata dall art. 19 della legge regionale 29/1996, ed è articolata in sei giorni settimanali per un totale di ore non superiore alle trentasei, comprendente i momenti formativi la cui consistenza é rapportata ai contenuti dell'attività da svolgersi. Alle eventuali esigenze di formazione e di qualificazione professionali che ciascun progetto deve prevedere si fa fronte mediante l'apprestamento di specifici moduli formativi, predisposti d'intesa con l'assessorato competente, oppure mediante I inserimento dei soggetti utilizzati nei cantieri scuola e lavoro negli specifici corsi regionali di formazione professionale. I disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro reclutati ai sensi della legge n. 56 del 1987 e successive modificazioni, mantengono la propria posizione giuridica nelle liste delle sezioni circoscrizionali dell'impiego e la loro utilizzazione non crea rapporto di impiego con l'ente gestore. 2. In quali casi il finanziamento viene revocato? Il finanziamento e revocato se l'ente interessato non dà inizio all'attività lavorativa prevista dal progetto entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta concessione da parte della Regione. Il finanziamento e, altresì revocato nel caso in cui non sia utilizzato secondo le modalità previste nel progetto. 3. Le agevolazioni previste dalla legge n. 29/1996 possono essere cumulate con altri benefici regolarmente disciplinati? No. Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altri benefici regionali, nazionali e dell'unione Europea. 4. A quanto ammonta il contributo massimo erogabile? Il contributo erogabile ammonta a ,00. L'entità degli aiuti comunque non può superare l'80% dell'investimento complessivo lordo. A discrezione del Nucleo di 9

10 Valutazione della Regione Lazio la percentuale di contributo erogabile può subire delle variazioni. 5. Cosa s intende per contributi concedibili con la forma del de minimis? E un Regime che rappresenta la soglia massima al di sotto della quale non si applicano le limitazioni sancite dall art. 92 del Trattato di Roma. Infatti, la Commissione Europea ritiene che gli aiuti di importo poco elevato non possano potenzialmente falsare la concorrenza tra le imprese, e consente agli Stati membri di erogare senza particolari vincoli quelli che vengono definiti aiuti de minimis. Attualmente l importo massimo degli aiuti rientranti in tale disciplina è di euro a decorrere dal momento di erogazione del primo aiuto de minimis su un periodo di tre anni. Tale importo comprende qualunque aiuto pubblico concesso dalle autorità nazionali, regionali, o locali, indipendentemente dal fatto che le risorse provengano interamente dagli stati membri o vengano cofinanziate dalla comunità tramite i fondi strutturali, eccezion fatta per gli aiuti all esportazione. Non preclude la possibilità per l impresa beneficiaria di ottenere altri aiuti anche in cumulo con de minimis. RIFERIMENTI NORMATIVI E NORME COLLEGATE DM 96/280/CE GUCE del 30/4/1996 ; Legge regionale n. 24 del 1986, modificata ed integrata dalla legge regionale n. 64 del Fondo regionale speciale per la garanzia dei fidi a medio termine - ; Legge n. 223/91 - Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. (LICENZIAMENTI BIANCHI) (MOBILITA')- ; Legge 8 giugno 1990, n Ordinamento delle autonomie locali -; Legge n. 56 del Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro -; Legge n. 381/91 - Disciplina delle cooperative sociali- ; Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n Provvedimenti per la cooperazione -. Legge regionale n. 35 del Promozione della costituzione del business innovation center lazio - bic lazio -. 10

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