SERVIZIO FISCALE DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

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1 SERVIZIO FISCALE CIRCOLARE N. 22 del DECRETO LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA Con Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, è stato pubblicato il decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 contenente una serie di disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica, fra cui quelle per il contrasto dell evasione fiscale. Esaminiamo qui di seguito le principali novità: 1) Split payment Con l art. 1 del decreto in argomento è stato modificato l art. 17-ter del D.p.r. 633/1972 dedicato allo split payment, che ricordiamo essere una particolare modalità di corresponsione dell Iva da applicarsi nel caso in cui il cedente di un bene o il prestatore di un servizio, si interfacci con la pubblica amministrazione. In tale circostanza il riversamento dell Iva, che in un rapporto di tipo ordinario viene effettuato dal cedente/prestatore mediante l applicazione dell istituto della rivalsa, con l art. 17-ter del D.p.r. 633/1972, verrà effettuato dal cessionario/committente e quindi dalla pubblica amministrazione: in pratica con questo meccanismo, la Pubblica Amministrazione deve corrispondere ai fornitori il solo importo dei corrispettivi dei beni e servizi ricevuti, mentre l Iva indicata in fattura viene versata all Erario direttamente dal soggetto Pubblico. Esempio: Fattura per prestazione di servizio a favore di un Comune Iva 220 Il Comune pagherà il prestatore e verserà l Iva direttamente all erario per 220 Tale meccanismo è applicabile sempre che la Pubblica Amministrazione nei confronti della quale viene emessa la fattura, non rivesta la qualifica di soggetto passivo d imposta: in pratica se la cessione/prestazione viene effettuata nei confronti di un organo della pubblica amministrazione nello svolgimento di una attività commerciale, tale meccanismo non è applicabile. Fatta questa breve premessa, analizziamo qui di seguito le modifiche apportate con il decreto n. 50/2017 al regime in commento che riguardano essenzialmente i soggetti coinvolti in tale modalità di corresponsione dell Iva: sul fronte dei cedenti/prestatori la normativa in esame ha allargato la platea degli obbligati a tale regime anche ai soggetti per i quali si applica la ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Si tratta in pratica dei professionisti che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione, i quali secondo la precedente normativa erano esclusi dal regime dello split payment, mentre oggi a seguito dell abrogazione del comma 2 dell art. 17-ter del D.p.r. 633/1972, sono obbligati ad applicare tale regime. Sul fronte del cessionario/committente e quindi degli organi della pubblica amministrazione verso i quali la procedura in argomento si applica, la nuova formulazione dell art. 17-ter prevede ulteriori soggetti quali le società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, le società controllate dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni, le società quotate inserite nell indica FTSE MIB della Borsa Italiana. Decorrenza: come stabilito dal comma 4 dell art. 1 in commento, le modifiche su illustrate saranno applicabili per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1 luglio CONFCOOPERATIVE PADOVA Cod. Fiscale PADOVA Corso Australia, 67/1 Tel Fax info@confcooperativepd.coop - C.C.Post: n

2 2) Detrazione Iva L art. 2 del Decreto in argomento, ha modificato l art. 19 e l art. 25 del D.p.r. 633/1972, riducendo i tempi entro i quali i soggetti passivi di imposta possono esercitare la detrazione dell Iva. La modifica introdotta prevede l esercizio del diritto di detrazione dell imposta entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Quindi se il diritto alla detrazione sorge nel 2017, la detrazione potrà essere effettuata al più tardi con la dichiarazione Iva del periodo 2017, alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. N.B.: il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l imposta diventa esigibile, che normalmente coincide con il momento in cui l operazione si intende effettuata ai sensi dell art. 6 del D.p.r. 633/1972. Ricordiamo che la vecchia formulazione dell art. 19, prevedeva termini molto più ampi rispetto a quelli attuali e consentiva la detrazione con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto Sul fronte della registrazione, l art. 2 del decreto in esame ha modificato l art. 25 del D.p.r. 633/1972, prevedendo che la registrazione della fattura nel registro acquisti, dovrà avvenire prima della liquidazione periodica in cui si intende detrarre la relativa Iva e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno : proprio su questa ultima disposizione, sembrerebbe evincersi che se una fattura del 2017 è ricevuta nel 2018, i termini per la registrazione siano i termini di presentazione della dichiarazione 2018 (anno in cui si è ricevuta la fattura). Ma tale più ampio termine, sarebbe in contrasto con il nuovo art. 19 analizzato ed anche con il riferimento dell ultimo periodo medesimo anno che sembrerebbe concedere la possibilità di detrazione entro i termini della dichiarazione dell anno di ricevimento della fattura solo quando l anno di riferimento coincide con l anno di ricezione, mentre in caso di mancata coincidenza resterebbero i più ridotti termini dell art. 19. Decorrenza: non è prevista una decorrenza specifica, se non quella di efficacia del decreto, che come visto coincide con la pubblicazione dello stesso in gazzetta ufficiale. In pratica la modifica in argomento è già in vigore: se tale decorrenza viene confermata, le detrazioni delle fatture datate 2015 e 2016 le quali secondo la vecchia normativa potevano essere detratte rispettivamente con la dichiarazione Iva per il 2017 ed il 2018, sono di fatto indetraibili. 3) Indebite compensazioni In merito alle compensazioni dei crediti mediante utilizzo in F24, ci sono importanti novità che riguardano sia il visto di conformità, che la modalità di utilizzo di tali crediti. In particolare per quel che riguarda il Visto di conformità, l art. 3 del Decreto 50/2017, ha previsto un abbassamento della soglia per poter accedere alla compensazione orizzontale senza visto di conformità ad in luogo della vecchia soglia dei Tale abbassamento di soglia vale sia per l utilizzo del credito Iva, che per gli altri crediti d imposta. Al momento non sembra essere compresa in tale nuova soglia, l utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, la cui istanza relativa al primo trimestre sarà stata richiesta con il modello TR ieri 2 maggio Relativamente agli altri crediti d imposta, è rimasta inalterata la possibilità di apporre il visto di conformità anche successivamente all utilizzo del credito, possibilità che invece non è riconosciuta ai fini Iva. Inoltre è stata prevista la necessità di utilizzazione dei canali telematici messi a disposizione dall Agenzia delle entrate per la compensazione dei crediti di qualunque natura effettuata ai sensi dell art. 17 del D.lgs. n. 241/1997: questa modifica prevista dal comma 3 dell art. 3 del decreto legge in commento, risulta particolarmente importante in quanto introduce l obbligo di utilizzo delle procedure fisconline/entratel già previste per gli F24 a zero e per le compensazioni di crediti Iva superiori ad 5.000, per tutti gli utilizzi di crediti in F24 (quindi anche i crediti diversi dall Iva). In altre parole, nel caso di un F24 con l utilizzo di un importo a credito, non potrà più essere utilizzato l home banking, ma il pagamento dovrà essere disposto mediante i canali telematici menzionati. Riepilogando avremo: Credito Iva: 2

3 Libera compensazione in F24 sino ad sin dal 1 giorno del periodo d imposta successivo a quello a cui si riferisce il credito; Da in su, sarà necessario inviare preventivamente la dichiarazione con Visto di Conformità e attendere il 16 del mese successivo alla trasmissione per poter utilizzare tale credito mediante F24. Altri Crediti Libera compensazione in F24 sino ad Da in su, sarà possibile il libero utilizzo in F24 sin dal 1 giorno del periodo d imposta successivo a quello in cui il credito si riferisce, ma la relativa dichiarazione dell anno cui il credito è maturato, dovrà contenere il visto di conformità. N.B.: L utilizzo di un importo a credito in F24 (di qualunque natura ad es. Ires, Irap, Iva da 770 etc), impone la trasmissione dello stesso mediante i mezzi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate. L utilizzo improprio del credito (in assenza di visto o con visto apposto da un soggetto non abilitato), comporterà il recupero del credito indebitamente utilizzato, comprensivo di interessi e sanzioni, mediante l atto di cui all art. 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n Questo particolare atto amministrativo, istituito inizialmente per il recupero di crediti inesistenti, si colloca fra gli atti impo-esattivi e diversamente dagli avvisi di accertamento non consente l utilizzo di istituti deflattivi quali l accertamento con adesione. Pertanto trascorsi 60 gg dalla notifica di tale provvedimento, lo stesso diventa definitivo e consente all Amministrazione Finanziaria di attivare la riscossione coattiva. Per le somme richieste con questo tipo di atto amministrativo, non è possibile avvalersi della compensazione e quindi la regolarizzazione di un utilizzo improprio di un credito, potrà avvenire esclusivamente con un versamento di denaro. Decorrenza: non è prevista una decorrenza specifica, se non quella di efficacia del decreto, che come visto coincide con la pubblicazione dello stesso in gazzetta ufficiale. In pratica la modifica in argomento è già in vigore. Si segnala che in data venerdì 5 maggio scorso, è uscita una circolare della Fondazione Studi, che pone dei limiti alla compensazione del bonus 80 euro previsto dal D.L. nr. 66/2014 e dei rimborsi da 730. Su questo argomento daremo a breve indicazioni precise (All. Circ. nr. 4 Fondazione Studi). 4) Rideterminazione della base Ace L art. 7 del Decreto 50 del 2017, ha apportato una modifica alla base imponibile per il calcolo dell Ace, la quale non sarà più ancorata all incremento che ha subito il capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell esercizio in corso al 31/12/2010, bensì a quello del quinto esercizio precedente. Con questa nuova formulazione la base imponibile su cui applicare il rendimento nozionale per il calcolo dell Ace, diverrà mobile e cioè terra conto degli incrementi che il capitale proprio ha subito nell ultimo quinquennio. Decorrenza: Tale disposizione si applica dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016 Sono inoltre previste una serie di modifiche al recente regime Ace introdotto dalla legge di stabilità per il 2017 per le persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Come norma di chiusura, è stato inoltre previsto che l acconto per il periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016 (per la maggior parte il periodo 2017), sarà da calcolarsi considerando quale imposta per il 2016 quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. 5) Reclamo e mediazione A decorrere dagli atti notificati a decorrere dal 1 gennaio 2018, il reclamo/mediazione previsto dall art. 17-bis del D.lgs. 546/1992, dovrà essere applicato a tutte le controversie di importo inferiore ad 50 mila. Tale nuova soglia sostituirà l attuale limite di ) Definizione Agevolata delle controversie tributarie Dopo la rottamazione dei ruoli, la cui possibilità di adesione è terminata il 21 aprile 2017, il legislatore ha previsto la nuova rottamazione delle liti pendenti. Si tratta in particolare delle controversie in cui è parte l Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio. 3

4 Tale definizione: è proposta dal soggetto che ha impugnato l atto mediante ricorso o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione; prevede il pagamento di tutti gli importi dell atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione del primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all art. 20 del D.p.r. 602/1973, calcolati fino al 60 giorno successivo alla notifica all atto: in pratica si tratta degli interessi che l Ufficio calcola a decorrere dalla scadenza originaria della maggiore imposta accertata, sino al 60 giorno successivo alla notifica (esempio Infedele dichiarazione Iva per indebita detrazione periodo 2015, con saldo scadente il 16/03/2016, da tale data decorre il calcolo degli interessi della novellata normativa, sino al 60 gg successivo alla notifica. Si noti come il risparmio che si otterrebbe dall adesione a tale procedura agevolativa, rispetto alle riduzioni ordinarie che si sarebbero ottenute in caso di definizione dell avviso di accertamento senza ricorso previste dall art. 15, comma del D.lgs. 218/1997 (1/3 delle sanzioni), è veramente basso, in quanto diversamente da precedenti analoghe definizioni agevolate, nelle somme da corrispondere non viene tenuto in alcun modo conto dell esito che la lite potrebbe aver avuto nei vari gradi di giudizio. In pratica l importo richiesto per la definizione per una lite pendente in secondo grado, è il medesimo sia nel caso in cui il primo grado sia stato favorevole per il contribuente, sia nel caso in cui sia stato sfavorevole. La norma in commento, sembrerebbe pertanto più una clausola di ripensamento per tutti coloro che in corso di giudizio si siano pentiti di aver intrapreso questa irta strada e quindi viene data la possibilità di tornare al tempo zero (ante ricorso) mediante un piccolo incentivo sulle sanzioni. Qualora si tratti di liti fiscali inerenti esclusivamente interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. Diversamente, in caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in argomento: il caso potrebbe essere ad esempio il ricorso sulla sanzione per tardivo versamento di un tributo, con tributo interamente versato. La definizione in argomento può essere utilizzata solo per liti la cui costituzione in giudizio sia avvenuta entro il 31/12/2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva: in pratica in presenza di una sentenza non ancora impugnata ad un grado superiore, la stessa non deve essere passata in giudicato (6 mesi dal deposito in segreteria o 60 gg in caso di notifica). Inoltre, si noti che l accesso alla definizione in commento è precluso per tutti gli avvisi di accertamento che pur notificati e scaduti nel 2016, è stato proposto ricorso preceduto dal reclamo/mediazione che non si sia concluso in tale data, non consentendo così la costituzione in giudizio entro 31/12/2016. Come già visto nella rottamazione dei ruoli, la definizione agevolata è esclusa per controversie concernenti anche solo in parte imposta sul valore aggiunto riscossa all importazione o risorse Euratom o somme dovute a titolo di recupero di Aiuti di Stato. Gli importi da corrispondere per la definizione in oggetto, possono essere versati in unica soluzione o con un massimo di tre rate quando l importo complessivamente dovuto è superiore ad euro Il pagamento della prima o unica rata deve avvenire entro 30 settembre In caso di piano rateale, le scadenze sono le seguenti: 40% entro 30/09/ % entro 30/11/ % entro 30 giugno 2018 Per ogni controversia sarà necessario effettuare un versamento autonomo. Secondo quanto prescritto nel decreto, per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. Questa formulazione normativa, non consente di comprendere quale sia la controversia autonoma in caso di ricorso cumulativo, in cui con un unico atto sono stati impugnati più avvisi di accertamento. La domanda di definizione agevolata deve essere presentata entro il 30 settembre Per le controversie per i quali il contribuente abbia aderito anche alla rottamazione dei ruoli, la definizione agevolata della lite pendente può essere usufruita solo unitamente alla definizione agevolata del ruolo. Così ad esempio se un contribuente che ha aderito alla rottamazione dei ruoli per una lite in secondo grado in cui la sentenza di primo grado è stata sfavorevole e quindi il ruolo risultava di 2/3 delle 4

5 imposte, sanzioni ed interessi accertati, aderendo alla procedura sul ruolo, il contribuente avrà così sanato i 2/3 della lite, mentre risulterà scoperto sul restante 1/3. In questo caso potrà aderire alle rottamazione delle liti fiscali il restante 1/3. Su quest ultima quota di lite, il contribuente potrà chiudere la propria partita mediante la definizione agevolata in argomento. Il perfezionamento dell adesione, si ha con il pagamento della prima o unica rata e solo nel caso in cui non ci siano importi da pagare, mediante la presentazione della domanda. Dagli importi dovuti, si scomputano quelli versati per effetto della normativa sulla riscossione provvisoria in pendenza di giudizio. La definizione non da comunque luogo alla restituzione di somme già versate ancorchè eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione: non è chiaro se il versamento di cui si discute deve essere considerato spontaneo o coattivo. Si pensi ad esempio ad una iscrizione a ruolo straordinaria, quale potrebbe essere una lite inerente l Iva, per la quale l erario è stata già soddisfatta mediante l escussione delle fideiussioni: si noti come molto spesso in tali circostanze l erario pretende anche la riscossione del terzo a titolo provvisorio, che se non sospesa giudizialmente genererebbe il paradosso di una riscossione provvisoria ben superiore rispetto al totale importo dovuto comprensivo di sanzioni ed interessi. In una ipotesi simile, la rottamazione della lite fiscale sarebbe enormemente svantaggiosa, perché di fatto costerebbe di più rispetto a quanto richiesto. Le liti fiscali per le quali si è proposta domanda di rottamazione, non sono sospese in via automatica e sarà quindi onere del contribuente proporre apposita istanza di sospensione dichiarando di volersi avvalere di tale procedura. Tale dichiarazione comporterà una sospensione sino al 10 ottobre 2017 e se entro tale data verrà prodotta la copia dell istanza e del pagamento (prima o unica rata del 30 settembre 2017), il processo verrà ulteriormente sospeso sino al 31 dicembre Per tutte le controversie definibili, sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre Questa ultima disposizione necessita di chiarimenti ufficiali perché potrebbe destare non pochi problemi. In pratica è noto che i termini per impugnare una sentenza variano a seconda che una parte notifichi o meno copia della sentenza a controparte. Così in assenza di notifica della sentenza i termini per appellare ad un grado superiore (regionale o cassazione) sono 6 mesi dal deposito della sentenza, che si riduce a 60 giorni in caso di notifica. Trascorso questo lasso di tempo (6 mesi o 60 gg) senza che una delle due parti abbia impugnato la sentenza, la stessa diventa definitiva e passa in giudicato. Premesso ciò, la norma in commento, prevede che per tutte le sentenze che passerebbero in giudicato nel periodo 24 aprile settembre 2017, il termine di impugnazione è ulteriormente prorogato di 6 mesi: questa dilazione temporale è ovviamente concessa per consentire di valutare l opportunità di aderire o meno alla rottamazione della lite. Ciò che non è chiaro è se tale proroga vale indiscriminatamente anche per l Agenzia delle Entrate o solo per il contribuente: si pensi al caso in cui il contribuente sia totalmente vittorioso e quindi non abbia nessun interesse alla disposizione in argomento e sulla base di tali presupposti l ulteriore dilazione dei tempi lo danneggerebbe in maniera evidente. Così sarà ulteriormente da chiarire gli effetti che si produrrebbero qualora nel periodo di vigenza di tale proroga, venga notificata la sentenza alla controparte. L eventuale diniego della definizione, va notificato entro il 31 luglio 2018 ed è impugnabile entro 60 giorni. In caso di diniego e sentenza non impugnata perché ancora pendente, la pronuncia giurisdizionale potrà essere impugnata nello stesso termine del diniego. Esempio: Sentenza CTP depositata il 3 gennaio 2017, non notificata, l appello sarebbe scaduto il 3 luglio 2017 (6 mesi). Dal 24 aprile 2017, scatta la proroga del termine per impugnare la sentenza di ulteriori 6 mesi. In data 31 luglio 2017 il contribuente decide di aderire alla rottamazione della lite e quindi non proporrà più alcun appello. Il 2 maggio 2018 l Ufficio emette provvedimento di diniego della definizione agevolata: il contribuente da tale data ha 60 giorni per impugnare il provvedimento di diniego e/o la sentenza di primo grado. Trascorso tale termine, in assenza di impugnazione, sia l atto amministrativo che la sentenza diventeranno definitivi. Infine la norma in commento prevede che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate : questa norma sembrerebbe decretare la compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio. 5

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