Proposta di Legge. Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro RELAZIONE
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1 Proposta di Legge Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro RELAZIONE Recenti ricerche stimano che in Italia circa cinque milioni di lavoratori soffrono di mobbing. Come è noto il temine mobbing deriva dal verbo inglese to mob, che significa assalire tumultuando in massa, malmenare, aggredire. Questo termine fu usato per la prima volta da, Konrad Lorenz, biologo inglese dell Ottocento (e poi ripreso agli inizi degli anni Ottanta dal professor Leyman) per indicare il comportamento di alcuni animali quando si coalizzano contro un membro del gruppo fino escluderlo dalla comunità. Oggi, purtroppo, questo termine è destinato ad entrare in modo diffuso nella lingua italiana dal momento che ormai è viene usato per indicare una qualsiasi forma di terrorismo psicologico esercitato nei luoghi di lavoro in danno dei lavoratori. Lo scopo del mobbing, infatti, è quello d porre in essere comportamenti di tipo persecutorio, attuati in modo evidente e continuo, per eliminare una persona che è o è divenuta, in qualche modo, scomoda, distruggendola psicologicamente e socialmente in modo da provocarne il licenziamento o indurla alle dimissioni..
2 Da statistiche recenti risulta che l età del «mobbizzato» è oscillante, ma accentuata tra i cinquantuno ed i sessanta anni: maschio nel 52 per cento dei casi, quasi sempre coniugato (82 per cento); la maggior parte dei mobbizzati ha titolo di studio medio-alto: il 71 per cento ha un diploma, il 17 per cento è laureato; nell 81 per cento dei casi si tratta di impiegati o quadri o funzionari direttivi nel 19 per cento di dirigenti. È stato pure calcolato che, in un azienda con mille dipendenti il costo della violenza psicologica s aggirerebbe su qualche centinaio di milioni di vecchie lire ( euro). I soggetti attivi del mobbing possono essere i superiori, i capi intermedi e gli stessi colleghi del lavoratore vittima della persecuzione. Non è raro che in qualche caso, la stessa azienda o lo stesso datore di lavoro possano assumere ruolo di mobbers, nel quadro di una precisa strategia aziendale. Esiste anche un altra forma: il bossing poco nota, ma riscontrabile in molte amministrazioni pubbliche del nostro Paese, si tratta per così dire di un mobbing alla rovescia ossia il mobbing è perpretato contro dirigenti o funzionari direttivi. Il fenomeno riguarda sovente vessazioni operate da dipendenti sindacalisti senza scrupoli, contro autorità gerarchicamente sopra ordinate che si concretizzano in un misto di pressioni psicologiche, dispetti, richieste assurde, angherie, a volte minacce di deferimento all autorità giudiziaria. Tali eventi si verificano con speciale frequenza nel lavoro pubblico e soprattutto contro le donne dirigenti o funzionarie direttive (o nel lavoro privato) quadri, in quanto gli eventi medesimi esaltano nei sindacalisti artefici del bossing il loro complesso d inferiorità, secondo una personale vocazione tirannide. Così sono proprio le donne ad essere esposte a tutti gli effetti negativi che derivano dal mobbing. Una ulteriore forma di mobbing, infine, è il cosiddetto mobbing esterno ossia una pressione proveniente da organizzazioni sindacali. Può infatti avvenire che tale pressione motivi, in taluni dirigenti, un accondiscendenza al sindacato non fondata su ragioni giuridiche ed effettivamente volontaria; ma spesso si verifica che il dirigente od il funzionario non intenda soggiacere ad alcuna pressione e voglia invece esercitare correttamente, nonché con indipendenza la propria funzione istituzionale, ed in tal caso potrebbe anche essere sottoposto a minacce gravi. Concludendo, resta comunque il fatto che, qualunque sia il fine o la forma in cui viene realizzato, il mobbing rimane un abuso perpretato nei confronti della
3 dignità di una persona, che ne subisce in primo luogo i danni di natura psicologica e, secondariamente, quelli di natura economica. Il Gruppo consiliare di Forza Italia, per prevenire e limitare i danni riguardanti lo stato psicofisico dei lavoratori, con questa proposta di Legge intende attivare in primo luogo un osservatorio permanente sul fenomeno, che sia messo in grado di valutare l impatto del mobbing nel tessuto economico toscano, e contemporaneamente all attivazione di quest ultimo, investire i servizi di prevenzione delle varie Aziende Usl del compito di prevenzione e cura degli eventuali soggetti affetti da mobbing. Per quanto concerne, infine, la copertura finanziaria è stato stimato per il primo anno un fabbisogno di circa 500 mila Euro. RELAZIONE TECNICA La Presente Proposta di Legge nasce dalla necessità di monitorare e porre rimedi al fenomeno del mobbing. In tal senso l articolo 1 descrive le finalità di questa proposta di Legge. Gli articoli 2 e 3 intervengono nella definizione puntuale della fattispecie dei comportamenti ritenuti vessatori nei confronti di colleghi e sottoposti (c.d. mobbing) che dovranno essere resi palesi a lavoratori e datori di lavoro in un momento di incontro. L articolo 4 prevede come strumento di prevenzione e contrasto l istituzione di sportelli antimobbing presso le aziende sanitarie. L articolo 5 individua le iniziative che devono realizzare gli Enti Locali. L articolo 6 prevede l istituzione di un Osservatorio Regionale che svolga attività di monitoraggio e di analisi sul fenomeno del mobbing. L articolo 7 quantifica in Euro il fabbisogno per l anno 2008 e ne individua la copertura finanziaria. L articolo 8 fissa i termini entro i quali si deve provvedere alla costituzione ed attivazione dell Osservatorio Regionale e degli sportelli anti-mobbing.
4 Art. 1 Finalità 1. La Regione Toscana con la presente Legge in attuazione dei principi comunitari e costituzionali, riconosce la funzione sociale del lavoro, si impegna per la sua tutela nel rispetto dell integrità psico-fisica della persona, e promuove le azioni e le iniziative atte a prevenire e risolvere fenomeni di molestie morali e persecuzioni psicologiche nel luogo di lavoro, di seguito denominate mobbing.
5 Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge per mobbing si intendono atti e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici o privati da parte del datore di lavoro o da soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale. 2. Gli atti e comportamenti di cui al comma 1 possono consistere in: a) Pressioni o molestie psicologiche; b) Calunnie sistematiche; c) Maltrattamenti verbali ed offese personali; d) Minacce od atteggiamenti mirati ad intimorire ingiustamente od avvilire anche informa velata ed indiretta e) Critiche immotivate ed atteggiamenti ostili f) Delegittimazione dell immagine, anche di fronte a soggetti estranei all impresa, ente o amministrazione; g) Esclusione od immotivata marginalizzazione dell attività lavorativa; h) Attribuzione di compiti esorbitanti od eccessivi, e comunque idonei a provocare seri disagi in relazione alle condizioni fisiche del lavoratore; i) Attribuzione di compiti dequalificanti in relazione al profilo professionale posseduto ; j) Impedimento sistematico ed immotivato all accesso a notizie ed informazioni inerenti l ordinaria attività di lavoro; k) Marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e di aggiornamento professionale; l) Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore idonee a produrre danni o seri disagi.
6 Art. 3 Organi paritetici 1. Al fine di sensibilizzare tutte le componenti del mondo del lavoro sulle problematiche relative al fenomeno del mobbing, gli organi paritetici previsti all articolo 20 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche, nell ambito delle attribuzioni ad essi conferiti in materia di formazione dei lavoratori, assumono iniziative e programmano interventi idonei sulla base delle indicazioni fornite dall Osservatorio regionale di cui all art. 6
7 Art. 4 Istituzione di sportelli Anti-mobbing 1. Al fine di fornire adeguata assistenza al lavoratore oggetto di discriminazioni, presso i dipartimenti prevenzione salute e sicurezza sul lavoro delle Aziende Sanitarie Locali sono istituite apposite unità operative composte da almeno un medico specialista di medicina del lavoro, da un medico specialista in medicina legale, e da uno psicologo esperto in organizzazione del lavoro, le quali, opportunamente dislocate sul territorio in relazione ai livelli occupazionali esistenti in ambito pubblico e privato, una volta accertata l effettiva esistenza di elementi atti a configurare le fattispecie di cui all articolo 2, assumono le seguenti iniziative a tutela del lavoratore, ed in particolare: a. Forniscono una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore; b. Avviano, qualora la situazione lo richieda, primi interventi di sostegno psicologico; c. Nel caso in cui riscontrino la probabile avvenuta insorgenza di stati patologici determinati od aggravati dal mobbing indirizza il lavoratore, al servizio sanitario specialistico; d. Segnalano al datore di lavoro, pubblico o privato, la situazione di disagio del lavoratore, invitandolo ad assumere provvedimenti idonei per rimuoverne le cause.
8 Art. 5 Iniziative degli Enti Locali 1. Le Province ed i Comuni assumono iniziative per diffondere l'informazione sul fenomeno del mobbing e per prevenirne l'insorgenza. 2. Nell'ambito delle contrattazioni collettive decentrate integrative per il comparto regionale - enti locali, le parti pubbliche e quelle sindacali verificano le possibilità e le modalità per l'adozione di idonee misure al fine di prevenire e contrastare l'insorgenza di fenomeni di mobbing, anche attraverso la partecipazione dei dirigenti e degli altri dipendenti ad appositi corsi di formazione e di aggiornamento.
9 Art. 6 Osservatorio regionale sul mobbing 1. È istituito l'osservatorio regionale sul mobbing, di seguito denominato "Osservatorio", con sede presso l'assessorato istruzione formazione lavoro. 2. L'Osservatorio, quale organo consultivo e di coordinamento svolge le seguenti attività: a) Attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, nonché degli enti pubblici e delle aziende sanitarie che adottino progetti o che sviluppino iniziative per le finalità di cui alla presente legge; b) Monitoraggio ed analisi del fenomeno del mobbing; c) promozione di studi e ricerche, nonché di campagne di sensibilizzazione e d'informazione, in raccordo con le amministrazioni, gli enti e gli organismi destinatari delle norme di cui alla presente legge. d) Riferisce annualmente al Consiglio sull attività svolta 3. L'Osservatorio è composto da: a) Il Coordinatore del Dipartimento competente in materia di lavoro, o suo delegato, che lo presiede; b) Il Coordinatore dei Dipartimento competente in materia di salute e politiche sociali, o suo delegato; c) Un rappresentante designato dal Ministero del Lavoro; d) Un rappresentante della Commissione consiliare permanente competente in materia di lavoro; e) Un rappresentante della Commissione consiliare permanente competente in materia di sanità e politiche sociali f) Due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; g) Due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale; h) Un sociologo, uno psicologo ed un avvocato esperto in diritto del lavoro, scelti dall'amministrazione nell'ambito di terne di nominativi forniti dai rispettivi ordini professionali. i) due rappresentati di associazioni di volontariato che svolgono attività di centro di ascolto in materia di mobbing 3. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta dei componenti ed approvato dal Consiglio Regionale. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla competente struttura dell'assessorato istruzione formazione e lavoro. 4. I componenti dell'osservatorio di cui al comma 2, lettere c., f., g., h. e i. restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
10 Art. 7 Copertura Finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge quantificati per l anno 2008 in Euro Euro si provvede mediante imputazione al capitolo di bilancio relativo all UPB n. 261 Progetti di integrazione socio-sanitaria Spese correnti con storno relativo al Fondo di Riserva. 2. Per gli anni successivi attraverso l istituzione di apposita voce di bilancio
11 Art. 8 Norme finali e transitorie 1. Entro tre mesi dall entrata in vigore della presente Legge è costituito l Osservatorio di cui all articolo Entro sei mesi dall entrata in vigore della presente Legge sono costituiti gli sportelli anti-mobbing di cui all articolo 4.
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