ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
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1 ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI LINEE GUIDA
2 Pubblicazione a cura della Provincia di Milano Direzione Centrale Risorse Ambientali ( Coordinamento editoriale Direzione Centrale Risorse Ambientali Coordinamento Scientifico Avv. Daniela Redolfi Hanno collaborato Provincia di Milano: Cristina Melchiorri Piergiorgio Valentini Massimiliano Perotti Chiara Gardini Milano, luglio 2007
3 Premessa In tempi di grandi dibattiti sulla sostenibilità, un informazione ambientale completa e di qualità è più che mai necessaria, sia per chi ha potere decisionale e deve pianificare interventi, sia per chi, più genericamente, desidera approfondire le questioni ambientali in un ottica più preventiva che emergenziale. Orientarsi tra le tante informazioni ambientali di cui oggi disponiamo e capire quali sono le regole, i diritti e i doveri che tutti dobbiamo rispettare non è certamente cosa semplice. Per questo, uno dei principali doveri delle Istituzioni che si occupano di ambiente è di accrescere la trasparenza e accessibilità delle informazioni. Questo prevedono le nuove normative europee che la Provincia di Milano ha fatto proprie con il desiderio, attraverso linee guida semplici, puntuali e comprensibili, di accrescere sempre più il dialogo tra Ente e cittadini. Un ipertesto da consultare on-line sul web, che sfrutta le potenzialità e rapidità della rete. Uno strumento elastico, si potrebbe dire in itinere, aggiornato progressivamente sulla base dell evoluzione del panorama legislativo vigente. Una procedura che va nella direzione di una sempre maggior uniformità, e quindi comprensibilità, dei dati a nostra disposizione. Sono convinta che le attività di comunicazione e diffusione delle conoscenze ambientali consentono di far nascere comportamenti più consapevoli e utili alla sostenibilità dello sviluppo. E credo che la lettura di questi dati risulterà utilissima agli addetti ai lavori, ma ancora di più, per la loro precisione e comprensibilità, a cittadini e cittadine che desiderano approfondire, con un approccio scientifico preciso, le questioni ambientali della società moderna. Bruna Brembilla Assessora all Ambiente della Provincia di Milano
4 LINEE GUIDA SULL ACCESSO E LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI AMBIENTALI Il D.lgs. 195/05 sull accesso del pubblico all informazione ambientale si pone due obiettivi. 1. garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio; 2. garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Tali obiettivi sono perseguiti imponendo all amministrazione da una parte di rispondere alle richieste di chiunque voglia accedere alle informazioni ambientali e dall altra di diffonderle spontaneamente. - Accesso alle informazioni ambientali - Diffusione delle informazioni ambientali
5 ACCESSO Il Diritto di accesso alle informazioni ambientali L accesso è previsto per le informazioni ambientali detenute da un autorità pubblica Alle informazioni ambientali può accedere chiunque ne faccia richiesta senza che egli debba dimostrare il proprio interesse La richiesta può provenire da una persona fisica o da un ente, anche privo di personalità giuridica. La risposta deve essere comunicata al più presto e comunque entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta o entro 60 se la richiesta è di particolare complessità. In questo caso l amministrazione informa della proroga entro 30 giorni. Qualora la richiesta sia generica, l amministrazione chiede entro 30 giorni al richiedente di specificare i dati da mettere a disposizione. La risposta dell amministrazione può consistere in: accoglimento della richiesta rifiuto accoglimento parziale risposta interlocutoria In alcuni casi l amministrazione può applicare una tariffa per rendere disponibile l informazione ambientale.
6 INFORMAZIONE AMBIENTALE Breve spiegazione Il nostro ordinamento considera informazione ambientale qualsiasi informazione che abbia attinenza all ambiente, intendendo con ciò sia quella relativa allo stato dell ambiente sia quella relativa alle attività (anche imprenditoriali) o ai provvedimenti o decisioni dell amministrazione che abbiano un qualche effetto sull ambiente. Non è richiesto che l informazione sia rappresentata in un documento amministrativo nel senso che sono considerate informazioni ambientali non solo i documenti amministrativi, ma anche i semplici dati od elementi conoscitivi sull ambiente che ancora non formano atti amministrativi, siano essi contenuti in lettere, pareri, relazioni, rapporti, nastri video ed audiomagnetici, fotografie, supporti informatici, ecc. Si veda nel dettaglio quanto riportato in Riferimenti normativi. Riferimenti normativi D.lgs. 195/05 art. 2 comma 1 1. Ai fini del presente decreto s'intende per: a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'àmbito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);
7 Orientamenti giurisprudenziali *Corte Costituzionale 26 luglio 2002 n. 407 Nella giurisprudenza della Corte è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale" *TAR Brescia 30 aprile 1999 n. 397 Nell ambito delle informazioni ambientali concernenti il territorio, rientrano anche le informazioni in materia urbanistica ed edilizia, la cui incidenza sull assetto e sull uso del territorio è di per se evidente. *TAR Veneto 2 ottobre 2002 n (...)L'urbanistica infatti, intesa come assetto del territorio, risulta, nella sua stessa essenza, una disciplina che interferisce con tutti gli interessi particolari che sul territorio stesso necessariamente si localizzano, come quelli concernenti la difesa nazionale, quelli commerciali, industriali, via via fino ai vari interessi privati. Naturalmente tra questi interessi vi è anche la tutela dell'ambiente. In altri termini, l'urbanistica va considerata non tanto di per sé, quanto come sistema di organizzazione dei vari valori od interessi presenti nel territorio. Essa va intesa come mezzo, come strumento di razionalizzazione ed organizzazione di altri beni. Non ha quindi molto senso chiedersi se l'ambiente come materia sia stato incluso nell'urbanistica dalla normativa vigente; è evidente infatti che con lo strumento urbanistico si possa e debba tutelare anche il bene ambiente o paesaggio (i due termini ormai, dopo una decennale evoluzione normativa e giurisprudenziale, possono considerarsi pressoché equivalenti).(...) contro *Consiglio di Stato Sezione V 14 febbraio 2003 n. 816 (...) Il carattere eccezionale di quest ultima disciplina (d.lgs. 39/97 di recente sostituito dal d.lgs. 195/05), rispetto alla regola generale contenuta nella legge sul procedimento amministrativo, rende indiscutibile la necessità di una precisa delimitazione del campo di applicazione oggettivo della norma derogante, non solo per un'esigenza di teoria generale ma anche per individuare, con riferimento alle singole fattispecie concrete, la ragione di uno scostamento così radicale dalla regola generale. A tale riguardo, l indagine ermeneutica è agevolata dall articolo 2 del D.lgs. 39/97, secondo il quale si intende per «informazioni relative all'ambiente», qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente. Secondo il WWF, la norma va intesa nel senso che rientrano fra gli atti inerenti all ambiente tutte le concessioni edilizie a cui si riferivano le istanze che riguardavano tutte interventi da eseguirsi nel territorio del Comune di Riomaggiore, cioè di un territorio che è interamente interessato da vincoli legislativi ed amministrativi funzionali alla tutela di valori ambientali.
8 L'assunto non può essere condiviso. In primo luogo, la circostanza che il comune in questione sia compreso nel comprensorio del Parco nazionale delle Cinque Terre non è in se significativo, in quanto non è detto che le attività che vengono svolte all'interno del territorio del medesimo abbiano tutte una valenza ambientale, nel senso indicato dall articolo 2 del D.lgs. 39/97. Nè può darsi credito alla tesi secondo la quale la definizione di "ambiente" desumibile da quest'ultima norma sia tale da comprendere "tutti gli atti che comportino trasformazioni del territorio" (pag. 18 della memoria difensiva del 18 ottobre 2002). Giacché in tal modo le materie dell'urbanistica e dell'edilizia si confonderebbero con l'ambiente, in contraddizione con una linea evolutiva della legislazione nazionale che ha portato a distinguere (articolo 117 comma secondo e terzo della Costituzione nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) "la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", come materia attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato, dal "governo del territorio"affidato invece alla legislazione concorrente. Il nesso, semmai, potrebbe essere individuato sotto il profilo funzionale valorizzando quella parte della norma che pone l'accento " sulle misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali ", ma ciò implica una più precisa definizione dell oggetto, che può essere fatta solo indicando nella richiesta di accesso il nesso concreto dal quale sia possibile desumere l incidenza concreta della misura amministrativa sui valori giuridici considerati dall articolo 2 del D.lgs. 39/97. Tale indicazione, tuttavia, non è presente nelle richieste di accesso presentate al Comune di Riomaggiore, né è evidenziata negli scritti difensivi del WWF, che sostengono invece la tesi della valenza generale ai fini ambientali di tutti gli atti che comportino trasformazioni del territorio. * Tar Puglia 27 gennaio 2006, n. 265 La documentazione relativa alla manutenzione dei canili e al fenomeno del randagismo non può ricondursi alla nozione di informazione ambientale in quanto relativa a fenomeno che incide sulla tutela dell'igiene e della salute pubblica e sulla difesa degli animali. *Corte di Giustizia 12 giugno 2003 Causa C 446/01 (...) Occorre pertanto risolvere le questioni pregiudiziali dichiarando che l'art. 2, lett. a), della direttiva 90/313 dev'essere interpretato nel senso che non costituiscono informazioni relative all'ambiente, ai sensi di tale disposizione, il nome del produttore e la denominazione dei prodotti alimentari che siano stati oggetto di provvedimenti amministrativi di controllo volti a verificare l'osservanza del regolamento n. 1139/98 (relativo all etichettatura di prodotti contenenti soia e granturco geneticamente modificati), né il numero di sanzioni amministrative inflitte a seguito di tali controlli, né, infine, i produttori e i prodotti cui le dette sanzioni si riferiscono. FAQ * Possono considerarsi informazioni ambientali anche gli atti amministrativi e comunque in genere le decisioni dell amministrazione? Si, nella misura in cui tali atti siano volti a tutelare l ambiente o a incidere
9 positivamente o negativamente sullo stesso. Secondo la giurisprudenza più recente è però necessario che sia dimostrato il nesso concreto dal quale sia possible desumere l incidenza della decisione amministrativa sulla tutela dell ambiente. *Il dato inerente la collocazione di un pozzo può considerarsi informazione ambientale? Sulla base della definizione fornita dalla legge e sui criteri interpretativi forniti dalla sentenza del Consiglio di Stato 816/03 in via generale può ritenersi che il dato sulla collocazione di un pozzo non costituisca informazione ambientale. *Il dato inerente le aree di tutela assoluta e le zone di rispetto da costituirsi in prossimità dei pozzi può considerarsi informazione ambientale? Si, in quanto rientrano nelle misure che incidono sull ambiente previste dall art. 2 comma 1 lett. a) punto 3 del d.lgs. 195/05 *Il dato attinente alla qualità e quantità di acqua presente in un pozzo può considerarsi informazione ambientale? Si, in quanto sono dati relativi allo stato dell acqua di cui all art. 2 comma 1 lett. a) punto 2 del d.lgs. 195/05 *Il dato inerente i siti soggetti a bonifica può considerarsi informazione ambientale? Si, in quanto rientra tra le misure che incidono sull ambiente previste dall art. 2 comma 1 lett. a) punto 3 del d.lgs. 195/05.
10 INFORMAZIONI AMBIENTALI DETENUTE DA UN AUTORITA PUBBLICA Breve spiegazione Il richiedente ha diritto di accedere alle informazioni in possesso dell amministrazione purchè le abbia prodotte o le abbia ricevute, anche qualora tali informazioni siano detenute da persona fisica o giuridica per conto dell amministrazione. Riferimenti normativi D.lgs. 195/05 art. 2 comma 1 let. c) c) «informazione detenuta da un'autorità pubblica»: l'informazione ambientale in possesso di una autorità pubblica in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto. FAQ *L amministrazione è tenuta a rispondere ad un richiedente che chiede un elaborazione di informazioni detenute dall amministrazione stessa? No, obiettivo della legge è garantire il diritto d accesso alle informazioni ambientali detenute dall autorità pubblica e mettere a disposizione del pubblico tali informazoni sistematicamente e progressivamente in formati facilmente consultabili. Non si richiede, invece, all amministrazione la produzione di informazioni che non siano già in suo possesso.
11 CHIUNQUE, SENZA DIMOSTRARE IL PROPRIO INTERESSE Breve spiegazione Diversamente dal diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplinato dalla legge 241/90, per l accesso alle informazioni ambientali il richiedente non è tenuto a dimostrare il proprio interesse all accesso. La normativa prescrive una tutela che prescinde da qualunque limitazione da un punto di vista soggettivo prevedendo una sorta di controllo sociale diffuso sulla qualità del bene ambiente. A rigore, anche la semplice curiosità, purchè nei limiti della ragionevolezza, può determinare il diritto a conoscere le informazioni ambientali. Si veda nel dettaglio quanto riportato in Riferimenti normativi. Riferimenti normativi D.lgs. 195/05 art. 3 comma 1 1. L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. Orientamenti giurisprudenziali *TAR Lombardia sez. Brescia 30 aprile 1999 n. 397 In base all ordinamento vigente, il diritto d accesso alle informazioni in possesso della p.a. relative a beni ambientali non comporta l esistenza di un interesse specifico da parte del richiedente in ordine a tale materia. *TAR Lazio 15 gennaio 2003 n. 126 Il diritto di accesso alle informazioni ambientali spetta a chiunque ne faccia richiesta, senza necessità di dimostrare un interesse qualificato in relazione ad una particolare posizione soggettiva legittimante del richiedente *Consiglio di Stato 7 settembre 2004 n (...) Il decreto legislativo n. 39/97, emanato in attuazione della direttiva 90/313/Cee, ha, com'è noto, introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella legge n. 241/90, per due vistose novità: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il primo profilo, l'articolo 3 D.lgs n. 39/97 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, della dimostrazione di un suo particolare e qualificato interesse. (...) La disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali, come configurata dal Dlgs n. 39/97, risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale. Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la deliberata eliminazione, resa palese dal tenore letterale dell'articolo 3, di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente
12 accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente. Da segnalare perchè non completamente conforme all orientamento giurisprudenziale prevalente: * Consiglio di Stato 16 febbraio 2007 n. 670 Il principio secondo cui il diritto all'informazione ambientale spetta in relazione alle notizie relative ad una determinata emergenza ambientale mentre ne è escluso l'utilizzo a fini genericamente ispettivi, è applicabile anche nella vigenza del D.P.R. n. 195/2005, il quale adefinisce le informazioni ambientali ed i termini dell'accesso all'informazione ambientale su richiesta. FAQ * Il richiedente è tenuto a motivare la sua richiesta di accesso? No, il richiedente non è tenuto a motivare la richiesta e la pubblica amministrazione non deve compiere alcuna valutazione sull interesse del richiedente. Si precisa, però che l accesso avviene su richiesta e quindi viene esercitato sulla base di un istanza presentata alla pubblica amministrazione. *Se il richiedente è un ente, l interesse deve essere dimostrato? No, non vi è alcuna necessità di provare un collegamento all ambiente che giustifichi l iniziativa dell accesso, come chiarito dalla sentenza del Consiglio di Stato citata sopra. L indifferenza nei confronti dell interesse che spinge alla richiesta vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, enti etc.
13 LA RICHIESTA Breve spiegazione L accesso alle informazioni ambientali avviene mediante richiesta effettuata dall interessato, cittadino o ente. E quindi necessaria un istanza alla pubblica amministrazione con indicazione delle informazioni richieste. L istanza può essere presentata anche per via telematica o via fax. Le istanze presentate per via telematica, sono valide se si ricorre ad una delle seguenti modalità: se sottoscritte con firma digitale; se l autore è identificato dal sistema informatico ricorrendo all uso della carta d identità elettronica o carta nazionale dei servizi ; se l autore è identificato dal sistema informatico attraverso sistemi diversi che consentano però di accertare l identità del soggetto. Questi ultimi potranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2007, data oltre la quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. Ne consegue che, per le informazioni che vengono conferite su richiesta dell interessato, qualora si ricorra alla modalità telematica, si dovrà prevedere una delle modalità sopra descritte, rivelandosi insufficienti gli accessi mediante semplici credenziali assegnate senza ricorrere ad alcun accertamento dell identità del richiedente. Riferimenti normativi Dpr 445/00 art Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. D.lgs. 82/05 art Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un
14 certificatore accreditato; b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. 3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non è più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c). 4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
15 30 GIORNI Breve spiegazione La risposta alla richiesta di accesso deve essere fornita entro 30 giorni o entro 60 se la richiesta è particolarmente complessa. In questo caso l amministrazione deve entro 30 giorni informare il richiedente della proroga. Se la richiesta è eccessivamente generica l amministrazione chiede al richiedente, al più presto e comunque entro 30 giorni, di specificare meglio i dati da mettere a disposizione. Si veda nel dettaglio quanto riportato in Riferimenti normativi. Riferimenti normativi D.lgs. 195/05 art. 3 commi 2 e 3 2. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 5 e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, l'autorità pubblica mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'autorità pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano. 3. Nel caso in cui la richiesta d'accesso è formulata in maniera eccessivamente generica l'autorità pubblica può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull'uso dei cataloghi pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c). Orientamenti giurisprudenziali *Corte di Giustizia 21 aprile 2005 Causa C (...) sia dalla formulazione sia dalla ratio della detta disposizione risulta che il termine di due mesi da quest'ultima previsto dev'essere considerato un termine perentorio. Infatti, da un lato, l'uso dell'espressione "nei più brevi termini possibili e comunque entro due mesi" indica chiaramente che l'autorità pubblica competente a pronunciarsi sulla richiesta di informazioni (in prosieguo: l'"autorità pubblica") è tenuta a rispettare il termine così stabilito per esaminare la richiesta e rispondervi. D'altra parte, se questo termine avesse un carattere non perentorio ma semplicemente ordinatorio, l'articolo 4 della direttiva 90/313, il quale prevede la tutela giurisdizionale dell'individuo, sarebbe privo di effetto utile. Infatti, l'autore della richiesta di informazioni non saprebbe esattamente a decorrere da quale data può presentare un ricorso. Questa interpretazione dell'articolo 3, n. 4, della direttiva 90/313 è corroborata dalla finalità di quest'ultima, quale risulta in particolare dall'undicesimo considerando', che è di comunicare attivamente al pubblico informazioni generali sullo stato dell'ambiente.(...)
16 FAQ * I termini fissati dalla legge sono da considerarsi perentori? Si, in quanto dalla loro scadenza decorre il termine per la tutela giurisdizionale. Ciò è confermato anche dalla sentenza della Corte di Giustizia 21 aprile 2005 sopra riportata. *Il termine di 30 giorni rileva solo nel caso in cui l amministrazione consenta l accesso? No, entro 30 giorni la pubblica amministrazione, alternativamente: rende disponibili le informazioni richieste, consentendo quindi l accesso; comunica l intenzione di avvalersi della proroga di 60 giorni per verificare la richiesta; chiede al richiedente che abbia fatto una richiesta generica di specificare i dati da mettere a sua disposizione.
17 ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA Breve spiegazione La richiesta di accesso si accoglie rendendo disponibili al richiedente le informazioni che ha sollecitato, dopo aver verificato che l ipotesi in questione non rientra nei casi in cui l accesso deve essere negato. Se il richiedente ha specificato la forma o il formato in cui chiede le informazioni, compresa la riproduzione dei documenti, l amministrazione è tenuta ad assecondare la richiesta a meno che: si tratti di informazioni, di cui è prevista la diffusione, già disponibili in un determinato formato facilmente accessibile al richiedente; non sia ragionevole per l amministrazione assecondare la richiesta. Se la richiesta riguarda i fattori che possono incidere sull ambiente (sostanze, energia, rumori, radiazioni, rifiuti, emissioni, scarichi, rilasci nell ambiente), l autorità è tenuta se il richiedente lo richiede ad indicare dove possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento di misurazione o la metodologia normalmente utilizzata. Riferimento normativo D.lgs. 195/05 art. 3 commi 4,6 e 7 4. Nel caso in cui l'informazione ambientale è richiesta in una forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti, l'autorità pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui: a) l'informazione è già disponibile al pubblico in altra forma o formato, a norma dell'articolo 8, e facilmente accessibile per il richiedente; b) è ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in altra forma o formato. 6. Nel caso di richiesta d'accesso concernente i fattori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), l'autorità pubblica indica al richiedente, se da questi espressamente richiesto, dove possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi d'analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere l'informazione ovvero fa riferimento alla metodologia normalizzata utilizzata. 7. L'autorità pubblica mantiene l'informazione ambientale detenuta in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici. FAQ *Se determinate informazioni si trovano sul sito internet accessibili agli utenti, deve essere soddisfatta la richiesta di ottenere la copia cartacea? No. La legge prevede che l accesso avvenga anche mediante la riproduzione dei documenti, ma stabilisce che tale modalità possa essere evitata se l informazione è disponibile al pubblico in modo facilmente accessibile al richiedente. Oltrettutto la stessa legge sollecita l amministrazione a mantenere l informazione ambientale in forme e formati facilmente riproducibili e per quanto possibile, consultabili tramite
18 reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici. Si assume quindi che l informazione sia facilmente accessibile quando si trovi disponibile, ad esempio, attraverso il sito internet dell amministrazione. Si tenga però presente che il codice dell amministrazione digitale (d.lgs. 82/05), stabilendo il diritto del cittadino all uso delle tecnologie nelle comunicazioni con la pubblica amministrazione, si limita a prevedere iniziative di alfabetizzazione informatica dei cittadini e non introduce alcun obbligo del cittadino a conformarsi a tali modalità di comunicazione. Con la conseguenza che, se ad esempio, egli non dispone di un accesso ad internet, l amministrazione è tenuta a trovare modalità alternative, suggerendo ad esempio postazioni pubbliche disponibili, trovando modalità di collaborazione con l URP ed eventualmente, in ultimo, fornendo la copia cartacea delle informazioni richieste.
19 RIFIUTO Breve spiegazione L amministrazione può rifiutare l accesso alle informazioni ambientali solo dopo aver ponderato l interesse pubblico alla conoscenza dell informazione ambientale e l interesse tutelato dall esclusione dell accesso. Il rifiuto va motivato per iscritto o, se richiesto, per via informatica, informando il richiedente tra l altro della procedura di riesame. Questi i casi di esclusione dell accesso: quando la richiesta è manifestamente irragionevole tenendo conto delle finalità per le quali l accesso è consentito; la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici nonostante sia richiesto di specificare i dati richiesti; la richiesta riguarda comunicazioni interne tenuto conto l interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso; quando la divulgazione delle informazioni reca pregiudizio: a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia. Tale esclusione dell accesso non si applica nel caso in cui la richiesta riguardi informazioni su emissioni nell ambiente; b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti; d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale. Tale esclusione dell accesso non si applica nel caso in cui la richiesta riguardi informazioni su emissioni nell ambiente. e) ai diritti di proprietà intellettuale; f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n Tale esclusione dell accesso non si applica nel caso in cui la richiesta riguardi informazioni su emissioni nell ambiente; g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione. Tale esclusione dell accesso non si applica nel caso in cui la richiesta riguardi informazioni su emissioni nell ambiente; h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare. Tale esclusione dell accesso non si applica nel caso in cui la richiesta riguardi informazioni su emissioni nell ambiente.
20 Riferimenti normativi D.lgs. 195/05 art. 5 Casi di esclusione del diritto di accesso. 1. L'accesso all'informazione ambientale è negato nel caso in cui: a) l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l'autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta; b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all'articolo 1; c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici; d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l'autorità pubblica informa il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile; e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso. 2. L'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio: a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia; b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti; d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; e) ai diritti di proprietà intellettuale; f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione; h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare. 3. L'autorità pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso. 4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.
21 5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2, l'autorità pubblica dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e Nei casi in cui il diritto di accesso è rifiutato in tutto o in parte, l'autorità pubblica ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i termini previsti all'articolo 3, comma 2, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente della procedura di riesame prevista all'articolo 7. art. 7 Tutela del diritto di accesso 1. Contro le determinazioni dell'autorità pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato. Orientamenti giurisprudenziali *Consiglio di Stato 7 settembre 2004 n (...) è sufficiente ribadire, per disattendere la censura, che l'articolo 3 Dlgs n. 39/97 ha ammesso i richiedenti alle "informazioni relative all'ambiente" e, cioè, ad ogni notizia attinente alle condizioni dei luoghi ai quali si riferisce la richiesta, superando, così, quel limite all'ostensione dei documenti amministrativi normalmente individuato nella duplice necessità dell'indicazione specifica degli atti che si intendono conoscere e della disponibilità di essi da parte dell'amministrazione (che non può essere costretta, secondo la comune lettura dell'istituto generale, ad attività di ricerca o di elaborazione). Ne consegue che, in materia di accesso ambientale, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti richiesti, ma risulta sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale (che deve, evidentemente, essere specificato) per costituire in capo all'amministrazione l'obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall'istanza, ad elaborarle e a comunicarle al richiedente. (..) *Tar Bolzano 8 aprile 2003 n. 133 (...)Ciò premesso, nel caso di specie l Amministrazione ha opposto il silenzio alla richiesta di accesso e solo nella memoria di costituzione ha eccepito la genericità della domanda di accesso formulata dai ricorrenti, appellandosi all art. 4, comma 5, del citato D.Lgs. n. 39 del 1997.Osserva a tal riguardo il Collegio che una motivazione ex post, fornita nel corso del giudizio, si pone in contrasto con l art. 4, comma 4, del citato decreto, secondo il quale ogni rifiuto dell accesso deve essere motivato a cura del responsabile del procedimento di accesso. Oltretutto gli atti
22 richiesti dagli istanti non appaiono generici: invero, sia gli atti elencati sub lett. a), sia quelli di cui alla lettera b) sono ben individuati, anche sotto il profilo temporale. Né può l Amministrazione dolersi della quantità dei dati richiesti, atteso che le informazioni in materia di ambiente non possono essere sottratte all accesso se non nei casi tassativamente previsti nell art. 4 del citato D. Lgs. n. 39 del * TAR Lazio 27 aprile 2006 n La norma dell'art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 prevede che l'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni di quel decreto legislativo, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse; e altresì rileva che la medesima disposizione - come affermato dalla decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5795/ estende il contenuto delle notizie accessibili alle informazioni relative all'ambiente (che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste). FAQ *Posso negare l accesso all informazione semplicemente con un silenzio-rifiuto? No, il rifiuto o la limitazione dell accesso debbono essere motivati. *Di fronte ad una richiesta di accesso, l amministrazione può rifarsi a valutazioni generali del possibile pregiudizio derivante dalla diffusione delle informazioni o è tenuta a valutare il caso in concreto? Deve verificare se in concreto si possa realizzare il pregiudizio previsto dai casi di esclusione. L onere di motivazione imposto dalla norma dovrà essere assolto con particolare rigore e non potrà limitarsi al pedissequo richiamo agli interessi tutelati. *Se informo il richiedente dei motivi del rifiuto per via informatica debbo ricorrere alla firma digitale? Si, anche se la questione presenta dubbi interpretativi. Il d.lgs. 195/05 consente di motivare il rifiuto ricorrendo a due modalità alternative: per iscritto o, se richiesto, per via informatica. Assumendo che l apposizione della firma digitale attribuisce al documento informatico valore di forma scritta, si potrebbe ritenere che, contrapponendo le due modalità, il legislatore abbia voluto consentire alla pubblica amministrazione, che si avvalga delle modalità informatiche, di produrre un documento privo della forma scritta. Considerando, però, che il rifiuto dell accesso costituisce un atto pubblico per il quale l ordinamento prescrive la forma scritta e che, tra l altro, tale atto può essere oggetto di impugnazione secondo quanto disposto dall art. 7 con i relativi vincoli probatori, pare più conforme all ordinamento ritenere che introducendo le due modalità di comunicazione del rifiuto, il legislatore abbia previsto che ciò avvenisse su supporto cartaceo o su supporto informatico. In quest ultimo caso, la forma scritta dell atto viene assicurata ricorrendo alla firma digitale. *Cosa si intende per richiesta manifestamente irragionevole, tenendo conto delle finalità per le quali l accesso è consentito? Alla domanda è difficile rispondere senza riferimenti a casi concreti. Si può però escludere che l irragionevolezza possa riguardare la quantità di informazioni richieste, sempre che le stesse siano disponibili. A questo proposito si segnala la sentenza del Tar Bolzano (11 marzo 2003 n. 133) che ha stabilito il diritto di accesso alle seguenti informazioni:
23 - ai documenti contenenti le relazioni effettuate (con relativa documentazione) in seguito a tutte le analisi effettuate dal laboratorio aria dell agenzia provinciale per la protezione dell ambiente e la tutela del lavoro dal 1 gennaio 1992 al giugno 2002, riferite alle emissioni convogliate e diffuse, nonché alle condizioni dell aria all interno dei luoghi di lavoro della Acciaierie Falck e delle Acciaierie Valbruna; - ai dati concernenti i punti di rilevamento, le caratteristiche dei sistemi di monitoraggio e le analisi delle polveri in aria effettuate nel quartiere Oltrisarco / Aslago (ed ai dati ottenuti), a seguito degli episodi di corrosione di vernici auto del 14 ottobre *Cosa si intende per richiesta espressa in termini eccessivamente generici? Anche a questa domanda è difficile rispondere senza riferimenti a casi concreti. Si segnala però che la giurisprudenza (vedi sentenza del Consiglio di Stato sopracitata) ha considerato sufficiente la generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale, ovviamente specificato.
24 ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA RICHIESTA Breve spiegazione L amministrazione è tenuta a consentire un accesso parziale quando la richiesta riguardi informazioni accessibili e non. In questo caso, fornirà al richiedente le sole informazioni per le quali l accesso è consentito, sempre che sia possibile separarle da quelle per le quali l accesso è negato. Anche nel caso di accesso parziale, i motivi del rifiuto vanno comunicati entro 30 (o 60 giorni, qualora si sia ricorsi alla proroga), per iscritto o, se richiesto, in via informatica. Riferimenti normativi D.lgs. 195/05 art. 5 comma 5,6 e 1 5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2, l'autorità pubblica dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e Nei casi in cui il diritto di accesso è rifiutato in tutto o in parte, l'autorità pubblica ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i termini previsti all'articolo 3, comma 2, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente della procedura di riesame prevista all'articolo 7. (...) 1. L'accesso all'informazione ambientale è negato nel caso in cui: (...) d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l'autorità pubblica informa il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile; e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso. 2. L'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio: a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia; b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti; d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; e) ai diritti di proprietà intellettuale; f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico,
25 tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione; h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.
26 RISPOSTA INTERLOCUTORIA Breve spiegazione In alcuni casi la risposta dell amministrazione può essere di natura interlocutoria: se la richiesta riguarda informazioni che non sono in possesso dell amministrazione, e quest ultima è a conoscenza dell amministrazione che le detiene, vi sono due possibilità: o la richiesta viene trasmessa all amministrazione competente e di ciò si informa il richiedente; o si informa il richiedente dell amministrazione a cui rivolgere la richiesta; se la richiesta è eccessivamente generica, l amministrazione chiede al richiedente di specificare meglio i dati richiesti prestandogli la propria collaborazione anche attraverso la fornitura di informazioni sui cataloghi delle informazioni ambientali predisposti allo scopo; se la richiesta è complessa, l amministrazione può chiedere una proroga in modo da potere rendere disponibili le informazioni entro 60 giorni anzichè entro 30; se la richiesta riguarda materiali incompleti o in via di completamento, l amministrazione informa il richiedente dell autorità competente e della data per la quale presumibilmente il materiale sarà disponibile. Riferimenti normativi D.lgs 195/05 art. 3 comma 2 e 3 2. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 5 e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, l'autorità pubblica mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'autorità pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano. 3. Nel caso in cui la richiesta d'accesso è formulata in maniera eccessivamente generica l'autorità pubblica può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull'uso dei cataloghi pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c). art. 5 comma 1 lett. a), c), d) 1. L'accesso all'informazione ambientale è negato nel caso in cui: a) l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l'autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla
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