ne sospende l esecuzione, (art. 1 co.5 Legge 27/5/98 n. 165 modificativa dell art. 656 C.p.p.) Legge Simeone pene pecuniarie
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- Bonaventura Moretti
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1 201 all applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare; nel frattempo il condannato continua ad espiare la pena nelle forme degli arresti domiciliari sotto il controllo del Magistrato di Sorveglianza), ne sospende l esecuzione, (art. 1 co.5 Legge 27/5/98 n. 165 modificativa dell art. 656 C.p.p.). L ordine di esecuzione e il decreto di sospenzione sono consegnati al condannato con l avviso che, entro 30 giorni, può presentare istanza volta ad ottenere la concessione dell affidamento, della detenzione domiciliare o della semilibertà. Il pubblico Ministero ricevuta l istanza: - la trasmette al Tribunale di Sorveglianza che decide entro 45 giorni dal suo ricevimento, - sospende l esecuzione della pena per una sola volta. In questo senso la Legge Simeone meglio chiarisce la precedente normativa escludendo in modo esplicito che la presentazione di una nuova istanza anche basata su altri presupposti o afferente ad altri benefici penitenziri possa permettere una seconda sospensione della pena. Si ricorda, ancora, che trascorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica dell ordine di carcerazione, il Pubblico Ministero competente revoca immediataemnte il decreto di sospensione dell esecuzione. 5) Quando devono essere eseguite pene pecuniarie ed il condannato non è in grado di adempiere il P.M. trasmette gli atti al Magistrato di Sorveglianza, che può concedere una rateizzazione, un differimento o disporre la conversione delle pene.
2 202 c.2 unificazione di pene concorrenti Delicato problema è quello delle esecuzioni contemporanee di pene concorrenti, e, quindi del loro computo in un unico contesto nel cosiddetto cumulo giuridico o materiale. Il cumulo deve tener conto di una tale congerie di norme che a buon diritto può essere ritenuto fra gli istituti più complessi e delicati dell intera esecuzione della pena (per chiarire con un esempio si uniscono in allegato con i nn. 1 e 2 due provvedimenti di cumulo giuridico). Si tratta di un atto dovuto (art. 663 C.p.p., già art. 582 Codice Rocco) emesso dal P.M. presso il Giudice dell esecuzione, nelle forme del decreto, impugnabile dall interessato o dal suo difensore in qualsiasi momento dell esecuzione, revocabile, modificabile, formalmente amministrativo e sostanzialmente giurisdizionale. L opposizione al cumulo di esplica nelle forme dell incidente d esecuzione che viene deciso con ordinanza ricorribile per Cassazione. Il decreto di cumulo è formato di tre parti necessarie: a) le generalità dell espiando, b) l individuazione completa delle sentenze in espiazione, c) il computo delle pene residue da espiare detratto quanto la legge prevede (custodia cautelare, indulto, fungibilità, etc.). Sotto il profilo temporale si tiene conto della data di commissione dell ultimo fatto reato. Si ricordi che in caso di nuovo cumulo, determinato dalla commissione di un reato durante la carcerazione, la data di riferimento è quella dell ultimo reato, commesso appunto, in detenzione.
3 203 Il cumulo materiale si concretizza nella somma matematica delle pene da espiare, quello giuridico si realizza quando subentrano dei criteri moderatori espressamente previsti dalla legge. Fra le più significative norme si ricorda l art. 78 del C.P. 214 limiti degli aumenti di pena principale e l art. 73 C.P. concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie perché portano ad individuare il massimo della pena che può essere scontata in un unità temporale (cioè durante lo stesso periodo di carcerazione): 1) pena massima della reclusione da espiare = 30 anni; 2) pena massima dell arresto da espiare = 6 anni; 3) multa massima da pagare = 30milioni - ammenda massima da pagare = 6milioni; salvo alcune eccezioni: - sanzioni progressive - applicazione dell art. 133 bis C.P. 215 ; 4) in caso di espiazione contemporanea di condanne concorrenti, la pena complessiva non può superare il quintuplo di quella inflitta per il reato più grave; 5) si applica l ergastolo in caso di espiazione contemporanea di più condanne a pena, ciascuna, non inferiore a 24 anni. 214 Art. 78 C.P. ( Limiti degli aumenti delle pene principali) Art. 73 C.P. (Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie) 215 Art. 133 bis C.P.( condizioni economiche del reo,; valutazione agli effetti della pena pecuniaria) Nella determinazione dell ammontare della multa o della ammenda il giudice deve tenere conto, oltre dei criteri indicati all art.133, anche delle condizioni economiche del reo. Il giudice può aumentare la multa o l ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.
4 204 3 il Giudice e l incidente d esecuzione il giudice dell esecuzione, quello la cui sentenza è in espiazione (art. 665 C.p.p.) è competente a decidere su tutte quante le vicende afferenti il titolo esecutivo: - il corretto passaggio in giudicato della sentenza; - i dubbi sull identità fisica della persona detenuta; - l errore di nome della persona condannata - il ricordato divieto di doppia condanna - l applicazione della disciplina del reato continuato - l applicazione dell amnistia e dell indulto - la revoca della sentenza per l abolizione del reato e di altri provvedimenti - le falsità di documenti - le altre competenze di cui al disposto dell art. 676 C.p.p 216 attraverso le forme del procedimento di esecuzione art. 666 C.p.p. 217 l individuazione del G.E. è basata sulle seguenti regole: - la Cassazione non è mai giudice di esecuzione; - se concorrono più sentenze, giudice competente è quello la cui sentenza è passata in giudicato per ultima; - quando è stato proposto appello se la sentenza è stata solo confermata o parzialmente modificata, giudice competente è quello di primo grado; 216 Art. 676 C.p.p. (Altre competenze) Il giudice dell esecuzione è competente a decidere in ordine all estinzione del reato dopo la condanna, all estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all affidamento prova al servizio sociale in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell esecuzione procede a norma dell art Co 2 Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell articolo Quando accerta l estinzione del reato o della pena, il giudice dell esecuzione la dichiara anche d ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.
5 205 - se le sentenze sono state emesse dal Pretore, dal Tribunale, dalla Corte d Appello o dal G.U.P., non è mai competente il Pretore anche se la sua sentenza è passata in giudicato per ultima; - se concorrono sentenze del giudice speciale (Tribunale minorenni, Tribunale militare) con altre del giudice ordinario, sempre quest ultimo è competente. - il G.E. viene individuato in relazione all intero processo non in riferimento alla posizione del singolo imputato. Ciò significa che, qualora siano semplicemente coimputate più persone ed il giudice di secondo grado abbia modificato la sua decisione nei confronti di una sola di queste, per tutti i coimputati appellanti diventerà giudice dell esecuzione la Corte d Appello e, conseguentemente, il computo delle pene e l eventuale cumulo dovrà essere effettuato dalla Procura Generale presso quel Secondo Giudice. il procedimento di esecuzione è promosso a richiesta del p.m. dell interessato o del suo difensore e, talvolta, d ufficio (art. 667 C.p.p.); può esperirsi in due forme: a) semplificata, con ordinanza pronunciata senza formalità dal giudice dell esecuzione e comunicata al p.m. ed all interessato, che entro 15 giorni, a pena di decadenza, dalla comunicazione o notifica possono proporre opposizione e così dar vita ad un procedimento ex art. 666 C.p.p.; b) ordinaria, (che è appunto quella prevista dal sopra ricordato art. 666 C.p.p.) che può così descriversi: 217 Art. 666 C.p.p (Procedimento di esecuzione)
6 206 - il presidente del collegio od il giudice monocratico fissano l udienza in camera di consiglio dandone avviso 10 gg. prima alle parti; -all udienza partecipano difensore, p.m., ed interessato (a meno che non sia ristretto fuori del mandamento, della circoscrizione o del distretto del giudice dell esecuzione: in questo caso viene sentito, a sua richiesta, dal magistrato di sorveglianza) - l istruttoria camerale può concretizzarsi con l assunzione, anche d ufficio, di tutte quante le prove acquisibili nella fase cognitiva durante l istruttoria dibattimentale, ma sempre nel rispetto del contraddittorio; - il giudice decide con ordinanza immediatamente esecutiva (d ufficio o su richiesta di parte, ha, tuttavia, la facoltà di disporre diversamente), ricorribile per Cassazione con impugnazione priva dell effetto sospensivo. 4 il difensore e l esecuzione penale - azioni esperibili - E stato detto che l esecuzione della sentenza penale rappresenti la fase dinamica della statuizione giudiziale perché deve tendere al soddisfacimento del principio di rieducazione del condannato, così come sancito dall art. 27 comma III della Costituzione: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato
7 207 Si realizza, dunque, in pratica, una netta distinzione che contrappone due fasi del processo penale, quella della cognizione (accertamento della sussistenza del reato) e quella dell esecuzione (individuazione e modalità dell espiazione della pena). La fase della cognizione è caratterizzata dagli aspetti oggettivi indispensabili per l accertamento del fatto, nell esecuzione acquista preminenza l aspetto soggettivo, perché si tende a conformare l entità e le modalità di pena da espiare alla pericolosità, all affidabilità, in buona sostanza alla personalità del condannato. Anche e, soprattutto, per sopperire a questa esigenza, gli istituti applicabili nell esecuzione sono numerosi e l intervento del difensore è spesso connotato dal carattere dell urgenza e massima diligenza (l entrata in vigore della legge 165 del 1998 ha sdrammatizzato la responsabilità che incombeva all avvocato, che doveva intervenire tempestivamente, nel tempo intercorrente fra il passaggio in giudicato della sentenza e l emissione di ordine di esecuzione del Pubblico Ministero, per chiedere la sospensione dell ordine stesso nei casi in cui ciò era fattibile; l automaticità della sospensione, dovuta alla novella del 1998, offre, da un lato, maggiore serenità al difensore e, dall altro, fatto assai più importante, una parità di trattamento nell espiazione delle pene detentive brevi o medie. Era profondamente ingiusto condizionare diritti tanto importanti all attenzione e preparazione dell imputato o alla diligenza dell avvocato, ed in questo senso la legge Simeone ha mostrato da un lato il suo rilievo costituzionale, ma dall altro la totale inadeguatezza delle strutture a cominciare dalla magistratura competente. E comunque l incremento notevolissimo di procedimenti di sorveglianza ha dimostrato quanto grande era la disparità di trattamento in questa delicata fase processuale).
8 208 Le principali azioni esperibili in sede esecutiva dal difensore possono classificarsi utilizzando il criterio della finalità dell azione giudiziaria Il criterio porta ad individuare cinque categorie di atti: I) idonei a determinare la sospensione dell esecuzione della pena; II) diretti ad eccepire la nullità od erroneità del titolo esecutivo; III) volti alla determinazione e riduzione del quantum di pena da scontare, IV) proposti per modificare le modalità di espiazione della pena, V) presentati per estinguere gli effetti economici e sociali della condanna. Si unisce in allegato con il n. 3 quadro sinottico delle istanze ordinate secondo il criterio della finalità dell azione giudiziaria mentre, nelle pagine successive, si darà breve spiegazione di tale sistemazione.
9 209 I ATTI DIRETTI ALLA SOSPENSIONE DELL ESECUZIONE DELLA PENA. Sono istituti applicabili quando, pronunciata una sentenza passata in giudicato, è stato emesso, sta per essere emesso oppure è in espiazione un ordine di esecuzione. Si tratta di istanze rivolgibili dall interessato o dal suo difensore al P.M., al Magistrato di Sorveglianza od al Tribunale di Sorveglianza: a) Differimento della pena per motivi di salute (art. 684 C.p.p.) Qualora la persona che deve essere sottoposta ad una pena detentiva si trovi in condizioni di salute precarie o, comunque, in quelle indicate dagli artt. 146 e 147 del C.P. può chiedersi al Tribunale di Sorveglianza ed in via provvisoria al Magistrato di Sorveglianza il rinvio dell esecuzione della pena. Anche in corso di espiazione della pena nell ipotesi di incompatibilità dello stato di salute con lo stato carcerario potrà rivolgersi alle stesse autorità analoga istanza. b) Sospensione in costanza di grazia. Il P.M. su richiesta della parte, in presenza di domanda di grazia (art. 174 C.P.) può differire l esecuzione della pena ma non oltre sei mesi decorrenti dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna (art. 147 comma 2 C.P.). c) Sospensione o differimento per applicazione dell amnistia od indulto (art. 672 C.p.p.) Si ricorda il comma 4 del ricordato art. 672 che prevede l obbligo del computo dell amnistia o dell indulto, qualora il condannato ne faccia richiesta.
10 210 Al terzo comma dello stesso articolo è prevista la possibilità per il P.M. di disporre la provvisoria liberazione del condannato in applicazione di amnistia o dell indulto, che, in sede esecutiva compete al G.E. nelle forme dell incidente d esecuzione. d) Sospensione dell esecuzione della misura di sicurezza. Competente nella fase esecutiva per le misure di sicurezza è il Magistrato di Sorveglianza (art. 679 C.p.p.) e quale Giudice d Appello il Tribunale di Sorveglianza art. 680 C.p.p. Può essere proposta tanto istanza prima dell inizio dell esecuzione della misura, quanto in corso di espiazione, per ottenere la revoca anticipata, ma il presupposto per l accoglimento dell istanza rimane il venir meno della pericolosità sociale del prevenuto. d) Sospensione nelle ipotesi di dubbio sull identità fisica o sul nome del condannato (vedasi sub II b).
11 211 II GLI ATTI DIRETTI AD ECCEPIRE LA NULLITÀ E L ERRONEITÀ DEL TITOLO ESECUTIVO. Sono tutti quanti di competenza del Giudice dell esecuzione e vengono promossi attraverso l instaurazione di un procedimento di esecuzione; fra questi istituti ricordiamo: a) Il ricorso diretto ad eccepire la nullità del titolo esecutivo per violazione ed inosservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato (art.670 C.p.p.). Nella predisposizione dell istanza che, qualora accolta dal G.E., comporta l annullamento del titolo ed automaticamente la sospensione dell esecuzione della pena, è opportuno ricordare che l accoglimento dell incidente potrà avere utilità pratica solo se l istanza relativa è stata corredata dalla richiesta di remissione in termini che è legata alle condizioni del disposto dell art. 175 C.p.p. e, soprattutto, alla statuizione del comma 3 che prevede, a pena di decadenza, che la richiesta di restituzione in termini avvenga entro 10 giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore e dall atto di appello tardivo (si allega con il n. 7.1 facsimile di istanza). a1) Non poco rilievo, ai fini della notifica dell estratto contumaciale, e quindi del corretto passaggio in giudicato della pronuncia in esecuzione, ha la sentenza della Consulta n. 346 del 23 settembre 1998, che, dichiarando l incostituzionalità del comma secondo dell art.8 e del comma terzo dello stesso articolo della legge 890 del 1982, pone in discussione le notifiche effettuate con il mezzo della raccomandata: in buona sostanza potrà essere eccepito che l imputato non abbia ricevuto
12 212 effettiva notizia, o comunque sia stato formalmente e correttamente notiziato, della sentenza a suo carico pronunciata quando la notifica si sia concretizzata nell invio di un plico al domicilio eletto, non ritirato e del quale l ufficiale postale abbia dato comunicazione solo con l inserimento della cartolina avviso nella cassetta postale dell interessato. b) Dubbio sull identità fisica della persona detenuta o persona condannata per errore di nome (artt. 667, 668 C.p.p.). L accertamento delle circostanze sono effettuate d ufficio dal G.E. che provvede senza formalità con ordinanza avverso la quale è proponibile opposizione che dà vita all incidente d esecuzione nelle forme ordinarie. Può farsi luogo ad una sospensione provvisoria ai sensi del comma 3 dell art. 557 C.p.p. ad opera del P.M. presso il G.E. in corso di accertamento con decreto motivato quando appaia evidente l errore che, comunque, in caso di riconoscimento dell errore, è sospeso ad opera del G.E. c) Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona. Si tratta dell applicazione del principio del ne bis in idem al quale fa sempre riscontro quello del favor rei. Si ricorda che la domanda è esperibile anche se rivolta al giudice della cognizione nell ipotesi in cui una prima condanna per lo stesso fatto sia passata in giudicato e l altra no. d) Revoca della sentenza per abolizione del reato. Si tratta dell istituto previsto dall art. 673 C.p.p. e che ha trovato una certa applicazione recentemente con l abrogazione dell art. 1 del DPR 171/93 in attuazione del referendum 18/04/1993 in tema di stupefacenti.
13 213 III DETERMINAZIONE E RIDUZIONE DEL QUANTUM DI PENA DA ESPIARE. Si tratta di istanze volte al P.M., al G.E. od al Tribunale di Sorveglianza. Fra le prime (quelle rivolte al PM) ricordiamo la fungibilità (art. 657 comma 3 C.p.p.), il computo della preventiva espiata per gli stessi reati per cui è stato emesso ordine di esecuzione (art. 657 comma 1 e 2 C.p.p.) l istanza di riduzione della pena in applicazione dei criteri di cui all art. 78 C.P. e la richiesta di cumulo delle pene concorrenti (art. 663 C.p.p.) Fra il secondo gruppo di istanze, quelle rivolte al G.E., si ricorda l applicazione dell amnistia e dell indulto (art. 672 C.p.p.) (allegato n. 8.5) e l istanza per l applicazione della continuazione nella fase esecutiva (art. 671 C.p.p.). Nel terzo gruppo, quello che riguarda la competenza del Magistrato di Sorveglianza, si ricorda la richiesta di riduzione della pena per liberazione anticipata.
14 214 IV MODIFICA DI MODALITÀ DI ESPIAZIONE DELLA PENA Si tratta di tutti quanti gli istituti afferenti il diritto penitenziario e che qui di seguito ci si limita ad elencare in ossequio al limite imposto nella premessa del presente lavoro: 1. istanze di affidamento: a) ordinario (art. 47 L.P.) b) particolare (art. 47 bis L.P.) c) detenzione domiciliare (art. 47 ter L.P.) 2. semilibertà (art. 50 L.P.) 3. liberazione condizionale (art. 76 C.P.) 4. lavoro all esterno 5. pagamento rateale delle pene pecuniarie (art. 660 C.p.p. e 133 ter C.P.) 6. reclamo avverso il provvedimento di sottoposizione al regime di cui all art. 41 bis Ord. Pen. 7. riconoscimento di avere in concreto aiutato l autorità giudiziaria nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l individuazione e la cattura degli autori dei reati (art. 58 ter Ord. Pen.)
15 215 V ESTINZIONE DEGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DEL REATO In ordine alla presente categoria di atti è opportuna una premessa: - il danno patrimoniale conseguente al reato provocato alle parti offese non è rimettibile se non a seguito di risarcimento, rinuncia o prescrizione. - il danno sofferto dallo Stato per le spese di giustizia può essere rimesso a seguito di istanza presentata al Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell art. 56 dell Ord. Pen. - In sede esecutiva è anche esperibile la richiesta di quanto non è stato confiscato o, comunque, non è stato restituito dal Giudice della cognizione; si applica nel caso di specie il disposto dell art. 676 in relazione agli artt. 240 e 362 C.P. - Si ricorda, ancora, che l accertamento penale può riguardare la falsità di un atto o di un documento ai sensi dell art. 537 C.P. Qualora non sia stata dichiarata nel dispositivo la falsità dell atto, comunque accertata, ogni interessato, nelle forme dell incidente di esecuzione può chiedere al G.E. che la dichiari. - Da ultimo, sotto il profilo sociale e soggettivo, particolare rilievo assume la riabilitazione della condanna che potrà essere richiesta trascorsi, dal passaggio in giudicato della sentenza, oppure in caso di espiazione della pena, dal termine di espiazione della pena, i termini di legge (tre, cinque o dieci anni a seconda che si tratti di condanna per reato contravvenzionale, per delitto, oppure condanna a recidivo) e soddisfatte le condizioni di cui all art. 179 C.P. (risarcimento del danno o dimostrata impossibilità di risarcire) nelle forme di cui all art. 683 C.p.p. (si ricorda che la riabilitazione, comunque, è automatica in caso di patteggiamento)
16 216 5 la Magistratura di Sorveglianza (materia già richiamata in precedenti paragrafi e che dovrà essere trattata autonomamente in questa sede)
17 217 Capitolo III Le misure di prevenzione Introduzione Paragrafo I: Misure di prevenzione contro la criminalità comune: la legge 26 dicembre 1956 n modificata dalla legge 646/82 n.327/88 I.a) assunte dal giudice: obbligo di soggiorno - divieto di soggiorno - sorveglianza speciale di pubblica sicurezza I.b) assunte dalla pubblica amministrazione (questore o prefetto) avviso orale - diffida Paragrafo II: misure di prevenzione antimafia: legge 575 del 31/5/65 e successive modifiche (Mafia) Paragrafo III: altre misure: - legge 152 del 22/5/75 e succ. modifiche (Ordine pubblico) -- minori (artt. dal 25 al 31 R.D.L. 1404/34 e 24) - anti violenza nell ambito delle manifestazioni sportive (L. 377/2001
18 218 Introduzione L ordinamento giuridico italiano, successivo alla promulga della Costituzione del 1948, ha previsto, per la lotta alla criminalità, misure di natura diversa: preventive, repressive e miste; tra le prime rientrano le misure di prevenzione, che adempiono ad una difesa generale dalle manifestazioni criminose, tra le seconde la pena, che, peraltro, si ispira anche, come pacificamente riconosciuto, al principio costituzionale della rieducazione, fra le ultime, le misure di sicurezza che tendono ad un tempo a prevenire e reprimere (Catellani). Le misure di prevenzione, che Mantovani assume dirette a prevenire la commissione di reati, fondate sul giudizio di probabilità, sulla pericolosità del soggetto, secondo altra dottrina (Molinari e Papadia), si distinguono in post delictum ed ante delictum, dovendosi intendere per le prime, le misure di sicurezza, per le seconde quelle previste sostanzialmente dalle leggi fondamentali 1423/56, per la criminalità ordinaria, e 575/65, per la criminalità mafiosa, nonché altre previsioni normative di minore contenuto.
19 219 Tuttavia, è opportuno osservare che se, in effetti, prevenire la criminalità è un compito imprescindibile dello Stato 218, non può darsi al concetto di misura di prevenzione lo stesso significato di diritto - dovere di prevenire la criminalità, che ricomprende tutti quanti gli istituti con i quali la si combatte, mentre le misure di prevenzione devono intendersi solo quelle espressamente indicate nelle leggi speciali, prime fra tutte le ricordate norme del 1956 e del 1965, con conseguenti novellazioni. Così individuato l ambito della trattazione, e chiarito il concetto di misura di prevenzione, è opportuno ricordare che a queste inizialmente veniva riconosciuta una natura amministrativa, non solo dalla dottrina (G. Leone) ma anche dalla giurisprudenza, anche perché, a differenza delle misure di sicurezza, la loro esecuzione è offerta all Autorità amministrativa (questore) e non alla Magistratura di sorveglianza, e le violazioni delle prescrizioni costituiscono ipotesi autonoma di reato (per esempio. artt. 9 e 12 della legge) e non condotte valutabili dalla predetta Magistratura di sorveglianza. Tuttavia, altra corrente si ispira alla sentenza n. 11 della Corte 218 Secondo il Nuvolone prius rispetto al diritto di punire.
20 220 Costituzionale, con cui veniva dichiarata l incostituzionalità dell applicazione, in via amministrativa, delle misure limitative della libertà personale, già previste dal R.D. 773/31, tale corrente, oggi prevalente, assume che la prova della natura giurisdizionale delle misure di prevenzione, possa desumersi dal presupposto della pericolosità sociale, e dalla finalità della difesa sociale, dal carattere sanzionatorio, dall applicazione da parte dell Autorità Giudiziaria in contraddittorio. Dunque, le fonti delle misure di prevenzione sono le leggi fondamentali: a) n b) n. 575 (disposizioni contro la mafia e numerose successive modifiche), c)nonché la legge del n. 152 (disposizione e tutela dell ordine pubblico), d)la parte terza, artt. dal 25 al 31, del R.D.L. n del 1934 ancora in vigore nonostante il D.P.R. n. 448 del 1988, e)ed ancora, il D.L. 336 del 2001, convertito in legge il n. 377, in tema di misure anti - violenza nelle manifestazioni sportive.
INDICE SOMMARIO LIBRO DECIMO
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