1) Specialità della normativa per le università: decreto n. 363.

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1 1) Specialità della normativa per le università: decreto n Il complesso di prescrizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 tendenzialmente, trova generalizzata applicazione in rapporto a tutte le attività di lavoro svolte nei settori privati o pubblici. Peraltro, come già accaduto con il D. Lgs. 626/94, avvertita l esigenza di evitare le possibili difficoltà derivanti dalla rigida applicazione dei modelli normativi così proposti rispetto a qualsiasi realtà di lavoro, il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre alcuni temperamenti. In proposito, l art. 3 dell attuale T.U. ha stabilito che Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio ma, nei riguardi delle università ( e di altre istituzioni come le Forze armate e di polizia ecc.).le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati dai Ministri competenti.. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n Queste disposizioni, a suo tempo, avevano previsto analoga deroga alla disciplina generale e, in applicazione delle stesse, era stato emanato il decreto ministeriale n. 363 contenente il Regolamento recante norme per l individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Per queste ragioni, il decreto in argomento deve ritenersi vigente allo stato delle cose, fermo restando che i richiami ivi contenuti alla disciplina del D. Lgs. 626/94 debbono ormai intendersi con riguardo alla attuale disciplina del Testo Unico del In tale decreto le specificità meritevoli di considerazione sono indicate, in via generale, nella garanzia della libertà di ricerca e didattica, nella peculiarità delle università in quanto realtà nelle quali si svolgono attività di ricerca, di didattica, di assistenza e di servizio, per natura ed organizzazione diverse da altre attività di produzione di beni e servizi ; nella necessità di garantire, con uniformità di procedura, l applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro nell ambito delle università e degli istituti di istruzione universitari, nel rispetto delle loro specificità ; ed infine, nella necessità di regolare le attività svolte nell ambito delle università dal personale docente, ricercatore, tecnico, 1

2 amministrativo, dagli studenti e dai soggetti esterni alle università che operano per conto e nell ambito delle stesse. A migliore delineazione della complessa realtà istituzione universitaria, nel preambolo dello stesso decreto viene ulteriormente precisato, tra l altro, che l università è costituita da un aggregazione di strutture eterogenee, autonome con riferimento ad alcuni settori di attività ma interdipendenti con riferimento ad altri, presso le quali svolgono le loro attività personale docente, ricercatore e personale tecnico ed amministrativo, ognuno sulla base delle specifiche attribuzioni e competenze; che l attività di ricerca e quella sperimentale spesso comportano la progettazione e l utilizzo di prototipi di macchine ovvero di agenti chimici, fisici e biologici, anche all uopo prodotti in via innovativa con conseguente possibilità di rischi nuovi o non compiutamente conosciuti, per i quali è comunque necessaria un apposita valutazione nei limiti delle attuali conoscenze; che il personale, sia organicamente strutturato che non, spesso agisce anche in autonomia, sia organizzativa e gestionale che di risorse, presso la propria od altra struttura; che le attività didattiche, culturali e scientifiche svolte nelle istituzioni universitarie sono aperte anche a persone esterne alle università; che le strutture universitarie (quali laboratori, aule, centri di servizi, biblioteche, uffici, stabulari, officine, reparti sanitari) presentano molteplici tipologie di rischio fortemente differenziate per qualità ed intensità; che le frequenti collaborazioni tra università ed enti di ricerca, di servizio, assistenziali e produttivi, pubblici e privati, nello svolgimento delle quali il personale dell università e quello degli enti coinvolti concorre direttamente al raggiungimento dei fini comuni, impongono la previa definizione dei ruoli onde evitare sovrapposizioni di funzioni; che alcune università sono articolate in più sedi o poli, con articolazione organizzativa delle attività definita dai singoli statuti e, pertanto, con peculiari connotazioni di specificità per ciascuna di esse; che, infine, risulta difficoltoso poter individuare un unico datore di lavoro, in ragione della molteplicità delle attività istituzionalmente svolte e della riconosciuta autonomia delle singole strutture e dei ricercatori, nonché della molteplicità delle unità produttive di riferimento. Muovendo da queste premesse, con il Regolamento in parola sono state dettate una serie di disposizioni speciali che, è bene sottolinearlo subito, non comportano una riduzione dell area del debito di sicurezza e dei soggetti sui quali esso grava; ma, al contrario, segnano un incremento delle figure soggettive coinvolte nella gestione concertata della sicurezza e dei compiti ad esse spettanti, peraltro sempre in perfetta aderenza ai principi generali del settore. E così, dopo aver ribadito all art. 1 che le norme di cui al D. Lgs. 626/94 (oggi sostituito dal T.U. 81/2008) e sue modificazioni ed integrazioni si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le proprie sedi che presso le sedi esterne, 2

3 all art. 2 il legislatore procede in primo luogo ad una puntuale individuazione dei soggetti responsabili in relazione alle specifiche categorie di riferimento. 2) Il datore di lavoro. Per datore di lavoro, innanzitutto, viene indicato, alternativamente, il rettore o il soggetto di vertice di una unità produttiva, dovendosi come tale intendere ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee dotata di poteri di spesa e di gestione; ed in particolare le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell art. 4, comma 5, D. Lgs , n. 502, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo. La qualifica in parola, dunque, non compete al solo rettore in forza della sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione dell ateneo; ma, in ossequio al principio di effettività delle funzioni, spetta ad ogni altro soggetto che operi in concreto nella posizione apicale di responsabile di eventuali realtà, all interno della istituzione universitaria, connotate da autonomia finanziaria e tecnico-funzionale. Una norma di chiusura stabilisce poi che per tutte le altre strutture prive di tale autonomia e per quelle di uso comune il datore di lavoro è in ogni caso il rettore; restando così escluso il pericolo che possibili incertezze circa l individuazione del principale responsabile della sicurezza determinino vuoti di copertura per talune zone dell istituzione universitaria. 3) Il responsabile dell attività didattica o di ricerca. Viene inoltre delineata la figura del responsabile dell attività didattica o di ricerca in laboratorio, corrispondente al soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattica o di ricerca in laboratorio; con la puntualizzazione che per laboratorio debbono intendersi i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono le attività didattiche, di ricerca o di servizio che comportano l uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici, ivi compresi i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell area edificata della sede (quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche e marittime); ed, inoltre, che gli stessi si distinguono, sulla base delle attività in essi svolte, in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio e che per ognuno di essi, considerata la rispettiva entità di rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, anche per i casi di emergenza. A prima vista assimilabile a quella del dirigente, del quale condivide la posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto ai lavoratori, con poteri direttivi ed organizzativi, la 3

4 figura (o meglio, la funzione ) di responsabile della didattica e della ricerca presenta tuttavia forti peculiarità che rendono quantomai opportuna la sua specifica inclusione tra i soggetti destinatari del debito di sicurezza. Si tratta invero di funzione che, in virtù della libertà scientifica e didattica di cui gode, opera di regola con ampia autonomia, talvolta anche finanziaria per la disponibilità di risorse esterne e dirette, difficilmente compatibile con il suo inquadramento nel ruolo di stretto collaboratore del datore di lavoro chiamato a dare attuazione alle scelte imprenditoriali di quest ultimo. 4) I lavoratori subordinati. Il quadro dei riferimenti soggettivi è poi completato, quanto alla figura del lavoratore, con l allargamento di tale posizione, oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell università, anche a quello non organicamente strutturato e a quello degli enti convenzionati, pubblici e privati, che svolge attività presso le strutture dell università, salvo diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché agli studenti dei corsi universitari, ai dottorandi, specializzandi, tirocinanti, borsisti ed ai soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizi e, in ragione dell attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione. Mentre per gli studenti ed equiparati che frequentino i laboratori la previsione ricalca il contenuto dell art. 2, lett. a), D. Lgs. 626/94 (peraltro sostituito dalla lett. a) dell art. 2 del T.U. 81/2008), il riferimento al personale non strutturato ed esterno costituisce una novità, peraltro in linea con il principio generale secondo cui le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono poste a tutela di tutti coloro che siano presenti nell azienda per qualsiasi motivo connesso con il lavoro (e la giurisprudenza, come noto, estende tale tutela anche al visitatore autorizzato). Risulta perciò superato il criterio formale di dipendenza dal datore di lavoro, cui sembra essersi ispirato il legislatore del D. Lgs. 626/94; con conseguente attribuzione della qualifica di lavoratore in base alla effettività della esposizione a rischio; e quindi a favore di tutti i soggetti che, in ragione della loro frequentazione delle strutture e laboratori dell università, siano comunque esposti ai rischi individuati e valutati nel documento di sicurezza: ciò che, appunto, stabilisce la nuova definizione di lavoratore del T.U. in coerenza con il consolidato indirizzo giurisprudenziale tradizionalmente orientato a privilegiare l elemento della sottoposizione di fatto al rischio quale unico reale parametro per la concretizzazione della tutela del lavoratore. 5) La distribuzione degli obblighi di sicurezza. 4

5 Con riferimento, poi, alla ripartizione degli obblighi di sicurezza, nel Regolamento in parola si prevede innanzitutto che il rettore, quale massimo vertice dell ateneo e quale datore di lavoro laddove manchi la figura del responsabile di unità produttiva, è tenuto ad assicurare il coordinamento delle attività dei servizi di prevenzione e protezione, promuovendo riunioni periodiche nelle quali deve presentare il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui sia emersa la necessità. A tali compiti propri si aggiungono poi quelli spettanti, in via generale al rettore ed al responsabile di unità produttiva in quanto datore di lavoro, così come a quest ultimo demandato in via generale del D. Lgs. 626/94 (oggi artt. 17 e 18 T.U. 81/08). Tra di essi si segnala, in particolare, la nomina del medico competente e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, soprattutto, la redazione del piano di sicurezza da effettuare previa valutazione del rischio di tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni; per queste ultime, l art. 10 del Regolamento rimette a specifici accordi tra gli enti interessati, da realizzarsi in via preventiva, la individuazione del soggetto responsabile per la sicurezza. Il datore di lavoro è altresì tenuto ad effettuare la valutazione del rischio in rapporto anche alle attività connotate dalla libertà di insegnamento e ricerca; il relativo obbligo, peraltro, è posto in via concorrente con quello assegnato comunque al responsabile della attività didattica e di ricerca, restando così chiarito che la non ingerenza connessa alla salvaguardia di quella libertà non può in ogni caso tradursi in un vuoto di tutela in danno del lavoratore. Il dovere generale di collaborazione con le altre funzioni soggettive è poi attribuito direttamente al responsabile della attività didattica e di ricerca dall art. 5 del Regolamento. Tra i compiti specifici per quest ultima figura, in particolare, merita menzione l obbligo di identificare i soggetti esposti a rischio all inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e comunque in occasione di ogni variazione rilevante nella organizzazione della didattica o della ricerca che potrebbe comportare l insorgere di nuovi rischi; promuovendo in tal caso il conseguente adeguamento del piano di sicurezza e comunque adottando le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo il rischio, anche alla luce delle conoscenze del progresso tecnico, prima che le attività vengano poste in essere. In buona sostanza, la libertà di cui gode comporta per il responsabile della didattica e ricerca un impegno in materia di prevenzione e protezione assai pregnante, che lo pone quasi naturalmente nella posizione di principale debitore di sicurezza: l ampia autonomia con la quale può gestire la didattica e la ricerca, invero, implica che proprio tale figura, meglio di ogni altra, è in grado di valutare gli eventuali rischi connessi all attività da essa organizzata e diretta; mentre, in virtù del contatto immediato e talvolta esclusivo con gli studenti e agli altri lavoratori 5

6 coinvolti nella didattica e nella ricerca, è altresì in grado di meglio attuare la necessaria sorveglianza sulla corretta applicazione delle misure di sicurezza. Coerentemente con il rilevante ruolo che gli compete, il responsabile in questione è poi anche tenuto all aggiornamento della sua professionalità per i profili della sicurezza, attraverso la partecipazione ai corsi organizzati del datore di lavoro con riferimento alla propria specifica attività, e curando successivamente la formazione dei lavoratori ed equiparati da lui dipendenti e l informazione agli stessi sui rischi e sulle specifiche misure di prevenzione da rispettare. Da segnalare, infine, l attenzione riservata a quella particolare e delicata area dell attività universitaria costituita dalla progettazione ed utilizzo di prototipi e nuovi prodotti, ivi compresi i nuovi agenti chimici, fisici o biologici. Soprattutto nella fase più prettamente sperimentale, infatti, la mancanza di sicuri riferimenti pregressi potrebbe comportare l insorgere di tipologie di rischi prima non conosciute e quindi non previamente valutate; opportunamente, dunque, viene precisato che anche in sede di progettazione deve procedersi con cura alla individuazione ed adozione di eventuali specifiche precauzioni, alla luce delle conoscenze man mano disponibili, fornendo al riguardo adeguata formazione ed informazione a tutti gli operatori. E simili obblighi gravano sia sul datore di lavoro che, sempre in via concorrente, sul responsabile della didattica e ricerca, i quali a tal fine possono avvalersi della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione, dal medico competente e di ogni altra figura prevista dalla legge; restando così ulteriormente ribadita la volontà del legislatore di esigere la corresponsabilità delle varie funzioni chiamate a cooperare nella gestione concertata della sicurezza, quale momento essenziale per assicurare la più completa ed effettiva tutela del lavoratore. Luigi Fiasconaro 6

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