CIRCOLARE SETTIMANALE

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1 CIRCOLARE SETTIMANALE NUMERO 34 DEL 12 SETTEMBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA Pagina 3 LE SCHEDE INFORMATIVE REMISSIONE IN BONIS ENTRO IL 30 SETTEMBRE Entro il 30 settembre 2014, i contribuenti che hanno effettuato mere dimenticanze relative a comunicazioni o ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente per fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali e che però sono comunque in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, possono sanare la propria posizione ricorrendo all'istituto della "remissione in bonis". Pagina 5 TASI, ULTIMI GIORNI PER PUBBLICARE LE DELIBERE Entro il 10 settembre i comuni che intendono incassare la TASI al 16 ottobre 2014 dovevano inserire le delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti TASI sul portale del federalismo fiscale. Solo così le delibere potranno essere pubblicate entro il 18 settembre. In caso contrario il versamento della TASI sarà differito al e dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione. Pagina 9 CARTELLE NOTIFICATE VIA PEC ANCHE PER LE IMPRESE INDIVIDUALI In questa scheda informativa si informa che Equitalia, con comunicato stampa del , ha annunciato che d'ora in avanti le cartelle di pagamento saranno notificate via Pec anche per gli imprenditori individuali. Questi ultimi, pertanto, dovranno avere cura di consultare l'indirizzo Pec frequentemente, per poter verificare l'eventuale ricevimento di atti. Si ricorda, infatti, che la notifica via Pec è equiparata ad una notifica ordinaria, per cui se la cartella di pagamento è trasmessa via pec da oltre 60 giorni la stessa non sarà più impugnabile davanti al giudice. Pagina 11 AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE IL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizziamo il credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese in beni strumentali nuovi rientranti nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, introdotto dal Decreto Competitività (D.L. n. 91/2014), convertito nella Legge n. 116 dell' Pagina 13 PRASSI DELLA SETTIMANA I COMUNICATI STAMPA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell Agenzia in ordine cronologico Pagina 20

2 SCADENZARIO SCADENZARIO DAL AL Pagina 21 Riproduzione riservata Pag. 2

3 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana. I testi dei decreti legislativi di attuazione della delega fiscale sui tagli agli adempienti fiscali e sulla riforma del Catasto attendono un nuovo parere delle Camere. Le disposizioni sotto esame sono quelle che riguardano: le società in perdita sistematica (regime di comodo solo dopo cinque esercizi, anziché tre); il 730 precompilato e la stretta per Caf e professionisti sanzionabili per gli inadempimenti del contribuente (tranne in caso di dolo di quest'ultimo); lo stop alla responsabilità solidale negli appalti per le ritenute (prevista però una responsabilità personale per il liquidatore); il nuovo limite annuo di euro (anziché 500 euro nel periodo di riferimento) per la comunicazione delle operazioni con Paesi black list; lo stralcio della norma sulle società tra professionisti che prevedeva la parificazione del reddito da esse prodotto a quello delle associazioni professionali per evitare contraddizioni con il prelievo sulle società di capitali. Tra le novità del decreto sulle semplificazioni vi è la nuova «Certificazione unica» (modello "CU"), che a partire dalla certificazione 2015 sostituirà l'attuale modello Cud e con cui i sostituti d'imposta dovranno certificare non solo i redditi erogati ai dipendenti, ma anche i corrispettivi pagati ai lavoratori autonomi e collaboratori. Ciò comporta un importante restyling del modello di certificazione, che si comporrà di tre pagine e che dovrà essere trasmesso all'agenzia delle Entrate dai sostituti d'imposta entro il 7 marzo. Tra le misure previste dal decreto legislativo sulle semplificazioni, attuativo della delega fiscale e ora in fase di approvazione, viene stabilita anche la riduzione del contenuto informativo degli elenchi Intrastat relativi alle prestazioni intracomunitarie di servizi rese e ricevute. In particolare, se la norma dovesse essere approvata, si dovranno fornire solo i dati relativi a: i numeri di identificazione Iva delle controparti, il valore totale delle transazioni, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta e il Paese di pagamento. Non dovranno, invece, più essere indicati il numero e la data delle fatture, le modalità di erogazione del servizio e di incasso del corrispettivo. E' giunto all'esame del Parlamento il disegno di legge delega per il Terzo settore, che contiene diverse novità sulla fiscalità, in particolare con riguardo alla razionalizzazione e semplificazione dei regimi di deducibilità e detraibilità per le donazioni. Attualmente, infatti, i regimi che consentono un risparmio fiscale sono numerosi. Il disegno di legge delega prevede di riunire gli oltre 300 elenchi attualmente esistenti, gestiti da Prefetture, direzioni regionali delle Entrate, regioni e province, in un unico registro detenuto da un determinato soggetto e con assegnazione di un numero identificativo unico ad ogni ente. Riproduzione riservata Pag. 3

4 Dopo aver liberalizzato con il D.L. Poletti le assunzioni con i contratti a tempo determinato, allungando fino a 36 mesi la possibilità di assumere senza indicare le causali, il Governo punta ora, con la prossima Legge di stabilità 2015, a rendere il contratto a tempo indeterminato più conveniente per le imprese premiando, con uno sconto Irap, gli imprenditori che hanno alle dipendenze lavoratori stabilizzati. E' questa l'ipotesi allo studio del Governo, con due possibili strade: una è rendere totalmente irrilevante ai fini Irap il costo del lavoro per i lavoratori già assunti, operazione però dai costi rilevanti; l'altra è agire sulle attuali deduzioni riconosciute per ogni singolo assunto stabilizzato. Nell'operazione di taglio del costo del lavoro si conferma la volontà del Governo di rendere strutturale il bonus Irpef mensile di 80 euro percepito dai lavoratori dipendenti con redditi tra gli 8mila e 26mila euro e la riduzione del 10% dell'irap. Con comunicato stampa dell'8 settembre 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato che, dal prossimo 15 settembre alle ore 9.00 sarà disponibile l applicazione on-line per la presentazione delle istanze per il credito d imposta per l assunzione di personale altamente qualificato (D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.134/2012), le cui modalità attuative sono state definite con Decreto direttoriale 28 luglio E' scaduto il mercoledì 10 settembre a mezzanotte il termine entro il quale i Comuni dovevano trasmettere la delibera con le aliquote TASI al Portale del federalismo fiscale gestito dal dipartimento Finanze. Ora, entro il 18 settembre, il dipartimento delle Finanze pubblicherà sul proprio sito tutte le delibere trasmesse dai Comuni secondo i canali previsti. Entro il 16 ottobre dovranno versare l'acconto i contribuenti dei Comuni la cui delibera è stata pubblicata entro il 18 settembre. La scadenza non interessa i contribuenti dei Comuni dove si è pagato l'acconto di giugno. Il saldo della TASI 2014 è poi dovuto entro il 16 dicembre. Se la delibera non sarà pubblicata entro il 18 settembre dalle Finanze, si pagherà entro il 16 dicembre in rata unica la Tasi con l'aliquota dell'1 per mille senza detrazioni (su seconde case e altri immobili la somma di Tasi e Imu non può superare il 10,6 per mille). Con comunicato stampa dell'11 settembre, Equitalia ha reso noto che da lunedì 15 settembre apriranno 6 nuovi Sportello amico imprese, precisamente a Verbania, Savona, Sassari, Perugia, Frosinone e Campobasso. Lo sportello è rivolto a commercianti, artigiani e pmi che intendano ottenere assistenza mirata e consulenza per risolvere casi di particolare difficoltà. Tale sportello è già attivo in altre 18 città italiane (Torino, Varese, Trento, Bergamo, Padova, Treviso, Pordenone, Firenze, Lucca, Modena, Reggio Emilia, Bologna, Chieti, Pesaro Roma, Bari, Lecce e Potenza). Lo Sportello amico imprese si affianca allo Sportello Amico tradizionale, rivolto anche alle persone fisiche e presente dal 2012 in tutte le province. Riproduzione riservata Pag. 4

5 INFORMAZIONE FISCALE OGGETTO: Remissione in bonis entro il 30 settembre Entro il 30 settembre 2014, i contribuenti che hanno effettuato mere dimenticanze relative a comunicazioni o, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente per fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali e che però sono comunque in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, possono sanare la propria posizione ricorrendo all'istituto della " remissione in bonis". Il ricorso all'istituto comporta: l'invio della comunicazione omessa o l'effettuazione dell'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ovvero della prima dichiarazione dei redditi che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l adempimento stesso; il versamento contestuale, con modello F24, di una sanzione pari a 258 (senza possibilità di compensazione con crediti eventualmente disponibili). REMISSIONE IN BONIS ENTRO IL L'ISTITUTO DELLA REMISSIONE IN BONIS I contribuenti che hanno effettuato mere dimenticanze relative a comunicazioni o, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente per fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali e che però sono comunque in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, possono sanare la propria posizione ricorrendo all'istituto della "remissione in bonis" entro il 30 settembre L'istituto, introdotto dall'art. 2 del D.L. n. 16/2012 (Decreto semplificazioni fiscali 2012), è una particolare forma di sanatoria volta ad evitare che mere dimenticanze precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. Per poter regolarizzare la propria posizione, il contribuente che sia comunque in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, deve: effettuare la comunicazione o eseguire l adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ovvero della prima dichiarazione dei redditi che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l adempimento stesso, cioè, ad esempio, nel caso di un opzione: se l opzione va esercitata nel periodo , la regolarizzazione va effettuata entro il 30.9 del medesimo anno; Riproduzione riservata Pag. 5

6 se l opzione va esercitata nel periodo , la regolarizzazione scade il 30.9 dell anno successivo; versare contestualmente, con modello F24, la sanzione di 258 (senza possibilità di compensazione con crediti eventualmente disponibili). La sanzione non può essere oggetto di ravvedimento, rappresentando essa l onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla norma in esame. CONDIZIONI La violazione non deve essere stata già constatata ovvero non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore dell inadempimento abbia avuto formale conoscenza. Inoltre, come chiarito dalla Circolare n. 38/E/2012, per poter accedere alla remissione in bonis, il possesso, da parte del contribuente, dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento deve sussistere alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione ovvero per l assolvimento dell adempimento formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all accesso a regimi fiscali opzionali. VIOLAZIONI SANABILI AGEVOLAZIONI O REGIMI OPZIONALI DA QUELLI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA O DEI REGIMI CONTABILI DESUMIBILI DAL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE DEL CONTRIBUENTE REGIMI DI DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA O DEI REGIMI CONTABILI PER I QUALI SONI PREVISTI ADEMPIMENTI A PENA DI DECADENZA (E PER I QUALI, QUINDI, NON RILEVA IL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE DEL CONTRIBUENTE) Sono, ad esempio, sanabili: l'omessa opzione per il regime di tassazione per trasparenza nell ambito delle società di capitali (artt. 115 e 116 del TUIR); l'omessa opzione per il consolidato fiscale (artt del TUIR); l'omesso invio del modello EAS per le disposizioni di favore previste per gli enti di tipo associativo (art. 148 del TUIR e art. 4 del D.P.R. n. 633/1972); l'omessa opzione per l adesione al regime di liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell Iva di gruppo (art. 73, comma 3, D.P.R. n. 633/1972); l omessa opzione per la determinazione dell Irap in base al bilancio; l omessa opzione per la tonnage tax da parte delle imprese marittime. OMESSO INVIO OPZIONE TASSAZIONE PER TRASPARENZA PER IL TRIENNIO ENTRO IL : INVIO COMUNICAZIONE OPZIONE ENTRO IL VERSAMENTO SANZIONE DI 258 (CODICE TRIBUTO "8114") Riproduzione riservata Pag. 6

7 OMESSO INVIO OPZIONE CONSOLIDATO FISCALE PER IL TRIENNIO ENTRO IL : OMESSO INVIO MODELLO EAS DA PARTE DEGLI ENTI CHE, ESSENDOVI TENUTI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2014, NON L'HANNO INVIATO ENTRO I 60 GG. DALLA DATA DI COSTITUZIONE DELL'ENTE OMESSO INVIO MODELLO IVA 26 REGIME IVA DI GRUPPO ENTRO IL PER LA FRUIZIONE DEL REGIME PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2014 OMESSO INVIO OPZIONE DETERMINAZIONE IRAP CON METODO DA BILANCIO PER IL TRIENNIO ENTRO IL OMESSO INVIO OPZIONE TONNAGE TAX DAL PERIODO D'IMPOSTA 2014 ENTRO IL INVIO COMUNICAZIONE OPZIONE ENTRO IL VERSAMENTO SANZIONE DI 258 (CODICE TRIBUTO "8114") INVIO MODELLO EAS ENTRO IL VERSAMENTO SANZIONE DI 258 (CODICE TRIBUTO "8114") INVIO MODELLO IVA 26 ENTRO IL VERSAMENTO SANZIONE DI 258 (CODICE TRIBUTO "8114") INVIO COMUNICAZIONE OPZIONE ENTRO IL VERSAMENTO SANZIONE DI 258 (CODICE TRIBUTO "8114") INVIO COMUNICAZIONE OPZIONE ENTRO IL VERSAMENTO SANZIONE DI 258 (CODICE TRIBUTO "8114") QUELLE PER LE QUALI È PREVISTA SOLO L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI, MA NON LA DECADENZA DAL BENEFICIO FISCALE VIOLAZIONI NON SANABILI (ad esempio, non è regolarizzabile l omesso invio all Agenzia delle Entrate della comunicazione (mod. IRE) prevista per la detrazione delle spese per il risparmio energetico relative a lavori che proseguono oltre il periodo d imposta; tale omissione, infatti, non comporta la decadenza dell agevolazione ma solo l applicazione della sanzione ex art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997). QUELLE CONNESSE CON L OPZIONE/REVOCA DI REGIMI DI DETERMINAZIONE DELL IMPOSTA O DI REGIMI CONTABILI DESUMIBILI DAL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE DEL CONTRIBUENTE REMISSIONE IN BONIS 5 PER MILLE Oltre alla remissione in bonis a carattere generale, prevista dall'art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012, il successivo comma 2 prevede anche una forma di remissione in bonis particolare per gli enti che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per partecipare al riparto del 5 per mille dell'irpef. Per poter ricorrere alla remissione in bonis, quindi, i suddetti enti che intendono partecipare al riparto del 5 per mille e che non abbiano tempestivamente eseguito gli adempimenti nei termini previsti devono: Riproduzione riservata Pag. 7

8 possedere i requisiti sostanziali richiesti dalle relative disposizioni; presentare la domanda di iscrizione entro il 30 settembre; effettuare, entro la medesima data del 30 settembre, le successive integrazioni documentali; versare la sanzione in misura pari a 258 euro, mediante modello F24 utilizzando il codice tributo 8115 istituito con la Risoluzione n. 46/E/2012 e anche in questo caso senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Riproduzione riservata Pag. 8

9 INFORMAZIONE FISCALE OGGETTO: TASI, ultimi giorni per pubblicare le delibere I comuni che non hanno provveduto, entro lo scorso , a pubblicare le delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti TASI, e che intendono incassare la TASI al 16 ottobre 2014, dovevano inserire le delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti TASI sul portale del federalismo fiscale entro il 10 settembre Solo coloro che hanno rispettato tale termine vedranno pubblicate le delibere entro il 18 settembre. In caso contrario il versamento della TASI sarà differito al e dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione con l'aliquota dell'1 per mille. Con una nota del 2 settembre 2014 il Mef riepilogando le modalità e le scadenze di pubblicazione delle delibere, ha precisato che la trasmissione attraverso il Portale è l'unica modalità ammessa, e che non saranno presi in considerazione gli atti inviati con altre modalità (posta ordinaria, fax, posta elettronica ecc...). TASI, ULTIMI GIORNI PER PUBBLICARE LE DELIBERE In deroga alle disposizioni previste a regime, per il 2014 le modalità e i termini di versamento della TASI sono diversi a seconda della tipologia di immobile e alla scelta del Comune. Inoltre sono stati ulteriormente modificati con il decreto legge 66/2014 (c.d. decreto Renzi) convertito in legge. Si riepiloga dunque che: per gli immobili situati nei comuni che entro il hanno pubblicato la delibera di approvazione delle aliquote e dei regolamenti TASI: TASI, UN RIEPILOGO DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO la prima rata andava comunque versata entro il , per qualunque tipologia di immobili(abitazione principale e non); in ragione dell'incertezza del quadro normativo di riferimento il Mef ha dichiarato la non sanzionabilità del contribuente nel caso di ritardo o insufficiente pagamento della prima rata delle TASI 2014, in applicazione dell'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente; per gli immobili situati nei comuni che non hanno pubblicato la delibera entro il , i termini sono differiti a: purché la delibera sia pubblicata entro il In assenza della delibera i contribuenti provvederanno al versamento Riproduzione riservata Pag. 9

10 della TASI in un'unica soluzione entro il applicando l'aliquota dell'1 per mille (fermo restando il limite massimo di imposizione complessiva Imu/Tasi). GLI ULTIMI CHIARIMENTI DEL MEF IN VISTA DELLA SCADENZA DEL 16 OTTOBRE I comuni che non hanno pubblicato le delibere entro il 31 maggio 2014, e che intendono incassare la prima rata TASI a ottobre, dovevano inserire le delibere nel portale del federalismo fiscale entro il 10 settembre Solo così le delibere saranno pubblicate entro il 18 settembre In prossimità di questa scadenza il Mef - con la nota del ha precisato che: l'inserimento della delibera nel Portale del federalismo fiscale è l'unica modalità ammessa per la trasmissione delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti TASI. Non saranno infatti presi in considerazione gli atti trasmessi con modalità diverse (fax, posta, posta elettronica ecc...); l'inserimento della delibera nel Portale del federalismo fiscale deve avvenire entro il 10 settembre 2014, in modo che il Mef possa procedere alla pubblicazione della stessa entro il 18 settembre La pubblicazione costituisce condizione di efficacia delle delibere, e il mancato invio degli atti entro il 10 settembre comporterà: l'applicazione per il 2014 dell'aliquota base dell'1 per mille, (la pubblicazione entro il 10.9 è necessaria anche nel caso in cui il Comune voglia azzerare l'aliquota TASI); l'obbligo di versamento dell'imposta in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014; non saranno pubblicati atti diversi dalle delibere di determinazione delle aliquote o di approvazione dei regolamenti; il fatto che per il 2014 sia stata prorogata al la scadenza per l'approvazione dei bilanci degli enti locali, non incide sul rispetto del termine del 10 settembre 2014, fissato per la trasmissione delle delibere e dei regolamenti TASI. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Riproduzione riservata Pag. 10

11 INFORMAZIONE FISCALE OGGETTO: Cartelle notificate via Pec anche per le imprese individuali Dopo le società di persone e di capitali (persone giuridiche), anche per le persone fisiche titolari di partita Iva (ditte individuali) la notifica delle cartelle di pagamento avverrà ora attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC). A renderlo noto è la stessa Equitalia con un comunicato stampa del 26 agosto Si ricorda che la Pec è uno strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale (quindi opponibile ai terzi) di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale. In particolare, si tratta di una casella di che informa sia il mittente che il destinatario dell avvenuta o mancata consegna del messaggio, con l ora e la data precisa dell invio e della ricezione. I messaggi PEC e i relativi allegati si considerano legalmente "conosciuti" dal destinatario nel momento in cui sono recapitati nella sua casella di posta elettronica, indipendentemente dall effettiva lettura. L'obbligo di attivazione della Pec è stato introdotto dapprima per le società, i professionisti e le Pubbliche Amministrazioni (art. 16, commi da 6 a 10, D.L. n. 185 del ) per favorire il processo di digitalizzazione del Paese e ridurre i costi amministrativi a carico delle imprese; successivamente è stato esteso anche alle imprese individuali a decorrere dal (art. 5, commi 1 e 2, D.L. n. 179/2012). CARTELLE NOTIFICATE VIA PEC ANCHE PER LE IMPRESE INDIVIDUALI NOTIFICHE VIA PEC ANCHE PER IMPRESE INDIVIDUALI Con il comunicato stampa del 26 agosto 2014 Equitalia ha annunciato che le cartelle di pagamento verranno notificate via Pec anche alle imprese individuali. Pertanto, dopo le società di persone e di capitali, la notifica delle cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC) si estende anche alle persone fisiche titolari di partita Iva. La notifica delle cartelle di pagamento via Pec anche alle imprese individuali è una conseguenza: dell'art. 26 comma 2 del D.p.r. 602/73, secondo cui: La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione; dell'estensione dell'obbligo di munirsi di Pec alle imprese individuali (già esistente per le società) per effetto del D.l. 179/2012. L'elenco da cui Equitalia attinge gli indirizzi Pec è l'ini-pec, un indice composto da due sezioni, una per le imprese e una per i professionisti. Riproduzione riservata Pag. 11

12 Le imprese inadempienti all'obbligo di legge non saranno presenti nei registri, e continueranno a ricevere le cartelle di pagamento con raccomandata. Tutte le altre, invece, dovranno avere cura di consultare l'indirizzo Pec frequentemente, per poter verificare l'eventuale ricevimento di atti. Si ricorda, infatti, che la notifica via Pec è equiparata ad una notifica ordinaria, per cui se la cartella di pagamento è trasmessa via pec da oltre 60 giorni la stessa non sarà più impugnabile davanti al giudice. La nuova iniziativa è volta a semplificare il rapporto con i contribuenti. Infatti, grazie alla nuova modalità di notifica, i contribuenti potranno verificare in tempo reale i documenti inviati da Equitalia, e conoscere con esattezza giorno e ora della notifica. Anche Equitalia trarrà i suoi vantaggi dal nuovo sistema, i processi interni saranno più efficaci e si contribuirà alla riduzione dell'uso della carta salvaguardando così l'ambiente. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Riproduzione riservata Pag. 12

13 SAPERE PER FARE IL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI INTRODUZIONE Il Decreto Competitività (D.L. n. 91/2014), convertito nella Legge n. 116 dell' , ha previsto, all'art. 18, il riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese in beni strumentali nuovi rientranti nella divisione 28 della tabella Ateco Il credito d'imposta è pari al 15% delle spese sostenute dal al "in eccedenza" rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali agevolabili compresi nella divisione 28 realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti. Il costo unitario dell'investimento deve essere pari o superiore a Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizziamo l'agevolazione, che presenta alcune analogie con le agevolazioni Tremonti, Tremonti-bis e Tremonti-ter, sebbene sia differente per diversi aspetti. INDICE DELLE DOMANDE 1. Quali soggetti possono beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi? 2. Quali investimenti sono oggetto dell'agevolazione prevista dal Decreto Competitività? 3. L'impresa che intende fruire del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali deve esercitare un'attività economica rientrante nella divisione 28 della tabella Ateco 2007? 4. In che misura spetta il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali? 5. Come viene calcolata la media degli investimenti in beni strumentali degli ultimi 5 anni, in modo da calcolare poi il credito d'imposta del 15% sulla parte eccedente tale media? 6. Come viene utilizzato il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali previsto dal decreto Competitività? 7. Quali sono le cause di decadenza dal credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi? Riproduzione riservata Pag. 13

14 8. Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi previsto dal Decreto Competitività è cumulabile con altre agevolazioni? DOMANDE E RISPOSTE D.1 QUALI SOGGETTI POSSONO BENEFICIARE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI? R.1 Possono fruire del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi i soggetti titolari di reddito d'impresa (quindi, non i lavoratori autonomi) che effettuano, nel periodo di tempo che va dal (data di entrata in vigore del D.L. n. 91/2014) fino al , investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese che, alla data del , hanno iniziato l'attività da meno di 5 anni, oppure iniziano l'attività dal Il comma 5 dell'art. 18 del D.L. n. 91/2014 stabilisce che i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro individuate dal D. Lgs. n. 334/1999, come modificato dal D. Lgs. n. 238/2005, possono usufruire del credito d'imposta solo se sono in grado di documentare l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previsti dal decreto stesso. D.2 QUALI INVESTIMENTI SONO OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE PREVISTA DAL DECRETO COMPETITIVITÀ? R.2 Si usufruisce del credito d'imposta previsto dall'art. 18 del D.L. n. 91/2014 per gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO Si tratta per lo più di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente e termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione (sono esclusi, quindi, gli immobili e le autovetture): 28.1 Macchine di impiego generale motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) apparecchiature fluidodinamiche altre pompe e compressori altri rubinetti e valvole organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) cuscinetti a sfere Riproduzione riservata Pag. 14

15 28.2 Altre macchine di impiego generale forni, fornaci e bruciatori caldaie per riscaldamento altri sistemi per riscaldamento ascensori, montacarichi e scale mobili gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli carriole altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione cartucce toner macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) utensili portatili a motore attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; condizionatori domestici fissi bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori) macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori) macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori) apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici) altro materiale meccanico e altre macchine di impiego generale n.c.a Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura trattori agricoli altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 28.4 Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili) macchine per la galvanostegia altre macchine utensili (incluse parti e accessori) n.c.a Altre macchine per impieghi speciali macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) macchine tessili, macchine e impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, macchine Riproduzione riservata Pag. 15

16 per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori) apparecchiature e macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori) macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali n.c.a. (incluse parti e accessori) Si evidenzia che il bene oggetto dell'agevolazione deve essere nuovo (quindi, non usato) e strumentale all'attività dell'impresa. Inoltre, l'investimento per ogni singolo bene deve essere superiore a D.3 L'IMPRESA CHE INTENDE FRUIRE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI DEVE ESERCITARE UN'ATTIVITÀ ECONOMICA RIENTRANTE NELLA DIVISIONE 28 DELLA TABELLA ATECO 2007? R.3 No. La tabella ATECO 2007, divisione 28, va utilizzata solo per individuare i beni oggetto di investimento agevolabile e non anche ai fini dell'individuazione del settore produttivo di appartenenza del soggetto interessato, il quale può anche esercitare un'attività economica non rientrante nella divisione 28 della tabella ATECO D.4 IN CHE MISURA SPETTA IL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI? R.4 Il credito d'imposta previsto dal Decreto Competitività per investimenti in beni strumentali nuovi spetta nella misura del 15% delle spese sostenute "in eccedenza" rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali agevolabili compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. In particolare, gli investimenti realizzati nel periodo , vanno confrontati con la media dei 5 periodi d imposta precedenti e sull eccedenza spetta il credito d imposta del 15%. Si evidenzia come dal calcolo della media vanno esclusi i beni strumentali diversi da quelli appartenenti alla divisione 28 della Tabella Ateco 2007, chiarimento questo già fornito in Riproduzione riservata Pag. 16

17 passato dall'agenzia delle Entrate con la Circolare n. 90/E/2001 in relazione alla vecchia "agevolazione Tremonti" di cui all'art. 4, Legge n. 383/2001 (Tremonti-bis). D.5 COME VIENE CALCOLATA LA MEDIA DEGLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI DEGLI ULTIMI 5 ANNI, IN MODO DA CALCOLARE POI IL CREDITO D'IMPOSTA DEL 15% SULLA PARTE ECCEDENTE TALE MEDIA? R.5 Come precisato nella Circolare n. 90/E/2001 in relazione alla vecchia "agevolazione Tremonti", il calcolo della media è mobile, nel senso che, per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare: per gli investimenti realizzati nel periodo , va considerato il quinquennio ; per gli investimenti realizzati nel periodo , va considerato il quinquennio Premesso questo, a seconda della data in cui i soggetti beneficiari risultano in attività è possibile distinguere le seguenti casistiche: imprese già attive alla data del da almeno 5 anni: il credito d imposta è calcolato tenendo conto della media degli investimenti dei 5 periodi d imposta precedenti. Ad esempio, in caso di periodo d imposta coincidente con l anno solare, il credito d imposta per il 2014 è determinato nel seguente modo: Investimenti in beni strumentali nuovi divisione Credito 28 Tabella Ateco 2007 (di d imposta = costo unitario ) - - effettuati nel periodo Media investimenti beni strumentali divisione 28 Tabella Ateco 2007 effettuati nei periodi x 15% imprese già attive alla data del ma da meno di 5 anni: il credito d imposta è calcolato con le stesse modalità previste per le imprese attive da almeno 5 anni, ma tenendo conto della media degli investimenti effettuati nei periodi d imposta antecedenti a quello in corso al Ad esempio, nel caso di un'impresa con periodo d imposta coincidente con l anno solare che ha iniziato l'attività il 1 gennaio 2011, il credito d imposta per il 2014 è determinato nel seguente modo: Investimenti in beni strumentali nuovi divisione Credito 28 Tabella Ateco 2007 (di d imposta = costo unitario ) - effettuati nel periodo Media investimenti beni strumentali divisione 28 Tabella Ateco 2007 effettuati nei periodi x 15% imprese costituite dal : si apllica l interpretazione contenuta nella Circolare n. 90/E/2001 in base alla quale tali soggetti potranno usufruire dell agevolazione anche per il primo periodo d imposta, nonostante non esista un periodo precedente con cui effettuare il confronto. Il credito Riproduzione riservata Pag. 17

18 d imposta va determinato con riguardo agli investimenti effettuati nel periodo agevolato, cioè il credito è pari al 15% dell intero ammontare degli investimenti realizzati nel periodo Ad esempio, per un'impresa costituita il , il credito d imposta per il 2014 è così determinato: Credito d imposta = Investimenti in beni strumentali nuovi divisione 28 Tabella Ateco 2007 (di costo unitario ) effettuati nel periodo x 15% D.6 COME VIENE UTILIZZATO IL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI PREVISTO DAL DECRETO COMPETITIVITÀ? R.6 Il credito d'imposta va ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. La prima quota annuale é utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui é stato effettuato l'investimento, per cui: per gli investimenti effettuati nel periodo , il credito d'imposta è utilizzato: dal per 1/3; dal per 1/3; dal per 1/3; per gli investimenti effettuati nel periodo , il credito d'imposta è utilizzato: dal per 1/3; dal per 1/3; dal per 1/3. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito é utilizzato, ma non é soggetto al limite annuale di previsto dall'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU. Inoltre, il credito d'imposta: non rileva ai fini Irpef/Ires/Irap; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR. D.7 QUALI SONO LE CAUSE DI DECADENZA DAL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI? R.7 Il credito d'imposta viene revocato se: l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto; Riproduzione riservata Pag. 18

19 se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti entro il del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (termine per l'accertamento di cui all'art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973), in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione. Nel caso in cui venga verificata, a seguito di controlli da parte dell'agenzia delle Entrate, l'indebita fruizione (anche parziale) del credito d'imposta, questo va restituito, maggiorato di interessi e sanzioni, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si è verificata la causa di decadenza. D.8 IL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI PREVISTO DAL DECRETO COMPETITIVITÀ È CUMULABILE CON ALTRE AGEVOLAZIONI? R.8 L'art. 18 del Decreto competitività non si esprime sul divieto di cumulo dell agevolazione in esame con altre agevolazioni, pertanto si può ritenere applicabile il principio generale espresso dall Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 44/E/2009 in occasione della Tremontiter (art. 5, D.L. n. 78/2009) in base al quale tale agevolazione era cumulabile con altre agevolazioni salvo espressa esclusione da parte di queste ultime. Il credito in esame risulta cumulabile con l agevolazione c.d. Nuova Sabatini (art. 2, D.L. n. 69/ Decreto del fare), che riconosce alle PMI la possibilità di accedere ad un contributo in conto esercizio a parziale copertura degli interessi sul finanziamento contratto per l acquisto di beni strumentali. Riproduzione riservata Pag. 19

20 PRASSI DELLA SETTIMANA LE CIRCOLARI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Non sono state pubblicate Circolari da parte dell'agenzia delle Entrate nell'ultima settimana. LE RISOLUZIONI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Non sono state pubblicate Risoluzioni da parte dell'agenzia delle Entrate nell'ultima settimana. I COMUNICATI STAMPA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Comunicato stampa del 5 Settembre 2014 L'Agenzia informa che si è conclusa a Roma la riunione della sotto-commissione delle Nazioni Unite sui prezzi di trasferimento (transfer pricing), durata dal 3 al 5 settembre. In particolare, l'incontro si è focalizzato sulla necessità di procedere all aggiornamento del manuale pratico sui prezzi di trasferimento per i Paesi in via di sviluppo, specie sui servizi infragruppo e le ristrutturazioni aziendali. Riproduzione riservata Pag. 20

21 SCADENZARIO LO SCADENZARIO DAL AL Lunedì 15 Settembre 2014 Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti Lunedì 15 Settembre 2014 Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati Lunedì 15 Settembre 2014 Annotazione dell ammontare dei corrispettivi percepiti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche nell esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente Termine per il versamento dell'iva dovuta per il mese precedente per i contribuenti IVA mensili Termine per il versamento dell'iva dovuta per il secondo mese precedente per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità a terzi optando per il regime previsto dall art. 1, comma 3, DPR 100/98 Versamento della 7 rata dell Iva relativa all anno 2013 risultante dalla dichiarazione annuale, con maggiorazione degli interessi dello 0,33% mensile, da parte dei contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2013 ed hanno versato la prima rata entro il Per i contribuenti Iva mensili, termine per la presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute per le quali le operazioni effettuate senza l applicazione dell Iva sono confluite nella liquidazione con scadenza 16 settembre. Riproduzione riservata Pag. 21

22 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposte nel mese precedente Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai datori di lavoro o committenti dei rapporti di collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti nel mese precedente Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax") effettuate nel mese precedente (Agosto 2014) da parte degli intermediari finanziari e dei notai che intervengono nelle operazioni, nonché da parte dei contribuenti che pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di intermediari né di notai. Per le persone fisiche titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, NON soggette agli studi di settore e che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale Riproduzione riservata Pag. 22

23 delle imposte versando la 1 a rata entro il 16 giugno, scade il termine per il versamento della 4 a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%. Per le persone fisiche titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, NON soggette agli studi di settore e che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1 a rata entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il versamento della 3 a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%. Per le persone fisiche titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, soggette agli studi di settore e/o che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1 a rata entro il 7 luglio, scade il termine per il versamento della 4 a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,76%. Per le persone fisiche titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, soggette agli studi di settore e/o che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1 a rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il versamento della 2 a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%. Per le società di persone ed enti equiparati ex art. 5 del TUIR, tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, NON soggette agli studi di settore e che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1 a rata Riproduzione riservata Pag. 23

24 entro il 16 giugno, scade il termine per il versamento della 4 a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%. Per le società di persone ed enti equiparati ex art. 5 del TUIR, tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, NON soggette agli studi di settore e che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1 a rata entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il versamento della 3 a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%. Per le società di persone ed enti equiparati ex art. 5 del TUIR, tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, soggette agli studi di settore e/o che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1 a rata entro il 7 luglio, scade il termine per il versamento della 4 a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,76%. Per le società di persone ed enti equiparati ex art. 5 del TUIR, tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, soggette agli studi di settore e/o che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1 a rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il versamento della 2 a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%. Per i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, NON soggetti agli studi di settore e che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale Riproduzione riservata Pag. 24

25 delle imposte versando la 1 a rata entro il 16 giugno, scade il termine per il versamento della 4 a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%. Per i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, NON soggetti agli studi di settore e che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1 a rata entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il versamento della 3 a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%. Per i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, soggetti agli studi di settore e/o che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1 a rata entro il 7 luglio, scade il termine per il versamento della 4 a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,76%. Per i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali, soggetti agli studi di settore e/o che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte versando la 1 a rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il versamento della 2 a rata delle imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,29%. Riproduzione riservata Pag. 25

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