CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI AGEVOLAZIONE NUOVA TREMONTI
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- Felice Patti
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1 NEWSLETTER n settembre 2014 CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI AGEVOLAZIONE NUOVA TREMONTI RIFERIMENTI: Art. 18 D.L. n. 91/2014 ( Decreto Competitività) Circolare dell Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2009 n. 44/E INDICE DEGLI ARGOMENTI: 1. I requisiti 2. Il credito d imposta 3. Tabella Ateco 2007 Divisione 28 Il 20 agosto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la Legge n. 116/2014, con la quale è stato convertito il D.L. n. 91/2014 (cd. Decreto Competitività ). Nell ambito di tale provvedimento è disciplinato il nuovo credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. La presente Newsletter intende illustrare l agevolazione ivi prevista, denominata Nuova Tremonti. I REQUISITI Con il Decreto Legge n. 91/2014 sono state previste importanti misure per la crescita e la competitività delle imprese. In particolare, l art. 18 del predetto Decreto Competitività disciplina il credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal al da parte dei titolari di reddito d impresa. Come chiarito dalla Circolare n. 44/E del 2009 in relazione a precedenti agevolazioni, potenziali fruitori del credito d imposta sono i titolari di reddito d impresa residenti in Italia, indipendentemente: I SOGGETTI BENEFICIARI dalla natura giuridica; dalla dimensione; dal settore produttivo di appartenenza,. Non sono pertanto destinatari dell agevolazione i titolari di reddito di lavoro Associazione Professionale Dottori Commercialisti - C.F./P.I. IT W boscolonet.eu TRIESTE TREVISO PRATA DI PORDENONE Via Dante Alighieri Trieste T F E trieste@boscolonet.eu Piazza San Vito Treviso T F E treviso@boscolonet.eu Via Cesare Battisti Prata di Pordenone T F E prata@boscolonet.eu
2 autonomo. Si evidenzia che i soggetti esercenti attività industriali a rischio incidenti sul lavoro hanno la facoltà di usufruire di detto credito solo se è documentato l adempimento degli obblighi e delle prescrizioni posti dal Decreto Legislativo n. 334/1999. Gli investimenti per i quali è concessa l agevolazione: devono essere di importo unitario superiore ad ,00; devono riguardare beni strumentali nuovi inclusi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 (riportata in allegato); devono essere effettuati in strutture ubicate in Italia. Gli investimenti agevolabili possono essere realizzati mediante appalto, in economia e mediante contratti di locazione finanziaria (leasing), anche nella forma del leasing-appalto. L INVESTIMENTO In base ai precedenti chiarimenti forniti per agevolazioni analoghe, è agevolabile anche l investimento di un bene non compreso in citata Tabella, ma costituente dotazione dell investimento agevolabile, inteso come componente o parte indispensabile al funzionamento stesso. L Agenzia delle Entrate, nel passato (Circolare n. 90/E del 2001), ha chiarito inoltre che per beni strumentali si intendono gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente nell ambito dell attività suscettibili di ammortamento (ex art. 102 TUIR). Caratteristica imprescindibile consiste nella novità del bene, la quale sussiste se: il nuovo macchinario non è mai entrato in funzione ed è stato utilizzato a solo fine dimostrativo o per esposizione; trattasi di beni complessi realizzati in economia, anche con l apporto di beni usati, purché il loro costo non risulti di entità prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. IL CREDITO D IMPOSTA LA MISURA DEL CREDITO E IL TRATTAMENTO FISCALE Il credito d imposta è riconosciuto nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in predetti beni realizzati nei cinque periodi d imposta precedenti, con la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l investimento è stato maggiore. Il comma 4 dell art. 18 del Decreto Competitività specifica che il credito di imposta non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF) né il valore della produzione ai fini IRAP, inoltre non rileva per il calcolo delle quote deducibili di interessi passivi e altri componenti negativi di reddito. ATTIVITÀ INFERIORE AI 5 ANNI Nel caso di imprese costituite da meno di cinque anni, la media viene calcolata considerando i periodi d imposta antecedenti il 2014 ed il 2015, mantenendo la possibilità di escludere l anno in cui l investimento è stato maggiore. 2
3 Se l impresa è stata costituita successivamente all entrata in vigore dell agevolazione ( ), il credito d imposta è calcolato sulla base dell importo complessivo degli investimenti effettuati in ciascun periodo d imposta. Con riferimento alle modalità di fruizione del beneficio, il decreto stabilisce che il credito maturato va imputato per competenza e può essere utilizzato solo in compensazione. LA MODALITÀ DI UTILIZZO Inoltre, il credito deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d imposta in cui è riconosciuto e, quindi, nelle due successive. La prima quota annuale è utilizzabile dal primo gennaio del secondo periodo d imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l investimento. Pertanto la prima quota del credito di imposta riconosciuto per gli investimenti effettuati dal al potrà essere utilizzata a partire dal Il credito di imposta non è soggetto al limite annuale di euro , previsto dall art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007. IL COSTO AGEVOLATO Indipendentemente dalle modalità di determinazione del reddito da parte del contribuente, il costo è considerato al netto di eventuali contributi in conto impianti e comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, come delineato dall Agenzia delle Entrate con la citata Circolare 44/E. Se il contributo percepito diviene certo in un periodo successivo all investimento, il costo va rideterminato al netto del contributo e deve essere restituita la maggiore agevolazione ottenuta. È necessario porre attenzione sulla possibilità di revoca del credito, giacché tale situazione si può realizzare nel caso di cessione a terzi o destinazione dei beni oggetto dell investimento a finalità estranee all esercizio dell impresa, prima del secondo periodo d imposta successivo all acquisto, o laddove i beni vengano trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche se appartenenti al soggetto beneficiario dell agevolazione. REVOCA DEL CREDITO Non determina la revoca del credito la successiva cessione, del bene oggetto dell investimento, alla società di leasing nell ipotesi in cui sia stato stipulato un contratto di sale and lease back. Se l impresa dovesse utilizzare, in tutto o in parte, il credito in modo indebito, dovrà provvedere al pagamento entro il termine per il versamento a saldo dell imposta sui redditi dovuta per il periodo. Qualora, a seguito di controlli, si accerti l indebita fruizione del credito, l Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. LA CUMULABILITA CON In mancanza di un espresso riferimento normativo, si potrebbe ritenere valido 3
4 ALTRE AGEVOLAZIONI quanto già espresso dall Agenzia delle Entrate in occasione della Tremontiter, la quale chiariva che la stessa risultava cumulabile con altre agevolazioni, salvo espressa esclusione da parte di queste ultime, anche in via generica. LA PRESENTE NEWSLETTER SARÀ QUANTO PRIMA DISPONIBILE SUL SITO NELLA SEZIONE DOCUMENTAZIONE 4
5 TABELLA ATECO 2007 DIVISIONE Macchine di impiego generale Motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli) Motori a combustione interna (inclusi parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) Motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) Pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna Turbine e turboalternatori (inclusi parti e accessori) Apparecchiature fluidodinamiche Altre pompe e compressori Altri rubinetti e valvole Cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici) Organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) Cuscinetti a sfere 28.2 Altre macchine di impiego generale Forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento Forni, fornaci e bruciatori Sistemi di riscaldamento Caldaie per riscaldamento Altri sistemi per riscaldamento Macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Ascensori, montacarichi e scale mobili Gru, argani, verricelli a mano e motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli Carriole Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Macchine e attrezzature per ufficio (esclusi compiuter e unità periferiche Cartucce toner Macchine e altre attrezzature per ufficio (esclusi compiuter e periferiche) Utensili portatili a motore Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione 5
6 Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; condizionatori domestici fissi Altre macchine di impiego generale nca Bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori) Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere(inclusi parti e accessori) Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori) Macchine di impiego generale e altro materiale meccanico nca Apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico Macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico Livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici) Altro materiale meccanico di altre macchine di impiego generale nca 28.3 Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura Trattori agricoli Altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnica 28.4 Macchine per la formatura dei metalli di altre macchine utensili Macchine utensili per la formatura dei metalli Macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili) Altre macchine utensili Altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca Macchine per la galvanostegia Altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca 28.9 Altre macchine per impieghi speciali Macchine per la metallurgia Macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) Macchine da miniera, cava e cantiere Macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) Macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri Altre macchine da miniera, cava e cantiere (inclusi parti e accessori) Macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco 6
7 Macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (inclusi parti e accessori) Macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (inclusi parti e accessori) Macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) Macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori) Apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori) Macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) Macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) Macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) Macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) Robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) Apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere Altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) Apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili Giostre, altalene e altre attrezzature per parchi di divertimento Apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento Altre macchine e attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) 7
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