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1 Informativa n 2 19 febbraio 2010 Indice 1 - NOVITA INTRASTAT LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2009 E IL VISTO DI CONFORMITÀ...3 SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITA LA DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI C.D. TREMONTI-TER...5 SOGGETTI INTERESSATI...5 BENI AGEVOLABILI...5 IL REQUISITO DELLA NOVITÀ...7 MISURA DELL AGEVOLAZIONE...7 PERIODO AGEVOLATO...7 QUANDO FRUIRE DELL AGEVOLAZIONE...7 REVOCA DEL BENEFICIO TERRITORIALITA DELL IVA: LE LAVORAZIONI INTRACOMUNITARIE...9 ADEMPIMENTI...9 SOGGETTI PRIVATI...9 SOGGETTI PASSIVI IVA...9 1

2 1 - NOVITA INTRASTAT Come noto sta subendo ritardi la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo finalizzato al recepimento delle Direttive n. 2008/8/CE e 2008/117/CE dove si introducono le novità in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (presentazione dei modd. Intra anche in relazione alle prestazioni di servizi rese / ricevute in ambito UE; solo invio telematico come modalità di presentazione; periodicità mensile di presentazione dei modd. Intra come regola con possibilità di prevedere una periodicità trimestrale). Ciò considerato è intervenuta l Agenzia delle Entrate al fine di rassicurare gli operatori nazionali. Di conseguenza in applicazione dei principi contenuti nello Statuto del contribuente l Agenzia chiarisce che preso atto delle "obiettive condizioni di incertezza" in cui si trovano gli operatori, in sede di controllo, non saranno applicate sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei modelli intrastat relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali. Ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni entro il 20 luglio 2010 inviando elenchi riepilogativi integrativi redatti secondo modalità che verranno successivamente rese note. 2

3 2 - LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2009 E IL VISTO DI CONFORMITÀ Dal 2010 sono state introdotte alcune restrizioni alla compensazione nel mod. F24 del credito IVA annuale o trimestrale (vedasi anche la Circolare informativa per gli Associati del 12 gennaio 2010). In particolare, la compensazione: per importi superiori a annui può essere effettuata, esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall Agenzia delle Entrate, dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; per importi superiori a annui è necessario il rilascio del visto di conformità. Il limite alla compensazione si riferisce all importo del credito utilizzato in compensazione e non all ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. Di conseguenza, in presenza di un credito IVA 2009 pari, ad esempio, a , lo stesso può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale fino all ammontare di Raggiunto tale limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA Pertanto, per poter compensare, a decorrere dal , il credito IVA 2009 nel mod. F24 con debiti tributari / contributivi per importi superiori a dovrà essere presentata la dichiarazione IVA relativa al 2009 entro il Se la presentazione avviene nel mese di marzo, la compensazione sarà possibile soltanto dal , e così via. Se il contribuente intende compensare somme superiori a , la dichiarazione deve essere dotata del visto di conformità. Tale obbligo è previsto solo in sede di dichiarazione annuale. Pertanto non sarà necessario con riguardo alla presentazione dell istanza trimestrale (mod. IVA TR) se l importo del credito IVA compensabile supera gli Ricordiamo inoltre che le compensazioni IVA da IVA non hanno nessuna limitazione né obbligo di visto di conformità. SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITA Il contribuente, ai fini della compensazione del credito annuale IVA superiore a , può ottenere il rilascio del visto di conformità da parte di uno dei seguenti soggetti, sempreché abilitati alla trasmissione telematica: dottore commercialista / esperto contabile; consulente del lavoro; perito / esperto tributario iscritto alla data del nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA responsabile dell assistenza fiscale di un CAF imprese. Per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione anche da parte dell organo di controllo attestante l esecuzione dei controlli. 3

4 Ai fini del rilascio del visto i predetti soggetti devono tenere le scritture contabili e predisporre la dichiarazione. Ciò si realizza anche quando le stesse sono tenute / predisposte: direttamente dal contribuente; da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggano la maggioranza assoluta del capitale sociale; a condizione che tali attività siano eseguite sotto il loro diretto controllo e responsabilità. 4

5 3 - LA DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI C.D. TREMONTI-TER Come noto l art. 5, DL n. 78/2009, denominato Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari, ha previsto che i titolari di reddito d impresa possono escludere dalla tassazione gli acquisti di macchinari ed apparecchiature effettuati in un determinato periodo temporale. Di seguito ne riproponiamo gli elementi principali. SOGGETTI INTERESSATI I destinatari dell agevolazione in esame, c.d. Tremonti - ter, sono individuati nei soggetti titolari di reddito d impresa (ditta individuale, società di persone e di capitali) indipendentemente dal regime contabile adottato. BENI AGEVOLABILI Per l individuazione dei beni oggetto dell investimento e del correlato incentivo fiscale occorre fare riferimento ai macchinari ed alle apparecchiature comprese nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 di cui al Provvedimento Agenzia delle Entrate , come di seguito individuati: 28.1 MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche Fabbricazione di altre pompe e compressori Fabbricazione di altri rubinetti e valvole Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) Fabbricazione di cuscinetti a sfere 28.2 ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori Fabbricazione di caldaie per riscaldamento Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli Fabbricazione di carriole Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Fabbricazione di cartucce toner Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) 5

6 Fabbricazione di utensili portatili a motore Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori) Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori) Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici) Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca 28.3 MACCHINE PER L AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA Fabbricazione di trattori agricoli Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 28.4 MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili) Fabbricazione di macchine per la galvanostegia Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca 28.9 ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori) Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) 6

7 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) IL REQUISITO DELLA NOVITÀ Devono considerarsi esclusi dall agevolazione i beni a qualunque titolo già utilizzati. MISURA DELL AGEVOLAZIONE L'incentivo si basa sull'esclusione dalla tassazione del 50% del costo dell'investimento. Rispetto alle precedenti agevolazioni Tremonti non assumono rilevanza: i disinvestimenti effettuati nello stesso periodo; il raffronto con gli investimenti effettuati nei 5 anni precedenti. Il valore dei beni oggetto dell investimento va individuato secondo i criteri generali contenuti nell'art. 110, comma 1, lett. a) e b), TUIR. In particolare il costo di acquisto comprende anche gli oneri accessori di diretta imputazione. Il beneficio, che per le imprese in contabilità ordinaria si traduce in una variazione in diminuzione da indicare nel mod. UNICO, può essere usufruito anche qualora il risultato del periodo d'imposta evidenzi una perdita. La detassazione ha rilevanza soltanto con riferimento alle imposte dirette (IRPEF / IRES). La stessa non si estende all'irap. Il minor reddito d impresa si riflette comunque nell ambito della determinazione della base imponibile previdenziale. PERIODO AGEVOLATO Per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare ciò significa che, di fatto, il beneficio interessa 2 distinti periodi d'imposta: il 2009 per gli investimenti effettuati dal 1.7 al ; il 2010 per gli investimenti effettuati dal 1.1 al QUANDO FRUIRE DELL AGEVOLAZIONE Per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare per gli investimenti effettuati: dal 1.7 al l agevolazione è usufruibile nel mod. UNICO 2010 dal 1.1 al l agevolazione è usufruibile nel mod. UNICO 2011 L agevolazione non produce alcun effetto sugli acconti d imposta, i quali devono essere determinati sulla base dell imposta dovuta senza considerare il beneficio. 7

8 REVOCA DEL BENEFICIO Nel caso in cui il contribuente, prima del secondo periodo d imposta successivo all acquisto dei beni oggetto dell incentivo, cede gli stessi a terzi o li destina a finalità estranee all esercizio d impresa, il beneficio in esame viene revocato. 8

9 4 TERRITORIALITA DELL IVA: LE LAVORAZIONI INTRACOMUNITARIE Come noto, a seguito del recepimento della Direttiva n. 2008/8/CE, c.d. Direttiva Servizi, ad opera del Decreto Legislativo approvato in via definitiva in data , a decorrere dal 2010, sono stati introdotti nuovi criteri in materia di territorialità delle prestazioni di servizi. Il trattamento IVA delle lavorazioni di beni mobili risulta ora contenuto nel nuovo art. 7-ter, DPR n. 633/72, ossia segue i criteri previsti per le prestazioni di servizi c.d. generiche. Tale regola trova comunque una deroga contenuta nell art. 7-sexies, DPR n. 633/72 con riferimento alle prestazioni di servizi rese a soggetti privati. Di conseguenza ai sensi del citato art. 7-ter, nelle lavorazioni tra soggetti IVA la territorialità è ancorata esclusivamente al committente. ADEMPIMENTI I prestatori italiani dovranno emettere fattura anche per le operazioni fuori campo IVA ai sensi dell art. 7-ter, rese a soggetti UE indicando nella stessa anche il numero di identificazione attribuito al committente dallo Stato UE in cui è stabilito. Il committente italiano che riceve fattura da un prestatore estero è tenuto ad assolvere gli adempimenti IVA con l emissione dell autofattura. Vige l obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT: pertanto, le lavorazioni rese e ricevute da soggetti IVA comunitari (non extra UE) dovranno essere riepilogate nei nuovi modelli INTRA, con le modalità e nei termini in corso di definizione. SOGGETTI PRIVATI In deroga alla regola generale di cui all art. 7-ter, le prestazioni di lavorazione di beni mobili rese a committenti privati, si considerano effettuate in Italia, ai sensi dell art. 7-sexies, comma 1, lett. d), DPR n. 633/72, quando sono eseguite nel territorio dello Stato e quindi sono assoggettate ad IVA. SOGGETTI PASSIVI IVA Le lavorazioni di beni mobili effettuate nei confronti di soggetti passivi esteri (UE o extraue) da parte di soggetti passivi italiani non sono considerate effettuate in Italia e pertanto risultano fuori campo IVA. 9

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