Direttore Responsabile: Franco Bolner Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/ INFORMATIVA N. 202 Trento,
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1 Spa TRENTO Via Solteri, 74 INFORMATIVA FISCALE Direttore Responsabile: Franco Bolner Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/ INFORMATIVA N. 202 Trento, Settore: Oggetto: REDDITO D IMPRESA LA DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI C.D. TREMONTI-TER Riferimenti: Art. 5, DL n. 78/2009 convertito dalla Legge n. 102/2009 Informative SEAC n. 157 e , n. 190 A seguito della definitiva conversione in legge della c.d. Manovra d estate che ha riproposto la detassazione degli utili reinvestiti, si ritiene utile illustrare la nuova agevolazione evidenziando, in particolare, le differenze e gli aspetti in comune con le precedenti analoghe discipline. Si rammenta che in sede di conversione in legge, oltre ad essere stato inserito il requisito della novità dei beni agevolabili, è stato meglio definito il momento di fruizione del beneficio da parte dei soggetti interessati. Come noto l art. 5, DL n. 78/2009, denominato Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari, prevede che i titolari di reddito d impresa possono escludere dalla tassazione gli acquisti di macchinari ed apparecchiature effettuati in un determinato periodo temporale. SOGGETTI INTERESSATI I destinatari dell agevolazione in esame, c.d. Tremonti - ter, sono individuati nei soggetti titolari di reddito d impresa. Non rileva la veste giuridica del contribuente; il beneficiario dell incentivo può quindi essere una: ditta individuale; società di persone; società di capitali. Non assume altresì rilevanza il regime contabile adottato. L agevolazione, infatti, spetta ai soggetti in contabilità ordinaria ed a quelli in contabilità semplificata. Si ritiene che la stessa possa essere usufruita anche dai soggetti che adottano il regime delle nuove iniziative, ex art. 13, Legge n. 388/2000 e quello dei minimi, ex art. 1, comma 96 e seguenti, Legge n. 244/2007. La disciplina in esame non prevede che il beneficio sia applicabile alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge così come richiesto nelle precedenti agevolazioni Tremonti. Di conseguenza si può affermare che il beneficio è usufruibile anche da parte delle persone fisiche che iniziano l attività, o delle società costituite, nel corso del ATTIVITÀ INDUSTRIALI A RISCHIO I contribuenti che, ex D.Lgs. n. 334/99, svolgono attività considerate come a rischio di incidenti sul lavoro al fine di beneficiare dell incentivo in esame, devono essere in possesso della documentazione attestante l adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previste da tale Decreto. mod. LOG\MD101-02
2 IF n. 202 / pagina 2 di 5 BENI AGEVOLABILI Per l individuazione dei beni oggetto dell investimento e del correlato incentivo fiscale occorre fare riferimento ai macchinari ed alle apparecchiature comprese nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 di cui al Provvedimento Agenzia delle Entrate , come di seguito individuati: 28.1 MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche Fabbricazione di altre pompe e compressori Fabbricazione di altri rubinetti e valvole Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) Fabbricazione di cuscinetti a sfere 28.2 ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori Fabbricazione di caldaie per riscaldamento Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli Fabbricazione di carriole Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Fabbricazione di cartucce toner Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) Fabbricazione di utensili portatili a motore Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori) Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori) Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici) Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca 28.3 MACCHINE PER L AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA Fabbricazione di trattori agricoli Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili) Fabbricazione di macchine per la galvanostegia Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
3 IF n. 202 / pagina 3 di ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori) Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) La sopra riportata Tabella è utilizzata per individuare la classificazione delle attività svolte dai produttori. Ai fini della Tremonti - ter la stessa assume rilevanza per individuare i beni agevolabili, indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza del soggetto interessato. IL REQUISITO DELLA NOVITÀ Va sottolineato che in sede di conversione in legge del Decreto n. 78/2009 è stato introdotto il requisito della novità dei beni oggetto degli investimenti. Al fine di individuare i beni nuovi si ritiene possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate in merito alle precedenti agevolazioni Tremonti. Nell ambito delle Circolari , n. 90/E e , n. 4/E, l Agenzia aveva specificato che dovevano considerarsi esclusi dall agevolazione i beni a qualunque titolo già utilizzati. Il requisito della novità era ritenuto sussistere comunque anche nei seguenti casi: bene acquistato da un soggetto che, pur non essendo né il produttore né il rivenditore, attestava che lo stesso non era mai stato: utilizzato; oggetto di processi di ammortamento (deduzione di quote di ammortamento); nuovo macchinario mai entrato in funzione ed utilizzato solo a scopo dimostrativo o per esposizione; beni complessi realizzati anche con l apporto di beni usati purché il loro costo non risultava di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto.
4 IF n. 202 / pagina 4 di 5 Per la disciplina in esame non dovrebbe rilevare la modalità / titolo di acquisizione del bene. L'agevolazione, pertanto, dovrebbe essere garantita anche nelle ipotesi di beni realizzati da terzi, tramite un contratto di appalto, ovvero in economia da parte dell'interessato, nonché a quelli acquisiti in leasing. MISURA DELL AGEVOLAZIONE L'incentivo si basa sull'esclusione dalla tassazione del 50% del costo dell'investimento. Rispetto alle precedenti agevolazioni Tremonti non assumono rilevanza: i disinvestimenti effettuati nello stesso periodo; il raffronto con gli investimenti effettuati nei 5 anni precedenti. Il valore dei beni oggetto dell investimento va individuato secondo i criteri generali contenuti nell'art. 110, comma 1, lett. a) e b), TUIR. In particolare il costo di acquisto comprende anche gli oneri accessori di diretta imputazione. Sul punto va evidenziato che in occasione della c.d. Tremonti - bis, l'agenzia delle Entrate aveva precisato, nella citata Circolare n. 90/E, che il costo va assunto al netto di eventuali contributi concessi. Con riferimento ai beni in leasing l importo agevolabile, spettante all utilizzatore con riferimento al periodo in cui il bene è consegnato, coincide con il costo sostenuto dal concedente. Il beneficio, che per le imprese in contabilità ordinaria si traduce in una variazione in diminuzione da indicare nel mod. UNICO, può essere usufruito anche qualora il risultato del periodo d'imposta evidenzi una perdita. La detassazione ha rilevanza soltanto con riferimento alle imposte dirette (IRPEF / IRES). La stessa non si estende all'irap. Il minor reddito d impresa si riflette comunque nell ambito della determinazione della base imponibile previdenziale. AMBITO TEMPORALE DELL AGEVOLAZIONE L'agevolazione riguarda gli investimenti effettuati nel periodo: dal al Per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare ciò significa che, di fatto, il beneficio interessa 2 distinti periodi d'imposta: il 2009 per gli investimenti effettuati dal 1.7 al ; il 2010 per gli investimenti effettuati dal 1.1 al MOMENTO DI FRUIZIONE DELL AGEVOLAZIONE In sede di conversione del Decreto in esame il Legislatore ha riformulato il riferimento al momento di utilizzo dell'agevolazione, che ora coincide, con il versamento del saldo dell imposta (IRPEF / IRES) relativa al periodo in cui si è effettuato l investimento.
5 IF n. 202 / pagina 5 di 5 A tal fine, per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare per gli investimenti effettuati: dal 1.7 al dal 1.1 al l agevolazione è usufruibile nel mod. UNICO 2010 l agevolazione è usufruibile nel mod. UNICO 2011 L'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 5, prevede infatti che: "l'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti". Dal tenore letterale della citata disposizione si può desumere che l agevolazione non produce alcun effetto sugli acconti d imposta, i quali devono essere determinati sulla base dell imposta dovuta senza considerare il beneficio. In particolare, il secondo acconto per il periodo d imposta 2009 (in scadenza nel mese di novembre 2009) non potrà essere ridotto sulla base del minor reddito conseguito dall applicazione dell agevolazione Tremonti-ter. REVOCA DEL BENEFICIO Nel caso in cui il contribuente, prima del secondo periodo d imposta successivo all acquisto dei beni oggetto dell incentivo, cede gli stessi a terzi o li destina a finalità estranee all esercizio d impresa, il beneficio in esame viene revocato. Dovrà essere confermato se la norma antielusiva trova applicazione anche in presenza di trasferimenti d azienda (cessione / conferimento) così come chiarito in occasione delle precedenti agevolazioni Tremonti. In sede di conversione in legge è stata introdotta una nuova causa di revoca del beneficio che si realizza nell ipotesi di cessione, del bene oggetto dell investimento agevolato, a soggetti non appartenenti allo Spazio economico europeo. Il comma 3-bis del citato art. 5, così dispone: "L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. Va rilevato, da ultimo, che tale ultima causa di revoca non prevede alcun limite temporale per la rilevanza della cessione.
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