BONUS MACCHINARI: credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
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1 BONUS MACCHINARI: credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a cura di: Dott. Maurizio Belli Dott. Alberto Bandinelli Con atto del Senato n 1541 è stato convertito in legge il Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. pacchetto Crescita ) pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24 giugno Con la conversione in legge del DL 91/2014 diventa operativo il nuovo bonus investimenti, dedicato all acquisto agevolato di impianti e macchinari rientranti nella divisione 28 della tabella ATECO (che potete trovare in fondo all articolo). Le disposizioni normative che disciplinano tale agevolazione sono riportate nel Capo III - Disposizioni urgenti per le imprese - e soprattutto, di particolare interesse per gli operatori economici, risulta essere quanto normato con l articolo 18 del già citato DL 91/2014 che prevede il Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. 1.1 I BENEFICIARI DEL BONUS Secondo il comma 1 dell articolo 18 possono beneficiare del bonus i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi. La legge non prevede vincoli per quanto riguarda la forma giuridica e la dimensione aziendale ma prevede, per i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, la documentazione relativa l'adempimento agli obblighi e alle prescrizioni stabilita dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n Anche le aziende costituite da meno di cinque anni possono beneficiare del credito (vedremo in questo caso come calcolare l ammontare del credito di imposta nel par. 1.3) così come nessuna rilevanza assume l adozione di particolari regimi d imposta o contabili. 1.2 I PRESUPPOSTI PER BENEFICIARE DEL CREDITO Per poter beneficiare del credito di imposta occorre effettuare investimenti in beni strumentali nuovi; in particolare, i beni agevolabili, risultano essere solo i macchinari e gli impianti che presentano contemporaneamente i seguenti requisiti: rientrano nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 sono destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato sono realizzati nel periodo dal 25 giugno 2014 al 30 giugno
2 di importo unitario non inferiore a euro. Non sono agevolabili i beni immateriali e nemmeno gli immobili. Si ricorda che il bonus spetta sia in caso di acquisti da terzi sia in caso di realizzazione in economia o mediante contratto di appalto. 1.3 IL CALCOLO DEL CREDITO D IMPOSTA Il credito d imposta è calcolato nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Esempio Ipotizziamo l acquisti di un macchinario o apparecchiatura rientrante nella divisione 28 della tabella ATECO 2007: gli acquisti dei cinque anni precedenti: Investimenti in Motori e turbine codice ATECO Anno Importo anno n ,00 anno n ,00 anno n ,00 anno n ,00 anno n ,00 il nuovo investimento in Motori e Turbine (codice ATECO ), effettuato dopo il 25/06/2014, è di Secondo le disposizioni di legge occorre procedere al calcolo della media degli investimenti degli ultimi 5 anni escludendo dal calcolo l importo maggiore. Nel nostro caso l importo da escludere è quello di La media degli altri importi risulta quindi essere pari a Il credito d imposta dovrà essere calcolato nella misura del 15% sulla differenza tra il valore medio e i nuovi investimenti: ( ) x 15% = Il credito d'imposta si applica anche alle imprese che hanno iniziato l attività da meno di cinque anni. Per tali operatori economici la media degli investimenti in beni strumentali nuovi è quella 2
3 risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge o a quello successivo. Anche per queste aziende è prevista l esclusione dal calcolo dell importo dell investimento maggiore. Ovviamente, per le imprese costituite dopo il 25 giugno 2014, qualunque investimento determina un credito d imposta al 15% non essendovi media degli anni precedenti, così come quelle costituite nel Per quest ultime, infatti, l unico anno da considerare (2013) può essere escluso dal calcolo portando, di fatto, a considerare solo gli investimenti eseguiti dopo il 25 giugno 2014 come dato da moltiplicare al 15%. 1.4 L UTILIZZO DEL CREDITO D IMPOSTA Il credito d'imposta va ripartito, nonché utilizzato, in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Facendo riferimento al caso sopra riportato l importo del credito rateizzato in tre periodi risulta pari a Il credito è da utilizzarsi, a decorrere dal 1 gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento, esclusivamente in compensazione nel modello F24 e non è soggetto ad alcun limite. Come possiamo notare il bonus diviene spendibile con un certo ritardo rispetto al sostenimento dell investimento. Per gli investimenti realizzati nel 2014, infatti, il credito d imposta diviene utilizzabile con i versamenti del 16 gennaio LA REVOCA DEL CREDITO D IMPOSTA La normativa, al comma 10, prevede anche i casi della revoca del credito; in particolare il bonus è revocato se: l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto; i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato. Per le cessioni che comportano la revoca del credito è di aiuto la circolare dell Agenzia delle Entrate n. 44/2009. La circolare precisa che fa perdere il beneficio, oltre alla vendita, anche la dismissione, il conferimento (del bene e non dell azienda), la donazione, l assegnazione ai soci e la destinazione al consumo personale e familiare dell imprenditore del bene oggetto dell investimento. L eventuale utilizzo indebito del credito d imposta va restituito maggiorato di sanzioni e interessi. 3
4 ALLEGATO 1 Macchinari Apparecchiature Compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 28.1 Macchine di impiego generale Motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli) Motori a combustione interna (inclusi parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) Motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) Pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna Turbine e turboalternatori (inclusi parti e accessori) Apparecchiature fluidodinamiche Altre pompe e compressori Altri rubinetti e valvole Cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici) Organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) Cuscinetti a sfere 28.2 Altre macchine di impiego generale Forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento Forni, fornaci e bruciatori Sistemi di riscaldamento Caldaie per riscaldamento Altri sistemi per riscaldamento Macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Ascensori, montacarichi e scale mobili Gru, argani, verricelli a mano e motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli Carriole Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche Cartucce toner Macchine e altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) Utensili portatili a motore Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; condizionatori domestici fissi Altre macchine di impiego generale nca 4
5 Bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori) Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere(inclusi parti e accessori) Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori) Macchine di impiego generale e altro materiale meccanico nca Apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico Macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico Livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici) Altro materiale meccanico di altre macchine di impiego generale nca 5
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