LA POLITICA EUROPEA PER I CONSUMATORI [LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE]
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1 1 LA POLITICA EUROPEA PER I CONSUMATORI [LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE] Venezia, 10 giugno 2011 Avv. Matteo CARLI
2 CONTENUTO 2 1 BREVI PROFILI STORICI DEL CONSUMERISM NELLA UE; L ATTUALE POLITICA COMUNITARIA PER I CONSUMATORI ( ) E CENNI SULLA RIFORMA DELL ACQUIS COMUNITARIO IN TEMA DI CONSUMATORI 2 LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE E I CONSUMATORI. CENNI SULLE RIFORME IN CORSO (Pacchetto Qualità 2010)
3 PROFILI STORICI 3 ASSENZA DI PREVISIONI SPECIFICHE NEL TRATTATO DI ROMA unici riferimenti: art. 39 (in materia di politica agricola comune: ( ) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ) art. 86 (in materia di concorrenza: ( ) la limitazione degli sbocchi e dello sviluppo tecnico a danno dei consumatori )
4 4 INTERVENTI SOLO A PARTIRE DAI PRIMI ANNI 70 APPROVAZIONE da parte del Consiglio del testo definitivo della Carta Europea di protezione di Consumatori (1973) RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO CE 14 aprile 1975 sul Programma Preliminare della CEE per una politica di protezione e di informazione del consumatore ( magna charta ) La base della futura legislazione comunitaria in tema di protezione del consumatore Diritto alla protezione della salute e della sicurezza Diritto alla tutela degli interessi economici Diritto al risarcimento dei danni Diritto all informazione ed all educazione Diritto alla rappresentanza Questi obiettivi devono essere opportunamente integrati nelle politiche specifiche della Comunità, quali la politica economica, la politica agraria comune, le politiche dell ambiente, dei trasporti e dell energia etc. PRIME DIRETTIVE: direttiva CE 1979 relativa alla protezione dei consumatori in tema di indicazione dei prezzi delle derrate alimentari
5 TRATTATI UE 5 ATTO UNICO EUROPEO (in vigore dall 01 luglio 1987) INSERIMENTO ARTICOLO 100A - le proposte della Commissione relative al ravvicinamento delle legislazioni che hanno per oggetto il mercato interno devono basarsi su un livello elevato di protezione dei consumatori Pur non definendo precisamente la nozione di consumatore, l A.U. ha il merito di aver gettato le basi per un riconoscimento giuridico della politica dei consumatori, abolendo tra l altro la norma dell unanimità per l adozione delle direttive in tema di protezione dei consumatori. TRATTATO DI MAASTRICHT (in vigore dall 01 novembre 1993) - Apposito titolo dedicato alla protezione dei consumatori (protezione dei consumatori elevata a pieno titolo al rango di politica comunitaria) - L Unione si attribuisce competenze specifiche in ordine al conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori (129A) - Istituzione presso la CE della Direzione Generale per la Salute e la Tutela dei Consumatori, prima denominata DG XXIV, poi chiamata DG SANCO: preparazione di strategie, strumenti e programmi a tutela del consumatore TRATTATO DI AMSTERDAM (in vigore dal 01 maggio 1999) - migliora le previsioni relative ai consumatori, specificando meglio gli obiettivi e ricollegandoli in modo organico alle altre politiche UE - ufficializza il concetto di associazionismo
6 TRATTATO DI LISBONA (in vigore dall 01 dicembre 2009) 6 Articolo 114 (ex articolo 95 del TCE) La Commissione, nelle sue proposte ( ) in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo. TITOLO XV PROTEZIONE DEI CONSUMATORI Articolo 169 (ex articolo 153 del TCE) Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.
7 7 ATTUALE POLITICA DEI CONSUMATORI DELL UE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE (13 marzo 2007) Strategia per la Politica dei Consumatori dell UE Circa 493 mln consumatori nell UE, i cui consumi rappresentano il 58% del PIL EU Il mercato interno ha potenzialità per essere il più grande al mondo, ma è ancora fortemente frammentato ( 27 mini-mercati ) Tuttora pochi consumatori effettuano acquisti transfrontalieri Maggior ostacolo: mancanza di fiducia OBIETTIVI: 1 Dare maggiori poteri ai consumatori UE 2 Promuovere il benessere dei consumatori UE in termini di scelta, prezzi, qualità, diversità, accessibilità e sicurezza 3 Proteggere efficacemente i consumatori UE dai rischi e minacce che non possono essere affrontati dai singoli
8 ATTUALE POLITICA DEI CONSUMATORI 8 DELL UE (segue) Per raggiungere gli obiettivi, la politica UE dei consumatori dovrà concentrarsi sulle seguenti CINQUE PRIORITA 1 MONITORAGGIO MIGLIORE DEI MERCATI DEI CONSUMATORI E DELLE POLITICHE NAZIONALI A FAVORE DEI CONSUMATORI (in particolare, potenziare gli strumenti di monitoraggio e gli indicatori di valutazione del funzionamento dei mercati dal punto di vista del consumatore) 2 MIGLIORE REGOLAMENTAZIONE DELLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI (in particolare, la legislazione comunitaria non dovrebbe lasciare spazio ad altre norme a livello nazionale) 3 MAGGIORE RISPETTO DELLE NORME E DEI RICORSI (in particolare, colmare le lacune esistenti e garantire coordinamento e coerenza) 4 MIGLIORE INFORMAZIONE E PIU CORRETTA EDUCAZIONE DEI CONSUMATORI (in particolare, la rete dei centri per i consumatori - ECC-net - dovrebbe diventare l interfaccia dell UE per i consumatori) 5 METTERE I CONSUMATORI AL CENTRO DELLE ALTRE POLITICHE E NORMATIVE DELL UE (in particolare, rendere più sistematica l integrazione degli interessi dei consumatori nelle altre politiche)
9 PRIORITA (conclusione) 9 Dimostrare a tutti i consumatori UE entro il 2013 che possono acquistare da qualsiasi Paese UE, fiduciosi di poter godere ovunque di una tutela uniformemente efficace; Dimostrare a tutti i dettaglianti di poter vendere ovunque nell UE sulla base di un unica e semplice serie di regole.
10 10 POSSIBILI APPROCCI (Libro Verde della CE sulla revisione dell acquis relativo ai consumatori 08/10/2007) APPROCCIO VERTICALE: APPROCCIO ORIZZONTALE: revisione individuale delle direttive esistenti adozione di strumenti quadro per regolamentare aspetti comuni dell acquis ARMONIZZAZIONE MINIMA (generalmente gli Stati membri possono adottare misure più dettagliate e severe per proteggere i consumatori o, come avviene più comunemente, mantenere le norme esistenti, a condizione che siano più severe delle norme comunitarie) ARMONIZZAZIONE MINIMA con correttivo Paese d origine ARMONIZZAZIONE MASSIMA o COMPLETA (la legislazione non dovrebbe, nell'ambito del suo campo d'applicazione, lasciare spazio ad altre norme a livello nazionale)
11 11 FUNZIONARIO DI COLLEGAMENTO CONSUMATORI ( consumer liaison officer ) Esempio pratico di integrazione della politica dei consumatori in altre politiche Creato per la prima volta nel 2003 all interno del DG Concorrenza della CE Fornisce assistenza ai consumatori entro un mese dalla richiesta o inoltra la questione al DG competente o all Autorità Nazionale competente Primo punto di contatto per le organizzazioni dei consumatori (e anche per consumatori individuali) Contatta le organizzazioni dei consumatori quando il loro input può essere utile in casi di antitrust Contatta le autorità antitrust nazionali in questioni di protezione dei consumatori Intensifica i contatti fra la DG Concorrenza e altri DG della Commissione OBIETTIVO: CREARE LA FIGURA DEL FUNZIONARIO DI COLLEGAMENTO CONSUMATORI IN OGNI DG DELLA COMMISSIONE CHE ABBIA UN INTERESSE SIGNIFICATIVO PER I CONSUMATORI, PER GARANTIRE CHE OGNI SETTORE POLITICO DISPONGA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER MONITORARE L IMPATTO DELLE PROPRIE POLITICHE SUI CONSUMATORI
12 Acquis Communautaire 12 Direttive comunitarie sulla tutela dei consumatori (SELEZIONE) Norme generali (norme di applicazione generale) Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, Direttiva sull'indicazione dei prezzi, Direttiva concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, Direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo. Norme su settori e metodi di vendita Direttive riguardanti i prodotti alimentari, i cosmetici, le denominazioni del settore tessile, i medicinali per uso umano, i viaggi «tutto compreso», i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il credito al consumo, i contratti di vendita a distanza, gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico e l utilizzazione a tempo parziale di beni immobili. Esecuzione Direttiva relativa a provvedimenti inibitori.
13 RIFORMA DELL ACQUIS 13 LIBRO VERDE DELLA CE dell 08 febbraio DIRETTIVE IN RIESAME vendita e garanzia dei beni di consumo indicazione dei prezzi azioni inibitorie contratti a distanza clausole abusive diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili vacanze e i circuiti tutto compreso contratti negoziati fuori dai locali commerciali
14 Revisione dell Acquis ottobre 2008: la CE propone una nuova Direttiva sui diritti (contrattuali) dei consumatori La Direttiva copre tutti i contratti relativi a vendite di beni o servizi B2C (negozio, a distanza o lontano dai locali dell azienda) Interverrà su 4 Direttive esistenti (clausole abusive nei contratti con i consumatori, vendite e garanzie dei beni di consumo, contratti a distanza e contratti negoziati fuori dai locali commerciali), unificandole Direttive esistenti prevedono obbligazioni minime (quindi quadro normativo UE frammentato) - Conseguimento di un elevato livello di tutela comune dei consumatori mediante l armonizzazione completa degli aspetti fondamentali del diritto contrattuale dei consumatori che sono pertinenti per il mercato interno Nessun pregiudizio del Regolamento ROMA 1 sulla legge applicabile al contratto
15 Direttiva sui diritti dei consumatori 15 Informazione precontrattuale (obbligo al commerciante di fornire informazioni chiare per permettere una scelta informata) Regole in materia di consegna e di passaggio del rischio (aspetto attualmente non disciplinato a livello UE) Periodo di riflessione uniforme (nelle vendite a distanza) - introduzione di un modello standard di recesso Riparazione, sostituzione e garanzie uniformi Clausole inique: lista nera UE La direttiva sui diritti dei consumatori deve essere approvata dal Parlamento Europeo e dai governi dell UE in sede di Consiglio dei ministri prima di entrare in vigore (la proposta di direttiva della CE ha subito oltre 200 emendamenti da parte del Parlamento Europeo, soprattutto riguardo a aspetti del commercio elettronico)
16 LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE 16 Cosa sono? - Denominazioni che identificano i prodotti come originari di un determinato territorio quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica
17 LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE: 17 ESIGENZE (1) Favorire la diversificazione della produzione agricola, incitando i produttori a commercializzare prodotti di qualità (2) Offrire una protezione giuridica (omogenea e a livello UE) alle denominazione registrate (3) Offrire al consumatore informazioni (certificate) chiare in merito alla qualità, all origine, al modo di produzione del prodotto
18 Obiettivi della politica in materia 18 di indicazioni geografiche Fornire informazioni più chiare sulle caratteristiche specifiche del prodotto connesse all origine geografica per permettere ai consumatori di effettuare scelte di acquisto più informate [da un sondaggio del 1999, il 40% dei consumatori UE è disposto a pagare un sovrapprezzo del 10% per l acquisto di prodotti di origine garantita] Protezione a livello UE: se fossero protette individualmente a livello del territorio nazionale, le denominazioni d origine godrebbero di livelli di protezione diversa a seconda dello SM e occorrerebbero molteplici registrazioni per garantire una copertura a livello UE. Questo potrebbe indurre in errore i consumatori. Inoltre, i simboli destinati a fornire informazioni sulla natura e sul sistema di qualità devono essere stabiliti a livello UE.
19 Obiettivi (segue) 19 (Dal Regolamento CE n. 510/2006) (3) un numero sempre crescente di consumatori annette maggiore importanza alla qualità anziché alla quantità nell alimentazione. Questa ricerca di prodotti specifici genera una domanda di prodotti agricoli o alimentari aventi un origine geografica identificabile (4) di fronte alla grande varietà di prodotti commercializzati e alla moltitudine di informazioni al loro riguardo il consumatore dovrebbe disporre di un informazione chiara e succinta sull origine del prodotto, in modo da potersi meglio orientare nella scelta
20 Obiettivi (segue) 20 (Dal Regolamento CE n. 510/2006) (6) E opportuno prevedere un approccio comunitario per le denominazioni d origine e le indicazioni geografiche. Un quadro normativo comunitario che contempli un regime di protezione consente di sviluppare le indicazioni geografiche e le denominazioni d origine poiché garantisce, tramite un approccio più uniforme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, migliorando la credibilità dei prodotti agli occhi del consumatore
21 QUADRO NORMATIVO (UE) 21 REGOLAMENTO CE n. 510/2006, relativo alle denominazioni d origine protette (dop) e alle indicazioni geografiche protette (igp) REGOLAMENTO CE n. 509/2006, relativo alle specialità tradizionali garantite (stg) REGOLAMENTO CE n. 479/2008 (vini) REGOLAMENTO CE n. 110/2008 (bevande spiritose) TRE REGIMI (vini, bevande alcoliche e i prodotti agricoli e alimentari)
22 Ambito di Applicazione 22 Il Regolamento CE 510/2006 copre: (i) prodotti agricoli destinati all alimentazione umana di cui all Allegato I del Trattato (carne, pesce, frutta, verdura etc.) (ii) prodotti alimentari elencati all Allegato I del Regolamento (birra, pane, pasta etc.) (iii) prodotti agricoli elencati all Allegato II del Regolamento (oli, cotoni etc.) Il Regolamento non si applica ai prodotti del settore vinicolo (ad eccezione degli aceti di vino) e alle bevande spiritose
23 DOP e IGP - definizioni 23 denominazione d origine : indicazione geografica : il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
24 Definizioni (segue) 24 denominazione d origine indicazione geografica - originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese - la cui qualità e caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani; e - come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, e - del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica; e
25 Definizioni (segue) 25 denominazione d origine indicazione geografica - la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata. - la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.
26 Disciplinare 26 (art. 4 del Reg. 510/2006) Per beneficiare di una denominazione d origine protetta (DOP) o di un indicazione geografica protetta (IGP), un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme a un disciplinare. Il disciplinare comprende: - Il nome del prodotto agricolo o alimentare (che comprende la denominazione d origine o l indicazione geografica) - La descrizione del prodotto agricolo o alimentare e delle relative caratteristiche principali - La delimitazione della zona geografica - Gli elementi che comprovano che il prodotto è originario della zona geografica pertinente - La descrizione del metodo di ottenimento del prodotto - Gli elementi che giustificano il legame fra la qualità o le caratteristiche e l ambiente geografico (DOP) o fra una determinata qualità, reputazione o caratteristica del prodotto e l origine geografica (IGP) - L identità delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto del disciplinare e i rispettivi compiti - Qualsiasi regola specifica per l etichettatura del prodotto in questione - Eventuali altri requisiti da rispettare in virtu di disposizione nazionali o comunitarie
27 Domanda di registrazione 27 (art. 5 Reg. 510/2006) La domanda di registrazione può essere presentata esclusivamente da una associazione (qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o alimentare)
28 Domanda di registrazione (schema) 28 Associazione UE Associazione Non UE FASE DI OPPOSIZIONE Ministero dell AGRICOLTURA COMMISSIONE EUROPEA FASE DI OPPOSIZIONE esame (12 mesi) registrazione
29 Registrazione e Pubblicazione - REGISTRO 29 La Commissione tiene un registro aggiornato delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette DOOR - Database of Origin and Registration
30 30 uso e simboli Una denominazione registrata può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli o alimentari conformi al disciplinare corrispondente (non beneficiano del diritto esclusivo solo i produttori / trasformatori membri dell associazione che ha chiesto la registrazione, ma anche tutti gli operatori della zona geografica interessata che rispettano le condizioni stabilite nel disciplinare!) Obbligo di usare le diciture o i simboli sull etichettatura dei prodotti commercializzati con una denominazione registrata
31 I loghi 31 Z NB: il Reg. CE n. 1898/2008 indica l uso dei colori (pantoni) per i loghi comunitari
32 Controlli ufficiali 32 Sistema di controlli ufficiali, demandati agli SM Gli SM designano le autorità competenti incaricate dei controlli Le autorità competenti o altri organismi di controllo imparziali autorizzati dagli SM effettuano i controlli di rispetto del disciplinare prima dell immissione sul mercato dei prodotti La Commissione pubblica i nomi delle autorità e organismi e ne aggiorna l elenco
33 Protezione 33 (art. 13 Reg. 510/2006) Le denominazioni registrate sono tutelate contro: a) Qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione b) Qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili c) Qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione, sull imballaggio, nella pubblicità o in altri documenti, che possa indurre in errore sull origine d) Qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti
34 DOP / IGP 34 PUNTI COMUNI - STESSI PRODOTTI - INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEL LUOGO DI CUI PORTANO IL NOME - PROCEDURA DI REGISTRAZIONE - LIVELLO DI PROTEZIONE DIFFERENZE - TIPO DI LEGAME ( essenzialmente o esclusivamente per le DOP; attribuite a per le IGP) - RILEVANTE LA REPUTAZIONE SOLO PER LE IGP - NUMERO DI FASI: PRODUZIONE / TRASFORMAZIONE / ELABORAZIONE Legame stretto per le DOP, meno intenso per le IGP!
35 Specialità Tradizionali Garantite 35 Regolamento CE n. 509/2006 Assegnazione di una attestazione che riconosce l esistenza in un prodotto di caratteristiche degne di tutela, in ragione di: - un utilizzo di materie prime tradizionali - il metodo di produzione o trasformazione tradizionale L ELEMENTO QUALIFICANTE E LA PROCEDURA STABILITA NEL DISCIPLINARE RELATIVAMENTE ALLE MODALITA DI PRODUZIONE (si prescinde dall esistenza di un legame geografico fra prodotto e territorio) - PIZZA NAPOLETANA STG
36 Un esempio 36 Aceto Balsamico di Modena IGP ( ) Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP ( ) Da EUR 1.5/2.0 a EUR 150
37 Bilancio (al 2010) 37 Sintesi della Valutazione di Impatto Relativa alle Indicazioni Geografiche (10 dicembre 2010) - oltre 900 denominazioni di prodotti agricoli registrate - oltre1800 denominazioni di vini - oltre 300 denominazioni di bevande spiritose - lungaggini di registrazione: le più rapide, 22 mesi - capacità dei consumatori di riconoscere i loghi: solo l 8% è in grado di farlo - solo 35 STG ad oggi!
38 Lavori in corso 38 In data 10 dicembre 2010, la CE ha presentato il Pacchetto Qualità 2010, comprendente: 1 Una proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (si mantengono e rafforzano i regimi di qualità nella UE e si riuniscono in un unico atto legislativo le DOP, le IGP e le STG. Si propone un unica procedura, semplificata e abbreviata. Si chiariscono i rapporti tra le IG e i marchi commerciali; si istituisce un regime di indicazioni facoltative di qualità) 2 Una proposta di regolamento sulle norme di commercializzazione (mira a semplificare le norme esistenti e ad estendere l obbligo di indicazione sull etichetta del luogo di produzione la CE propone di poter estendere le norme settoriali esistenti relative al luogo di origine, tramite atti delegati, a nuovi settori - in primis, il settore lattiero-caseario)
39 Lavori in corso 39 (segue) 3 Orientamenti UE sulle migliori pratiche relative ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (si evidenziano i migliori metodi fra le centinaia di sistemi di certificazione volontari sviluppatisi nell ultimo decennio) 4 Orientamenti UE sull etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione d origine protetta o a indicazione geografica protetta (salva l interpretazione della Corte di Giustizia e del Giudice Nazionale, la CE è dell opinione che una denominazione registrata come DOP o IGP possa legittimamente essere indicata nell elenco degli ingredienti di un prodotto)
40 Lavori in corso 40 (segue) La Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo ha presentato, in data 11 aprile 2011, il progetto di relazione sul Pacchetto Qualità Il voto finale presso la Commissione Agri è previsto per il 20 giugno 2011 e presso l assemblea in sessione plenaria il 27 settembre 2011.
41 Per Maggiori Informazioni
42 Fine presentazione 42 GRAZIE avv. Matteo Carli Studio Legale ARMELLINI - AGOSTINI NOVELLO - CARLI (Padova) mattcarli@gmail.com
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