Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali Roma, 4 gennaio 2006 Prot. n. 002

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1 Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali Roma, 4 gennaio 2006 Prot. n. 002 Alla Direzione Generale C.O.N.I. Servizi S.p.A. Alle Unità Direzionali ed Uffici C.O.N.I. S.p.A. Alle Federazioni Sportive Nazionali Alle Discipline Sportive Associate Agli Enti di Promozione Sportiva Ai Comitati Regionali C.O.N.I. Ai Comitati Provinciali C.O.N.I. Loro Sedi via Oggetto: Provvedimenti legislativi statali interessanti l organizzazione sportiva. Si desidera fornire, con la presente, una sintetica individuazione delle disposizioni di natura fiscale che possono interessare, anche indirettamente, l organizzazione sportiva, recate dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (in G.U. n. 230 del 3 ottobre 2005) convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (in G.U. n. 281 del 2 dicembre 2005 Suppl. Ord. n. 95), recante misure di contrasto all evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (c.d. Collegato fiscale alla legge finanziaria 2006). TITOLO I Contrasto all evasione fiscale. Art. 1 Partecipazione dei comuni al contrasto all evasione fiscale. L articolo riconosce ai comuni, quale incentivo alla partecipazione all accertamento dei tributi statali, una quota del 30% della maggior somma al detto titolo riscossa a seguito dell intervento del comune all accertamento medesimo. Sono rimessi ad un successivo provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate gli aspetti attuativi di tale norma, quanto alle modalità di partecipazione dei comuni all attività di accertamento, che potrà essere realizzata anche attraverso società ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali. Comitato Olimpico Nazionale Italiano Roma, Foro Italico Tel

2 2 Art. 1-bis Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economiche e amministrative. L articolo prevede la delega relativa al riordinamento delle norme del settore da realizzarsi mediante l emanazione di uno o più regolamenti da approvarsi con DPR, ai sensi dell art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988. Art. 2 Norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell Agenzia delle entrate, dell Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza. Tra le disposizioni fiscali recate dal detto articolo si citano: - le modifiche apportate all art. 54-bis del DPR n. 633/1972 sull IVA e all art. 32 del DPR n. 602/1973 in tema di accertamento delle imposte sui redditi, con le quali si attribuisce agli uffici finanziari la facoltà di anticipare i controlli sui versamenti periodici e d acconto anche sul prima del termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni annuali, nel caso si ravvisi la dimostrata sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione; - le modifiche apportate all art. 38, comma 5, del citato DPR n. n. 602/1973, che, a seguito della sostituzione della frase nei cinque anni precedenti con quella nei quattro anni precedenti determinano una maggiore incidenza degli incrementi patrimoniali ai fini del redditometro, per gli accertamenti notificati dal 3 dicembre 2005; - le modifiche recate all art. 2, comma 5, del D.lgs n. 462/1997, che consentono l iscrizione a ruolo, in aggiunta alle somme che risultano dovute a seguito del controllo automatico delle dichiarazioni fiscali, di quelle relative ai controlli effettuati dagli uffici; - le modifiche dell art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, che permettono ai contribuenti obbligati a presentare le dichiarazioni fiscali annuali in via telematica, di effettuare, dal 1 febbraio 2006, i versamenti unitari con il mod. F24 con procedure telematiche, direttamente, ovvero mediante gli incaricati abilitati. Art. 2-bis Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni. L articolo dispone che: - per le dichiarazioni fiscali presentate in via telematica dagli intermediari abilitati a decorrere dal 1 gennaio 2006, in alternativa alla comunicazione diretta agli interessati degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni stesse, è consentito inviare detta liquidazione agli intermediari abilitati, i quali dovranno, poi, informare i contribuenti. Ciò semprechè sia dato, in tal senso, specifico incarico all intermediario medesimo; - il termine di 30 giorni stabilito per sanare le dichiarazioni irregolari e fruire, così, dello sconto del 20% sulle sanzioni applicabili, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica degli esiti delle liquidazioni comunicati all intermediario incaricato. Art. 2-ter Prodotti con false o fallaci indicazioni. (omissis). TITOLO II Riforma della riscossione e disposizioni in materia di Giustizia Tributaria. Art. 3 Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione. L articolo dispone che, dal 1 ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione. Le funzioni relative alla riscossione nazionale sono, quindi, attribuite all Agenzia delle entrate, che le esercita

3 3 mediante la Riscossione SpA, costituita tra l Agenzia medesima, che detiene il 51% del capitale iniziale di 150 milioni di euro e l Istituto nazionale della previdenza sociale, che detiene il restante 49%. Detta Società si potrà avvalere di personale dell Agenzia delle entrate e dell INPS e svolgere l attività di riscossione a mezzo ruolo in base alla disciplina contenuta nel DPR n. 602/1973. Potrà altresì effettuare le attività di riscossione spontanea, liquidazione e accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate. In tema di procedure esecutive, il comma 10 stabilisce che può essere adottato l atto di pignoramento del quinto dello stipendio, mediante apposito provvedimento recante un ordine tassativo indirizzato al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario le somme dovute dal debitore fino alla concorrenza del credito per il quale si procede. Lo stesso comma, poi, dispone che la procedura dell espropriazione e vendita immobiliare può essere attivata se l importo del credito supera 8000 euro. Il concessionario, inoltre, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento e previo avvertimento rivolto al debitore, potrà procedere al fermo dei veicoli a motore, con iscrizione al PRA del provvedimento e successiva comunicazione al contribuente. Art. 3-bis Disposizioni in materia di giustizia tributaria. Delle norme recate dall articolo in esame, assume rilievo fiscale la modifica apportata all art. 9 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che contende la giurisdizione delle commissioni tributarie anche alle controversie relative alla debenza del canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché alle controversie attinenti l imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. Art. 3-ter Differimento di termine. L articolo differisce al 15 dicembre 2005 il termine fissato al 31 ottobre 2005 dall art. 14-quinquies, comma 1, del d.l. n. 115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi. TITOLO III Perequazioni delle basi imponibili, interventi per l utilizzo del GPL e metano per autotrazione e disposizioni concernenti l ANAS SpA. Art. 4 Ambito di applicazione. L articolo precisa che le disposizioni del presente Titolo III operano in anticipazione delle norme sulla perequazione delle basi imponibili contenute nella legge finanziaria per l anno Art. 5 Plusvalenze finanziarie delle società. La norma dispone che per le cessioni e gli altri atti di realizzo di azioni o quote di partecipazione nelle società ed enti indicati nell art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, escluse le società semplici ed enti equiparati, detenute per un periodo d ininterrotto possesso di almeno 18 mesi, a decorrere dal 3 dicembre 2005 la quota esente dall IRES è diminuita al 91%. L esenzione scenderà all 84% del 1 gennaio Art. 5-bis Ammortamento dell avviamento. Per effetto di tale articolo la deduzione dell avviamento passa, per le imprese, da 10 a 20 anni. La disposizione si applica con effetto retroattivo dall inizio dell anno 2005 e riguarda anche l avviamento iscritto in periodi d imposta precedenti per le quote d ammortamento residue ancora in corso. Art. 5-ter Durata del contratto di leasing immobiliare (omissis).

4 4 Art. 5-quater Modifiche all articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n L articolo modifica le disposizioni fiscali relative a perdite conseguenti a minusvalenze patrimoniali determinate da concambio. Art. 5-quinquies Indeducibilità di minusvalenze su dividendi non tassati. Con decorrenza 1 gennaio 2006, la norma dispone l indeducibilità delle minusvalenze e delle differenze negative su dividendi non tassati. Art. 5.sexies Interventi in favore dell utilizzo di GPL e metano per autotrazione. La norma reca agevolazioni dirette a promuover l utilizzo di GPL e metano per autotrazione. Art. 6 Banche e assicurazioni (omissis). Art. 6-bis Tassa sui contratti di borsa (omissis). Art. 6-ter Disposizioni concernenti l ANAS SpA (omissis). Art. 7 Immobili di proprietà delle imprese. Il comma 1, lettera a) di tale articolo dispone che, a decorrere dal 4 ottobre 2005, per gli immobili locati posseduti dall impresa e che non costituiscono beni strumentali o beni merce, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15% del canone stesso, dell importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di recupero edilizio, risulti superiore al reddito medio ordinario dell unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. In sintesi, quindi, il 15% costituisce, oggi, un limite massimo alla deduzione analitica di spese di manutenzione ordinaria e non più un vero e proprio forfait. Con la lett. b), il trattamento fiscale anzidetto viene esteso ai redditi derivanti da immobili non relativi all impresa locati dagli enti non commerciali. Il comma 1-bis reca una norma interpretativa dell art. 8, comma 7, della legge n. 388/2000 sul bonus investimenti. Particolare rilievo per l associazionismo sportivo assume la disposizione del comma 2-bis dell articolo in esame, che estende l esenzione ICI di cui all art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 a tutti gli immobili degli enti non commerciali, anche se l attività svolta è commerciale. La richiamata norma di esenzione all ICI fa riferimento, invero, agli immobili utilizzati dai soggetti di cui al vigente art. 73, comma 1, lett. C) del TUIR, corrispondente all art. 87 del medesimo TUIR in vigore fino al 31 dicembre 2003, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all art. 16, lett. a), della legge n. 222/1985. Con il venir meno del requisito oggettivo della non commercialità dell attività svolta nell immobile, l esenzione ICI trova ora applicazione generalizzata per tutti gli enti non commerciali in presenza delle attività previste dalla legge, anche se detti enti conseguono un reddito. Di tale esenzione ne beneficiano, ovviamente, anche le associazioni sportive dilettantistiche di cui all art. 90 della legge n. 289/2002. Quanto all estensibilità della norme a di favore alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, in applicazione del comma 1 del citato art. 90 della legge n. 289/2002, si avverte l opportunità di una specifica pronuncia dall Amministrazione finanziaria. Art. 7-bis Disposizioni in materia di unità immobiliari degli enti previdenziali (omissis).

5 5 Art. 7-ter Privatizzazione di enti e aziende delle regioni (omissis). Art. 7-quater Rappresentanza presso gli uffici dell Amministrazione. L articolo dispone che, ai fini della rappresentanza e assistenza dei contribuenti, la firma del contribuente nella procura speciale può essere autenticata anche dalle nuove categorie d incaricati, indicati nell art. 4, comma 1, lettere e), f) ed i) del d.lgs. n. 545/1992 (ragionieri e periti commerciali che hanno svolto per almeno 10 anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie e amministrativo-contabili, iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, che hanno svolto almeno 5 anni di attività, ecc). Art. 7-quinquies Competenza sull assistenza fiscale e norme di coordinamento. Tale articolo aggiunge all art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 139/2005, la lett. f-bis), attribuendo, così ai dottori commercialisti ed esperti contabili la competenza in materia di assistenza fiscale sul modello 730 nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e d impresa. Art. 7-sexies Asseverazione degli studi di settore. L articolo stabilisce che, in caso di mancato adeguamento ai ricavi e compensi determinati sulla base degli studi di settore, possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi e compensi dichiarati rispetto agli indici economici individuati dagli studi stessi. Possono, altresì, essere attestate le cause che giustificano una incoerenza rispetto agli indici economici individuati dagli studi medesimi. L attestazione è rilasciata, su richiesta del contribuente, dagli incaricati abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell assistenza fiscale dei centri di assistenza fiscale, nonché dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all assistenza tecnica. TITOLO IV Previdenza e Sanità. Ulteriori interventi. Dall art. 8 all art. 11-terdecies (omissis). Art. 11-quaterdecies Interventi infrastrutturali, per al ricerca e per l occupazione. Con il comma 1 di tale articolo è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007 e quella annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2008 per consentire l organizzazione, l adeguamento degli impianti e le attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno. A ciò provvederà il Dipartimento della protezione civile mediante erogazione di contributi quindicennali, da ripartire in egual misura tra le due manifestazioni. Il comma 16, con una norma di carattere interpretativo, ai fini ICI, definisce comunque fabbricabili i terreni con destinazione edificatoria attribuita in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall avvenuta adozione di strumenti attuativi del medesimo. Art. 11-quinquiesdecies Contrasto alla diffusione del gioco illegale. Tale articolo reca notevoli modifiche e innovazioni alla normativa dei giochi e delle scommesse, anche di natura fiscale. In particolare, è conferito al Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) delega, da esercitare entro il 30 aprile 2006, per definire, con propri provvedimenti, le regole di raccolta, attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché telefonia fissa e mobile, del lotto, dell enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto n. 279/1999 e della nuova scommessa ippica di cui all art. 1, comma 499, della legge n. 311/2004. Tali regole dovranno inoltre prevedere l estrazione giornaliera della rete nazionale del lotto e la diffusione dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione del gioco a distanza.

6 6 Con decreto direttoriale di AAMS, da emanare entro 60 giorni dal 3 dicembre 2005 (data di entrata in vigore della presente legge), sono definite le modalità e disposizioni tecniche occorrenti per l attuazione di formule di gioco opzionali, complementari al concorso enalotto e al gioco del lotto. Per contrastare, poi, la diffusione del gioco illegale, ai soggetti affidatari delle concessioni per l esercizio delle scommesse sportive e ippiche è data facoltà di aprire tre sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali ove già si effettua la raccolta delle scommesse, ma comunque ubicati nella stessa regione. L attivazione di detti sportelli dovrà avvenire entro il 31 marzo 2006, sulla base delle modalità in proposito dettate da AAMS con apposito provvedimento da emanare entro il 31 gennaio AAMS, inoltre, entro il 31 gennaio 2006, definisce, con propri provvedimenti, la misura per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse del bingo e delle lotterie. Il direttore di AAMS, infine, indirà apposita lotteria ad estrazione istantanea dedicata ai Giochi olimpici invernali Torino Con specifico riguardo alle scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli, il comma 9, con decorrenza 1 gennaio 2006, stabilisce in un euro la posta unitaria di gioco ed in tre euro l importo minimo di ogni biglietto giocato. Le disposizioni di carattere fiscale dettate dall articolo in commento riguardano l IVA e l imposta unica di cui al d.lgs. 23 dicembre 1998, n Quanto all IVA, il comma 7, lett. a), introduce la lettera e-bis) al comma 3 del DPR n. 633/1972, disponendo in tal modo, nella sostanza, la detraibilità dell IVA a monte per le operazioni inerenti e connesse all organizzazione ed all esercizio delle attività di cui all articolo 10, numeri 6) e 7) e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni. Trattasi delle operazioni relative all esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e al CONI, delle scommesse, ivi comprese la raccolta delle giocate, del gioco nelle case da gioco autorizzate, nonché delle operazioni di sorte locali autorizzate. Tali operazioni, quindi, benché rientranti tra quelle esenti, sono state equiparate a quelle imponibili ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione dell IVA scontata (o addebitata) sugli acquisti di beni e servizi che hanno diretta attinenza con la realizzazione delle operazioni stesse. La lettera b) del medesimo comma 7, con l aggiunta di un periodo al comma 5 dello stesso art. 19 del DPR n. 633/1972, esclude, per le attività in discorso che oltre ad attività imponibili o, come sopra, equiparate effettuano anche attività esenti, la possibilità di operare il recupero dell IVA a monte in base al pro-rata generale di cui al successivo art. 19-bis del ripetuto DPR 633/1972. Il successivo comma 8 subordina la corretta applicazione dell illustrata nuova disciplina sulla detrazione IVA alla preventiva approvazione della Commissione Europea, ai sensi dell art. 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea. L efficacia delle nuove disposizioni resta, pertanto, subordinata alle determinazioni della Commissione UE. Riguardo all imposta unica, il comma 12 sostituisce la vigente disciplina di cui all articolo 4, comma 1, lett. b) del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, sulla misura dell aliquota di tributo applicabile in relazione alle differenti tipologie di scommesse previste.

7 7 Da ultimo vale citare la disposizione del comma 10, la quale prevede che il personale già alle dipendenze dell ente pubblico CONI e transitato alla CONI Servizi SpA per effetto dell art. 8 del d.l. n. 138/2002, convertito dalla legge n. 178/2002, in posizione di distacco presso AAMS e con oneri a carico di detta Amministrazione, è trasferito a domanda nei ruoli dell Amministrazione stessa, con le modalità previste dall art. 1, comma 124, della legge finanziaria 2005, n. 311/2004. Art. 13 Entrata in vigore. Le norme recate dal decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 sono entrate in vigore dal 4 ottobre 2005; le modifiche apportate dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, hanno efficacia dal 3 dicembre * * * Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti. IL SEGRETARIO GENERALE (F.to Raffaele Pagnozzi)

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