AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA"

Transcript

1 AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA NOTE DI COMMENTO ALL AEC 20 MARZO

2 INDICE SOMMARIO 1 - Sfera di applicazione e definizioni (Art.1) pag Variazioni di zona (Art. 2) pag Disciplina delle provvigioni Rimborsi spese (Artt. 6, 7 e 8) pag Preavviso (Art. 9) pag Indennità per lo scioglimento del contratto (Art. 10 e 11) pag Patto di non concorrenza (Art. 14) pag Altre modifiche pag Malattia e infortunio Gravidanza e puerperio (Artt. 12 e 13) pag Trattamento di previdenza (Art. 15) pag Iscrizione Enasarco (Art. 16) pag Controversie (Art. 18) pag Conciliazione e arbitrato (Art. 19) pag Decorrenza e durata (Art. 20) pag Contributo sindacale (Art. 24) pag Disposizioni regolamentari pag. 19 Scheda n.1: Formula per il calcolo dell elemento meritocratico pag. 21 Scheda n.2: Esempi di calcolo dell elemento meritocratico pag. 22 Scheda n.3: Esempi di calcolo dell elemento meritocratico in termini reali pag. 23 Scheda n.4: Norma transitoria (funzionamento ed effetti) pag. 24 Scheda n.5: Assenza della norma transitoria pag. 26 2

3 1 - Sfera di applicazione e definizioni (Art. 1) Le modifiche apportate all art. 1 hanno riguardato: - la soppressione della norma che escludeva dall applicazione della regolamentazione collettiva i soggetti che, pur esercitando l attività di agenzia e rappresentanza commerciale, non fossero iscritti nel ruolo professionale, di cui alla legge n. 204/1985; La soppressione di tale norma si deve ricollegare alle recenti sentenze della Corte di Giustizia dell UE, in forza delle quali un soggetto è agente anche se opera semplicemente in forza di un contratto di agenzia senza essere iscritto al ruolo; - l inserimento di un chiarimento a verbale, relativo agli agenti e rappresentanti che operano in tentata vendita. In merito al profilo professionale dell agente e rappresentante, si rileva che sono rimaste immutate le clausole che danno la definizione delle due figure e indicano alcuni elementi tipici della prestazione, nonostante le lunghe discussioni svolte sul tema. A questo proposito, riteniamo utile riepilogare brevemente le caratteristiche della figura di agente e rappresentante di commercio, alla luce delle indicazioni desumibili dagli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina. a) Profilo dell agente e rappresentante Secondo le definizioni degli accordi collettivi, è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata, mentre è rappresentante di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una zona determinata. Appare evidente che la differenza tra le due figure, così come riportata nella contrattazione collettiva, coincide con la distinzione operata dal Codice Civile tra agente senza rappresentanza (art c.c.) e agente con rappresentanza (art c.c.). Va inoltre rilevato che il conferimento del potere di rappresentanza è concepito, sia dalla disciplina collettiva sia da quella legislativa, come un accessorio, che non altera i tratti fisionomici e caratteristici del rapporto di agenzia. Gli elementi che caratterizzano la figura dell agente o rappresentante di commercio possono essere individuati nei seguenti: a) Oggetto dell attività: consistente nel promuovere, per conto del preponente, la conclusione di contratti; nel caso del rappresentante vi è anche il potere di concludere direttamente il contratto, che produrrà i suoi effetti direttamente nella sfera giuridica della ditta preponente; l attività svolta dall agente è caratterizzata da autonomia organizzativa e gestionale. b) determinatezza della circoscrizione topografica, entro cui si svolge l attività di agente; 3

4 c) stabilità dell incarico: l agente è un professionista, che collabora stabilmente con il preponente, assumendo una serie di specifici obblighi (si distingue pertanto dal cd. "procacciatore di affari, figura atipica, caratterizzata dall assenza di specifiche obbligazioni e dall occasionalità della sua attività); d) onerosità, per cui l agente deve essere compensato dal preponente con retribuzione, risolvendosi così il contratto di agenzia in un contratto sinallagmatico; e) autonomia: pur non essendo prevista espressamente dalla definizione del Codice Civile, l autonomia organizzativa e gestionale dell agente nello svolgimento della sua attività è la caratteristica peculiare, che contraddistingue il contratto di agenzia rispetto ad altre forme di intermediazione commerciale, svolte in posizione subordinata (commessi viaggiatori, piazzisti, venditori, ecc..). L autonomia organizzativa e gestionale rappresenta l elemento indefettibile del contratto di agenzia. Nell art. 1 sono riportate, a titolo esemplificativo, alcune modalità della prestazione che non sono compatibili con la figura dell agente e rappresentante di commercio (orari di lavoro, itinerari predeterminati, e così via). b) Ruolo professionale In merito al ruolo professionale degli agenti e rappresentanti, va ricordato che la disposizione della legge n. 204/1985 che sancisce la nullità dei contratti di agenzia stipulati con soggetti non iscritti nel ruolo professionale - è stata ritenuta in contrasto con la direttiva del Consiglio 86/653/CEE da una serie di pronunce della Corte di Giustizia UE e dal successivo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione. In questo senso, può ricordarsi la sentenza 30 aprile 1998 (causa C-215/97) della Corte di Giustizia UE, secondo cui la normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all iscrizione dell agente di commercio in un apposito albo è in contrasto con la normativa comunitaria e pertanto il giudice nazionale non deve tenerne conto. Da qui l eliminazione della precedente disposizione collettiva, inserita nell aec 16 novembre 1988, che escludeva dalla regolamentazione contrattuale i soggetti che, pur svolgendo attività di agenzia e rappresentanza commerciale, non fossero iscritti nel ruolo professionale. Alla luce dell evoluzione giurisprudenziale comunitaria e nazionale, sul piano civilistico riteniamo sia da considerarsi sostanzialmente valido il contratto, anche se stipulato con un soggetto non iscritto nel ruolo professionale, ferma restando la possibilità della sanzione pecuniaria prevista dalla legge n. 204/1985, fin tanto che il legislatore italiano non provvederà ad adeguare la suddetta legge all orientamento della Corte di Giustizia UE. c) Tentata vendita Nel chiarimento a verbale inserito in calce all art. 1 dell Accordo Economico Collettivo del 20 marzo 2002 è prevista l applicazione della nuova regolamentazione collettiva anche agli agenti e rappresentanti che operano in tentata vendita. 4

5 E stata in tal modo riconosciuta l esigenza, più volte evidenziata da parte imprenditoriale, di adeguare il profilo professionale degli agenti e rappresentanti alle specifiche tecniche distributive, che si sono progressivamente sviluppate, nel corso degli anni, nel settore della distribuzione commerciale. Con il chiarimento in questione si è inteso riconoscere, da un lato, che la cd. attività di tentata vendita rappresenta un sistema di promozione delle vendite ormai piuttosto diffuso, sia nel campo della vendita a privati consumatori sia nella distribuzione al dettaglio, normalmente riferita a prodotti di largo consumo; dall altro lato, che tale attività può essere svolta anche da agenti e rappresentanti di commercio. Tale tecnica, consistente nella ricerca e nell acquisizione del cliente, nella sollecitazione di acquisti da parte dello stesso, nella conclusione del contratto di compravendita (o di somministrazione, ecc ), con la contestuale consegna della merce e spesso con la riscossione del prezzo della fornitura tecnica distributiva particolarmente diffusa, come sopra accennato, in determinati settori (ad es., alimentari) aveva in passato dato luogo a contestazioni circa la possibilità di ricondurla nell ambito del contratto di agenzia. Il chiarimento ora intervenuto formalmente tra le parti stipulanti nei termini sopra ricordati sancisce quindi la possibilità che l attività di tentata vendita possa essere affidata anche ad agenti e rappresentanti. Ovviamente, ciò non significa che il soggetto incaricato di svolgere attività di tentata vendita sia per ciò stesso da considerarsi agente o rappresentante, bensì che tale tecnica di vendita non è di per sé preclusiva dell esistenza di un rapporto di agenzia. In sostanza, come viene espressamente precisato nel chiarimento a verbale, in tanto il soggetto che svolga attività di tentata vendita può essere inquadrato nell ambito del contratto di agenzia, in quanto nella concreta fattispecie ricorrano i requisiti tipici di tale contratto: in primo luogo, come abbiamo ricordato più sopra, l elemento indefettibile dell autonomia organizzativa e gestionale, che caratterizza la figura dell agente e rappresentante (e quindi, l assenza di orari di lavoro, di itinerari predeterminati, e così via). 2 - Variazioni di zona (Art. 2) Per quanto concerne la disciplina delle variazioni di zona, con il nuovo accordo collettivo sono stati definiti precisi parametri in ordine alla configurabilità dei diversi casi di variazione di zona, intendendosi per zona non solo il territorio, ma anche la clientela ed i prodotti, ed è stata resa applicabile tale disciplina altresì alle variazioni della misura delle provvigioni. Secondo la nuova norma contrattuale, le variazioni di lieve entità sono quelle che incidono per non più del cinque per cento sul contenuto economico del rapporto. L incidenza va valutata in rapporto al volume complessivo dei guadagni di competenza dell agente nell anno civile precedente la variazione stessa (ovvero negli ultimi dodici mesi, nel caso in cui il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell anno precedente, ovvero ancora sull intera durata del rapporto, ove questa sia inferiore ai dodici mesi). Tali variazioni di lieve entità possono essere realizzate senza l adozione di particolari modalità, mentre le altre variazioni devono essere comunicate all agente con un determinato preavviso, differenziato in rapporto all entità della variazione proposta. 5

6 Se la variazione presenta un incidenza compresa fra il cinque ed il venti per cento dei guadagni complessivi dell anno precedente, il preavviso è pari a due mesi ovvero a quattro mesi, nel caso di agente impegnato in esclusiva per una sola ditta. Nel caso di variazioni di maggiore entità, la comunicazione scritta da parte della ditta deve essere inviata all agente con un preavviso non inferiore a quello previsto dal successivo art. 9 dell accordo economico collettivo. La norma prevede espressamente che in quest ultimo caso l agente ha facoltà di rifiutare la proposta della ditta, ma deve esercitare detta facoltà nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mentre il suo silenzio equivale ad accettazione della proposta di variazione, che diverrà quindi operativa una volta decorso il preavviso, ferma restando comunque la possibilità di diversi accordi scritti fra le parti interessate. Nel caso di rifiuto dell agente, il rapporto di agenzia si estingue e la comunicazione della ditta vale come preavviso di cessazione del rapporto (con il diritto dell agente a tutte le indennità relative). 3 - Disciplina delle provvigioni Rimborsi spese (Artt. 6, 7 e 8) La disciplina delle provvigioni, prevista essenzialmente nell art. 6 dell Accordo Economico Collettivo 20 marzo 2002 è stata armonizzata con le nuove norme del Codice Civile, introdotte dal decreto legislativo 15 febbraio 1999, n. 65. a) Diritto alla provvigione. Anzitutto, è stato recepito (né poteva essere altrimenti) il principio generale stabilito dall art cod. civ., secondo il quale l agente o rappresentante ha diritto alla provvigione su tutti gli affari conclusi durante lo svolgimento del rapporto, quando l operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. Tale disposizione ha modificato quella precedente, che faceva invece riferimento al buon fine degli affari, ipotesi che comunque, come di seguito riferito, rimane sempre possibile pattuire fra le parti, ai sensi del quarto comma dell'art La disposizione dell accordo del 1988 si fondava sulla precedente normativa codicistica, nella quale era affermato il criterio generale che il diritto dell agente alla provvigione era subordinato alla condizione della regolare esecuzione dell affare. In sostanza, mentre in precedenza la possibilità di corrispondere all agente la provvigione sul fatturato rappresentava una condizione di miglior favore rispetto alla norma di legge, oggi invece tale forma di liquidazione della provvigione risponde al criterio generale, per derogare al quale occorre una pattuizione fra le parti (perfettamente legittima, in quanto conforme al disposto del citato quarto comma dell art. 1748). b) Il buon fine Al riguardo, si sottolinea che nella lettera di incarico ben può essere previsto il patto in deroga, espressamente ammesso dal citato quarto comma dell art cod. civ. Qualora non venisse inserita nella lettera di incarico individuale detta clausola, sarebbe pienamente operante il criterio generale più volte richiamato, secondo il quale la provvigione va riconosciuta all agente nel momento in cui il preponente esegue la sua 6

7 prestazione: in sostanza, quando la ditta invia la merce al cliente (provvigione sul fatturato). Anche in tal caso, ovviamente, è comunque fatto salvo, a nostro avviso, il criterio del buon fine, nel senso che ove il cliente non adempia alla sua obbligazione (in assenza di un inadempimento della ditta mandante), l agente sarà tenuto a restituire la provvigione già percepita. Ciò, del resto, sembra potersi evincere dal disposto del penultimo comma dell art cod. civ. In proposito, va notato che anche le disposizioni dell art. 7, in tema di modalità di liquidazione delle provvigioni, contengono un esplicito riferimento al criterio del buon fine, laddove consentono all agente la scelta dell uno o dell altro sistema di anticipi mensili delle provvigioni, in rapporto a quanto pattuito fra le parti circa il momento in cui si rende esigibile la provvigione. Infatti, l ultimo comma di tale articolo prevede sia la possibilità di anticipi, nel corso del trimestre, in misura pari al 70% delle provvigioni maturate (intendendosi per maturate le provvigioni esigibili dall agente, cioè quelle che si riferiscono ad affari cui la ditta ha dato esecuzione criterio generale - ovvero ad affari per i quali il cliente ha eseguito la prestazione a suo carico, cioè ha pagato il prezzo pattuito criterio del buon fine, che va pattuito -), sia la facoltà dell agente di chiedere, in alternativa al meccanismo suddetto, e nel caso che sia stato pattuito il criterio del buon fine, degli anticipi in misura sensibilmente ridotta (35 o 50%), ma calcolati su affari per i quali il preponente deve ancora ricevere il pagamento del cliente (essendo i termini di pagamento a 90 o 120 giorni). In quest ultimo caso, quindi, l azienda anticipa all agente delle somme su provvigioni non ancora maturate. Peraltro, nel corso del trimestre successivo, venendo a scadenza i termini di pagamento, la ditta mandante potrà recuperare quanto eventualmente anticipato su affari per i quali il cliente non abbia corrisposto il prezzo pattuito. c) L insolvenza parziale Un altra disposizione che fa riferimento al criterio del buon fine è quella relativa alle ipotesi di insolvenza parziale del cliente (sesto comma dell art. 6). Tale disposizione è stata modificata rispetto al testo del precedente accordo collettivo del 1988, migliorando la previsione a favore dell agente. Mentre prima, al verificarsi di una insolvenza parziale da parte del cliente, era stabilito che l agente potesse avere solo l eventuale differenza tra la quota di provvigione relativa alla parte pagata dal cliente e la perdita della ditta (quota non pagata dal cliente), operandosi quindi sempre la compensazione fra quelle due voci, la nuova disposizione, fermo restando tale meccanismo di compensazione, prevede che l agente abbia comunque diritto alla liquidazione della provvigione calcolata sulla parte di prezzo pagata dal cliente, se questi abbia pagato più dell 85% della fornitura. In sostanza, per insolvenze inferiori al 15%, la perdita rimane a totale carico della ditta mandante, che deve comunque riconoscere all agente la provvigione in rapporto a quanto effettivamente pagato dal cliente. 7

8 Il meccanismo testè descritto va tenuto ben distinto da quanto era in precedenza previsto dalla disciplina collettiva in tema di star del credere (istituto sempre regolato dalla contrattazione collettiva, fino alla novella dell art. 28 della legge comunitaria 1999, a seguito della quale nell accordo collettivo vigente non è contenuta più alcuna norma in materia). La clausola dello star del credere, in quanto pattuita, comportava infatti per l agente, come effetto dell insolvenza del cliente, non solo la perdita della provvigione, ma anche l obbligo di corrispondere alla ditta mandante una somma ulteriore collegata alla perdita subita dalla ditta. La normativa contrattuale oggi vigente in tema di insolvenza del cliente, invece, può comportare tutt al più la perdita della provvigione, a seconda dell entità dell insolvenza: se questa, poi, risulti inferiore al 15% dell importo dell affare, l agente non risente alcuna conseguenza, avendo diritto alla provvigione sulle somme incassate dal preponente e restando integralmente a carico di questi la perdita derivante dall insolvenza parziale del cliente. d) Le provvigioni dopo la cessazione del rapporto La disposizione contrattuale collettiva in esame si completa poi con le ulteriori previsioni concernenti il riconoscimento del diritto alle provvigioni sia sugli affari conclusi direttamente dal preponente con clienti rientranti nel mandato conferito all agente (disposizione rimasta sostanzialmente immutata), sia sugli affari conclusi dopo la cessazione del rapporto di agenzia. Il diritto dell agente alla provvigione è riconosciuto anche dopo lo scioglimento del contratto, non solo su affari per i quali egli avesse inviato al preponente le relative proposte prima della cessazione (penultimo comma dell art.6), ma anche sugli affari proposti e conclusi dopo lo scioglimento del contratto di agenzia, se la conclusione dell affare sia riconducibile soprattutto all attività svolta in precedenza. L ultimo comma dell art. 6 prevede, con una disposizione di carattere generale, che l agente, alla cessazione del rapporto, invii alla ditta una relazione dettagliata sulle trattative d affari in corso con i clienti. Se detti affari verranno conclusi entro il termine di quattro mesi dalla cessazione del rapporto, all agente andranno riconosciute le relative provvigioni. Trascorso il termine di quattro mesi, gli affari conclusi successivamente non saranno più attribuibili all attività svolta dall agente cessato, il quale non avrà più diritto ad alcuna provvigione (provvigione che spetterà quindi all agente subentrato nella zona). La disposizione in parola, come già detto, offre un parametro temporale di carattere generale, basato su una valutazione di massima del concetto di ragionevolezza stabilito dalla legge. Tale parametro in tanto vale in quanto le parti direttamente interessate non abbiano concordato termini diversi, maggiori o minori di quello previsto dalla norma collettiva. E di tutta evidenza, infatti, che il termine ragionevole, secondo la norma di legge, non possa che essere determinato dalle stesse parti individuali del rapporto, in relazione alle concrete e specifiche loro esigenze e valutazioni. Solo in difetto di accordo individuale, si rende applicabile il termine generale individuato dalla disciplina collettiva. 8

9 e) L attività di coordinamento L art. 6, al quarto comma, contiene altresì la previsione espressa della possibilità di conferire all agente o rappresentante l incarico di coordinamento di altri agenti: il conferimento di tale incarico deve essere specificato nel mandato individuale, nel quale va anche previsto uno specifico compenso in forma non provvigionale. La norma in questione, concordata nelle fasi finali del negoziato, si muove nella stessa ottica del chiarimento a verbale all'art.1, relativo agli agenti in tentata vendita. Risulta, infatti, che nella prassi commerciale già ricorrano casi di agenti che svolgono anche attività di coordinamento di altri agenti (cosiddetti agenti generali ): tale fattispecie ha ora un riconoscimento esplicito nella regolamentazione collettiva, potendo in tal modo ridurre il rischio di conflittualità. Per quanto concerne la precisazione che il compenso per tale incarico non deve essere previsto sotto forma di provvigione, a noi sembra che la precisazione stessa non incida sulla natura del compenso. Si tratta sempre di un corrispettivo dovuto a fronte dell attività svolta dall agente: esso costituisce quindi una remunerazione in senso proprio, al pari della provvigione e delle altre somme eventualmente pattuite fra le parti (cfr. punto successivo). La determinazione del compenso di cui trattasi è rimessa direttamente agli accordi fra le parti, sia per la sua misura, sia per le modalità di calcolo e di liquidazione. Nella prassi commerciale in atto, a quanto ci risulta, gli agenti coordinatori sono già retribuiti sia con le provvigioni sia con altre somme, riconosciute a vario titolo (premi, partecipazioni, rimborsi spese, e così via).. Ribadito che il compenso in oggetto, quale che sia la sua forma di determinazione e di calcolo, rileva comunque come retribuzione dell agente a tutti gli effetti, sia di legge sia contrattuali, va sottolineato che la disposizione in parola, avendo avuto decorrenza dal 1 aprile 2002, dovrebbe trovare applicazione in tutti i casi in cui da tale data venga conferito l incarico di coordinamento. f) I rimborsi spese Come sopra accennato, tutte le somme corrisposte dalla ditta mandante all agente o rappresentante a fronte dell attività da questi prestata sono da considerarsi come corrispettivo in senso proprio. Tale principio trova un esplicito riconoscimento nelll art. 8. Secondo detta disposizione, tutte le somme, quale che sia la loro denominazione, anche se corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese, sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali e sono soggette alla contribuzione all Enasarco. 4 Preavviso (Art.9) L art. 9 dell Accordo Economico Collettivo 20 marzo 2002 ha ridefinito i termini di preavviso nel caso di risoluzione del rapporto di agenzia. 9

10 I termini di preavviso sono stati anzitutto coordinati con le previsioni dell art c.c. Nel fare tale coordinamento, si è anche provveduto ad una rimodulazione delle durate del preavviso, che sono state ridotte rispetto ai termini stabiliti nel precedente Accordo del 1988, con riferimento agli anni iniziali del rapporto di agenzia. E stata inoltre confermata, nel silenzio dell art sul punto, la disciplina contrattuale in tema di determinazione dell indennità di tipo risarcitorio dovuta, in sostituzione del preavviso, dalla parte recedente, che ponga fine al rapporto senza il rispetto dei termini di preavviso. Tale indennità sostitutiva, ovviamente, è rapportata al periodo di preavviso non dato e si calcola di norma sulla base della media dei guadagni complessivi dell anno precedente (1 gennaio 31 dicembre) ovvero sulla media degli ultimi dodici mesi di durata del rapporto, se tale media risulti più favorevole per l agente e rappresentante. I periodi di preavviso sono differenziati, come in precedenza, sia in relazione alla durata complessiva del rapporto, sia in funzione dell esistenza del vincolo del monomandato o meno. Per quanto riguarda il caso dell agente o rappresentante plurimandatario, l Accordo ha introdotto quattro diversi termini di preavviso, cui corrispondono quattro ipotesi di durata del rapporto di agenzia: - 3 mesi per i primi 3 anni di durata del rapporto; - 4 mesi nel quarto anno di durata del rapporto - 5 mesi nel quinto anno - 6 mesi dal sesto anno in poi. Può ricordarsi che, diversamente, il precedente Accordo del 1988 distingueva soltanto (per l agente o rappresentante plurimandatario) tra un rapporto di durata non superiore agli 8 anni, per il quale era previsto un preavviso di 4 mesi, e un rapporto di durata superiore agli 8 anni, per il quale il preavviso richiesto era di 6 mesi. Anche con riferimento all agente o rappresentante monomandatario, il nuovo Accordo ha introdotto un preavviso più breve (5 anni) per i primi 5 anni di durata del rapporto. I nuovi termini di preavviso sono i seguenti: - 5 mesi, per i primi cinque anni di durata del rapporto; - 6 mesi, per gli anni dal sesto all ottavo; - 8 mesi, dal nono anno in poi. I termini di preavviso di cui sopra sono quelli dovuti in caso di recesso della casa mandante. Per il caso di recesso da parte dell agente o rappresentante, i termini di preavviso sono sempre pari alla durata minima, indipendentemente dagli anni di durata del rapporto: cioè, tre mesi per l agente non impegnato ad esercitare la sua attività in esclusiva per un solo preponente e cinque mesi per l agente con il vincolo di esclusiva per una sola ditta. La durata del preavviso dovuto dalla casa mandante si determina in relazione agli anni di durata del rapporto di agenzia, calcolati dall instaurazione del rapporto fino alla data in cui acquista efficacia la comunicazione di recesso (ricevimento della comunicazione del recedente). 10

11 Per quanto attiene alla decorrenza del periodo di preavviso (quarto comma), si rileva che l uso dell espressione effettiva ricezione della comunicazione non ha inteso derogare alla norma di cui all art c.c. sulla presunzione di conoscenza, che resta pertanto operante nel caso in esame. 5 - Indennità per lo scioglimento del contratto (Artt. 10 e 11) La principale innovazione recata dagli articoli 10 e 11 nel disciplinare l indennità per lo scioglimento del contratto, ai sensi dell art cod. civ., è rappresentata indubbiamente dalla istituzione di un nuovo elemento dell indennità di clientela, che ha natura meritocratica, essendo strettamente collegato all incremento della clientela o del fatturato apportato dall agente. La nuova regolamentazione collettiva dell indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia definisce precisi criteri di computo di tale indennità, che nella legge non sono indicati. Oltre a questa funzione suppletiva svolta dalla norma collettiva nei confronti della legge per quanto riguarda l individuazione dei criteri di calcolo dell indennità, le disposizioni collettive introducono nel contempo condizioni di miglior favore per gli agenti e rappresentanti di commercio, derogando in melius all art del c.c., sia per ciò che attiene ai requisiti richiesti per avere diritto all indennità, sia per quanto concerne la misura massima dell indennità stessa, che può anche superare il limite di cui al terzo comma del citato art c.c. L introduzione di un elemento di carattere meritocratico nella nuova normativa collettiva, collegato allo sviluppo degli affari realizzato dall agente o rappresentante, attraverso l aumento del fatturato o l apporto di nuovi clienti alla casa mandante, ha tenuto conto anche delle considerazioni critiche svolte da una parte della dottrina e, soprattutto, di quella corrente giurisprudenziale minoritaria, che in alcuni casi specifici aveva disapplicato la regolamentazione contrattuale, ritenendola in contrasto con la legge, proprio per l assenza di un meccanismo che prendesse in considerazione tale elemento (sviluppo della clientela e/o del fatturato). L inserimento, nella disciplina collettiva, di questa incisiva innovazione dovrebbe comportare (e in tal senso è stata la valutazione comune delle parti stipulanti) l eliminazione, o quanto meno un drastico ridimensionamento, del contenzioso giudiziario sul punto. Tutto quanto sopra premesso in termini di valutazione generale, ricordiamo che la regolamentazione collettiva in tema di indennità per lo scioglimento del rapporto di agenzia si articola su due elementi, la somma dei quali costituisce l importo dell indennità dovuta ai sensi dell art cod. civ. I due elementi in parola sono, da un lato: - l indennità di risoluzione del rapporto (il tradizionale Firr, accantonato annualmente presso l apposito Fondo gestito dall Enasarco, che provvede alla rivalutazione degli accantonamenti stessi), disciplinata al capo I dell art. 10; e, dall altro lato, - l indennità suppletiva di clientela, di cui al capo II del medesimo art

12 Tale ultima indennità, con le modifiche introdotte con il nuovo accordo collettivo, si articola a sua volta su due elementi costitutivi: quello tradizionale, regolamentato al capo II, lett. A; e l elemento di carattere meritocratico aggiuntivo, di nuova istituzione, disciplinato al capo II, lett. B. A) L indennità di risoluzione del rapporto Per quanto concerne l indennità di risoluzione del rapporto (art. 10, capo I), questa è rimasta sostanzialmente immutata, sia per le misure delle aliquote e degli scaglioni annui di retribuzione, sia per il meccanismo di accantonamento presso l Enasarco. Peraltro, gli scaglioni sono stati tradotti in euro e sono stati arrotondati ai cento euro, mentre è stato previsto l impegno delle parti stipulanti di costituire una commissione paritetica incaricata di studiare la possibilità di trasformare in senso previdenziale tale indennità. In proposito, ricordiamo che i valori del nuovo accordo riguardano l anno 2002 e pertanto daranno luogo ai relativi accantonamenti presso l Enasarco nel mese di marzo Gli importi comunicati dall Ente nei mesi scorsi, essendo riferiti all accantonamento dovuto per l anno 2001 (accantonamento effettuato nel marzo 2002), sono ovviamente quelli che erano stabiliti dalla regolamentazione collettiva precedente. Sicuramente più incisiva si presenta la modifica introdotta in tema di indennità di fine rapporto, per quanto concerne l individuazione di alcuni casi in cui l agente viene a perdere il diritto all indennità stessa. E stato infatti previsto (con una disposizione che modifica in pejus la normativa precedente) che l agente o rappresentante perde il diritto a tale indennità, qualora lo scioglimento del rapporto di agenzia ad iniziativa della casa mandante sia avvenuto per una delle seguenti ragioni: - ritenzione indebita di somme di spettanza del preponente; - concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta. Nelle Disposizioni Regolamentari allegate all AEC (Parte I, articoli 1 8), mentre sono state sostanzialmente confermate le precedenti disposizioni attuative (che costituiranno la base per la stipula con l Enasarco della Convenzione applicativa del nuovo accordo economico collettivo), è stato anche descritto il meccanismo che dovrà essere seguito ai fini della restituzione alla casa mandante delle somme accantonate presso il Firr, al verificarsi delle fattispecie di esclusione del diritto dell agente sopra ricordate. Si prevede che la ditta mandante, per ottenere il rimborso da parte dell Enasarco delle somme in questione, dovrà trasmettere all Ente, entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto, una dichiarazione, sottoscritta anche dall agente, che attesti che lo scioglimento del contratto è dovuto ad una delle cause suddette. In caso di contestazione fra le parti interessate in ordine alla effettiva ricorrenza di tali cause, l Enasarco procederà alla liquidazione delle somme di spettanza, ad esito del componimento della controversia, in via giudiziaria o stragiudiziale. 12

13 B) L indennità suppletiva di clientela L art. 10, capo II, lett. A), come sopra accennato, detta la regolamentazione dell indennità suppletiva di clientela. Tale indennità, corrisposta direttamente dalla casa mandante, spetta in tutti i casi di cessazione del rapporto, che non siano dovuti a fatto o colpa dell agente. Essa è da calcolarsi sull ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque dovute all agente fino alla data di cessazione del rapporto, secondo le aliquote già previste dal precedente accordo economico del 1988 e dall accordo-ponte del Sono stati peraltro adeguati i valori degli importi annui sui quali computare l aliquota aggiuntiva dello 0,5% (dopo i primi tre anni di durata del rapporto) o dell 1% (dopo il sesto anno compiuto). Fino alla data del 31 dicembre 2001, tale importo annuo era pari a 72 milioni di lire; dal 1 gennaio 2002, l importo di cui trattasi è pari 45 mila euro. Come già accennato, la nuova configurazione dell indennità di clientela, con la sua articolazione ulteriore su due elementi (quello di cui sopra e l elemento meritocratico, di cui appresso), rende la normativa contrattuale indubbiamente ancora più conforme di prima al dettato dell art cod. civ. B1) L elemento meritocratico In aggiunta all importo dell indennità di clientela risultante dal computo di cui alla lett. A, sarà riconosciuta all agente un ulteriore somma, sempre a titolo di indennità suppletiva di clientela, a condizione che, allo scioglimento del contratto, l agente abbia aumentato i clienti del preponente o abbia sensibilmente sviluppato il volume di affari, in modo da procurare al preponente sostanziali vantaggi anche dopo la cessazione del rapporto. La quota di indennità suppletiva di clientela, legata al criterio meritocratico, sarà calcolata nelle seguenti misure: - 1 % del valore annuo di incremento delle provvigioni, se il tasso di incremento non risulti superiore al 100%; - 2% del valore annuo dell incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 100%; - 3% del valore annuo dell incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 150%; - 4% del valore annuo dell incremento, se il tasso dell incremento risulti superiore al 200%; - 5% del valore annuo dell incremento, se il tasso di incremento risulti superiore al 250%; - 6% del valore annuo dell incremento, se il tasso di incremento risulti superiore 300%; - 7% del valore annuo dell incremento se il tasso di incremento risulti superiore al 350%. L elemento meritocratico costituisce una delle novità più rilevanti del nuovo accordo. Su tale elemento, per comune scelta delle parti stipulanti, si è ritenuto di puntare, per caratterizzare in termini qualitativi l operazione di rinnovo contrattuale. L obiettivo concordemente perseguito è quello di evitare o comunque ridurre il contenzioso giudiziario, che si era avuto sull'applicazione della disciplina collettiva in tema di indennità 13

14 di scioglimento del contratto di agenzia e che aveva condotto, in alcuni casi specifici, alla disapplicazione, ad opera del giudice, delle disposizioni collettive, per un loro asserito contrasto non tanto con precise disposizioni inderogabili di legge, quanto con lo spirito della norma dell art Tale asserito contrasto si sarebbe essenzialmente fondato, a detta della giurisprudenza minoritaria, sulla ratio meritocratica della norma di legge (e della direttiva comunitaria) e sull assenza di qualsiasi elemento di tale tipo nelle disposizioni della contrattazione collettiva. Oggi, alla luce della nuova regolamentazione dell istituto, può ragionevolmente ritenersi superata l argomentazione sopra ricordata, sia in via di principio sia in punto di fatto. L elemento meritocratico non solo è previsto e dettagliatamente regolato dalla normativa contrattuale, ma i criteri di computo di tale elemento sono congegnati in modo tale da far risultare fortemente premiante il meccanismo stesso. L importo dell elemento meritocratico, infatti, varia in funzione di due fattori: l uno è costituito dalla base imponibile (pari alla differenza fra i guadagni annui finali dell agente e rappresentante e quelli annui iniziali, rivalutati) e l altro è rappresentato dall aliquota percentuale che si applica su tale base imponibile. L aliquota è a sua volta variabile in termini non proporzionali, bensì progressivi, e si determina in rapporto all incidenza della base imponibile rispetto al valore iniziale preso a riferimento. In proposito può ricordarsi che il valore iniziale e quello finale, come chiaramente specificato nell art. 11, si individuano di norma sulla base delle prime quattro liquidazioni trimestrali e delle ultime quattro. Nel caso di rapporti di agenzia di durata superiore ai cinque o ai dieci anni, all atto della cessazione, i valori di cui trattasi si determinano in base alla media annua riferita alle prime otto liquidazioni trimestrali e alle ultime otto ovvero alle prime dodici e alle ultime dodici. Per maggiore chiarezza, si riportano in allegato sia alcuni esempi pratici di calcolo della quota meritocratica dell indennità suppletiva di clientela, sia alcune formule sintetiche per il calcolo stesso. C) L importo massimo dell indennità Va infine notato, in merito all importo massimo dell indennità di scioglimento del contratto spettante all agente o rappresentante, che la somma del Firr (art. 10, capo I) e dell indennità di clientela tradizionale (art. 10, capo II, lett. A) va riconosciuta ovviamente, in quanto spettante nel suo effettivo importo, risultante dall applicazione dei criteri di calcolo previsti dalle disposizioni collettive, anche quando tale importo sia superiore al limite massimo fissato dal terzo comma dell art cod. civ. Viceversa, la quota meritocratica dell indennità di clientela di nuova istituzione va riconosciuta solo entro il limite massimo di legge. Ne consegue che detto elemento meritocratico opera solo per la parte differenziale tra tale ammontare massimo e la somma del Firr e dell indennità di clientela tradizionale. In altri termini, se la somma di questi ultimi due elementi è pari al 90% del massimale di legge, l importo della quota meritocratica potrà essere al massimo pari al 10% residuo. Così, se l agente avesse maturato, a titolo di Firr e indennità di clientela, una somma superiore al limite massimo di legge, non si farà luogo ad alcuna ulteriore corresponsione a titolo di quota meritocratica. 14

15 D) La norma transitoria La disposizione transitoria inserita in calce agli artt. 10 e 11 è applicativa del principio che le modifiche introdotte nella normativa collettiva con il rinnovo della regolamentazione non devono avere riflessi sul pregresso. La norma transitoria prevede pertanto che i nuovi importi degli scaglioni annui di provvigione ai fini del Firr (che sono stati arrotondati di pochi euro), nonché dello scaglione su cui si calcolano le aliquote aggiuntive dello 0,5% e dell 1%, rispettivamente dopo tre e sei anni di durata del rapporto, ai fini dell indennità di clientela (quota A), elevato da 72 milioni a 45 mila euro, hanno effetto dal 1 gennaio Essi sono pertanto applicabili esclusivamente sulle provvigioni e tutte le altre somme di competenza dell agente o rappresentante dal 1 gennaio in poi. Più significativa è la disposizione del secondo comma della norma transitoria, riguardante l elemento meritocratico. Il principio di evitare qualsiasi onere pregresso per effetto dell introduzione di tale elemento comporta che detto istituto, che opera solo in termini differenziali (ammontare finale dei guadagni meno ammontare iniziale, in termini reali), abbia effetto per il futuro: ciò significa, in buona sostanza, che il valore di tale elemento andrà aumentando con il passare del tempo, mentre nelle fasi iniziali di applicazione della normativa risulterà di importo contenuto In particolare, per i contratti di agenzia in atto alla data del 20 marzo 2002 (data di sottoscrizione del nuovo accordo), stipulati prima del gennaio 2001, il dato iniziale dei guadagni complessivi dell agente, da confrontare con il dato finale, per determinare il valore dell incremento (in termini differenziali) prodotto dall attività svolta dall agente nel corso del rapporto, è costituito dalle somme di competenza dell anno 2001 (quattro liquidazioni trimestrali, riferite al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre). Nel caso che, alla cessazione del rapporto, questo abbia avuto una durata superiore a cinque anni o a dieci anni, il dato iniziale sarà, rispettivamente, quello risultante dalle otto liquidazioni trimestrali del 2000 e 2001 ovvero quello risultante dalle dodici liquidazioni trimestrali del 1999, 2000 e Patto di non concorrenza (Art. 14) Con tale articolo si disciplina il patto di non concorrenza post contrattuale in conformità con le disposizioni introdotte dall art bis del Codice Civile. In particolare, viene quantificata l indennità che spetta, dopo la cessazione del rapporto, sia agli agenti con vincolo di esclusiva per una sola ditta sia a quelli che operano senza tale vincolo. L inserimento di detta clausola nei contratti individuali di agenzia dovrebbe essere previsto solo nei casi in cui si ritenga necessario, se non indispensabile, vincolare l agente con tale patto. Ricordiamo che il patto di non concorrenza incontra precisi limiti di durata (non più di due anni), di oggetto (prodotti per i quali l agente ha svolto in precedenza l incarico per la ditta mandante), di luogo (territorio nel quale è stata esercitata in precedenza l attività), di forma (forma scritta). Per quanto concerne l obbligo del compenso, va rimarcato che tale 15

16 compenso non ha natura provvigionale e va corrisposto in occasione della cessazione del rapporto di agenzia. L opportunità di prevedere la determinazione, nel contesto dell Accordo Economico Collettivo, dell indennità spettante all agente nel caso di accettazione del patto di non concorrenza, nasce dalle recenti modifiche introdotte dall art. 23 della legge del 29 dicembre 2000, n. 422 all art bis del Codice Civile. Tale norma dispone infatti che in assenza di una specifica previsione contrattuale della misura dell indennità, il patto di non concorrenza resta valido e l ammontare dell indennità sarà determinato giudizialmente in via equitativa. L importo complessivo dell indennità per il patto di non concorrenza è stabilito dall accordo nelle seguenti misure, che fanno riferimento ad un patto di durata biennale (durata massima consentita dall art bis). Monomandatario: 8 mensilità (fino a 5 anni); 10 mensilità (tra 5 e 10 anni); 12 mensilità (oltre 10 anni) Plurimandatario: 6 mensilità (fino a 5 anni); 8 mensilità (tra 5 e 10 anni); 10 mensilità (oltre 10 anni) Nel caso di un patto con validità temporale di minore durata, la misura del compenso va ovviamente ridotta. Tale riduzione avviene però secondo un criterio non esattamente proporzionale. Infatti la disposizione prevede che il riproporzionamento sia effettuato sulla base di un parametro 40 per il primo anno e di 60 per il secondo anno. Ciò comporta che per un patto di durata di dodici mesi, il compenso dovuto per effetto della norma collettiva sarà pari al 40% dell importo indicato nella tabella. Nel caso di un patto valido per diciotto mesi, il compenso stesso risulta pari al 70% dell importo della tabella. Va altresì ricordato che le misure del compenso di cui trattasi, come risulta dalla tabella di cui sopra, sono ulteriormente differenziate, in linea con i parametri indicati dall art bis, in relazione alla durata del rapporto di agenzia, all esistenza o meno del vincolo di esclusiva per una sola ditta. Un ulteriore differenziazione riguarda il caso delle dimissioni dell agente plurimandatario. E previsto altresì che per l agente plurimandatario, se il rapporto cessato valga almeno l 80% del totale dei suoi guadagni, la misura dell indennità per il patto di non concorrenza sarà pari a quella stabilita per il monomandatario. Una disposizione di rilievo è quella concernente gli effetti dell inadempimento dell agente (ultimo comma dell art. 14). Si prevede che, in caso di violazione del patto di non concorrenza, l agente o rappresentante è tenuto a restituire le somme eventualmente già percepite per il titolo in questione ed, a sua volta, deve corrispondere alla ditta mandante una penale pari alla metà dell indennità. Riteniamo che detta norma intenda determinare, in via presuntiva, il danno derivante dall inadempimento dell agente. Ci sembra, peraltro, che dalla norma stessa non sia ricavabile il criterio dell esaustività della penale: appare pertanto sostenibile che sia l agente sia la ditta mandante abbiano la facoltà di provare che il danno concretamente provocato dall inadempimento sia stato inferiore o superiore all importo convenzionale 16

17 previsto dalla disposizione di cui trattasi e, quindi, di chiedere il risarcimento del danno effettivo. A questo proposito, sarà opportuno inserire nella lettera di incarico individuale una clausola che, richiamando l art cod. civ., faccia espressamente salva la possibilità per la casa mandante di chiedere il risarcimento del danno ulteriore. Sempre a questo riguardo va anche ricordato il disposto dell art cod. civ., circa la possibilità di un equa riduzione da parte del giudice dell ammontare della penale, in relazione all effettiva incidenza dell inadempimento. 7 Altre modifiche Oltre le modifiche sopra illustrate, che a nostro avviso costituiscono quelle più rilevanti del rinnovo contrattuale, forniamo qui di seguito sintetiche indicazioni su ulteriori istituti e disposizioni per l accordo economico. 7.1 Malattia ed infortunio Gravidanza e puerperio (artt. 12 e 13) Polizza assicurativa L art. 12 del nuovo Accordo Economico Collettivo ha ridefinito il trattamento previsto per i casi di: morte per infortunio, invalidità permanente totale per infortunio, ricovero ospedaliero, in base alla polizza assicurativa da stipularsi tramite la Fondazione ENASARCO. Gli importi da corrispondere ai beneficiari della polizza (agenti e rappresentanti o loro eredi) al verificarsi degli eventi sopradescritti sono stati aumentati rispetto a quelli contemplati nell Accordo del Considerato il notevole lasso di tempo trascorso dall ultima regolamentazione collettiva, si è reso necessario adeguare gli importi dovuti per ciascun evento a livelli più attuali. Le disposizioni regolamentari per la stipulazione della polizza assicurativa da parte dell ENASARCO costituiscono oggetto del documento allegato all AEC. Le nuove misure delle prestazioni garantite dalla polizza avranno effetto dal momento in cui l Enasarco, che è il soggetto onerato di tale adempimento, avrà provveduto ad adeguare la polizza in vigore. Fino a quella data restano confermate le prestazioni previste dalla corrispondente norma dell accordo del In proposito va ricordato che il trasferimento dell onere della stipulazione della polizza assicurativa in parola dalle aziende all Enasarco è stato concordato nel 1988 ed ha cominciato ad avere effettiva applicazione dal L Ente trae le risorse per il finanziamento della polizza dall utilizzo dell interesse del 4% calcolato sugli accantonamenti al Firr. Gravidanza e puerperio L art. 13 dell Accordo Economico Collettivo 20 marzo 2002 ha disciplinato i casi di assenza per gravidanza e puerperio dell agente o rappresentante, non contemplati nel precedente Accordo del

18 Nell art. 13 è stabilito che, in caso di gravidanza e puerperio dell agente o rappresentante, il rapporto di agenzia resterà sospeso, ad ogni effetto, su richiesta dell agente o rappresentante medesima, per un periodo di 8 mesi, non potendo la ditta, in tale periodo, procedere alla risoluzione del rapporto. Sono inoltre disciplinati i rapporti tra le parti sotto il profilo della sostituzione dell agente o rappresentante durante il periodo di assenza della stessa. La previsione della regolamentazione dei casi di gravidanza e puerperio dell agente o rappresentante attraverso l individuazione di un periodo prestabilito (8 mesi) di sospensione del rapporto rappresenta una novità rispetto al precedente Accordo, in forza del quale i periodi di assenza della lavoratrice per gravidanza e puerperio venivano ricondotti alla malattia o all infortunio Trattamento di previdenza (art. 15) L art. 15 del nuovo Accordo ha previsto, adeguandosi a quanto stabilito dalla vigente regolamentazione dell Enasarco (che costituisce la fonte primaria della materia), che il trattamento di previdenza in favore dell agente e rappresentante di commercio viene attuato attraverso il versamento, da parte delle ditte mandanti, di un contributo del 5,75% sulle provvigioni (e tutte le altre somme) liquidate agli stessi e da un pari contributo a carico dell agente o rappresentante, che sarà trattenuto dalle ditte all atto della liquidazione delle provvigioni stesse. Con riferimento ai casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni o da società a responsabilità limitata, é stato previsto l obbligo, per le case mandanti, di effettuare il versamento di un contributo del 2% su tutte le provvigioni corrisposte, al fine di finanziare un apposito Fondo di assistenza Iscrizione ENASARCO (art. 16) L art. 16 ha stabilito, sempre recependo le modifiche introdotte dal vigente Regolamento delle prestazioni istituzionali dell Enasarco, che le ditte mandanti hanno l obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all ENASARCO entro 30 giorni (nell Accordo del 1988 era previsto un termine di tre mesi) dall inizio del rapporto di agenzia e rappresentanza. In proposito ricordiamo che l iscrizione tardiva comporta l applicazione di una specifica sanzione pecuniaria e che vanno iscritti all Ente tutti i soggetti che svolgano effettivamente l attività di agenzia e rappresentanza commerciale, indipendentemente dalla loro iscrizione nel ruolo professionale, di cui alla legge n. 204/ Controversie (art. 18) Ai sensi dell art.18, le parti stipulanti si riservano di istituire una commissione nazionale paritetica per l esame e la definizione delle controversie circa l interpretazione e l applicazione dell AEC. 18

Indennità suppletiva di clientela

Indennità suppletiva di clientela Indennità suppletiva di clientela mario marsico Alla luce del recente rinnovo dell AEC settore Commercio L Accordo economico collettivo che disciplina il rapporto di agenzia e rappresentanza nei diversi

Dettagli

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA NOTE DI COMMENTO ALL AEC 20 MARZO 2002

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA NOTE DI COMMENTO ALL AEC 20 MARZO 2002 AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA NOTE DI COMMENTO ALL AEC 20 MARZO 2002 1 - Sfera di applicazione e definizioni (Art. 1) 1.1 Le modifiche apportate all art. 1 hanno riguardato:

Dettagli

Sommario 1. ASPETTI CIVILISTICI E CONTRATTUALI 1

Sommario 1. ASPETTI CIVILISTICI E CONTRATTUALI 1 Sommario 1. ASPETTI CIVILISTICI E CONTRATTUALI 1 1.1 Definizione 1 1.2 Fonti legislative e contrattuali in tema di agenzia 2 1.2.1 Il Codice civile 2 1.2.2 Gli Accordi Economici Collettivi (AEC) 3 1.2.3

Dettagli

M A N A G E R S & P A R T N E R S

M A N A G E R S & P A R T N E R S _ IAS 37 Fondo Indennità Suppletiva di Clientela e Fondo Indennità Meritocratica PREMESSA La finalità dello IAS 37 è di assicurare che siano applicati agli accantonamenti e alle passività e attività potenziali

Dettagli

Il nuovo Accordo Economico Collettivo per gli agenti e i rappresentanti del settore

Il nuovo Accordo Economico Collettivo per gli agenti e i rappresentanti del settore Il nuovo Accordo Economico Collettivo per gli agenti e i rappresentanti del settore industria. a cura di Valentina Prascina Il 30 luglio 2014, nella sede nazionale di Confindustria è stato sottoscritto

Dettagli

Il recesso per giusta causa e la clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia

Il recesso per giusta causa e la clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia Il recesso per giusta causa e la clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia Autore: Pistone Alessio In: Diritto civile e commerciale La disciplina civilistica del rapporto di agenzia non contiene

Dettagli

GLI ELEMENTI ESSENZIALI E NATURALI DEL CONTRATTO DI AGENZIA. Avv. Matteo Pollaroli Milano, 21 ottobre 2014

GLI ELEMENTI ESSENZIALI E NATURALI DEL CONTRATTO DI AGENZIA. Avv. Matteo Pollaroli Milano, 21 ottobre 2014 GLI ELEMENTI ESSENZIALI E NATURALI DEL CONTRATTO DI AGENZIA Avv. Matteo Pollaroli Milano, 21 ottobre 2014 1 IL CONTRATTO DI AGENZIA: NOZIONE E FORMA Con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente

Dettagli

Risoluzione dell'agenzia delle Entrate (RIS) n. 59 /E del 9 aprile 2004

Risoluzione dell'agenzia delle Entrate (RIS) n. 59 /E del 9 aprile 2004 Risoluzione dell'agenzia delle Entrate (RIS) n. 59 /E del 9 aprile 2004 OGGETTO: Istanza di interpello - XX S.p.a. Accantonamento per indennità di fine rapporto di agenzia La società XX S.p.a. (di seguito

Dettagli

IL NUOVO AEC DEGLI AGENTI DI COMMERCIO DEL 30 LUGLIO 2014

IL NUOVO AEC DEGLI AGENTI DI COMMERCIO DEL 30 LUGLIO 2014 IL NUOVO AEC DEGLI AGENTI DI COMMERCIO DEL 30 LUGLIO 2014 Unindustria di Reggio Emilia 2 ottobre 2014 Prof. Avv. Fabio Bortolotti Avv. Mariaelena Giorcelli BBM Partners Buffa Bortolotti & Mathis, Torino

Dettagli

RISOLUZIONE N. 115/E

RISOLUZIONE N. 115/E RISOLUZIONE N. 115/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 agosto 2005 OGGETTO: Provvigioni da contratto di agenzia Periodo d imposta di competenza Articolo 109 del TUIR. Con l interpello

Dettagli

Enasarco: nuovo Regolamento di Previdenza, nuova aliquota contributiva e nuovi massimali provvigionali dal 2013

Enasarco: nuovo Regolamento di Previdenza, nuova aliquota contributiva e nuovi massimali provvigionali dal 2013 ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 11 1 MARZO 2013 Enasarco: nuovo Regolamento di Previdenza, nuova aliquota contributiva e

Dettagli

pag. Capitolo 1 Il contratto di agenzia: nozione ed elementi caratterizzanti

pag. Capitolo 1 Il contratto di agenzia: nozione ed elementi caratterizzanti Indice pag. Capitolo 1 Le fonti del contratto d agenzia 1.1. L origine storica del contratto d agenzia 1 1.2. Gli accordi economici collettivi 9 1.3. La disciplina codicistica 18 1.3.1. I riferimenti normativi

Dettagli

CONTRATTO DI AGENZIA. Nozione - Art Codice Civile

CONTRATTO DI AGENZIA. Nozione - Art Codice Civile Nozione - Art. 1742 Codice Civile Contratto con il quale una parte, AGENTE, assume stabilmente e verso retribuzione l incarico di promuovere contratti in una zona determinata. n.b. l agente assume il nome

Dettagli

IL CONTRATTO DI AGENZIA

IL CONTRATTO DI AGENZIA Agenti Treviso IL CONTRATTO DI AGENZIA art 1742 Con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti

Dettagli

VADEMECUM PER IL CONSUMATORE CHE SI RIVOLGE AD UNA AGENZIA IMMOBILIARE. a cura del Servizio Tutela del Consumatore e della Proprietà Industriale

VADEMECUM PER IL CONSUMATORE CHE SI RIVOLGE AD UNA AGENZIA IMMOBILIARE. a cura del Servizio Tutela del Consumatore e della Proprietà Industriale VADEMECUM PER IL CONSUMATORE CHE SI RIVOLGE AD UNA AGENZIA IMMOBILIARE a cura del Servizio Tutela del Consumatore e della Proprietà Industriale Anno 2008 Conoscere le Agenzie Immobiliari Presso ciascuna

Dettagli

tra la Federazione Nazionale Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio;

tra la Federazione Nazionale Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio; Accordo Economico Collettivo 13 ottobre 1958 per la modifica dell'accordo Economico Collettivo sulla disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 30 giugno 1938. (Accordo economico

Dettagli

IL CONTRATTO DI MANDATO E QUELLO DI COMMISSIONE: DIFFERENZE CIVILISTICHE E DISCIPLINA AI FINI DELL IVA

IL CONTRATTO DI MANDATO E QUELLO DI COMMISSIONE: DIFFERENZE CIVILISTICHE E DISCIPLINA AI FINI DELL IVA IL CONTRATTO DI MANDATO E QUELLO DI COMMISSIONE: DIFFERENZE CIVILISTICHE E DISCIPLINA AI FINI DELL IVA - a cura Paolo Giovanetti - Il contratto di Mandato è disciplinato dall art. 1703 del codice civile.

Dettagli

Area Lavoro e Relazioni Industriali

Area Lavoro e Relazioni Industriali Verbale di accordo 10 luglio 2016 per il rinnovo del CCNL servizi ambientali Indicazioni per la prima applicazione della parte economica Area Lavoro e Relazioni Industriali Ottobre 2016 Premessa Tutti

Dettagli

Dentro la Notizia. 13 Novembre 2013

Dentro la Notizia. 13 Novembre 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 145/2013 NOVEMBRE/6/2013 (*) 13 Novembre 2013 CON LA CIRCOLARE N. 33

Dettagli

Allegato alla delibera n. 133 del 31 ottobre Regolamento. Trattamento di quiescenza e di previdenza

Allegato alla delibera n. 133 del 31 ottobre Regolamento. Trattamento di quiescenza e di previdenza Allegato alla delibera n. 133 del 31 ottobre 2017 Regolamento Trattamento di quiescenza e di previdenza SOMMARIO ART. 1 DISCIPLINA ED AMBITO DI APPLICAZIONE... 1 ART. 2 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DI PREVIDENZA...

Dettagli

Variazioni e modifiche unilaterali del contratto di agenzia: preavviso per le modifiche e per il recesso. Avv. Alessandro Limatola Limatola Avvocati

Variazioni e modifiche unilaterali del contratto di agenzia: preavviso per le modifiche e per il recesso. Avv. Alessandro Limatola Limatola Avvocati Variazioni e modifiche unilaterali del contratto di agenzia: preavviso per le modifiche e per il recesso Avv. Alessandro Limatola Limatola Avvocati 1 ART. 2 AEC INDUSTRIA: ZONA ED ESCLUSIVA, VARIAZIONI

Dettagli

Prot. n 186/2011 Venezia, 7 marzo Rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.

Prot. n 186/2011 Venezia, 7 marzo Rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi. Prot. n 186/2011 Venezia, 7 marzo 2011 Rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi. Il 26 febbraio 2011 è stata sottoscritta l ipotesi dell accordo di rinnovo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 61/E. Roma, 16 maggio Oggetto: Istanza di interpello Art. 47 TUIR Associazione in partecipazione Recesso dell associato X

RISOLUZIONE N. 61/E. Roma, 16 maggio Oggetto: Istanza di interpello Art. 47 TUIR Associazione in partecipazione Recesso dell associato X RISOLUZIONE N. 61/E Roma, 16 maggio 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. n. 2005/77753 Oggetto: Istanza di interpello Art. 47 TUIR Associazione in partecipazione Recesso dell associato

Dettagli

Guida Esempi di calcolo del contributo Enasarco

Guida Esempi di calcolo del contributo Enasarco Guida Esempi di calcolo del contributo Enasarco Questa guida riporta alcuni esempi di calcolo del contributo Enasarco. Sono stati utilizzati i criteri di calcolo validi dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre

Dettagli

1 Articolo così modificato dall art. 2 D.lgs. 15 feb. 1999, n. 65 in vigore dal 4 apr

1 Articolo così modificato dall art. 2 D.lgs. 15 feb. 1999, n. 65 in vigore dal 4 apr Art. 1742. Nozione Con contratto di agenzia una parte assume stabilmente l incarico di promuovere, per conto dell altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata (C.N. 290).

Dettagli

proposta di legge n. 49

proposta di legge n. 49 REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 49 a iniziativa dei Consiglieri Urbinati, Busilacchi, Talè presentata in data 26 aprile 2016 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNO VITALIZIO E TRATTAMENTO

Dettagli

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 26 Maggio 2003 Circolare n. 93 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici

Dettagli

CCNL IGIENE AMBIENTALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE: UNA TANTUM E ANTICIPAZIONE FORFETTARIA MENSILE (AFM)

CCNL IGIENE AMBIENTALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE: UNA TANTUM E ANTICIPAZIONE FORFETTARIA MENSILE (AFM) INFORMATIVA N. 215 05 GIUGNO 2015 Contrattuale CCNL IGIENE AMBIENTALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE: UNA TANTUM E ANTICIPAZIONE FORFETTARIA MENSILE (AFM) Verbale di intesa del 21 maggio 2015 Protocollo del 21

Dettagli

Srl commerciali - Soci lavoratori e amministratori - Obblighi contributivi - Novità del DL n. 78 INDICE. Circolare n. 17.

Srl commerciali - Soci lavoratori e amministratori - Obblighi contributivi - Novità del DL n. 78 INDICE. Circolare n. 17. Via Principe Amedeo 11 10123 Torino c.f. e p.iva 06944680013 Tel. 011 8126939 Fax. 011 8122079 Email: info@studiobgr.it www.studiobgr.it Circolare n. 17 del 9 luglio 2010 Srl commerciali - Soci lavoratori

Dettagli

Comune di Mortara. Pagina 1 di 8

Comune di Mortara. Pagina 1 di 8 REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE FINANZIATE AI SENSI DELL ART. 208 D. L.VO 285/92 Pagina 1 di 8 Art.1 AMBITO

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 37 12.10.2016 Le provvigioni passive per agenti e rappresentanti Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La casa mandante è tenuta a liquidare

Dettagli

CCRL Non dirigenti Regionali Contratto collettivo regionale di lavoro del personale regionale non dirigente biennio economico

CCRL Non dirigenti Regionali Contratto collettivo regionale di lavoro del personale regionale non dirigente biennio economico Pagina 1 di 7 Contratto collettivo regionale di lavoro del personale regionale non dirigente biennio economico 2002-2003 Art. 1 (Ambito di applicazione del contratto) 1. Il presente contratto collettivo

Dettagli

Enasarco: versamento del contributo Firr 2015. Adempimento in vista per le aziende preponenti che hanno alle proprie dipendenze agenti e

Enasarco: versamento del contributo Firr 2015. Adempimento in vista per le aziende preponenti che hanno alle proprie dipendenze agenti e Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 52 18.03.2016 Enasarco: versamento del contributo Firr 2015 Il 31 marzo 2016 scade il versamento annuale del contributo Firr

Dettagli

Risoluzione N.107/E QUESITO

Risoluzione N.107/E QUESITO Risoluzione N.107/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2007 OGGETTO: Istanza di interpello Prenotazione a debito dell imposta di registro - Articolo 59, comma 1, lettera d) del

Dettagli

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web:

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web: Circolare n. 13 - pagina 1 di 7 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 13 del 30 novembre 2012 Nuove regole per il pagamento delle transazioni commerciali Riferimenti normativi: Decreto Legislativo n.

Dettagli

AREA TEMATICA: Osservatorio Giurisprudenziale Giurisprudenza di Merito Centro Studi

AREA TEMATICA: Osservatorio Giurisprudenziale Giurisprudenza di Merito Centro Studi AREA TEMATICA: Osservatorio Giurisprudenziale Giurisprudenza di Merito Centro Studi INDICE DEI DOCUMENTI PRESENTI NELL AREA TEMATICA 1. Segnalazione del 21.11.2010 avv.loredana Rondelli Studio Legale avv.

Dettagli

Circolare N. 95 del 26 Giugno 2015

Circolare N. 95 del 26 Giugno 2015 Circolare N. 95 del 26 Giugno 2015 Premi di secondo livello 2014: decontribuzione più leggera nel limite dell'1,6% della retribuzione del lavoratore Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

PROVVEDIMENTO N DEL 9 MARZO 2007 L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO N DEL 9 MARZO 2007 L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO PROVVEDIMENTO N. 2509 DEL 9 MARZO 2007 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA SPETTANTI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 246, COMMA 3 E 280, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, AI COMMISSARI

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA RISOLUZIONE N. 275/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 regime per i contribuenti minimi legge 24 dicembre

Dettagli

Lettera d incarico d agenzia 1 Nome delle parti, relativi indirizzi, dati fiscali, numero di iscrizione a Ruolo dell Agente.

Lettera d incarico d agenzia 1 Nome delle parti, relativi indirizzi, dati fiscali, numero di iscrizione a Ruolo dell Agente. Lettera d incarico d agenzia 1 Nome delle parti, relativi indirizzi, dati fiscali, numero di iscrizione a Ruolo dell Agente. In relazione alle intese intercorse, vi confermiamo, con la presente, l incarico

Dettagli

Il trattamento dell indennità per la cessazione del rapporto di agenzia incassato dalle società di persone

Il trattamento dell indennità per la cessazione del rapporto di agenzia incassato dalle società di persone Focus di pratica professionale di Gianluca Marcheselli Il trattamento dell indennità per la cessazione del rapporto di agenzia incassato dalle società di persone Premessa Il codice civile, nel disciplinare

Dettagli

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D OPERA

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D OPERA DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE D OPERA INTELLETTUALE OCCASIONALE AL PROF. ERNESTO GIANOLI L anno 2013 (duemilatredici), il giorno 30 (trenta) del mese di Gennaio presso la

Dettagli

NEWSLETTER 27/2015. Corato, 19 novembre 2015 SOMMARIO

NEWSLETTER 27/2015. Corato, 19 novembre 2015 SOMMARIO NEWSLETTER 27/2015 Corato, 19 novembre 2015 SOMMARIO 1 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 L esposizione che segue, rappresenta una breve sintesi di disposizioni legislative, chiarimenti

Dettagli

Federazione Italiana dei Dirigenti Agricoli (Dir-Agri), aderente alla Confederdia,

Federazione Italiana dei Dirigenti Agricoli (Dir-Agri), aderente alla Confederdia, indietro VERBALE DI ACCORDO L'anno 2013 il giorno 8 del mese di luglio, in Roma presso la sede della Confederazione Generale dell'agricoltura Italiana (Confagricoltura) - Corso Vittorio Emanuele n. 101

Dettagli

Periodico informativo n. 113/2014. Enasarco. Contributi 2014 in scadenza

Periodico informativo n. 113/2014. Enasarco. Contributi 2014 in scadenza Periodico informativo n. 113/2014 Enasarco. Contributi 2014 in scadenza Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che, il 20 agosto p.v. scade

Dettagli

I chiarimenti dell Agenzia sull aumento dell aliquota IVA ordinaria al 22%

I chiarimenti dell Agenzia sull aumento dell aliquota IVA ordinaria al 22% Fiscal Flash La notizia in breve N. 279 06.11.2013 I chiarimenti dell Agenzia sull aumento dell aliquota IVA ordinaria al 22% L Agenzia con Circolare n.32/e del 5 novembre 2013 fornisce dei chiarimenti

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE 1 OGGETTO CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO QUESITO (posto in data 14 ottobre 2009) In data 01/02/2008 mi viene conferito l incarico temporaneo di durata non superiore a mesi 6, rinnovato in continuità

Dettagli

PREMESSA...pag. 9 Finalità e competenze dell Ente...» 9

PREMESSA...pag. 9 Finalità e competenze dell Ente...» 9 INDICE PREMESSA...pag. 9 Finalità e competenze dell Ente...» 9 Sezione Prima - LA CONTRIBUZIONE ENASARCO Soggetti obbligati e soggetti esclusi...pag. 12 Contribuzione ENASARCO e iscrizione al R.A.R....»

Dettagli

La distribuzione commerciale. I contratti di distribuzione commerciale nel quadro normativo comunitario. La tutela della concorrenza

La distribuzione commerciale. I contratti di distribuzione commerciale nel quadro normativo comunitario. La tutela della concorrenza INDICE SOMMARIO Parte introduttiva (GERARDO VILLANACCI)................ Pag. 1 Sezione I La distribuzione commerciale 1. Premessa. 2. La distribuzione commerciale diretta e indiretta. 3. I contratti della

Dettagli

CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI. Con la presente scrittura privata tra le sottoscritte parti: Barone di seguito anche denominata preponente;

CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI. Con la presente scrittura privata tra le sottoscritte parti: Barone di seguito anche denominata preponente; CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI Con la presente scrittura privata tra le sottoscritte parti:! Ta Tta Srls, Via Largo Taverna 8 80044 Ottaviano (NA) con Partita IVA 07670511216 nella persona del proprio

Dettagli

Contratto di lavoro intermittente

Contratto di lavoro intermittente Contratto di lavoro intermittente Disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, vigente dal 25 giugno 2015. Il testo va ad abrogare gli articoli sul contratto di lavoro intermittente, in particolare gli artt. Da

Dettagli

CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI. Acon Software S.r.l. con sede legale in via La Pira, 21 Firenze (FI) P.Iva

CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI. Acon Software S.r.l. con sede legale in via La Pira, 21 Firenze (FI) P.Iva CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI Con la presente scrittura privata tra le sottoscritte parti: Acon Software S.r.l. con sede legale in via La Pira, 21 Firenze (FI) P.Iva 04638770489, in persona del

Dettagli

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,06 luglio 2007

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,06 luglio 2007 CIRCOLARE N. 42/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,06 luglio 2007 OGGETTO: Deducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela e per indennità meritocratica

Dettagli

7 Allegato D alla Delib.G.R. n. 49/53 del

7 Allegato D alla Delib.G.R. n. 49/53 del SCHEMA TIPO DI CONTRATTO REGOLANTE IL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO DELL AZIENDA REGIONALE DELL EMERGENZA E URGENZA DELLA SARDEGNA (AREUS) PREMESSO CHE Il Direttore generale

Dettagli

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.

COMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. COMUNE DI NERVIANO Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art.

Dettagli

Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003

Risoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003 Risoluzione n.185/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Fondo di Previdenza Complementare per il personale

Dettagli

La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri

La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri decreto che ha sancito il passaggio al Fondo lavoratori dipendenti dell'inps La soppressione del Fondo degli autoferrotranvieri (Dlgs 414/96) Con il DLgs 29 giugno 1996, n. 414, sono state emanate disposizioni,

Dettagli

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall INPS al raggiungimento di una determinata età anagrafica ed anzianità

Dettagli

Scheda approfondita LAVORO RIPARTITO

Scheda approfondita LAVORO RIPARTITO Scheda approfondita LAVORO RIPARTITO Nozione Finalità Ambito soggettivo di applicazione Legenda Contenuto Precisazioni Riferimenti normativi Ambito oggettivo di applicazione Forma Durata Trattamento economico

Dettagli

CONTRATTO A TERMINE E CONTRATTO A PROGETTO

CONTRATTO A TERMINE E CONTRATTO A PROGETTO CONTRATTO A TERMINE E CONTRATTO A PROGETTO Avv. Giovanni Cinque CONTRATTO A TERMINE Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro In determinati

Dettagli

Transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni

Transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni Ai Gentili Clienti Transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni PREMESSA Con un nuovo D.Lgs. il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva

Dettagli

Roma, 2 febbraio 2016 OGGETTO: SULLE INDENNITÀ CONNESSE ALLA PRIMA ASSEGNAZIONE DEL MAGISTRATO.

Roma, 2 febbraio 2016 OGGETTO: SULLE INDENNITÀ CONNESSE ALLA PRIMA ASSEGNAZIONE DEL MAGISTRATO. Roma, 2 febbraio 2016 OGGETTO: SULLE INDENNITÀ CONNESSE ALLA PRIMA ASSEGNAZIONE DEL MAGISTRATO. Abstract: al magistrato assegnato alla prima sede di servizio spetta, anzitutto, una indennità di assegnazione,

Dettagli

TFS: BREVI INDICAZIONI SULLE MODALITA DI CALCOLO E SUI TEMPI DI LIQUIDAZIONE

TFS: BREVI INDICAZIONI SULLE MODALITA DI CALCOLO E SUI TEMPI DI LIQUIDAZIONE TFS: BREVI INDICAZIONI SULLE MODALITA DI CALCOLO E SUI TEMPI DI LIQUIDAZIONE Con la doverosa premessa che trattasi di materia complessa ed in continua evoluzione, intendiamo offrire alcune sintetiche e

Dettagli

CONTRATTO D AGENZIA. Zanchi Gaia Nuvoli Gian Paola

CONTRATTO D AGENZIA. Zanchi Gaia Nuvoli Gian Paola CONTRATTO D AGENZIA Zanchi Gaia Nuvoli Gian Paola MODIFICHE CONTRATTO D AGENZIA D.Leg. 10 settembre 1991 n. 303 D.Leg. 15 febbraio 1999 n. 65 L. 21 dicembre 1999 n. 526 Art. 1742 Nozione Col contratto

Dettagli

SOMMARIO: istruzioni operative e contabili per l attuazione della Convenzione stipulata tra INPS ed AEG

SOMMARIO: istruzioni operative e contabili per l attuazione della Convenzione stipulata tra INPS ed AEG Direzione centrale Entrate contributive Direzione centrale Finanza, Contabilità e Bilancio Roma, 8 Agosto 2008 Circolare n. 83 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai

Dettagli

RISOLUZIONE N. 168/E

RISOLUZIONE N. 168/E RISOLUZIONE N. 168/E Roma, 25 novembre 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello Artt. 106 e 109 del Testo unico delle imposte sui redditi Deduzione extracontabile

Dettagli

Circolare N.156 del 8 Novembre 2012

Circolare N.156 del 8 Novembre 2012 Circolare N.156 del 8 Novembre 2012 Transazioni commerciali. Il Consiglio dei Ministri fissa il termine per i pagamenti dai 30 ai 60 giorni Transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche

Dettagli

ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER GLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO PER IL SETTORE DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER GLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO PER IL SETTORE DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER GLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO PER IL SETTORE DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA ART. 1 Il giorno 25 luglio 1989, in Roma, tra la CONFAPI, Confederazione Italiana

Dettagli

Il giorno 4 agosto 2010 alle ore 16.30, presso la sede dell ARAN, ha avuto luogo l incontro tra:

Il giorno 4 agosto 2010 alle ore 16.30, presso la sede dell ARAN, ha avuto luogo l incontro tra: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente dell Agenzia Spaziale Italiana - ASI - per il secondo biennio economico 2008-2009 Il giorno 4 agosto 2010 alle ore 16.30, presso

Dettagli

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 59/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 dicembre 2003 Oggetto: Chiarimenti in ordine al trattamento fiscale delle indennità assistenziali erogate dall INAIL ai coadiuvanti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 113 /E

RISOLUZIONE N. 113 /E RISOLUZIONE N. 113 /E Direzione Centrale Normativa ROMA, 25/08/2017 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell Amministrazione Direzione Regionale dell Abruzzo. (Applicabilità della regola del c.d. prezzo

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Previdenza complementare articolo 14 del decreto legislativo n.

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Previdenza complementare articolo 14 del decreto legislativo n. RISOLUZIONE N.421/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Previdenza complementare articolo 14 del

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Previdenza complementare articolo 14 del decreto legislativo n.

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Previdenza complementare articolo 14 del decreto legislativo n. RISOLUZIONE N.421/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Previdenza complementare articolo 14 del

Dettagli

Riforma del mercato del lavoro: restrizioni sulle collaborazioni a partita IVA

Riforma del mercato del lavoro: restrizioni sulle collaborazioni a partita IVA CIRCOLARE A.F. N.134 del 27 settembre 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riforma del mercato del lavoro: restrizioni sulle collaborazioni a partita IVA Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Onorario del Ctu: come si applica la vacazione?

Onorario del Ctu: come si applica la vacazione? Onorario del Ctu: come si applica la vacazione? La materia è connotata da un quadro normativo complesso e da orientamenti giurisprudenziali che è bene conoscere. Iniziamo dall onorario a vacazione L art.

Dettagli

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNIVERSITA PER IL BIENNIO ECONOMICO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNIVERSITA PER IL BIENNIO ECONOMICO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNIVERSITA PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto 1. Il

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Pensioni Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rinuncia alla totalizzazione

Dettagli

Circolare N.173 del 22 Novembre 2013

Circolare N.173 del 22 Novembre 2013 Circolare N.173 del 22 Novembre 2013 Apprendistato e piano formativo individuale: fino a 600 euro di sanzioni per il datore di lavoro distratto Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA (Provincia di Como)

COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA (Provincia di Como) COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA (Provincia di Como) REGOLAMENTO per l attribuzione a soggetti in quiescenza di somme per differenza cambio (D.C.C. n. 9/2016 e D.C.C. n. 13/2016) Art. 1 - Oggetto e potenziali

Dettagli

ALLEGATO 1 Documento sul regime fiscale

ALLEGATO 1 Documento sul regime fiscale ALLEGATO 1 Documento sul regime fiscale approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo il 15 di settembre 2016 Sommario Documento sul regime fiscale... 1 Regime fiscale dei contributi... 3 Regime

Dettagli

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE.

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. PREMESSA Per effetto della nuova disciplina in ambito di

Dettagli

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Allegato 1 Il Ministro del Lavoro VISTO l articolo 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, per il triennio 2008 2010, istituisce, nello stato di previsione del Ministero

Dettagli

Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro

Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 24 aprile 2008 Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro

Dettagli

TFR in busta paga: scelta irreversibile

TFR in busta paga: scelta irreversibile TFR in busta paga: scelta irreversibile Dal 1 marzo 2015 il lavoratore potrà chiedere l erogazione del TFR direttamente in busta paga. Rilevanti le conseguenze della scelta, che sarà irreversibile. In

Dettagli

A cura dell U.O. Lavoro e Previdenza Marzo 2011

A cura dell U.O. Lavoro e Previdenza Marzo 2011 La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria nella contrattazione collettiva dell edilizia A cura dell U.O. Lavoro e Previdenza Marzo 2011 1 Fonti contrattuali C.C.N.L. 18 giugno 2008, articoli 8, 9, 10 e

Dettagli

COMUNE DI CHALLAND SAINT ANSELME REGOLAMENTO PER L INCENTIVO DEI LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI CHALLAND SAINT ANSELME REGOLAMENTO PER L INCENTIVO DEI LAVORI PUBBLICI COMUNE DI CHALLAND SAINT ANSELME REGOLAMENTO PER L INCENTIVO DEI LAVORI PUBBLICI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.12.2015 Richiami normativi e accordi sindacali: Cfr. D.L.

Dettagli

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 65 / 06.10.2003 Articolo 1 Oggetto del regolamento

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio N. 5 del 14 Gennaio 2014 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Legge di stabilità 2014: aumento delle detrazioni IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati Gentile cliente,

Dettagli

I contributi IVS 2010 di artigiani e commercianti

I contributi IVS 2010 di artigiani e commercianti Numero 23/2010 Pagina 1 di 6 I contributi IVS 2010 di artigiani e commercianti Numero : 23/2010 Gruppo : Oggetto : PREVIDENZA CONTRIBUTI 2010 ARTIGIANI E COMMERCIANTI Norme e prassi : CIRCOLARE INPS N.

Dettagli

I criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi

I criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi I criteri di calcolo nella rivaluzione e negli interessi Autore: Perrotta Giulio In: Diritto civile e commerciale 1. Premessa In tema di risarcimento del danno per debiti di valore (es. incidente stradale),

Dettagli

Circolare N. 166 del 30 Novembre 2016

Circolare N. 166 del 30 Novembre 2016 Circolare N. 166 del 30 Novembre 2016 Ritenuta ridotta agenti e rappresentanti: comunicazione entro il 31.12 se non inviata in precedenza Gentile cliente, con la presente intendiamo informarla che sulle

Dettagli

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO CAPO II - PERSONALE DAL IV AL VIII LIVELLO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO CAPO II - PERSONALE DAL IV AL VIII LIVELLO Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il biennio economico 2008-2009 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Dettagli

DA.MA. SRL. Aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata INPS per il 2016 CIRCOLARI EUTEKNE PER LA CLIENTELA NUMERO 1-4 GENNAIO 20161

DA.MA. SRL. Aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata INPS per il 2016 CIRCOLARI EUTEKNE PER LA CLIENTELA NUMERO 1-4 GENNAIO 20161 DA.MA. SRL Aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata INPS per il 2016 1 1 PREMESSA Con riferimento all anno 2016, la disciplina della contribuzione dovuta alla Gestione separata INPS

Dettagli

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA. Fiscale e Partita Iva: nella persona. del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dr.

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA. Fiscale e Partita Iva: nella persona. del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dr. All. D Schema di contratto progetto Diabete CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA L Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, con sede legale in Cuneo, Via Michele Coppino n. 26, Codice Fiscale e Partita Iva:

Dettagli

Trattamento di Fine servizio e Trattamento di Fine Rapporto

Trattamento di Fine servizio e Trattamento di Fine Rapporto Trattamento di Fine servizio e Trattamento di Fine Rapporto di Alberto Forti A tutti i dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 l INPDAP eroga la cosiddetta

Dettagli

CIRCOLARE N. 52/E. Roma, 2 dicembre 2011

CIRCOLARE N. 52/E. Roma, 2 dicembre 2011 CIRCOLARE N. 52/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 2 dicembre 2011 OGGETTO: IVA Violazioni in materia di fatturazione Omessa regolarizzazione da parte del cessionario o committente

Dettagli

****************************************

**************************************** Notizie Lavoro Flash Notiziario in materia di Lavoro e Previdenza Roma, 22 marzo 2017 Sommario PREVIDENZA A CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI NON COINCIDENTI (ART. 1, COMMA 195, LEGGE 232/16) PRIME ISTRUZIONI

Dettagli

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA. La LILT Sede Centrale, con sede in Roma (00161), via Alessandro Torlonia,

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA. La LILT Sede Centrale, con sede in Roma (00161), via Alessandro Torlonia, Allegato 4 al Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni di cui alla determinazione del Direttore Generale n -- del --.--.---- CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA La LILT Sede Centrale,

Dettagli

Contratto a tempo parziale

Contratto a tempo parziale Contratto a tempo parziale Disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, vigente dal 25 giugno 2015. Il testo va ad abrogare il D.Lgs. n. 61/2000 Gli articoli del contratto a tempo parziale sono contenuti nel D.Lgs.

Dettagli