Gli impianti di edificio per le comunicazioni elettroniche a banda larga e ultralarga

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3 Gli impianti di edificio per le comunicazioni elettroniche a banda larga e ultralarga Claudio Pavan presidente Nazionale Antennisti-Elettronici di Confartigianato

4 Impianti Antennisti Elettronici < 10% degli edifici può dirsi adeguatamente predisposto per favorire la riduzione dei costi di installazione di impianti per le comunicazioni elettroniche e contemporaneamente soddisfare ogni esigenza del cittadino > 90% degli impianti per le comunicazioni elettroniche sono (potenzialmente) soggetti ad interventi di integrazione/modifica/adeguamento nel corso della vita dell edificio (frequenza maggiore di ogni altro impianto) > 60% la percentuale delle rinunce per mancanza di adeguati spazi installativi* (*) L assenza o l inadeguatezza degli spazi installativi condiziona (impedisce) gli interventi di manutenzione per integrazione, modifica, adeguamento, degli impianti di comunicazione

5 Impianti di comunicazione elettronica reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, [inclusi gli elementi di rete non attivi]*, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;" ** * Modifica introdotta dalla DIR/2009/140/CE ** Definizione come D.Lgs. 259/03, art. 1, comma 1, lettera dd)

6 quando sono [ ] impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d uso, collocati all interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l impianto èconnesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. (cfr. art.1, comma 1 DM 37/08). si applica Legge 186/68 e DM 37/08 Impianti: DM 37/08, Art. 1, comma 2, Lettera b), Impianti: 1) radiotelevisivi, 2) le antenne, 3) elettronici in genere;

7 servono a al cittadino per soddisfare un diritto D.Lgs.259/03, art. 3, comma 1 principi generali Costituzione Italiana Titolo I, art. 21 Garantire: [ ] i diritti inderogabili di libertà delle persone nell uso dei mezzi di comunicazione elettronica, [ ]. per godere del diritto inderogabile di libertà nell uso dei mezzi servono impianti e condizioni installative adeguati

8 prima che venisse approvata la nostra Carta Costituzionale esisteva il : DIRITTO D ANTENNA DIRITTO GARANTITO DIFFICOLTA DI GODIMENTO

9 Il diritto d antenna d Legge 6 maggio 1940, n. 554 (in Gazz.. Uff., 14 giugno, n. 138). Disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche iche. Art. l. I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi porsi alla installazione nella loro proprietà,, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, salvo quanto è disposto negli articoli 2 e 3. Art. 2. Le installazioni di cui all'articolo precedente debbono essere eseguite e in conformità delle norme contenute nell'art. 78 del regio decreto 3 agosto 1928, n Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, nén arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi. A rt.. 3. Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione ancorché ciò importi la rimozione o il diverso collocamento dell'aereo, nén per questo deve alcuna indennità all'utente dell'aereo stesso. Egli dovrà in tal caso avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione o al diverso o collocamento dell'aereo.

10 anche per antenne televisive 1959 Il 29 ottobre 1959, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, riconosce la validità del principio espresso all art. art. 1 della legge 554/40 anche per la installazione di antenne televisive.

11 Diritto Rafforzato Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156 Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156 (suppl. ord. Gazz. Uff., 3 maggio, n.113) Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni. Art.397 Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso. Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, ne arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi. Si applicano all'installazione delle antenne l'art. 232, nonché il secondo comma dell'art Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con decreto del Ministro per le poste e telecomunicazioni. [omissis]

12 NEL 1973 Il DPR aggiunge qualcosa alla legge 554/40: Possibilità passaggio di condutture e cavi o qualsiasi altro impianto (oltre alle antenne e sostegni). Obbligo sopportare passaggio del personale addetto alla installazione, riparazione, manutenzione degli impianti. (dimostrando necessità interventi) Consenso proprietario NON necessario per passaggio di fili o cavi per antenne (senza appoggio, sopra o davanti la proprietà purché lati senza finestre o aperture)

13 Per godere del diritto d antenna d Legge 1 agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto Supplemento Ordinario n. 158 Art. 40. (Installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni) 1. I lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, [omissis] devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere e parimenti previsti cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti delle singole unita' immobiliari.

14 le comunicazioni elettroniche in Italia Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre Supplemento Ordinario n. 150 Art. 3 Principi generali comma 1: Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche. inoltre, specificatamente per gli impianti d antenna dedica.

15 Decreto norme impianti d antennad Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre Supplemento Ordinario n. 150 Art. 209 Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica. Comma 1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi porsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei Art. 91 servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali. Limitazioni legali della proprietà Comma 2. 2 Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo Art. 92 impedire il libero uso Servitù della proprietà,, secondo la sua destinazione, ne' arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi. Comma 3. 3 Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91, nonché il settimo comma dell'articolo 92. Comma 4. 4 Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.

16 Novembre 2005 Regole tecniche per impianti d antenna d aggiornato con DM Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d antenna riceventi del servizio di radiodiffusione 4. Divieti di discriminazione 1. Gli impianti centralizzati d antenna non determinano condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti esclusivamente in segnali terrestri primari e satellitari. 2. L'impianto centralizzato d antenna non determina condizioni discriminatorie nella distribuzionedei segnali alle diverse utenze. 3. L utilizzo di un mezzo trasmissivo non deve comportare l esclusione di altri mezzitrasmissiviche siano da considerare complementaritra loro. 6. Criteri realizzativi Comma 1 [ ] e adeguati spazi installativi Comma 2, lett.b)[ ] in particolare la Guida CEI 100-7

17 ancora principi a garanzia degli utenti Legge 3 maggio 2004, n. 112 "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo isivo e della RAI- Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l emanazione l del testo unico della radiotelevisione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio Supplemento Ordinario n. 82 (legge Gasparri) Art. 4. (Principi a garanzia degli utenti) 1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce: a) l accesso dell utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni; 2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria.

18 Tanti diritti sulla carta Nella realtà molti problemi. poche, inadatte o addirittura assenti le condizioni installative che consentano, senza costi elevati e/o difficoltà tecniche insormontabili, il godimento del diritto d antenna. d

19 criticità accessi agli edifici accessi alle unità immobiliari accessi agli apparati degli impianti discriminazione tra i mezzi trasmissivi discriminazione tra le tecnologie Doveroso ricordare che il rispetto della neutralità tecnologica è richiamato: sia nella Direttiva Europea (DIR/2002/21/CE) sia nella legge Italiana (D.Lgs. 259/03, art. 4, comma 3, lettera h))

20 Da decenni la soluzione nei documenti CEI (1977) Norma CEI del febbraio 1977 NOTA: Si ritiene necessario che al momento della impostazione di un qualunque progetto di edificio venga tenuto adeguatamente conto dell impianto centralizzato d antenna e delle esigenze ad esso connesse. Si dovrà quindi interpellare un esperto nel progetto di detti impianti per stabilire i percorsi migliori che dovranno seguire i cavi di distribuzione, le dimensioni delle canalette e dei vani adatti per accogliere sia i cavi, sia gli organi di distribuzione e di amplificazione, nonché le strutture più adatte per la installazione dell antenna.

21 La soluzione è nelle Guide CEI (Aprile 2000) montanti edificio con 3 tubi 40mm per 8 UI + 1 tubo ogni 4 UI (ed.3 febbraio 2005 ) capitolo raccomandazioni distribuzione e accessi /1 (maggio 2006) spazi installativi parti comuni edificio /2 (maggio 2009) spazi installativi interno unità abitative /3 (febbraio 2011) spazi installativi case singole, case a schiera, residence, ecc. La filosofia della predisposizione di spazi idonei ad ospitare gli impianti e finalizzati a facilitare gli interventi di manutenzione, integrazione, ecc. L assenza o l inadeguatezza degli spazi installativi pregiudica la realizzazione di tali impianti alla regola dell arte

22 stessa filosofia riconosciuta in Europa DIRETTIVA/2014/61/EU DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità Tra i Considerata: (8) Una parte preponderante di tali costi è imputabile a inefficienze nel processo di posa connesse all'uso dell'infrastruttura passiva esistente (come cavidotti, tubature, pozzetti, centraline, pali, piloni, installazioni di antenne, tralicci e altre strutture di supporto), [ ] a strozzature per la posa delle reti all'interno degli edifici, che comportano rilevanti ostacoli finanziari

23 Tra i Considerata: (29) ) [ ]Dato che la posa di mini-condotti durante la costruzione di un edificio ha solo un costo marginale limitato, mentre gli adattamenti a posteriori degli edifici per accogliere l'infrastruttura ad alta velocità possono costituire una parte significativa del costo dell'installazione della rete ad alta velocità, è opportuno che tutti la Direttiva considera due distinte condizioni: parte pubblica: condivisione (previo catasto) delle infrastrutture fisiche in zone pubbliche (esistenti e/o da realizzare) da parte degli operatori che offrono servizi di comunicazione elettronica ad alta velocità (DIR/2014/61/EU, Articolo 2, comma 2); interno edifici: creazione di infrastruttura fisica interna all'edificio per assicurare condizioni adeguate a favorire: sia l accesso di tutti gli utenti a servizi di comunicazione elettronica, sia la possibilità, per tutti gli operatori che offrono servizi di comunicazione elettronica ad alta velocità, di offrire la connessione. (DIR/2014/61/EU, Articolo 2, commi 7 e 8)

24 Recepita dall Italia con: Legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive (GU Serie Generale n.262 del Suppl. Ordinario n. 85) entrata in vigore il 12/11/2014,

25 DPR 380/01 Testo unico per l edilizia 135-bis (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici) 3 commi: Comma 1 Spazi installativi e impianti in fibra ottica Da 1 luglio 2015 domande autorizzazione edilizia + domande cost. ai sensi art. 10, comma 1, lettera c Comma 2 Punto di accesso Da 1 luglio 2015 domande autorizzazione edilizia + domande ristrutt. profonda ai sensi art. 10 Comma 3 Bollino 'edificio predisposto alla banda larga' Dal 1 luglio 2015 per cessione affitto o vendita

26 Europa dopo il 31 dicembre 2016 Comma 1 Italia dal il 1 luglio 2015 un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Stesso obbligo anche per: Opere che richiedono permesso di costruire (ai sensi DPR 380/01, art. 10, comma 1, lettera c) Cosa dice la lettera c): c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A*, comportino mutamenti della destinazione d'uso. (*) zone omogenee A: territorio di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che, per tali caratteristiche, ne sono parte integrante.

27 Europa dopo il 31 dicembre 2016 Comma 2 Italia dal il 1 luglio 2015 Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Devono anche le opere che richiedono permesso di costruire: L articolo 10 prevede: Comma 1 a) Nuova costruzione b) Ristrutturazione urbanistica c) Interventi > (ai sensi DPR 380/01, art. 10 ) Comma 2 : leggi regionali che subordinano a permessi o denuncia i.a. Comma 3 : leggi regionali che individuano ulteriori casi

28 La legge indica chi è abilitato e quali documenti CEI sono da osservare: [ ] Tale etichetta e' rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 [ ] secondo quanto previsto dalle Guide CEI e /1, 2 e 3 In ambito CEI viene presa la decisione di redigere un documento che costituisca il compendio, ad uso degli edili, delle 4 guide richiamate nella legge nasce la Guida Le Guide soddisfano pienamente la filosofia presente nella Direttiva Europea per l applicazione della legge Italiana servono piccole integrazioni relative alle specifiche dei materiali per l impianto in fibra ottica

29 1 Adeguati spazi installativi Sistema Arterioso Destinati ad accogliere senza discriminazioni i diversi mezzi trasmissivi utilizzabili per la realizzazione di impianti di comunicazione elettronica Il sistema arterioso per le comunicazioni elettroniche negli edifici

30 Spazio/locale tecnico per ospitare apparati per le comunicazioni elettroniche via radio Comma 1 Spazio/Locale Apparati QDSA : centro stella dell appartamento. Da qui partono tutti i tubi per i diversi punti di utilizzo interni (tv, telefono e dati) e qui trovano posto gli apparati necessari come il router, il convertitore ottico/elettrico, permutazione LAN, ecc. Q D S A Q D S A Condutture (o cavedio) per il passaggio di cavi e fibre ottiche per i servizi di comunicazione elettronica. Lo spazio disponibile varia in funzione del numero di unità immobiliari Distribuzione interno UI a stella Condutture di collegamento tra il punto di derivazione e il QDSA interno alle unità immobiliari Q D S A Q D S A Spazio/locale tecnico per ospitare apparati per le comunicazioni elettroniche da sottosuolo Spazio/Locale Apparati Spazi installativi per impianti di comunicazione elettronica (per tutti i mezzi trasmissivi garantendo neutralità tecnologica) Suolo pubblico

31 2 Impianto di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica Centro Servizi Ottico di Edificio (CSOE) cablaggio in fibra ottica Scatola di Terminazione Ottica di Appartamento (STOA)

32 Italia chiede anche la fibra ottica Comma 1 Spazio/Locale Apparati Cavo multifibre utilizzabile sia per inviare al CSOE i segnali Broadcast da distribuire attraverso la rete ottica, sia per portare eventuali servizi da convertire O/E e distribuire su una rete in rame nel massimo rispetto della neutralità tecnologica Q D S A Infrastruttura in grado di ospitare sia le fibre, sia i cavi per i servizi di comunicazione elettronica. Lo spazio disponibile varia in funzione del numero di unità immobiliari Cavo multifibre attestato in una terminazione ottica per rendere disponibile in ogni UI gli eventuali servizi ottici inviati attraverso il CSOE Centro Servizi Ottico di Edificio: in questo punto sono disponibili tutte le fibre attraverso le quali possono essere inviati i segnali ottici per le UI interessate Spazio/Locale Apparati Fibra ottica predisposta fino ai punti terminali di rete Suolo pubblico

33 3 accessi all edificio Evitare il collo di bottiglia accesso per i segnali dal sottosuolo accesso per i segnali via radio (diffusione terrestre e/o satellitare)

34 accesso all edificio Ancoraggi per le antenne proporzionati alle dimensioni e tipologia di edificio Comma 2 Spazio/Locale Apparati Tubi per il transito dei cavi dalle antenne (esterno) allo spazio/locale (interno) dove saranno installati gli apparati per la gestione dei segnali da distribuire Q D S A Condutture per il raccordo con le reti di comunicazione provenienti dal vano stradale. La distanza dell edificio dal pozzetto posto nel suolo pubblico determina la presenza e il numero di pozzetti rompi tratta all interno della proprietà Spazio/Locale Apparati Punto di accesso per i servizi di comunicazione elettronica Suolo pubblico

35 Scopo ultimo è Garantire : al cittadino il diritto inderogabile di libertà nell uso dei mezzi di comunicazione per garantire il diritto del cittadino è necessario Garantire : agli operatori la libertà di offrire servizi di comunicazione ai produttori la libertà di offrire soluzioni adeguate (su vari mezzi trasmissivi) agli installatori le condizioni adeguate per lavorare in sicurezza e negli anni

36 Confartigianato ritiene che La presenza della fibra ottica sul territorio sia indispensabile all interno degli edifici la presenza della fibra è da considerare in funzione di : > presenza di servizi su fibra nel territorio > valutazione secondo il cluster

37 Cluster Cluster Cluster Cluster A B C D Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Venezia, Verona, Messina, Padova e Trieste 1120 comuni 45% popolazione 30Mbit sicuri 100Mbit difficili 2650 comuni 25% popolazione Fallimento di mercato senza aiuti statali 4300 comuni 15% popolazione 15% popolazione (B1 e B2)

38 Diffidare dalle interpretazioni che indicano esclusivamente l obbligo degli impianti in fibra ottica l obbligo contempla anche gli spazi per ogni tipologia di impianto per le comunicazioni elettroniche necessario garantire la neutralità tecnologica Banda Larga e Banda Ultralarga sono concetti riferibili alla capacità trasmissiva non al mezzo trasmissivo

39 caratteristiche mezzo trasmissivo Cavo a coppie simmetriche Cavo coassiale Fibra ottica vetro monomodale Attenuazione (db/100m) (riferito a frequenza) 33 db 16 db 0,018 db Lunghezza d onda (cm) (centimetri) , Lunghezza d onda (nm) (nanometri) Frequenza (GHz) 0, Campo tipico di funzionamento (Larghezza di banda tipica) MHz MHz nm Dimensione indicativa (diametro esterno del cavo) φ 6 mm (4 coppie ritorte) φ 7 mm φ 3,5 mm (4 fibre in un cavo)

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