CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI RIZZA, ALTEA, BARTOLICH, BIRICOTTI, BONITO, CACCAVARI, CAMOIRANO, CAPITELLI, CARLI, CARUANO, CHIAVACCI, COR- DONI, DAMERI, DEDONI, GIARDIELLO, GRIGNAFFINI, LABATE, LENTO, LUCIDI, LUMIA, MARIANI, MASTROLUCA, NARDONE, OLIVIERI, ORLANDO, PARRELLI, PITTELLA, ROTUNDO, SCRI- VANI, SINISCALCHI Nuova disciplina in materia di cancellazione del soggetto adempiente dall elenco dei protesti Presentata il 23 maggio 1996 ONOREVOLI COLLEGHI! In forza della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, gli ufficiali giudiziari, i notai, oppure i segretari comunali, allorché una cambiale oppure un assegno non viene pagato, al momento della presentazione, elevano il protesto. Il protesto dell assegno o della cambiale è un atto con il quale il pubblico ufficiale dichiara che ha presentato il titolo per riscuotere il pagamento ed il titolo non è stato pagato. Addirittura il pubblico ufficiale rileva anche la motivazione del mancato pagamento. L atto di protesto viene spedito al presidente del tribunale della circoscrizione in cui il protesto è stato elevato e successivamente il tribunale provvede a spedire l atto di protesto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il censimento avviene attraverso la pubblicazione del nominativo e i dati relativi al titolo protestato, in un elenco, il bollettino ufficiale dei protesti, stampato e pubblicato quindicinalmente da tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura d Italia. I dati relativi sono, altresì, censiti tramite una banca dati informatica

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 1157 tenuta ed aggiornata dalle stesse camere di commercio, alla quale chiunque può accedere liberamente. Gli effetti del protesto sono veramente devastanti per la vita commerciale dell operatore economico o per il singolo cittadino e la sua famiglia, che di colpo perdono ogni credibilità. Non possono più presentarsi presso banche per avere piccoli fidi, anche perché le linee di credito sono anch esse strutturate su criteri informatici, per cui la banca automaticamente dovrà scartare il debitore inadempiente. Lo stesso dicasi per tutti quegli acquisti che vengono fatti tramite leasing, per le operazioni di factoring e via dicendo. L imprenditore commerciale, prima che gli venga elevato il protesto, conscio dei guai irreparabili che lo attendono, tende a fare di tutto pur di evitarlo, compreso il ricorso al prestito usurario. Esiste una possibilità molto lieve e molto circoscritta per impedire che il protesto venga pubblicato. Cioè si deve riuscire a pagare la cambiale entro cinque giorni da quando è stato elevato il protesto, ed il giorno successivo al pagamento presentare il ricorso al presidente del tribunale, dimostrando l avvenuto pagamento: solo così si può ottenere che il protesto non sia pubblicato. Ma questo è molto difficile per numerosi motivi, sia di ordine pratico sia di ordine economico. In questo modo il bollettino dei protesti, nato per tutelare la correttezza commerciale, si è trasformato, invece, in una lista di proscrizione che impedisce a persone o imprese commerciali in regola con la legge e che godono di una ritrovata solvibilità, di svolgere il proprio lavoro. In Italia, secondo le stime delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, circa sei milioni tra persone ed imprese commerciali sono censite nei bollettini degli ultimi cinque anni. La maggior parte dei protesti avviene a causa di un momento di difficoltà finanziaria che molti, soprattutto tra i piccoli imprenditori, possono attraversare almeno una volta durante la vita; altri avvengono per errore o per mancata prestazione del creditore, altri ancora possono essere causati da una truffa, eccetera. Il protesto rappresenta per il debitore inadempiente un problema di una portata eccezionale e tende ad accrescere i suoi aspetti perversi con lo sviluppo delle banche dati informatiche e con la possibilità dei collegamenti telematici con tali banche dati. Come principio generale è giusto usare l arma della pubblicazione contro chi abitualmente convive con tale sistema per truffare il prossimo, ma è altrettanto giusto e legittimo offrire a tutti gli altri che hanno saldato ogni pendenza relativa al protesto la possibilità della riabilitazione attraverso regole chiare e differenziate da caso a caso. La presente proposta di legge trae origine da una duplice esigenza: riabilitare sul piano commerciale l imprenditore o il cittadino che dopo aver subìto un protesto ha interamente pagato i suoi debiti, ed impedire che il protesto si trasformi in un elemento che agevoli e favorisca i fenomeni usurari. Oggi il soggetto protestato e i dati relativi rimangono censiti nelle banche dati per un periodo di cinque anni circa, ma in realtà il censimento è a vita, e questo deve essere assolutamente evitato. Di qui la proposta di eliminare i bollettini ufficiali dei protesti stampati su supporti cartacei, che una volta pubblicati rimangono a perenne memoria del protesto subìto dal debitore. Nel contempo si obbligano le camere di commercio, su richiesta dell interessato, qualora abbia provveduto a pagare il proprio debito, ad eliminare immediatamente i dati relativi al protesto dagli archivi informatici. Ciò ad evitare che una norma tendente a tutelare la corretta concorrenza commerciale si trasformi in una palese iniquità. Recenti inchieste giornalistiche e televisive hanno dimostrato, infatti, quanto sia alto il margine di errore della notifica di un protesto e di quali e diversi possano essere i motivi di un rifiuto di pagamento. Allorché il legislatore introdusse la legge sul protesto, il sistema informatico non esisteva neppure su scala comunale e

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 1157 difficilmente all epoca era possibile pensare gli effetti devastanti che procura il protesto all operatore economico. È sufficiente una dimenticanza, un momento critico di carenza di liquidità, per fare scattare gli effetti devastanti del protesto cambiario. Non è un caso che l usura sia cresciuta a dismisura negli ultimi anni e che le vittime siano tutti soggetti protestati, impossibilitati a ricorrere al credito bancario anche per operazioni indirette come il leasing, come la cessione dei crediti e via dicendo. Oggi, per evitare la pubblicazione del proprio nominativo, occorre pagare entro i cinque giorni successivi alla levata del protesto da parte degli ufficiali giudiziari, notai o segretari comunali. In tal caso, il giorno seguente l avvenuto pagamento, può essere presentato documentato ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il protesto è avvenuto per chiedere che non si proceda alla pubblicazione del nominativo nell elenco dei protesti. Il cittadino che paga dopo dieci o venti giorni è invece bollato a vita. La presente proposta di legge non mira ad eliminare l atto di protesto, che deve restare con la sua funzione di deterrente e a garanzia di quella fede pubblica che è insita nei titoli cambiari e negli assegni. Si intende, viceversa, consentire all operatore economico o al cittadino, che ha pagato i suoi debiti, e sussistendo determinate condizioni, di ottenere quella riabilitazione, che neppure la legge penale vieta a chi ha commesso un delitto od una contravvenzione. Ciò è possibile disciplinando i casi in cui è possibile ottenere la riabilitazione con la cancellazione del nominativo da tutti i nastri magnetici nel quale compare. L articolo 1 stabilisce che il debitore protestato che adempia l obbligazione per la quale il protesto è stato levato, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dal levato protesto, ha diritto ad ottenere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell elenco di cui all articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77. A tal fine l interessato presenta formale istanza al presidente del tribunale competente, corredata dai documenti giustificativi. Si prevede inoltre che a seguito di provvedimento di cancellazione o di riabilitazione i dati relativi al protesto vengano rimossi dal registro informatico entro e non oltre cinque giorni dall avvenuta comunicazione. Il provvedimento di cancellazione è pubblicato in un elenco nominativo dei debitori che hanno ottenuto la cancellazione, compilato dal cancelliere. L elenco è depositato ogni quindici giorni nella cancelleria ed è pubblico. L articolo 2 dispone alcune modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108, prevedendo che il debitore protestato che abbia adempiuto all obbligazione per la quale il protesto è stato levato oltre il termine di sessanta giorni previsto all articolo 1, trascorsi novanta giorni dall avvenuto pagamento abbia diritto ad ottenere, qualora non abbia subìto ulteriore protesto, la riabilitazione. Si prevede inoltre che, su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura, il presidente del tribunale possa, con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte di persona indagata per il delitto di usura. L istanza può essere presentata sin dal giorno in cui la persona offesa ha notizia delle indagini per il delitto di usura. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso in cui il procedimento penale si concluda con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione. Si vuole così evitare che il debitore protestato a seguito di usura, debba attendere i tempi della giustizia ordinaria e delle varie fasi processuali, prima di ottenere la sospensione del procedimento di protesto. L articolo 3 dispone alcune modifiche al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, introducendo l obbligo di apporre sulla cambiale il codice fiscale del trattario, quello di colui al quale o all ordine del quale deve farsi il pagamento e del traente. Tale obbligo è stabilito anche in caso di

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 1157 girata e di avallo. Identiche norme sono previste per il vaglia cambiario. Viene inoltre modificato il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, relativamente all avallo in caso di assegno bancario. Si prevede infine che tutti i predetti titoli contengano la causale dell obbligazione, ovvero la specificazione che l emissione del titolo sia avvenuta per acquisto di beni, o per contropartita di operazioni finanziarie, o per rinnovo del titolo emesso in precedenza a fronte di acquisto di beni, o per rinnovo del titolo in precedenza emesso in contropartita di operazione finanziaria. L articolo 4 introduce una tutela a favore del soggetto interessato al protesto, stabilendo che i titoli protestati e successivamente cancellati, siano considerati come mai protestati. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ritirano i bollettini ufficiali dei protesti stampati e pubblicano i protesti esclusivamente su nastri magnetici. Le banche dati sui protesti bancari detenute dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, saranno di norma aggiornate ogni trenta giorni e dovranno pubblicare e comprendere tutti i protesti levati nei ventiquattro mesi successivi alla data del protesto. Ma qualora, ai sensi dell articolo 3, comma 2, il debitore ottenga un provvedimento di cancellazione del protesto, i dati relativi dovranno essere cancellati definitivamente, entro e non oltre i successivi tre giorni lavorativi, senza la possibilità di conservarne memoria per chiunque, fatta eccezione dell autorità giudiziaria. Inoltre, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono tenute ad impedire la duplicazione dei file relativi al bollettino magnetico dei protesti, che potrà essere esclusivamente consultato nell ambito di una corretta tutela della concorrenza commerciale e quale sussidio informativo dell autorità giudiziaria; mentre è vietato a chiunque costituire o detenere banche dati di qualsiasi forma o natura, difformi da quelle ufficiali tenute dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L articolo 5, nell ambito delle norme transitorie, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato emani, con proprio decreto, il regolamento di esecuzione della legge medesima. I protesti elevati precedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento si considerano a tutti gli effetti come mai avvenuti.

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 1157 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Modifiche alla legge 12 febbraio 1955, n. 77). 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano sia all obbligato cambiario insolvente che al traente insolvente di un assegno bancario. 2. Il terzo comma dell articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, introdotto dall articolo 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349, come modificato dal comma 4 dell articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, è sostituito dal seguente: «Il debitore protestato che adempia l obbligazione per la quale il protesto è stato levato, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dal levato protesto, ha diritto ad ottenere la cancellazione del proprio nome dai due esemplari dell elenco di cui all articolo 2. A tal fine, l interessato presenta formale istanza al presidente del tribunale competente, corredata dai documenti giustificativi». 3. Al comma 1 dell articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480 è aggiunto, in fine il seguente periodo: «A seguito di provvedimento di cancellazione ovvero di riabilitazione i dati relativi al protesto devono essere rimossi dal registro informatico entro e non oltre cinque giorni dall avvenuta comunicazione». 4. Al quinto comma dell articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento di cancellazione è pubblicato in un elenco nominativo dei debitori che hanno ottenuto la cancellazione, compilato dal cancelliere. L elenco è depositato ogni quindici giorni nella cancelleria ed è pubblico».

6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 1157 ART. 2. (Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108). 1. Il comma 1 dell articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è sostituito dal seguente: «1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all obbligazione per la quale il protesto è stato levato oltre il termine di cui all articolo 1, trascorsi novanta giorni dall avvenuto pagamento ha diritto ad ottenere, qualora non abbia subìto ulteriore protesto, la riabilitazione». 2. L articolo 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è sostituito dal seguente: «Art Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura, il presidente del tribunale può, con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione ovvero la cancellazione del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte di persona indagata per il predetto delitto. 2. L istanza di cui al comma 1, può essere presentata sin dal giorno in cui la persona offesa ha notizia delle indagini per il delitto di usura. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso in cui il procedimento penale si concluda con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione». ART. 3. (Nuove norme per l emanazione di assegni bancari, di cambiali o vaglia cambiari). 1. Il numero 3, il numero 6eilnumero 8 del primo comma dell articolo 1 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: «3) il nome e il codice fiscale di chi è disegnato a pagare (trattario);

7 Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati ) il nome e il codice fiscale di colui al quale o all ordine del quale deve farsi il pagamento; 8) il nome e il codice fiscale e la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente)». 2. Il primo comma dell articolo 17 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, è sostituito dal seguente: «La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad essa attaccato (allungamento). La cambiale o l allungamento deve riportare il nome, il codice fiscale e la sottoscrizione del girante». 3. Il secondo comma dell articolo 36 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, è sostituito dal seguente: «È espresso con le parole «per avallo». La cambiale o l allungamento deve riportare il nome, il codice fiscale e la sottoscrizione dell avallante». 4. Il numero 5eilnumero 7 del primo comma dell articolo 100 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, sono sostituti, rispettivamente dai seguenti: «5) il nome e il codice fiscale di colui al quale o all ordine del quale deve farsi il pagamento; 7) il nome e il codice fiscale e la sottoscrizione di colui che emette il titolo». 5. Si applicano al vaglia cambiario le norme relative all avallo. Il titolo deve riportare il nome, il codice fiscale e la sottoscrizione dell avallante. 6. Il primo comma dell articolo 19 del regio-decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è sostituito dal seguente: «La girata deve essere scritta sull assegno bancario o su un foglio ad esso attaccato. L assegno o l allungamento deve riportare il nome, il codice fiscale e la sottoscrizione del girante».

8 Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati Il secondo comma dell articolo 29 del regio-decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è sostituito dal seguente: «È espresso con le parole «per avallo». L assegno bancario o l allungamento deve riportare il nome, il codice fiscale e la sottoscrizione dell avallante». 8. Gli assegni bancari, le cambiali e i vaglia postali devono contenere la causale dell obbligazione, intendendosi per questa la specificazione che l emissione del titolo sia avvenuta per una delle seguenti cause: acquisto di beni, contropartita di operazioni finanziarie, rinnovo del titolo emesso in precedenza a fronte di acquisto di beni, rinnovo del titolo in precedenza emesso in contropartia di operazione finanziaria. ART. 4. (Abolizione del bollettino ufficiale dei protesti su supporto cartaceo e nuove norme per la gestione delle banche dati informatiche dei protesti). 1. Al fine di garantire al soggetto interessato che i titoli protestati e successivamente cancellati a norma di legge siano considerati come mai protestati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ritirano i bollettini ufficiali dei protesti stampati e pubblicano i protesti esclusivamente su nastri magnetici. 2. Le banche dati sui protesti bancari detenute dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono di norma aggiornate ogni trenta giorni; esse pubblicano e comprendono tutti i protesti levati nei ventiquattro mesi successivi alla data del protesto. 3. Qualora, ai sensi dell articolo 1, comma 2, il debitore ottenga un provvedimento di cancellazione del protesto, i dati relativi devono essere cancellati definitivamente, entro e non oltre i successivi tre giorni lavorativi, dalle banche dati di cui al comma 2 del presente articolo, senza la possibilità di conservarne memoria per

9 Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati 1157 chiunque, fatta eccezione dell autorità giudiziaria. 4. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono tenute a impedire la duplicazione dei file relativi al bollettino magnetico dei protesti, che può essere esclusivamente consultato nell ambito di una corretta tutela della concorrenza commerciale e quale sussidio informativo dell autorità giudiziaria. 5. E vietato a chiunque costituire o detenere banche dati di qualsiasi forma o natura, difformi da quelle ufficiali tenute dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. ART. 5. (Norme transitorie). 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato emana, con proprio decreto, ai sensi dell articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di esecuzione della medesima. 2. I protesti elevati precedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, si considerano a tutti gli effetti come mai avvenuti.

10 PAGINA BIANCA

11 PAGINA BIANCA

12 DDL Lire 500

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A D I S E G N O D I L E G G E N. 4151 approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati il 7 luglio 1999

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