REGIONE ABRUZZO. Legge regionale 2 maggio 1995, n. 95. Provvidenze in favore della famiglia. TITOLO I. Finalità. Art. 1

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1 LLEEGGII REEGIIONALLII SSULLLLA FFAMIIGLLIIA REGIONE ABRUZZO Legge regionale 2 maggio 1995, n. 95 Provvidenze in favore della famiglia. TITOLO I Finalità Art. 1 La Regione Abruzzo riconosce e sostiene come soggetto la famiglia fondata a norma dell'art 29 della Costituzione, o comunque fondata su vincoli di parentela, filiazione o adozione, ed orienta a tale fine le politiche sociali, economiche, di lavoro e di organizzazione dei servizi. La Regione, in armonia con i principi enunciati dagli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione, predispone ed attua una organica politica per promuovere e sostenere il diritto della famiglia al libero svolgimento delle sue funzioni. Art. 2 La Regione riconosce la famiglia come luogo di educazione e di crescita delle persone che la compongono ed a tal fine la individua come soggetto destinatario di particolari forme di assistenza e, più in generale, la pone al centro del sistema dei servizi sociali. Gli interventi socio-assistenziali in favore dei singoli sono realizzati, in quanto possibile, con la cooperazione della famiglia e devono tendere a mantenere la persona nel proprio nucleo familiare o a favorirne il rientro. La Regione tende a realizzare l'integrazione funzionale dei servizi pubblici con le strutture private e valorizzare le iniziative di solidarietà familiare e di volontariato, nonché di tutte le forme associative, cooperative e di mutuo aiuto ad esse collegate in modo da realizzare un sistema socio-assistenziale flessibile ed articolato. Art. 3 La programmazione delle attività, delle prestazioni e degli interventi in favore della famiglia è definita dal Consiglio regionale nel quadro della programmazione sociale e sanitaria regionale. La Regione, tenuto conto delle proposte dei Comuni singoli o associati e dei Consultori familiari, sia pubblici che privati, redige un piano annuale per il finanziamento degli interventi, approvato dal Consiglio regionale, sempre che si riscontrino le finalità indicate al precedente art. 1. Art. 4 Gli interventi socio-assistenziali posti in essere dai Comuni consistono: a) nel garantire l'assistenza di tipo socio-educativa anche domiciliare; b) nel rendere disponibili strutture residenziali finalizzate all'accoglienza temporanea di vittime di violenze sessuali, di gestanti in difficoltà nella prosecuzione della gravidanza, di persone la cui permanenza nel proprio nucleo familiare costituisce motivo di grave pregiudizio per l'equilibrio psicofisico ed affettivo; c) nell'individuazione, selezione e formazione di famiglie disposte a dare accoglienza ai soggetti di cui alla lett. b); d) nel garantire l'assistenza domiciliare a favore delle famiglie con portatori di handicap, anziani, gestanti o madri che per motivi di salute o di pesante carico familiare hanno difficoltà nell'assolvere agli impegni connessi alla vita quotidiana, adolescenti o giovani che manifestano segni di disadattamento. Art. 5 Nel rispetto dei principi stabiliti dalla programmazione regionale e fermo restando l'espletamento dei compiti di cui all'art. 4, i Comuni, anche attraverso le forme di organizzazione e di cooperazione di cui agli artt. 24 e segg. della legge 142/90, predispongono un piano per gli interventi miranti al sostegno psicologico o socioassistenziale per le famiglie, gruppi o categorie di esse, in particolari difficoltà o a rischio. I piani dovranno prevedere l'utilizzo integrato ed ottimale delle competenze dei diversi livelli istituzionali, coordinato con le risorse sociali in modo da garantire l'efficienza dei servizi. Spetta ai Comuni, sentiti i Consultori, le associazioni familiari e di volontariato, di individuare le famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà e di attivare le prime iniziative per favorire l'accesso ai servizi. Nell'attuazione degli interventi di cui al comma 1, è data precedenza alle famiglie nelle quali entrambi i coniugi, le gestanti, le madri o le persone sole presentano problemi psichiatrici, di tossicodipendenza o di grave emarginazione sociale. Art. 6 I Consultori di cui alla legge , n 405, anche avvalendosi della collaborazione di altre strutture o centri educativi, sociali e sanitari, pubblici e privati ricadenti nel loro ambito territoriale: a) realizzano interventi informativi riguardo alla sessualità, anche al fine di promuovere una coscienza responsabile in ordine alla procreazione; b) garantiscono l'assistenza psicologica e sociale in vista della paternità e maternità responsabili; c) assicurano alle donne l'informazione finalizzata alla tutela della salute del nascituro; d) tutelano e sostengono la vita umana fin dal concepimento e la promozione del benessere psicofisico, anche attraverso piani personalizzati, della donna, della coppia e del bambino;

2 e) garantiscono l'assistenza psicologica e sociale e la consulenza in ordine alle problematiche inerenti i rapporti interpersonali e l'educazione dei figli; f) tutelano la salute psicofisica della coppia con particolare riferimento alla cura e prevenzione dei fattori patologici connessi alla sessualità, alla consulenza genetica per la prevenzione delle malattie ereditarie, alla diagnosi precoce di malattie veneree e del virus HIV e delle sue conseguenze, all'individuazione di gravidanze a rischio e alla prevenzione di cause patogene che influiscono sul decorso della gravidanza; g) diffondono conoscenze scientifiche e informazioni riguardanti tutti i mezzi idonei a favorire o a prevenire la gravidanza e a prevenire l'aborto; h) somministrano mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile, nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti; i) individuano le famiglie a rischio segnalandole ai servizi competenti per il pronto intervento nel caso di violenza e di abusi nella famiglia; l) garantiscono l'assistenza psicologica nei casi di affidamento, di adozione, di separazione dei coniugi, di ammissione al matrimonio di minori; m) offrono l'informazione e la consulenza legale in materia di diritto di famiglia nonché di adozione e affidamento di minori e di parità tra uomo e donna. Per pervenire ad una più efficace realizzazione di tali interventi la Regione riconosce e valorizza le associazioni familiari nonché le strutture private di consulenza familiare che non perseguono fine di lucro. Art. 7 La Regione promuove iniziative ed interventi a favore degli adolescenti e dei giovani in materia di sessualità e procreazione responsabile. Tali iniziative ed interventi, da effettuarsi nell'ambito dei Consultori, in collaborazione o su proposta di organismi privati, associazioni giovanili o di genitori, devono prevedere, in particolare, attività di informazione, sensibilizzazione e consulenza organizzate in luoghi e con modalità adeguate all'età degli utenti. La Regione emana le direttive concernenti i contenuti, le modalità di intervento e di verifica delle attività previste nel presente articolo. Art. 8 La Regione promuove e sostiene le iniziative e la sperimentazione degli enti locali nei servizi socioeducativi per la prima infanzia, rivolti a: 1) potenziare gli asili nido esistenti, anche affidandone la gestione ad enti o cooperative senza fine di lucro, convenzionate con la Regione laddove si è in presenza di liste di attesa; 2) regolamentare l'orario degli asili nido in modo di garantire la possibilità della massima presenza del bambino in seno alla propria famiglia consentendo frequenze diversificate e/o a tempo parziale; 3) utilizzare le strutture ed i servizi degli asili nido non destinati all'accoglienza dei bambini e comunque nei giorni in cui questi ultimi non sono presenti, come centri di aggiornamento e tirocinio per il personale che opera nei servizi per la prima infanzia, per realizzare interventi informativi sull'alimentazione, l'igiene, la cura dei bambini, con il coinvolgimento dei genitori dei Consultori e del volontariato; 4) favorire la disponibilità delle strutture per realizzare attività ludiche ed educative rivolte ai bambini, promosse dalle famiglie auto organizzate e dal volontariato. Le associazioni di famiglie possono avanzare proposte ed osservazioni e richiedere il finanziamento di progetti sperimentali dei quali assumono la gestione. Art. 9 La Regione promuove annualmente iniziative per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale che opera presso i Comuni, i Consultori ed i servizi privati convenzionati, principalmente al fine di garantire al personale stesso l'acquisizione di un metodo di attività, da prestare in favore delle famiglie, che salvaguardi l'interdisciplinarietà degli interventi ed evidenzi l'importanza degli interventi preventivoformativi. Art. 10 Ogni anno i Comuni, singoli o associati, d'intesa con le Aziende U.S.L., predispongono un piano programmatico al fine di garantire l'organicità ed il coordinamento dei servizi, delle prestazioni e degli interventi di cui agli articoli precedenti, assicurare l'integrazione degli interventi sanitari con quelli socioassistenziali, nonché l'attivazione e l'utilizzazione del volontariato, ai sensi e nei limiti di cui alla legge , n 37. La Regione convoca almeno annualmente le conferenze di organizzazione alle quali sono chiamati a partecipare i Comuni, i Consultori, le organizzazioni e le associazioni che esercitano attività o hanno finalità con la politica regionale sulla famiglia. Nell'ambito di tali conferenze si procede a: 1) definire l'organizzazione coordinata dei servizi e delle attività sanitarie e socio-assistenziali riguardanti la famiglia; 2) prevedere iniziative di aggiornamento professionale per gli operatori sanitari e sociali impegnati in tale ambito; 3) predisporre un'attività di verifica delle prestazioni e di controllo delle gestioni. TITOLO II Interventi per le imprese operanti nei servizi alla famiglia Art. 11 Allo scopo di realizzare le finalità di cui all'art. 1 e, nel contempo, di promuovere lo sviluppo dell'occupazione,

3 la Regione favorisce la costituzione di imprese operanti nei servizi alla famiglia ed il rafforzamento di quelle già esistenti attraverso la concessione delle seguenti agevolazioni: 1) rimborso delle spese notarili e fiscali sostenute e documentate per la costituzione di nuove imprese individuali, società cooperative, semplici ed in nome collettivo; 2) contributi a fondo perduto sugli oneri sostenuti e documentati nei primi anni di attività per: a) canoni di locazione degli immobili strumentali all'esercizio dell'impresa; b) spese sostenute per le utenze a rete (acqua, energia elettrica, gas, ecc.); c) spese sostenute per la formazione del personale addetto; d) contributo sulle spese di investimento sostenute e documentate per l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, marchi e brevetti. Entro 180 gg. dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio un regolamento relativo ai criteri e ai limiti di ammissibilità ai contributi previsti nel presente articolo ed alle modalità ed ai tempi per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici nonché della relativa erogazione. TITOLO III Interventi per le famiglie giovani Art. 12 La Regione assicura alle giovani coppie una riserva percentuale degli alloggi costruiti nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica e concede, ove ricorrano particolari condizioni economiche e sociali, prestiti d'onore nei limiti ed alle condizioni fissati dal Regolamento di cui al precedente art. 11. TITOLO IV Commissione regionale per la famiglia Art. 13 La Regione, al fine di dare concreta attuazione alla presente legge, istituisce la Commissione regionale per la famiglia, chiamata a: 1) esprimere pareri al Consiglio ed alle Commissioni Consiliari su provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi che possono incidere sulla qualità della vita familiare; 2) esprimere pareri alla Giunta regionale sulle direttive e sui provvedimenti di carattere programmatico e generale concernenti le materie socio-assistenziali e sanitarie; 3) avanzare proposte ed osservazioni sulla programmazione regionale di cui al precedente art. 3; 4) redigere rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge e proporne opportuni aggiornamenti avvalendosi della collaborazione di organismi di volontariato sociale di enti di associazioni, e di esperti che operano nel settore; 5) raccogliere dati relativi alla famiglia abruzzese allo scopo di prevenire situazioni patogene o a rischio; 6) rilevare, d'intesa con la Consulta regionale di tutela e difesa dei minori, le condizioni di vita e le necessità familiari dei bambini portatori di handicap, poveri, figli di emigrati, nomadi, extracomunitari, orfani o comunque in condizioni di emarginazione, al fine di suggerire interventi che garantiscano uguaglianza di opportunità e prevengano processi di emarginazione e disadattamento. Art. 14 La Commissione regionale per la famiglia è costituita da: 1) il componente la Giunta preposto al settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale, presidente; 2) due rappresentanti di associazioni familiari; 3) un rappresentante delle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato che si occupano di problematiche della famiglia; 4) un rappresentante delle imprese o società operanti nel settore dei servizi alla famiglia; 5) tre rappresentanti dei Comuni di cui due designati dall'anci ed uno dall'uncem regionali; 6) un rappresentante dei Consultori familiari pubblici; 7) un rappresentante dei Consultori familiari privati esperto di problematiche familiari; 8) un rappresentante dell'unicef. I rappresentanti in seno alla Commissione sono nominati dalla Giunta regionale sulla base delle designazioni di ciascuna categoria o organismo che ritenga di averne titolo. Tali designazioni sono presentate al Presidente della Giunta e debbono essere accompagnate dalla copia dello statuto o dell'atto costitutivo del soggetto designante o da altra documentazione idonea a dimostrare in modo inequivoco la natura e l'attività del soggetto. La Commissione redige il proprio regolamento entro sei mesi dal suo insediamento. Tale regolamento è approvato dalla Giunta regionale. La Commissione ha sede in Pescara presso il Settore Sanità e Sicurezza Sociale; si avvale dei supporti tecnici e logistici e del personale della Regione. La Commissione dura in carica cinque anni. Si provvede ad eventuali sostituzioni scegliendo nell'ambito delle designazioni iniziali. Ai componenti la Commissione spetta il rimborso delle sole spese di trasporto secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 2 della L.R , n 15. Art. 15 In sede di prima applicazione del Titolo IV il Presidente della Giunta regionale insedia la Commissione entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge. Art. 16 Norma finanziaria

4 All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio in corso: Cap Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti le spese correnti. - in diminuzione Cap (di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 07, Tit. 1, Ctg. 6, Sez. 08) denominato: Provvidenze in favore della famiglia. - in aumento La partita n 6 dell'elenco n 3 allegato al bilancio per l'esercizio in corso è corrispondentemente ridotta. Per gli esercizi successivi, gli stanziamenti saranno determinati dalle annuali leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R. 81/77. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

5 REGIONE BASILICATA Legge Regionale 14 aprile 2000, n. 45 Interventi a favore della famiglia Art. 1 Finalità 1. La Regione promuove interventi in favore della famiglia, cosi come riconosciuta dalla Costituzione dello Stato italiano, affermandone il ruolo fondamentale per lo sviluppo della persona e della vita sociale. 2. Gli strumenti regionali di programmazione socioassistenziale, sanitaria, culturale e territoriale sono orientati alla famiglia come ambito di riferimento unitario delle politiche sociali. Art. 2 Iniziative e priorità regionali per il sostegno alla famiglia 1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, eroga finanziamenti e promuove interventi per favorire: - il coinvolgimento della famiglia nel campo delle azioni socio-assistenziali; - la formazione dei giovani al matrimonio; - l'incentivazione all'acquisto e all'allestimento della prima casa da parte delle giovani coppie; - la valorizzazione e il riconoscimento del lavoro domestico, attraverso corsi e seminari nel campo della prevenzione dagli infortuni, della corretta gestione delle risorse, dell'educazione al consumo e del risparmio energetico; - il sostegno all'associazionismo familiare; - la formazione degli operatori pubblici e privati impegnati nella realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge; - l'attivazione di politiche di sostegno alla genitorialità, intesa come scelta di procreazione responsabile e cura verso i figli; - il collegamento tra servizi pubblici e privati per la promozione di iniziative di mutuo aiuto delle famiglie (banche del tempo, scuole per genitori, nidi di famiglia, madri di giorno, taxi collettivi, etc); - le concrete esperienze di incontro e di scambio tra le diverse generazioni; - l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro di persone che si siano dedicate all'esclusivo impegno di cura rivolto a minori o a soggetti non autosufficienti nell'ambito della famiglia; - ogni altra iniziativa per la valorizzazione della famiglia come primario soggetto sociale, culturale ed economico. 2. La Regione nell'ambito dei suoi strumenti di programmazione socio assistenziali, assegna priorità ai seguenti interventi di sostegno alla famiglia: a) per la nascita, l'adozione di figli e la promozione della maternità; b) per l'assistenza integrativa in ambito familiare ai componenti non autosufficienti o con problemi di salute mentale; c) per minori in situazioni multiproblematiche di ordine psicosociale-sanitario; d) per l'aiuto al superamento di situazioni di disagio sociale o economico; e) per progetti tesi a garantire solidarietà alle donne in difficoltà non coniugate in stato di gravidanza e alle ragazze madri e alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, stupri e abusi sessuali, anche attraverso l'istituzione di centri di accoglienza e case rifugio. Art. 3 Modalità attuative 1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta di cui al successivo art. 4, individua: a) i soggetti ammessi ai finanziamenti relativi alle singole misure previste dal 1 comma del precedente art. 2; b) le modalità e i tempi di presentazione delle relative domande; c) i criteri per la concessione dei finanziamenti alle famiglie, con riferimento alla composizione nucleo familiare. 2. La Giunta regionale, entro i termini di cui al comma precedente, determina: - le modalità di coinvolgimento delle famiglie nel campo delle azioni socio-assistenziali; - il coordinamento delle azioni di cui alla presente legge con il Piano Socio-Assistenziale regionale e i relativi strumenti attuativi di zona. 3. Il piano di riparto dei finanziamenti di cui alla presente legge e approvato dalla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno. 4. I compiti attuativi di cui alla presente legge sono attribuiti dalla Giunta regionale a un competente servizio attestato presso la Presidenza. Art. 4 Consulta Regionale per la Famiglia 1. E' istituita la Consulta Regionale per la Famiglia quale organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari. 2. La Consulta ha i seguenti compiti: a) effettua indagini a ricerche sulle problematiche inerenti l'ambito familiare, nonché rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge proponendo gli opportuni aggiornamenti; b) formula il piano annuale degli interventi di cui all'art. 2 che è approvato dalla Giunta regionale; c) esprime proposte ed osservazioni sulla programmazione regionale; d) esprime, su richiesta, parere sulle proposte di provvedimenti regionali in materia socio-assistenziale, culturale e sanitaria e su ogni altro provvedimento che,

6 anche indirettamente, possa incidere sulla qualità della vita familiare. 3. La Consulta e presieduta dal Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, ed e costituita da: a) tre rappresentanti designati dalle associazioni di famiglie costituite ed operanti nell'ambito della sfera delle politiche familiari; b) un rappresentante designato dalle cooperative o altre formazioni di autorganizzazione dei servizi sanitari, educativi, di formazione professionale, di scuole per genitori, di servizi culturali, sociali o assistenziali tra le famiglie; c) un rappresentante designato dalle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato iscritte nei registri regionali; d) due rappresentanti, di cui uno dei comuni ed uno delle province che abbiano delegato ad uno specifico assessorato le competenze relative alla promozione e all 1 attuazione delle politiche familiari, designati rispettivamente dall'anci e dall'upi; e) un rappresentante designato dalla Commissione Regionale Pari Opportunità; f) una coppia di coniugi designata dal Forum per le Associazioni Familiari della Basilicata, che esercita la vice-presidenza dell'organismo; g) un rappresentante designato dalle Aziende UU.SS.LL. regionali. Art. 7 Pubblicazione 1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. 4. Partecipa alla Consulta, senza diritto di voto, il dirigente del servizio regionale competente; le relative funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dal servizio regionale competente. 5. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica sino alla scadenza della legislatura. 6. Ai componenti della Consulta e corrisposto per ogni seduta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio determinato con le modalità stabilite dalle vigenti leggi. Art. 5 Norme transitorie 1. Per l'anno 2000 il termine di cui al 3 comma del precedente art. 3 è fissato per il 30 ottobre. Art. 6 Disposizioni finanziarie 1. Per l'anno 2000 all'onere finanziario della presente legge si farà fronte con un fondo pari al 20% della quota riservata alla gestione speciale di cui al punto del Piano Socio-Assistenziale Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

7 REGIONE CALABRIA Legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 Politiche regionali per la famiglia. Art. 1. Finalità 1. La Regione Calabria, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 32, 37, 38 e 47 della costituzione e della convenzione ONU sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989), riconosce e sostiene come soggetto sociale essenziale la famiglia fondata sul matrimonio in qualità di istituzione primaria per la nascita, la cura e l'educazione dei figli e per l'assistenza ai suoi componenti. Ai fini degli interventi della presente legge il concepito è considerato componente della famiglia. Detti interventi vengono estesi anche alle persone unite da vincoli giuridici di parentela, adozione o affinità. 2. La Regione con la presente legge, promuove il servizio pubblico alla famiglia, predispone e attua iniziative e procedimenti mirati alla tutela dei componenti della famiglia, attraverso una organica e mirata politica sociale per promuovere e sostenere il diritto della famiglia al libero svolgimento delle sue funzioni, ritenendola l'ambito più importante in cui si forma e si sviluppa la personalità dell'individuo. La Regione, a tal fine, nel rispetto delle convinzioni etiche dei cittadini, tutela la vita in tutte le sue fasi con particolare attenzione alla gestante, al periodo prenatale e all'infanzia, favorisce la maternità e la paternità consapevoli, la solidarietà fra le generazioni e la parità tra uomo e donna, sostiene la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, persegue la tutela della salute dell'individuo nell'ambito familiare, attua attraverso l'azione degli enti locali, politiche sociali, sanitarie, economiche e di organizzazione dei servizi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia. Si intende per servizio pubblico alla famiglia ogni attività, resa con le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, da strutture pubbliche o private, senza fini di lucro, che rispettino i criteri e gli standard fissati dalle leggi e dagli atti di programmazione regionale. Art. 2 Obiettivi 1 La Regione, nella propria attività di programmazione e di indirizzo politico, d'intesa con le province e con i comuni nelle forme e nei modi previsti dalla legge n. 34/2002 e del regolamento di attuazione approvato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizza i seguenti obiettivi: 1) favorire la formazione e sostenere lo sviluppo delle famiglie mediante la rimozione di tutti gli ostacoli che creano difficoltà nel corso della vita familiare, quali quelli di carattere abitativo, economico e della salute; 2) sostenere l'alto valore della vita, garantendo il diritto ad una procreazione consapevole e responsabile, rafforzando il principio della corresponsabilità da parte di entrambi i genitori nei confronti dei figli, rimovendo altresì gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione della volontà di procreare, anche al fine di prevenire l'aborto, realizzando interventi volti a prevenire e rimuovere difficoltà economiche e sociali secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194, su "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"; 3) sostenere le situazioni familiari disagiate di famiglie con disabili, famiglie con anziani soli, famiglie monogenitoriali con figli minori; 4) ridurre le differenze nelle condizioni di vita delle persone che appartengono a tipi di famiglia diversi per numerosità della prole e/o per la presenza di persone con handicap fisici o psichici, tutelando il benessere di tutti i componenti della famiglia attraverso azioni mirate alle varie necessità; 5) promuovere le iniziative volte a favorire pari opportunità tra uomo e donna nella famiglia rendendo compatibili le esigenze derivanti dagli impegni di lavoro dei coniugi con quelli della famiglia, anche attraverso una maggiore condivisione da parte del padre degli impegni di cura e di educazione dei figli; 6) riconoscere e tutelare il valore sociale del lavoro domestico in quanto attività essenziale per la vita delle famiglie e per la società stessa, tutelando anche i periodi di impossibilità fisica ad espletare l'attività domestica; 7) sviluppare tra le finalità dei consultori pubblici e privati, tra i servizi socio-sanitari e assistenziali, la valorizzazione sociale e personale della maternità e della paternità, la tutela dei minori e della donna, l'unità e la stabilità familiare finalizzate comunque al benessere dei suoi componenti e la solidarietà sociale a predisporre specifici programmi di sostegno in favore di situazioni di particolare disagio originate da accertati motivi psico-sociali familiari, da povertà o dalla mancanza di autonomia fisica o psichica; 8) promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno di soggetti privi per qualsiasi motivo dell'assistenza dei genitori, delle vittime della violenza anche sessuale, dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni, nonché il sostegno della coppia madre e bambino vittima di violenze familiari, attraverso il potenziamento dei servizi socio-educativi e la realizzazione di strutture idonee all'assistenza dei soggetti indicati alla presente lettera; 9) potenziare i servizi socio-educativi nel rispetto dei diritti del bambino al fine di prevenire i processi di disadattamento, prevedendo modalità organizzative flessibili per rispondere alle esigenze delle famiglie con particolare attenzione a quelle numerose e monoparentali, attraverso il potenziamento della ricettività dei servizi di asili nido, anche mediante il convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali servizi secondo gli standard qualitativi e organizzativi definiti dalla giunta regionale, organizzando dei supporti tecnico-organizzativi per combattere il fenomeno della dispersione scolastica e attivando, con particolare riguardo ai capoluoghi di provincia, spazi di

8 aggregazione educativo-ricreativa a disposizione dei minori; 10) promuovere e sostenere, con contributi finalizzati alle attività programmate e secondo i criteri stabiliti dalla giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le iniziative finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà, l'associazionismo e la cooperazione, al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, dei disabili, degli anziani. Art. 3. Interventi finanziari 1. La Regione Calabria concede a favore di: a) coppie che dichiarano di voler contrarre matrimonio entro i sei mesi successivi dalla richiesta o che hanno contratto matrimonio massimo da sei mesi; b) persone sole con figli; c) gestanti sole; d) genitore solo con figli minori a carico; finanziamenti a tasso e condizioni agevolate, consistenti in un contributo per l'abbattimento del tasso d'interesse pari al 75% del tasso di riferimento per una durata decennale e fino ad un importo massimo di Euro ,00 (cinquantunomila) del mutuo per l'acquisto della prima casa. 2. Possono usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1, del presente articolo i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti sia oggettivi che soggettivi: 1) non essere proprietari di alloggi; 2) non aver ottenuto altre agevolazioni di carattere pubblico per gli stessi scopi; 3) individuazione dell'alloggio, che deve avere le caratteristiche di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. 3. Sono concessi, altresì, ai medesimi soggetti di cui al comma 1, c.d. prestiti di famiglia, consistenti in finanziamenti da restituire secondo piani di rimborso concordati, senza interessi a carico del mutuatario, che si trovano in situazione di temporanea difficoltà economica, per spese attinenti tutte le necessità della vita familiare, compreso il pagamento degli affitti, purché in possesso di un reddito complessivo non superiore a Euro ,00. L'onere degli interessi è a totale carico della Regione. I suddetti finanziamenti vengono concessi per una durata massima di cinque anni e sono commisurati fino ad un importo massimo di Euro , Per l'attuazione del presente articolo è costituito un apposito fondo finalizzato all'abbattimento parziale del tasso d'interesse per le agevolazioni di cui al comma 1 e l'abbattimento totale per le agevolazioni di cui al comma 3. Le modalità d'indirizzo e di gestione di tale fondo sono disciplinate da apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti e le aziende di credito operanti in Calabria entro il 31 dicembre di ogni anno. 5. La giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge da attuazione alle misure previste dal presente articolo, attraverso la determinazione dello schema di convenzione, dell'individuazione di eventuali limiti di cumulabilità delle provvidenze fuori da quelle previste dal punto 2) del comma 1 del presente articolo, precisando le categorie di spese ammissibili al finanziamento, le modalità di erogazione e la documentazione per ottenerli. 6. Le convenzioni stipulate, ai sensi del comma 4 determinano l'entità dei finanziamenti resi disponibili e fissano le modalità di determinazione del tasso d'interesse per le operazioni di prestito di cui al presente articolo. A tal fine la Regione pone a carico del proprio bilancio gli importi necessari a finanziare il fondo di abbattimento tassi per i finanziamenti effettuati dagli istituti di credito ai sensi dei commi 1 e Nelle convenzioni sono definite altresì: a) tempi e modi di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l'accesso ai finanziamenti e la documentazione necessaria; b) le procedure per l'esame delle domande; c) i tempi per l'istruttoria e per la concessione del finanziamento; d) le condizioni di garanzia a carico del fondo di garanzia; e) le modalità di rendicontazione della quota di interessi debitori a carico del fondo abbattimento interessi; f) le garanzie richieste per l'accesso al fondo. 8. In caso di estinzione anticipata del mutuo da parte del beneficiario, cessa l'erogazione del mutuo residuo. 9. Al fine di accelerare e di semplificare, la procedura di accesso, al mutuo viene individuato, secondo le procedure di legge, l'istituto di credito erogante. La scelta avviene mediante comparazione e contemperamento, della migliore offerta in termini finanziari di garanzia, di efficacia, di sicurezza e tempestività nell'adempimento dei carichi istruttori e di presenza nel territorio regionale. 10. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo per fruire dei benefici previsti non devono aver percepito cumulativamente un reddito complessivo superiore a Euro ,00. I limiti di reddito e l'entità dei contributi previsti nel presente comma verranno rideterminati ogni due anni, dalla giunta regionale, secondo le indicizzazioni del costo della vita stabilito dall'istat. 11. Qualora i soggetti di cui ai commi 1 e 3 non abbiano sufficienti garanzie per poter accedere ai finanziamenti di cui al presente articolo, la Regione su richiesta dell'istituto di credito e fermi restando il possesso degli altri requisiti possono concedere fideiussione gratuita a garanzia dell'obbligazione delle somme oggetto del mutuo.

9 12. Per l'accesso alla prima casa per i soggetti di cui al comma 1, la Regione, nei programmi di edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata, prevede una riserva pari al 20% degli alloggi costruiti per la locazione, per l'assegnazione in proprietà indivisa o in proprietà individuale. 13. La percentuale di riserva individuata al comma precedente, va riferita alla assegnazione e alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali vengono assegnati secondo apposite graduatorie speciali. Art. 4. Interventi a favore delle famiglie in stato di bisogno economico 1. La Regione adotta specifiche politiche sociali mirate alle famiglie in stato di bisogno economico, agendo anche sui fattori familiari che possono costituire cause di rischio e di povertà o di deprivazione. 2. A tal fine la giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le province: a) stabilisce i criteri, i metodi e gli strumenti idonei a rilevare ed a valutare la povertà economica e in genere, le situazioni di deprivazione materiale e sociale suscettibili di essere affrontate con aiuti economici e ad identificare le caratteristiche delle situazioni di povertà e di deprivazione, non solo come condizioni statiche, ma anche come processo sociale; b) determina la soglia minima complessiva di risorse che costituiscono "il minimo di sopravvivenza", in considerazione delle tipologie familiari, della composizione qualitativa e quantitativa del nucleo familiare e dei fattori ambientali. 3. La giunta regionale, sulla base delle rilevazioni e delle determinazioni, di cui al comma 1, nella delibera di cui al comma 2, progetta, altresì, un sistema di interventi che, prevedendo anche l'utilizzo del privato sociale, del volontariato e delle reti informali di solidarietà consentirà annualmente di: a) organizzare gli interventi; b) offrire programmi personalizzati di aiuto per ogni specifica situazione di povertà e di deprivazione, considerata nei suoi aspetti e nelle sue dinamiche specifiche; c) promuovere compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale il raggiungimento per ogni famiglia del minimo di sopravvivenza con l'attribuzione di risorse idonee a consentire una esistenza libera e dignitosa. 4. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 2, la Regione, sentite le province, seleziona e indica i settori prioritari e le situazioni che l'intervento delle strutture pubbliche deve privilegiare e quelli da attribuire, con sostegni e incentivazioni al privato sociale, anche con la creazione di mense e empori sociali gestiti da cooperative sociali di cui alla legge regionale n. 5/ Viene altresì inserito nel programma d'interventi di cui ai commi 2 e 3, la disciplina dell'assegno di maternità e l'entità dello stesso da erogare ai soggetti di cui al presente articolo. L'assegno verrà corrisposto al comune di residenza che inoltra la pratica alla provincia, previa richiesta fatta dall'interessata al comune ed esperiti gli adempimenti amministrativi da parte del comune stesso entro trenta giorni dall'invio della domanda da parte della provincia. 6. Il progetto di sistema d'interventi previsto dal presente articolo e deliberato dalla giunta regionale, costituisce orientamento direttivo vincolante per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative da parte degli enti locali. Il progetto può essere inserito in sede di approvazione del piano socio-assistenziale di cui alla legge regionale n. 23/ L'ordine di priorità degli aventi titolo alle provvidenze di cui al presente articolo è determinato sulla base del quoziente familiare che viene stabilito secondo i seguenti criteri: a) reddito complessivo; b) numero dei componenti della famiglia; c) presenza nel nucleo familiare di: soggetti portatori di handicap; anziano convivente non autosufficiente; soggetti in situazione di particolare disagio psico-fisico. Art. 5. Potenziamento e differenziazione delle politiche familiari 1. Nell'ambito degli obiettivi previsti dall'art. 1 della presente legge, la Regione Calabria promuove e sostiene, in campo socio-educativo e socio-assistenziale, tutti i processi rivolti a sostegno del ciclo di vita familiare, con interventi mirati ai singoli membri della famiglia e alle famiglie più bisognose, rafforzando le solidarietà associative autonome, valorizzandole e riconoscendole in modo funzionale. La Regione intende perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi: a) promozione della formazione delle famiglie attraverso una serie di servizi di sostegno per le giovani coppie e interventi anche economici per l'accesso alla prima casa, mediante l'erogazione di buoni o contributi in conto interesse e forme di priorità nell'assegnazione in affitto dell'edilizia popolare e convenzionata; b) sostegno delle scelte di paternità e maternità attraverso l'ampliamento delle funzioni consultoriali e dei servizi per l'infanzia, nonché attraverso aiuti economici a fronte di condizioni di particolare disagio; c) promozione di progetti culturali e di servizi relativi all'istituto familiare e all'adozione; d) valorizzazione delle responsabilità genitoriali e delle scelte educative attraverso un riassetto dei servizi di educazione e cura, secondo il principio di sussidiarietà,

10 riconoscendo alle famiglie l'autonomia effettiva nell'erogazione dei servizi stessi, sia nel campo dell'assistenza alla prima infanzia che in quello educativo dell'età scolare; e) promozione e facilitazione delle scelte di inserimento nel mercato del lavoro, con rilancio adeguato della formazione professionale, nonché di reinserimento, prevedendo forme di flessibilità lavorativa legata ai carichi familiari, oltre il riconoscimento del lavoro familiare e commisurando servizi ed orari in modo da tener conto dei tempi della famiglia e delle sue esigenze quotidiane; f) sostegno alle scelte di cura che prevedono la permanenza in famiglia di soggetti deboli (disabili, anziani, ecc.) attraverso aiuti professionali, fornendo servizi di supporto anche economici in forma di contributi o agevolazioni, che possono garantire una buona qualità della vita. 2. La Regione interviene per le seguenti categorie: minori, adulti, giovani, anziani, disabili; attraverso le seguenti iniziative programmate con le province e i comuni: a) per i minori: al fine soprattutto di contrastare l'evasione scolastica, maltrattamenti, abusi, ecc., con centri di ascolto, di mediazione familiare, affidamenti familiari e adozioni; b) per gli adulti: assistenza famiglie bisognose, assistenza ragazze madri, assistenza ex detenuti con nucleo familiare a carico; c) per i giovani: prevenzione, tossicodipendenza, centri polivalenti; d) per gli anziani: centri diurni, ricovero in istituto, assistenza domiciliare, telesoccorso e telecontrollo, soggiorni estivi, fisioterapia, agevolazioni tariffarie; e) per i disabili: trasporto scolastico, assistenza tutelare nelle aule scolastiche, assistenza domiciliare. 3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale definisce le modalità operative necessarie all'attuazione del presente articolo, delegando le province alle attività sul territorio d'intesa con i comuni interessati alle azioni di cui ai commi precedenti. Vengono, altresì, istituiti i c.d. "sportelli famiglia" presso i comuni con le funzioni di: attività di prevenzione degli stati di disagio, sostegno ai nuclei minorili in situazioni di difficoltà, creazione dello sportello di consulenza giuridica, attivazione degli strumenti di pronta reperibilità per emergenze sul territorio, proporre corsi di formazione nel campo delle adozioni e degli affidamenti etero-familiari, sostegno a nuclei minorili, coppie, donne in situazione di tensione relazionale, mediazione tra i genitori in casi di separazione in relazione ai rapporti con i figli in casi di disagio. La giunta regionale stabilisce, i limiti d'intervento del privato sociale, nelle azioni rivolte all'assistenza domiciliare e al ricovero in case riposo per anziani, le iniziative rivolte a favore dei disabili, quali assistenza scolastica e domiciliare, le iniziative a favore dei giovani e quelle a sostegno del volontariato qualificato, le azioni rivolte alla prevenzione. 4. La Regione, tramite le province, concede alle famiglie contributi pari al 60% dell'importo massimo necessario per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati fino ad un importo massimo di Euro ,00, al fine di agevolare l'integrazione e il reinserimento sociale e professionale di portatori di handicap. La giunta regionale definisce annualmente, entro il 31 gennaio, le tipologie di strumenti ammissibili a contributo, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, la formazione delle graduatorie provinciali e l'entità dei contributi per provincia. 5. La Regione promuove e sostiene l'adozione, attraverso i comuni, di iniziative innovative da parte di associazioni e di organizzazioni di privato sociale, finalizzate a: a) realizzare forme di autorganizzazione e mutualità familiari, quali "nidi famiglia", intendendo per nido famiglia l'attività di cura di bambini da 0 a 3 anni svolta senza fini di lucro, promossa e gestita da famiglie utenti; b) potenziare la ricettività dei servizi di asili nido, anche mediante il convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali servizi secondo gli standard qualitativi ed organizzativi definiti dalla giunta regionale; c) fornire le strutture ed i supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed educative per l'infanzia. 6. La Regione con riferimento all'attività e alla programmazione di corsi di formazione professionale: a) coordina e finanzia corsi di formazione e di aggiornamento rivolti a soggetti che operano nell'ambito dei servizi socio-educativi e socioassistenziali coinvolti nell'attuazione degli obiettivi della presente legge; b) finanzia corsi di formazione diretti a soggetti portatori di handicap per agevolare il loro inserimento sociale e professionale. 7. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, sostiene attraverso contributi economici, l'assistenza a domicilio in tutti i settori d'intervento sociale e sanitario, come interventi specifici alternativi alla ospedalizzazione e alla istituzionalizzazione. L'erogazione dei contributi avviene nell'ambito delle attività dei servizi sociali, al fine di garantire a domicilio prestazioni assistenziali di rilievo sanitario. 8. I contributi, di cui al comma precedente, riguardano l'erogazione di c.d. "buoni famiglia" per l'acquisizione diretta, da parte delle famiglie, delle prestazioni erogate dai soggetti pubblici e privati accreditati o convenzionati. Le risorse verranno stabilite annualmente in sede di programmazione annuale all'interno della quota del fondo sanitario regionale, destinata alle attività socio-sanitarie integrate. 9. L'ordine di priorità degli aventi diritto ai buoni famiglia, di cui al comma 7, viene determinato sulla base dei seguenti criteri:

11 1) reddito familiare complessivo; 2) presenza nel nucleo familiare di: a) soggetto in particolare situazione di disagio psicofisico; b) soggetto con diverse abilità; c) anziano disabile convivente. 10. Al fine di realizzare gli obiettivi fissati nella presente legge, la Regione promuove programmi sperimentali di informazione sui temi della sessualità, programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori, sulla procreazione responsabile, sui diritti delle donne in stato di gravidanza e sui servizi sociosanitari ed assistenziali esistenti sul territorio a favore del bambino e a tutela dei suoi diritti. Tali programmi verranno attuati annualmente nell'ambito delle competenze spettanti ai consultori pubblici e a quelli privati. Art. 6. Associazionismo familiare 1. La Regione in attuazione dello statuto e del principio di sussidiarietà favorisce, le forme di associazionismo e di autogestione come modalità per garantire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione della politica familiare nella Regione, promovendo iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi, creando la prima "banca dati mutuo aiuto" che individua tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato che offrono gratuitamente, attraverso i loro associati mutuo aiuto per attività di cura, custodia e assistenza di soggetti o famiglie in condizioni di bisogno. 2. La giunta regionale provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge a indire il bando per censire le associazioni che attuano gli obiettivi previsti dalla presente legge, creando la "banca dati di mutuo aiuto", ed a iscriverle in un apposito albo. 3. Per sostenere ed incentivare le attività e le formazioni del privato sociale, di cui al capoverso precedente, la giunta regionale nell'ambito delle disponibilità finanziarie e del programma d'interventi presentato entro i termini di cui all'art. 5, comma 5, previo parere della consulta di cui al successivo comma, sulla base di criteri e modalità definiti in precedenza dalla giunta regionale, concede annualmente dei contributi, ad integrazione delle quote versate dai singoli associati, sulla base di criteri e modalità definiti dalla giunta regionale stessa. 4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo viene istituita la consulta regionale delle associazioni familiari. La consulta è composta da: a) il presidente della giunta o da un suo delegato; b) assessori provinciali alle politiche sociali o dai loro delegati; c) tre rappresentanti di strutture di auto organizzazione a livello regionale di servizi tra le famiglie; d) quattro rappresentanti di associazioni di famiglie iscritte all'albo di cui al comma 2 del presente articolo; e) un esperto in materie socio-sanitarie nominato dall'assessore alla sanità. 5. La giunta regionale con propria delibera, da approvarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di nomina dei componenti della consulta istituendo un ufficio e stabilendone l'organico. La consulta è nominata ed insediata dal presidente della giunta regionale. La consulta elegge nel proprio seno il presidente e delibera, entro sessanta giorni, dal proprio insediamento un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina delle attività. 6. La consulta dura per l'intera legislatura e i suoi membri, di cui ai punti c, d, e del precedente comma non possono essere rieletti per più di due legislature. 7. La consulta tra le sue competenze esprime parere in merito alla programmazione regionale in tema di politiche familiari, di cui al comma 3, esprime pareri in ordine a qualsiasi atto di programmazione regionale che riguardi la famiglia, compresi gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5 della presente legge, coordinandosi, altresì con le strutture comunali degli "sportelli famiglia" di cui all'art. 5, comma All'interno della consulta viene istituito l'ufficio denominato "Osservatorio permanente sulla famiglia". 9. Compiti dell'osservatorio sono: a) studiare e analizzare l'evoluzione delle condizioni di vita della famiglia, con particolare attenzione alle situazioni di disagio, devianza e violenza, alla monoparentalità, al rapporto famiglia-lavoro, e famiglia-servizi, al fine di individuare le problematiche emergenti e l'evoluzione delle esigenze familiari; b) verificare l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, da enti, istituzioni pubbliche e private, da gruppi e associazioni; c) fornire alla consulta tutti gli elementi per l'attuazione del comma 7 del presente articolo. 10. L'osservatorio è costituito da nove esperti nominati dal consiglio regionale ai sensi della legge regionale n. 39/1995, con rispetto dei diritti della minoranza, all'inizio di ogni legislatura, e scelti tra docenti, ricercatori ed esperti del settore. 11. Il presidente della giunta provvederà all'organizzazione dell'osservatorio, assegnandone i locali e il personale necessario al suo funzionamento. Art. 7. Disposizioni finanziarie 1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con fondi comunitari, statali e regionali in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

12 Art. 8. Pubblicazione 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

13 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Legge regionale n.11/2006 Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità. Capo I Art. 1 (Principi e finalità) 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con riferimento ai principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione e nel rispetto dei trattati internazionali in materia, sostiene la famiglia quale nucleo fondante della società e valorizza il ruolo dei genitori nei compiti di cura, educazione, crescita e tutela del benessere dei figli. 2. Per realizzare le condizioni necessarie a promuovere e garantire lo sviluppo e la piena valorizzazione della famiglia e dei suoi membri nei diversi momenti del loro ciclo vitale, nonché la promozione del benessere della famiglia e della persona nell'ambito del suo contesto familiare, con la presente legge, la Regione sviluppa quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di politiche sociali e nel campo della tutela e promozione delle responsabilità familiari. 3. Alle finalità di cui al comma 2 concorrono il potenziamento dell'offerta dei servizi e dei progetti realizzati ai sensi della presente normativa e ai sensi delle norme regionali di settore in materia di promozione dei diritti della persona, di politica abitativa, di gestione del territorio, di servizi e di prestazioni sociali e sociosanitarie, di istruzione, di formazione, di credito e di lavoro. 4. Gli interventi di carattere economico di cui alla presente legge sono tesi a riconoscere il valore sociale della genitorialità, della cura e della relazione familiare. Art. 2 (Obiettivi) 1. La Regione, in armonia con quanto disposto dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale): a) promuove e sostiene il diritto delle famiglie al libero svolgimento delle proprie funzioni sociali ed educative, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione alla progettazione degli interventi e dei servizi sociali; b) promuove l'associazionismo familiare e le esperienze di auto-organizzazione sociale dei nuclei familiari e li valorizza come soggetto unitario nella fruizione delle prestazioni; c) tutela il benessere delle relazioni familiari, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto, promuovendo e sostenendo la solidarietà tra le generazioni, la parità tra uomo e donna e la corresponsabilità nei doveri di cura dei figli, dell'educazione e dell'assistenza paventale in famiglia, con specifica attenzione alle famiglie con gravi situazioni sociali o economiche, alle giovani coppie, alle famiglie numerose con figli e alle famiglie con presenza di persone disabili o di anziani non autosufficienti, ai nuclei monogenitoriali e alle famiglie in crisi; d) riconosce l'alto valore sociale della maternità e della paternità, tutelando il diritto alla procreazione, valorizzando e sostenendo l'esercizio delle responsabilità genitoriali. Art. 3 (Principi e strumenti per la programmazione) 1. I soggetti responsabili per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge e gli strumenti di cui detti soggetti si avvalgono nello svolgimento delle proprie funzioni sono definiti dalla legislazione regionale vigente in materia sociale e sanitaria, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale. 2. Fatto salvo il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia sociale e sanitaria stabiliti dallo Stato, la pianificazione regionale attua, per ciascun livello territoriale, il coinvolgimento di tutte le famiglie, senza discriminazioni per condizioni economiche, sociali, culturali, etniche o religiose. 3. Al fine dell'adeguamento degli strumenti legislativi e di programmazione alle effettive esigenze, la Regione, attraverso l'osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'articolo 26 della legge regionale 6/2006, verifica l'efficacia degli interventi realizzati e analizza l'evolversi delle problematiche e delle condizioni di vita delle famiglie. Capo II Servizi e azioni a sostegno delle famiglie e della genitorialità Art. 4 (Interventi sociosanitari integrati) 1. Il Servizio sociale dei Comuni e le Aziende per i servizi sanitari, attraverso programmi specifici di attività individuati nei Piani di zona (PDZ), nei Programmi delle attività territoriali (PAT) e nei Piani attuativi locali (PAL), assicurano:

14 a) il supporto alle funzioni di educazione, accudimento e di reciproca solidarietà svolte dalle famiglie con un'appropriata scelta di servizi; b) la promozione delle risorse di solidarietà delle famiglie e tra le famiglie, delle reti parentali e delle solidarietà sociali a loro collegabili; c) lo sviluppo e l'articolazione di servizi di facile accessibilità, per collocazione territoriale e orario, destinati all'orientamento del nucleo familiare in relazione al sistema dei servizi e delle prestazioni cui esso ha diritto, in coerenza con quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge regionale 6/2006; d) il potenziamento dei servizi consultoriali, tesi a garantire un'offerta ampia di sostegni alle più diverse difficoltà delle relazioni familiari. Art. 5 (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 81/1978) 1. L'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 (Istituzione dei consultori familiari), come sostituito dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 18/1979, e' sostituito dal seguente: <<Art. 3 (Compiti del servizio) 1. Il consultorio familiare, nel rispetto dei principi etici e culturali degli utenti e delle loro convinzioni personali, tenendo conto della loro appartenenza etnico - linguistica, in collaborazione con i servizi e le strutture sanitarie e sociali del territorio, al fine di garantire l'integrazione degli interventi e la continuità assistenziale, opera per assicurare: a) l'informazione sui diritti spettanti alla donna e all'uomo in base alla normativa vigente in materia di tutela sociale della maternità e della paternità, nonché interventi riguardanti la procreazione responsabile, garantendo la diffusione dell'informazione sulle deliberazioni dei comitati di bioetica nazionale e locale; b) la collaborazione con le strutture preposte delle Aziende per i servizi sanitari, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie, con il Policlinico universitario di Udine e con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), per la prevenzione e riduzione delle cause di infertilità e abortività spontanea e lavorativa, nonché delle cause di potenziale danno per il nascituro, in relazione alle condizioni ambientali, ai luoghi di lavoro e agli stili di vita; c) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le donne e le coppie in caso di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare attenzione alle minorenni, ai sensi degli articoli 1, 2, 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza); d) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale, anche domiciliare, alle donne e alle famiglie in situazione di rischio sanitario e psicosociale, prima del parto e nel periodo immediatamente successivo, anche su segnalazione dei punti nascita, nonché attraverso la promozione di reti di auto-aiuto; e) l'informazione riguardo ai problemi della sterilità e dell'infertilità', nonché l'informazione alle coppie che ricorrono alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, l'attività' di orientamento verso i centri che la praticano e il raccordo operativo con gli stessi; f) la consulenza e l'assistenza psicologica e sociale nelle situazioni di disagio familiare derivante da nuovi assetti familiari, da separazioni e da divorzio, anche attraverso la predisposizione di percorsi di mediazione familiare, adeguatamente certificati secondo standard europei e internazionali; g) l'informazione e lo studio psicosociale di coppia rivolto alle coppie disponibili all'adozione nazionale e internazionale, nonché il sostegno nel periodo di affido preadottivo; h) l'assistenza psicologica e sociale e gli interventi sociosanitari al singolo e alla coppia in riferimento a difficoltà di ordine relazionale, sessuale e affettivo nelle diverse fasi del ciclo vitale; i) le prestazioni sanitarie e psicologiche, anche riabilitative e post-traumatiche, alle vittime di violenza sessuale intra ed eterofamiliare e ai minori vittime di grave trascuratezza e maltrattamento, in collaborazione con i servizi sociosanitari per l'età' evolutiva preposti, all'interno dei progetti personalizzati elaborati dai Comuni; j) la collaborazione con il Servizio sociale dei Comuni per le prestazioni di carattere sociosanitario relative agli affidamenti familiari; k) la realizzazione di programmi di educazione e promozione della salute, con particolare riguardo ai temi dell'identità' sessuale, dei rapporti tra i generi e della sessualità responsabile per gli adolescenti e i giovani, in attuazione dei programmi aziendali di prevenzione e in concorso con la scuola, con i centri e i luoghi di aggregazione e con l'associazionismo; l) la somministrazione, anche ai minori, previa prescrizione medica, qualora prevista, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile; m) l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria relativa alle problematiche sessuali, relazionali e affettive degli adolescenti.

15 2. La Regione, le Aziende per i servizi sanitari e i Comuni attuano gli interventi di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di programmazione previsti dalla legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), e dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). 3. L'avvenuta programmazione a livello locale delle azioni previste dal presente articolo e' condizione per il consolidamento, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), dei Piani attuativi locali (PAL) di cui alla legge regionale 23/2004.>>. Art. 6 (Progetti integrati per le famiglie con minori) 1. I PDZ e i PAT possono prevedere progetti integrati diretti: a) al potenziamento e alla qualificazione di servizi di consulenza educativa e psicopedagogica; b) alla promozione di gruppi di incontro per genitori, modulati in relazione alle diverse fasi del percorso evolutivo del minore, finalizzati alla valutazione e al confronto delle esperienze educative e delle problematiche psicopedagogiche; c) all'organizzazione di spazi e di momenti di incontro per bambini, ragazzi e adolescenti, aventi finalità socializzanti ed educative, da realizzarsi anche con la collaborazione dei genitori e delle famiglie, tesi a migliorare e sostenere le capacità genitoriali. Art. 7 (Promozione dei rapporti intergenerazionali) 1. Per valorizzare la relazione, la condivisione e la solidarietà tra le generazioni, i soggetti pubblici e i soggetti privati, d'intesa con i Comuni, nell'ambito della programmazione locale e la Regione, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, promuovono azioni volte allo sviluppo dei rapporti intergenerazionali, che possono essere collocate nel piano dell'offerta formativa. Capo III Interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità Art. 8 (Sostegno economico alle gestanti) 1. Al fine del riconoscimento del valore sociale della genitorialità, la Regione, nell'ambito dell'attuazione del reddito di base e dei progetti di inclusione per la cittadinanza, di cui all'articolo 59 della legge regionale 6/2006, individua le modalità per sostenere le gestanti in situazioni di disagio socio-economico per la durata del periodo della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino. La gestante ha diritto di accedere alle prestazioni previste anche se minorenne. Art. 9 (Sostegno alla funzione educativa) 1. La Regione riconosce la valenza sociale della funzione educativa e formativa svolta dai genitori. A tal fine la Regione, nell'ambito dell'attuazione del reddito di base e dei progetti di inclusione per la cittadinanza, di cui all'articolo 59 della legge regionale 6/2006, individua le modalità per sostenere i genitori o il genitore, con uno o più figli minori, il cui reddito sia ridotto al di sotto del limite stabilito ai sensi del medesimo articolo 59 in conseguenza del verificarsi di una o più delle seguenti situazioni: a) perdita del lavoro ovvero modificazione della situazione lavorativa di uno dei genitori entro i primi otto anni di vita del bambino; b) decesso di familiare percettore di reddito o uscita dal nucleo familiare di soggetto titolare di reddito; c) inabilità temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, unico titolare di reddito nell'ambito del nucleo familiare, per periodi esorbitanti la copertura assicurativa ovvero in assenza di garanzie assicurative anche individuali. 2. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di adozione di minori o affidamento preadottivo. 3. Qualora la situazione di cui al comma 1, lettera a), intervenga nei dodici mesi successivi all'adozione o all'affidamento preadottivo, si considerano anche i casi in cui i minori abbiano un'età' compresa tra gli otto e i dodici anni. Art. 10 (Carta Famiglia) 1. La Regione istituisce il beneficio denominato <<Carta Famiglia>>. 2. La Carta Famiglia attribuisce il diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi significativi nella vita familiare, ovvero di particolari

16 imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria. 3. Con regolamento regionale sono determinate le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, le modalità di intervento per le agevolazioni su imposte e tasse, le percentuali di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe graduate in relazione all'indicatore di situazione economica equivalente e al numero dei figli, nonché le modalità di riparto ai Comuni dei finanziamenti necessari. 4. La Giunta regionale definisce le linee guida per la stipulazione di convenzioni tra Comuni e soggetti pubblici e privati che forniscono i beni e servizi di cui al comma 2, determinando le condizioni e le modalità di parziale o totale rimborso. 5. La Carta Famiglia e' attribuita dal Comune di residenza al genitore o ai genitori con almeno un figlio a carico. Il genitore o almeno uno dei genitori deve essere residente in regione da almeno un anno. In caso di separazione o divorzio, la Carta e' attribuita al genitore che ha cura della ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio. La Carta e' riconosciuta anche ai genitori adottivi o affidatari, fin dall'avvio dell'affidamento preadottivo, nonché alle famiglie e alle persone singole affidatarie di minori, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), e successive modifiche, per il periodo di permanenza dei minori in famiglia. Art. 11 (Iniziative formative per il reinserimento lavorativo) 1. Al fine di incentivare il reinserimento lavorativo dei genitori con impegni di assistenza nei confronti di figli con disabilità o di figli minori in età non scolare, la Regione promuove e sostiene la partecipazione a iniziative formative realizzate da enti accreditati secondo quanto disposto dall'articolo 50 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). Art. 12 (Prestiti sull'onore) 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 58, commi 2 e 3, della legge regionale 6/2006, l'amministrazione regionale sostiene i Comuni che, nell'ambito del Servizio sociale dei Comuni, stipulano convenzioni con istituti di credito finalizzate a promuovere la concessione di prestiti sull'onore a tasso agevolato a favore di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di adeguate risorse economiche. 2. Con regolamento regionale sono individuate le modalità e i criteri per la ripartizione, tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1, nonché le modalità di supporto agli enti stessi nel rapporto con gli istituti di credito. Capo IV Interventi a favore delle adozioni e dell'affidamento familiare Art. 13 (Sostegno alla solidarietà, alle adozioni e all'affidamento familiare) 1. La Regione interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficoltà nella famiglia di origine. 2. Al fine di garantire la salvaguardia dei minori stranieri in situazione di abbandono e la tutela del diritto dei minori alla famiglia, la Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'aja il 29 maggio Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), fornisce assistenza e sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero. 3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione: a) sostiene l'attività' dei consultori familiari e in particolare delle equipe dedicate alle adozioni, anche attraverso l'emanazione di apposite linee guida operative; b) sostiene le famiglie nelle spese derivanti dalle procedure di adozione internazionale; c) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili; d) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra servizi e scuola ai fini di un migliore inserimento dei minori nelle famiglie e nel contesto sociale, nonché ai fini della prevenzione dei fallimenti adottivi. 4. Al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazione di difficoltà o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia, la Regione:

17 a) sostiene l'attività' dei consultori familiari e di tutti gli altri enti interessati in merito agli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di adozione di minori italiani; b) sostiene le adozioni dei minori italiani e stranieri di età superiore ai 12 anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in attuazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della legge 184/1983 e successive modifiche; c) sostiene e promuove l'affidamento familiare, anche attraverso l'emanazione di specifiche linee guida. 5. Gli interventi economici di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c), sono erogati dal Servizio sociale dei Comuni. 6. Con regolamento regionale sono determinati: a) i criteri per la ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c); b) la misura, le modalità e i criteri per la concessione da parte del Servizio sociale dei Comuni dei benefici di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c). Capo V Promozione della qualità del tempo per le famiglie Art. 14 (Banche dei tempi) 1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, facilitare l'utilizzo dei servizi, favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e incentivare le iniziative di espressioni organizzate delle comunità stesse che intendono scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, la Regione favorisce la costituzione di associazioni denominate <<Banche dei tempi>>. 2. Al fine di favorire e sostenere le attività di cui al comma 1, i Comuni possono realizzare a favore delle Banche dei tempi i seguenti interventi: a) disporre l'utilizzo di locali e l'accesso a servizi; b) assicurare o concorrere all'organizzazione di attività di promozione, formazione e informazione; c) stipulare convenzioni che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto in favore di singoli cittadini, genitori e famiglie. Tali prestazioni non devono costituire modalità di esercizio di attività istituzionali. Art. 15 (Piani territoriali degli orari) 1. La Regione favorisce e sostiene finanziariamente le iniziative poste in essere dai Comuni, anche in forma associata, per la predisposizione e l'attuazione di piani territoriali degli orari. 2. I piani sono diretti al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, dei trasporti pubblici, delle attività culturali e di spettacolo, nonché alla promozione del tempo per fini di solidarietà sociale. 3. I piani sono strumenti di carattere unitario per finalità e indirizzo, articolati in progetti, anche di carattere sperimentale, volti al coordinamento e all'armonizzazione dei diversi sistemi orari. 4. Con regolamento regionale sono determinate le modalità e i criteri di sostegno finanziario. Art. 16 (Promozione del turismo familiare) 1. La Regione favorisce il turismo familiare nell'ambito del territorio regionale e promuove, d'intesa con gli operatori del settore, iniziative per le famiglie con figli e con componenti a ridotta autonomia personale. 2. Per le finalità di cui al comma 1, l'agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) svolge i seguenti compiti: a) promuove incontri con gli operatori del settore, singoli o associati, e le loro associazioni rappresentative per la predisposizione di una specifica offerta avente le finalità di cui al comma 1; b) predispone, anche d'intesa con enti, associazioni e istituzioni interessate, una specifica offerta di servizi rivolta alle persone con ridotta autonomia personale. 3. La predisposizione di un'offerta annuale avente le caratteristiche di cui al comma 2 e' condizione per l'ottenimento di contribuzioni regionali a sostegno dell'attività' nel settore turistico da parte degli operatori turistici, singoli o associati. 4. La Regione sostiene le iniziative di cui al comma 2, lettere a) e b), con campagne promozionali mirate. Capo VI Sostegno alle organizzazioni delle famiglie

18 Art. 17 (Associazionismo familiare) 1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce le forme di associazionismo e autorganizzazione finalizzate al sostegno alle famiglie. 2. La Regione valorizza la solidarietà tra le famiglie, promuovendo l'attività' delle associazioni e delle formazioni sociali rivolte a: a) organizzare esperienze di associazionismo sociale per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nella cura familiare; b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali, educativi e di assistenza intergenerazionale; c) svolgere interventi e gestire servizi e strutture diretti al sostegno delle famiglie; d) realizzare attività informative per le famiglie sui servizi disponibili sul territorio e sulle esperienze di solidarietà familiare come l'affido o l'adozione, ovvero sugli interventi previsti nella presente legge. 3. Le associazioni e formazioni sociali di cui al presente articolo possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici per cooperare all'attuazione della presente legge. Qualora le convenzioni riguardino interventi e prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali, trova applicazione la disciplina regionale in materia di accreditamento. 4. La Regione sostiene l'attività' delle associazioni e formazioni sociali di cui al comma 2. Con regolamento regionale sono determinati i requisiti di accesso e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi. Art. 18 (Sostegno ai progetti delle famiglie) 1. Al fine di valorizzare le risorse di solidarietà delle famiglie e delle reti parentali, la Regione sostiene progetti promossi e gestiti direttamente da parte di famiglie, organizzate anche in forma cooperativistica o associazionistica, inseriti nei PDZ e nei PAT. 2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con finanziamenti spettanti per le medesime iniziative ad altro titolo. 3. Con regolamento regionale sono determinati i criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili, nonché i criteri e le modalità per la ripartizione agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni dei contributi di cui al comma Il Servizio sociale dei Comuni provvede alla concessione ed erogazione dei contributi nei limiti delle risorse trasferite. Capo VII Rappresentanza delle famiglie Art. 19 (Consulta regionale per le famiglie) 1. Al fine di garantire la promozione delle politiche regionali per la famiglia e la genitorialità e' istituita la Consulta regionale per le famiglie, composta da: a) l'assessore regionale competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato; b) il Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato; c) tre rappresentanti delle associazioni di famiglie operanti a livello regionale, iscritte nel registro regionale delle associazioni di volontariato o nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, designati congiuntamente dalle stesse; d) un rappresentante delle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato o di cooperative di famiglie operanti nei servizi sanitari, educativi, culturali, socioassistenziali; e) un rappresentante designato dal Comitato regionale del volontariato; f) un rappresentante designato dalle associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali; g) un rappresentante del Forum delle associazioni familiari, designato dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia; h) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio regionale; i) un sindaco o suo delegato, per ciascuna provincia, designato dall'associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Friuli Venezia Giulia; j) un rappresentante delle Province designato dall'unione Province Italiane (UPI); k) un coordinatore sociosanitario di un'azienda per i servizi sanitari, indicato dall'assessore regionale competente in materia di salute e protezione sociale; l) un responsabile dei consultori familiari indicato di concerto dalle Aziende per i servizi sanitari; m) un responsabile di Servizio sociale dei Comuni designato dalla Conferenza permanente per la

19 programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale; n) il Tutore pubblico dei minori; o) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna o suo delegato. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Consulta svolge in particolare i seguenti compiti: a) formula proposte ed esprime pareri in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale che riguardano le politiche per le famiglie; b) verifica lo stato di attuazione e l'efficacia degli interventi realizzati, anche con riferimento agli atti di programmazione regionale che riguardano la politica per le famiglie; c) esprime parere in merito ai progetti di legge relativi alle politiche per la famiglia o ai progetti di legge che, nell'ambito dei singoli settori di intervento, sono idonei a perseguire le finalità di cui alla presente legge; d) analizza l'evolversi delle condizioni di vita della famiglia, attraverso l'acquisizione di tutte le informazioni e dei dati disponibili presso l'amministrazione regionale, gli enti pubblici e i soggetti privati; e) riferisce annualmente e ogniqualvolta ne sia richiesta alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari sui risultati della propria attività. Tali risultati e i dati raccolti sono resi pubblici. 3. La Consulta e' costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di salute e protezione sociale. La Consulta puo' essere validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione. 4. La Consulta ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale; rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla nomina della nuova Consulta. 5. La Consulta elegge il Presidente al proprio interno a maggioranza assoluta. Il Presidente convoca le sedute. La Consulta e' altresì convocata in caso di richiesta di almeno un terzo dei componenti. 6. Le sedute della Consulta sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 7. Possono partecipare alle sedute gli assessori regionali, i presidenti delle Commissioni consiliari e i direttori regionali interessati. 8. La Consulta adotta un regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori; puo' articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro, procedere a consultazioni e audizioni, avvalersi di esperti, richiedere pareri e relazioni, promuovere ricerche e studi su questioni di sua competenza. Alla stipula delle relative convenzioni provvede la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale. 9. La Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale fornisce il personale, i locali e le attrezzature necessari al funzionamento. 10. Il Presidente della Consulta o suo delegato partecipano di diritto alle riunioni della Commissione regionale per le politiche sociali, qualora questa tratti di materie afferenti alle politiche per le famiglie o per la genitorialità. 11. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Consulta. Capo VIII Disposizioni per le tutele e curatele dei minori e per l'amministrazione di sostegno Art. 20 (Elenco regionale delle persone in possesso dei requisiti per l'esercizio della funzione di tutore o protutore legale volontario, di curatore speciale e di amministratore di sostegno) 1. Presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale e' istituito l'elenco regionale delle persone in possesso dei requisiti per l'esercizio della funzione di tutore o protutore legale volontario, di curatore speciale e di amministratore di sostegno, in applicazione e ai fini dell'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), nonché della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali). 2. L'Elenco e' articolato nelle seguenti sezioni: a) tutori e protutori volontari; b) curatori speciali; c) amministratori di sostegno. 3. Le sezioni di cui al comma 2, lettere a) e b), in applicazione e ai fini dell'articolo 21, comma 1, lettera

20 a), della legge regionale 49/1993, sono curate direttamente dall'ufficio del Tutore pubblico dei minori. 4. Spetta alla Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale l'individuazione e la preparazione delle persone disponibili a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno. 5. Puo' iscriversi nelle sezioni dell'elenco ogni cittadino che risponde ai requisiti previsti dal codice civile. E' ammessa l'iscrizione a più sezioni dell'elenco. 6. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'elenco, i soggetti interessati presentano domanda, corredata della documentazione richiesta dal regolamento di cui al comma 7, all'ufficio del Tutore pubblico dei minori, per le sezioni di cui al comma 2, lettere a) e b), e alla Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, per la sezione di cui al comma 2, lettera c). 7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati la tenuta dell'elenco, i procedimenti di iscrizione e di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso. 8. L'Elenco viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il primo quadrimestre di ogni anno. Capo IX Norme finali Art. 21 (Regolamenti di attuazione) 1. I regolamenti regionali di cui alla presente legge sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previo parere della Consulta regionale per le famiglie e della Commissione consiliare competente, che si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere. 2. Il parere della Consulta regionale per le famiglie e' presentato anche alla Commissione consiliare competente. 3. I regolamenti sono modificati con la procedura di cui al comma 1. Art. 22 (Cumulabilita' dei benefici) 1. I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della maternità, fatte salve diverse disposizioni di leggi statali o regionali. Art. 23 (Adeguamento dei benefici) 1. La misura dei benefici di cui alla presente legge e' adeguata ogni due anni, con decreto del Presidente della Regione, in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita. Art. 24 (Valutazione degli interventi) 1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge e' oggetto di valutazione triennale da parte dell'amministrazione regionale. 2. Gli interventi sono valutati mediante criteri fissati dai regolamenti di cui alla presente legge. 3. La valutazione triennale e' presentata alla Commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento dell'azione regionale in materia di interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità. Art. 25 (Divulgazione della normativa regionale) 1. Al fine di consentire la più ampia fruizione possibile delle agevolazioni previste dalla presente legge, la Regione predispone idonei strumenti di informazione. Art. 26 (Abrogazioni) 1. Sono abrogati gli articoli 5, 6, 7, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 49/ A decorrere dall'1 gennaio 2007 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 14 della legge regionale 49/1993; b) l'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 34 (sostitutivo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993); c) i commi 1 e 2 dell'articolo 54 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (modificativi dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993); d) il comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (modificativo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993); e) il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (sostitutivo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);

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