TASSAZIONE AGEVOLATA PREMI DI PRODUTTIVITA E SOMME EROGATE PER PRODUTTIVITA ED EFFICIENZA

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1 TASSAZIONE AGEVOLATA PREMI DI PRODUTTIVITA E SOMME EROGATE PER PRODUTTIVITA ED EFFICIENZA 1. Premessa A seguito della Risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010 nella quale l Agenzia delle Entrate fornisce un parere sull applicazione della normativa relativa alla detassazione delle somme erogate ai dipendenti del settore privato, in relazione sia a prestazioni di lavoro straordinario che ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa, si rende necessario un chiarimento del quadro generale di riferimento. 2. Normativa di riferimento L articolo 2 del decreto legge n. 93 del 2008, convertito dalla legge n. 126 del 2008, ha introdotto per il secondo semestre del 2008 e precisamente per il periodo 1 luglio 31 dicembre 2008, un imposta sostitutiva del 10 per cento per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione sia a prestazioni di lavoro straordinario che ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa. Il regime di tassazione agevolata è stato prorogato per gli anni 2009 (art. 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) e 2010 (articolo 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191) limitatamente agli elementi retributivi premiali (premi di produttività). Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 contenente Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica, all art. 53 (Contratto di produttività), indica gli interventi di detassazione e sgravio contributivo da definire per il 2011 ai fini della incentivazione della contrattazione di secondo livello collegata a parametri di produttività. 3. Applicazione della misura - Anno 2008 Come previsto dall art. 2 della citata legge 24 luglio 2008 n. 126, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di euro lordi, le somme erogate a livello aziendale: a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

2 b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento; c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Ciò significa che, fermo restando il limite di importo complessivo di euro lordi, sono soggette all imposta sostitutiva del 10 per cento le somme complessivamente erogate a questo titolo (es. l intera ora di lavoro straordinario o supplementare comprensiva di retribuzione ordinaria e maggiorazione) e non la sola maggiorazione retributiva rispetto al trattamento ordinario. L agevolazione si applica ai soggetti che nel 2007 hanno avuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a euro. Con la circolare n. 49 del 2008 è stato chiarito che l agevolazione spetta ai lavoratori che nel 2007 non hanno avuto redditi di lavoro dipendente. La norma non richiede ai fini dell applicazione dell agevolazione la presenza di un reddito per l anno 2007, pertanto, si ritiene che non vi sia ragione per escludere i soggetti che nel 2007 non abbiano avuto alcun reddito. Lavoro festivo e lavoro notturno Compensi, premi o gettoni corrisposti a fronte di prestazioni straordinarie effettuate nei giorni di riposo (ordinario o di legge) e festivi, rientrano nello speciale regime di tassazione, nella misura in cui si tratti di compensi erogati per prestazioni di lavoro straordinario ai sensi dell articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 93 del 2008 o siano comunque riconducibili alla ipotesi di cui al comma 1, lett. c). Rientrano quindi nello speciale regime di tassazione, solo se e là dove diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all andamento economico dell impresa: - le somme erogate al personale che presta la propria opera nelle festività in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, ciò anche per la quota di retribuzione per la prestazione svolta all interno dell orario contrattuale di lavoro (per esempio part-time di 30 ore settimanali che include anche la domenica); - l indennità o maggiorazione che viene corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (sia nel caso di riposo compensativo che di spostamento definitivo del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro ordinario la domenica; - le somme erogate per il lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate;

3 - gli specifici, ulteriori compensi erogati per prestazioni rese durante la giornata del sabato, in caso di orario articolato su cinque giorni lavorativi alla settimana, con la giornata del sabato normalmente prevista come non lavorativa. Straordinario forfetizzato e superminimi Come già chiarito dalla circolare n. 49 del 2008, gli emolumenti corrisposti a titolo di straordinario forfetizzato rientrano tra gli importi ai quali si applica il regime agevolato di tassazione. La tassazione agevolata ovviamente in presenza delle condizioni previste dalla normativa riguardo ai due limiti di reddito si deve riferire all intero importo corrisposto al lavoratore a titolo di straordinario forfetario indipendentemente dalla effettività di prestazioni lavorative eccedenti l orario normale. E ciò perché in questo caso il regime applicabile è, di regola, quello di cui alla lett. c) dell articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2008, più che la lett. a), che infatti pare di difficile applicazione soprattutto con riferimento a quel personale non soggetto alla disciplina dell orario di lavoro. Considerazioni analoghe si devono sviluppare con riferimento a quei compensi erogati in misura fissa al personale direttivo che spesso sono genericamente definiti superminimi, assegni ad personam o indennità di funzione e/o mansione, ma che, nell assoluta maggioranza dei casi, sono erogati anche al fine di compensare eventuali prestazioni di lavoro rese oltre l orario normale osservato in azienda. Le somme erogate a livello aziendale, a prescindere dalla denominazione utilizzata, possono usufruire della agevolazione fiscale a condizione ovviamente che serva a compensare eventuali prestazioni di lavoro rese oltre l orario normale osservato in azienda - in questo caso, si ritiene che l'imposta sostitutiva trovi applicazione alle sole prestazioni di lavoro eccedenti l orario ordinario effettuate e retribuite nel periodo considerato - ovvero sia riconducibili alla casistica di cui all articolo 1, comma 2, lett. c). Di conseguenza, stante il fatto che, ad esempio, il superminimo può trovare giustificazione anche per ipotesi non legate a prestazioni di straordinario o per incrementi di produttività ed efficienza organizzativa, si chiarisce che il regime fiscale agevolato troverà applicazione solo su quella parte di superminimo specificatamente identificato dalle parti a tali scopi. In tale senso deve essere inteso il chiarimento fornito con la circolare n. 49 del 2008, secondo il quale Dal novero delle somme agevolate sono unicamente esclusi quegli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel patrimonio del lavoratore (come ad esempio, il superminimo individuale). Incentivo all esodo Con riferimento agli elementi retributivi premianti di cui al comma 1, lett. c), dell articolo 2 del decreto - legge n- 93 del 2008, la circolare n. 49 del 2008, paragrafo 1.7, ha chiarito che essi riguardano tutti gli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché altri elementi di competitività e

4 redditività legati all andamento economico della impresa. Rientrano pertanto nella misura, a titolo esemplificativo, premi di rendimento, forme di flessibilità oraria, maggiorazioni retributive corrisposte in funzione di orari a ciclo continuo o sistemi di «banca delle ore», indennità di reperibilità o di turno, premi e somme corrisposte una tantum ecc., là dove, ovviamente, comportino un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa ovvero siano legati alla competitività e redditività della impresa. L agevolazione è dunque rivolta ad agevolare le prestazioni lavorative che comportino un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa ovvero competitività e redditività della impresa. Non può trovare applicazione, invece, con riferimento alle erogazioni effettuate per incentivare le risoluzioni consensuali con i dipendenti, anche nelle ipotesi in cui tali incentivi siano determinati per realizzare affinamento della struttura organizzativa, finalizzato al miglioramento dell efficienza dell impresa, con l obiettivo di incrementarne i livelli di produttività. 4. Applicazione della misura - Anno 2009 e Anno 2010 Il regime di tassazione agevolata è stato prorogato per gli anni 2009 e 2010 dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, art 5, mediante la previsione, per il periodo 01 gennaio dicembre 2009, termine ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010 dall art. 2, co. 156, legge 23 dicembre 2009, n. 191 dell applicazione alle somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa - dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali in misura pari al 10%. Restano, pertanto, escluse dalla tassazione agevolata, per il 2009 e 2010, le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche. Tale misura trova applicazione, entro il limite di importo complessivo di euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva del 10% sopra richiamata. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008 (CUD 2008), il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno La risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 83/E del 17 agosto 2010 ha precisato che le somme erogate a titolo di lavoro notturno ordinario, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, sempreché le prestazioni di lavoro notturno diano luogo o siano comunque collegate ad incrementi di produttività, di competitività dell impresa o ad altri elementi connessi all andamento economico dell impresa, rientrano

5 nell ambito applicativo della normativa in esame. In tal caso sono oggetto dello speciale regime di tassazione non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche il compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa. 5. Applicazione della misura - Anno 2011 Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 contenente Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, in vigore dal 31 maggio prevede all art. 53 (Contratto di produttività) gli interventi di detassazione e sgravio contributivo da definire per il 2011 ai fini della incentivazione della contrattazione di secondo livello collegata a parametri di produttività. Il citato art. 53 prevede che, nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011, saranno soggette ad una imposta sostitutiva dell imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali le somme che verranno erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, e che siano correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, o che siano collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. La misura agevolativa troverà applicazione entro il limite complessivo di euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a euro (attualmente euro). La disposizione prevede altresì che, sempre con riferimento al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2011, le somme sopra indicate beneficeranno anche di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziate a tal fine con apposito decreto emanato dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell economia (così come previsto dall ultimo periodo dell art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247). Per quanto riguarda l esatta determinazione della misura sia del sostegno fiscale che dello sgravio contributivo il comma 3 dell art. 53 prevede che il Governo, sentite le parti sociali, provveda entro il 31 dicembre Sgravio contributivo in sostituzione della decontribuzione Con effetto dall' , in sostituzione dell'abrogata decontribuzione, la legge introduce, in via sperimentale per il triennio e a domanda delle aziende, uno sgravio contributivo - nei limiti delle risorse stabilite dalla norma medesima sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività,

6 qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati (L , n. 247, art. 1, c. 67; D.M ). L'importo erogato a tale titolo concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ( D.P.R , n. 917, art. 51). L'imposta deve essere determinata in modo ordinario, applicando le aliquote per scaglioni di reddito in vigore nell'anno di erogazione ( D.P.R , n. 917, art. 11). L'importo, al netto dei contributi previdenziali, può essere assoggettato all'imposta sostitutiva se ne ricorrono i presupposti, come illustrato di seguito. SINTESI Anche a seguito delle circolari esplicative emanate, della posizione assunta da talune associazioni sindacali, delle notizie apparse sulla stampa specializzata, si specifica: Ove rientrino nelle definizioni citate ma solo in detti casi (straordinari e/o premi e azioni miranti all0 incremento di produttività) le quote di reddito avrebbero dovuto obbligatoriamente essere assoggettati a tassazione speciale ai fini IRPEF, difformemente l applicazione non univoca potrebbe ricondurre a sanzioni per violazioni degli obblighi imposti all impresa nella sua qualità di sostituto di imposta. Il lavoro notturno di per se se non in relazione a incrementi di produttività e/o straordinari, non comporta e non comportò in passato obbligo di detassazione alcuna Il fornire CUD rivisitati e/o certificazioni attestanti errori materiali o difforme interpretazione della normativa che comportino crediti dei dipendenti nei confronti della azienda o dell erario per maggiori trattenute IRPEF comporta sempre l obbligo di redigere nuovi CUD e presentare un 770, pagando le relative sanzioni. SULLA BASE DI QUANTO SOPRA, PRIMA DI PROCEDERE AL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI O ALTRO, SI CONSIGLIA: Attendere sempre la richiesta scritta del dipendente Valutare anche con l ausilio del servizio fiscale la problematica specifica caso per caso e la linea di comportamento da seguire. Per ulteriori informazioni contattare lo STUDIO PALLINO paghe@crservizi.net TEL:

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