COMUNI DI CORATO - TERLIZZI - RUVO DI PUGLIA
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1 COMUNI DI CORATO - TERLIZZI - RUVO DI PUGLIA REGOLAMENTO UNICO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI A SOGGETTI TERZI PER I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N 3 (CORATO - TERLIZZI - RUVO DI PUGLIA) ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. I Comuni dell'ambito territoriale, nell'esercizio delle loro funzioni, provvedono alla gestione dei servizi sociali, qualificati come servizi pubblici aventi per oggetto attività rivolte a: - prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazioni di. bisogno sociale o fenomeni di emarginazioni negli ambienti di vita, di studio, di lavoro; - rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi; - agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale; - favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o à rischio di emarginazione. 2. Salva 1'ipotesi della forma di gestione dei servizi sociali in economia, da utilizzare quando le modeste dimensioni ovvero le caratteristiche dei servizi stessi non suggeriscano la costituzione di un'azienda Speciale, di una istituzione o di una Società di capitali con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, ovvero il ricorso ad Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ex IPAB) operanti sul territorio, si ricorre alla gestione dei servizi sociali mediante affidamento a soggetti terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato senza fini di lucro, quando sussistono: - motivazioni tecniche (maggior,e flessibilità organizzativa e gestionale, risorse progettuali più articolate); - motivazioni economiche (possibile realizzazione di economie di scala, tendenziale diminuzione del costo dei servizi); - motivazione di opportunità sociale (particolare vicinanza del no-profit ai bisogni collettivi) 3. Nella gestione dei servizi sociali devono essere perseguiti, oltre agli obiettivi stabiliti dalla legge, quelli per assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti. ART. 2 GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN ECONOMIA I. Il ricorso al sistema delle spese in economia nei limiti previsti è consentito anche nelle ipotesi indicate all'art. 125 del D.Lgs n comma 10 (lett, a-, b-, c-, d-). 2. Il limite di spesa di cui al precedente comma è stabilito in ,00 (centonovantatremila) con esclusione dell'i.v.a. 1
2 ART. 3 MODALITA DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA 1. Le acquisizioni in economia disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi: - amministrazione diretta dove le acquisizioni di beni o lo svolgimento di servizi sono effettuate con materiali e personale proprio nonché con mezzi propri o appositamente noleggiati dall ente - cottimo fiduciario dove le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante affidamento a soggetti terzi (soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del terzo settore e i soggetti con finalità di lucro che operino nell ambito dei servizi alla persona). 2. La procedura del cottimo fiduciario si concretizza nella formulazione di una lettera indirizzata ad un numero non inferiore di 5 (cinque) soggetti di cui al primo comma. Nell invito dovrà essere rispettato il principio dell alternanza, ossia non si devono invitare per beni o servizi della stessa tipologia sempre i medesimi soggetti e sempre che il numero lo consenta. La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi: A. l oggetto della prestazione; B. le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto; C. le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio; D. le modalità ed i tempi di pagamento; E. le eventuali garanzie richieste F. le eventuali penalità; G. le specificazioni dei casi di grave inadempimento; H. il prezzo a base d asta; I. il criterio di aggiudicazione nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio acquisito. I punti b, c, d, e, f, g, potrebbero essere contenuti in allegato alla lettera sotto forma si capitolato o disciplinare tecnico. Per la procedura di cottimo fiduciario potranno essere utilizzate anche forme innovative di gara quali l espletamento delle stesse per via telematica (gare on-line). 3. Nella determinazione dell importo a base d asta il Responsabile del Servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta. Qualora si tratti di un bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato ovvero quando l importo della spesa non superi l ammontare di ,00 euro con l esclusione dell IVA si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedure all affidamento diretto. ART. 4 CONDIZIONI DELL AFFIDAMENTO 1. L affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi è regolato da condizioni che devono garantire l espletamento dei servizi stessi a livelli qualitativi (standard) corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dai Comuni e dall utenza e la realizzazione degli interessi pubblici. 2. In ossequio al disposto dell art 20 del D.lgs 12/04/2006 n. 163, l affidamento dei Servizi Sociali facenti parte dell allegato II B del citato D.lgs n. 163/2006, veniva disciplinato dalle norme del presente regolamento. 2
3 ART. 5 SOGGETTI DELL'AFFIDAMENTO 1. Partecipano alla gestione dei servizi sociali i soggetti pubblici e i soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore e i soggetti con finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona. 2. Ai fini della organizzazione e gestione dei servizi sociali, si considerano soggetti del Terzo Settore, ai sensi della L.R. n. 19/2006 e del Regolamento Regionale attuativo: a) gli organismi della cooperazione; b) le cooperative sociali; c) le associazioni e gli enti di promozione sociale; d) le fondazioni; e) gli enti di patronato; f) le organizzazioni di volontariato; g) gli oratori; h) altri soggetti senza scopo di lucro: 3. Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali per concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. 4. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che non presentino organizzazione di impresa e segnatamente per le organizzazione di volontariato, enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma associativa, svolgono esclusivamente attività di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, tali da consentire forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi. A tal fine potranno essere sottoscritte apposite convenzioni 5. L'affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi deve avvenire, provvedendo alla scelta del contraente, attraverso procedure ad evidenza pubblica, previste dalla legge, art. 55 della L.R. n. 19/2006, ovvero attraverso procedure trasparenti in grado di evidenziare l'imparzialità dell'ente affidatario nella individuazione del soggetto erogatore. ART. 6 PROCEDURE. PER L'AFFIDAMENTO 1. Il Comune di Corato, insieme a tutti i Comuni dell'ambito territoriale, nell'esercizio delle proprie funzioni, anche in forma associata, per procedere all'affidamento dei servizi sociali ricorrerà ad una delle seguenti procedure a. Procedure aperte in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta; b. Procedure ristrette alle quali ogni operatore, economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentate un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti; c. Procedure negoziate in cui, le stazioni,appaltanti,consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell' appalto. 2. Il Comune titolare del servizio, indica nel bando di gara quale delle predette procedure intende utilizzare per l'affidamento del servizio/i e, quindi, per l'aggiudicazione dell'appalto. 3
4 ART. 7 RAPPORTO DI ESTERNALIZZAZIONE 1. Nel rapporto tra i Comuni dell ambito territoriale n. 3 e soggetti del Terzo Settore i quali presentano organizzazione di impresa e soggetti aventi finalità di lucro che operano nell ambito di servizi alla persona si configura un vero e proprio rapporto di esternalizzazione dei servizi sociali, sicchè il Comune al fine di promuovere il miglioramento della qualità degli stessi servizi e interventi, anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità, ricorre a forme di aggiudicazione o negoziali (pubblico incanto, licitazione privata, trattativa privata, appalto-concorso) che maggiormente consentono la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa. ART. 8 RAPPORTO DI AFFIANCAMENTO E CONVENZIONE 1. Nel rapporto tra i Comuni dell ambito territoriale n. 3 e soggetti del Terzo Settore, i quali non presentano organizzazione di impresa (le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro, organizzati in forma associativa), in coerenza con quanto espresso all art 5 comma 4 del presente regolamento e dalla L.n. 266/1991, si configura esclusivamente un rapporto di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, tale da consentire unicamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute sicchè al Comune é preclusa ogni forma negoziale di esternalizzazione dei servizi, fatta eccezione per lo strumento della convenzione. 2. Nel rapporto tra i Comuni. dell'ambito territoriale detti soggetti la convenzione viene indicata, ai sensi della normativa vigente già citata, quale strumento, per l'ente, cui ricorrere per la definizione dei servizi di rete da attuare. 3. Il Comune di Corato, capofila, previa informazione da rendere a mezzo di avviso pubblico, contenente l indicazione del termine di presentazione, delle candidature, nell'individuazione di detti soggetti con cui stipulare la convenzione dovrà tener conto: a) della compatibilità dello scopo sociale con i servizi da realizzare; b) dell attività svolta sul territorio di riferimento; c) dell' esperienza maturata con riferimento alla tipologia del servizio da realizzare. 4. Nella convenzione dovranno essere specificati i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi, le modalità di svolgimento di dette prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse, le modalità di verifica congiunta sulle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle organizzazioni di tutela degli utenti. ART. 9 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' l. Ai fini della selezione preliminare dei soggetti ai quali affidare la gestione dei servizi sociali, secondo quanto previsto all'art. 7 del presente regolamento, si terrà conto dei seguenti indicatori, professionali ed organizzativi, definiti come requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla procedura pubblica: Iscrizione negli appositi registri d impresa; iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura; fini statutari e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell'appalto o dell'affidamento; 4
5 solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura e alle dimensioni del servizio da affidare in gestione; esperienza documentata nel servizio oggetto dell'appalto di almeno tre anni; esperienza documentata di almeno due anni nell'arca tematica se il servizio è di nuova istituzione o a carattere sperimentale; presenza delle figure professionali richieste per ] 'espletamento de] servizio; applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali, documentata per i servizi che concon-ono alla determinazione della esperienza di cui al punto precedente; impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità: civile nel corso delle attività prestate. fatturato complessivo dell'ultimo triennio in servizi coincidenti con quelli da affidare o dell'ultimo biennio con quelli dell'area tematica di riferimento relativamente all affidamento di servizi di nuova istituzione o a carattere sperimentale, pari ad almeno il 50% dell'importo a base di gara; Certificazione di qualità per gli appalti superiore ad ,00 I.V.A, esclusa ex art. 28 d.lgs 163/2006. In caso di Consorzio stabile, Raggruppamenti Temporanei di Impresa costituiti o costituendi la certificazione di qualità, per gli appalti superiore ad ,00 I.V.A, esclusa ex art. 28 d.lgs 163/2006, deve essere posseduta dal solo Consorzio per i Consorzi stabili e dalla sola mandataria per i Raggruppamenti Temporanei di Impresa. ART.10 CRITERIO DEL PREZZO AI FINI DELLA AGGIUDICAZIONE 1. Al fine della aggiudicazione delle gare, di qualsiasi importo, è fatto divieto,.in ogni caso, di ricorrere al criterio del massimo ribasso. 2. Ai sensi della normativa vigente, nella procedura di valutazione delle proposte, al prezzo offerto dovrà essere assegnato un punteggio massimo di punti 30 e, precisamente: - al prezzo più basso sarà attribuito il punteggio massimo di punti 30; - ai restanti prezzi offerti, saranno attribuiti punteggi secondo l'applicazione della seguente formula: pb (prezzo più basso) x 30 po (prezzo offerto) ART. 11 DETERMINAZIONE DELLA BASE D'ASTA 1. Al fine della determinazione del valore della prestazione da mettere a gara, per la determinazione del prezzo a base d'asta, il Responsabile del Servizio deve tener conto dell'incidenza del costo delle risorse professionali da impiegare, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento del servizio, e di tutti gli elementi più significativi che vanno a determinare il prezzo dei servizio, nonché l'originalità del servizio stesso, e comunque tale prezzo dovrà risultare non inferiore ai costi complessivi fissi per le retribuzioni contrattuali e gli oneri previdenziali. 2. Il Responsabile del Servizio, al fine di determinare il costo minimo delle prestazioni da affidare, per il calcolo dei costi del personale, dovrà fare riferimento esclusivo ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria, e verificare il rispetto delle norme di previdenza e assistenza, nonché delle disposizioni di cui alla Legge n. 327 del , sulla valutazione 5
6 dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto. 6
7 ART. 12 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL OFFERTA l. Per i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all art. 9 del presente Regolamento, si procederà, nella valutazione dell'offerta per l'aggiudicazione dei servizi, utilizzando i criteri ed i punteggi nei limiti di seguito indicati: A. QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA: Max punti 30 così articolati: Presenza di sedi operative nell'ambito territoriale di svolgimento del servizio max punti 4 Dotazione strumentale: max punti 5 Capacità di contenimento del tum over degli operatori: max punti 5 Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro; max punti 5 Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali aggiuntive a quelle previste per l espletamento del servizio max punti 4 Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali: max punti 4 Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti: max punti 2 Dichiarazione di disponibilità ad utilizzare personale, già operante sul territorio di ciascun Comune nel servizio da appaltare in ragione di almeno il 20% per Comune. Max punti 1 Non si procederà alla valutazione delle offerte che avranno conseguito punteggio inferiore a punti 15 su 30. B. QUALITA' DEL SERVIZIO: Max Punti 40 così articolati: Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio: max punti 9 Capacità progettuale adeguata: rnax punti 15 Innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti: max punti 6 Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza (precisazione degli strumenti): max punti 10 Non si procederà alla valutazione delle offerte che avranno conseguito punteggio inferiore a punti 20 su 40. Non si procederà alla valutazione dell'offerta economica qualora la somma dei punteggi di "A - Qualità organizzativa dell'impresa" e "B-Qualità. del servizio-" risulti inferiore a punti 36/70. C. OFFERTA ECONOMICA: Max Punti 30 7
8 ART. 1 3 ATTIVITA DI VIGILANZA E CONTROLLO 1. In un quadro di tutela prioritaria dei cittadini e degli utenti tutti i servizi sociali, comunque acquisiti da soggetti terzi, sono sottoposti a verifiche ispettive periodiche di regolarità nella erogazione, in termini di rispondenza dei servizi agli standard di qualità dichiarati nelle Carte dei Servizi, e di rispetto degli obblighi contrattuali assunti, da parte del Comune titolare del servizio a livello di ambito territoriale. 2. Le modalità e i termini delle verifiche ispettive saranno oggetto del contratto tra la pubblica amministrazione e il soggetto erogatore. 3. Nel caso di servizio la cui durata è inferiore o pari ad un anno le verifiche ispettive dirette al controllo della regolarità della erogazione del servizio e della osservanza delle obbligazioni contrattuali avranno scadenza trimestrale. 4. Nel caso, invece, di servizio la cui durata é superiore ad un anno, fatti salvi i casi di proroga, le verifiche ispettive suddette avranno scadenza semestrale. 5. I servizi acquisiti da soggetti terzi, entro trenta giorni dalla conclusione della erogazione, devono essere sottoposti ad attestazione di regolare esecuzione a cura del Responsabile del procedimento. ART. 14 INADEMPIMENTO CONTRATTUALE 1. Qualora, a seguito della verifica periodica, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del soggetto terzo aggiudicatario del servizio sociale relativo, il Comune si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale, salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere alla esecuzione per l'esatto adempimento. ART. 15 NORMA DI RlNVIO 1. Per tutto quanto non previsti nel presente regolamento, si l'invia alla normativa nazionale e regionale vigente. ART. 16 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 8
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