ECONOMIA LEGISLAZIONE E DISTRIBUZIONE. Report. Newsletter a cura del settore studi e legislazione dell ANCD. Anno XIX aprile 2014

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1 ECONOMIA LEGISLAZIONE E DISTRIBUZIONE Report Newsletter a cura del settore studi e legislazione dell ANCD Anno XIX aprile 199

2 SOMMARIO RAEE: pubblicato in gazzetta il nuovo decreto legislativo sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 1 Agenzia delle Dogane: circolare su documento di accompagnamento merceologico birra 8 Sistri: proroghe dal D.M. 24 aprile 9 Buoni pasto: sentenza del TAR Lazio 10 ISTAT: indice prezzi al consumo (aprile ) 11 ISTAT: indice del valore delle vendite del commercio fisso al dettaglio (febbraio ) 26 Documenti 31 Sistri: D.M. 24 aprile 32 Buoni pasto: sentenza del TAR Lazio Provvedimenti in materia societaria, civile e di disciplina del commercio 47 Provvedimenti in materia tributaria e fiscale 48 I

3 Anno XIX aprile (APRILE ) VENDITE DEL FISSO AL DETTAGLIO (FEBBRAIO ) SISTRI: D.M. 24 APRILE RAEE: pubblicato in gazzetta il nuovo decreto legislativo sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche E stato pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 73 del 28 marzo, il decreto legislativo 14 marzo n. 49 recante: Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il provvedimento, che stabilisce misure e procedure volte a proteggere l ambiente e la salute umana, ha l obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti, nonché di ridurre gli impatti negativi del loro utilizzo promuovendo il conseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile in applicazione dei principi e dei criteri di cui al D.Lgs 152/2006. Il decreto legislativo in oggetto sostituisce il D.Lgs. 151/2005 che viene quasi completamente abrogato, ad eccezione dell'articolo 6, comma 1-bis, dell'articolo 10, comma 4, dell'articolo 13, comma 8, dell'articolo 15, commi 1 e 4, e dell'articolo 20, comma 4. Il provvedimento si compone di 42 articoli e 10 allegati. Si riportano, di seguito, i contenuti degli articoli di maggiore interesse per il settore distributivo. Finalità (art. 1) Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1 della direttiva 2012/19, si individuano le finalità del decreto nell'adozione di misure e procedure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi derivanti dalla produzione delle AEE e dalla produzione e gestione dei RAEE. Tempi di operatività e campo di applicazione (art. 2) Il provvedimento suddivide in due periodi i tempi di operatività delle disposizioni del decreto: a) il primo periodo (transitorio) decorre dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 14 agosto 2018, per le categorie di AEE che, rispetto alla legislazione del decreto legislativo 151/2005, includono nei RAEE i pannelli fotovoltaici; b) il secondo periodo (a regime) decorre dal 15 agosto 2018 e comprende tutte le AEE immesse sul mercato con specifiche esclusioni disciplinate dal successivo articolo 3. Esclusioni (art. 3) Si prevedono le condizioni di esclusione dall'applicazione delle norme, combinandole con i previsti tempi di operatività. In particolare, sono riportate le esclusioni che operano sin dal momento dell'entrata in vigore del decreto, e le ulteriori esclusioni che si applicano dal 15 agosto 2018, cioè "a regime". Definizioni (art. 4) Contiene le definizioni previste nella direttiva e introduce alcune definizioni già presenti nel D.Lgs. 152/2006 e nei decreti ministeriali 185/2007 e 65/2010 riguardanti i sistemi di gestione dei RAEE. Nello specifico, non sono più previste le definizioni di "reimpiego" e di "recupero di energia", precedentemente riportate nell'articolo 3 del D.Lgs. 151/2005, non menzionate nella direttiva. Degna di rilievo appare la modifica della definizione di "produttore", volta a ricomprendere anche i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'ue o in un paese terzo che vendono sul mercato nazionale mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici. 1

4 Anno XIX aprile (APRILE ) VENDITE DEL FISSO AL DETTAGLIO (FEBBRAIO ) SISTRI: D.M. 24 APRILE Criteri di priorità nella gestione dei RAEE (art. 6) Si individuano nelle operazioni di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo le azioni prioritarie per la gestione dei RAEE. Ove non sia possibile rispettare i criteri di priorità previsti, i RAEE raccolti separatamente sono avviati al recupero secondo le modalità indicate dall'art. 19. Preparazione per il riutilizzo e il riutilizzo dei RAEE (art. 7) Disciplina la preparazione per il riutilizzo e il riutilizzo dei RAEE, definendo le modalità e gli strumenti operativi con cui si realizza la primaria preparazione per il riutilizzo rispetto alle altre forme di gestione dei RAEE. Viene quindi previsto che: i RAEE siano prioritariamente avviati ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo costituiti in conformità al decreto di cui all'art. 180-bis, comma 2, del D.Lgs. 152/2006; nei centri di raccolta siano allestite apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei RAEE domestici che possono essere avviati alla preparazione per il riutilizzo. Obblighi dei produttori di AEE (art. 8) L'articolo stabilisce: l'obbligo per il produttore di AEE di conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio previsti dall'allegato V per i RAEE; l'introduzione della possibilità, per il produttore, di adempiere agli obblighi in forma individuale o collettiva (consortile); la comunicazione del contributo annuale, al Ministero dell'ambiente, da parte dei produttori di AEE, sostenuto per gli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo; Il produttore ha la facoltà di applicare nel prezzo di vendita al distributore il contributo annuale e di indicarlo separatamente nel prezzo finale del prodotto (visible fee). Sistemi individuali (art. 9) Si disciplinano nel dettaglio le modalità di costituzione e funzionamento dei sistemi individuali di gestione dei RAEE derivanti dalle proprie AEE, operante su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'operatività del sistema è richiesto un riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente, per valutarne l'efficacia, l'effettività, l'economicità e la trasparenza. Sistemi collettivi (art. 10) Prevede l'obbligatorietà della forma consortile, la personalità giuridica di diritto privato, l'assenza di scopo di lucro, il divieto di distribuzione degli avanzi di gestione. Anche per i sistemi collettivi è prevista una forma di controllo preliminare, mediante l'approvazione dello statuto in conformità ad uno statuto tipo predisposto dal Ministero dell'ambiente, con obblighi di comunicazione e di relazione. L'approvazione dello statuto da parte del Ministero dell'ambiente è requisito necessario per l'iscrizione del sistema collettivo al Registro nazionale. Deposito preliminare alla raccolta (art. 11) L'articolo definisce le modalità e le condizioni di ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei RAEE provenienti dai nuclei domestici. La principale novità introdotta dall'articolo in esame è senz'altro rappresentata dall'introduzione del ritiro "uno contro zero" (comma 3) per i RAEE di piccolissime dimensioni, che si affianca al ritiro "uno contro uno" di RAEE equivalenti, già previsto dalla normativa precedente e confermato dal decreto in esame (comma 1). 2

5 Anno XIX aprile (APRILE ) VENDITE DEL FISSO AL DETTAGLIO (FEBBRAIO ) SISTRI: D.M. 24 APRILE Nel dettaglio la nuova disciplina prevede i seguenti obblighi per i distributori: Ritiro uno contro uno: assicurare (comma 1), al momento della fornitura di una nuova AEE destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'aee usata di tipo equivalente. Il provvedimento in esame definisce "RAEE equivalenti" i RAEE ritirati a fronte della fornitura di una nuova AEE, che abbiano svolto la stessa funzione dell'apparecchiatura fornita; Ritiro uno contro zero: effettuare, nei negozi con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati o in prossimità immediata di essi, la raccolta a titolo gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni (cioè, ai sensi della definizione introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. f), di dimensioni esterne fino a 25 cm) conferiti dagli utilizzatori finali senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione previsti dalla normativa in materia di rifiuti di cui agli artt. 208, 212, 213 e 216 del D.Lgs. 152/2006. Le modalità semplificate di attuazione del c.d. uno contro zero sono demandate ad un apposito decreto interministeriale e, nelle more della sua adozione, all'accordo di programma di cui all'art. 16, comma 2. Raccolta differenziata dei RAEE domestici (art. 12) Prevede l'attivazione di specifiche misure ed azioni finalizzate a garantire la realizzazione degli obiettivi di raccolta differenziata dei RAEE domestici e di recupero. La raccolta è affidata ai centri di raccolta comunali ed ai sistemi di raccolta o di restituzione organizzati direttamente dai produttori. Raccolta differenziata dei RAEE professionali (art. 13) Stabilisce le modalità per la raccolta differenziata dei RAEE professionali, obbligando i produttori ad organizzare e gestire adeguati sistemi di raccolta, sostenendone i relativi costi. Tale norma conferma nella sostanza quanto già previsto dal comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 151/2005. Obiettivi minimi di raccolta (art. 14) L'articolo specifica gli obiettivi di raccolta differenziata annuali, prevedendo tre successioni temporali: fino al 2015 viene confermato l'obiettivo minimo di raccolta per i soli RAEE domestici (4 kg in media per abitante) previsto dal comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. 151/2005; dal 2016 il tasso annuale minimo di raccolta di RAEE domestici e professionali deve essere pari al 45% dell'immesso sul mercato (la norma chiarisce che il tasso deve essere espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti); dal 2019 il citato tasso minimo di raccolta viene elevato al 65% dell'immesso sul mercato o, in alternativa, all'85% dei RAEE domestici e professionali prodotti sul territorio nazionale. Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta (art. 15) L'articolo disciplina le modalità per il ritiro (da parte dei produttori) dei RAEE conferiti nei centri di raccolta comunali, al fine di assicurare il ritiro, su tutto il territorio nazionale, dei citati RAEE. Le modalità di ritiro sono definite nelle apposite convenzioni stipulate tra produttori e responsabili della raccolta in caso di ritiro effettuato con sistema individuale o dal Centro di Coordinamento qualora si tratti di sistemi collettivi. 3

6 Anno XIX aprile (APRILE ) VENDITE DEL FISSO AL DETTAGLIO (FEBBRAIO ) SISTRI: D.M. 24 APRILE In particolare, con un accordo di programma tra il Centro di Coordinamento, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e l'anci sono definiti, tra l'altro, anche gli oneri per lo svolgimento delle attività di raccolta nella forma di "premi di efficienza" che i produttori sono tenuti ad erogare ai centri di raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operatività. Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori (art. 16) Disciplina il ritiro ed il trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori, che possono portarli ai centri di raccolta di cui all'art. 12, secondo le modalità indicate dal D.M. 25 settembre 2007, n. 185, o agli impianti di trattamento adeguato, nel rispetto delle formalità e degli adempimenti previsti dalla disciplina generale sui rifiuti recata dalla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006. Come stabilito nell'articolo 15, anche l'art. 16 prevede un apposito accordo di programma per l'individuazione delle modalità di ritiro e di raccolta dei RAEE conferiti ai distributori e dei rispettivi oneri. Trasporto e avvio al trattamento dei RAEE raccolti (art. 17) L'articolo disciplina il trasporto e l'avvio al trattamento dei RAEE raccolti, in modo da non pregiudicare la preparazione per il riutilizzo e da garantire l'integrità dei RAEE. Tali modalità sono imposte per consentire che il confinamento delle sostanze pericolose possa essere effettuato in condizioni ottimali. L'articolo vieta lo smaltimento dei RAEE che non siano stati sottoposti al preventivo trattamento e, a tal fine, impone l'obbligo di avviare tutti i RAEE raccolti agli impianti di trattamento adeguato o alle operazioni di preparazione per il riutilizzo. Obiettivi di recupero (art. 19) L'articolo stabilisce gli obiettivi minimi di recupero individuati dall'articolo 11 della direttiva. Per conseguire i suddetti obiettivi i produttori sono tenuti ad avviare al trattamento adeguato e al recupero tutti i RAEE raccolti, privilegiando la preparazione per il riutilizzo. La novità rispetto al testo precedente è caratterizzata dall'aumento degli obiettivi minimi da conseguire, nonché dalla sostituzione di obiettivi di riciclaggio con obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio. Autorizzazioni (art. 20) L'articolo disciplina le autorizzazioni per gli impianti di trattamento dei RAEE, prevedendo l'applicazione delle disposizioni dettate dalla disciplina generale sui rifiuti (art. 208 del D.Lgs. 152/2006). Viene altresì prevista l'emanazione di un apposito decreto volto a disciplinare le operazioni di recupero dei RAEE non pericolosi sottoposte alle procedure semplificate. Le autorizzazioni e le procedure semplificate, disciplinate nella Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, devono prevedere, in particolare, le condizioni necessarie per garantire che gli impianti garantiscano il rispetto delle prescrizioni stabilite negli Allegati VII e VIII. Obblighi per la vendita a distanza (art. 22) L'articolo stabilisce gli obblighi inerenti la vendita a distanza di AEE per il produttore e per il distributore. Per il produttore che non abbia sede nel territorio italiano, e che fornisce AEE sul territorio nazionale, è previsto l'obbligo di iscrizione al Registro nazionale personalmente o tramite un rappresentante autorizzato ai sensi dell'art. 30 (comma 1). Il comma 2 prevede disposizioni finalizzate a garantire l'adempimento, da parte del distributore, dell'obbligo del ritiro gratuito "uno contro uno". 4

7 Anno XIX aprile (APRILE ) VENDITE DEL FISSO AL DETTAGLIO (FEBBRAIO ) SISTRI: D.M. 24 APRILE Modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici (art. 23) L'articolo disciplina le modalità di finanziamento dei RAEE (storici e non) provenienti dai nuclei domestici. Il finanziamento delle operazioni è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno in cui si verificano i rispettivi costi. Per i RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 (quindi "non storici"), i produttori possono adempiere in base alle seguenti modalità: a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE; b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero al peso per tipo di apparecchiatura o per raggruppamento nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi. Il comma 4 rinvia alle disposizioni attuative dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 151/2005 (che non viene abrogato dal provvedimento in esame), emanate con il D.M. 12 maggio 2009, per le modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse. Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali (art. 24) Disciplina le modalità di finanziamento dei RAEE professionali. Ai sensi dei commi 1 e 2, che sostanzialmente riproducono i commi 2 e 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 151/2005: per i RAEE storici professionali il costo delle operazioni è a carico del produttore solo nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente; per quelli originati da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 il costo delle operazioni è a carico del produttore che ne assume l'onere per le AEE che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Garanzie finanziarie (art. 25) Definisce le garanzie finanziarie da versare da parte del produttore all'atto di immissione di AEE sul mercato, estendendo tale istituto anche nei casi in cui il produttore adempia ai propri obblighi aderendo ad un sistema collettivo. Informazione agli utilizzatori (art. 26) L'articolo definisce gli obblighi di informazione agli utilizzatori da parte dei produttori di AEE, prevedendo tra l'altro l'indicazione di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e le possibilità di consegna gratuita al distributore dei RAEE nei casi "uno contro uno" e "uno contro zero", nonché il significato del simbolo riportato nell'allegato IX e il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, riciclaggio o recupero dei RAEE. Con riferimento all'allegato IX si fa notare che il simbolo per la marcatura delle AEE non è identico a quello previsto dal corrispondente allegato della direttiva, il quale si limita ad indicare un contenitore di spazzatura mobile barrato. Il simbolo previsto aggiunge al simbolo previsto dalla direttiva una barra orizzontale nera che dovrebbe indicare AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto Marchio di identificazione del produttore (art. 28) Contiene la disciplina che prevede l'obbligo, per il produttore, di indicare sulle AEE: il marchio di identificazione del produttore (per le AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005); il simbolo per la raccolta differenziata indicato nell'allegato IX. 5

8 Anno XIX aprile (APRILE ) VENDITE DEL FISSO AL DETTAGLIO (FEBBRAIO ) SISTRI: D.M. 24 APRILE Registro nazionale (art. 29) L'articolo reca la disciplina del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE già previsto dal decreto n. 185/2007. Tra le novità introdotte si segnalano le seguenti: l'istituzione, all'interno del Registro (oltre alla sezione relativa ai sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici), di una apposita sezione relativa ai sistemi individuali riconosciuti ai sensi dell'art. 9 (comma 3); l'obbligo, all'atto dell iscrizione al Registro nazionale, di fornire le informazioni previste all'allegato X per gli utilizzatori e di aggiornarle opportunamente (comma 6); la predisposizione nel sito web istituzionale del Registro nazionale di appositi rimandi agli altri registri nazionali, al fine di facilitare l'iscrizione anche negli altri Stati (comma 7). Rappresentante autorizzato (art. 30) L'articolo introduce e disciplina la figura giuridica e le funzioni del rappresentante autorizzato del produttore, responsabile per l'adempimento degli obblighi posti a carico del produttore stesso. Centro di coordinamento (art. 33) L'articolo disciplina le funzioni del Centro di Coordinamento, già previsto dall'art. 13, comma 8, del D.Lgs 151/2005, istituito e disciplinato ai sensi dell'articolo 9 e seguenti del D.M. 185/2007, secondo la forma del consorzio con personalità giuridica di diritto privato, che riunisce tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici. La nuova disciplina presenta alcune novità: la previsione nell'organismo di due componenti di nomina ministeriale; l'obbligo per gli impianti di trattamento di iscriversi ad un apposito elenco tenuto dal Centro di Coordinamento, a cui comunicano entro il 30 aprile di ogni anno le quantità di RAEE trattate; la facoltà di partecipare al Centro anche per i sistemi individuali di gestione sia dei RAEE domestici che professionali. Per i sistemi collettivi di gestione dei RAEE professionali il comma 3 conferma la facoltà già prevista dal vigente comma 4 dell'art. 9 del D.M. 185/2007. Il Centro di Coordinamento svolge in sostanza un ruolo di garante dell'omogeneità e uniformità della gestione dei RAEE sul territorio nazionale, attraverso il coinvolgimento dei gestori dei RAEE e la raccolta dei dati e delle informazioni, che completano l'attività svolta dall'ispra. Informazioni al Centro di Coordinamento (art. 34) Prevede l'acquisizione annuale delle seguenti informazioni, da parte del Centro di coordinamento: i dati inerenti i RAEE gestiti dagli impianti di trattamento; i dati inerenti i RAEE ricevuti dai distributori. Tali informazioni possono essere utilizzate anche al fine della trasmissione delle informazioni agli altri Stati membri dell'ue ai sensi dell'art. 7, par. 2, della direttiva. 6

9 Anno XIX aprile (APRILE ) VENDITE DEL FISSO AL DETTAGLIO (FEBBRAIO ) SISTRI: D.M. 24 APRILE Comitato di vigilanza e di controllo (art. 35) L'articolo disciplina l'attività del Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE, già istituito presso il Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 151/2005, e ridefinito dall'articolo 19 del D.Lgs. 188/2008 concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. Si ricorda che il citato art. 19 ha attribuito al Comitato anche le funzioni di Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti. L'articolo in esame non modifica i compiti e le modalità di costituzione e funzionamento del Comitato, già previste dal decreto ministeriale 185/2007. Comitato di indirizzo nella gestione dei RAEE (art. 36) Disciplina l'organizzazione del Comitato di indirizzo e gestione dei RAEE, già istituito ai sensi degli articoli 13 e 15 del D.M. 185/2007, che viene ricostituito entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In particolare, il Comitato di indirizzo coordina le varie categorie rappresentate e l'attività del Centro di coordinamento e del Comitato di vigilanza e controllo, mediante la trasmissione di atti di indirizzo. Ispezione e monitoraggio (art. 37) L'articolo disciplina le attività di ispezione e monitoraggio, svolte dalle autorità competenti che comprendono: le informazioni fornite dal produttore al Registro nazionale in fase di iscrizione e in fase di comunicazione annuale; le spedizioni, in particolare le esportazioni di RAEE al di fuori dell'unione europea; le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento. Sanzioni (art. 38) L'articolo disciplina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi previsti nel presente decreto, introducendo (ai commi 9-12) ulteriori sanzioni rispetto a quelle già previste dal D.Lgs. 151/2005. Per quanto di nostro interesse la norma prevede che il distributore che, nell'ipotesi di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, indebitamente non ritira, a titolo gratuito, un'aee è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso. Disposizioni transitorie e finali (art. 40) In particolare, è previsto che, fino all'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente degli statuti dei sistemi collettivi già esistenti ed operanti, i medesimi sistemi collettivi continuano ad operare secondo le modalità previgenti. 7

10 Anno XIX aprile (APRILE ) VENDITE DEL FISSO AL DETTAGLIO (FEBBRAIO ) SISTRI: D.M. 24 APRILE Agenzia delle Dogane: circolare su documento di accompagnamento merceologico birra L Agenzia delle Dogane ha emanato la circolare 4/D del 15 aprile con la quale risponde positivamente alla richiesta di chiarimento con riferimento alla questione del documento di accompagnamento del merceologico birra. Come è noto il DPR 472/96, art. 1, comma 1, ha abrogato la bolla di accompagnamento, di fatto sostituendola (art. 1, comma 3) con il DDT. Lo stesso comma 1, art. 1, DPR 472/96, ha disposto tuttavia alcune eccezioni: dovevano continuare ad essere accompagnati da bolla alcuni prodotti sottoposti al regime delle accise, ad imposte di consumo od al regime di vigilanza fiscale, (quali prodotti energetici, birra, vino, altre bevande fermentate e prodotti alcolici, oli lubrificanti e bitumi di petrolio). Il comma 1-bis del medesimo art.1, DPR 472/96, introdotto dal comma 43 dell art. 34 del dl 179/2012, ha previsto che le eccezioni del punto precedente valgono esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio. Sulla base delle intervenute novità in materia, quindi, è stata rivolta all Agenzia delle Dogane una nota nella quale si chiedeva di poter emettere un solo documento (quale ad esempio la fattura) comprensivo di tutti i prodotti inclusa la birra anche al fine di ottenere un consistente risparmio di costi, sia in termini di semplificazione della procedura di fatturazione, sia nei processi di archiviazione, con smaterializzazione della documentazione. L Agenzia delle Dogane, con il provvedimento in questione, ha risposto positivamente alla richiesta in quanto l obbligo dell emissione del documento di accompagnamento di cui al DPR 472/96 rimane limitato alla sola fase di prima immissione in commercio e non in sede di successivi trasferimenti del bene. 8

11 Anno XIX aprile Sistri: proroghe dal D.M. 24 aprile E stato firmato il 24 aprile scorso dal Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il decreto ministeriale n. 126 recante disposizioni attuative dell'art. 188-ter commi 1 e 3 del D.Lgs. 152/2006. Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile, contiene due novità importanti. La prima prevede l esclusione dall obbligo di iscrizione al SISTRI degli enti e delle imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti ed operanti nei settori industriali, artigianali, commerciali, sanitari e di servizi. La seconda interviene sul pagamento del contributo Sistri il cui termine ultimo viene spostato dal 30 aprile al 30 giugno. (APRILE ) VENDITE DEL FISSO AL DETTAGLIO (FEBBRAIO ) SISTRI: D.M. 24 APRILE 9

12 Anno XIX aprile (APRILE ) VENDITE DEL FISSO AL DETTAGLIO (FEBBRAIO ) Buoni pasto: sentenza del TAR Lazio Il Tar Lazio, con la sentenza n. 3959/ in materia di buoni pasto, ha annullato l aggiudicazione della Gara Consip 6 lotto 4 (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata) alla Repas Lunch Coupon, a causa dell anomalia dell offerta. Il Tribunale sostiene che la stazione appaltante Consip s.p.a. avrebbe dovuto procedere ad una più approfondita verifica dell offerta della società citata, dato che erano evidenti diverse incongruenze, soprattutto se confrontate con le offerte presentate dalle altre società concorrenti. In particolare, la Repas aveva sostenuto di riuscire a coprire l eccessivo divario tra la commissione offerta agli esercenti e lo sconto alla stazione appaltante, che comportava perdite per circa di euro, facendolo colmare agli esercenti affiliati attraverso i soli servizi aggiuntivi che, peraltro, sono facoltativi. Da un attenta analisi economica delle giustificazioni dell offerta, però, si evince che, per ottenere tale copertura, l adesione ai servizi offerti, con commissioni elevate, sarebbe dovuta avvenire per circa il 100% degli esercenti convenzionati; questo nonostante la crisi abbia fatto registrare una consistente diminuzione di esercizi pubblici che dovrebbero essere coinvolti nell uso del buono pasto. Non solo, la presunzione di adesione di quasi il 100% degli esercizi affiliati, porta il Tar ad un altra ulteriore conclusione: i servizi che dovrebbero essere facoltativi, di fatto non lo sono, con evidente violazione della legge di gara e delle chiare indicazioni che aveva dato l Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici attraverso la Determinazione 5/2011. SISTRI: D.M. 24 APRILE 10

13 Anno XIX aprile ISTAT: indice prezzi al consumo (aprile ) (APRILE ) VENDITE DEL FISSO AL DETTAGLIO (FEBBRAIO ) SISTRI: D.M. 24 APRILE 11

14 Anno XIX aprile (APRILE ) VENDITE DEL FISSO AL DETTAGLIO (FEBBRAIO ) SISTRI: D.M. 24 APRILE 12

15 Anno XIX aprile (APRILE ) VENDITE DEL FISSO AL DETTAGLIO (FEBBRAIO ) SISTRI: D.M. 24 APRILE 13

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28 Anno XIX aprile ISTAT: indice del valore delle vendite del commercio fisso al dettaglio (febbraio ) (APRILE ) VENDITE DEL FISSO AL DETTAGLIO (FEBBRAIO ) SISTRI: D.M. 24 APRILE 26

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32 Anno XIX aprile (APRILE ) VENDITE DEL FISSO AL DETTAGLIO (FEBBRAIO ) SISTRI: D.M. 24 APRILE 30

33 Anno XIX aprile (APRILE ) VENDITE DEL FISSO AL DETTAGLIO (FEBBRAIO ) SISTRI: D.M. 24 APRILE Documenti 31

34 Anno XIX aprile (APRILE ) VENDITE DEL FISSO AL DETTAGLIO (FEBBRAIO ) SISTRI: D.M. 24 APRILE Sistri: D.M. 24 aprile (GU n.99 del 30-4-) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188- ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del (14A03549) IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Sentiti IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, ed in particolare l'art. 11, che disciplina la semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); Visto l'art. 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52; Considerato che l'art. 188-ter, comma 1, del citato d.lgs. n. 152 del 2006 individua tra i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e, «in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto»; Considerato che, ai sensi dell'art. 188-ter, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006 «con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale»; Considerato che, ai sensi dell'art. 188-ter, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 «con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti» tenute ad aderire al SISTRI, «e sono individuate nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti ulteriori categorie di soggetti a cui e' necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti»; Visto l'ordine del giorno 9/1682 -A/34 presentato in occasione della conversione del decreto-legge 101/2013 ed accolto dal Governo nella seduta dell'assemblea della Camera dei deputati del 24 ottobre 2013, che «impegna il Governo nell'ambito dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dall'art. 11 (del DL 101 del 2013) a procedere ad un'ulteriore semplificazione del SISTRI, anche per garantire la stessa funzionalità del sistema, prevedendo di escludere dall'iscrizione i piccoli produttori di rifiuti pericolosi ossia imprese fino a 10 dipendenti e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno...»; 32

35 Anno XIX aprile (APRILE ) VENDITE DEL FISSO AL DETTAGLIO (FEBBRAIO ) SISTRI: D.M. 24 APRILE Visto l'art. 190, comma 1-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 11, comma 12-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che prevede l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art del codice civile e non la compilazione della scheda SISTRI «Area - Registro cronologico»; Visto che ai sensi dell'art. 193, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa) purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio le predette attività; Vista la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; Visto che, ai sensi del considerando n. 15 della direttiva 2008/98/CE, «e' necessario operare una distinzione tra il deposito preliminare dei rifiuti in attesa della loro raccolta, la raccolta di rifiuti e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento»; Visto che, ai sensi del considerando n. 16 della direttiva 2008/98/CE, «nell'ambito della definizione di raccolta, il deposito preliminare di rifiuti e' inteso come attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento», e «dovrebbe essere operata una distinzione tra il deposito preliminare di rifiuti in attesa della raccolta e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento»; Visto, ancora, l'art. 3, punto 10), della direttiva 2008/98/CE, che definisce «raccolta... il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento»; Viste le definizioni delle categorie D15 dell'allegato 1 e R13 dell'allegato 2 della direttiva 2008/98/CE, che escludono dalle operazioni di smaltimento e di recupero il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, e qualificano come temporaneo il deposito preliminare alla raccolta; Considerato che, il deposito di rifiuti effettuato nell'ambito di attività di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, e' un deposito di rifiuti preliminare alla raccolta in quanto preordinato non al trattamento ma al successivo trasporto di rifiuti; Considerato che, dagli esiti delle consultazioni delle associazioni di categoria interessate effettuate nell'ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI di cui all'art. 11, comma 13, del decreto-legge n. 101 del 2013, e' emersa la necessità di un'applicazione adeguata e proporzionale degli adempimenti in materia di SISTRI, in particolare per le imprese che producono limitate quantità di rifiuti; Considerato che, dagli esiti delle consultazioni delle associazioni di categoria interessate, con particolare riguardo ai verbali del «Tavolo tematico trasporto intermodale» istituito nell'ambito del Tavolo tecnico suddetto, e' emersa, tra l'altro, la necessità di avviare una razionalizzazione e semplificazione della normativa vigente, sia per quanto riguarda la tracciabilità dei rifiuti, sia per quanto attiene alle responsabilità degli operatori della catena logistica; 33

36 Anno XIX aprile (APRILE ) VENDITE DEL FISSO AL DETTAGLIO (FEBBRAIO ) SISTRI: D.M. 24 APRILE Considerato che, a decorrere dal 3 marzo entra in operatività il sistema SISTRI per i soggetti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Ritenuto pertanto necessario, in attuazione dell'art. 188-ter, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, specificare i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e individuare gli altri soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi che devono aderire al SISTRI; nonché, in attuazione dell'art. 188-ter, comma 1, ultimo periodo del d.lgs. n. 152 del 2006, definire le operazioni di deposito preliminare alla raccolta nell'ambito del trasporto intermodale; ed inoltre, in attuazione degli articoli 188-bis, comma 4-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006 ed 11, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, definire criteri e tempi per le ulteriori semplificazioni ed ottimizzazioni conseguenti all'attività dei Tavoli tematici istituiti nell'ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione, suindicato; Sentiti i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto di competenza; Vista in particolare la nota del 23 aprile, prot. n , con la quale il Ministero dello sviluppo economico esprime parere favorevole al successivo iter di emanazione del presente decreto a condizione che anche per il settore dell'agroindustria sia specificato l'obbligo di aderire al SISTRI solo per gli enti e le imprese agroindustriali produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti; Adotta il seguente decreto: Art. 1 Disposizioni attuative dell'articolo 188-ter comma 3, del d.lgs. n. 152 del Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi dell'art. 188-ter, comma 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono: a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006; b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni; c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2006; d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania; e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del

37 Anno XIX aprile (APRILE ) VENDITE DEL FISSO AL DETTAGLIO (FEBBRAIO ) SISTRI: D.M. 24 APRILE 2. Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI ai sensi del comma 1, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 2 Disposizioni attuative dell'articolo 188-ter, comma 1 ultimo periodo del d.lgs. n. 152 del Il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, e' un deposito preliminare alla raccolta a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni. 2. Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro. 3. I rifiuti devono essere presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito preliminare alla raccolta di cui al comma 1. Se alla scadenza di tale termine i rifiuti non sono presi in carico dall'impresa navale o ferroviaria o da altri operatori che effettuano il successivo trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, immediatamente e comunque non oltre le successive 24 ore, al produttore nonché, se esistente, all'intermediario o al diverso soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo, deve provvedere alla presa in carico di detti rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione dei rifiuti stessi. 4. La presa in carico dei rifiuti entro il termine di cui al comma 3, terzo periodo e la comunicazione entro il termine di cui al comma 3, secondo periodo, escludono, per i soggetti rispettivamente obbligati a detti comportamenti, la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato, ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. n. 152 del E' fatto comunque obbligo al soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi di garantire che il deposito preliminare alla raccolta sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria. 6. Quanto previsto ai precedenti commi non modifica le eventuali responsabilità del trasportatore, dell'intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, in conseguenza della violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore. 7. Restano fermi gli obblighi e gli adempimenti del trasportatore, dell'intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, riguardo alla compilazione ed alla sottoscrizione delle schede SISTRI di rispettiva competenza. Art. 3 Disposizioni attuative degli articoli 188-bis, comma 4-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006 ed 11, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del In sede di prima applicazione, alle semplificazioni ed all'ottimizzazione del SISTRI si procederà mediante successivi decreti ed ai sensi di quanto disposto ai commi successivi, sulla base delle risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento tematico attivati con i rappresentanti delle associazioni di categoria e con gli operatori interessati, 35

38 Anno XIX aprile (APRILE ) VENDITE DEL FISSO AL DETTAGLIO (FEBBRAIO ) SISTRI: D.M. 24 APRILE nell'ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione di cui all'art. 11, comma 13, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito nella legge n. 125 del Gli approfondimenti sono finalizzati a valutare le eventuali ulteriori semplificazioni possibili che devono riguardare, in via prioritaria, la microraccolta, la compilazione off-line ed in modalità asincrona delle schede SISTRI, la modifica e l'evoluzione degli apparati tecnologici. 2. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la società concessionaria trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare lo schema di linee guida recante lo standard di riferimento per l'interoperabilità dei software gestionali e per l'accreditamento dell'interfaccia con il SISTRI. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo, il Ministero, acquisito il parere dell'agenzia per l'italia digitale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, e tenuto conto delle risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento tematico di cui al comma 1, sottopone lo schema di linee guida al Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione e, coerentemente alle osservazioni espresse in tale ultima sede, pubblica sul sito le linee guida, alle quali si conformano gli operatori interessati alla produzione e commercializzazione dei software suddetti. 3. La procedura di cui al comma 2 si applica anche all'eventuale aggiornamento delle linee guida sulla base delle evoluzioni tecnologiche e delle semplificazioni sopravvenute. 4. In considerazione dei tempi tecnici necessari per rendere operative le semplificazioni ed ottimizzazioni di cui al presente articolo, il termine di cui all'art. 11, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, e' prorogato al 3 settembre. Art. 4 Oneri contributivi anno 1. I soggetti tenuti ad aderire al SISTRI sono tenuti al versamento del contributo annuale entro il 30 giugno, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI gli estremi di pagamento esclusivamente tramite accesso all'area «gestione aziende» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata. 2. Restano confermati i costi di sostituzione dei dispositivi previsti per l'anno Art. 5 Disposizioni per l'avvio dell'operatività del SISTRI riguardo ai rifiuti urbani della regione Campania 1. Salvo diversa determinazione del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'allegato III del D.M. n. 52 del 2011, il soggetto che effettua la raccolta e il trasporto, ovvero che organizza il trasporto dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, compila e firma la scheda SISTRI - Area movimentazione - completando anche la parte relativa al produttore, prima dell'inizio della raccolta per il successivo trasporto verso l'impianto di destinazione. Qualora detto impianto e' ubicato al di fuori del territorio della regione Campania, il gestore, non essendo obbligato al SISTRI, controfirma la scheda SISTRI all'atto dell'accettazione presso l'impianto. 36

39 Anno XIX aprile (APRILE ) VENDITE DEL FISSO AL DETTAGLIO (FEBBRAIO ) SISTRI: D.M. 24 APRILE 2. In fase di prima applicazione, gli enti e le imprese di cui all'art. 212, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, che raccolgono o trasportano rifiuti urbani prodotti nel territorio della regione Campania si iscrivono nell'apposita categoria e ricevono un dispositivo USB per la sede legale, nonché un dispositivo USB ed un dispositivo black box per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. I predetti enti ed imprese di cui all'art. 212, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 possono richiedere ulteriori dispositivi USB associati alla sede legale e utilizzabili nelle unità locali dove vengono svolte le operazioni di trasporto; in tal caso, per ciascun dispositivo e' dovuto il contributo previsto dall'allegato I A del D.M. n. 52 del 2011, fermo restando l'obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. 3. All'esito delle operazioni di consegna del rifiuto il sistema genera automaticamente le registrazioni di carico e scarico nell'area registro cronologico del Comune. Art. 6 Comunicazioni al SISTRI 1. Gli obblighi di comunicazione al SISTRI previsti dalla vigente normativa sono assolti esclusivamente per mezzo dei canali di contatto telematico indicati sul sito 2. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, sono effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale SISTRI. Art. 7 Pubblicazione ed entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 aprile Il Ministro: Galletti 37

40 Anno XIX aprile N / REG.PROV.COLL. N /2013 REG.RIC. Buoni pasto: sentenza del TAR Lazio (APRILE ) VENDITE DEL FISSO AL DETTAGLIO (FEBBRAIO ) SISTRI: D.M. 24 APRILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9714 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Soc Edenred Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Satta e Anna Romano, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Satta Romano & Associati in Roma, Foro Traiano, 1/A; contro La Soc. Consip S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Guarino e Cecilia Martelli, con domicilio eletto presso il primo in Roma, p.zza Borghese, 3; nei confronti di La Soc Repas Lunch Coupon S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Briguglio e Alessandra Siracusano, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Michele Mercati, 51; ad adiuvandum: e con l'intervento di F.i.p.e. - Federazione Italiana Pubblici Esercizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Piccirillo, con domicilio eletto in Roma, via R. Grazioli Lante, 70; per l'annullamento del provvedimento prot. n del 16 settembre 2013 con cui Consip S.p.a. ha comunicato l aggiudicazione definitiva del lotto n. 4 della gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle amministrazioni pubbliche - edizione 6, a Repas Lunch Coupon S.r.l.-; del verbale della seduta riservata in data 10 maggio 2013 con cui la commissione di gara ha ritenuto attendibili le giustificazioni fornite dalla Repas Lunch Coupon S.r.l. nell ambito del procedimento di verifica dell offerta anormalmente bassa; del verbale della seduta riservata in data 19 aprile 2013, in cui la commissione di gara ha esaminato le giustificazioni fornite da Repas Lunch Coupon S.r.l.-; 38

Decreto Ministeriale del 24 aprile 2014

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