Fondazione 2 pilastro swissstaffing Regolamento per i salariati fissi

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1 Fondazione 2 pilastro swissstaffing Approvato il 9 novembre 2016 In vigore dal 1 gennaio 2017 Documento Version V2i 1 febbraio 2017

2 Indice Abbreviazioni 1 Prefazione 1 Art. 1 Denominazione e scopo 1 Art. 2 Rapporto con la LPP e la LFLP 2 Affiliazione alla Fondazione 2 Art. 3 Principio 2 Art. 4 Inizio 2 Art. 5 Obblighi all'entrata in servizio 3 Art. 6 Esame medico, riserve e reticenza 3 Art. 7 Fine 4 Definizioni 4 Art. 8 Salario determinante 4 Art. 9 Salario assicurato 4 Art. 10 Mantenimento della previdenza al livello dell ultimo salario assicurato 5 Art. 11 Avere di vecchiaia 5 Art. 12 Accrediti di vecchiaia 5 Art. 13 Acquisto di prestazioni 5 Introiti della Fondazione 6 Art. 14 Contributi dell assicurato e delle Società 6 Prestazioni della Fondazione 7 Parte generale 7 Art. 15 Prestazioni assicurate 7 Art. 16 Obbligo d'informazione e di notifica 7 Art. 17 Pagamento delle prestazioni 8 Art. 18 Sovraindennizzo e coordinazione con altre assicurazioni 9 Art. 19 Adeguamento all evoluzione dei prezzi 10 Prestazioni di vecchiaia 10 Art. 20 Diritto alla rendita di vecchiaia ordinaria 10 Art. 21 Diritto alla rendita di vecchiaia anticipata 10 Art. 22 Diritto alla rendita di vecchiaia prorogata 10 Art. 23 Importo della rendita di vecchiaia 10 Art. 24 Pensionamento parziale 11 Art. 25 Capitale di vecchiaia 11 Art. 26 Rendita ponte 11 Rendita temporanea d'invalidità 12 Art. 27 Riconoscimento dell'invalidità 12 Art. 28 Diritto alla rendita 12 Art. 29 Importo della rendita intera 13 Art. 30 Importo della rendita parziale 13 Art. 31 Avere di vecchiaia dell assicurato invalido 13 Art. 32 Esenzione dai contributi 14 Art. 33 Proroga provvisoria del rapporto d assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni 14 Rendita ai superstiti 14 Art. 34 Diritto alla rendita al coniuge superstite 14 Art. 35 Importo della rendita al coniuge superstite 14 Art. 36 Diritto alla rendita al partner superstite 15 Art. 37 Importo della rendita al partner superstite 16 Rendita per figli 16 Art. 38 Beneficiari 16 Art. 39 Diritto alla rendita per figli 16

3 Art. 40 Importo della rendita per figli 16 Capitale al decesso 17 Art. 41 Principio 17 Art. 42 Aventi diritto 17 Art. 43 Importo del capitale al decesso 17 Art. 44 Capitale al decesso complementare 18 Prestazioni collegate al divorzio 18 Art. 45 Decesso di un assicurato divorziato 18 Art. 46 Divorzio 18 Prestazione di libero passaggio 21 Art. 47 Fine del rapporto di lavoro prima del 1 gennaio che segue il 24 compleanno 21 Art. 48 Diritto alla prestazione di libero passaggio 21 Art. 49 Importo della prestazione di libero passaggio 21 Art. 50 Utilizzazione della prestazione di libero passaggio 22 Art. 51 Pagamento in contanti 22 Art. 52 Liquidazione parziale 22 Promozione della proprietà d'abitazioni 23 Art. 53 Prelievo anticipato 23 Art. 54 Costituzione in pegno 24 Conto pensionamento anticipato 24 Art. 55 Costituzione di un conto pensionamento anticipato 24 Art. 56 Versamento del conto pensionamento anticipato 25 Amministrazione della Fondazione 25 Art. 57 Consiglio di fondazione 25 Art. 58 Comitato di gestione terzi 26 Art. 59 Ufficio di revisione 26 Art. 60 Perito riconosciuto 27 Art. 61 Misure in caso di copertura insufficiente 27 Art. 62 Responsabilità, discrezione 28 Disposizioni transitorie e finali 28 Disposizioni transitorie 28 Art. 63 Garanzia delle rendite 28 Art. 64 Importo minimo delle rendite d'invalidità e ai superstiti 28 Art. 65 Aliquota di conversione per determinate categorie d età 28 Disposizioni finali 29 Art. 66 Informazione dell'assicurato 29 Art. 67 Modifica del regolamento 29 Art. 68 Interpretazione 29 Art. 69 Contestazioni 29 Art. 70 Versioni 29 Art. 71 Entrata in vigore 29

4 Abbreviazioni 1. Nel presente Regolamento si fa uso delle seguenti abbreviazioni: Fondazione Salariati Società Datore di lavoro Piano di previdenza AVS AI LPP LFLP la i collaboratori delle Società aderenti a swissstaffing una Società aderente a swissstaffing l insieme delle Società aderenti a swissstaffing l'insieme dei parametri definiti per ogni Società conformemente alla scelta della stessa Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti Assicurazione per l'invalidità Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 2. Salvo menzione contraria espressa, i termini al maschile che designano delle persone si applicano ad ambo i sessi. 3. A seguito dell entrata in vigore della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, i partner omosessuali uniti in un unione domestica registrata sono equiparati ai coniugi di una coppia sposata ai sensi del presente Regolamento. Tutte le disposizioni regolamentari relative all assicurato sposato, all assicurato divorziato o al coniuge si applicano di conseguenza anche al partner che convive in un unione domestica registrata. Prefazione Art. 1 Denominazione e scopo 1. Sotto la denominazione di "Fondation 2 ème pilier swissstaffing" esiste a Neuchâtel una fondazione ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero, istituita mediante atto pubblico del 28 gennaio La Fondazione ha per scopo di assicurare i collaboratori temporanei e fissi delle Società aderenti a swissstaffing che si sono affiliate alla Fondazione mediante una convenzione d adesione, contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e decesso, assicurando determinate prestazioni conformemente alle disposizioni del presente Regolamento che si applica al personale fisso. 3. La convenzione d adesione disciplina segnatamente i punti seguenti: a. l apporto iniziale; b. le modalità di risoluzione; c. il destino dei beneficiari di rendite in caso di risoluzione. 4. L affiliazione di una Società alla Fondazione e la risoluzione della convenzione d adesione da parte della Società sono effettuate d intesa con il rispettivo personale oppure, se esiste, con la rappresentanza dei salariati. 1

5 Art. 2 Rapporto con la LPP e la LFLP 1. La Fondazione è un istituto di previdenza che partecipa all'attuazione del regime dell assicurazione obbligatoria introdotto dalla LPP. In applicazione dell'articolo 48 LPP, la Fondazione è iscritta nel Registro della previdenza professionale presso l'autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera occidentale. Con tale iscrizione, essa si impegna a rispettare almeno le esigenze minime imposte dalla LPP e dalle sue ordinanze. 2. Il piano di previdenza adottato dalla Fondazione è "in primato dei contributi" ai sensi dell'articolo 15 LFLP. Affiliazione alla Fondazione Art. 3 Principio 1. L'affiliazione alla Fondazione è obbligatoria per tutti i salariati delle Società, sempre che il loro salario AVS superi il salario minimo per l'ammissione definito alla cifra 1 del piano di previdenza. 2. Ogni Società può scegliere al massimo 3 categorie per l'affiliazione dei propri salariati. Le categorie scelte sono definite nella convenzione d'adesione. I salariati devono essere attribuiti a queste varie categorie secondo criteri oggettivi. 3. Un cambiamento di categoria deciso dalla Società è ammesso, ma solo al 1 gennaio di ogni anno e rispettando un termine di preavviso di 2 mesi. 4. Non sono assicurati i salariati: a. che sono assunti per un periodo limitato non superiore a 3 mesi; in caso di prolungamento del rapporto di lavoro oltre i 3 mesi, il salariato è assicurato dal momento in cui è convenuto il prolungamento; b. che esercitano un'attività accessoria e sono già obbligatoriamente assicurati per l'attività lucrativa principale, o che esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale; c. che all entrata in servizio sono invalidi almeno in ragione del 70% ai sensi dell AI o che sono rimasti assicurati a titolo provvisorio ai sensi dell articolo 26a LPP; d. per i quali la Società in qualità di datore di lavoro non è soggetta all obbligo di contribuzione AVS. 5. I salariati la cui attività in Svizzera probabilmente non è di carattere durevole e i quali beneficiano di misure previdenziali sufficienti all'estero possono essere esentati dall affiliazione alla Fondazione, a condizione che ne facciano domanda alla Fondazione. Art. 4 Inizio 1. L'affiliazione alla Fondazione avviene il giorno dell'entrata in servizio, tuttavia non prima del 1 gennaio che segue il 17 compleanno, o allorché è raggiunto il salario minimo per l'ammissione definito all'articolo Fino al 31 dicembre che segue il 24 compleanno o coincide con lo stesso, l'assicurazione copre unicamente i rischi d'invalidità e di decesso (assicurazione rischio). Dal 1 gennaio che segue il 24 compleanno essa si estende anche al pensionamento (assicurazione completa). 2

6 Art. 5 Obblighi all'entrata in servizio 1. Al momento dell'entrata in servizio, il nuovo assicurato deve chiedere il trasferimento dei suoi averi di previdenza di cui dispone presso istituti di previdenza o di libero passaggio. 2. Egli deve inoltre fornire alla Fondazione tutte le informazioni sulla sua situazione personale in fatto di previdenza, segnatamente: a. il nome e l indirizzo dell istituto di previdenza precedente o dell istituto di libero passaggio; b. l'importo della prestazione di libero passaggio che sarà trasferita a suo favore, l'importo del suo avere di vecchiaia minimo LPP nonché, se ha già compiuto 50 anni, l'importo della prestazione di libero passaggio acquisita all'età di 50 anni; c. se è sposato, l importo della prestazione di libero passaggio alla quale avrebbe avuto diritto al momento del matrimonio, nonché l'importo dell'avere di vecchiaia LPP al momento del matrimonio; d. l'importo di un eventuale prelievo anticipato ottenuto dall'istituto di previdenza di un precedente datore di lavoro nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni e non ancora rimborsato alla fine del rapporto di lavoro, la designazione dell'abitazione in questione e la data alla quale il prelievo anticipato è stato ottenuto; e. l'eventuale importo costituito in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, la designazione dell'abitazione in questione e il nome del creditore pignoratizio; f. gli importi e le relative date degli eventuali acquisti volontari di prestazioni effettuati negli ultimi 3 anni che precedono la data d'affiliazione alla Fondazione. Art. 6 Esame medico, riserve e reticenza 1. Entro 6 mesi dall'affiliazione, dall'acquisto di prestazioni e da un aumento del salario, la Fondazione può imporre riserve per motivi di salute sui rischi di invalidità e di decesso. A tale scopo, la Fondazione può esigere che l assicurato compili un questionario medico e si sottoponga a un esame medico a spese della Fondazione. La Fondazione può inoltre basarsi sulle riserve del riassicuratore. 2. Le riserve sono inoperanti per la parte delle prestazioni minime LPP. Il loro periodo di validità non supererà 5 anni. Sulle prestazioni della Fondazione che risultano da una prestazione di libero passaggio apportata non possono in alcun caso gravare riserve diverse da quelle eventualmente già imposte dall'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro, né per un periodo superiore a quello non ancora trascorso nell'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro. 3. Qualora i problemi di salute sui quali si basa una riserva portassero all invalidità o al decesso durante il periodo di validità della riserva, non esiste alcun diritto a prestazioni nell ambito sovraobbligatorio. Le prestazioni d invalidità e di decesso della Fondazione sono ridotte al livello delle prestazioni minime LPP anche oltre la durata di validità della riserva. 4. L assicurato beneficia di una copertura previdenziale provvisoria fino alla comunicazione dell affiliazione, con o senza riserve. Se durante il periodo di copertura previdenziale provvisoria si manifesta un caso di previdenza, le prestazioni di previdenza si calcoleranno in base alla prestazione di libero passaggio apportata dal precedente istituto di previdenza, tenendo in considerazione le eventuali riserve che gravano sulla stessa. Le prestazioni provvisorie sovraobbligatorie sono corrisposte se la causa del caso di previdenza non preesisteva prima dell inizio della copertura provvisoria. 3

7 5. Se l assicurato risponde in modo erroneo alle domande poste nel questionario oppure omette la dichiarazione di un fatto importante di cui era a conoscenza (reticenza), o se rifiuta di sottoporsi a un esame medico, la Fondazione può comunicare all assicurato mediante lettera raccomandata la fine del rapporto di previdenza sovraobbligatorio in merito alle prestazioni rischio, entro 6 mesi dal momento in cui è venuta a conoscenza della reticenza o dal giorno in cui l assicurato ha rifiutato l esame medico. Art. 7 Fine 1. L'affiliazione alla Fondazione ha fine il giorno in cui termina il rapporto di lavoro per una causa diversa dall'invalidità o dal pensionamento oppure allorché non è più raggiunto il salario minimo per l'ammissione (articolo 3). 2. Durante il mese che segue la fine dell'affiliazione, tuttavia non oltre il momento dell'affiliazione a un nuovo istituto di previdenza, il salariato rimane assicurato presso la Fondazione contro i rischi di decesso e di invalidità per le prestazioni assicurate il giorno in cui ha avuto fine il rapporto di lavoro. 3. Se la Fondazione è chiamata a intervenire in applicazione del capoverso 2 e la prestazione di libero passaggio è già stata trasferita, la Fondazione ne esigerà la restituzione; in mancanza di restituzione, la Fondazione ridurrà l'importo delle sue prestazioni sino alla concorrenza del dovuto. 4. È riservato l'articolo 33 relativo alla proroga provvisoria del rapporto d assicurazione e al mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell AI. Definizioni Art. 8 Salario determinante 1. Il salario determinante ai sensi del presente Regolamento è definito alla cifra 2 del piano di previdenza. 2. Il Datore di lavoro comunica alla Fondazione il salario determinante al momento dell'affiliazione e in seguito ad ogni modifica del salario di base. 3. Il salario determinante limite è ugualmente definito alla cifra 2 del piano di previdenza. È in ogni caso inferiore al decuplo dell'importo limite secondo la LPP. L'assicurato che dispone di diversi rapporti di previdenza e la cui somma dei salari e redditi soggetti all'avs supera tale limite legale deve informare la Fondazione su tutti i suoi rapporti di previdenza esistenti nonché su tutti i salari e redditi assicurati in tale ambito. 4. Il salario determinante non comprende in alcun caso tutta o parte della rimunerazione proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa al servizio di terzi. Art. 9 Salario assicurato 1. Il salario assicurato è definito alla cifra 3 del piano di previdenza. 4

8 2. Se il salario effettivamente riscosso da un salariato diminuisce temporaneamente a seguito di malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o altre circostanze simili, il salario assicurato ai sensi del capoverso 1 è mantenuto almeno durante il periodo dell'obbligo legale del Datore di lavoro di versare il salario secondo l'articolo 324a del Codice delle obbligazioni o del congedo di maternità secondo l'articolo 329f del Codice delle obbligazioni, sempre che l'assicurato non ne richieda la riduzione. Art. 10 Mantenimento della previdenza al livello dell ultimo salario assicurato 1. L'assicurato che ha compiuto l età di 58 anni e il cui salario diminuisce al massimo del 50%, può chiedere che la previdenza sia mantenuta al livello dell ultimo salario assicurato, tuttavia non oltre il momento in cui raggiunge l età di pensionamento ordinaria. 2. I contributi del Datore di lavoro e dell'assicurato per il mantenimento della previdenza sono finanziati dall assicurato. 3. La maggiorazione del 4% per ogni anno d'età oltre i 20 anni ai sensi dell articolo 17 LFLP non sarà calcolata su tali contributi. Art. 11 Avere di vecchiaia 1. A favore di ogni assicurato è costituito un avere di vecchiaia. Esso è composto di: a. prestazione di libero passaggio trasferita da un altro istituto di previdenza o di libero passaggio; b. apporti personali (articolo 13); c. accrediti di vecchiaia (articolo 12); d. eventuali assegnazioni decise dal Consiglio di fondazione; e. eventuali acquisti finanziati dal Datore di lavoro; f. interessi sui suddetti importi. 2. Gli acquisti dell'assicurato (prestazioni di libero passaggio e apporti personali) nonché le assegnazioni decise dal Consiglio di fondazione fruttano immediatamente interessi. Gli accrediti di vecchiaia fruttano interessi a partire dal 1 gennaio che segue la loro attribuzione. 3. Il Consiglio di fondazione fissa il tasso d'interesse (questo figura alla cifra 4 del piano di previdenza). Art. 12 Accrediti di vecchiaia 1. Gli assicurati attivi nell'assicurazione completa hanno diritto ad accrediti di vecchiaia, attribuiti al loro avere di vecchiaia. 2. L'importo degli accrediti di vecchiaia è definito alla cifra 5 del piano di previdenza. Art. 13 Acquisto di prestazioni 1. Le prestazioni di libero passaggio provenienti da altri istituti di previdenza o di libero passaggio sono accreditate all'avere di vecchiaia dell'assicurato. 2. Un assicurato attivo può acquistare prestazioni in qualsiasi momento, mediante un apporto personale accreditato al suo avere di vecchiaia. 5

9 3. Un acquisto ai sensi del capoverso 2 può essere effettuato soltanto a condizione che tutti i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni siano stati rimborsati. Rimangono riservati i casi in cui il rimborso di prelievi anticipati non è più ammesso secondo l'articolo 53 capoverso 8 nonché i casi d'acquisto di prestazioni a seguito di divorzio ai sensi dell'articolo 46 capoverso L'ammontare degli apporti personali non può superare la differenza fra l'importo teorico dell'avere di vecchiaia (salario assicurato moltiplicato per il fattore secondo la cifra 8 del piano di previdenza corrispondente all età dell assicurato) e l'importo dell'avere di vecchiaia accumulato il giorno dell'acquisto, dedotti: a. gli eventuali averi di libero passaggio dell'assicurato che non sono stati trasferiti a un istituto di previdenza in virtù della LFLP; b. gli eventuali importi dei prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni che non possono più essere rimborsati conformemente all'articolo 53 capoverso 8; c. gli eventuali averi del pilastro 3a dell'assicurato superiori alla somma dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dal 24 compleanno, compresi gli interessi al tasso minimo LPP in vigore per gli anni corrispondenti, conformemente alla tabella approntata a tale scopo dall'ufficio federale delle assicurazioni sociali. 5. Per l'assicurato proveniente dall'estero che non era mai stato affiliato a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i 5 anni seguenti la sua entrata in un istituto di previdenza svizzero l'importo annuo dell apporto personale non deve superare il 20% del salario assicurato. Trascorso questo periodo, l'assicurato può acquistare le prestazioni regolamentari intere conformemente al capoverso 4. Tale limite d acquisto non si applica se l assicurato fa trasferire alla Fondazione i diritti o gli averi previdenziali acquisiti all estero, a condizione che non faccia valere, per questo trasferimento, una riduzione delle imposte dirette della Confederazione, dei cantoni e dei comuni. 6. L'apporto personale può generalmente essere dedotto dalle imposte dirette della Confederazione, dei cantoni e dei comuni; tuttavia la Fondazione non garantisce la deducibilità degli importi ad essa versati. 7. Se il Datore di lavoro partecipa al finanziamento dell acquisto mediante apporto personale, si riserva il diritto di ridurre la sua partecipazione in caso di uscita prematura dell'assicurato, in applicazione dell'articolo 7 LFLP. 8. Le prestazioni che risultano da un acquisto non possono essere versate sotto forma di capitale nei 3 anni che seguono la data del relativo acquisto. 9. Se l avere di vecchiaia dell assicurato è pari all importo massimo ai sensi del capoverso 4, l apporto personale è accreditato al conto di risparmio complementare che l assicurato si costituisce per il pensionamento anticipato ai sensi dell articolo 55. Introiti della Fondazione Art. 14 Contributi dell assicurato e delle Società 1. Ogni assicurato deve versare un contributo dal momento dell'affiliazione alla Fondazione e finché rimane in servizio, al massimo tuttavia fino al giorno in cui è esonerato dall'obbligo di contribuzione secondo il capoverso 5 o fino al giorno del pensionamento ordinario. 6

10 2. L'importo del contributo totale e la ripartizione fra l'assicurato e il Datore di lavoro sono definiti alle cifre 6 e 7 del piano di previdenza. 3. Il Datore di lavoro detrae il contributo dell'assicurato dal salario per conto della Fondazione. 4. Ogni Società ha l obbligo di trasferire alla Fondazione i propri contributi insieme a quelli dedotti dai salari degli assicurati; il versamento va effettuato mensilmente per il mese trascorso. 5. L'assicurato invalido è esonerato dal pagamento dei contributi durante il periodo in cui ha diritto alla rendita d'invalidità e in proporzione alla rendita d'invalidità assicurata. Per il periodo precedente il diritto alla rendita (12 mesi), i contributi sono versati dall'assicurato e dalla Fondazione durante i primi 3 mesi, dopodiché al 100% dalla Fondazione. 6. In caso di ritardato o mancato pagamento dei contributi, la Società deve versare alla Fondazione degli interessi di mora al tasso fissato alla cifra 6 del piano di previdenza, oppure delle penali. Prestazioni della Fondazione Parte generale Art. 15 Prestazioni assicurate 1. Alle condizioni sottoesposte, la Fondazione corrisponde prestazioni sotto forma di: a. rendite o capitali di vecchiaia; b. rendite temporanee d'invalidità; c. esenzione dal pagamento dei contributi; d. rendite al coniuge/partner superstite; e. rendite per figli; f. capitali al decesso; g. prestazioni di libero passaggio; h. prestazioni nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni; i. prestazioni nel quadro del divorzio. Art. 16 Obbligo d'informazione e di notifica 1. Il Datore di lavoro, gli assicurati attivi, invalidi e pensionati nonché tutti gli aventi diritto hanno l'obbligo di informare la Fondazione su ogni fatto rilevante per l'assicurazione. 2. Su richiesta, gli assicurati invalidi o gli aventi diritto devono fornire informazioni veritiere sull esistenza di eventuali altri redditi, in particolare qualora si verifichi un caso di prestazione. 3. La Fondazione si riserva il diritto di sospendere la corresponsione delle prestazioni se un assicurato o un avente diritto non adempie al suo obbligo d'informazione e di notifica. 7

11 Art. 17 Pagamento delle prestazioni 1. Le prestazioni della Fondazione sono pagabili come segue: a. le rendite: mensilmente, in anticipo; b. i capitali: entro 30 giorni dalla loro scadenza, tuttavia non prima che gli aventi diritto siano stati individuati con certezza; c. la prestazione di libero passaggio: il giorno in cui termina il rapporto di lavoro. 2. Un interesse di mora è dovuto: a. per le prestazioni sotto forma di rendite, a partire dal giorno in cui è inoltrata una domanda d'esecuzione o è sporta querela; il tasso d interesse è pari al tasso minimo LPP; b. per le prestazioni in capitale, a partire dalla scadenza; il tasso d interesse è pari al tasso minimo LPP; c. per il versamento della prestazione di libero passaggio, alla scadenza di 30 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, tuttavia non prima di 30 giorni dal momento dell'uscita; il tasso d interesse è pari al tasso minimo LPP maggiorato dell uno percento. 3. Il luogo di pagamento delle prestazioni della Fondazione è la sede della Fondazione. Sono versate in Svizzera, all'indirizzo comunicato dal beneficiario, presso una banca o su un conto postale. Rimangono riservate le disposizioni di trattati internazionali. 4. La Fondazione esige che tutti i documenti attestanti il diritto a prestazioni le vengano presentati; se il beneficiario non rispetta questo obbligo, la Fondazione ha il diritto di sospendere il pagamento delle prestazioni. 5. Le prestazioni versate o ricevute indebitamente devono essere restituite. Si può rinunciare alla restituzione se il beneficiario era in buona fede e verrebbe a trovarsi in una situazione difficile. 6. La Fondazione può esigere da un invalido o dai superstiti di un defunto la cessione dei loro diritti nei confronti di un terzo responsabile dell'invalidità o del decesso, fino alla concorrenza dell'importo delle prestazioni dovute dalla Fondazione, sempre che la Fondazione, in virtù della LPP, non sia surrogata ai diritti dell'assicurato, dei suoi superstiti e di altri beneficiari di cui all'articolo 42. Finché tale cessione non è avvenuta, la Fondazione ha il diritto di sospendere il pagamento delle sue prestazioni. 7. Se l'avs/ai riduce, ritira o rifiuta una prestazione perché l'invalidità o il decesso dell'assicurato è stato provocato per colpa grave dell'avente diritto oppure se l'assicurato si oppone a misure di reinserimento dell'ai, il Consiglio di fondazione può decidere di ridurre le prestazioni della Fondazione, tuttavia non oltre la misura disposta dall'avs/ai. 8. Il diritto a prestazioni non può essere né ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È tuttavia riservata la costituzione in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni. Il diritto a prestazioni può essere compensato con crediti ceduti alla Fondazione dal Datore di lavoro unicamente se tali crediti si riferiscono a contributi non dedotti dal salario. 9. Si applicano le disposizioni dell'articolo 35a capoverso 2 e dell articolo 41 LPP relative alla prescrizione. 10. Se la Fondazione riceve una segnalazione ufficiale che un assicurato non ha adempito il suo obbligo di mantenimento, può concedere liquidazioni in capitale, pagamenti in contanti, prelievi anticipati PPA e costituzioni in pegno PPA unicamente nel quadro dell'art. 40 LPP. 8

12 Art. 18 Sovraindennizzo e coordinazione con altre assicurazioni 1. La Fondazione riduce le prestazioni d'invalidità e ai superstiti determinate secondo il presente Regolamento nella misura in cui esse, insieme agli altri redditi computabili, superano il 100% del salario annuo lordo che l'interessato realizzerebbe se fosse rimasto attivo, maggiorato degli eventuali assegni familiari. È riservato l'articolo 33 capoverso 2. Se dopo aver raggiunto l età di pensionamento ordinaria AVS un assicurato invalido continua a riscuotere prestazioni dell assicurazione contro gli infortuni o dell assicurazione militare, le prestazioni corrisposte dalla Fondazione verranno ridotte nella misura in cui esse, insieme agli altri redditi computabili, superano il 90% del guadagno annuo di cui l assicurato era presumibilmente privato immediatamente prima di raggiungere l età di pensionamento, maggiorato degli eventuali assegni familiari. Questo importo deve essere adeguato al rincaro intervenuto nel periodo che intercorre fra l età di pensionamento e la data del calcolo. Si applica per analogia l Ordinanza sull adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all evoluzione dei prezzi. Il salario annuo lordo non ridotto è preso in considerazione in caso del mantenimento della previdenza al livello dell ultimo salario assicurato ai sensi dell articolo Si considerano le seguenti prestazioni di terzi: a. le prestazioni dell AVS e dell AI; b. le prestazioni corrisposte in applicazione della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni; c. le prestazioni dell'assicurazione militare; d. le prestazioni di qualsiasi istituto d'assicurazioni o di previdenza finanziate del tutto o in parte dal Datore di lavoro; e. le prestazioni provenienti da assicurazioni sociali estere; f. le prestazioni provenienti da istituti di libero passaggio e dall'istituto collettore; g. gli eventuali pagamenti di salario del Datore di lavoro o le indennità sostitutive; h. il reddito che un invalido totale o parziale riscuote nell'esercizio di un'attività lucrativa o potrebbe ancora riscuotere nell ambito di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, ad eccezione del reddito supplementare realizzato durante l esecuzione di una misura di reinserimento. A partire dall età di pensionamento ordinaria AVS, le prestazioni di vecchiaia provenienti da assicurazioni sociali o da istituti di previdenza svizzeri ed esteri sono ugualmente considerate redditi computabili. 3. Gli assegni per grandi invalidi e le indennità per menomazioni dell integrità non sono considerati. Le prestazioni dovute al coniuge superstite e agli orfani sono cumulate. 4. Non si compensano le riduzioni o i rifiuti di prestazioni dell Assicurazione contro gli infortuni e dell Assicurazione militare (questa disposizione si applica per analogia alle prestazioni di assicurazioni estere): a. secondo l'art. 25 OPP 2 (intenzione, crimine); e b. secondo l'art. 20 cpv. 2 ter e 2 quater LAINF e l'art. 47 cpv. 1 LAM (raggiungimento dell'età di pensionamento). 9

13 5. Per il calcolo della sovrassicurazione, le prestazioni in capitale sono commutate in rendita secondo le basi tecniche della Fondazione. 6. Se le prestazioni della Fondazione sono ridotte, tutte le prestazioni sono ridotte nella stessa proporzione. 7. L'importo della riduzione è rivisto qualora la situazione dovesse modificarsi in modo considerevole. 8. La parte delle prestazioni assicurate, ma non versate, è devoluta alla Fondazione. Art. 19 Adeguamento all evoluzione dei prezzi 1. Le rendite ai superstiti e d'invalidità e le rendite di vecchiaia sono adeguate all'evoluzione dei prezzi entro i limiti delle possibilità finanziarie della Fondazione. Il Consiglio di fondazione decide ogni anno, tenendo conto delle possibilità finanziarie della Fondazione, se e in quale misura le rendite devono essere adeguate. Esso pubblica la sua decisione motivata nel conto annuale o nel rapporto annuale. 2. Sono riservate le prestazioni minime della LPP. Prestazioni di vecchiaia Art. 20 Diritto alla rendita di vecchiaia ordinaria 1. Il diritto alla rendita di vecchiaia ordinaria sorge il 1 giorno del mese che segue il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria AVS e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede. Art. 21 Diritto alla rendita di vecchiaia anticipata 1. L'assicurato attivo il cui rapporto di lavoro termina fra il 58 compleanno e il giorno del pensionamento ordinario beneficia di una rendita di vecchiaia anticipata, sempre che non chieda il trasferimento della sua prestazione di libero passaggio perché continua ad esercitare un'attività lucrativa o si annuncia presso l'assicurazione contro la disoccupazione. Art. 22 Diritto alla rendita di vecchiaia prorogata 1. Se la Società ha stipulato con la Fondazione una convenzione scritta in base alla quale l assicurato attivo rimane obbligatoriamente affiliato alla Fondazione allorché prosegue la sua attività lucrativa presso la Società oltre l età di pensionamento ordinaria, il diritto alla rendita sorge il 1 giorno del mese che segue la fine del rapporto di lavoro, tuttavia al più tardi il 1 giorno del mese che segue il 70 compleanno dell assicurato. 2. L assicurato e la Società versano alla Fondazione i contributi ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento. 3. Gli accrediti di vecchiaia ai sensi dell articolo 12 del Regolamento sono attribuiti all avere di vecchiaia dell assicurato. Art. 23 Importo della rendita di vecchiaia 1. L'importo annuo della rendita di vecchiaia all età di pensionamento ordinaria è pari al 6.8% dell'avere di vecchiaia disponibile a tale data. Rimane riservato l articolo

14 2. In caso di pensionamento anticipato, l aliquota di conversione è ridotta dello 0.2% per ogni anno di anticipo. 3. In caso di pensionamento differito, l aliquota di conversione è maggiorata dello 0.2% per ogni anno di differimento o di proroga. 4. Per una frazione d anno di anticipo o di differimento, l aliquota di conversione è calcolata pro rata temporis. 5. La Fondazione versa una prestazione in capitale in luogo della rendita, se quest ultima è inferiore al 10% della rendita di vecchiaia minima dell AVS. Art. 24 Pensionamento parziale 1. A partire dal 58 compleanno, l'assicurato può chiedere di beneficiare di una rendita di vecchiaia parziale, sempre che il suo salario determinante diminuisca almeno in ragione del 25%. Il grado di pensionamento corrisponde al rapporto fra la riduzione del salario determinante e il salario determinante prima della riduzione. 2. In caso di pensionamento parziale, l'avere di vecchiaia è diviso in due parti in relazione al grado di pensionamento: a. per la parte che corrisponde al grado di pensionamento, l'assicurato è considerato un pensionato; b. per l'altra parte l'assicurato è considerato un assicurato attivo; in questo caso, il salario minimo per l'ammissione e l'importo di coordinamento sono adeguati in funzione del grado di pensionamento. 3. Ad ogni ulteriore riduzione del salario almeno in ragione del 25%, l'assicurato può chiedere di beneficiare di una rendita di vecchiaia parziale supplementare. Art. 25 Capitale di vecchiaia 1. Fatta riserva dell articolo 13 capoverso 8, l'assicurato attivo può richiedere il pagamento in capitale di tutto o parte del suo avere di vecchiaia. È escluso il pagamento in varie tranche. 2. Il pagamento in capitale può essere effettuato unicamente con il consenso scritto del coniuge. Art. 26 Rendita ponte 1. In caso di pensionamento anticipato, l'assicurato può chiedere di beneficiare di una rendita ponte. 2. La rendita ponte è un anticipo concesso dalla Fondazione. Questo anticipo è compensato mediante una riduzione della rendita di vecchiaia con effetto immediato e vita natural durante, o mediante la riduzione dell'avere di vecchiaia. L importo della riduzione a vita è determinato secondo le basi tecniche della Fondazione (cfr. cifra 11 del piano di previdenza). 3. Se un assicurato che beneficia di una rendita ponte decede, le eventuali prestazioni dovute ai suoi superstiti sono calcolate in base alla rendita di vecchiaia ridotta conformemente al capoverso L'importo annuo della rendita ponte è fissato liberamente dall'assicurato. Esso non può tuttavia superare l'importo annuo della rendita di vecchiaia intera massima dell'avs. 11

15 5. L'assicurato fissa l'inizio e la fine del pagamento della rendita ponte. La fine non può essere posteriore alla data in cui sorge il diritto alla rendita di vecchiaia ordinaria dell'avs. 6. L'assicurato può compensare la riduzione della rendita di vecchiaia al momento del pensionamento o finanziare la rendita ponte durante il periodo di assicurazione mediante il conto pensionamento anticipato (articolo 55). Rendita temporanea d'invalidità Art. 27 Riconoscimento dell'invalidità 1. L'assicurato che è riconosciuto invalido dall'ai è riconosciuto invalido anche dalla Fondazione, sempre che sia stato assicurato presso la Fondazione al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità. 2. Entro 30 giorni dalla notifica della decisione dell'ai, la Fondazione può fare opposizione a tale decisione. 3. Il grado d'invalidità dell'ai è determinante per il grado d'invalidità della Fondazione: Grado d'invalidità secondo l'ai Grado d'invalidità della Fondazione meno del 40% 0% 100% dal 40% 25% 75% dal 50% 50% 50% dal 60% 75% 25% dal 70% 100% 0% Percentuale d'attività residua 4. In caso di pensionamento anticipato, l'assicurato non può più essere riconosciuto invalido dalla Fondazione, a meno che l'incapacità al lavoro non sia sorta prima dell'inizio del pensionamento. 5. Il grado d'invalidità della Fondazione è adeguato all'eventuale modifica del grado d'invalidità secondo l'ai. Art. 28 Diritto alla rendita 1. Il diritto alla rendita temporanea d'invalidità della Fondazione sorge il giorno in cui inizia il diritto alla rendita AI; fatta riserva dell articolo 33, esso si estingue il giorno in cui termina il diritto alla rendita AI, al più tardi tuttavia il giorno del pensionamento ordinario, in quanto, a partire da tale data, l'assicurato ha diritto alla rendita di vecchiaia. 2. La rendita temporanea d'invalidità della Fondazione non è tuttavia corrisposta fintanto che l'assicurato riscuote il suo salario o le indennità sostitutive, sempre che le stesse corrispondano almeno all'80% del suo salario e siano state finanziate dal Datore di lavoro almeno in ragione del 50%. 3. La Fondazione è tenuta a versare una rendita d invalidità provvisoria, non superiore alle prestazioni minime ai sensi della LPP, se l istituto di previdenza competente per il pagamento delle prestazioni non è ancora stato determinato in maniera definitiva e la Fondazione è l ultimo istituto di previdenza al quale l assicurato è stato affiliato. Se in seguito si accerta definitivamente che la Fondazione non è tenuta a versare prestazioni, essa esigerà la restituzione degli anticipi versati presso l istituto debitore. 12

16 Art. 29 Importo della rendita intera 1. L'importo annuo della rendita intera d invalidità è pari al 6.8% dell'avere di vecchiaia proiettato. Quest ultimo è pari all'avere di vecchiaia accumulato il giorno del riconoscimento dell'invalidità, maggiorato degli accrediti di vecchiaia con interessi al tasso fissato alla cifra 4 del piano di previdenza, che sarebbero stati attribuiti fino al giorno del pensionamento ordinario, se l'assicurato fosse rimasto in servizio fino a tale data mantenendo il suo ultimo salario assicurato. Rimane riservato l articolo In deroga al capoverso 1, l'importo annuo della rendita intera minima d'invalidità è specificato alla cifra 12 del piano di previdenza. 3. Gli accrediti di vecchiaia per gli anni futuri ai sensi del capoverso 1 sono calcolati in base al salario assicurato degli ultimi 12 mesi oppure, se l assicurato è affiliato alla Fondazione per un periodo inferiore, in base al salario assicurato che risulta commutando in salario annuo assicurato il salario assicurato del periodo d affiliazione alla Fondazione. Se l assicurato, durante l anno che precede l insorgere del caso assicurativo, non ha goduto della sua piena capacità al guadagno a causa di malattia, infortunio o altre circostanze simili, il salario assicurato è calcolato in base al salario che corrisponde alla piena capacità al guadagno. 4. L'assicurato che non ha trasferito le sue prestazioni di libero passaggio al momento dell'affiliazione conformemente all'articolo 5 capoverso 1, dispone di un termine di un mese a partire dalla richiesta della Fondazione per trasferire tali prestazioni, in modo che possano essere accreditate all'avere di vecchiaia per l'applicazione del capoverso Se delle prestazioni di libero passaggio non trasferite al momento dell'affiliazione o entro il termine suddetto sono versate alla Fondazione allorché quest'ultima ha già iniziato la corresponsione delle prestazioni d'invalidità a favore dell'assicurato, le prestazioni di libero passaggio sono accreditate all'avere di vecchiaia dell'assicurato alla data di versamento per migliorare le prestazioni d'invalidità. Inoltre, le spese causate saranno fatturate all assicurato. 6. La Fondazione versa una prestazione in capitale in luogo della rendita, se quest ultima è inferiore al 10% della rendita di vecchiaia minima dell AVS. Art. 30 Importo della rendita parziale 1. L'importo della rendita parziale è pari alla rendita intera moltiplicata per il grado d'invalidità. 2. L'assicurato che beneficia di una rendita parziale d'invalidità della Fondazione è considerato: a. un assicurato invalido per la parte del suo avere di vecchiaia che corrisponde al grado d'invalidità; e b. un assicurato attivo per la parte del salario assicurato che corrisponde alla percentuale d'attività residua. Art. 31 Avere di vecchiaia dell assicurato invalido 1. La Fondazione gestisce il conto dell avere di vecchiaia dell assicurato invalido fino al giorno del pensionamento ordinario. 2. L avere di vecchiaia dell assicurato invalido frutta interessi al tasso fissato dal Consiglio di fondazione (definito alla cifra 4 del piano di previdenza). 13

17 Art. 32 Esenzione dai contributi 1. In caso di invalidità, l assicurato è completamente esentato dal pagamento dei contributi al massimo durante i 9 mesi precedenti l inizio del diritto alla rendita temporanea d invalidità; in seguito è esentato in proporzione al grado della rendita temporanea d invalidità della Fondazione. Il diritto all'esenzione dai contributi ha fine quando si estingue il diritto alla rendita temporanea d'invalidità, fatta riserva dell articolo 33 capoverso 1. Art. 33 Proroga provvisoria del rapporto d assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni 1. L assicurazione e il diritto alle prestazioni sono mantenuti: a. per 3 anni se la rendita dell AI è ridotta o soppressa in seguito all abbassamento del grado d invalidità dopo aver partecipato a provvedimenti di reintegrazione, o in seguito alla ripresa dell attività lucrativa o dell'aumento del grado d occupazione; oppure b. fintanto che l assicurato percepisce una prestazione transitoria dell AI. 2. Per il periodo in cui il rapporto d assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, la Fondazione può ridurre le prestazioni d invalidità fino a concorrenza dell importo corrispondente al grado d invalidità ridotto dell assicurato, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare dell assicurato. 3. Rimane riservata la disposizione finale della modifica del 18 marzo 2011 della LAI. Rendita ai superstiti Art. 34 Diritto alla rendita al coniuge superstite 1. Se un assicurato sposato decede, il suo coniuge superstite ha diritto a una rendita al coniuge. 2. Il diritto alla rendita al coniuge sorge al decesso dell'assicurato, tuttavia non prima che abbia fine il diritto al salario del defunto, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede, si risposa o contrae un'unione domestica registrata. 3. Il coniuge superstite che contrae un nuovo matrimonio o un unione domestica registrata ha diritto a una liquidazione unica pari a 3 rendite annue al coniuge superstite. 4. La Fondazione è tenuta a versare una rendita al coniuge provvisoria, non superiore alle prestazioni minime ai sensi della LPP, se l istituto di previdenza competente per le prestazioni non è ancora stato determinato in maniera definitiva e la Fondazione è l ultimo istituto di previdenza al quale l assicurato è stato affiliato. Se in seguito si accerta definitivamente che la Fondazione non è tenuta a versare prestazioni, essa esigerà la restituzione degli anticipi versati presso l istituto debitore. Art. 35 Importo della rendita al coniuge superstite 1. L'importo annuo della rendita al coniuge è pari: a. se il coniuge defunto era attivo: al 60% della rendita d'invalidità assicurata; b. se il coniuge defunto era invalido o pensionato: al 60% della rendita d'invalidità o di vecchiaia in corso il giorno del decesso. 14

18 2. Se l'età del coniuge superstite è inferiore di oltre 15 anni rispetto a quella dell'assicurato defunto, l'importo annuo della rendita al coniuge superstite è ridotto dello 0.2% del suo importo per ogni mese intero che supera la differenza d'età suddetta. 3. In caso di matrimonio dopo il pensionamento ordinario, l'importo della rendita al coniuge superstite è ridotto come segue: Anni dopo il pensionamento ordinario 1 20% 2 40% 3 60% 4 80% 5 100% Riduzione 4. La Fondazione versa una prestazione in capitale in luogo della rendita, se quest ultima è inferiore al 6% della rendita di vecchiaia minima dell AVS. Art. 36 Diritto alla rendita al partner superstite 1. Al decesso di un assicurato non sposato, il partner superstite ha diritto a una rendita al partner superstite se al momento del decesso era stato designato dal defunto quale avente diritto alla rendita al partner. 2. È considerato partner ai sensi del presente Regolamento la persona, di sesso opposto o uguale, che soddisfa le seguenti condizioni cumulative: a. non è sposata (con l'assicurato o con un'altra persona); b. non ha legami di parentela con l'assicurato ai sensi dell'articolo 95 del Codice civile; c. ha convissuto con l'assicurato in un unione domestica ininterrottamente negli ultimi 5 anni precedenti il decesso o deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni. 3. Incombe alla persona che fa valere il suo diritto nei confronti della Fondazione di comprovare che essa soddisfa le condizioni di partner. Sono considerati mezzi di prova segnatamente: a. per le condizioni delle lettere a) e b): atti di stato civile dei due partner; b. per la convivenza: attestazione di domicilio; c. per la presenza di un figlio comune: atto di stato civile del figlio; d. per il mantenimento del figlio: attestazione dell'autorità competente. 4. L assicurato, finché è in vita, deve designare il suo partner superstite mediante comunicazione scritta inviata alla Fondazione. 5. Il diritto alla rendita al partner superstite sorge il mese che segue il decesso dell'assicurato, non prima tuttavia che abbia fine il diritto al salario del defunto, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede, si sposa o convive di nuovo con un partner che soddisfa le condizioni del capoverso 2 del presente articolo, al più tardi tuttavia trascorsi 10 anni. Il Consiglio di fondazione può prorogare la rendita oltre i 10 anni se ritiene che gli elementi forniti dal partner superstite lo giustifichino. 15

19 Art. 37 Importo della rendita al partner superstite 1. L'importo della rendita al partner superstite è pari alla rendita al coniuge superstite (articolo 35). 2. È versata un'unica rendita al partner. 3. La Fondazione versa una prestazione in capitale in luogo della rendita, se quest ultima è inferiore al 6% della rendita di vecchiaia minima dell AVS. Rendita per figli Art. 38 Beneficiari 1. L assicurato che beneficia di una rendita d'invalidità o di vecchiaia della Fondazione ha diritto a una rendita per figli per ognuno dei suoi figli. 2. Se un assicurato decede, ognuno dei suoi figli ha diritto a una rendita per figli. 3. Sono considerati figli per l'applicazione del presente Regolamento i figli ai sensi del Codice civile svizzero nonché i figli accolti al cui mantenimento l'assicurato contribuisce (o contribuiva al momento del decesso) in modo preminente. Art. 39 Diritto alla rendita per figli 1. Il diritto alla rendita per figli sorge il giorno in cui inizia la corresponsione della rendita d'invalidità o di vecchiaia, oppure il giorno del decesso, tuttavia non prima che abbia fine il diritto al salario del defunto, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il figlio ha compiuto l'età di 18 anni. 2. Per i figli considerati in formazione secondo le direttive sulle rendite dell'avs o che sono invalidi, il diritto alla rendita per figli si estingue alla fine degli studi, dell'apprendistato o dell'invalidità, al più tardi tuttavia alla fine del mese nel corso del quale hanno compiuto l'età di 25 anni. 3. In caso di decesso di un figlio beneficiario di una rendita, il diritto alla rendita per figli si estingue alla fine del mese del decesso. 4. La Fondazione è tenuta a versare una rendita per figli provvisoria, non superiore alle prestazioni minime ai sensi della LPP, se l istituto di previdenza competente per le prestazioni non è ancora stato determinato in maniera definitiva e la Fondazione è l ultimo istituto di previdenza al quale l assicurato è stato affiliato. Se in seguito si accerta definitivamente che la Fondazione non è tenuta a versare prestazioni, essa esigerà la restituzione degli anticipi versati presso l istituto debitore. Art. 40 Importo della rendita per figli 1. L'importo annuo della rendita per figli è pari: a. se l'assicurato è invalido o pensionato: al 20% della rendita d'invalidità o di vecchiaia assicurata; b. se l'assicurato defunto era attivo: al 20% della rendita d'invalidità assicurata il giorno del decesso; c. se l'assicurato defunto era invalido o pensionato: al 20% della rendita d'invalidità o di vecchiaia assicurata il giorno del decesso. 16

20 2. La Fondazione versa una prestazione in capitale in luogo della rendita, se quest ultima è inferiore al 2% della rendita di vecchiaia minima dell AVS. Capitale al decesso Art. 41 Principio 1. Se un assicurato attivo o invalido decede senza che sorga il diritto a una rendita al coniuge superstite (articolo 34) oppure a una rendita al partner superstite (articolo 36), è dovuto un capitale al decesso. Art. 42 Aventi diritto 1. Il capitale al decesso è versato ai seguenti aventi diritto: A. a. ai figli del defunto che beneficiano di rendite per figli; b. in mancanza degli stessi: alle persone a carico del defunto; in assenza di beneficiari della categoria A: B. a. al figlio o ai figli del defunto che non beneficiano di rendite per figli; b. in mancanza degli stessi: ai genitori; c. in mancanza degli stessi: ai fratelli e alle sorelle; in assenza di beneficiari della categoria B: C. agli altri eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici, secondo le disposizioni del diritto successorio. Il capitale al decesso è ripartito in parti uguali fra i vari aventi diritto. 2. Mediante designazione scritta, indirizzata alla Fondazione, l assicurato può, mentre è in vita, modificare l ordine degli aventi diritto in seno alla medesima categoria e/o precisare il diritto al capitale al decesso di ognuno dei beneficiari della medesima categoria. L'ordine delle categorie non può essere invertito. 3. In assenza di una dichiarazione che modifica l ordine dei beneficiari o i diritti al capitale al decesso, oppure se la dichiarazione non rispetta le disposizioni del capoverso 2, si applica la clausola beneficiaria generale menzionata al capoverso In mancanza di designazione, gli aventi diritto devono far valere il loro diritto nei confronti della Fondazione entro i 6 mesi che seguono il decesso dell'assicurato. Essi devono comprovare di soddisfare le condizioni. In mancanza di aventi diritto ai sensi del presente articolo, il capitale al decesso è devoluto alla Fondazione. Art. 43 Importo del capitale al decesso 1. L importo del capitale al decesso è pari all avere di vecchiaia accumulato il giorno del decesso. Da tale importo è dedotto il totale delle prestazioni d invalidità eventualmente già corrisposte dalla Fondazione. 17

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