Condizioni Generali d Assicurazione (CGA) Polizze di libero passaggio. Edizione La Sua Assicurazione svizzera.

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1 Condizioni Generali d Assicurazione (CGA) Polizze di libero passaggio Edizione 2017 La Sua Assicurazione svizzera.

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3 Indice 1 Stipulazione dell assicurazione 4 2 Prestazioni 4 3 Finanziamento 5 4 Diritto di disporre 5 5 Disposizioni generali 6 3

4 1 Stipulazione dell assicurazione 1.1 Basi Le basi del rapporto assicurativo sono la proposta individuale di assicurazione, le dichiarazioni sullo stato di salute della persona da assicurare nonché la polizza di libero passaggio della previdenza del personale (in seguito chiamata polizza di libero passaggio). Le nuove assicurazioni sono possibili sino all età del pensionamento ordinario conformemente all AVS. L assicurazione è soggetta a un tasso d interesse tecnico dello 0.05 % e si basa sulla tavola di mortalità GK La tavola di mortalità GK 2015 si basa su valutazioni statistiche degli anni dal 2006 al 2010 compiute dall Associazione Svizzera d Assicurazioni e riconosciute dall Autorità di vigilanza, maggiorate di un caricamento di sicurezza da quest ultima approvato. 1.2 Inizio della copertura assicurativa La copertura assicurativa inizia con l arrivo della proposta di assicurazione alla Sede principale di Helvetia, al più presto comunque con l arrivo della prestazione di libero passaggio ad Helvetia, rispettivamente con la data dell uscita da un contratto di assicurazione collettiva sulla vita stipulato presso Helvetia. Se Helvetia, nel quadro del contratto di assicurazione collettiva sulla vita, non aveva assunto un determinato rischio, la copertura assicurativa riguardo al rischio in questione inizia appena con l accettazione scritta della proposta. 1.3 Validità territoriale L assicurazione è valida in tutto il mondo, salvo accordo contrario espressamente convenuto al momento della stipulazione del contratto. 1.4 Giorno determinante Il giorno determinante della polizza di libero passaggio è sempre il primo giorno del mese che segue il compleanno dello stipulante della previdenza. 2 Prestazioni Helvetia rinuncia al diritto attribuitole per legge di ridurre le prestazioni se l evento assicurato è stato causato da colpa grave. In caso di suicidio della persona assicurata le prestazioni in caso di morte sono corrisposte senza riduzione alcuna. Se una persona già assicurata, al raggiungimento della data di scadenza (età del pensionamento ordinario conformemente all AVS), desidera una proroga dell assicurazione pari a un massimo di 5 anni, le verrà allestita una nuova polizza. 2.1 Capitale di vecchiaia Il diritto al capitale di vecchiaia è acquisito se la persona assicurata è in vita alla data convenuta. Se una persona assicurata è coniugata o vincolata in un unione domestica registrata, il pagamento del capitale di vecchiaia è consentito solo se il coniuge, la partner registrata o il partner registrato, lo autorizzano per iscritto. Se la persona assicurata non può presentare l autorizzazione scritta del coniuge o della partner o del partner, può rivolgersi al tribunale civile. Sul capitale di vecchiaia, Helvetia non deve alcun interesse fino a quando la persona assicurata non presenta l autorizzazione. 2.2 Capitale in caso di morte Il diritto al capitale in caso di morte è acquisito se la persona assicurata muore prima della data convenuta. 2.3 Partecipazione alle eccedenze Le eccedenze si formano allorché, rispetto alle valutazioni alla base del calcolo dei premi, i redditi degli investimenti di capitale sono più elevati e /o l andamento del rischio e dei costi è più favorevole. L assicurazione partecipa alle eccedenze durante l intera durata dell assicurazione. Le parti di eccedenze sono calcolate annualmente e, alla fine di ogni anno d assicurazione, vengono utilizzate, sotto forma di bonus, per l aumento della prestazione d assicurazione. Alla scadenza dell assicurazione, il bonus accumulato è versato unitamente alla prestazione garantita in caso di vita. Se la persona assicurata muore prima della scadenza dell assicurazione, il bonus accumulato è versato unitamente alla prestazione garantita in caso di morte. In caso di risoluzione del contratto a seguito di disdetta, la riserva matematica del bonus accumulato è versata unitamente al valore di riscatto garantito. L attribuzione delle parti di eccedenze e i principi applicabili alla ripartizione delle stesse vengono comunicati annualmente in forma adeguata. 2.4 Giustificazione della pretesa Per rivendicare un diritto a prestazioni d assicurazione vanno inoltrati ad Helvetia i documenti giustificativi seguenti: Per il capitale di vecchiaia: la polizza e un atto ufficiale di nascita. 4

5 Per il capitale in caso di morte: la polizza, un atto ufficiale di morte e un certificato medico sulle cause e sulle circostanze dettagliate della morte 2.5 Scadenza delle prestazioni in capitale Le prestazioni in capitale sono esigibili quattro settimane dopo l inoltro di tutti i documenti richiesti per la giustificazione della pretesa. 2.6 Prescrizione Il versamento degli averi al Fondo di garanzia avviene dopo la scadenza di un periodo di 10 anni a decorrere dal raggiungimento dell età del pensionamento ordinario (art. 13 LPP). Sono applicabili le disposizioni contemplate nell art. 41 cpv. 3 6 LPP. 2.7 Promozione della proprietà d abitazioni Uno stipulante della previdenza, che non è colpito da incapacità di guadagno totale ai sensi della Legge federale sull assicurazione per l invalidità (LAI), ha il diritto di impiegare l intero capitale di previdenza, o parte dello stesso, per il finanziamento della proprietà di un abitazione, nel quadro delle disposizioni legali in materia (art. 30a g, art. 83a della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) e art. 331d 331f del Codice svizzero delle obbligazioni (CO)) Per l evasione delle relative domande di prelievo anticipato o di costituzione in pegno, Helvetia è autorizzata a fatturare, oltre ad eventuali tasse ufficiali (ad esempio Ufficio del registro fondiario, ecc.), una tassa amministrativa compresa tra CHF 400. e CHF 600., a dipendenza della complessità del caso in questione Il prelievo anticipato è esigibile al più tardi 6 mesi dopo l inoltro della relativa richiesta scritta. L importo del prelievo anticipato è versato all indirizzo di pagamento specificato dalla persona assicurata I documenti richiesti da Helvetia vanno inoltrati redatti in una delle tre lingue ufficiali oppure nella traduzione in lingua tedesca con autenticazione consolare. 3 Finanziamento La polizza di libero passaggio è finanziata tramite un premio unico risultante da un istituto di previdenza del personale. Eventuali aumenti delle prestazioni d assicurazione tramite ulteriori premi unici sono consentiti unicamente nel caso di una nuova uscita da un istituto di previdenza. 4 Diritto di disporre 4.1 Clausola beneficiaria Sono considerate beneficiarie le persone seguenti: a) in caso di vita alla data convenuta, lo stipulante della previdenza; b) in caso di decesso dello stipulante della previdenza prima che sia giunta a scadenza la prestazione di vecchiaia, le persone indicate qui di seguito e, precisamente, nell ordine di grado seguente: 1 i superstiti conformemente agli art. 19, 19a e 20 LPP; 2 le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona defunta, oppure la persona che ha convissuto, senza interruzione, con la persona defunta nei cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; 3 i figli della persona defunta, che non adempiono le condizioni di cui all art. 20 LPP, o, in loro assenza, i genitori o le sorelle e i fratelli rispettivamente in base alle norme di legge in materia di divisione dell eredità; 4 i rimanenti eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici Lo stipulante della previdenza può specificare i diritti dei singoli beneficiari, nonché includere nella cerchia delle persone previste al capoverso 4.1.1, lettera b, cifra 1, anche quelle della cifra Cessione, prestito, costituzione in pegno Il diritto a prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima della relativa scadenza. È riservato l art Su richiesta scritta, Helvetia fornisce alla persona assicurata le informazioni utili in merito ai punti seguenti: importo del capitale di previdenza a disposizione per il finanziamento della proprietà d abitazioni; entità della riduzione delle prestazioni determinata da un prelievo anticipato o da una realizzazione del pegno; possibilità di colmare le lacune risultanti a livello di copertura assicurativa (rischi incapacità di guadagno e decesso) a seguito di un prelievo anticipato o di una realizzazione del pegno; obblighi fiscali in caso di prelievo anticipato o di realizzazione del pegno; diritto di chiedere la restituzione delle imposte pagate, dopo l avvenuto rimborso del prelievo anticipato o dell avvenuto rimborso (precedente realizzazione del pegno), nonché i relativi termini da rispettare. 5

6 4.3 Riscatto (risoluzione anticipata del rapporto di previdenza) Un riscatto dell assicurazione di libero passaggio, fino a cinque anni prima del raggiungimento dell età del pensionamento AVS da parte dello stipulante della previdenza, è possibile unicamente nei casi seguenti: a) lo stipulante della previdenza riscuote una rendita intera d invalidità dell Assicurazione federale per l invalidità; b) lo stipulante: lascia definitivamente la Svizzera (è riservato l art. 25f LFLP); inizia un attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria; entra in un nuovo istituto di previdenza (in questo caso è tenuto a notificare ad Helvetia il nuovo istituto di previdenza); intende mantenere la copertura previdenziale in un altra forma prevista dalla legge, oppure se il valore di riscatto è inferiore all importo del contributo annuo versato dallo stipulante della previdenza prima della costituzione della polizza di libero passaggio. Se l avente diritto è coniugato o vive in unione domestica registrata, il pagamento in contanti richiede imperativamente il consenso scritto del coniuge rispettivamente del partner registrato. Se questo consenso non può essere ottenuto, oppure se lo stesso è rifiutato senza un motivo fondato, la persona assicurata può rivolgersi al tribunale competente La domanda di riscatto ha effetto con l arrivo della stessa alla Sede principale di Helvetia a Basilea Il valore di riscatto corrisponde all intera riserva matematica d inventario La riserva matematica d inventario viene calcolata in base agli stessi principi tecnici applicabili al calcolo delle prestazioni della polizza di libero passaggio corrispondente. 4.4 Divorzio In caso di divorzio, il tribunale decide che una parte dell avere di libero passaggio, che un coniuge ha maturato durante il matrimonio, venga trasferita all istituzione di previdenza dell altro. Valgono inoltre le disposizioni legali. 5 Disposizioni generali 5.1 Comunicazioni Le comunicazioni di Helvetia allo stipulante della previdenza o al suo successore legale sono valide se inviate all ultimo indirizzo in Svizzera ad essa indicato. Le comunicazioni, destinate ad Helvetia, sono valide se sono inoltrate in forma scritta alla Sede principale di Helvetia a Basilea. 5.2 Cambiamento d indirizzo Lo stipulante della previdenza è tenuto a comunicare ad Helvetia qualsiasi cambiamento d indirizzo. In caso di trasferimento del domicilio al di fuori della Svizzera, lo stipulante della previdenza deve notificare ad Helvetia un rappresentante designato legittimato ad espletare tutti gli atti giuridici concernenti l assicurazione. 5.3 Servizio militare e guerra Il servizio militare attivo per difendere la neutralità svizzera come pure quello prestato per mantenere la tranquillità e l ordine nell interno del paese senza che nell uno e nell altro caso intervengano operazioni belliche è considerato servizio militare in tempo di pace e come tale è senz altro compreso nell assicurazione conformemente alle Condizioni generali di assicurazione Se la Svizzera entrasse in guerra o si trovasse coinvolta in operazioni di carattere bellico, a partire dall inizio della guerra è dovuta una contribuzione unica di guerra, esigibile un anno dopo la fine della guerra, sia che la persona assicurata prenda parte o meno alla guerra, sia che soggiorni in Svizzera o all estero La contribuzione unica di guerra serve a coprire i danni, causati direttamente o indirettamente dalla guerra, nella misura in cui concernono assicurazioni alle quali sono applicabili le presenti condizioni. La Società, di comune accordo con l autorità svizzera di vigilanza, valuta questi danni di guerra e i fondi disponibili, fissa la contribuzione unica di guerra e ne determina le possibilità di ammortamento, eventualmente mediante riduzione delle prestazioni d assicurazione Qualora delle prestazioni d assicurazione scadessero prima che sia fissata la contribuzione unica di guerra, la Società ha il diritto di differire parzialmente il pagamento di queste prestazioni e di effettuarlo al più tardi entro un anno dalla fine della guerra. L ammontare della prestazione differita e il tasso d interesse ad essa applicabile sono fissati dalla Società, di comune accordo con l autorità svizzera di vigilanza Il giorno dell inizio e quello della fine della guerra, ai sensi delle precedenti disposizioni, vengono fissati dall autorità svizzera di vigilanza. 6

7 5.3.6 Se la persona assicurata prende parte a una guerra o ad operazioni di carattere bellico senza che la Svizzera stessa entri in guerra o si trovi coinvolta in operazioni di carattere bellico e se muore durante una tale guerra o entro sei mesi a datare dalla conclusione della pace o dalla fine delle ostilità, la Società è debitrice della riserva matematica calcolata al giorno del decesso; l importo dovuto non può tuttavia superare la prestazione assicurata in caso di morte. Qualora fossero assicurate delle rendite per i superstiti, al posto della riserva matematica subentrano le rendite corrispondenti alla riserva matematica calcolata al giorno del decesso; queste non possono comunque superare l importo delle rendite assicurate Helvetia si riserva il diritto di modificare, di comune accordo con l autorità svizzera di vigilanza, le disposizioni del presente articolo e di applicare tali modifiche alla presente assicurazione. Sono inoltre espressamente riservate le disposizioni legali ed amministrative in relazione a una guerra, in modo speciale quelle concernenti il riscatto dell assicurazione. 5.4 Foro competente, diritto applicabile In caso di controversie in relazione al contratto d assicurazione, Helvetia riconosce quale foro competente quello del domicilio svizzero dello stipulante della previdenza o dell avente diritto. Per tutte le questioni non disciplinate contrattualmente è applicabile la Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP) nonché la Legge federale sul contratto d assicurazione (LCA). 5.5 Trattamento dei dati Il trattamento dei dati avviene nel rispetto delle disposizioni contemplate nella Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). In virtù di queste disposizioni il trattamento dei dati è ammesso nella misura in cui la LPD o un altra norma legale lo consente e premesso che la persona assicurata abbia rilasciato una relativa autorizzazione scritta. Con la sottoscrizione della proposta d assicurazione la persona assicurata ha conferito ad Helvetia l autorizzazione a procedere al trattamento dei dati personali nel quadro delle disposizioni precedenti. I dati vengono registrati ed archiviati, elettronicamente o su carta, nel rispetto delle disposizioni legali determinanti in vigore. Questi dati risultano adeguatamente protetti contro eventuali prese di visione nonché modifiche da parte di terzi non autorizzati. Al riguardo, vengono trattati i dati occorrenti in vista della conclusione di contratti d assicurazione, nonché dell esecuzione di contratti come pure della liquidazione di prestazioni esigibili. I dati vengono ugualmente trattati in relazione con progetti d ottimizzazione di prodotti nonché per scopi di marketing interni. La persona assicurata ha il diritto di chiedere informazioni in merito ai suoi dati personali, memorizzati o registrati nel dossier, nonché, a determinate condizioni, di chiedere che gli stessi vengano rettificati, bloccati o distrutti. 7

8 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea Polizze di libero passaggio Edizione Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni sulla Vita SA St. Alban-Anlage 26, 4052 Basilea T (24 h), F La Sua Assicurazione svizzera.

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