Condizioni generali di assicurazione (CGA) Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto
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1 Condizioni generali di assicurazione (CGA) Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto Edizione aprile 2017 Semplice. Chiedete a noi. T (24h),
2 Informazione sui clienti 1. Partner contrattuale Il suo partner contrattuale è Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Dufourstrasse San Gallo 2. Diritto applicabile, basi contrattuali Per il presente contratto si applica la legge svizzera. Le basi contrattuali sono la proposta, l informazione sui clienti, le Condizioni generali di assicurazione, ev. altre condizioni speciali o condizioni complementari e la polizza. Per il resto si applica la Legge federale sul contratto d assicurazione. Qualora il contraente dell assicurazione sia domiciliato nel Principato del Liechtenstein si applicano il diritto del Liechtenstein e le disposizioni della Legge federale sul contratto d assicurazione. 3. Obblighi in sede di stipula Ai sensi dell art. 6 della legge federale sul contratto d assicurazione, il proponente è tenuto a rispondere con completezza e veridicità alle domande contenute nella proposta (p. es. la data di nascita, sinistri precedenti). 4. Perfezionamento del contratto / Inizio della copertura assicurativa Dopo la ricezione della proposta di assicurazione presso la sede principale di Helvetia a San Gallo, sarà emessa al più presto una notifica sull accettazione o meno della stessa. La polizza inviata al contraente funge da conferma di avvenuta stipula. La copertura assicurativa inizia con il pagamento del premio, qualora nella polizza non sia stabilito un inizio successivo. 5. Accettazione senza riserva Qualora il contenuto della polizza non coincidesse con gli accordi presi, il contraente è obbligato a richiedere la rettifica entro quattro settimane dalla ricezione del documento; in caso contrario il contenuto della polizza si riterrà senz altro accettato. 6. Protezione dei dati Il trattamento dei suoi dati personali, ad opera dei nostri servizi competenti, avviene con la dovuta discrezione e diligenza, onde poterle sottoporre delle soluzioni assicurative perfettamente aderenti alle sue esigenze specifiche. Qui di seguito trova ulteriori informazioni utili in merito. a) Titolare della raccolta dei dati Titolare della raccolta dei dati è Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA, San Gallo. b) Elaborazione di dati L elaborazione di dati consiste in qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l utilizzo, la modifica, la comunicazione, l archiviazione o la distruzione di dati. L elaborazione dei dati personali avviene con la dovuta discrezione e diligenza, nel rispetto della Legge federale sulla protezione dei dati. Pertanto l elaborazione dei dati è ammessa qualora la Legge federale sulla protezione dei dati o un altra disposizione di legge lo consentano oppure se lei come cliente abbia dato l autorizzazione in merito. c) Tipo di raccolta dei dati I suoi dati comprendono quelli da lei forniti, come pure i dati di dominio pubblico. Tra le varie tipologie di dati rientrano, a titolo esemplificativo, i dati del cliente (quali nome, indirizzo, data di nascita), i dati della proposta con i relativi questionari aggiuntivi (quali indicazioni del proponente riguardo al rischio assicurato, risposte a domande, perizie, indicazioni dell assicuratore precedente in merito all andamento pregresso dei sinistri), i dati contrattuali (quali durata contrattuale, rischi assicurati, prestazioni, dati tratti dai contratti in essere), i dati relativi ai pagamenti (quali data e importo dei premi versati, arretrati, diffide) e i dati relativi ai sinistri (quali avvisi di sinistro, rapporti di accertamento, documenti contabili, dati riguardanti terzi coinvolti nel sinistro). d) Scopo della raccolta dei dati L elaborazione di dati personali è premessa fondamentale per una gestione efficiente e corretta dei contratti. Noi elaboriamo i suoi dati solo nella misura necessaria per le pratiche relative ai contratti, ai sinistri e alle prestazioni. Segnatamente, verifichiamo le indicazioni contenute nella proposta (esame del rischio), amministriamo i contratti successivamente alla stipula del contratto d assicurazione (compreso l incasso dei premi) e liquidiamo i danni conseguenti al verificarsi di un evento assicurato. I dati possono essere inoltre elaborati per scopi di semplificazione amministrativa, ottimizzazione dei prodotti e marketing (al fine di presentare ai clienti ulteriori offerte di prodotti e servizi). e) Conservazione dei dati I suoi dati sono gestiti e archiviati elettronicamente e /o in forma cartacea nel rispetto delle leggi vigenti (p.es. all interno di schede cliente, sistemi di amministrazione dei contratti, di archiviazione dei sinistri
3 o relative applicazioni). I suoi dati sono protetti per evitare che ne prendano visione persone non autorizzate o che siano modificati illecitamente. Per legge i dati classificabili come corrispondenza d affari devono essere conservati per almeno dieci anni dalla risoluzione del contratto (art. 962 CO). f) Categorie di destinatari della raccolta di dati Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare ad assicuratori precedenti, coassicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori privati e sociali coinvolti in Svizzera e all estero. Tale trasmissione di dati può avvenire anche all interno del gruppo societario e con i partner di cooperazione. L Helvetia può, se necessario, richiedere informazioni utili ad autorità e altri terzi, in particolare all assicuratore precedente, per quanto riguarda l andamento pregresso dei sinistri, e alle autorità competenti per i provvedimenti amministrativi attinenti alla circolazione stradale. In caso di sinistro i suoi dati possono essere trasmessi a periti ed e- sperti (p.es. medici o periti esterni) così come ad avvocati e altro personale ausiliario. Per la rivendicazione di diritti di rivalsa i dati possono essere trasmessi ad altre terze persone responsabili e alla rispettiva assicurazione della responsabilità civile.
4 Disposizioni in merito all assicurazione della cauzione d affitto 1. Estensione dell assicurazione Helvetia si impegna, nel quadro della somma e del periodo di garanzia concordati, ad assicurare il pagamento di tutti gli obblighi del locatario (contraente dell assicurazione) nei confronti del locatore (beneficiario della garanzia) in virtù di un contratto d affitto. Sono coperti tutti i debiti derivanti dal contratto d affitto insorti dopo l inizio dell assicurazione. L importo della garanzia convenuto costituisce il limite massimo d indennizzo per tutte le pretese sorte durante il periodo della garanzia. 2. Durata dell assicurazione La durata contrattuale è di un anno e si rinnova tacitamente di un ulteriore anno se il contraente dell'assicurazione non richiede variazioni o non disdice il contratto. 3. Termine dell assicurazione Al termine dell anno di assicurazione la fideiussione si estingue nei seguenti casi: per effetto della disdetta con: restituzione dell'atto di garanzia o notifica di una conferma di disdetta da parte del locatore al termine della durata della locazione; per effetto di una rinuncia scritta alla fideiussione da parte del locatore; se entro il periodo di un anno dalla conclusione del contratto d affitto il locatore non ha fatto valere alcuna pretesa nei confronti del locatario in relazione a una procedura di esecuzione, fallimento o giudizio (analogamente a quanto disposto dall art. 257e, cpv. 3 CO); se il locatario è in grado di dimostrare di aver sciolto il contratto di affitto da più di un anno e il locatore non può dimostrare di aver avviato una procedura di esecuzione o intrapreso un azione legale entro il periodo di un anno da quando sono stati liberati i locali. 4. Pagamento dei premi I premi devono essere versati annualmente e sono esigibili anticipatamente alla data stabilita nella polizza. Se il contraente dell assicurazione non adempie al proprio obbligo di pagamento, viene richiamato per iscritto, a sue spese, a versare il premio entro 14 giorni. Laddove come conseguenza sia necessario adire le vie legali per l ottenimento dei premi non versati, l obbligo di versare le prestazioni al locatore sussiste, in deroga all art. 20 LCA. Se le vie legali sono adite dall Helvetia, al premio dovuto viene aggiunto un importo di CHF 100 a titolo di spese di amministrazione. In caso di disdetta anticipata o di estinzione del contratto il premio è dovuto soltanto per il periodo di tempo che intercorre fino alla risoluzione del contratto, salvo che la risoluzione non avvenga nel primo anno d assicurazione. In questa circostanza va pagato in ogni caso l intero premio per il primo anno d assicurazione. II premio dovuto per il periodo d assicurazione in corso è tuttavia dovuto per intero se Helvetia versa l intera prestazione di garanzia. 5. Cessione o ritiro dell oggetto locato Se il locatore cede l oggetto locato in una data successiva alla stipulazione dell'assicurazione cauzione affitto o se nel ramo di una procedura di esecuzione o fallimento l oggetto locato gli viene ritirato e insieme alla proprietà il contratto d affitto viene trasferito al nuovo acquirente, anche i diritti relativi alla fideiussione passano al nuovo locatore. 6. Ricorso alle prestazioni per insoluti di canone d affitto e spese accessorie Il locatore deve presentare, unitamente all atto di garanzia originale e alla richiesta motivata, uno dei giustificativi seguenti: il consenso scritto del locatario o del rappresentante dei locatari; un mandato di pagamento passato in giudicato; una sentenza passata in giudicato o una decisione di rigetto in merito al credito concernente il canone d affitto e le spese accessorie con il quale il locatario è stato condannato al pagamento di un importo monetario attinente al contratto d affitto. 7. Ricorso alle prestazioni per danni all immobile in affitto L Helvetia eroga prestazioni per danni all immobile in affitto esclusivamente nei casi in cui tali danni non siano coperti da un altra assicurazione. Vengono indennizzati per responsabilità civile i danni comprovati, laddove il locatore presenti l'atto di garanzia originale e uno dei giustificativi seguenti: dichiarazione del locatario dalla quale si evince che i danni ai locali affittati sono stati provocati da lui; un mandato di pagamento passato in giudicato; una sentenza passata in giudicato o una disposizione di rigetto passata in giudicato
5 in merito ai danni all immobile in affitto con la quale il locatario è stato condannato al pagamento di un importo monetario attinente al contratto d'affitto. 8. Regresso Per tutte le spese (prestazioni inclusi i costi) sostenute dall Helvetia in relazione alla sua garanzia, Helvetia ha la facoltà di rivalersi nei confronti del locatario (contraente dell assicurazione). Laddove siano presentati i giustificativi conformemente agli art. 6 e 7 il contraente dell assicurazione rinuncia espressamente a sollevare contestazioni o eccezioni nei confronti dell Helvetia riguardo alle pretese sollevate. 9. Informazioni L Helvetia ha il diritto di raccogliere informazioni presso autorità e servizi di informazioni relativamente alle abitudini di pagamento del contraente dell assicurazione. 10. Disposizioni finali Tutte le notifiche e le comunicazioni del contraente dell assicurazione devono essere indirizzate alla competente agenzia generale o alla sede svizzera dell Helvetia. L assicurazione è soggetta al diritto svizzero. Per le pretese derivanti da quest assicurazione l Helvetia può essere chiamata in giudizio nel luogo di domicilio svizzero del contraente dell assicurazione, nella sede svizzera del beneficiario della garanzia o nella sede principale dell Helvetia a San Gallo. Per il resto sono applicabili le disposizioni della Legge federale sul contratto d assicurazione (LCA) e quelle del Codice delle obbligazioni svizzero (CO).
6 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA, San Gallo, Helvetia Assicurazione cauzioni Helvetia Assicurazioni Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo T (24h), F
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