Condizioni generali (CGA) Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto. Edizione aprile 2012

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1 Condizioni generali (CGA) Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto Edizione aprile 2012 Semplice. Chiedete a noi. T (24 h),

2 Sommario A Informazione al cliente 3 1 Partner contrattuale 3 2 Diritto applicabile, basi contrattuali 3 3 Obblighi in sede di stipula 3 4 Perfezionamento del contratto / Inizio della garanzia 3 5 Accettazione senza riserva 3 6 Promemoria «Protezione dei dati» 3 B Disposizioni in merito all assicurazione della cauzione d affitto 5 1 Estensione dell assicurazione 5 2 Inizio e durata dell assicurazione 5 3 Termine dell assicurazione 5 4 Pagamento dei premi 5 5 Cessione o ritiro dell oggetto locato 5 6 Ricorso alle prestazioni per insoluti di canone d affitto e spese accessorie 5 7 Ricorso alle prestazioni per danni all immobile in affitto 6 8 Regresso 6 9 Disposizioni finali 6 Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto,

3 A Informazione al cliente 1 Partner contrattuale I suoi partner contrattuali sono Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazione SA Dufourstr San Gallo 2 Diritto applicabile, basi contrattuali Per il presente contratto si applica la legge svizzera. Le basi contrattuali sono la proposta, l informazione al cliente quali parti integranti della proposta, le Condizioni generali di assicurazione, ev. altre Disposizioni particolari o Disposizioni complementari e la polizza. Per il resto si applica la legge federale svizzera sul contratto di assicurazione. Qualora il contraente sia domiciliato nel Principato del Liechtenstein si applicano il diritto del Liechtenstein e le disposizioni della legge sul contratto di assicurazione. 3 Obblighi in sede di stipula Ai sensi dell art. 6 della legge sul contratto di assicurazione, il proponente è tenuto a rispondere con completezza e veridicità alle domande contenute nella proposta. 4 Perfezionamento del contratto / Inizio della garanzia Dopo la ricezione della proposta di assicurazione presso la sede principale di Helvetia a San Gallo, sarà emessa al più presto una notifica sull accettazione o meno della stessa. L assicurazione si intende stipulata a partire dall invio della notifica di accettazione. La polizza inviata al contraente funge da conferma di avvenuta stipula. La garanzia assicurativa decorre con il pagamento del premio, salvo in data precedente non sia stata fornita una conferma di copertura o non sia stata consegnata la polizza; oppure nella polizza non sia stato fissato un inizio successivo. 5 Accettazione senza riserva Qualora il contenuto della polizza non coincidesse con gli accordi presi, il contraente è obbligato a richiedere la rettifica entro quattro settimane dalla ricezione del documento; in caso contrario il contenuto della polizza si riterrà senz altro accettato. 6 Promemoria «Protezione dei dati» Il trattamento dei vostri dati personali, ad opera dei nostri servizi competenti, avviene con la dovuta discrezione e diligenza, onde potervi sottoporre delle soluzioni assicurative perfettamente aderenti alle vostre esigenze specifiche. Qui di seguito trovate ulteriori informazioni utili in merito. a) Titolare della raccolta dei dati Titolare della raccolta dei dati è Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA, San Gallo. b) Elaborazione dei dati L elaborazione dei dati consiste in qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l utilizzazione, la modifica, la comunicazione, l archiviazione o la distruzione di dati. Noi elaboriamo i suoi dati con discrezione e accuratezza nel rispetto delle disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati, in base alla quale l elaborazione dei dati è permessa se la Legge federale sulla protezione dei dati o un altra norma legale lo consente o se lei, in qualità di cliente, ha dato il suo consenso a tale riguardo. c) Tipo di raccolta dei dati I suoi dati comprendono quelli fornitici da lei, come pure i dati di dominio pubblico. Tra le varie tipologie di dati rientrano, a titolo esemplificativo, i dati del cliente (quali nome, indirizzo, data di nascita), i dati della proposta con i relativi questionari aggiuntivi (quali indicazioni del proponente riguardo al rischio assicurato, risposte a domande, perizie, indicazioni dell assicuratore precedente in merito al precedente andamento dei sinistri), i dati contrattuali (quali durata del contratto, rischi assicurati, prestazioni, dati tratti dai contratti in essere), i dati relativi ai pagamenti (quali data e importo dei premi versati, arretrati, diffide) e i dati relativi ai sinistri (quali avvisi di sinistro, rapporti di accertamento, documenti contabili, dati riguardanti terzi coinvolti nel sinistro). d) Scopo della raccolta dei dati L elaborazione di dati personali è premessa fondamentale per una gestione efficiente e corretta dei contratti. Noi elaboriamo i suoi dati solo nella misura necessaria per le pratiche relative ai contratti, ai sinistri e alle prestazioni. Segnatamente, verifichiamo le indicazioni contenute nella proposta (esame del rischio), amministriamo i contratti successivamente alla stipula del contratto d assicurazione (compreso l incasso dei premi) e liquidiamo i danni conseguenti al verificarsi di un evento assicurato. I dati possono essere inoltre elaborati all interno del gruppo assicurativo per scopi di semplificazione amministrativa, ottimizzazione dei prodotti e marketing (al fine di presentare ai clienti ulteriori offerte di prodotti e servizi). Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto,

4 e) Conservazione dei dati I suoi dati sono gestiti e archiviati elettronicamente e/o in forma cartacea nel rispetto delle leggi vigenti (p. es. all interno di schede cliente, sistemi di amministrazione dei contratti, di archiviazione dei sinistri o relative applicazioni). I suoi dati sono protetti per evitare che ne prendano visione persone non autorizzate o siano modificati illecitamente. Per legge i dati classificabili come corrispondenza d affari devono essere conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto (art. 962 CO). f) Categorie di destinatari della collezione di dati Se necessario, i dati vengono trasmessi ai terzi coinvolti, in particolare a preassicuratori, coassicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori privati e sociali coinvolti in Svizzera e all estero. Tale trasmissione di dati può avvenire anche all interno del gruppo societario e con i partner di cooperazione. La Helvetia può, se necessario, richiedere informazioni utili ad autorità e altri terzi, segnatamente all assicuratore precedente per quanto riguarda l andamento precedente dei sinistri e alle autorità competenti per i provvedimenti amministrativi attinenti alla circolazione stradale. In caso di sinistro i suoi dati possono essere trasmessi a periti ed esperti (p. es. medici o periti esterni) così come ad avvocati e altro personale ausiliario. Per la rivendicazione di diritti di rivalsa i dati possono essere trasmessi ad altre terze persone responsabili e alla rispettiva assicurazione della responsabilità civile. Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto,

5 B Disposizioni in merito all assicurazione della cauzione d affitto 1 Estensione dell assicurazione L Helvetia si impegna, nel quadro della somma e del periodo di garanzia concordati, ad assicurare il pagamento di tutti gli obblighi del locatario (stipulante d assicurazione) nei confronti del locatore (beneficiario della garanzia) in virtù di un contratto d affitto. Sono coperti gli impegni che il locatario ha assunto a decorrere dall inizio dell assicurazione. L importo della garanzia convenuto costituisce il limite massimo d indennizzo per tutte le pretese sorte durante il periodo della garanzia. 2 Inizio e durata dell assicurazione L assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza. La durata del contratto è di un anno e si rinnova tacitamente di un ulteriore anno se lo stipulante d assicurazione non richiede variazioni o non disdice il contratto. 3 Termine dell assicurazione Alla scadenza del primo anno d assicurazione la copertura assicurativa si estingue automaticamente nei casi seguenti: a) per disdetta dello stipulante d assicurazione con restituzione dell atto di garanzia alla fine del mese in corso; b) per effetto di una rinuncia scritta alla garanzia da parte del locatore; c) se entro un periodo di un anno dalla conclusione del contratto d affitto il locatore non ha fatto valere alcuna pretesa nei confronti del locatario in relazione a una procedura di esecuzione, fallimento o giudizio (analogamente a quanto disposto dall art. 257e, cpv. 3 CO); d) se il locatario è in grado di dimostrare di aver lasciato i locali affittati da più di un anno e il locatore non può dimostrare di aver avviato una procedura di esecuzione o intrapreso un azione legale entro il periodo di un anno da quando sono stati liberati i locali. 4 Pagamento dei premi I premi devono essere versati annualmente e sono esigibili anticipatamente alla data stabilita nella polizza. Se lo stipulante d assicurazione non adempie al proprio obbligo di pagamento, viene richiamato per iscritto, a sue spese, a versare il premio entro 14 giorni. Laddove, per l ottenimento dei premi non versati, sia necessario adire le vie legali, in deroga all art. 20 della LCA l obbligo di versare le prestazioni al locatore sussiste comunque. In questo caso al premio dovuto viene aggiunto un importo di CHF 100 a titolo di spese di amministrazione. Se vengono modificate le tariffe dei premi, l Helvetia può applicare le nuove tariffe a decorrere dalla successiva scadenza del premio annuo. A questo scopo essa deve notificare allo stipulante d assicurazione il nuovo premio almeno 25 giorni prima della scadenza. In tal caso l assicurato ha il diritto di disdire il contratto. Per essere valida, la disdetta deve giungere all Helvetia entro l ultimo giorno dell anno assicurativo. Alla lettera di disdetta deve essere allegato l originale dell atto di garanzia. Se lo stipulante d assicurazione non dà disdetta significa che egli accetta l adeguamento del contratto alla nuova tariffa dei premi. In caso di disdetta anticipata o di estinzione del contratto il premio è dovuto soltanto per il periodo di tempo precedente la risoluzione del contratto. Il premio dovuto per il periodo di assicurazione in corso è tuttavia dovuto per intero se l Helvetia versa l intera prestazione di garanzia. 5 Cessione o ritiro dell oggetto locato Se il locatore cede l oggetto locato in una data successiva alla stipulazione dell assicurazione della cauzione d affitto o se nel ramo di una procedura di esecuzione o fallimento l oggetto locato gli viene ritirato e insieme alla proprietà il contratto d affitto viene trasferito al nuovo acquirente, anche i diritti relativi alla garanzia passano al nuovo locatore. 6 Ricorso alle prestazioni per insoluti di canone d affitto e spese accessorie Il locatore deve presentare, unitamente all atto di garanzia originale e alla richiesta motivata, uno dei giustificativi seguenti: a) il consenso scritto del locatario o del rappresentante dei locatari; b) un mandato di pagamento passato in giudicato, che sia esecutivo e avverso il quale non sia stata sollevata opposizione; c) una sentenza passata in giudicato o una decisione di rigetto in merito al credito concernente il canone d affitto con la quale il locatario è stato condannato al pagamento di un importo monetario attinente al contratto d affitto. Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto,

6 7 Ricorso alle prestazioni per danni all immobile in affitto L Helvetia eroga prestazioni per danni all immobile in affitto esclusivamente nei casi in cui tali danni non siano coperti da un altra assicurazione. Vengono indennizzati per responsabilità civile i danni comprovati, laddove il locatore presenti l atto di garanzia originale e uno dei giustificativi seguenti: a) dichiarazione del locatario dalla quale si evince che i danni ai locali affittati sono stati provocati da lui; b) un mandato di pagamento passato in giudicato, che sia esecutivo e avverso il quale non sia stata sollevata opposizione; c) una sentenza passata in giudicato o una disposizione di rigetto passata in giudicato in merito ai danni all immobile in affitto con la quale il locatario è stato condannato al pagamento di un importo monetario attinente al contratto d affitto. 8 Regresso Per tutte le spese (prestazioni, incl. i costi) sostenute dall Helvetia in relazione alla sua garanzia, l Helvetia ha la facoltà di rivalersi nei confronti del locatario (stipulante d assicurazione). Laddove siano presentati i giustificativi conformemente agli art. 6 e 7 lo stipulante d assicurazione rinuncia espressamente a sollevare contestazioni o eccezioni nei confronti dell Helvetia riguardo alle pretese sollevate. 9 Disposizioni finali Tutte le notifiche e le comunicazioni dello stipulante d assicurazione devono essere indirizzate alla competente agenzia generale o alle sede svizzera dell Helvetia. Per tutte le pretese derivanti dal contratto d assicurazione l Helvetia può essere chiamata in giudizio nel luogo di domicilio dello stipulante d assicurazione oppure dove essa ha la sua sede. Per il resto sono applicabili le disposizioni della Legge federale sul contratto d assicurazione (LCA) e quelle del Codice delle obbligazioni svizzero (CO). Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto,

7 Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto Edizione aprile Helvetia Assicurazioni Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo T (24 h), F

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