Condizioni generali di assicurazione (CGA) per le assicurazioni vita collettive al di fuori della previdenza professionale
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1 Condizioni generali di assicurazione (CGA) per le assicurazioni vita collettive al di fuori della previdenza professionale (ramo assicurativo A3.4 secondo l allegato 1 dell Ordinanza sulla sorveglianza, OS) Edizione 2009 valide per GENERALI Assicurazioni per persone SA, Adliswil (di seguito GENERALI) GENERALI Assicurazioni per persone SA Soodmattenstrasse Adliswil CGA contratto collettivo A
2 Indice Pagina Informazioni generali 3 1. Disposizioni generali 4 Art. 1 Basi del contratto 4 Art. 2 Anno di assicurazione, giorno di riferimento 4 Art. 3 Iscrizione, modifica delle prestazioni, responsabilità e obbligo di notifica 4 Art. 4 Determinazione dell età, età finale 4 Art. 5 Premi, ritardo nel pagamento 4 Art. 6 Partecipazione alle eccedenze 5 Art. 7 Risoluzione anticipata del rapporto assicurativo 5 Art. 8 Risoluzione del contratto collettivo di assicurazione sulla vita 5 Art. 9 Motivazione del diritto alle prestazioni assicurative 5 Art. 10 Versamento delle prestazioni assicurative / Prescrizione 5 Art. 11 Entità delle prestazioni assicurative 6 2. Disposizioni d applicazione 6 Art. 12 Modifica delle tariffe 6 Art. 13 Servizio militare e guerra 6 Art. 14 Polizza mondiale e rischio di volo 7 Art. 15 Suicidio e colpa grave 7 Art. 16 Tasse pubbliche 7 Art. 17 Comunicazioni, cambiamenti d indirizzo 7 Art. 18 Entrata in vigore e disdetta del contratto collettivo di assicurazione sulla vita 7 Art. 19 Luogo di adempimento, foro competente 7 2
3 Informazioni generali Ai sensi dell articolo 3 della Legge sul contratto di assicurazione (LCA) l assicuratore è tenuto a informare lo stipulante, e di conseguenza le persone assicurate, sul contenuto essenziale del contratto di assicurazione e le modifiche dello stesso. L assicuratore è GENERALI Assicurazioni per persone SA (nei documenti contrattuali denominata anche GENERALI), Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil. Lo stipulante è il partner contrattuale di GENERALI nell'ambito del presente contratto collettivo di assicurazione sulla vita. Contratto collettivo di assicurazione sulla vita, inizio e durata della copertura assicurativa Le basi legali del rapporto assicurativo sono costituite dal contratto collettivo di assicurazione sulla vita (di seguito "contratto") concluso fra lo stipulante e GENERALI e dalle presenti Condizioni generali di assicurazione (CGA). Le ulteriori basi legali sono menzionate di seguito nell articolo 1. L ultima disposizione contenuta nel contratto disciplina la data dell entrata in vigore, la durata e la possibilità di proroga. La risoluzione anticipata è possibile previo accordo reciproco delle parti o, a norma del contratto, mediante disdetta unilaterale. Gli effetti di una tale risoluzione sono disciplinati nelle presenti CGA o nel contratto. La copertura assicurativa definitiva per una persona da assicurare inizia non appena GENERALI ha confermato per iscritto la sua accettazione nell assicurazione, al più presto tuttavia alla data d inizio richiesta. GENERALI informa lo stipulante e la persona assicurata interessata in merito ad eventuali riserve per motivi di salute. La copertura assicurativa cessa con l'uscita della persona assicurata dalla collettività (ad es. in seguito al termine del rapporto di lavoro) o con la risoluzione anticipata del contratto, al più tardi tuttavia al raggiungimento dell età finale attuariale. Persone assicurabili e assicurate La cerchia di persone assicurabili è definita nel contratto; le persone effettivamente assicurate, ovvero che sono entrate a far parte del portafoglio collettivo, sono menzionate per nome insieme ai dati relativi alla loro assicurazione. Prestazioni assicurative I rischi assicurati (genere e ammontare delle prestazioni assicurabili), gli aventi diritto e le modalità di un eventuale partecipazione alle eccedenze sono riportati nel contratto collettivo di assicurazione sulla vita o in uno degli allegati. Lo stipulante riceve da GENERALI tutte le informazioni di cui necessita per adempiere, a sua volta, agli obblighi d informazione secondo l articolo 3 cpv. 3 LCA nei confronti degli assicurati, in particolare per quanto riguarda l elenco degli assicurati. Ogni persona assicurata riceve dallo stipulante o direttamente da GENERALI un certificato di assicurazione individuale, dal quale può desumere il genere e l ammontare delle prestazioni e le eventuali riserve per motivi di salute. Le CGA contengono le disposizioni contrattuali generali. Premi Il tipo di calcolo del premio (metodo individuale o collettivo, sistema del premio annuale) è definito nelle CGA, salvo diversamente stabilito nel contratto. Lo stesso vale per il calcolo dell età tariffaria (in caso di premi definiti in funzione dell età). Per quanto riguarda la scadenza del premio, il calcolo dei premi parziali (ad es. in caso di modifiche o decessi durante l anno) e le conseguenze del ritardo nel pagamento dei premi sono determinanti le CGA, a condizione che il contratto collettivo di assicurazione sulla vita non contenga disposizioni divergenti. Il principale obbligo dello stipulante è l obbligo di pagamento dei premi. Valori di riscatto I valori di riscatto costituiscono la base della prestazione erogata da GENERALI in caso di risoluzione anticipata di un rapporto assicurativo o dell'intero contratto collettivo di assicurazione sulla vita. Le pure assicurazioni di rischio non hanno alcun valore di riscatto. In caso di tariffe riscattabili GENERALI informa lo stipulante prima della conclusione del contratto fornendogli una tabella dei valori di riscatto. Il calcolo è desumibile dal contratto collettivo di assicurazione sulla vita o da uno degli allegati tecnici delle CGA. Le basi tariffarie applicabili sono identiche a quelle per il calcolo del premio. Ulteriori obblighi e doveri dello stipulante o delle persone assicurate All iscrizione di ogni persona da assicurare è necessario rispondere in maniera veritiera (obbligo di notifica) alle domande scritte per l esame del rischio. All insorgere di eventi assicurati occorre informare GENERALI senza indugio. Per favorire il chiarimento del diritto alle prestazioni, lo stipulante o la persona assicurata s impegna a collaborare fornendo i documenti richiesti e liberando dall obbligo di segretezza le persone che dispongono di informazioni pertinenti. Questo elenco non è esaustivo. La violazione di uno degli obblighi menzionati può comportare la perdita o la riduzione del diritto alle prestazioni. Trattamento dei dati forniti GENERALI s impegna a rispettare rigorosamente la Legge sulla protezione dei dati. CGA contratto collettivo A
4 1. Disposizioni generali Art. 1 Basi del contratto 1.1. Il rapporto di assicurazione si basa sulle Condizioni generali di assicurazione, il contratto collettivo di assicurazione sulla vita e parti integranti, eventuali accordi particolari, la richiesta di accettazione nell assicurazione collettiva e le dichiarazioni sullo stato di salute della persona assicurata Laddove i diritti e gli obblighi delle parti non vengono disciplinati dalle basi suindicate, si applicano le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA). Fanno inoltre stato le prescrizioni del codice delle obbligazioni svizzero (CO) Per GENERALI gli accordi particolari sono vincolanti solo se confermati per iscritto dalla Direzione Il contratto collettivo di assicurazione sulla vita stabilisce in particolare quali rischi (genere e ammontare delle prestazioni assicurabili) sono assicurati a quali condizioni, come si determina il diritto alle prestazioni e come viene regolamentata un eventuale partecipazione alle eccedenze Per AVS s intende l assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti e per AI l assicurazione federale per l invalidità, ai sensi delle disposizioni legali valide. Art. 2 Anno di assicurazione, giorno di riferimento L anno di assicurazione inizia il giorno di riferimento indicato nel contratto collettivo di assicurazione sulla vita e non deve necessariamente coincidere con l'anno civile. Art. 3 Iscrizione, modifica delle prestazioni, responsabilità e obbligo di notifica 3.1. Le nuove persone da assicurare vanno iscritte mediante gli appositi moduli approvati o messi a disposizione da GENERALI. Inoltre, vanno notificati per iscritto a GENERALI tutti i fatti che potrebbero influire sulle prestazioni di persone già assicurate L inizio della responsabilità per ogni singola persona da assicurare è stabilito da GENERALI in una dichiarazione scritta separata. GENERALI può far dipendere l assunzione della responsabilità dal risultato di un esame dello stato di salute. GENERALI si assume la responsabilità al più presto dalla data indicata nel contratto collettivo di assicurazione sulla vita, a condizione che la copertura assicurativa per la persona in questione non sia limitata da una o più riserve per motivi di salute Se si rende necessario un esame dello stato di salute, la persona da assicurare è tenuta a rispondere in maniera veritiera alle domande sullo stato di salute poste da GENERALI. Gli appositi moduli vanno compilati in tutte le loro parti. L accettazione può inoltre dipendere dal risultato di una visita medica Se non si risponde alle domande poste o se si risponde in modo non veritiero, si applicano per analogia le disposizioni sulle conseguenze della reticenza secondo gli artt. 6-8 LCA Per eventuali aumenti delle prestazioni concordati, la responsabilità inizia al più presto alla data stabilita nel contratto. GENERALI può far dipendere l assunzione della responsabilità dal risultato di un esame dello stato di salute. L assunzione della responsabilità viene meno se, al momento dell aumento della prestazione previsto, la persona assicurata non è pienamente abile al lavoro. Art. 4 Determinazione dell età, età finale Salvo diversamente stabilito nel contratto collettivo di assicurazione sulla vita, l età finale (scadenza risp. inizio della rendita) viene fissata in modo che coincida con il primo giorno del mese civile successivo al compleanno della persona assicurata (analogamente a quanto stabilito dalla Legge federale sull AVS). Si applica il metodo seguente: a) l età tariffaria corrisponde all età raggiunta dalla persona assicurata al momento del calcolo, espressa in anni e mesi interi; un età a cifre intere viene quindi raggiunta il primo giorno del mese successivo alla data di compleanno; b) il pagamento del premio dura dall inizio dell assicurazione fino all età finale oppure fino alla risoluzione anticipata del rapporto contrattuale; a ogni giorno di riferimento contrattuale diventa esigibile un premio annuo, fintanto che il periodo restante fino all età finale non sia inferiore a un anno; altrimenti in corrispondenza del giorno di riferimento contrattuale diventa esigibile soltanto un premio pro rata. Art. 5 Premi, ritardo nel pagamento 5.1. I premi sono esigibili il giorno di riferimento e vanno pagati annualmente in anticipo, salvo diversamente stabilito nel contratto collettivo di assicurazione sulla vita, per l'intero portafoglio assicurativo. GENERALI concede allo stipulante un termine di pagamento di 30 giorni Se il contratto collettivo di assicurazione sulla vita non prevede altro, i premi di risparmio, di rischio e di costo vengono calcolati secondo il sistema del premio annuale. Tale sistema prevede ogni anno un nuovo calcolo individuale dei premi, al giorno di riferimento o alla data di mutazione e in base all età tariffaria raggiunta dall assicurato. Per tutte le assicurazioni si applica sempre la tariffa valida al momento del calcolo. 4
5 Se non diversamente stabilito nel contratto collettivo di assicurazione sulla vita, GENERALI è autorizzata ad adeguare i premi, con riserva dell approvazione da parte dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) I premi individuali calcolati sono dovuti, per la persona assicurata, dall inizio dell assicurazione fino al raggiungimento dell età finale concordata, al massimo tuttavia sino alla fine del mese di decesso della persona assicurata o alla risoluzione anticipata dell assicurazione. In caso di modifiche durante l anno, è dovuto il relativo premio parziale. Quest'ultimo è esigibile alla data di mutazione Se i premi non vengono pagati entro 30 giorni dalla scadenza, lo stipulante viene sollecitato, sotto comminatoria delle conseguenze della mora, a pagare il premio, comprese eventuali spese accessorie, entro 14 giorni dalla data d invio della diffida. Se l importo non viene pagato entro il termine di diffida, il contratto collettivo di assicurazione sulla vita rimane ancora valido in forma invariata fino alla data menzionata nella diffida e le prestazioni assicurative dovute vengono versate previa deduzione del premio arretrato ed eventuali spese accessorie. Se il pagamento non avviene entro la data prevista, o avviene solo in parte, si procede allo scioglimento immediato del contratto collettivo di assicurazione sulla vita secondo l art. 8. GENERALI si riserva il diritto di sollecitare per via legale il pagamento dei premi arretrati ed eventuali spese accessorie In caso di pagamento dei premi mediante conto corrente remunerato, un eventuale saldo a favore di GENERALI è considerato come premio arretrato. Se un eventuale saldo (premio arretrato) non viene pagato entro la scadenza prevista, si applicano per analogia le disposizioni dell art Art. 6 Partecipazione alle eccedenze L eventuale partecipazione alle eccedenze (calcolo, attribuzione e utilizzo della quota di partecipazione assegnata) è disciplinata nel contratto collettivo di assicurazione sulla vita. Art. 7 Risoluzione anticipata del rapporto assicurativo Se una persona assicurata esce per un motivo qualsiasi dalla collettività, si procede alla risoluzione della sua assicurazione. Non diventa esigibile alcun valore di riscatto, a meno che il contratto collettivo di assicurazione sulla vita non preveda altro. In questo caso il contratto collettivo di assicurazione sulla vita può prevedere la continuazione dell assicurazione presso GENERALI su base individuale a prestazioni invariate, e disciplinarne le relative condizioni. GENERALI va informata per tempo in merito all uscita mediante i moduli messi a disposizione. Art. 8 Risoluzione del contratto collettivo di assicurazione sulla vita 8.1. L estinzione del contratto collettivo di assicurazione sulla vita o di un contratto di assicurazione parziale comporta la risoluzione di tutte le assicurazioni delle persone assicurate attive alla data di effetto Per le singole assicurazioni non diventa esigibile alcun valore di riscatto, a meno che il contratto collettivo di assicurazione sulla vita non preveda altro. In questo caso il contratto per gli ex assicurati può prevedere la continuazione dell assicurazione presso GENERALI su base individuale a prestazioni invariate, e disciplinarne le relative condizioni Per le prestazioni di rendita in corso, la riserva matematica d inventario alla data di risoluzione del contratto si calcola secondo il metodo stabilito nel contratto collettivo di assicurazione sulla vita e la base di calcolo prevista dal singolo contratto. Art. 9 Motivazione del diritto alle prestazioni assicurative 9.1. Lo stipulante è tenuto a comunicare immediatamente a GENERALI ogni evento che potrebbe motivare o annullare il diritto alle prestazioni assicurative e a fornirle tutte le informazioni e i documenti necessari per l accertamento dell obbligo di prestazione. GENERALI può far dipendere l erogazione delle prestazioni dalla consegna di un certificato di vita ufficiale In caso di decesso di una persona assicurata, GENERALI va informata immediatamente. Vanno inoltre trasmessi quanto prima i seguenti documenti: a) certificato di morte ufficiale, b) rapporto medico con indicazione della causa del decesso Per motivare il diritto alle prestazioni d invalidità lo stipulante è tenuto a inoltrare un rapporto del medico curante contenente informazioni in merito all inizio, al decorso e alle conseguenze della malattia risp. al tipo e alle conseguenze dell infortunio, come pure al grado e alla durata presumibile dell incapacità di guadagno. GENERALI può far dipendere le prestazioni d invalidità dalla presenza di una decisione dell AI, dell assicuratore infortuni o dell assicurazione militare. Se il caso d invalidità non viene notificato a GENERALI entro 3 mesi dalla scadenza del periodo di attesa, il diritto alla rendita viene meno per tale lasso di tempo GENERALI è autorizzata a richiedere autonomamente informazioni o ad effettuare, a sue spese, ulteriori chiarimenti. In caso d invalidità può esigere che la persona assicurata si sottoponga alla visita di un medico designato dalla Compagnia. Art. 10 Versamento delle prestazioni assicurative / Prescrizione Le prestazioni assicurative vengono versate allo 5
6 stipulante secondo le disposizioni contrattuali, non appena GENERALI ha ricevuto le informazioni e i giustificativi specificati nell art. 9. Su richiesta dello stipulante il versamento può avvenire anche direttamente alle persone aventi diritto. Per eventuali ritardi nel versamento delle prestazioni non causati da GENERALI, non sono dovuti interessi I premi arretrati, gli interessi di mora e le spese straordinarie possono essere detratti dalle prestazioni assicurative Le rendite esigibili vengono versate allo stipulante anticipatamente a rate mensili, a meno che il contratto collettivo di assicurazione sulla vita non stabilisca altro. Su richiesta dello stipulante il versamento può avvenire anche direttamente alle persone aventi diritto. Eventualmente, la prima e l ultima rendita vengono calcolate pro rata Secondo l art. 46 LCA il diritto alle prestazioni assicurative cade in prescrizione due anni dalla sua nascita. Art. 11 Entità delle prestazioni assicurative Le prestazioni assicurative di GENERALI vengono stabilite nel contratto collettivo di assicurazione sulla vita e nell elenco degli assicurati L assicurazione di rischio si estingue non appena la persona assicurata partecipa attivamente a una guerra, a eventi bellici o disordini, senza che la Svizzera stessa conduca una guerra o rimanga coinvolta in attività assimilabili a una guerra; resta riservato l art. 13. L assicurazione si estingue anche nel caso in cui l evento assicurato venga causato intenzionalmente Se concordato nel contratto collettivo di assicurazione sulla vita, all insorgere dell evento assicurato l obbligo di prestazione può essere escluso interamente o parzialmente per alcuni o tutti i tipi di prestazione in seguito a decesso prima dell età finale e a incapacità di guadagno, a condizione che si tratti di un caso assicurato previsto nella Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) o nella Legge sull assicurazione militare (LAM). Una tale esclusione è valida anche quando l'assicuratore in questione riduce o rifiuta le sue prestazioni. In mancanza di una tale regolamentazione, l assicurazione è considerata come assicurazione di somme. 2. Disposizioni d applicazione Art. 12 Modifica delle tariffe Se GENERALI modifica le tariffe alla base del contratto collettivo di assicurazione sulla vita, qualsiasi modifica o aggiornamento del contratto avviene secondo le nuove tariffe. Art. 13 Servizio militare e guerra (uguale per tutte le compagnie di assicurazione sulla vita operanti in Svizzera) Il servizio attivo per difendere la neutralità svizzera e per il mantenimento dell ordine interno, senza che vi siano operazioni belliche, è considerato servizio militare in tempo di pace e come tale è senz altro coperto nel quadro delle Condizioni generali di assicurazione Se la Svizzera è in guerra o rimane coinvolta in operazioni di natura bellica, a partire dall inizio della guerra è dovuta una contribuzione unica di guerra, esigibile un anno dopo la fine della guerra. Il fatto che la persona assicurata partecipi o meno alla guerra e che soggiorni in Svizzera o all estero è irrilevante La contribuzione di guerra serve a coprire le perdite derivanti direttamente e indirettamente dalla guerra, nella misura in cui concernono assicurazioni alle quali siano applicabili le presenti Condizioni. GENERALI, d intesa con l autorità svizzera di sorveglianza, accerta dette perdite di guerra e i fondi disponibili per la copertura, e fissa la contribuzione unica di guerra e le possibili forme di finanziamento, eventualmente mediante riduzione delle prestazioni assicurate Qualora delle prestazioni assicurate fossero esigibili prima che venga fissata la contribuzione di guerra, GENERALI ha il diritto di differire una quota adeguata del pagamento fino a un anno dalla fine della guerra. La quota della prestazione differita e il tasso d interesse con cui deve essere rimunerata tale quota vengono fissati da GENERALI d intesa con l autorità svizzera di sorveglianza I giorni di inizio e di fine della guerra ai sensi delle precedenti disposizioni vengono fissati dall autorità svizzera di sorveglianza Se la persona assicurata prende parte a una guerra o a operazioni di carattere bellico, senza che la Svizzera stessa sia in guerra o rimanga coinvolta in operazioni di carattere bellico e la persona assicurata muore durante tale guerra o entro sei mesi dalla stipulazione della pace ovvero dalla cessazione delle ostilità, GENERALI deve versare la riserva matematica calcolata per il giorno del decesso, al massimo tuttavia la prestazione assicurata per il caso di decesso. Se sono state assicurate rendite per i superstiti, al posto della riserva matematica vengono corrisposte le rendite corrispondenti alla riserva matematica calcolata per il giorno del decesso, al massimo tuttavia le rendite assicurate GENERALI si riserva di modificare le disposizioni del presente articolo d intesa con l autorità svizzera di sorveglianza anche con effetto per la presente assicurazione. Inoltre restano espressamente riservate le misure legali e amministrative promulgate in relazione a una guerra, in particolare quelle concernenti il riscatto dell assicurazione. 6
7 Art. 14 Polizza mondiale e rischio di volo Con riserva delle disposizioni dell art e art. 13, l assicurazione è valida illimitatamente in tutte le parti del mondo e anche durante viaggi in aereo. Art. 15 Suicidio e colpa grave In caso di suicidio dopo tre anni dall'inizio dell'assicurazione GENERALI versa la prestazione concordata in caso di decesso. Prima dello spirare di tale termine GENERALI versa la riserva matematica eventualmente disponibile. Se il diritto alle prestazioni assicurative è riconducibile a un evento assicurato causato per colpa grave, si applicano le disposizioni del contratto collettivo di assicurazione sulla vita. Art. 16 Tasse pubbliche Le tasse pubbliche previste dalla legge sono a carico dello stipulante. Art. 17 Comunicazioni, cambiamenti d indirizzo Tutte le comunicazioni a GENERALI previste dal contratto collettivo di assicurazione sulla vita, dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) o da altre prescrizioni legali devono avvenire per iscritto all attenzione della Direzione di GENERALI Assicurazioni per persone SA Lo stipulante è tenuto a comunicare a GENERALI per iscritto ogni cambiamento d'indirizzo. In caso di omissione, tutte le comunicazioni vengono inviate, con validità a tutti gli effetti legali, all ultimo indirizzo in Svizzera noto a GENERALI. Art. 18 Entrata in vigore e disdetta del contratto collettivo di assicurazione sulla vita La data di entrata in vigore è riportata nelle disposizioni finali del contratto collettivo di assicurazione sulla vita, che regolano anche le modalità di disdetta. Se nessuna delle parti disdice il contratto, quest ultimo si prolunga tacitamente di un ulteriore anno. Art. 19 Luogo di adempimento, foro competente GENERALI adempie i suoi obblighi nel luogo di domicilio svizzero dello stipulante, in sua mancanza, esclusivamente a Zurigo Quale foro giuridico GENERALI riconosce il luogo di domicilio svizzero dello stipulante o dell avente diritto e Zurigo. Zurigo è foro giuridico esclusivo nel caso in cui lo stipulante o l'avente diritto sia domiciliato all'estero. 7
1.1 Generalità 1. 1.2 Basi dell assicurazione 1. 2.1 Cerchia di persone 1. 2.2 Anno assicurativo 1
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