Informazioni per i clienti e Condizioni generali d assicurazione (CGA) Assicurazione cauzione d affitto per abitazioni private
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- Leona Casadei
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1 Informazioni per i clienti e (CGA) Assicurazione cauzione d affitto per abitazioni private Edizione
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3 Informazioni per i clienti Informazioni per i clienti Ciò che dovrebbe sapere sulla sua assicurazione cauzione d affitto Gentile cliente, ha scelto un prodotto della Mobiliare, la più antica compagnia d assicurazioni privata della Svizzera. La ringraziamo sentitamente per la fiducia che ha riposto in noi e prima di stipulare la sua assicurazione, desideriamo fornirle tutte le informazioni necessarie. Le seguenti informazioni le danno una visione d insieme e le risposte alle domande più frequenti. Esse riprendono in modo semplificato, pur senza sostituirle, la polizza o le che figurano in questo documento a partire dalla pagina Chi siamo? L assicuratore per la sua assicurazione cauzione d affitto è: La Mobiliare Svizzera Società d assicurazioni SA, un impresa del Gruppo Mobiliare, che opera secondo i principi della società cooperativa e che ha la sua sede principale in Bundesgasse 35 a 3001 Berna. 2. Qual è l estensione dell assicurazione cauzione d affitto? L assicurazione cauzione d affitto assicura i suoi impegni di locatario assunti nei confronti del locatore mediante un contratto di locazione. L assicurazione vale per abitazioni private in Svizzera. Attraverso l assicurazione cauzione d affitto indennizziamo, fino al massimo della somma d assicurazione convenuta: canoni di locazione arretrati fino a max. 3 canoni mensili (incluse quote e costi accessori) altre pretese in materia di diritto di locazione; danni all oggetto locato, qualora non coperti da altra assicurazione. Non esiste un assicurazione che copra tutti i rischi. Ogni assicurazione prevede delle esclusioni. Nelle Condizioni generali d assicurazione sono evidenziate in grigio. Non sono assicurati, ad esempio: i sublocatari la completa o parziale trasformazione dello spazio abitativo privato in locale commerciale i debiti del locatario derivanti dal contratto di locazione che esistevano già prima della conclusione di questa assicurazione (ad esempio canoni arretrati). 3. Quali sono i suoi obblighi principali? È tenuto a rispondere correttamente e in modo completo alle domande espresse nella proposta. Ci riserviamo il diritto di verificare la sua solvibilità ed eventualmente di rifiutare la proposta senza motivazione. Deve annunciarci ogni cambiamento che si verifica durante la durata dell assicurazione, che modifica ciò che è stato dichiarato nella proposta e che ha un importanza considerevole per la valutazione del rischio. I premi devono essere pagati alla scadenza. Il mancato pagamento comporta la riscossione per vie legali. Gli altri obblighi sono indicati nella polizza, nelle condizioni generali d assicurazione e nella legge federale sul contratto d assicurazione. 4. Quali premi sono dovuti? L ammontare del premio dipende dalla somma d assicurazione (ammontare della cauzione d affitto pattuita) dalle altre caratteristiche di valutazione del rischio necessarie per il calcolo del premio. Al premio si applica un supplemento del 5% per il bollo federale. Il premio viene riscosso una volta all anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto, di norma rimborsiamo il premio non utilizzato. 3
4 Informazioni per i clienti 5. Qual è la durata della polizza e quando si estingue l assicurazione? Le informazioni relative alla durata convenuta sono contenute nella proposta, ovvero nella sua polizza. Se non viene disdetto alla sua scadenza, il contratto si intende tacitamente prolungato di un anno. Oltre che con la normale disdetta alla scadenza, il contratto può essere disdetto anche in altri modi. Per lei è importante sapere che la disdetta da parte sua è giuridicamente valida se alla lettera di disdetta è allegata la prova scritta di una fideiussione sostitutiva o l originale del certificato di fideiussione della presente assicurazione. 6. Quali sono le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati? Per quello che concerne l elaborazione dei dati personali, la Mobiliare applica le disposizioni del diritto svizzero in materia di protezione dei dati. Questi dati vengono raccolti al momento della stesura dei documenti contrattuali d assicurazione o di liquidazione dei sinistri. La Mobiliare li elabora e li utilizza, tra l altro, per il calcolo dei premi, l esame del rischio, la liquidazione dei casi assicurativi e per finalità di marketing interne al Gruppo e per l aggiornamento della documentazione di presenti e future relazioni con i clienti. Le conversazioni con il nostro Call- Service-Center possono essere registrate al fine di garantire un servizio ineccepibile e per motivi di formazione. I dati possono essere conservati sia su supporto cartaceo sia in forma elettronica. I dati non più necessari vengono cancellati, qualora la legge autorizzi la loro cancellazione. Se l esecuzione del contratto o il trattamento dei sinistri lo richiede, la Mobiliare ha il diritto di trasmettere i dati a terzi coinvolti nel contratto in Svizzera e all estero, in particolare a coassicuratori o riassicuratori così come alle società del Gruppo Mobiliare. La Mobiliare ha il diritto di trasmettere informazioni ad un coassicuratore o ad un eventuale nuovo assicuratore e di richiedere all assicuratore precedente o a terzi tutte le informazioni sulla sinistrosità, in particolare sull esame del rischio e sulla determinazione dei premi. Queste informazioni possono riguardare anche dati personali sensibili o profili personali. Questa disposizione è applicabile anche quanto il contratto non viene perfezionato. 4
5 Indice Articolo Pagina 1 Estensione dell assicurazione 6 2 Inizio, durata e fine dell assicurazione 6 3 Premi 6 4 Sinistro 7 5 Regresso 7 6 Comunicazioni scritte 7 7 Foro competente 7 8 Disposizioni legali 7 5
6 Assicurazione cauzione d affitto per abitazioni private Edizione gennaio 2011 L assicuratore è la Mobiliare Svizzera Società d assicurazioni SA, in seguito denominata «La Mobiliare», con sede a Berna. Art. 1 Estensione dell assicurazione Con l assicurazione cauzione d affitto viene prestata al locatore come avente diritto una fideiussione ai sensi dell art. 492 e segg. del codice delle obbligazioni svizzero (CO). A tal fine al locatore viene emesso un certificato di fideiussione separato. 1 Sono assicurati a canoni di locazione arretrati; b altre pretese in materia di diritto di locazione; c danni all oggetto locato, qualora non coperti da altre assicurazione, che il locatore in qualità di beneficiario della fideiussione può fa valere nei confronti del contraente in qualità di locatario di spazio abitativo per uso privato in Svizzera in base ai principi del diritto di locazione. 2 La copertura si riferisce al contratto di locazione indicato nel certificato di fideiussione e vale per i debiti che il locatario ha contratto a partire dalla data dell assicurazione cauzione d affitto. In presenza di diverse fideiussioni per lo stesso oggetto locato, vale esclusivamente quella con la data più recente. 3 La somma d assicurazione convenuta rappresenta il limite massimo d indennizzo per tutte le pretese che insorgono per tutta la durata dell assicurazione. 4 Non sono assicurati: a i contratti di locazione fra un locatario e un sublocatario; b la trasformazione completa o parziale di spazio abitativo privato in un locale commerciale o il suo utilizzo come locale commerciale. La copertura assicurativa termina automaticamente alla data della trasformazione; c i debiti del locatario derivanti dal contratto di locazione che esistevano già prima della stipula della presente assicurazione (ad esempio canoni arretrati). Art. 2 Inizio, durata e fine dell assicurazione 1 L assicurazione inizia alla data indicata nel certificato di fideiussione. 3 Se il locatore vende l oggetto locato dopo la stipula dell assicurazione cauzione d affitto o se l oggetto locato gli viene sottratto nell ambito di una procedura esecutiva o fallimentare e il contratto di locazione passa ad un nuovo proprietario, anche i diritti derivanti dall assicurazione sono trasferiti al nuovo locatore. 4 La copertura assicurativa si estingue automaticamente nei seguenti casi: a in seguito a disdetta, rispettando un termine di preavviso di 3 mesi; se il contratto viene disdetto dal contraente, la disdetta è giuridicamente valida soltanto se alla lettera di disdetta è allegata la prova scritta di una fideiussione sostitutiva o l originale del certificato di fideiussione della presente assicurazione; b mediante rinuncia scritta della fideiussione da parte del locatore con contestuale restituzione del certificato di fideiussione originale; c per estinzione del rischio in caso di sinistro; d se il locatore entro un anno dal termine del contratto di locazione non ha fatto valere alcun diritto contro il locatario nell ambito di una procedura esecutiva o giudiziaria (art. 257e, cpv. 3, CO); e se il locatario prova che ha lasciato i locali locati da oltre un anno e il locatore non può dimostrare di aver intentato una procedura esecutiva o una causa contro il locatario entro un anno dalla liberazione dei locali. Art. 3 Premi 1 I premi devono essere pagati annualmente in anticipo, alla data fissata nella polizza. 2 Se il contraente non fa fronte ai propri obblighi di pagamento, viene diffidato per iscritto a proprie spese, a pagare il premio entro 14 giorni. Se successivamente devono essere intentate le vie legali per la riscossione dei premi in sospeso, in deroga all art. 20 LCA l obbligo di prestazione nei confronti del locatore non è sospeso. 3 Se i premi, la tassa di bollo federale o la regolamentazione della franchigia vengono modificate, la Mobiliare può richiedere l adattamento del contratto dall anno di assicurazione successivo. A tal fine, essa deve notificare al contraente le nuove disposizioni del contratto, al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell anno di assicurazione. Il contraente ha allora il diritto di disdire il contratto per la fine dell anno di assicurazione in corso. Per essere valida, la disdetta deve pervenire alla Mobiliare al più tardi l ultimo giorno dell anno di assicurazione e alla lettera di disdetta deve essere allegata la prova scritta di una fideiussione sostitutiva o l originale del certificato di fideiussione della presente assicurazione. 2 La durata del contratto è di 1 anno, il contratto si rinnova tacitamente di un altro anno se né la Mobiliare né il contraente richiedono un adattamento o disdicono il contratto. 6
7 Art. 4 Sinistro Unitamente al certificato di fideiussione originale e alla richiesta motivata, il beneficiario della fideiussione (locatore) deve presentare uno dei seguenti giustificativi: a il consenso scritto del locatario o del suo rappresentante; b un precetto di pagamento, qualora sia eseguibile e contro il quale non sia stata presentata alcuna opposizione (parziale o totale); c una sentenza passata in giudicato o un rigetto definitivo relativi a crediti di canoni di locazione, altre pretese in materia di diritto di locazione o danni all oggetto locato, per i quali il locatario è stato condannato a pagare un importo in diretta relazione con il contratto di locazione. L ammontare dell indennizzo si calcola secondo i principi del diritto di locazione ed è corrisposto direttamente al beneficiario della fideiussione (locatore); il contraente (locatario) si dichiara d accordo con tale procedura. Art. 5 Regresso Per tutte le prestazioni erogate, compresi le spese e gli interessi, la Mobiliare dispone del pieno diritto di rivalsa nei confronti del contraente. In presenza dei giustificativi previsti dall art. 4, il contraente rinuncia espressamente ad eccezioni e opposizioni nei confronti della Mobiliare contro le pretese avanzate. Art. 6 Comunicazioni scritte Tutte le notifiche e le comunicazioni del contraente o dell avente diritto vanno indirizzate all agenzia generale indicata nella polizza e nel certificato di fideiussione oppure alla sede principale della Mobiliare a Berna. Art. 7 Foro competente In caso di controversie risultanti dal contratto d assicurazione la Mobiliare può essere citata presso il foro del domicilio svizzero del contraente, presso il foro della sede svizzera del destinatario della fideiussione oppure presso il foro della sede principale della Mobiliare a Berna. Art. 8 Disposizioni legali Valgono le disposizioni della legge federale sul contratto d assicurazione (LCA). 7
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