CP-SSIC, Cassa pensioni Società Svizzera degli Impresari-Costruttori. Regolamento di previdenza

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1 Ausgleichskasse SBV Berufsförderung Holzbau Schweiz Sumatrastrasse 5 / Postfach 6 / 80 Zürich / Tel Militärdienstkasse SBV Berufsbildungsfonds Bau Fax / pk.cp@consimo.ch / Pensionskasse SBV swisstempcomp Versicherungskasse SBV swisstempfamily CP-SSIC, Cassa pensioni Società Svizzera degli Impresari-Costruttori Regolamento di previdenza (valido dal gennaio 05)

2 Il presente regolamento di previdenza contempla le disposizioni di carattere generale. Gli allegati sono parte integrante del regolamento e disciplinano il piano previdenziale indicato dall impresa aderente i valori attuariali vigenti le aliquote contributive. Abbreviazioni e definizioni AI AVS Assicurazione per l invalidità Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti CC Codice civile svizzero del 0 dicembre 907 CO Codice svizzero delle obbligazioni del 0 marzo 9 Destinatari Età Età di pensionamento Fondazione LAINF LAM Dipendente LFLP LPP OPPA OPP Assicurati della Fondazione o persone che percepiscono una rendita della Fondazione. Età determinante per il calcolo dei contributi e degli averi di vecchiaia di un dipendente, che risulta dalla differenza tra l anno civile in corso e l anno di nascita. Età di pensionamento ordinaria che corrisponde all età di pensionamento ordinaria AVS. Cassa pensioni della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (CP-SSIC). Legge federale del 0 marzo 98 sull assicurazione contro gli infortuni. Legge federale del 9 giugno 99 sull assicurazione militare. Persona alle dipendenze di un datore di lavoro. Legge federale del 7 dicembre 99 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità. Legge federale del 5 giugno 98 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità. Proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. Le disposizioni sulla promozione della proprietà abitativa figurano nella LPP e nel CO. Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità. Unione domestica Persone dello stesso sesso che vivono in unione registrata secondo la legge registrata federale sull unione domestica registrata e che hanno gli stessi diritti e obblighi dei coniugi. I termini «coniuge», «vedovo» e «vedova» si riferiscono quindi anche ai partner che vivono in unione domestica registrata. CP-SSIC, Cassa pensioni Società Svizzera degli Impresari-Costruttori Pagina /9

3 Indice A) Disposizioni generali... Art. Nome e scopo... Art. Adesione... Art. Denominazione degli assicurati... Art. Mantenimento volontario dell assicurazione... Art. 5 Obbligo assicurativo... 5 Art. 6 Inizio e fine della copertura assicurativa... 5 Art. 7 Salario annuo assicurato (salario coordinato)... 6 B) Finanziamento... 6 Art. 8 Obbligo contributivo: inizio e fine... 6 Art. 9 Prestazione d entrata e riscatti... 7 Art. 0 Ammontare e utilizzazione dei contributi... 7 Art. Informazione degli assicurati... 7 Art. Riscossione e pagamento dei contributi... 7 C) Prestazioni... 8 Art. Prestazioni di vecchiaia... 8 Art. a Età di pensionamento ordinaria... 8 Art. b Pensionamento anticipato... 8 Art. c Pensionamento differito... 8 Art. Prestazioni d invalidità... 9 Art. 5 Prestazioni per i superstiti... 9 Art. 5a Prestazioni per il coniuge superstite... 9 Art. 5b Rendita per il convivente superstite... 0 Art. 5c Rendita per orfani... 0 Art. 5d Capitale di decesso... Art. 6 Coordinamento con altre assicurazioni... Art. 7 Rapporto con terzi responsabili... Art. 8 Compensazione con crediti... Art. 9 Prestazioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro... Art. 9 Ammontare della prestazione d uscita (prestazione di libero passaggio)... Art. 9b Forma della prestazione d uscita... Art. 0 Disposizioni comuni per le prestazioni... Art. 0a Adeguamento delle rendite all evoluzione dei prezzi... Art. 0b Forma delle prestazioni... Art. 0c Riconoscimento del diritto / pagamento della rendita... Art. 0d Divieto di cessione... Art. Divorzio... Art. Prestazioni nel quadro della promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale... Art. Osservanza delle disposizioni della LPP... D) Organizzazione e amministrazione... Art. Consiglio di fondazione e amministrazione... Art. 5 Obbligo di conteggio e di pagamento... Art. 6 Obbligo d informazione e di notifica... Art. 7 Trattamento dei dati... Art. 8 Obbligo del segreto... 5 E) Disposizioni finali... 5 Art. 9 Equilibrio finanziario / copertura insufficiente... 5 Art. 0 Risoluzione del contratto di adesione / liquidazione parziale... 5 Art. Foro competente... 5 Art. Disposizioni transitorie... 5 Art. Entrata in vigore e modifiche... 6 F) Allegati... 7 Allegato A Disposizioni generali (valide per tutti i piani previdenziali)... 7 Allegato B Assicurazione di base... 9 Allegato C Assicurazione di base PRIMO... Allegato D LPP Plus (Tipo A/Tipo B)... Allegato E LPP Plus PRIMO (Tipo A/Tipo B)... 5 Allegato F Tabella per il riscatto nell assicurazione di base... 7 Allegato G Tabella per il riscatto nel piano previdenziale LPP Plus... 8 CP-SSIC Cassa pensioni Società Svizzera degli Impresari-Costruttori Pagina /9

4 A) Disposizioni generali Art. Nome e scopo Ai sensi dell art. 80 segg. del Codice civile (CC), la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori ha istituito con atto pubblico una fondazione denominata «CP-SSIC Cassa pensioni della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori». La CP-SSIC è un istituto di previdenza ai sensi dell'art. 8 cpv. LPP e degli art. segg. CO ed è iscritta sotto questa denominazione nel registro della previdenza professionale. La CP-SSIC ha lo scopo di permettere alle ditte affiliate alla SSIC e alle altre imprese del settore della costruzione e dei settori affini di: adempiere le disposizioni della LPP e delle pertinenti ordinanze (assicurazione di base secondo allegato B); stipulare piani previdenziali con prestazioni superiori a quelle obbligatorie (cfr. piani previdenziali C, D e E in allegato). La CP-SSIC può riassicurare del tutto o in parte le prestazioni assicurative. Art. Adesione Alla CP-SSIC possono affiliarsi le imprese del settore della costruzione e dei settori affini che si impegnano ad assicurare, in conformità alle disposizioni del presente regolamento: l intero personale, oppure gruppi distinti di dipendenti, definiti esattamente nel contratto di adesione. Non è ammesso assicurare singoli dipendenti di un impresa aderente. Gli indipendenti possono assicurarsi facoltativamente alla CP-SSIC. Il periodo minimo di adesione per le imprese è di 5 anni. Trascorso questo termine, l adesione è rinnovata tacitamente di anno in anno, sempre che non sia stata disdetta dall impresa aderente in conformità all art. cpv È consentito cambiare il piano previdenziale per la fine di un anno civile con un preavviso di sei mesi. Trascorso il periodo minimo di cui all art. cpv., un impresa aderente può, d intesa con gli assicurati, uscire dalla CP-SSIC per la fine dell anno con un preavviso di sei mesi. È fatta salva l uscita immediata a seguito di liquidazione o fallimento. 6 In caso di violazioni ripetute del regolamento, la CP-SSIC può disdire unilateralmente il contratto di adesione alla prima scadenza possibile, a prescindere dalla durata minima del contratto. I costi aggiuntivi che ne risultano vanno a carico dell impresa aderente. Art. Denominazione degli assicurati Nei casi in cui la distinzione di genere non è rilevante ai sensi del diritto previdenziale, gli impiegati e gli indipendenti aderenti alla CP-SSIC sono denominati «dipendenti» o «assicurati». Quando invece le prestazioni previdenziali differiscono in funzione del sesso e/o di altri criteri, occorre precisare il genere, sempre che la distinzione non sia data dalla forma grammaticale. Per quanto concerne il diritto a prestazioni, la denominazione «assicurati» comprende anche le persone aventi diritto a prestazioni d invalidità della CP-SSIC (rendita e/o esenzione dal pagamento dei contributi). Art. Mantenimento volontario dell assicurazione Gli assicurati che escono dall'assicurazione obbligatoria perché riscuotono una rendita transitoria della Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (Fondazione FAR) possono mantenere la previdenza per la vecchiaia presso la CP-SSIC. Il mantenimento dell assicurazione esclude il pensionamento anticipato secondo l art. b. È mantenuta soltanto l assicurazione risparmio con accrediti di vecchiaia annui. Durante il periodo di mantenimento volontario dell assicurazione e fino all età di pensionamento ordinaria, l assicurazione per l invalidità e in caso di decesso è soppressa ad eccezione del capitale di decesso secon- CP-SSIC Cassa pensioni Società Svizzera degli Impresari-Costruttori Pagina /9

5 do l art. 5d. Se l assicurato lascia un coniuge o dei figli che avrebbero diritto a una rendita nell ambito dell assicurazione obbligatoria, l avere di vecchiaia è corrisposto integralmente a titolo di capitale di decesso. 5 Il mantenimento della previdenza deve essere comunicato alla CP-SSIC al più tardi all inizio del versamento delle prestazioni della Fondazione FAR. 6 La liquidazione in capitale secondo l'art. 0b cpv. è esclusa durante il periodo di riscossione della rendita transitoria della Fondazione FAR. 7 Gli accrediti di vecchiaia annui sono fissati dalla Fondazione FAR e accreditati al conto di vecchiaia sotto forma di versamento unico. Art. 5 Obbligo assicurativo Sottostanno all'assicurazione tutti i dipendenti che rientrano nei gruppi aderenti di un impresa, che hanno compiuto 7 anni e il cui salario è soggetto all'obbligo contributivo AVS supera il salario minimo secondo la LPP (cfr. piani previdenziali B-E in allegato). L obbligo assicurativo per i dipendenti assunti per un breve periodo, come i cottimisti dipendenti e i dimoranti temporanei, è disciplinato nel seguente modo: i dipendenti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a tre mesi devono essere assicurati dal momento in cui entrano in servizio; i dipendenti con un contratto di lavoro a tempo determinato di tre mesi o meno non devono essere assicurati ai sensi della legge; tuttavia, se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre i tre mesi, devono essere assicurati dal momento in cui viene concordato il prolungamento, in ogni caso al più tardi dal quarto mese. Se, al momento dell'adesione alla CP-SSIC o anteriormente, una persona non è del tutto abile al lavoro senza essere però considerata invalida ai sensi della LPP per tale incapacità lavorativa, e se la causa di tale incapacità lavorativa porta all'invalidità o al decesso entro il periodo determinante secondo la LPP, non sussiste alcun diritto alle prestazioni in virtù di questo regolamento. Se all'inizio dell incapacità lavorativa tale persona era assicurata presso un altro istituto di previdenza, spetta a quest ultimo erogare le prestazioni. Non sottostanno all assicurazione le persone con un grado d invalidità di almeno il 70 % nel senso dell AI; i dipendenti che esercitano un attività accessoria e sono già assoggettati all assicurazione obbligatoria per un attività lucrativa principale oppure che esercitano un attività lucrativa indipendente a titolo principale. Art. 6 Inizio e fine della copertura assicurativa Per il dipendente la copertura assicurativa inizia il giorno in cui il suo datore di lavoro aderisce alla CP-SSIC oppure il giorno in cui inizia o avrebbe dovuto iniziare l attività in virtù dell assunzione, in ogni caso dal momento in cui si avvia al lavoro in Svizzera; al più presto il gennaio dell anno civile successivo a quello in cui compie 7 anni. I datori di lavoro sono tenuti ad annunciare i propri dipendenti alla CP-SSIC per l inizio dell assicurazione. La copertura assicurativa degli indipendenti ha effetto dall'inizio annunciato dell'assicurazione, in ogni caso non prima che la CP-SSIC riceva la relativa notifica. Per l'assicurazione facoltativa degli indipendenti e per le domande di assicurazione nell ambito sovraobbligatorio, la CP-SSIC può fare una riserva per motivi di salute in merito ai rischi decesso e invalidità per un periodo massimo di tre anni. Questa riserva non è ammessa se l indipendente era assoggettato all assicurazione obbligatoria per almeno sei mesi e si assicura facoltativamente entro un anno. 5 La copertura assicurativa cessa con la fine del rapporto di lavoro, senza che nasca il diritto a prestazioni previdenziali; quando il salario soggetto all obbligo contributivo AVS scende al di sotto del salario minimo (cfr. allegati B-E), a meno che non si tratti di una riduzione temporanea; al raggiungimento dell età di pensionamento ordinaria. CP-SSIC Cassa pensioni Società Svizzera degli Impresari-Costruttori Pagina 5/9

6 6 Per i rischi invalidità e decesso, il dipendente resta assicurato presso la CP-SSIC durante un mese dopo la risoluzione del rapporto di lavoro. Se entro tale periodo viene stipulato un rapporto di previdenza, è competente il nuovo istituto di previdenza. 7 Se la CP-SSIC ha l obbligo di versare prestazioni per superstiti o d invalidità dopo aver trasferito la prestazione d uscita al nuovo istituto di previdenza, quest ultima deve esserle restituita nella misura necessaria al pagamento delle prestazioni per superstiti o d invalidità. Se la restituzione non ha luogo, le prestazioni per superstiti o d invalidità sono ridotte. Art. 7 Salario annuo assicurato (salario coordinato) Il salario annuo assicurato costituisce la base per il calcolo dei contributi, degli accrediti di vecchiaia, delle prestazioni assicurative e di libero passaggio. Per la determinazione del salario coordinato si applicano gli art. 7 e 8 LPP. In caso d invalidità parziale nel senso dell'ai, gli importi limite sono ridotti in funzione del diritto alla rendita AI conformemente all'art. OPP (cfr. allegato A n. 5). Il datore di lavoro può, d intesa con i dipendenti, ridurre l importo di coordinamento in base al tasso di occupazione per tutti i dipendenti a tempo parziale. Il salario annuo assicurato è determinato in base alla «Tabella per il calcolo del salario annuo o mensile coordinato e dei contributi mensili dell assicurato». Questa tabella è riveduta a ogni modifica dell importo di coordinamento o delle aliquote contributive ed è parte integrante del presente regolamento. La base è costituita dal salario orario o mensile concordato. 5 6 Il salario annuo assicurato è fissato all'inizio dell'anno o all annuncio dell assicurato. Di regola, il salario annuo assicurato rimane invariato nel corso di un anno civile. Le imprese aderenti devono dichiarare i salari per iscritto. In mancanza di una dichiarazione scritta da parte dell impresa aderente resta in vigore il salario annuo assicurato dichiarato precedentemente. B) Finanziamento Art. 8 Obbligo contributivo: inizio e fine L obbligo contributivo inizia il gennaio dopo il compimento dei 7 anni per i rischi invalidità e decesso; il gennaio dopo il compimento dei anni per le prestazioni di vecchiaia; se il rapporto di lavoro inizia tra il e il 5 giorno di un mese, l obbligo contributivo inizia il primo giorno dello stesso mese. Se il rapporto di lavoro inizia dopo il 5 giorno di un mese, l obbligo contributivo inizia il primo giorno del mese successivo. L obbligo contributivo cessa alla fine del mese in cui è raggiunta l età di pensionamento ordinaria (cfr. allegato A n. 8); in caso di decesso dell assicurato; in caso di risoluzione del rapporto di lavoro; se il salario scende permanentemente al di sotto dell importo minimo di cui all art. 7 cpv. del presente regolamento. Nel mese d uscita è dovuto il contributo mensile integrale. La notifica d uscita di un assicurato deve essere inviata per iscritto alla CP-SSIC entro 0 giorni dalla fine del rapporto di lavoro. 5 In caso d incapacità lavorativa a seguito di malattia o infortunio (cfr. art. cpv. 6), i contributi sono dovuti durante i primi sei mesi dall insorgere dell incapacità lavorativa. Su richiesta l'assicurazione è mantenuta senza obbligo contributivo a partire dal settimo mese. Se la notifica d incapacità lavorativa è trasmessa in ritardo, i contributi indebitamente versati fino alla data della notifica non sono restituiti. 6 Le perdite di lavoro dovute a intemperie o orario di lavoro ridotto non danno diritto alla riduzione del salario assicurato. CP-SSIC Cassa pensioni Società Svizzera degli Impresari-Costruttori Pagina 6/9

7 Art. 9 Prestazione d entrata e riscatti La prestazione d uscita da precedenti rapporti previdenziali è trasferita alla CP-SSIC come prestazione d entrata. La prestazione d entrata è accreditata all'assicurato come avere di vecchiaia. Prima dell insorgere del diritto a prestazioni assicurative e fino a tre anni prima del pensionamento, l assicurato può effettuare riscatti fino a concorrenza delle prestazioni massime previste dal regolamento. I riscatti non sono ammessi in caso d incapacità lavorativa totale. In linea di principio il riscatto è possibile soltanto nel quadro delle disposizioni di cui all art. 60b OPP e a condizione che eventuali prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni siano stati rimborsati integralmente. L assicurato deve far pervenire alla CP-SSIC una dichiarazione scritta in tal senso. L importo massimo della somma di riscatto risulta dalla differenza tra le prestazioni regolamentari massime e il capitale di vecchiaia disponibile (cfr. tabelle di riscatto, allegati F e G). Va tenuto conto delle limitazioni di cui all art. 60a segg. OPP. 5 Le prestazioni che risultano da un riscatto non possono essere ritirate sotto forma di capitale prima di tre anni. Art. 0 Ammontare e utilizzazione dei contributi I contributi di rischio, per le spese amministrative e per la costituzione di riserve sono indicati negli allegati B-E. Il tasso contributivo è verificato annualmente dal Consiglio di fondazione e utilizzato per: l assicurazione per le prestazioni d invalidità e per le prestazioni in caso di decesso; l adeguamento delle relative rendite all evoluzione dei prezzi secondo l art. 0a cpv. ; la costituzione di riserve tecniche; le spese amministrative. Il contributo di risparmio dipende dall'età dell'assicurato (cfr. allegato B-E a seconda del piano previdenziale). Gli accrediti di vecchiaia sono versati sul conto individuale dell assicurato e fruttano interessi. L'età dell'assicurato determinante per il calcolo degli accrediti di vecchiaia risulta dalla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita. Per tutti gli assicurati si possono riscuotere, oltre ai contributi di rischio, contributi per: il fondo svizzero di garanzia secondo decisione del Consiglio federale; il finanziamento di indennità di rincaro; misure di risanamento (cfr. art. 9 cpv. ). Art. Informazione degli assicurati Ogni anno la CP-SSIC informa gli assicurati, mediante un certificato di assicurazione: sul diritto a prestazioni, il salario coordinato, l aliquota contributiva e l avere di vecchiaia; sull organizzazione e il finanziamento; sui membri dell organo paritetico. Il certificato di assicurazione è inviato in duplice copia al datore di lavoro. L originale va consegnato al dipendente. Art. Riscossione e pagamento dei contributi Almeno la metà del contributo è a carico del datore di lavoro. Il contributo del dipendente è trattenuto sul salario dal datore di lavoro. Il datore di lavoro versa alla CP-SSIC i suoi contributi e quelli dei dipendenti. L impresa aderente può versare i propri contributi (contributi del datore di lavoro) in favore degli assicurati e dei destinatari attingendo da riserve costituite a questo scopo. In tal caso la CP-SSIC tiene un conto «riserve per i contributi del datore di lavoro» in favore dell impresa. Su richiesta di un impresa aderente, la CP-SSIC può anche tenere fondi liberi riservati esclusivamente agli assicurati e ai destinatari dell impresa. Generalmente questi fondi liberi provengono da altri istituti di previdenza (ad es. fondi di previdenza) dell impresa aderente. A tal fine la CP-SSIC tiene un conto separato, denominato «fondi liberi», in favore degli assicurati e dei destinatari dell impresa. I fondi liberi possono esse- CP-SSIC Cassa pensioni Società Svizzera degli Impresari-Costruttori Pagina 7/9

8 re utilizzati per migliorare le prestazioni degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita. L impresa aderente e gli assicurati possono chiedere al Consiglio di fondazione che i contributi ordinari del datore di lavoro e dei dipendenti vengano temporaneamente ridotti e l importo mancante finanziato con i fondi liberi, a condizione che lo scopo previdenziale sia garantito, che siano considerati tutti i gruppi di destinatari e che si tenga conto adeguatamente della garanzia della protezione assicurativa in caso di libero passaggio. 5 Il Consiglio di fondazione fissa annualmente il tasso d interesse per la rimunerazione delle riserve per i contributi del datore di lavoro e il conto dei fondi liberi, esposte separatamente nel bilancio. Il tasso d interesse non può superare il rendimento annuo degli investimenti di capitale. È escluso un tasso d interesse negativo. C) Prestazioni Art. Prestazioni di vecchiaia Art. a Età di pensionamento ordinaria Il diritto alle prestazioni di vecchiaia è disciplinato dall'art. LPP. L'ammontare della rendita di vecchiaia risulta dall'avere di vecchiaia disponibile al momento in cui l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento, moltiplicato per l'aliquota di conversione vigente (cfr. allegato A n. ): l'aliquota di conversione dell'assicurazione obbligatoria secondo la LPP corrisponde a quella fissata dal Consiglio federale; per la parte sovraobbligatoria dell'assicurazione, l'aliquota di conversione è fissata dal Consiglio di fondazione (cfr. allegato A n. ). L'avere di vecchiaia è composto: degli accrediti di vecchiaia secondo gli allegati B-E versati a favore dell'assicurato nel periodo di adesione alla CP-SSIC; delle prestazioni d uscita e degli averi di libero passaggio apportati nonché dei riscatti e dei versamenti volontari effettuati, dedotti eventuali prelievi anticipati; degli interessi corrisposti sui suddetti importi. Le modalità e l ammontare della rimunerazione dell'avere di vecchiaia devono essere almeno conformi alle disposizioni del Consiglio federale. Il tasso d'interesse è fissato dal Consiglio di fondazione. Art. b Pensionamento anticipato Gli assicurati che non riscuotono prestazioni d invalidità (rendita e/o esenzione dal pagamento dei contributi) né una rendita transitoria della Fondazione FAR possono chiedere il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia al più presto cinque anni prima dell'età di pensionamento di cui all'art. a cpv., a condizione che rinuncino definitivamente all attività lucrativa. La richiesta deve essere inoltrata alla CP-SSIC al più tardi sei mesi prima. L'importo della rendita di vecchiaia dipende dall'avere di vecchiaia disponibile alla scadenza della prima rendita. La rendita di vecchiaia è calcolata in base a un'aliquota di conversione ridotta, determinata secondo principi attuariali ai sensi dell allegato A n.. L'importo del capitale di vecchiaia di un assicurato che usufruisce dell'opzione in capitale ai sensi dell'art. 0b cpv. corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento. Art. c Pensionamento differito Il pensionamento può essere differito al massimo fino al compimento del 70 anno d età per gli uomini e del 69 per le donne, a condizione che l assicurato continui a esercitare almeno in parte l attività lucrativa dopo aver raggiunto l età di pensionamento ordinaria. Prima di raggiungere l età di pensionamento ordinaria, l assicurato deve annunciare per iscritto alla CP- SSIC la sua intenzione di differire il pensionamento. Durante il periodo di differimento sono soppressi tutti i contributi di rischio, mentre i contributi di risparmio e le spese amministrative sono mantenuti. Se durante il periodo di differimento l assicurato diventa incapace al lavoro ai sensi del presente regolamento, non ha diritto a prestazioni d invalidità per l attività lucrativa assicurata, ma percepisce le prestazioni di vecchiaia ancora assicurate. In caso di decesso dell assicurato durante il periodo di differimento sono CP-SSIC Cassa pensioni Società Svizzera degli Impresari-Costruttori Pagina 8/9

9 esigibili le rendite per i superstiti e il capitale di decesso fino a concorrenza dell avere di vecchiaia disponibile, sempre che questo non serva per finanziare le rendite per i superstiti. Art. Prestazioni d invalidità Hanno diritto a prestazioni d invalidità le persone con un grado d invalidità di almeno il 0 % nel senso dell'ai e che erano assicurate presso la CP-SSIC all insorgere dell incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità. Sono fatti salvi gli art.6 e 7. L'obbligo alle prestazioni da parte della CP-SSIC inizia contemporaneamente a quello dell'assicurazione federale per l invalidità, ma al più presto quando cessa l obbligo di pagamento del salario da parte del datore di lavoro o con l esaurimento di eventuali indennità giornaliere per malattia pari almeno all'80 % del salario di cui è privato l assicurato, finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro. L obbligo alle prestazioni termina quando il grado d incapacità al guadagno è inferiore al 0 %, al decesso dell assicurato o al più tardi quando l assicurato raggiunge l età di pensionamento ordinaria (diritto a prestazioni di vecchiaia). L assicurato ha diritto: alla rendita d invalidità intera se, nel senso dell AI, è invalido per almeno il 70 %; a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 %; a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50 %; a un quarto di rendita se è invalido per almeno il 0 %. La rendita d invalidità annua finanziata secondo il principio del primato dei contributi (cfr. piani previdenziali, allegati B e D) risulta dall'avere di vecchiaia determinante che consta: dell avere di vecchiaia acquisito dall assicurato fino alla nascita del diritto alla rendita d invalidità; della somma degli accrediti di vecchiaia, senza gli interessi, per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell età di pensionamento ordinaria, calcolati in base all ultimo salario annuo assicurato vigente per l assicurato in caso di capacità al guadagno completa. La prestazione minima corrisponde alle prestazioni secondo la LPP. 5 La rendita d'invalidità è calcolata in base all avere di vecchiaia determinante con la stessa aliquota di conversione applicata per la rendita di vecchiaia (cfr. allegato A n. ). 6 In caso d incapacità lavorativa dell'assicurato di almeno il 0 % a seguito di malattia o infortunio per un periodo superiore a sei mesi, su richiesta motivata con certificato medico l'assicurazione è mantenuta senza obbligo contributivo proporzionalmente all incapacità lavorativa o al grado d'invalidità a partire dal settimo mese. I contributi sono a carico della CP-SSIC. L'esenzione dal pagamento dei contributi termina al decesso dell assicurato o al più tardi quando l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento ordinaria (diritto alle prestazioni di vecchiaia). 7 L assicurato che percepisce una rendita d'invalidità ha diritto a una rendita per figli equivalente alla rendita per orfani per ogni figlio che, in caso di decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfani. Per il calcolo della rendita per figli si applicano le stesse regole adottate per la rendita d'invalidità. Art. 5 Prestazioni per i superstiti Art. 5a Prestazioni per il coniuge superstite Al decesso dell assicurato o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d invalidità, il coniuge superstite ha diritto a una rendita se: deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio oppure; ha compiuto 5 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni. La rendita per il coniuge superstite è dovuta per la prima volta il giorno del mese successivo al decesso dell assicurato o del beneficiario della rendita di vecchiaia. È vitalizia, ma si estingue se il coniuge superstite si risposa. Sono fatti salvi gli art. 6 e 7. Al decesso di un assicurato, la rendita per il coniuge superstite è pari al 60 % della rendita d invalidità intera; al decesso di un pensionato, è pari al 60 % della rendita di vecchiaia. Il coniuge superstite che non soddisfa i requisiti di cui all'art. 5a cpv. ha diritto a una liquidazione in capitale unica pari a tre rendite vedovili annue. In caso di decesso prima dell'età di pensionamento, la liquidazione in capitale corrisponde almeno al 50 % dell'avere di vecchiaia disponibile al momento del decesso. Sono fatti salvi gli art. 6 e 7. CP-SSIC Cassa pensioni Società Svizzera degli Impresari-Costruttori Pagina 9/9

10 5 Al decesso di un assicurato divorziato, il coniuge divorziato è parificato al coniuge vedovo, sempre che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e che nella sentenza di divorzio sia stata assegnata al coniuge divorziato una rendita o una liquidazione in capitale in luogo di una rendita vitalizia. 6 Le prestazioni della CP-SSIC sono ridotte dell importo che, sommato alle prestazioni di altre assicurazioni, in particolare a quelle dell AVS /AI e del LAINF, supera la somma a cui il coniuge divorziato ha diritto in base alla sentenza di divorzio. Art. 5b Rendita per il convivente superstite Al decesso di un assicurato, il convivente superstite ha diritto a una rendita se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni: l assicurato deceduto non aveva ancora raggiunto l età di pensionamento; nessuno dei due conviventi era coniugato; i due conviventi non erano imparentati e non avevano affinità in linea discendente; il convivente superstite ha più di 5 anni e aveva convissuto ininterrottamente con l assicurato negli ultimi cinque anni antecedenti il decesso oppure al momento del decesso il convivente superstite conviveva con l assicurato e deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio comune. Per convivenza si intende una relazione stabile ed esclusiva tra due persone che convivono in un unione domestica comune. L assicurato deve informare la CP-SSIC in merito alla convivenza più presto quando sono soddisfatti i requisiti per avere diritto alle prestazioni (cinque anni di convivenza o figli comuni) servendosi del modulo messo a disposizione dalla CP-SSIC. La dichiarazione deve essere firmata da entrambi i conviventi e le firme devono essere autenticate da un notaio. Per il versamento di una rendita al convivente superstite è in ogni caso determinante la situazione al momento del decesso dell assicurato. L ammontare della rendita per il convivente superstite corrisponde alla rendita per il coniuge superstite secondo gli allegati B fino E. 5 Se il convivente superstite è di oltre 0 anni più giovane dell assicurato deceduto, la rendita viene ridotta del % della rendita completa per ogni anno o frazione d anno che eccede la differenza di 0 anni. 6 La rendita per il convivente è dovuta per la prima volta, il giorno del mese successivo al decesso dell assicurato. La rendita è vitalizia. Fatto salvo rimangono gli Art. 6 e 7. Se il convivente superstite si sposa o inizia una nuova convivenza, il diritto alla rendita si estingue. La CP-SSIC verifica periodicamente il diritto alla rendita. In caso di abusi può ridurre o sopprimere la rendita e chiedere eventualmente la restituzione degli importi percepiti indebitamente. 7 Se il beneficiario di una rendita per convivente percepisce una rendita per coniuge o convivente superstite di un assicurazione sociale o di un istituto di previdenza svizzero o estero (AVS/AI), tali prestazioni sono computate alla rendita da versare. Sono computati anche i pagamenti di mantenimento periodici risultanti da una sentenza di divorzio. La CP-SSIC può ridurre o sospendere la rendita per il convivente finché il beneficiario non fornisce alla Fondazione informazioni veritiere su tutti i redditi computabili. Art. 5c Rendita per orfani Hanno diritto a una rendita per orfani i figli dell assicurato e gli affiliati al cui sostentamento il defunto doveva provvedere. Al decesso di un assicurato, la rendita per orfani è pari al 0 % della rendita d'invalidità intera; al decesso di un pensionato, è pari al 0 % della rendita di vecchiaia. Il diritto alla rendita per orfani sorge con la morte dell assicurato e si estingue alla morte dell avente diritto o al compimento del 8 anno d età. Il diritto alla rendita per figli si estingue alla morte dell avente diritto o al compimento del 8 anno d età. Può estendersi oltre questo limite, ma al massimo fino al compimento del 5 anno d età: fino alla fine della formazione per i figli in formazione che non esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa a titolo principale; fino al raggiungimento della capacità di guadagno per i figli invalidi almeno al 70 %. Sono fatti salvi gli art. 6 e 7. CP-SSIC Cassa pensioni Società Svizzera degli Impresari-Costruttori Pagina 0/9

11 Art. 5d Capitale di decesso Se al decesso di un assicurato prima dell età di pensionamento ordinaria non sorge il diritto a una rendita per il coniuge o per il convivente superstite secondo gli art. 5a, b e c, viene versato un capitale di decesso. Gli aventi diritto sono: il coniuge superstite (cfr. art. 5a cpv. ); in mancanza di questo, le persone fisiche al cui sostentamento l assicurato ha provveduto in modo considerevole, oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con l assicurato durante i cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; in mancanza di queste, i figli dell assicurato deceduto che non hanno diritto a una rendita secondo l art. 5c; in mancanza di questi, i genitori dell assicurato. Se in un gruppo di aventi diritto vi sono più beneficiari, il capitale di decesso regolamentare è attribuito loro in parti uguali. In mancanza degli aventi diritto summenzionati, il capitale di decesso è devoluto alla CP-SSIC. In tal caso è esclusa ogni altra pretesa derivante dal diritto successorio. Il capitale di decesso corrisponde al 50 % dell'avere di vecchiaia disponibile al momento del decesso. Per il coniuge superstite corrisponde almeno a tre rendite vedovili annue (cfr. art. 5a cpv. ). Art. 6 Coordinamento con altre assicurazioni Fatte salve le disposizioni dell art. 6 cpv. -, le prestazioni della CP-SSIC sono corrisposte in più delle prestazioni delle assicurazioni sociali statali (AVS/AI, assicurazione contro gli infortuni, assicurazione militare). La CP-SSIC riduce le prestazioni di vecchiaia, d invalidità e per i superstiti se queste, aggiunte ad altri redditi conteggiabili secondo l'art. OPP, superano il 90 % del guadagno presumibilmente perso dall assicurato. Se l'avs/ai riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento d'integrazione dell'ai, la CP-SSIC riduce le sue prestazioni in misura corrispondente. Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare riduce una prestazione perché l avente diritto ha provocato l'evento assicurato per colpa propria, la CP-SSIC non compensa la riduzione della prestazione. Calcola le sue prestazioni secondo l'art. 6 cpv. senza considerare la riduzione delle prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare. 5 Sono fatti salvi in ogni caso l esenzione dal pagamento dei contributi secondo l art. cpv. 6 e il versamento del capitale di decesso secondo l art. 5d. Art. 7 Rapporto con terzi responsabili Gli aventi diritto a prestazioni per i superstiti o a prestazioni d invalidità sono tenuti a cedere i loro diritti nei confronti di terzi responsabili fino a concorrenza delle prestazioni dovute dalla CP-SSIC. La CP-SSIC può differire il pagamento delle prestazioni finché la cessione dei diritti non è stata effettuata. Art. 8 Compensazione con crediti La CP-SSIC esige la restituzione di prestazioni indebitamente percepite, con gli interessi. I crediti nei confronti di un assicurato o di un beneficiario di rendita ceduti alla Fondazione dall impresa aderente non possono essere compensati con prestazioni della CP-SSIC, a meno che non si tratti di contributi dovuti dall'assicurato. CP-SSIC Cassa pensioni Società Svizzera degli Impresari-Costruttori Pagina /9

12 Art. 9 Prestazioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro Art. 9a Ammontare della prestazione d uscita (prestazione di libero passaggio) Gli assicurati che escono dalla CP-SSIC prima che insorga un caso di previdenza hanno diritto a una prestazione d uscita secondo l'art. 5 della legge federale sul libero passaggio (LFLP). La prestazione corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile ai sensi dell'art. a cpv.. Per il calcolo comparativo secondo l'art. 7 LFLP sono dedotti i contributi secondo l art. 0 cpv. ed eventualmente secondo l art. 0 cpv.. Art. 9b Forma della prestazione d uscita Se l'assicurato inizia un nuovo rapporto di lavoro e aderisce quindi a un nuovo istituto di previdenza, la CP-SSIC versa la prestazione d'uscita a quest'ultimo. Se l'assicurato non aderisce a un nuovo istituto di previdenza, la prestazione d uscita è trasferita su un conto di libero passaggio o una polizza di libero passaggio, secondo le disposizioni dell'assicurato. Se la CP-SSIC non riceve una comunicazione scritta in tal senso, trasferisce la prestazione d uscita, compresi gli interessi, all'istituto collettore, non prima di sei mesi ma al più tardi due anni dopo l insorgere del caso di libero passaggio (art. cpv. LFLP). Per i dipendenti stagionali l assicurazione può essere sospesa alla fine della stagione con una notifica d uscita e riattivata all'inizio della stagione successiva con un nuovo annuncio. 5 o 6 Un assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d uscita se: lascia definitivamente la Svizzera; è fatto salvo l art. 5f LFLP; comincia un attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria l importo della prestazione d uscita è inferiore all importo annuo dei suoi contributi. Se l avente diritto è coniugato, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge. La CP-SSIC può esigerne la prova. Art. 0 Disposizioni comuni per le prestazioni Art. 0a Adeguamento delle rendite all evoluzione dei prezzi Le prestazioni minime secondo la LPP concernenti le rendite per i superstiti e le rendite d invalidità sono adeguate all evoluzione dei prezzi conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale. Il primo adeguamento è effettuato il gennaio successivo a un periodo triennale. La parte sovraobbligatoria delle rendite è adeguata analogamente nei limiti delle possibilità finanziarie della CP-SSIC. Il Consiglio di fondazione può adeguare, nei limiti delle possibilità finanziarie della CP-SSIC, le rendite di vecchiaia, le rendite per figli di pensionati e le rendite per il coniuge supersite dopo il raggiungimento dell età di pensionamento. Art. 0b Forma delle prestazioni Le prestazioni assicurative sono di regola assegnate come rendite. Il diritto alla rendita sussiste fino alla fine del mese in cui il beneficiario decede o in cui il diritto si estingue in virtù delle disposizioni del presente regolamento. Se la rendita di vecchiaia o invalidità risulta inferiore al 0 % della rendita minima di vecchiaia AVS nel caso di una rendita di vecchiaia o d invalidità, al 6 % nel caso di una rendita vedovile e al % nel caso di una rendita per figli, viene versata una liquidazione in capitale al posto della rendita. L'assicurato che gode di completa capacità di guadagno può esigere che il suo avere di vecchiaia gli sia versato del tutto o in parte sotto forma di capitale quando raggiunge l'età di pensionamento. All assicurato parzialmente invalido è versata solo la parte dell'avere di vecchiaia che corrisponde alla sua capacità di guadagno. 5 L'assicurato deve inoltrare alla CP-SSIC la dichiarazione concernente la liquidazione in capitale, allegando il consenso scritto del coniuge, almeno sei mesi prima del pensionamento ordinario o anticipato. Con la liquidazione in capitale si estingue ogni altro diritto nei confronti della CP-SSIC che risulta dalla parte corrispondente alla capacità di guadagno. La decisione presa è irrevocabile. CP-SSIC Cassa pensioni Società Svizzera degli Impresari-Costruttori Pagina /9

13 Art. 0c Riconoscimento del diritto / pagamento della rendita Le prestazioni sono corrisposte quando l'avente diritto ha inoltrato tutti i documenti richiesti dalla CP-SSIC per comprovare il suo diritto. Le rendite sono versate a cadenza trimestrale, all'inizio di ogni trimestre. L'avente diritto deve indicare una relazione di pagamento in Svizzera. Art. 0d Divieto di cessione I diritti nei confronti della CP-SSIC non possono essere ceduti né costituiti in pegno. È fatto salvo l art.. Art. Divorzio In caso di divorzio secondo la legge svizzera, il tribunale competente si pronuncia sul diritto del coniuge a una parte della prestazione di libero passaggio acquisita durante il matrimonio. Una sentenza di divorzio estera che stabilisce la ripartizione di averi previdenziali disponibili presso un istituto di previdenza svizzero deve essere dichiarata esecutiva dal giudice civile competente alla sede della Fondazione su richiesta dell assicurato. L'importo e l'utilizzazione della prestazione di libero passaggio sono definiti nella sentenza di divorzio passata in giudicato. Ne consegue una riduzione dell avere di vecchiaia, in primo luogo sull'eventuale parte sovraobbligatoria e, se necessario, anche sulla parte obbligatoria. Le prestazioni vincolate all'avere di vecchiaia sono ridotte proporzionalmente. L'assicurato può riscattare la prestazione di libero passaggio trasferita. Le sue prestazioni previdenziali aumenteranno in misura proporzionale. 5 Le prestazioni di libero passaggio apportate a seguito di divorzio sono destinate ad aumentare l'avere di vecchiaia. Art. Prestazioni nel quadro della promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Nel quadro della legge federale del 7 dicembre 99 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale,,l'assicurato può utilizzare i fondi della previdenza professionale per una proprietà d'abitazioni ad uso proprio, sempre che non sussista un esenzione dal pagamento dei contributi secondo l art. 8 cpv. 5 o non sia sopraggiunto un caso di previdenza. Sono considerate forme di promozione della proprietà d'abitazioni il prelievo anticipato e la costituzione in pegno di fondi previdenziali. La CP-SSIC fornisce all assicurato che ne fa richiesta le seguenti informazioni: capitale di previdenza disponibile per l acquisto di una proprietà; eventuale riduzione delle prestazioni per effetto di un prelievo anticipato o della realizzazione del pegno; possibilità per colmare le lacune previdenziali in caso di decesso o di invalidità a seguito del prelievo anticipato o della realizzazione del pegno; obbligo fiscale in caso di prelievo anticipato o di realizzazione del pegno; diritto alla restituzione delle imposte pagate e relative scadenze in caso di rimborso del prelievo anticipato o del ricavato della realizzazione del pegno. La decisione circa l'impiego dei fondi previdenziali o la forma di promozione della proprietà d'abitazioni spetta unicamente all'assicurato. La CP-SSIC fornisce le informazioni e le prestazioni previste a livello normativo dietro un contributo alle spese amministrative (cfr. allegato A n. 5). 5 Per le domande di prelievo anticipato o di costituzione in pegno di fondi previdenziali vanno utilizzati i documenti messi a disposizione dalla CP-SSIC (modulo di domanda, scheda informativa, contratto di prelievo anticipato), che comprendono tutti i dati necessari. 6 Gli assicurati coniugati devono presentare il consenso scritto del coniuge. La CP-SSIC può esigerne la prova. CP-SSIC Cassa pensioni Società Svizzera degli Impresari-Costruttori Pagina /9

14 Art. Osservanza delle disposizioni della LPP Per quanto non previsto da questo regolamento, la CP-SSIC applica le disposizioni vincolanti della LPP. D) Organizzazione e amministrazione Art. Consiglio di fondazione e amministrazione Il Consiglio di fondazione composto pariteticamente è l organo supremo della Fondazione. Dirige la fondazione, la rappresenta verso l esterno ed esegue tutti i compiti conferitigli in virtù della legge, dell atto di fondazione e dei regolamenti. Il Consiglio di fondazione può delegare singoli compiti e competenze a commissioni ad hoc composte pariteticamente. Il Consiglio di fondazione ha la competenza di emanare e modificare i regolamenti. Si pronuncia sui casi non disciplinati dai regolamenti. La Cassa di compensazione della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori è incaricata dell'amministrazione della CP-SSIC. La sede amministrativa adegua regolarmente gli allegati ai requisiti minimi della legge federale sulla previdenza professionale (LPP) e delle pertinenti ordinanze nonché alle decisioni del Consiglio di fondazione. Art. 5 Obbligo di conteggio e di pagamento La sede amministrativa fattura i contributi trimestralmente al datore di lavoro. I contributi vanno versati entro il 0 del mese successivo. In caso di ritardi nel versamento dei contributi sono dovuti interessi di mora. Per la riscossione dei contributi e gli interessi di mora si applicano per analogia le disposizioni dell assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. La CP-SSIC ha il diritto di delegare a terzi i controlli presso i datori di lavoro. Art. 6 Obbligo d informazione e di notifica I datori di lavoro, gli assicurati e gli aventi diritto devono fornire alla CP-SSIC informazioni complete e veritiere sulle circostanze determinanti per l assicurazione e trasmetterle tutti i documenti richiesti per la determinazione del diritto a prestazioni. Senza che ciò venga richiesto, devono essere notificati senza indugio alla CP-SSIC; da parte del datore di lavoro l'inizio e la fine del rapporto di lavoro con il modulo di annuncio e la notifica d uscita; ogni incapacità al guadagno superiore a sei mesi e ogni modifica del grado d incapacità al guadagno; ogni cambiamento dello stato civile di un assicurato. da parte dell assicurato e/o dell avente diritto ogni mutamento nelle condizioni personali che influisce sulle prestazioni esistenti, ad esempio ogni modifica del grado d invalidità; il nuovo matrimonio del coniuge; la fine della formazione di un figlio. La CP-SSIC declina ogni responsabilità per le conseguenze risultanti da una violazione degli obblighi di cui all art. 6 cpv.. Rispondono dei danni i datori di lavoro, gli assicurati e gli aventi diritto colpevoli. Art. 7 Trattamento dei dati L'assicurato autorizza la CP-SSIC a trasmettere a riassicuratori o altri assicuratori i dati personali necessari all attuazione della previdenza professionale. Nel caso in cui dovesse necessitare di prestazioni o in caso di assicurazione complementare, l'assicurato ha l'obbligo di liberare dal segreto professionale gli ospedali, i medici e le autorità competenti e di fornire loro, come pure a terzi incaricati dalla CP-SSIC, le informazioni necessarie per la determinazione delle prestazioni e dei contributi. CP-SSIC Cassa pensioni Società Svizzera degli Impresari-Costruttori Pagina /9

15 Se l'assicurato non collabora, le prestazioni o l assicurazione complementare possono essere sospese o rifiutate. Art. 8 Obbligo del segreto I membri del Consiglio di fondazione, i loro rappresentanti, il personale della sede amministrativa e gli eventuali periti consultati hanno l'obbligo di mantenere il segreto sulla situazione personale degli assicurati nonché sugli affari confidenziali di cui vengono a conoscenza. E) Disposizioni finali Art. 9 Equilibrio finanziario / copertura insufficiente La situazione finanziaria della CP-SSIC deve essere verificata periodicamente in base a principi attuariali. Il Consiglio di fondazione deve informare le imprese aderenti e l'autorità di vigilanza sul risultato di tali verifiche. In caso di copertura insufficiente secondo l'art. OPP, il Consiglio di fondazione stabilisce, in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale, misure adeguate per rimediarvi. Se necessario possono essere adeguati ai mezzi disponibili in particolare la rimunerazione degli averi di vecchiaia, il finanziamento e le prestazioni. Va osservato il principio di proporzionalità. Durante un periodo di copertura notevolmente insufficiente (grado di copertura inferiore al 90 % secondo l'art. OPP ), la CP-SSIC può, nel rispetto del principio di proporzionalità, riscuotere contributi dagli assicurati e dalle imprese aderenti per riassorbire l importo scoperto e fissare un tasso d'interesse inferiore al minimo legale per la rimunerazione degli averi di vecchiaia LPP. Il contributo dell impresa aderente deve essere almeno equivalente alla somma dei contributi degli assicurati. Il contributo dei beneficiari di rendita può essere prelevato soltanto sulla parte della rendita che, negli ultimi dieci anni precedenti l introduzione della misura, è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari; tale contributo non può essere prelevato sulle prestazioni minime ai sensi della LPP. L'importo della rendita nel momento in cui sorge il diritto alla rendita rimane in ogni caso garantito. Il contributo dei pensionati è compensato con le rendite correnti. In caso di copertura insufficiente secondo l art. OPP, il Consiglio di fondazione deve informarne l autorità di vigilanza, le imprese aderenti, gli assicurati e i beneficiari di rendita e indicare le misure definite in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale. Art. 0 Risoluzione del contratto di adesione / liquidazione parziale In caso di risoluzione del contratto di adesione o in caso di liquidazione parziale ai sensi dell'art. 5b LPP e dell'art. LFLP, ai dipendenti uscenti è versata la prestazione d'uscita secondo l'art. a cpv., in caso di liquidazione parziale, la parte di fondi liberi cui hanno diritto. Da questi importi sono dedotti i costi della liquidazione o l eventuale quota di partecipazione al deficit. Il caso di liquidazione parziale è applicabile il pertinente regolamento della CP-SSIC, che disciplina anche le condizioni e la procedura per la liquidazione parziale. Art. Foro competente Il foro è la sede o il domicilio svizzero del convenuto o la sede dell impresa presso la quale l assicurato è stato assunto. Tutte le controversie derivanti dall applicazione del presente regolamento sottostanno al diritto svizzero. Art. Disposizioni transitorie Per le persone assicurate nell'assicurazione complementare il dicembre 996 restano garantiti i diritti acquisiti per le prestazioni assicurate e per il loro finanziamento ai sensi del regolamento del gennaio 990. Per le persone che percepivano una rendita il dicembre 005, la rendita e le eventuali prestazioni per i superstiti che ne risultano continuano ad essere versate esclusivamente in virtù delle disposizioni vigenti a tale data. CP-SSIC Cassa pensioni Società Svizzera degli Impresari-Costruttori Pagina 5/9

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