COMUNE DI CROTONE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

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1 COMUNE DI CROTONE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione n 65 del , esecutiva il Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del , esecutiva il Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del , esecutiva il ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ C.C. n. 71 del (cimitero monumentale) Vedi delibera GC n. 22/2001 (individuazione area caduti in guerra) ^^^^^^^^^^^^^ - vedi delibera GC n. 20/2000 (graduatoria concessione cappelle ed edicole funerarie cimitero cittadino) - vedi delibera GC n. 10/2003 ( indirizzi per assegnazione cappelle ed edicole funerarie) - vedi determina n. 934/2004 (bando pubblico assegnazione edicole funerarie cimitero Papancie) I N D I C E DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 -Finalità. Art. 2 -Competenze del servizio. Art. 3 -Responsabilità. Art. 4 -Atti a disposizione del pubblico. CAPO I -DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI. Art. 5 -Dichiarazione di morte. Art. 6 -Denuncia della causa di morte. 1

2 Art. 7 -Comunicazione decessi dovuti a reati. Art. 8 -Medico necroscopo. Art. 9 -Rinvenimento parti di cadavere. Art.10 -Autorizzazione alla sepoltura. Art.11 -Nati morti e prodotti abortivi. CAPO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI. Art.12 -Periodo di osservazione. Art.13 -Periodo di osservazione casi di morte improvvisa o apparente. Art.14 -Periodo di osservazione casi di morte per malattie infettive. Art.15 -Disposizione della salma durante il periodo di osservazione. CAPO III- DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI. Art.16 -Locali per osservazione cadaveri. Art.17 -Obitori. Art.18 -Depositi ed obitori speciali. Art.19 -Osservazione salme di persone cui sono somministrati nuclidi radioattivi. Art.20 -Celle frigorifere per la conservazione cadaveri. CAPO IV - FERETRI Art.21 - Deposizione cadavere nel feretro. Art.22 - Obbligo del feretro individuale. Art.23 - Caratteristiche dei feretri per inumazione. Art.24 - Caratteristiche feretri per tumulazione. Art.25 - Fornitura gratuita di feretri. CAPO V - TRASPORTO CADAVERI Art.26 - Trasporti funebri. Art.27 - Classificazione dei servizi di trasporto funebre. Art.28 - Trasporti gratuiti e a pagamento - Tariffe. Art.29 - Diritto fisso comunale per trasporti funebri. Art.30 - Trasporto cadaveri prima del periodo di osservazione. Art.31 - Trasporto cadaveri deceduti per malattie infettive. Art.32 - Carri funebri. Art.33 - Rimesse funebri. Art.34 - Orario per il trasporto. Art.35 - Trasporto cadaveri. Art.36 - Trasporto cadaveri fuori dal cimitero. Art.37 - Trasporto morti per malattie infettive. 2

3 Art.38 - Trasporto salme per cremazione. Art.39 - Trasporto salme all'estero o dall'estero. Art.40 - Norme generali per i trasporti. Art.41 - Feretri speciali per trasporto in altro comune. Art.42 - Trasporto salme in periodi diversi. Art.43 - Autorizzazione al trasporto. Art.44 - Trasporto cadaveri destinati allo studio. Art.45 - Trasporto ossa o resti umani. CAPO VI - RISCONTRO DIAGNOSTICO. Art.46 - Riscontro diagnostico. Art.47 - Riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività. Art.48 - Comunicazioni su riscontri diagnostici. CAPO VII - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO. Art.49 - Rilascio cadaveri a scopo di studio. Art.50 - Rilascio ossa a scopo di studio. CAPO VIII -PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO Art.51 - Prelievo parti di cadaveri. CAPO IX - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE. Art.52 - Autopsie. Art.53 - Trattamenti per l'imbalsamazione. Art.54 - Imbalsamazione cadaveri portatori di radioattività. Art.55 - Trattamento antiputrefattivo. CAPO X - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI. Art.56 - Cimiteri. Art.57 - Destinazione cimiteri Art.58 - Gestione Cimiteri Art.59 - Servizio di custodia Art.60 - Registri cimiteriali. 3

4 CAPO XI - COSTRUZIONE DEI CIMITERI. PIANI CIMITERIALI. DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI. Art.61 - Planimetrie cimiteri. Art.62 - Progetti di ampliamento. Art.63 - Relazione tecnico-sanitaria. Art.64 - Zona di rispetto. Art.65 - Superficie dei lotti Art.66 - Superficie dei lotti Art.67 - Servizi igienici cimitero. Art.68 - Recinzione Art.69 - Aree concesse a sepolture private Art.70 - Sepolture private. CAPO XII - CAMERA MORTUARIA. Art.71 - Camera mortuaria. Art.72 - Caretteristiche camera mortuaria CAPO XIII - SALA PER AUTOPSIE. Art.73 - Sala per autopsie. CAPO XIV - OSSARIO COMUNE Art.74 - Ossario comune CAPO XV - INUMAZIONE Art.75 - Campi di inumazione Art.76 - Divisione campi inumazione. Art.77 - Fosse di inumazione. Art.78 - Caratteristiche fosse. Art.79 - Profondità fosse. Art.80 - Fosse inumazione cadaveri di bambini. Art.81 - Caratteristiche casse per inumazione. CAPO XVI - TUMULAZIONE. Art.82 - Tumulazioni. Art.83 - Caratteristiche casse per tumulazione. CAPO XVII - CREMAZIONE. Art.84 - Cremazione cadaveri. 4

5 CAPO XVIII - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE. Art.85 - Esumazione ordinarie. Art.86 - Esumazioni straordinarie. Art.87 - Periodo per le esumazioni Art.88 - Ossa provenienti da esumazione. Art.89 - Estumulazioni ordinarie. Art.90 - Divieto di riduzione salme tumulate. Art.91 - Estumulazioni straordinarie. Art.92 - Norme per le estumulazioni. CAPO XIX - CONCESSIONI SEPOLTURE PRIVATE Art.93 - Sepolture private. Art.94 - Concessionari. Art.95 - Concessioni a collettività, enti o istituzioni. Art.96 - Modalità di concessione. Art.97 - Vigilanza del Sindaco. Art.98 - Durata e decorrenza delle concessioni. Art.99 - Decadenza della concessione. Art Effetti della decadenza o scadenza della concessione. Art Progetti per sepolture private. Art Manutenzione delle sepolture private. Art Sepolture private abbandonate. Art Revoca delle concessioni. Art Effetti della revoca delle concessioni. Art Concessioni anteriori al DPR 803/75. CAPO XX - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI. Art Soppressione cimiteri. CAPO XXI - REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI. Art Reparti speciali. CAPO XXII - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI. Art Sepolcri privati fuori dal cimitero. CAPO XXIII - POLIZIA INTERNA CIMITERI. Art Orario apertura. Art Divieto d'ingresso. 5

6 Art Riti religiosi. Art Circolazione di veicoli. Art Divieti speciali. Art Epigrafi. Art Ricordi e omaggi floreali. Art Divieto di coltivazione. Art Pulizia interna. Art Esecuzione lavori da parte dei concessionari. Art Recinzione aree. Art Trasporto materiale. Art Orario di lavoro. Art Vigilanza e collaudo. CAPO XXIV - PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI. Art Addetti ai cimiteri. Art Custode. Art Compiti necroforo. Art Doveri specifici personale cimitero. CAPO XXV - DISPOSIZIONI VARIE. Art Decesso su navi o aeromobili. Art Imprese pompe funebri:funzioni. Art Imprese pompe funebri: divieti. CAPO XXVI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE. Art Prescrizioni Ministero della Sanità. Art Sanzioni. Art Abrogazione norme precedenti. Art Concessioni pregresse per tombe di famiglia. Art Sepolture private pregresse. Art Decadenza concessioni pregresse. Art Norma di rinvio. Art Decorrenza. TABELLA A. - TRASPORTI FUNEBRI - CATEGORIE. TABELLA B. - TARIFFE - SERVIZI. TABELLA C. - TARIFFE CONCESSIONI. CAPITOLATO APPALTO SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI 6

7 Art.1 - Oggetto dell'appalto. Art.2 - Durata e modalità dell'appalto. Art.3 - Canone dell'appalto Art.4 - Revisione delle tariffe Art.5 - Pagamento del canone Art.6 - Cauzione definitiva-contratto Art.7 - Contratto Art.8 - Domicilio dell'appaltatore Art.9 - Automezzi e locali Art.10 - Tariffe Art.11 - Pagamento dei servizi funebri Art.12 - Rendiconti Art.13 - Svolgimento dei servizi Art.14 - Traporti fuori Comune Art.15 - Trasporti gratuiti Art.16 - Personale Art.17 - Osservanza dei contratti collettivi. Art.18 - Obblighi assicurativi. Art.19 - Obblighi del personale. Art.20 - Infortuni e danni. Art.21 - Servizi affini. Art.22 - Penalità. Art.23 - Risoluzione del contratto per inadempienza. Art.24 - Controversia fra utenti ed appaltatore. Art.25 - Controversie con il Comune Art.26 - Divieto di subappalto Art.27 - Costituzione in mora. Art.28 - Spese a carico dell'appaltatore. Art.29 - Domicilio dell'appaltatore Art.30 - Gestione provvisoria Art.31 - Titolo di preferenza Art.32 - Riscatto del servizio 7

8 C O M U N E D I C R O T O N E R E G O L A M E N T O D I P O L I Z I A M O R T U A R I A ( D.P.R , n.285 ) DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art.1 Finalità Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare e coordinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia mortuaria dei cimiteri di Crotone, in armonia con il D.P.R , n.285 e con ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia. Art.2 Competenze del servizio Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono esercitate dal Sindaco, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministero dell'interno, del Ministero della Sanità e dell'autorità Giudiziaria. Il Sindaco esercita le funzioni inerenti la Polizia Mortuaria, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio di Igiene Pubblica e del Coordinatore Sanitario dell'u.s.s.l. n.16, per quanto di competenza. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali anche in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui all'art. 51 della legge , n Ai sensi del sopra citato articolo 51, spetta ai dirigenti l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti siano compiuti nell'osservanza del presente Regolamento. Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal Regolamento spettano ai dirigenti, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.32 della legge , n.142. Art.3 Responsabilità Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati. 8

9 Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente. Art.4 Atti a disposizione del pubblico Presso i cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico: a)-copia del presente Regolamento comunale; b)-il registro di cui all'art.59 del presente regolamento; c)-copia della planimetria del cimitero in scala 1:500 (art.54 del DPR , n.285). d)-copia dei provvedimenti sindacali con cui siano regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie; e)-ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della legge , n.241; f)-il registro dei reclami e delle osservazioni. 9

10 CAPO I DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI. Art.5 Dichiarazione di morte La morte di una persona deve essere dichiarata all'ufficiale di Stato Civile entro le 24 ore dal decesso. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o, in mancanza, da persona informata del decesso. Se la morte è avvenuta fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne siano informate. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dell'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine di cui sopra, all' Ufficiale di stato civile. Art.6 Denuncia della causa di morte Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5, i medici, a norma dell'art.103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, R.D ,n.1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune ne dà immediata comunicazione all'unità Socio Sanitaria Locale. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R ,n.185. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del DPR , n.185. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'istituto nazionale di statistica. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune all'autorità Sanitaria Locale. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una USSL diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima invia copia della scheda di morte all'ussl di residenza. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ussl deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni comune incluso nel suo territorio comunale contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 del presente articolo si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di 10

11 autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt.48 e 52. Art.7 Comunicazione decessi dovuti a reati Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Art.8 Medico necroscopo Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art.141 del R.D ,n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dall'ussl. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore Sanitario dell'ussl che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del codice penale. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art.141. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt , e comunque non dopo le 30 ore. Art.9 Rinvenimento parti di cadavere Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ussl. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria l'ussl incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla- osta per la sepoltura. Art.10 Autorizzazione alla sepoltura L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art.141 del R.D , n.1238, sull'ordinamento dello stato civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art.9 Art.11 Nati morti e prodotti abortivi 11

12 Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del R.D , n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ussl. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla USSL accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto. CAPO II PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI. Art.12 Periodo di osservazione Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge , n.644 e successive modificazioni. Art.13 Periodo di osservazione casi di morte improvvisa o apparente Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art.12. Art.14 Periodo di osservazione casi di morte per malattie infettive Nei casi la cui morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario dell'ussl, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Art.15 Disposizione della salma durante il periodo di osservazione 12

13 Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettivadiffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Coordinatore Sanitario dell'ussl adotta le misure cautelative necessarie. CAPO III DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI. Art.16 Locali per osservazione cadaveri Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione, vegliate a cura della famiglia. In apposito locale dei cimiteri, distinto dall'obitorio, per il prescritto periodo di osservazione, devono essere ricevute le salme di persone : a)-morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; b)-morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; c)-ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. Art.17 Obitori I cimiteri devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali: a)-mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; b)-deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienicoconservativo; c)-deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria, o trattamento igienico-conservativo dei cadaveri portatori di radioattività. Art.18 Depositi ed obitori speciali Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione od obitori presso ospedali o altri istituti sanitari, ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. 13

14 Art.19 Osservazione salme di persone cui sono somministrati nuclidi radioattivi Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dell'ussl in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del DPR , n.185. Art.20 Celle frigorifere per la conservazione cadaveri L'USSL individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri. Nel caso in cui l'obitorio e/o il deposito di osservazione vengano individuati nell'ambito di una struttura ospedaliera, l'onere di allestimento ed esercizio grava sul Comune; Le celle frigorifere devono essere non meno di cinque. CAPO IV FERETRI Art.21 Deposizione cadavere nel feretro Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro. Il cadavere deve essere vestito o avvolto in un lenzuolo. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. rt.22 Obbligo del feretro individuale Ogni feretro non può contenere che una sola salma. Soltanto la madre e il neonato, morti all'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. Art.23 Caratteristiche dei feretri per inumazione I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione devono essere di legno. Lo spessore delle tavole della cassa non deve essere inferiore a 2 cm. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel 14

15 numero di cinque nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con idoneo mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collanti di sicura e duratura presa. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della cassa. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore della Sanità. Art.24 Caratteristiche feretri per tumulazione Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm, Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con mastice idoneo. Sia la cassa di legno, sia quella di metallo, debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. 15

16 Art.25 Fornitura gratuita di feretri Il Comune fornisce gratuitamente il feretro per inumazione in fossa comune per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno viene stabilito previo accertamento da parte della Polizia Municipale. CAPO V TRASPORTO CADAVERI Art.26 Trasporti funebri Il Comune assume con diritto di privativa il servizio dei trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale. Al medesimo servizio vi provvede mediante concessione a terzi, secondo le modalità stabilite nel capitolato d'appalto allegato al presente regolamento e del quale forma parte integrante e contestuale. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue in carro chiuso. Art.27 Classificazione dei servizi di trasporto funebre Le caratteristiche dei trasporti funebri in relazione alla natura dei carri e dei feretri e dei relativi addobbi, sono quelle risultanti dalla classificazione di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, del quale forma parte integrante e contestuale. Il trasporto deve comunque essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. L'USSL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità. Art.28 Trasporti gratuiti e a pagamento - Tariffe I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti: a)-sono a pagamento, secondo la tariffa di cui alla tabella B allegata al presente regolamento e stabilita in relazione alla categoria del servizio, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali. 16

17 b)-sono a carico del Comune i trasporti di salme per le persone non in grado di sostenere la spesa, previo accertamento da parte della Polizia Municipale, e sempre che la salma debba essere inumata e il trasporto avvenga nella forma ordinaria più semplice. E' escluso dalla tariffa di cui al comma precedente il costo del feretro. Le tariffe sono determinate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. Art.29 Diritto fisso comunale per trasporti funebri Per i trasporti funebri dal Comune ad altro Comune o all'estero, o viceversa, da effettuarsi con carri destinati al trasporto di salme su strada, è dovuta al Comune, da parte dell'impresa funebre, sia alla partenza che all'arrivo, un diritto fisso, nella misura prevista nella citata tabella B. Art.30 Trasporto cadaveri prima del periodo di osservazione Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Art.31 Trasporto cadaveri deceduti per malattie infettive Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'ussl dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale. Art.32 Carri funebri I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile. Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'ussl, che deve controllare almeno una volta l'anno lo stato di manutenzione. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere, a richiesta, 17

18 esibito agli organi di vigilanza. Art.33 Rimesse funebri Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme stabilite dall'amministrazione Comunale. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e dalle relative attrezzature è accertata dal Coordinatore sanitario dell'ussl. Art.34 Orario per il trasporto Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonchè il luogo e le modalità di sosta delle salme in transito. Art.35 Trasporto cadaveri L'incarico del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero. Art.36 Trasporto cadaveri fuori dal cimitero Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni. Art.37 Trasporto morti per malattie infettive Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 36 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli artt. 24 e 41 seguendo le prescrizioni degli artt. 31 e 42. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli artt. 39 e 40 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive- 18

19 diffusive di cui all'elenco previsto dal comma 1. Art.38 Trasporto salme per cremazione Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art.36 Art.39 Trasporto salme all'estero o dall'estero Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino , approvata e resa esecutiva in Italia con R.D , n.1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni cui all' art.27 del DPR 285/90. Nel secondo caso si applicano le prescrizioni cui agli artt. 28 e 29 dello stesso decreto. In entrambi, nei casi di morti per malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato. Art.40 Norme generali per i trasporti Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio secondo le prescrizioni di cui al precedente art.24. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art.37 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno. Art.41 Feretri speciali per trasporto in altro comune Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art.24, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro. 19

20 Art.42 Trasporto salme in periodi diversi Per il trasporto di cui all'art.40, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione. Art.43 Autorizzazione al trasporto L'incaricato al trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso. Art.44 Trasporto cadaveri destinati allo studio Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche si eseguoono le norme degli articoli precedenti. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio per i trasporti funebri incaricato, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco. Art.45 Trasporto ossa o resti umani Il trasporto di ossa umane o di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt.36 e 39 non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme di cui agli artt. 36 e 39. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto. Se le ossa e i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del 20

21 defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti. CAPO VI RISCONTRO DIAGNOSTICO. Art.46 Riscontro diagnostico Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge ,n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonchè i cadaveri delle persone decedute nell'ospedale, nelle cliniche e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici. Il Coordinatore Sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto. Art.47 Riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli artt. 6,69 e 74 del DPR , n.185, in quanto applicabili. Art.48 Comunicazioni su riscontri diagnostici I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal Direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.6. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art.6, comma 7. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle leggi sanitarie, R.D , n.1265 e successive modifiche. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria. 21

22 CAPO VII RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO. Art.49 Rilascio cadaveri a scopo di studio Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt e 43 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR ,n.285. Art.50 Rilascio ossa a scopo di studio Il Coordinatore sanitario dell'ussl, su richiesta scritta di direttori di sale anatomiche, può autorizzare la consegna ad istituti universitari di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri. E' vietato il commercio di ossa umane. CAPO VIII PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO Art.51 Prelievo parti di cadaveri Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto concerne l'accertamento della morte, segue le norme della legge , n.644 e successive modificazioni. CAPO IX AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE. Art.52 Autopsie Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore 22

23 Sanitario dell'u.s.s.l. o delle U.S.S.L. interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.6. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda. Quando come causa di morte risulti una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'u.s.s.l. competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle leggi sanitarie,r.d , n 1265 e successive modifiche. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art.47. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dalla autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato,il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria. Art.53 Trattamenti per l'imbalsamazione I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Coordinatore Sanitario dell'u.s.s.l., da medici legalmenti abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di: a)-una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà; b)-distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Art. 54 Imbalsamazione cadaveri portatori di radioattività L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt.6, 69 e 74 del D.P.R , n. 185, in quanto applicabili. Art.55 Trattamento antiputrefattivo Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.42 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt.12,13,14. 23

24 CAPO X DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI. Art.56 Cimiteri Il Comune di Crotone è dotato di due cimiteri: uno per il capoluogo e uno per la frazione di Papanice. A norma dell'art. 337 del T.U., delle leggi sanitarie, R.D , n.1265, i due cimiteri sono dotati di un reparto a sistema di inumazione. La parte del cimitero del capoluogo indicata, usualmente, come vecchio cimitero e delimitata dalla piantina allegata viene dichiarata cimitero storico monumentale. Art.57 Destinazione cimiteri Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione : a)-i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b)-i cadaveri delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; c)-i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una selpotura privata esistente nei cimiteri comunali; d)-i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.11; e)-i resti mortali delle persone sopra elencate. Art.58 Gestione Cimiteri La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che li esercita a mezzo del Dirigente l'ufficio Tecnico Comunale. Il Coordinatore Sanitario dell'u.s.s.l. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Art.59 Servizio di custodia Presso i cimiteri comunali è assicurato un servizio di custodia. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sè l'autorizzazione di cui all'art.10; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare: 24

25 a)-le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, l'età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.10, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento; b)-le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti; c)-le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero e del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco; d)-qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri. Art.60 Registri cimiteriali I registri indicati nell'art.59 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia. CAPO XI COSTRUZIONE DEI CIMITERI. PIANI CIMITERIALI.DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI. Art.61 Planimetrie cimiteri Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state approntate modifiche ed ampliamenti. Art.62 Progetti di ampliamento I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie vigenti. Art.63 Relazione tecnico-sanitaria 25

26 La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura. Tale relazione deve contenere la descrizione della area, delle vie d'accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonchè impianti tecnici. Art.64 Zona di rispetto Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie, R.D , n e successive modificazioni. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto,nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a metri 100. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque con il più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione. Art.65 Superficie dei lotti La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per il periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione,occorre tenere presenti anche le inumazione effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art.89.si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni. Art.66 Superficie dei lotti 26

27 Nell'area di cui all'art.65, non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato: a)-alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private; b)-a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio. c)-alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero; d)-a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione. Art.67 Servizi igienici cimitero Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto ai cimiteri. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri. Art.68 Recinzione Il cimitero deve essere recintato, lungo il perimetro, da un muro avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna. Art.69 Aree concesse a sepolture private Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo le norme e le condizioni stabilite dall'amministrazione Comunale. Art.70 Sepolture private Le sepolture private possono consistere: a)-nell'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione della durata di 15 o, in alternativa, della durata di 30 anni dalla data della sepoltura; b)-nell'uso temporaneo di sepolture in campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, della durata di 30 anni dalla data della concessione; c)-nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 30 anni. Il termine decorre dalla data di concessione. Detto termine non si applica per le concessioni 27

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