REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI
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- Ferdinando Maggio
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1 CITTÀ DI RECCO Provincia di Genova (DECORATA DI MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RINVENUTI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15/04/2010 1
2 Articolo 1 Norme di riferimento 1) Art. 927 del Codice Civile-Cose ritrovate: chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento. 2) Art. 928 del Codice Civile-Pubblicazione del ritrovamento: il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell Albo Pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta. 3) Art. 929 del Codice Civile-Acquisto di proprietà della cosa ritrovata: trascorso un anno dall ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa mobile, oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse. 4) Art. 930 del Codice Civile-Premio dovuto al ritrovatore: il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede le diecimila Lire (5,16 Euro), il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento. 5) Art. 931 del Codice Civile-Equiparazione del possessore o detentore al proprietario: agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore ed il detentore. Articolo 2 Oggetto del regolamento 1) II presente regolamento disciplina le funzioni che il Codice Civile attribuisce al Sindaco in materia di oggetti smarriti e ritrovati da terzi in qualunque circostanza nel territorio comunale di Recco. 2) Ai sensi del vigente regolamento è attribuita al Comando Polizia Locale la competenza in materia di oggetti rinvenuti. Articolo 3 Ambito d applicazione 1) Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli oggetti smarriti ritrovati e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario. 2) Le norme del presente regolamento non si applicano: a) ai veicoli a motore; b) ad eventuali armi, munizioni ed esplosivi la cui accettazione è di esclusiva competenza dell Autorità di Pubblica Sicurezza o dell Arma dei Carabinieri; c) agli oggetti palesemente abbandonati perché fuori uso o aventi valore di mero rottame. 2
3 Articolo 4 Accettazione e registrazione degli oggetti 1) Ogni oggetto depositato presso il Comando Polizia Locale è accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione dell oggetto stesso, il luogo e le circostanze del ritrovamento. 2) Al ritrovatore, fosse anch esso un Pubblico Ufficiale nell espletamento delle proprie mansioni, viene rilasciata, come ricevuta, copia del verbale di consegna dell oggetto ritrovato. 3) Gli oggetti consegnati sono iscritti in ordine cronologico e rubricati progressivamente in un apposito registro sul quale vanno annotate tutte le operazioni inerenti l oggetto ritrovato. 4) Non vengono registrati i portafogli vuoti, gli occhiali, le chiavi e le agende anonime. Queste tipologie di oggetti rimarranno informalmente depositati presso il Comando Polizia Locale per sessanta giorni a disposizione di chi, avendone titolo, volesse provvedere al loro ritiro, dopodiché verranno distrutti. 5) Il Comando Polizia Locale non risponde di eventuali danni verificatisi prima della consegna, ne è tenuto alla manutenzione dell oggetto, salvo questa non sia necessaria per prevenire danni all Amministrazione Comunale od alle sue strutture. Articolo 5 Deposito Oggetti 1) Gli oggetti vengono depositati e custoditi all interno della cassaforte del Comando Polizia Locale il cui Comandante ne ha la disponibilità. Articolo 6 Oggetti deperibili, nocivi o sospetti tali 1) I beni deperibili, per i quali non sia possibile individuare il proprietario in tempo utile per l integrale restituzione e che il ritrovatore non intende trattenere, possono essere distrutti entro il termine di settantadue ore dall avvenuto deposito facendone menzione sul registro. 2) Analogamente si può procedere alla procedura di cui al punto a del presente articolo nel caso ricorrano motivazioni di igiene, di pubblica incolumità o di tutela della salute degli incaricati. 3) Al fine di evitare il deposito di sostanze nocive o beni deteriorabili, gli operatori del Comando Polizia Locale verificano sempre il contenuto dell oggetto, provvedono inoltre all apertura di borse o valigie anche se chiuse a chiave. Articolo 7 3
4 Restituzione di documenti od oggetti riconducibili al proprietario 1) Quando i documenti o gli oggetti riconducibili al proprietario consegnati fanno riferimento a persone residenti nel Comune di Recco non immediatamente rintracciabili, gli operatori del Comando Polizia Locale inviano comunicazione agli interessati, secondo le modalità ritenute più idonee. Qualora gli intestatari non siano reperibili o non si curino, seppur avvertiti, del ritiro, i documenti sono rispediti all Ufficio emittente dopo un periodo di giacenza di novanta giorni. I documenti e le tessere senza nessun valore legale verranno distrutte dopo un periodo di giacenza di trenta giorni. 2) I documenti di residenti di altri Comuni vengono spediti per competenza al Sindaco del Comune risultante dal documento ritrovato, a mezzo raccomandata A/R, unitamente a portafogli o borsellini se di dimensioni ridotte. 3) Se tali documenti sono contenuti in borse o zaini con altri oggetti, questi vengono trasmessi nei modi di cui al comma 2) del presente articolo, unitamente alla comunicazione dell avvenuto ritrovamento e di deposito degli oggetti rimasti presso i locali del Comando Polizia Locale 4) L interessato può ritirare quanto di sua proprietà direttamente oppure incaricando altra persona munita di delega su carta semplice e corredata della fotocopia di un documento d identità del delegante. 5) qualora l interessato ne faccia esplicita richiesta scritta, trasmessa al Comando Polizia Locale anche a mezzo fax, gli oggetti in giacenza possono essere spediti con spese a carico del destinatario. 6) I documenti appartenenti ai cittadini stranieri sono inviati alle rappresentanze Consolari od alle Ambasciate. Articolo 8 Pubblicità del ritrovamento, restituzione al proprietario, spese, premio al ritrovatore ed acquisto della proprietà da parte del ritrovatore 1)La pubblicazione del ritrovamento dell oggetto avviene secondo quanto è disciplinato dal Codice Civile-Libro III-Titolo II-Capo III-Sezione 1- Articolo 928, nonché mediante apposito avviso sul sito web del Comune. 2)Gli oggetti ritrovati vengono restituiti al legittimo proprietario, al suo legale rappresentante od a persona munita di delega corredata da una copia di un valido documento d identità del delegante. Il proprietario, al momento del ritiro, deve fornire una descrizione dell oggetto e presentare copia dell eventuale denuncia di furto o smarrimento. 3) Come previsto dall articolo 929, ultimo comma del Codice Civile, l Amministrazione Comunale si riserva di chiedere al proprietario od al ritrovatore, anteriormente alla riconsegna dell oggetto, le spese eventualmente occorse. 4) Il proprietario è tenuto a corrispondere al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, il premio previsto dall articolo 930 del Codice Civile; il Comando Polizia Locale rimane in ogni caso estraneo ai rapporti che potrebbero scaturire, ai sensi dell articolo 930 C.C., tra proprietario e ritrovatore. 4
5 5) Le disposizioni sul premio al ritrovatore non sono applicate ai Pubblici Ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi per cose ritrovate durante l esercizio delle loro attività. 6) Dopo un anno dall ultimo giorno della pubblicazione, senza che il proprietario si sia presentato a reclamare l oggetto, il ritrovatore acquista la proprietà della cosa ritrovata, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita. Il ritrovatore dovrà effettuare il ritiro entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell avviso trasmessogli tramite raccomandata A/R; qualora il ritrovatore non provveda entro i termini previsti al ritiro dell oggetto, lo stesso diventerà proprietà dell Amministrazione Comunale. Le cose divenute così proprietà del Comune potranno: a) essere alienate tramite asta pubblica o procedura negoziata ed il loro prezzo devoluto ad associazioni od enti vari di beneficienza e senza fini di lucro, giudicati meritevoli in seduta di Consiglio Comunale; b) essere destinate gratuitamente, qualora abbiano valore strumentale, ad uffici dell Amministrazione Comunale, ad associazioni od enti vari di beneficienza e senza fini di lucro giudicati meritevoli in seduta di Consiglio Comunale; c) Essere eliminate qualora fossero inutilizzabili. 7) La stima degli oggetti di valore verrà effettuata tramite un esperto nominato dalla pubblica amministrazione. 8) Le disposizioni sull acquisto della proprietà non si applicano ai Pubblici Ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi, per cose ritrovate in funzione dell esercizio delle loro attività. Articolo 9 Casi particolari di restituzione 1) Gli oggetti depositati od il loro prezzo non possono essere restituiti a minori od a persone che si trovino in manifesto stato di incapacità se non sono accompagnati da chi ne abbia l assistenza o la rappresentanza. Articolo 10 Divieto d accesso al pubblico 1)Il pubblico non può prendere visione degli oggetti custoditi nella cassaforte del Comando Polizia Locale. 2)Persone estranee al Comando Polizia Locale non possono fotografare, esaminare o comunque prendere visione degli oggetti rinvenuti e custoditi. 3)Gli operatori del Comando Polizia Locale non sono tenuti a fornire chiarimenti riguardanti gli oggetti depositati o dare informazioni ulteriori da quelle previste per le forme di pubblicità. 5
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