MEMORIALE. Le stime più aggiornate parlano di operatori, e quindi famiglie, in attività, organizzati al 90% in forma di impresa individuale.

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1 MEMORIALE Prima di affrontare nel merito le tematiche del nostro memoriale, ritengo utile sottoporre un breve preambolo, atto a fornire un quadro aggiornato della nostra categoria e del sindacato di cui sono Presidente. GLI AGENTI DI COMMERCIO Le stime più aggiornate parlano di operatori, e quindi famiglie, in attività, organizzati al 90% in forma di impresa individuale. Studi economici segnalano che attraverso di noi, in qualità di intermediari professionali, si sviluppi circa il 70% del PIL italiano. Gli agenti di commercio promuovono quotidianamente di contatti con il mondo imprenditoriale e con l'utenza finale, il che sottolinea il nostro fondamentale ruolo di volano economico e sociale. Per dare solo un piccolo esempio del nostro contributo al sistema economico, annualmente gli agenti acquistano autovetture per un montante superiore ai due miliardi di euro, si riforniscono di carburante per 1,2 miliardi di euro, di cui il 55%, per difetto, va nel conto IVA e accise. Ne scaturisce un impatto significativo anche sul settore assicurativo. Ci siamo limitati a un esempio chiaro ma che naturalmente non esaurisce la spinta fornita dagli agenti di commercio non solo in termini di affari promossi ma anche di investimenti che noi, nell esercizio della nostra attività, giornalmente effettuiamo a beneficio dell intero sistema paese. Noi siamo una categoria a zero rischio fiscale: tutte le nostre attività sono riconducibili ad appropriata e tracciabile documentazione. Peraltro gli agenti di commercio mai sino ad oggi hanno goduto di incentivazioni mirate a sviluppare nuove iniziative e conseguentemente nuovi posti di lavoro. 1

2 LA FNAARC La Federazione che ho l'onore di presiedere nasce nel 1945, in un periodo di terribili sconvolgimenti dovuti alla guerra, grazie alla lungimiranza di uomini che sapevano guardare al futuro in modo propositivo. Sin dall'inizio fu effettuata una scelta di campo: la FNAARC difatti ha aderito da subito a Confcommercio con cui nel tempo si è consolidata, oltre all'identità di vedute, una collaborazione concreta e fattiva. Attualmente abbiamo iscritti, suddivisi in 110 Associazioni che coprono l'intero territorio nazionale. La nostra leadership assoluta è riconosciuta da tutte le componenti del sistema. Nel merito si tratta di: RICONOSCIMENTO DELLA ASSOLUTA STRUMENTALITÀ DELLA AUTOVETTURA PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITÀ DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - PIENA DEDUZIONE DEI COSTI SOSTENUTI. Al pari di altre categorie (ad esempio taxisti e conducenti di auto a noleggio) è palese che l autovettura costituisce un bene senza il quale non è possibile l esercizio della nostra attività. In forza di tale condizione si richiede il ripristino della piena deducibilità dei costi di acquisto delle autovetture utilizzate dagli agenti e rappresentanti di commercio, come avveniva fino al Dal 1 gennaio 1998 tale deducibilità è stata ingiustificatamente limitata alla misura dell 80% del valore imponibile rapportato ad un limite massimo di euro, e questo ha prodotto una forte ed immotivata penalizzazione (aumento di imposizione fiscale a seguito dell aumento della base imponibile IRPEF, IRAP, INPS, addizionali regionali e comunali). 2

3 SEMPLIFICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D IMPRESA. Al fine di semplificare la determinazione del reddito d impresa, si propone il ripristino di un regime forfetario in base al quale il reddito d impresa verrebbe determinato sottraendo ai ricavi (le provvigioni) i costi di acquisto dell autovettura ed una percentuale rispetto ai ricavi che comprenderebbe qualunque altro costo di impresa. Tale regime avrebbe una natura di possibilità e non di obbligatorietà per gli agenti di commercio, perché è naturalmente da prevedere il caso di agenti con spese documentate di valore superiore alla percentuale di costi detraibili ipotizzata rispetto al reddito d impresa, che verrebbero penalizzati dall applicazione di un regime forfetario. Fnaarc ritiene che in questo modo si possa offrire una notevole semplificazione amministrativa sia per gli agenti di commercio sia per l Amministrazione Finanziaria, e nel contempo si offrirebbe la possibilità della tenuta di contabilità da parte dei singoli agenti, senza il ricorso a professionisti. Inoltre si fa presente che il vigente regime dei CONTRIBUENTI MINIMI AVEGOLATI è estremamente limitativo agli agenti di commercio, in quanto i due limiti in esso contenuti: INCASSI ANNUI non superiori a euro ,00 e ACQUISTO BENI STRUMENTALI nel triennio non superiori a euro ,00, contrastano con le peculiarità dell agente di commercio che ha il costo iniziale dell autovettura superiore al limite previsto si chiede quindi un innalzamento dei limiti a Euro ,00 per gli incassi e Euro ,00 per acquisto beni strumentali. 3

4 RIMODULAZIONE DELLA FISCALITÀ DELLE RETI DI IMPRESA CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI AGENTI DI COMMERCIO. Al fine di estendere l istituto delle reti di impresa e di adattarlo alle esigenze delle piccole e medie imprese e specialmente per quelle che svolgono attività di agente rappresentante di commercio orientate all estero, si propone di introdurre i seguenti correttivi ed integrazioni: 1. Agevolazioni fiscali ed amministrative in sede di costituzione della rete di imprese (es. riduzione dei costi notarili); 2. Semplificazioni civilistiche ed amministrative per accesso/uscita delle imprese (es. annotazione in apposito registro sociale ); 3. Agevolazioni fiscali per le imprese aderenti alla rete (es. detassazione del reddito fino a concorrenza degli apporti nella rete); 4. Agevolazioni fiscali ed amministrative per la rete (es. riduzione/azzeramento dell IRES e dell IRAP). RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE INPS ALL INIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGENZIA. Si richiede il ripristino della riduzione del 50% dei contributi previdenziali INPS nei primi tre anni di attività. Il provvedimento, già attivo in passato e non prorogato, ha avuto positivi effetti, dando modo ai neo agenti, attraverso un carico contributivo più leggero, di superare l iniziale periodo di attività che si caratterizza per le molte spese (acquisto autovettura, carburanti, contributi di previdenza) e per il fatto che le prime provvigioni vengono mediamente percepite dopo 18/24 mesi, il tempo necessario per acquisire la clientela ed ottenere i primi ordini. 4

5 STUDI DI SETTORE. Alla luce della pesante e generale situazione di crisi che rende di fatto molto difficile il rispetto della congruità (un parametro matematico costruito in un momento economicamente più favorevole, e non sufficientemente aggiornato per adeguarlo alla ormai perdurante crisi ), si richiede la sterilizzazione/congelamento degli studi di settore degli agenti di commercio per un periodo di tre anni. Al termine di tale periodo si ritiene necessaria una valutazione complessiva della applicazione degli studi di settore alla categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, non escludendo la possibilità di prevedere la non applicazione degli studi di settore per la categoria. La richiesta di sterilizzazione/congelamento e, in prospettiva, della non applicazione degli studi di settore trovano origine sia nella attuale situazione di crisi, sia nella oggettiva condizione di certezza dei ricavi, determinata dal fatto che esiste una contrapposizione fiscale perfetta tra agenti di commercio e aziende mandanti, dal momento che le fatture per provvigioni emesse dagli agenti di commercio per il pagamento delle proprie spettanze costituiscono elemento di costo integralmente deducibile per le case mandanti. Da questo deriva che i ricavi degli agenti di commercio (le provvigioni) sono già certi e non necessitano di ulteriori elementi di indagine o verifica, così come non necessitano dell applicazione di strumenti quali gli studi di settore, che ne ridefiniscano l'ammontare. Un ulteriore positiva conseguenza sarebbe l eliminazione di un contenzioso tributario che appesantisce il lavoro degli Uffici Tributari, contenzioso ormai privo di fondamento dal momento che una diffusa casistica ha chiarito nelle sentenze della Corte di Cassazione e delle Commissioni Tributarie che non vi può essere un accertamento automatico in tema di scostamento fra ricavi dichiarati dal contribuente e ricavi determinati in applicazione degli studi di settore, ma devono essere forniti dall Ufficio elementi 5

6 particolari riferiti al singolo contribuente che giustifichino la richiesta dell Ufficio Tributario, così come da parte dello stesso Ufficio devono essere considerati e valutati gli elementi veri e documentati prodotti dal contribuente a giustificazione della non congruità. Fino ad ora questo è avvenuto molto raramente, con la conseguenza di un diffuso ricorso al contenzioso tributario, che ha registrato quasi sempre la soccombenza dell Agenzia delle Entrate presso le Commissioni Tributarie. IRAP - DEFINIZIONE DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE. Nell ottica della semplificazione, auspichiamo che con i decreti attuativi della legge delega di Riforma fiscale (Legge , n. 23), venga esattamente definito il concetto di autonoma organizzazione ai fini IRAP posto che l art. 11 comma 2, prevede la necessità, con riferimento ai lavoratori autonomi e ai piccoli imprenditori, di fornire una definizione di criteri oggettivi al fine di chiarire il concetto di autonoma organizzazione. Anche in tale ottica auspichiamo che i criteri oggettivi soprarichiamati siano comunque legati all organizzazione dell impresa e all attività svolta. E evidente che tra i parametri si possano richiamare quelli già previsti in passato per l esonero dall ILOR. Per quanto riguarda le particolarità: - In primis appare perfettamente aderente all assenza di autonoma organizzazione la condizione degli agenti e rappresentanti di commercio che operano in forma di impresa individuale utilizzando autovetture (o motocicli), strumenti informatici e telefonia fissa o mobile. - Appare anche aderente all assenza di autonoma organizzazione la figura dell agente di commercio operante in forma di impresa individuale che si avvale di collaboratori familiari. Questo perché 6

7 il collaboratore dell impresa familiare di un agente di commercio non partecipa all attività di vendita (e quindi non permette una moltiplicazione dei ricavi) ma svolge unicamente una marginale funzione di segreteria. - Appare anche aderente all assenza di autonoma organizzazione la figura dell agente di commercio che utilizza piccoli locali al di fuori della propria abitazione (di norma piccoli box) quali deposito in presenza di campionari di particolare ingombro, ad esempio quelli dei settori moda, abbigliamento, articolo sportivo, calzature. Quanto sopra esposto va inteso come indicazione della complessità e della difficoltà di un preciso inquadramento della funzione svolta dall agente di commercio, ricordando anche che gli agenti di commercio operano in tutti i comparti merceologici, svolgendo l attività con modalità diverse, anche se legate tutte dal principio dell utilizzo delle risorse strettamente necessarie. Per tutto questo indichiamo quale criterio per definire l esistenza o meno della autonoma organizzazione quello del numero di tre addetti nell attività, includendo entro tale limite sia i titolari dell impresa individuale, sia gli eventuali collaboratori dell impresa familiare, sia gli eventuali dipendenti. È altresì auspicabile che sia affermato il principio che ai fini della valutazione di assenza dell autonoma organizzazione non assume alcun rilievo il tipo di contabilità adottata né il regime di determinazione del reddito di impresa. IRAP - CREDITO D IMPOSTA. Ferma restando la richiesta di definire per via legislativa la autonoma organizzazione, segnaliamo una ulteriore sofferenza della categoria legata alle istanze di rimborso IRAP. Si tratta delle situazioni nelle quali le Commissioni Tributarie hanno riconosciuto all agente di commercio il rimborso dell IRAP pagata, 7

8 rimborso che però avviene poi con i noti tempi legati alla disponibilità di risorse finanziarie. Proprio per evitare che i rimborsi avvengano in tempi lunghi o medio lunghi (in genere non meno di 7/9 anni, con un aggravio di costi per l Erario rappresentato dagli interessi), si propone di trasformare il credito IRAP derivante da un giudizio definitivo delle Commissioni Tributarie in un credito d imposta, suddiviso in un periodo di 5 anni. Questo provvedimento costituirebbe un significativo aiuto per la nostra categoria ed un importante esempio di riconoscimento della dignità fiscale dei contribuenti. INDENNIZZO PER CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE. La recente Legge di Stabilità 2014 (L.147/2013, comma 490) ha ripristinato l istituto dell'indennizzo per chi cessa anticipatamente l'attività. Il beneficio si applica anche agli agenti di commercio che entro il 31 dicembre 2016 cessino, nei tre anni precedenti al pensionamento e che possano vantare un'iscrizione al momento della cessazione dell'attività di almeno 5 anni nella gestione esercenti attività commerciali dell'inps; gli aventi titolo potranno usufruire fino al pensionamento, di un indennizzo di circa 500 euro al mese (pari a circa il trattamento minimo di pensione) presentando apposita domanda. Tuttavia come detto il beneficio è limitato a quanti ne avranno titolo fino al In considerazione delle finalità perseguite dall attuale normativa si chiede di rendere stabile e definitivo l istituto del c.d. indennizzo per cessazione definitiva dell attività commerciale che costituisce un utile ammortizzatore sociale nel caso di espulsione dal sistema produttivo di imprenditori individuali ultra sessantenni. 8

9 AGENTI MONOMANDATARI - PRESTAZIONE UNA TANTUM. In considerazione delle modalità di svolgimento del lavoro degli agenti rappresentanti di commercio e considerando le difficoltà economiche che devono fronteggiare gli agenti monomandatari in caso di perdita del mandato si chiede di valutare l introduzione di una indennità apposita, simile a quanto previsto per figure di lavoratori equiparabili. 9

DEDUCIBILITÀ AUTOVETTURA

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