CREACASA PROTEZIONE INFORTUNI

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1 CREACASA PROTEZIONE INFORTUNI Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai Contratti di mutuo riferiti alla clientela di Credito Emiliano S.p.A. Polizza collettiva N ZB di FASCICOLO INFORMATIVO Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Nota informativa, comprensiva di Glossario Condizioni di Assicurazione Modulo di Adesione (fac simile) Documento sul trattamento dei dati personali deve essere consegnato all Aderente prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Edizione CRS 3883/T/08/17 Credemassicurazioni SpA Capitale interamente versato di euro REA presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA Iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione n Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, Reggio Emilia (Italia) Tel: Fax: info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla Comunicazione standard etici consultabile sul sito

2 Nota Informativa La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (cui è succeduto, a far data dal 01 gennaio 2013, IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP (ora IVASS). L Aderente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Le garanzie sono prestate da: a) Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata (di seguito, Credemassicurazioni); b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Sani, Reggio Emilia (Italia) c) Recapito telefonico: Fax: Sito Internet: info@credemassicurazioni.it Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it d) Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/98 (G.U. n. 148 del 27/06/1998), all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 9 (limitatamente al furto), 10, 13 e 17 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005 (quanto al Ramo 10 si precisa che, per effetto della pubblicazione sul Bollettino dell Autorità del Provvedimento ISVAP nr del , Credemassicurazioni a far data dal ha cessato l esercizio dell attività assicurativa nel Ramo 10 di cui all art. 2 c. 3 del D.Lgs. 209/2005 inerente la Responsabilità Civile autoveicoli terrestri ). Autorizzata con provvedimento ISVAP n del 19/12/2000 (G.U. n. 201 del 28/12/2000) ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a tutti i rischi compresi nel Ramo 9 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento ISVAP n del 06/08/08 ad estendere l esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16, perdite pecuniarie di vario genere, di cui all art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento Isvap n del 23/06/10 ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18, assistenza, di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Iscritta all Albo delle Imprese di Assicurazione n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2016, escluso il risultato di periodo, ammonta a 23,7 milioni di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 14,1 milioni di Euro e le riserve patrimoniali risultano essere pari a 9,6 milioni di Euro. L indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 224,14% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità, e pari al 501,22% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili e Requisito Patrimoniale Minimo. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO Il contratto non prevede tacito rinnovo alla sua scadenza, si rinvia all art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: E possibile esercitare il diritto di recesso come esplicitato dall art. 28 delle Condizioni di Assicurazione. Aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Credemassicurazioni ( Nota Informativa 1 di 8 Mod.A4/CRS 3883/T/08/17

3 3. Coperture assicurative offerte limitazioni ed esclusioni L adesione all assicurazione è facoltativa. L assicurazione Creacasa Protezione Infortuni può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un Contratto di Mutuo riferito ad un cliente (Aderente per la presente assicurazione) di Credito Emiliano S.p.a. (Contraente della presente assicurazione). Tale Contratto di Mutuo viene univocamente identificato mediante apposito numero riportato sul Modulo di Adesione. Prestazioni Assicurate Il contratto offre la copertura assicurativa contro il rischio di infortunio che possa provocare la morte o una invalidità permanente dell Assicurato pari o superiore al 60% della totale (la valutazione del grado di invalidità è effettuata secondo i criteri stabiliti agli artt. 22, 24 e 25 delle Condizioni di Assicurazione): in tali casi Credemassicurazioni liquida ai beneficiari la somma assicurata ridotta in % così come definita dall art. 23 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso in cui il contratto sia sottoscritto per più assicurati, la somma assicurata verrà suddivisa in proporzione al numero delle persone assicurate (art. 18 delle Condizioni di Assicurazione). AVVERTENZA: Credemassicurazioni delimita il suo campo di intervento, precisando: - quali sono le condizioni fisiche e i limiti di età che rendono la persona non assicurabile (artt. 16 e 17 delle Condizioni di Assicurazione); - quali sono le circostanze nelle quali l assicurazione non è valida (art. 21 delle Condizioni di Assicurazione) oppure è prestata per un capitale ridotto (art. 20 delle Condizioni di Assicurazione) - qual è il capitale massimo assicurabile (art. 19 delle Condizioni di Assicurazione) e quale sia, nel corso della durata del contratto, la sua dimensione rispetto al capitale iniziale (art. 23 delle Condizioni di Assicurazione) in funzione della durata dell assicurazione. Si evidenzia che le invalidità permanenti inferiori al 60% non danno diritto ad alcun indennizzo. Durata dell assicurazione La durata dell assicurazione è calcolata in anni interi e viene indicata sul Modulo di Adesione. Tale durata è pari a quella del Contratto di Mutuo al quale l assicurazione è abbinata, fino ad un massimo di 35 anni. Tuttavia, qualora la durata del Contratto di Mutuo non sia in anni interi, la durata dell assicurazione coinciderà con l ultima annualità intera prevista dal Contratto di Mutuo. ESEMPIO: Contratto di Mutuo di durata complessiva di 20 anni interi e 3 mesi. Il contratto di assicurazione avrà la durata di 20 anni. Decorrenza e scadenza del contratto sono indicate nel Modulo di Adesione. 4. Dichiarazione dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio. Nullità AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile (art. 1 delle Condizioni di Assicurazione). AVVERTENZA: Ai fini della stipula dell assicurazione, l Assicurato deve sottoscrivere la dichiarazione sul proprio buon stato di salute riportata nel Modulo di Adesione. AVVERTENZA: Si evidenzia la necessità dell Assicurato di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla sottoscrizione della dichiarazione sul proprio buon stato di salute. 5. Aggravamento, diminuzione del rischio e variazioni della professione Il contratto non prevede situazioni di aggravamento o di diminuzione del rischio che richiedano di essere comunicate a Credemassicurazioni (l art. 20 delle Condizioni di Assicurazione Riduzione della somma assicurata per attività professionale specifica recepisce automaticamente la variazione eventuale dell attività lavorativa svolta con conseguente riduzione della somma assicurata). Nota Informativa 2 di 8 Mod.A4/CRS 3883/T/08/17

4 6. Premi L Aderente paga un premio per la copertura assicurativa, la cui entità dipende: - dal capitale assicurato (indicato nel Modulo di Adesione); - dalla durata dell assicurazione (indicata nel Modulo di Adesione). Il pagamento del Premio Unico avviene in via anticipata: l importo del premio è indicato sul Modulo di Adesione alla voce Premio Unico. Il Contraente, alla data di decorrenza dell assicurazione, incassa il Premio Unico - tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto del c/c bancario dell Aderente - per conto di Credemassicurazioni in forza di un mandato all incasso appositamente conferito dalla stessa Compagnia al Contraente. AVVERTENZA: Non sono previsti sconti di natura commerciale. AVVERTENZA: In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Contratto di Mutuo, Credemassicurazioni restituisce all Aderente la parte di Premio Unico pagato (al netto delle eventuali imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria o, in alternativa, su richiesta dell Aderente fornisce la copertura fino alla scadenza contrattuale. Si rimanda all art. 14 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. In caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo, ferma restando la piena vigenza, l operatività e la durata dell assicurazione, le somme assicurate saranno ridotte nella medesima proporzione, con restituzione all Aderente di parte del Premio Unico pagato, al netto delle eventuali imposte di legge. Si rimanda all art. 14 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Costi gravanti direttamente sull Aderente Il Premio Unico è comprensivo delle spese relative alla acquisizione ed alla gestione del contratto di assicurazione. Le Spese di acquisizione rappresentano la remunerazione riconosciuta da Credemassicurazioni all Intermediario mentre le spese di gestione rappresentano l importo trattenuto dalla Compagnia per la gestione del contratto. TIPOLOGIA DI COSTO % del Premio Unico versato (al netto delle imposte) Quota parte del costo percepita dall intermediario Spese di acquisizione 45% 100% Spese di gestione 21% 0% Si forniscono di seguito alcune rappresentazioni esemplificative relative al Premio Unico pagato ed ai costi compresi nello stesso, con evidenza della quota parte riferita alle spese di acquisizione (remunerazione dell intermediario): al fine di salvaguardare la sinteticità dell esposizione vengono illustrati alcuni esempi: Durata dell assicurazione: 15 anni Importi in euro Importo Assicurato Premio Costi totali Quota parte del costo percepita dall Intermediario ,65 597,96 407, ,98 896,94 611, , ,92 815,40 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate (indicizzazione) Non previsto. Nota Informativa 3 di 8 Mod.A4/CRS 3883/T/08/17

5 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: L Aderente/Assicurato, entro il termine di sessanta giorni dalla data di conclusione del contratto, ha facoltà di recedere dall assicurazione. L Aderente può recedere annualmente dal contratto con un preavviso non inferiore a 60 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di decorrenza dell assicurazione, e con effetto dalla fine dell annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso. Per l esercizio del diritto di recesso si rinvia a quanto in dettaglio indicato all art. 28 delle Condizioni di Assicurazione. Per l esercizio del diritto di recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell Aderente. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art del Codice Civile). 10. Legge applicabile al contratto Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Credemassicurazioni indica come opzione prescelta l applicazione della legge italiana. 11. Regime fiscale Il premio è soggetto all imposta sull assicurazione con applicazione dell aliquota del 2,50% del premio imponibile. Gli oneri fiscali sono a carico dell Aderente. I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% possono rientrare fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall imposta dovuta dall Aderente/Assicurato ai fini IRPEF, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa. Le somme eventualmente restituite all Aderente in caso di risoluzione anticipata dell assicurazione potrebbero essere oggetto di tassazione separata ex art.17, comma 1, lettera n bis) del DPR , n.917. (e successive modifiche e integrazioni): l onere di verifica e i relativi adempimenti restano in capo al solo Aderente. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: L Aderente/Assicurato deve osservare tempi e modalità per la denuncia del sinistro, attenendosi a quanto prescritto, nel dettaglio, all art. 7 Denuncia del sinistro e obblighi dell Assicurato, anche allo scopo di evitare la perdita dell indennizzo (totale o parziale) conseguente ad eventuali inadempimenti. Ricevuta la documentazione completa (il costo della documentazione medica è a carico dell Assicurato) Credemassicurazioni paga l indennizzo ai beneficiari (art. 27 delle Condizioni di Assicurazione). 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il servizio offerto da Credemassicurazioni, il rapporto contrattuale, la gestione dei sinistri o i comportamenti di eventuali Agenti di cui Credemassicurazioni si avvalga per lo svolgimento dell attività di intermediazione assicurativa, devono essere inoltrati per iscritto ai seguenti recapiti: Nota Informativa 4 di 8 Mod.A4/CRS 3883/T/08/17

6 - Funzione Reclami - Via L. Sani, Reggio Emilia; via Fax al numero 0522/442041; via all indirizzo: reclami@credemassicurazioni.it; Si rammenta che le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono, altresì, riportate sul sito Internet e che la segnalazione inerente il reclamo potrà essere inoltrata a Credemassicurazioni anche mediante l apposito form reso disponibile sul medesimo sito. La funzione preposta di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo (detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvalga Credemassicurazioni per lo svolgimento dell attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni). Qualora l esponente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo, in caso di mancato o parziale accoglimento del medesimo o nell ipotesi di assenza di riscontro da parte della Compagnia o degli intermediari assicurativi, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine massimo sopra indicato relativamente alle questioni attinenti al contratto, al comportamento di Agenti, di intermediari assicurativi e dell impresa di assicurazione, potrà rivolgersi all IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, inviando il reclamo all Autorità stessa: - mediante il servizio postale all indirizzo di Via del Quirinale, Roma; - oppure trasmettendolo via fax al n.ro o ; - oppure anche via PEC all indirizzo indicato dall Autorità sul proprio sito ( In questo caso, conformemente al modello di segnalazione di reclamo all IVASS reso disponibile dall Autorità sul sito il reclamo dovrà contenere alcune informazioni essenziali quali l indicazione del soggetto che lo trasmette (sia che si tratti del soggetto interessato sia che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante), la descrizione dei motivi del reclamo ossia la condotta o il servizio oggetto di lamentela e tutte le circostanze utili per la valutazione; inoltre, il reclamo indirizzato all Autorità dovrà contenere copia del reclamo già inoltrato all'impresa e del relativo riscontro. Sul sito IVASS si potranno reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria. IVASS è altresì competente per: - i reclami afferenti la risoluzione di liti transfrontaliere (controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro); - l accertamento dell osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni private (DLgs 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché della vigente normativa in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. Per quanto concerne la risoluzione di eventuali liti transfrontaliere oltre alla possibilità di presentare reclamo all IVASS potrà rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Le segnaliamo inoltre, che prima di ricorrere all Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi all IVASS (come sopra esposto) o avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo: Mediazione per la conciliazione delle controversie In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s intenda intraprendere un azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito La mediazione si introduce con una domanda all organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente l indicazione dell organismo investito, delle parti, dell oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l assistenza di un avvocato. Per qualsiasi chiarimento relativo all inoltro dei reclami l Aderente/Assicurato può contattare il numero verde Nota Informativa 5 di 8 Mod.A4/CRS 3883/T/08/17

7 14. Assistenza diretta - Convenzioni Non prevista. 15. Arbitrato Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all arbitrato; in tal caso il collegio medico preposto allo svolgimento dell arbitrato stesso risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell Assicurato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Per i dettagli si veda il punto l art. 26 Controversie Arbitrato Irrituale delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: In ogni caso è possibile rivolgersi all Autorità Giudiziaria. 16. Informativa in corso di contratto Credemassicurazioni pubblica sul proprio sito internet il Fascicolo Informativo per la consultazione degli aggiornamenti. Eventuali comunicazioni all Aderente/Assicurato saranno indirizzate all ultimo domicilio conosciuto. 17. Consultazione dei rapporti assicurativi via web In conformità al Regolamento 35/2010, come integrato dal Provvedimento IVASS n 7 del 16 luglio 2013, sul sito internet della compagnia ( è disponibile un Area Riservata attraverso la quale l Aderente\Assicurato, potrà accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali delle polizze sottoscritte, quali, a titolo meramente esemplificativo, le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte e lo stato dei pagamenti dei premi. L accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate dalla Compagnia e che potranno essere richieste dall Aderente\Assicurato, mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all area riservata medesima. Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte della Compagnia non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo all Aderente/Assicurato. Credemassicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Direttore Generale Carlo Antonio Menozzi Nota Informativa 6 di 8 Mod.A4/CRS 3883/T/08/17

8 Glossario Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza ABUSO DI PSICOFARMACI Assunzione di un farmaco contenente sostanze psicoattive, con modalità diverse o posologie maggiori da quelle indicate dalle necessarie prescrizioni mediche o comunque difformi da quelle previste nella scheda tecnica che accompagna il farmaco. ADERENTE Soggetto che, avendo stipulato un Contratto di mutuo con il Contraente ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla copertura assicurativa. L adesione all assicurazione è facoltativa. ASSICURATO Soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. BENEFICIARIO Soggetto a favore del quale la Società riconoscerà il pagamento dell indennizzo. CAPITALE ASSICURATO INIZIALE Capitale assicurato iniziale indicato nel Modulo di Adesione. CONTRAENTE Credito Emiliano S.p.A. che ha stipulato la Polizza di assicurazione. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. CONTRATTO DI MUTUO Contratto stipulato tra il Contraente e l Aderente, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del debito derivante dal contratto stesso e al quale si riferiscono le coperture assicurative oggetto della Polizza emessa dalla Società che fornisce la specifica copertura. COPERTURA La garanzia assicurativa concessa ad un Aderente/Assicurato dalla Compagnia Assicuratrice che la fornisce, ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, ed in forza della quale la Compagnia Assicuratrice stessa è obbligata al pagamento dell Indennizzo al verificarsi di un Sinistro previsto dalla polizza. EBBREZZA ALCOLICA UBRIACHEZZA Condizioni conseguenti all assunzione di alcool, nelle quali il livello di alcoolemia risulta essere pari o superiori ai limiti previsti dalle vigenti normative. ESCLUSIONI Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata dalla Compagnia Assicuratrice, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione FASCICOLO INFORMATIVO L insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Aderente/Assicurato, composto da: - Nota Informativa, comprensiva del Glossario; - Condizioni di Assicurazione; - Modulo di Adesione: - Documento sul trattamento dei dati personali. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. INTERMEDIARIO Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Per la presente assicurazione è Credito Emiliano tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del RUI per il fuori sede. IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo e che è succeduto, a far data dal 01 gennaio 2013, all ISVAP. INFORTUNIO L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili. INVALIDITÀ PERMANENTE Perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Nota Informativa 7 di 8 Mod.A4/CRS 3883/T/08/17

9 MARGINE DI SOLVIBILITA Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell impresa. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati o dell onere dei sinistri; nell assicurazione sulla vita deve invece essere proporzionale agli impegni assunti. MODULO DI ADESIONE Modulo sottoscritto dall Aderente/Assicurato per fruire delle coperture assicurative collettive stipulate dal Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle Coperture e della individuazione delle garanzie rese operanti. NOTA INFORMATIVA Documento redatto secondo le disposizioni ISVAP (cui è succeduto a far data dal 01 gennaio 2013 l IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) che la Compagnia Assicuratrice deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia Assicuratrice, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza. POLIZZA Documento che prova l assicurazione. PREMIO La somma dovuta dall Aderente alla Società per l assicurazione. PRESCRIZIONE Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. RECESSO Diritto dell Aderente di recedere dal contratto di assicurazione e farne cessare gli effetti. SINISTRO Il verificarsi dell evento dannoso. SOCIETÀ/COMPAGNIA ASSICURATRICE SOMMA ASSICURATA La prestazione corrisposta in caso di sinistro da parte della Compagnia Assicuratrice, viene calcolata applicando la percentuale indicata nella tabella all art. 23 delle Condizioni di Assicurazione al capitale assicurato iniziale indicato nel Modulo di Adesione. I dati contenuti nella presente Nota informativa di CREACASA PROTEZIONE INFORTUNI (Polizza collettiva N ZB di ) sono aggiornati al 1 agosto Nota Informativa 8 di 8 Mod.A4/CRS 3883/T/08/17

10 Condizioni di Assicurazione NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Le prestazioni saranno corrisposte nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi. Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza collettiva n ZB (e dalle appendici emesse e firmate dalla Direzione della Società stessa) stipulata dal Contraente in nome e nell interesse dei sottoscrittori di un Contratto di mutuo e in abbinamento a detto contratto. L adesione all assicurazione è facoltativa. Art. 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell Aderente e degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Art. 2. Altre assicurazioni L Aderente è esonerato dall obbligo di denunciare alla Società eventuali polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Art. 3. Decorrenza e durata delle coperture L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Adesione, se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. La durata dell assicurazione è calcolata in anni interi e viene indicata sul Modulo di Adesione. Tale durata è pari a quella del Contratto di Mutuo al quale l assicurazione è abbinata, fino ad un massimo di 35 anni. Tuttavia, qualora la durata del Contratto di Mutuo non sia in anni interi, la durata dell assicurazione coinciderà con l ultima annualità intera prevista dal Contratto di Mutuo. Art. 4. Pagamento del premio Il premio pattuito è dovuto per intero ed in un unica soluzione dall Aderente all atto di erogazione del Contratto di mutuo. Il Contraente incassa il premio relativo ad ogni Adesione tramite bonifico bancario o tramite addebito diretto del C/C bancario dell Aderente per conto della Società in forza di un mandato all incasso del premio opportunamente conferito dalla Società al Contraente. Art. 5. Aggravamento del rischio L Aderente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art del Codice Civile). Art. 6. Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell Aderente (art.1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7. Denuncia del sinistro e obblighi dell Assicurato L Assicurato o i suoi aventi diritto devono: - fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche, seguirne le prescrizioni, evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro; - darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità (art del Codice Civile). La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine (compresa l autorizzazione all autopsia, con l assistenza di un medico scelto dalla Società) che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l Assicurato stesso. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. Condizioni di Assicurazione 1 di 10 Mod.A4/CRS 3883/T/08/17

11 Art. 8. Proroga dell assicurazione Il presente contratto di assicurazione cessa di avere effetto dalle ore 24 del giorno in cui termina il contratto, per scadenza originaria, senza tacito rinnovo. Art. 9. Regime fiscale I premi delle assicurazioni alla data di redazione del presente documento, sono soggetti all imposta del 2,5% del premio imponibile. Le imposte e le tasse relative o discendenti dai contratti di assicurazione sono a carico del Contraente o dell'aderente o degli eventuali Beneficiari. I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% sono detraibili - ove competa - dall imposta dovuta ai fini IRPEF nella misura massima del 19% dell effettivo premio pagato con il limite, per il premio stesso, di 1.291,14 euro (D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 art. 15, comma 1 lett. F). Gli importi eventualmente restituiti all Aderente in conseguenza di quanto previsto dal successivo art. 15, potrebbero essere oggetto di tassazione separata ex art.17, comma 1, lettera n bis) del DPR , n.917. (e successive modifiche e integrazioni) Art. 10. Rinvio alle norme di legge L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge. Art. 11. Prova L Assicurato é esonerato dal provare che il danno non si è verificato in conseguenza di eventi esclusi dalla garanzia. Art. 12. Rinuncia della Società all azione di rivalsa In caso di infortunio e/o di rimborso delle spese mediche conseguenti a infortunio, la Società rinuncia a favore dell Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto di rivalsa previsto dall art del Codice Civile. Art. 13. Termine di Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto o l evento garantito, secondo quanto previsto dall art del Codice Civile Art. 14. Eventi relativi al Contratto di Mutuo Nel caso di estinzione anticipata, di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. portabilità ) ovvero di rinegoziazione del Contratto di Mutuo al quale la presente assicurazione è abbinata, l Aderente potrà scegliere se mantenere in essere la copertura assicurativa ovvero richiederne l anticipata risoluzione con restituzione della parte di premio unico pagato relativo al periodo per il quale le garanzie non hanno avuto effetto. Nel caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo al quale la presente assicurazione è abbinata, ferma restando la piena vigenza, l operatività e la durata del presente contratto, le somme assicurate saranno ridotte nella medesima proporzione, con restituzione della parte di premio unico pagato, così come disciplinato al successivo art Ogni eventuale restituzione verrà effettata a favore dell Aderente entro 30 giorni dalla data in cui quest ultimo avrà perfezionato le operazioni relative agli eventi sopracitati Estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo Nel caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo, l Aderente potrà comunicare alla Società la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite: tale comunicazione dovrà essere inoltrata alla Società, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuta estinzione del Contratto di mutuo. In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le coperture assicurative e il contratto di assicurazione dovrà intendersi risolto a partire dalla ore 24 del giorno di estinzione del Contratto di Mutuo. In tal caso all Aderente verrà restituita la parte di Premio Unico pagato, al netto delle imposte di legge e considerando eventuali precedenti estinzioni anticipate parziali, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo fino alla scadenza dell assicurazione). Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla Condizioni di Assicurazione 2 di 10 Mod.A4/CRS 3883/T/08/17

12 scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Sotto si riportano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso: L importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione e dei capitali assicurati in tale periodo, verrà ottenuto come somma di due componenti: Componente A, riferita alla restituzione di quota parte dei costi gravanti sul Premio Unico; Componente B, riferita alla restituzione di quota parte del premio puro (definito come la differenza tra il Premio Unico, al netto di imposte, e i costi gravanti sullo stesso). Di seguito si rappresentano le regole di calcolo utilizzate per la determinazione delle due componenti. Componente A Tale componente è ottenuta moltiplicando l importo dei costi compresi nel Premio Unico pagato dall Aderente per un rapporto avente: al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell assicurazione e la data di scadenza della stessa; al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell assicurazione. Componente B Tale componente è ottenuta moltiplicando il premio puro come sopra definito - per due coefficienti calcolati in base alle regole di sotto riportate: Coefficiente per il capitale assicurato residuo: è calcolato ponendo al numeratore l importo del capitale assicurato relativo al periodo annuo nel quale è avvenuta l anticipata estinzione e al denominatore il capitale assicurato iniziale Coefficiente per il tempo residuo: è calcolato ponendo al numeratore il numero di giorni compresi tra la data di anticipata estinzione e la scadenza contrattuale e al denominatore il numero di giorni compresi tra la data di decorrenza dell assicurazione e la data di scadenza dell assicurazione Portabilità del Contratto di Mutuo Nel caso di portabilità del Contratto di Mutuo, l Aderente potrà comunicare alla Società la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite, comunicando altresì l eventuale variazione del Beneficiario: tale comunicazione dovrà essere inoltrata alla Società, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di mutuo. In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le coperture assicurative e il contratto di assicurazione dovrà intendersi risolto a partire dalla ore 24 del giorno di trasferimento del Contratto di Mutuo. In tal caso all Aderente verrà restituita la parte di Premio Unico pagato, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia dalla data di estinzione del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente - per effetto di portabilità verso altro soggetto mutuante - e fino alla scadenza dell assicurazione). L importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art Rinegoziazione del Contratto di Mutuo In caso di rinegoziazione (ex art. 3 d.l. 93/2008) del Contratto di Mutuo,le coperture assicurative continuano per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite. Tuttavia l Aderente, contestualmente alla richiesta di rinegoziazione del Contratto di Mutuo, potrà richiedere alla Società, per il tramite del Contraente, la cessazione della presente assicurazione e la stipula di una nuova assicurazione in base alle nuove condizioni. In tale caso: - la copertura cesserà e l assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24 del giorno di rinegoziazione del Contratto di Mutuo; Condizioni di Assicurazione 3 di 10 Mod.A4/CRS 3883/T/08/17

13 - con riferimento all assicurazione cessante, all Aderente verrà restituita la parte di Premio Unico pagato, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia a partire dalla data di rinegoziazione del Contratto di Mutuo fino alla data di scadenza dell assicurazione.). L importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente art Estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo Nel caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo, ferma restando la piena vigenza, l operatività e la durata del presente contratto, le somme assicurate saranno ridotte nella medesima proporzione. In tale caso le somme assicurate verranno adeguate proporzionalmente a partire dalle ore del giorno di estinzione anticipata parziale del Contratto di Mutuo. Le nuove somme assicurate saranno ottenute moltiplicando le precedenti somme assicurate per un rapporto avente: - al numeratore, il capitale residuo oggetto del Contratto di Mutuo risultante dall estinzione anticipata parziale; - al denominatore, il capitale residuo oggetto del Contratto di Mutuo prima dell estinzione anticipata parziale. L importo che verrà restituito all Aderente per la parte di Premio Unico pagato sarà determinato con le medesime modalità indicate al precedente art 14.1, ma sarà limitato alla proporzionale riduzione delle somme assicurate. Nello specifico l importo da restituire sarà determinato moltiplicando l importo calcolato con le modalità indicate al precedente articolo 14.1 per un rapporto avente: - al numeratore, l importo di capitale parzialmente estinto relativo al Contratto di Mutuo; - al denominatore, il capitale residuo oggetto del Contratto di Mutuo prima dell estinzione anticipata parziale. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI Art. 15. Oggetto dell assicurazione L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato/i subisca nello svolgimento delle attività professionali ed extraprofessionali, cioè quelli subiti dall Assicurato/i nell esercizio delle attività principali e secondarie nonché di ogni altra attività non professionale. Sono compresi in garanzia anche gli infortuni: alla guida di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da diporto, per uso privato; durante i viaggi in aereo effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri di trasporto pubblico, da chiunque eserciti, condotti da piloti professionisti; in qualità di passeggero su mezzi di trasporto terrestre e di superficie acquea; in stato di malore o incoscienza ; per imperizia, imprudenza, negligenza, anche gravi; per asfissia non di origine morbosa, per annegamento, assideramento o congelamento, colpi di sole o di calore, folgorazione, avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; per affezioni da morsi di animale o punture di insetti (esclusa la malaria); in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, aggressioni a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva; per strappi muscolari, ernie traumatiche o da sforzo (sono esclusi gli infarti di qualsiasi tipo); per la pratica occasionale di sport aventi carattere amatoriale e/o ricreativo. Art. 16. Condizioni di assicurabilità Limiti di età Le coperture assicurative vengono prestate a persone fisiche clienti del Contraente che abbiano sottoscritto un Contratto di Mutuo con il Contraente stesso. L adesione all assicurazione è facoltativa. Alla data di adesione alla presente assicurazione, l età dell Assicurato deve essere almeno di 18 anni e a scadenza non può essere superiore a 75 anni. Art. 17. Persone non assicurabili Premesso che la Società, qualora al momento della stipulazione della polizza fosse stata a conoscenza che l Assicurato era affetto da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti psicofarmaci allucinogeni), da sieropositività HIV o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, epilessia, non avrebbe acconsentito a prestare l assicurazione, resta precisato che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso del contratto, l assicurazione stessa cessa contestualmente - indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato. a norma dell art del Codice Civile, senza obbligo della Società di corrispondere l eventuale indennizzo. In caso di cessazione dell assicurazione in corso, la Società Condizioni di Assicurazione 4 di 10 Mod.A4/CRS 3883/T/08/17

14 rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla cessazione della stessa, la parte di premio, al netto dell imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione del contratto ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. In seguito, il Contraente provvederà tempestivamente ad accreditare tale somma all Aderente. Art. 18. Pluralità di assicurati Nel caso in cui il contratto sia sottoscritto per più assicurati, come indicato in polizza, la somma assicurata verrà suddivisa in proporzione al numero delle persone assicurate. Art. 19. Capitale iniziale massimo assicurabile Il capitale assicurato iniziale non potrà essere superiore a Euro. Art. 20. Riduzione della Somma Assicurata per attività professionale specifica Ferme le esclusioni di polizza, nel caso in cui, al momento del sinistro, l Assicurato svolga una delle attività di seguito elencate, le somme assicurate Morte e Invalidità Permanente, si intendono ridotte del 50%: fabbricanti, manipolatori o venditori di fuochi di artificio od esplosivi in genere, operatori nel campo dell energia nucleare, collaudatori di auto e motoveicoli, manipolatori di sostanze corrosive e tossiche, addetti a Zoo e luna park e simili, guide alpine, palombari, boscaioli, taglialegna, tagliapietre, addetti alla posa in opera di cavi o condutture aeree, addetti all estrazione in cave o miniere, nonché alla costruzione o manutenzione di ponti, gallerie, grattacieli e simili, appartenenti a tutti i Corpi Armati dello Stato (militari o di polizia), ai vigili del fuoco, alla protezione civile per i rischi speciali. Art. 21. Infortuni esclusi Tutti quelli derivanti da : 1) guida di mezzi di locomozione aerea, nonché dal loro uso in qualità di membro dell equipaggio; 2) uso e guida di mezzi di locomozione subacquea ; 3) guida di veicoli /natanti a motore diversi da quelli indicati all art. 15 Oggetto dell Assicurazione, e in ogni caso, se il conducente Assicurato é privo della abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti; 4) pratica anche solo occasionale avente carattere amatoriale e/o ricreativo di : pugilato, atletica pesante, lotta e arti marziali nelle loro varie forme, alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bob, rugby, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, football americano, hockey su ghiaccio, su pista e su prato, discesa su rapide (rafting), regate oceaniche e traversate in altomare effettuate in solitario, sport equestri che prevedano un tesseramento alle competenti federazioni sportive, free climbing, jumping e sport costituenti per l Assicurato attività professionale, principale o secondaria, non dichiarata; 5) dall uso, anche come passeggero, di veicoli, aeromobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio), natanti a motore, in competizione e nelle relative prove; 6) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti ed allucinogeni; 7) operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessarie da infortunio; 8) delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato, suicidio; 9) movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; 10) arruolamento volontario, nonché richiamo alle armi per mobilitazione o per altri motivi di carattere eccezionale; 11) da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi, ecc.); 12) guerra od insurrezioni; 13) partecipazione ad imprese, anche sportive, di carattere eccezionale o ad azioni temerarie (a titolo esemplificativo e non limitativo, spedizioni esplorative o artiche, himalayane e/o andine). Condizioni di Assicurazione 5 di 10 Mod.A4/CRS 3883/T/08/17

15 21.1. Caso di morte Se l infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata, come previsto all Art. 23 Liquidazione dell'indennizzo per Invalidità permanente e per il caso di Morte, ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali. L indennizzo per il caso di morte non é cumulabile con quello per invalidità permanente. La garanzia opera purché il decesso si verifichi entro due anni dall infortunio anche successivamente alla scadenza della polizza Morte presunta Quando l Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, e in applicazione dell art. 60, comma 3) del codice Civile o dall art. 211 del Codice della Navigazione, l autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Se dopo il pagamento dell indennizzo, è provata l esistenza in vita dell Assicurato, la Società ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta. Art. 22. Invalidità Permanente a) L indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza purché ciò avvenga entro due anni dal giorno dell infortunio denunciato e ad ogni modo in rapporto causale con l infortunio stesso. b) Se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale o totale, l indennizzo per invalidità permanente viene calcolato sulla somma assicurata, come previsto all art. 24 Liquidazione dell'indennizzo per Invalidità permanente e per il caso di Morte, in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo i criteri e le percentuali indicate all art. 25 Tabella Delle Valutazioni Del Grado Percentuale di Invalidità Permanente (ex Tabella INAIL, Allegato N 1 DPR 30 Giugno 1965 n. 1124) delle Norme che regolano l assicurazione infortuni. c) Se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva, non determinabile sulla base dei valori specificati nella suindicata tabella si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati : nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle specificate nella tabella, le percentuali sopraindicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; nel caso in cui l invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori e dei criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopraindicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; d) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l applicazione della percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. e) Il grado di invalidità viene stabilito al momento in cui le condizioni fisiche dell Assicurato sono divenute permanentemente irreversibili; in caso di controversia vale l art. 27 Controversie Arbitrato Irrituale delle Norme che regolano l assicurazione infortuni. Condizioni di Assicurazione 6 di 10 Mod.A4/CRS 3883/T/08/17

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