La regolarizzazione dei rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari

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1 Guida operativa per le imprese associate La regolarizzazione dei rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari 2012 Direzione Sindacale Welfare Sicurezza sul lavoro Servizi Assistenza Mercato del Lavoro ed Amministrazione del Personale Corso Venezia, Milano Tel Fax

2 La regolarizzazione dei rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari La Guida è scaricabile dalla sezione Aree Tematiche Area Lavoro del sito internet Coordinatore: - Paolo Pagaria Hanno collaborato alla redazione della Guida: - Michele Ceppinati - Maria Cristina Allocca - Maurizio Forbice - Katia Goldoni - Federica Menga - Piero Perdomi - Alessandra Setti settembre 2012

3 La regolarizzazione dei rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari Indice LA REGOLARIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO CON LAVORATORI EXTRACOMUNITARI Chi può presentare la domanda di regolarizzazione pag. 3 Datori di lavoro che non possono presentare la domanda di regolarizzazione pag. 3 Requisiti reddituali del datore di lavoro pag. 3 Quali rapporti di lavoro irregolari posso essere sanati pag. 4 Per quali lavoratori stranieri può essere avviata la regolarizzazione pag. 4 Lavoratori stranieri esclusi dalla sanatoria pag. 5 Quanto costa regolarizzare il rapporto pag. 5 Regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pag. 6 Quando presentare la domanda di regolarizzazione pag. 8 Contenuti della domanda di emersione pag. 6 Le operazioni informatiche per inoltrare la domanda pag. 8 Dopo la presentazione telematica della domanda pag. 9 Sospensione effetti penali ed amministrativi pag. 10 Presentazione di false dichiarazioni pag. 10 DOCUMENTAZIONE Ministero del Lavoro: domande e risposte su come trasformare i rapporti di lavoro irregolari relativi a cittadini extracomunitari in rapporti di lavoro regolare. pag. 11 Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109: attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Decreto 29 agosto 2012: attuazione dell articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, in materia di emersione dal lavoro irregolare. Agenzia delle Entrate: risoluzione n. 85/E del 31 agosto 2012 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Versamenti con 1

4 La regolarizzazione dei rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari Agenzia delle Entrate: risoluzione n. 85/E del 31 agosto 2012 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Versamenti con elementi identificativi, del contributo forfettario dovuto ai sensi dell articolo 5, comma 5, del decreto legislativo del 16 luglio 2012, n Modello EM-SUB e istruzioni per la compilazione: dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n.109 del 16 luglio Ministero del Lavoro e Ministero dell Interno: circolare congiunta prot del 7 settembre 2012 decreto del 29 agosto 2012 in attuazione del Decreto legislativo 16 luglio 2012, n Indicazioni operative. Ministero dell Interno: circolare n del 31 luglio 2012 Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 recante Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Ministero dell Interno: circolare n del 27 luglio 2012 Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 recante Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Modificazioni degli articoli 22 e 24 del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 ed introduzione di una disposizione transitoria. INPS: circolare n. 113 del 14 settembre 2012 Art. 5, decreto legislativo 16 luglio 2012, n Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Disposizione transitoria per l emersione di lavoratori extracomunitari. Ministero dell Interno: slides - Predisposizione e Presentazione della domanda di Emersione dal Lavoro Irregolare per lavoratori stranieri anno

5 La regolarizzazione dei rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari Chi può presentare la domanda di regolarizzazione La procedura di emersione può essere attivata dai seguenti datori di lavoro: Cittadino italiano; Cittadino di un paese appartenete all Unione europea; Cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo; Cittadino straniero titolare di carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario o titolare di della carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino comunitario; Cittadino straniero che ha presentato richiesta di rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario. Datori di lavoro che non possono presentare la domanda di regolarizzazione Non sono ammessi alla procedura di emersione i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per: favoreggiamento dell immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. aver occupato alle proprie dipendenze stranieri privi di PDS, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo, revocato o annullato. Sono escludi dalla procedura anche quei datori di lavoro che, a seguito dell espletamento di precedenti procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero procedure di emersione, non hanno provveduto alla sottoscrizione del relativo contratto di soggiorno o all assunzione dello straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro. Requisiti reddituali del datore di lavoro Il datore di lavoro persona fisica, ente o società, deve possedere un reddito imponibile o un fatturato risultante dall ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a ,00 euro annui. 3

6 La regolarizzazione dei rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari Nel caso di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a: ,00 euro annui per un nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a ,00 euro anni se nel nucleo familiare ci sono più persone che producono reddito. La congruità della capacità economica del datore di lavoro è valutata dalla Direzione Territoriale del Lavoro - DTL quando la dichiarazione di emersione è presentata per più lavoratori. La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza. Quali rapporti di lavoro irregolari posso essere sanati I rapporti di lavoro in corso almeno dal 9 maggio 2012 e comunque esistenti alla data di presentazione della domanda. La regolarizzazione riguarderà solo i rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato con orario a tempo pieno, salvo i casi di lavoro domestico e di assistenza alla persona dove l orario di lavoro non dovrà essere inferiore a 20 ore settimanali e la retribuzione, che dovrà corrispondere a quella prevista dal CCNL della categoria di riferimento, non potrà essere inferiore all importo minimo previsto per l assegno sociale (5.577,00 euro annui). Per quali lavoratori stranieri può essere avviata la regolarizzazione Rientrano nella procedura di regolarizzazione i lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale in modo ininterrotto da almeno il 31 dicembre 2011, in grado attestare la loro presenza mediante documentazione proveniente da organismi pubblici [ad esempio: validi timbri di entrata sul passaporto, decreti di espulsione, certificati medici ospedalieri, tesserini STP (Straniero Temporaneamente Presente) per l accesso all assistenza sanitaria dei clandestini]. Potranno, poi, essere sanate anche le posizioni dei cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale con rapporti di lavoro irregolari in quanto titolari di permessi di soggiorno che escludono, o limitano parzialmente, la possibilità di svolgere attività lavorativa. È il caso per esempio dei titolari di permesso di soggiorno per cure mediche che non consentono di stipulare 4

7 La regolarizzazione dei rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari contratti di lavoro oppure di permessi per motivo di studio che consentono di svolgere un attività lavorativa limitata. Questo è quanto ha sottolineato il Ministero dell Interno con la circolare n dello scorso 12 settembre. Lavoratori stranieri esclusi dalla sanatoria Non potranno comunque essere regolarizzati i lavoratori: nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, prevenzione e terrorismo. che risultano segnalati SIS Sistema Informativo Schengen per la loro non ammissione allo spazio Schengen. condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all art. 380 c.p.p. o applicazione della pena ai sensi dell art. 444 c.p.p. socialmente pericolosi per l ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di un altro paese dell Area Schengen. Non determina, invece, l automatica esclusione dalla procedura di emersione un eventuale condanna per uno dei reati previsti dall articolo 381 del codice di procedura penale, non essendo la condanna per tali reati da sola sufficiente ad esprimere un giudizio di pericolosità (Corte Costituzionale n. 172 del 2 luglio 2012). Quanto costa regolarizzare il rapporto La dichiarazione emersione è presentata previo pagamento di un contributo forfettario di euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell imposta sul reddito. Si procede al versamento servendosi il modello F24 Versamenti con elementi identificativi. I codici tributo da utilizzare (operativi dal 7 settembre 2012) sono: REDO denominato Datori di lavoro domestico regolarizzazione extracomunitari art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012 ; RESU denominato Datori di lavoro subordinato regolarizzazione extracomunitari art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/

8 La regolarizzazione dei rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari Regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale 1. Regolarizzazione retributiva Il datore di lavoro deve dimostrare, all atto della stipula del contratto di soggiorno e mediante attestazione redatta congiuntamente al lavoratore, la regolarizzazione del pagamento delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo, per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non inferiore a 6 mesi. Tali somme arretrate dovranno corrispondere a quanto previsto dal CCNL e alle retribuzioni minime fissate annualmente dall Inps. 2. Regolarizzazione contributiva 2.1 Aziende non agricole il datore di lavoro, sia quello già in possesso di una posizione contributiva presso l Inps sia quello che ne risulta già titolare, dovrà richiedere l apertura di una apposita posizione che verrà contraddistinta dal codice autorizzazione 5W denominato Posizione contributiva riferita a personale oggetto di emersione ai sensi dell art. 5 del D.Lgs. n. 109/2012. Ottenuta la posizione aziendale il datore di lavoro dovrà provvedere all invio dei flussi Uniemens per i periodi oggetto di regolarizzazione e al pagamento tramite modello F24 (causale DM10) dei relativi contributi senza sanzioni. I lavoratori oggetto di emersione saranno indicati nel flusso Uniemens secondo le consuete modalità. L elemento <Assunzione> andrà valorizzato indicando nell elemento <Giorno assunzione> il giorno del mese in cui è intervenuta l assunzione, nell elemento <Tipo assunzione> il nuovo codice 1E. Copia delle denunce mensili Uniemens, prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore, per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione, dovranno essere presentate dal datore di lavoro al momento della convocazione dello Sportello Unico dell Immigrazione. 2.2 Datore di lavoro domestico A seguito della presentazione della dichiarazione di regolarizzazione attraverso il modello EM-DOM, l Inps provvederà all iscrizione d ufficio del rapporto di lavoro domestico, attribuendo un codice provvisorio contraddistinto dai numeri iniziali Una volta iscritto il rapporto di lavoro, l Istituto invierà al datore di lavoro domestico dei bollettini MAV per il pagamento dei contributi, precalcolati in base ai dati dichiarati nella domanda di emersione. 6

9 La regolarizzazione dei rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari All atto della convocazione dello Sportello Unico dell Immigrazione, per dimostrare la regolarità contributiva, il datore di lavoro dovrà esibire i bollettini MAV regolarmente quietanzati. 2.3 Azienda agricole Il datore di lavoro agricolo, già in possesso di una posizione contributiva, dovrà provvedere alla regolarizzazione inviando il flusso DMAG principale e/o di variazione trasmesso all Istituto secondo le consuete modalità. Il datore di lavoro, invece, non titolare di posizione contributiva dovrà preliminarmente procedere all apertura di una posizione. In entrambi i casi l importo dei contributi sarà richiesto con la consueta tariffazione effettuata dall Istituto. Copia delle denunce trimestrali DMAG di regolarizzazione dovranno essere presentate dal datore di lavoro agricolo al momento della convocazione dello Sportello Unico dell Immigrazione. 2.4 Regolarità contributiva I datori di lavoro, dalla data di decorrenza delle rapporto di lavoro oggetto di emersione e fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi, dovranno dimostrare aver versato correttamente e correntemente la contribuzione per tutti i lavoratori impiegati in azienda anche, quindi, per quelli non interessati al procedimento di emersione. La correttezza dei versamenti contributivi saranno attestate mediante DURC per le aziende non agricole ed il certificato di regolarità per le aziende agricole. Entrambi i documenti saranno richiesti a cura dello Sportello Unico dell Immigrazione. 3. Regolarizzazione fiscale La regolarizzazione ai fini fiscali, delle ritenute sulle retribuzione corrisposte al lavoratore, deve essere effettuata entro il 16 novembre Il datore di lavoro domestico non essendo sostituto d imposta non dovrà regolarizzare alcuna importo a titolo fiscale. 7

10 La regolarizzazione dei rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari Quando presentare la domanda di regolarizzazione La dichiarazione di emersione deve essere presentata esclusivamente con modalità informatiche dalle ore 8.00 del 15 settembre alle ore del 15 ottobre 2012, allo Sportello Unico per l Immigrazione presso la Prefettura competente del luogo ove si svolge il rapporto di lavoro. Non ci sarà nessun click day e quindi non occorrerà concentrare la presentazione delle domande nei primi giorni di attivazione della procedura, in quanto non sono state fissate quote massime di ammissione alla regolarizzazione. Contenuti della domanda di emersione La dichiarazione di deve contenere: i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titoloni soggiorno nel caso di datore di lavoro straniero; generalità e nazionalità del lavoratore straniero (con indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l ingresso nel territorio dello Stato); l indicazione della tipologia e delle modalità di impiego; l attestazione del possesso del requisito reddituale; l attestazione dell occupazione del lavoratore per il periodo previsto; la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal CCNL di riferimento; la proposta di contratto di soggiorno; l indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di euro; l obbligo di regolarizzare la posizione retributiva, contributiva e fiscale; l indicazione del pagamento telematico della marca da bollo di 14,62 euro. Le operazioni informatiche per inoltrare la domanda Le operazioni da effettuare per poter procedere all invio della domanda allo Sportello Unico per l Immigrazione, sono sintetizzate nel seguente flusso: Richiesta Compilazione modulo di on line domanda domanda Registrazione al sistema Salvataggio intermedio o invio della domanda 1. Per l accesso alla procedura on line di richiesta dei moduli è necessario effettuare preventivamente una registrazione al sito web del servizio di 8

11 La regolarizzazione dei rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari inoltro telematico delle domande ( La registrazione è gratuita e richiede necessariamente un indirizzo di posta elettronica valido e funzionate per essere eseguita. 2. completata la fase di registrazione è possibile accedere all area di richiesta dei moduli di domanda. È possibile avviare la compilazione di una nuova domanda selezionandone la tipologia di interesse nell elenco mostrato. 3. La compilazione avviene per pagine e, ad ogni cambio pagina, viene effettuata una validazione dei dati inseriti ed in caso di errore viene mostrata una finestra con la quale è possibile accedere direttamente al campo errato. 4. E possibile interrompere la compilazione e salvare la domanda in qualunque momento. Per procedere con l invio, la domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e superare la validazione dei dati inseriti. Dopo la presentazione telematica della domanda 1. Successivamente all invio della domanda di emersione sarà disponibile, all interno del sito web del Ministero dell Interno, la ricevuta con l indicazione della data di invio telematico. Ai fini dell attestazione dell avvenuta presentazione della domanda di emersione, copia della ricevuta di invio dovrà essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore (la ricevuta avrà codici univoci di identificazione per contrastare qualsiasi tentativo di falsificazione/contraffazione). 2. Datore di lavoro e lavoratore verranno convocati presso lo Sportello Unico per la stipula del contratto di soggiorno e la verifica della documentazione. Al lavoratore sarà consegnato il modello 209 da presentare, per la richiesta del permesso di soggiorno, con le consuete modalità, all Ufficio Postale. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l archiviazione del procedimento. 3. Come puntualizzato dal decreto interministeriale 29 agosto 2012 la sottoscrizione del contratto di soggiorno assolve anche all obbligo di inviare la comunicazione di assunzione al Centro per l impiego, e per i lavoratori domestici all Inps. 9

12 La regolarizzazione dei rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari Sospensione effetti penali ed amministrativi Dal 9 agosto 2012 e fino alla conclusione della procedura di regolarizzazione instaurata, sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi a carico dei lavoratori stranieri, per i quali può essere presentata la dichiarazione di emersione ed a carico dei datori di lavoro per le violazioni delle norme relative all ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale e per quelle relative all impiego di lavoratori. Al contrario, la mancata presentazione della dichiarazione, pur in presenza del versamento del contributo forfetario, ovvero l archiviazione o il rigetto della domanda di emersione, farà cessare la sospensione dei procedimenti sanzionatori. Nelle more della definizione del procedimento in esame, lo straniero non può essere destinatario di un provvedimento di espulsione. Tuttavia, tale ultima previsione deve essere letta, come sottolineato nella Circolare del Ministero degli Interni n del , alla luce delle disposizioni contenute all art. 5, commi 11 e 13 del D.Lgs. n. 109/2012. In caso di conclusione positiva del procedimento di regolarizzazione i reati a carico del lavoratore e del datore di lavoro e gli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e all impiego di lavoratori, anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale, verranno estinti. Nell ipotesi di esito negativo del procedimento verranno, invece, archiviati i procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l'esito negativo derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro. Per quanto riguarda il lavoratore l esito negativo comporterà l attivazione delle procedure per l eventuale allontanamento, previa attenta valutazione della singola posizione. Presentazione di false dichiarazioni Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non veritieri è nullo. Pertanto, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato sarà revocato. 10

13 Documentazione Direzione Sindacale Welfare Sicurezza sul lavoro Servizi Assistenza Mercato del Lavoro ed Amministrazione del Personale Corso Venezia, Milano Tel Fax

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15 La regolarizzazione dei rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - MINISTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E INTEGRAZIONE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Dal sito: Domande e risposte su come trasformare i rapporti di lavoro irregolari relativi a cittadini extracomunitari in rapporti di lavoro regolare 1. Quando si può presentare la domanda di emersione? La dichiarazione di emersione potrà essere presentata dalle ore 8,00 del 15 settembre alle ore 24,00 del 15 ottobre Le domande possono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatica che sarà accessibile dal sito internet del Ministero dell Interno ( Accedendo al sistema sarà disponibili un area di supporto agli utenti, con funzioni di help desk. Successivamente all invio della dichiarazione di emersione si potrà stampare la ricevuta con l indicazione della data di invio telematico. Copia della stessa ricevuta dovrà essere consegnata, a cura del datore di lavoro, al lavoratore ai fini dell attestazione dell avvenuta presentazione della domanda di emersione. A differenza di quanto accade in occasione del decreto flussi, non è necessario inviare le domande con urgenza, in quanto non vi è un limite massimo di domande accoglibili. 2. Chi può presentare domanda di emersione? La domanda di emersione può essere presentata dai datori di lavoro che, alla data del 9 agosto 2012, occupavano irregolarmente da almeno tre mesi (ovvero almeno dal 9 maggio 2012) e continuano ad occupare alla data di presentazione della domanda, lavoratori stranieri. In particolare possono presentare la domanda: - datori di lavoro italiani; - datori di lavoro comunitari; - datori di lavoro extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. - datori di lavoro extracomunitari titolari di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadino comunitario o titolari della carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino comunitario, ai sensi del d.lgs. n.30/2007; - datori di lavoro extracomunitari che hanno presentato richiesta di rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario 13

16 La regolarizzazione dei rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari 3 Chi non può presentare domanda di emersione? Non possono accedere alla procedura di emersione i datori di lavoro condannati (anche con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell art. 444 del codice di procedura penale), negli ultimi cinque anni per reati connessi all occupazione illegale di stranieri (articolo 22, comma 12 del D.lgs. n. 286/1998), all intermediazione illecita ed allo sfruttamento lavorativo (articolo 603 bis codice penale), al favoreggiamento dell immigrazione clandestina o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. La procedura è altresì preclusa ai quei datori di lavoro che in passato hanno avviato procedure di emersione o hanno fatto richiesta di assunzione dall estero di cittadini stranieri senza successivamente procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore straniero (salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro). 4. Può presentare domanda di emersione un datore di lavoro che ha in corso un procedimento penale o amministrativo per aver assunto un lavoratore privo del permesso di soggiorno o per aver violato la vigente normativa di carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale sul lavoro? Si, può presentare domanda di emersione anche un datore di lavoro che abbia già in corso un procedimento penale o amministrativo per violazione della suddetta normativa sul lavoro. In tal caso, dal 9 agosto 2012 e fino alla conclusione del procedimento di emersione tali procedimenti resteranno sospesi (ad esclusione di quelli relativi alla violazione delle disposizioni sull immigrazione clandestina di cui all articolo 12 del D.lgs. n. 286/1998). Tale sospensione cessa nel caso in cui la dichiarazione di emersione non venga presentata nei termini previsti, ovvero venga archiviata o rigettata. 5. Chi può essere regolarizzato? La domanda di emersione può essere presentata solo nei confronti di lavoratori stranieri presenti in Italia almeno dal 31 dicembre Il lavoratore dovrà esibire quando verrà convocato dallo Sportello Unico per l immigrazione la documentazione proveniente da organismi pubblici da cui risulti la sua presenza ininterrota in Italia almeno dalla data del 31 dicembre Chi non può essere regolarizzato? La procedura di emersione non può essere avviata nei confronti di lavoratori stranieri che: - risultano espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza (articolo 13, comma 1 e 2 lett.c) del D.gs. n. 286/1998) o per motivi di prevenzione del terrorismo; 14

17 La regolarizzazione dei rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari - risultano segnalati anche a livello internazionale come non ammissibile in Italia; - a prescindere da un provvedimento di espulsione, sono comunque considerati una minaccia per l ordine pubblico o la sicurezza dello Stato italiano o di altro Stato dell area Schengen. Regolarizzazione preclusa, infine, anche nei confronti degli stranieri condannati (anche con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell art. 444 del codice di procedura penale), per uno dei reati per i quali l articolo 380 del codice di procedura penale prevede l arresto obbligatorio in flagranza. 7. È possibile regolarizzare un cittadino comunitario? No, la procedura di emersione può essere avviata esclusivamente nei confronti di cittadini extracomunitari. 8. È possibile procedere all emersione nei confronti di uno straniero colpito da un provvedimento di espulsione o nei cui confronti è stato già avviato un procedimento per violazione delle norme sull ingresso o il soggiorno? Si, è possibile regolarizzare anche stranieri colpiti da un provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull ingresso ed il soggiorno. Sono, invece, esclusi dalla regolarizzazione gli stranieri espulsi per motivi di ordine e sicurezza dello Stato o espulsi perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell art.13, c. 2, lett c) del D.gs. n. 286/1998. In tal caso a partire dal 9 agosto 2012 e fino alla conclusione del procedimento di emersione restano, inoltre, sospesi i procedimenti penali ed amministrativi già in corso nei confronti del lavoratore per violazione delle norme relative all ingresso ed al soggiorno in Italia. Tale sospensione cessa nel caso in cui la dichiarazione di emersione non venga presentata nei termini previsti, ovvero venga archiviata o rigettata. 9. È possibile procedere all emersione nei confronti di un cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante sul territorio nazionale? La domanda di emersione può essere presentata dai datori di lavoro che occupano lavoratori stranieri comunque presenti sul territorio nazionale. Di conseguenza, tale istanza può essere presentata anche in favore di stranieri che, pur regolarmente presenti sul territorio nazionale, non potevano essere assunti in quanto privi del titolo di soggiorno che li abilitasse allo svolgimento di un attività lavorativa (turismo, cure mediche, studio, motivi religiosi, etc.). Tale ipotesi comprende anche il caso di straniero con permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni e per il quale non sia stato richiesto nei termini il rinnovo. 10. Quali rapporti di lavoro possono essere regolarizzati? 15

18 La regolarizzazione dei rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari Possono essere regolarizzati solo i rapporti di lavoro a tempo pieno, ad eccezione del settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona dove è possibile regolarizzare anche rapporti di lavoro a tempo ridotto, purché non inferiore alle 20 ore settimanali, con la retribuzione prevista dal CCNL e, comunque, non inferiore al minimo previsto per l assegno sociale. 11. Quale è il reddito minimo che il datore di lavoro deve possedere per poter regolarizzare un lavoratore straniero? Il decreto interministeriale del 29 agosto ha precisato le soglie di reddito necessarie per poter regolarizzare un lavoratore. In generale il reddito imponibile o il fatturato del datore di lavoro non deve essere inferiore a euro annui. La prova di tale reddito dovrà risultare dall ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente. Nel caso di dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico con funzione di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a euro annui se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a euro annui in caso di nucleo familiare, inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il 2 grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. La verifica di congruità del reddito e delle condizioni contrattuali applicate viene effettuata dalla Direzione Territoriale del Lavoro. Qualora venga presentata una dichiarazione di emersione da un medesimo datore di lavoro per più lavoratori, la congruità della capacità economica del datore di lavoro, rapportata al numero di richieste, è rimessa alla valutazione, sotto il profilo della sussistenza del requisito reddituale, della Direzione Territoriale del Lavoro. Non si procede all accertamento del reddito nell ipotesi di datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l autosufficienza che effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore addetto alla sua assistenza. In tale ipotesi il datore di lavoro deve però essere già in possesso di certificazione di struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato con il SSN che attesti la limitazione dell autosufficienza prima della presentazione dell istanza. 12. Quale è l importo da versare per poter accedere alla procedura di emersione? La dichiarazione di emersione dovrà essere presentata previo pagamento di un contributo forfettario di euro per ciascun lavoratore regolarizzato. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi", che sarà possibile reperire presso gli sportelli bancari e gli uffici postali o scaricare dai siti internet del Ministero dell'interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministro per la Cooperazione internazionale e l'integrazione, dell'inps e dell Agenzia delle Entrate. 16

19 La regolarizzazione dei rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari Il versamento potrà essere effettuato a partire dal 7 settembre Negli stessi siti sono reperibili i correlati codici tributo per il versamento ('REDO' per il lavoro domestico e 'RESU' per il lavoro subordinato) e le istruzioni per la compilazione del modello che dovrà contenere, oltre ai dati del datore di lavoro, anche il numero del passaporto, o di altro documento equipollente, del lavoratore. Le somme versate a titolo forfetario non saranno restituire in caso di archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa. 13. Oltre al contributo forfettario di euro è necessario procedere ad altri pagamenti? Al contributo forfettario deve aggiungersi il pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi. Nel caso di rapporti di lavoro instaurati da più di sei mesi dovranno essere regolarizzate le somme dovute per l intero periodo. La circolare congiunta del 6 settembre 2012 ha specificato che la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo in base al CCNL riferibile all'attività svolta, deve essere oggetto di attestazione congiunta del datore di lavoro e del lavoratore da presentarsi all atto della stipula del contratto di soggiorno. Tali somme arretrate devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre Sempre all atto della convocazione presso lo Sportello Unico, il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver adempiuto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro irregolare fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. La documentazione da produrre per i rapporti di lavoro agricolo e non agricolo è indicata all art.5, comma 2, del decreto interministeriale del 29 agosto. Inoltre, lo Sportello provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile. Per i rapporti di lavoro domestico la dimostrazione del pagamento dei contributi dovuti sarà attestata mediante esibizione di copie dei bollettini MAV utilizzati. Il datore di lavoro dovrà, infine, attestare, anche mediante apposita autocertificazione, la regolarizzazione, ai fini fiscali, delle somme dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore per la durata del rapporto di lavoro o, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. Si tratta delle ritenute, da versare entro il 16 novembre 2012, operate ai sensi della normativa di settore. 14. Cosa succede successivamente alla presentazione della domanda di emersione? 17

20 La regolarizzazione dei rapporti di lavoro con lavoratori extracomunitari Lo Sportello Unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere della competente Direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. All atto della convocazione lo Sportello Unico procede tra l altro alla verifica: - dell avvenuto versamento del contributo forfetario di 1000 euro, mediante esibizione della ricevuta da parte del datore di lavoro; - della documentazione attestante la presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011, proveniente da organismi pubblici; - della regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve anche agli obblighi di comunicazione obbligatoria di assunzione del lavoratore al Centro per l Impiego, Direzioni Territoriali e Inps per quanto riguarda il lavoro domestico. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di emersione. Nell ipotesi di mancata presentazione della documentazione, di documentazione insufficiente, sarà richiesta, eventualmente, un integrazione, fissando una nuova data di convocazione. Nel caso di assenza della documentazione integrativa richiesta, si procederà al rigetto dell istanza. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. 15. Può essere espulso uno straniero nei cui confronti è stata presentata una dichiarazione di emersione? No, in attesa della definizione del procedimento di emersione lo straniero non può essere espulso, ad eccezione dei casi di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza (articolo 13, comma 1 e 2 lett. c) del D.gs. n. 286/1998) o per motivi di prevenzione del terrorismo. 16. Se la dichiarazione di emersione è accolta, si è comunque perseguibili per gli illeciti commessi? No, l esito positivo del procedimento di emersione comporta per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni commesse. In ogni caso, anche in caso di esito negativo del procedimento di emersione, verranno archiviati i procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l'esito negativo derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro. 18

21 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 172 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l articolo 21, recante delega al Governo per l attuazione, fra le altre, della predetta direttiva 2009/52/CE, nonché l articolo 24 che, ai fini dell esercizio delle deleghe, richiama l applicazione, in quanto compatibili, degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante le norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante: Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ; Visto il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, recante Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all estero e di lavoro irregolare e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante: Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, e successive modificazioni; Visto l articolo 12 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha introdotto l articolo 603 -bis del codice penale, recante il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2012; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2012; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell economia e delle finanze, dell interno e per la cooperazione internazionale e l integrazione; E MANA il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all articolo 22, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell immigrazione clandestina verso l Italia e dell emigrazione clandestina dall Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell articolo 603 -bis del codice penale; c) reato previsto dal comma ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici. ; 1

22 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 172 b) All articolo 22, dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti: 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell articolo 603 -bis del codice penale. 12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. 12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12 -bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell articolo 5, comma quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12 -quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. ; c) il comma 7 dell articolo 22 è abrogato; d) all articolo 24, comma 1, terzo periodo, le parole di cui all articolo 22, comma 3 sono sostituite dalle seguenti: di cui all articolo 22, commi 3, 5 -bis e 5-ter. 2. I criteri per la determinazione e l aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 12 -ter dell articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal presente decreto, sono stabiliti con decreto del Ministro dell interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. I proventi derivanti dall applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria affluiscono all entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, nella misura del sessanta per cento al fondo rimpatri di cui all articolo 14 -bis del citato decreto n. 286 del 1998 e per il residuo quaranta per cento al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per la realizzazione di interventi di integrazione sociale di immigrati e minori stranieri non accompagnati. 3. Con decreto di natura non regolamentare dei Ministri dell interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinati le modalità e i termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE. Art. 2. Disposizione sanzionatoria 1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l articolo 25 -undecies è inserito il seguente: 25-duodecies. (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ). 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all articolo 22, comma 12 -bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di euro.. Art. 3. Presunzione di durata del rapporto di lavoro 1. Nelle ipotesi di cui all articolo 22, comma 12, del decreto legislativo n. 286 del 1998, ai fini della determinazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, nonché per i relativi accessori si presume che il rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno abbia avuto una durata di almeno tre mesi, salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore. Art. 4. Attività di controllo 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad effettuare controlli adeguati ed efficaci sull impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nell ambito della programmazione annuale dell attività di vigilanza sui luoghi di lavoro e sulla base di una periodica valutazione dei rischi circa i settori di attività in cui maggiormente si concentra il fenomeno. 2. Entro il primo luglio di ogni anno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunica alla Commissione europea il numero totale di ispezioni effettuate l anno precedente per ciascun settore di attività a rischio, specificandone oltre al numero assoluto anche il rapporto percentuale rispetto al numero totale dei datori di lavoro del medesimo settore, e riferisce sui risultati. Art. 5. Disposizione transitoria 1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 2

23 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l immigrazione, previsto dall articolo 22 del decreto legislativo 286 del 1998 e successive modifiche e integrazioni. La dichiarazione è presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l integrazione e con il Ministero dell economia e delle finanze da adottarsi entro venti giorni dall entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici. 2. Sono esclusi dalla procedura di cui al presente articolo i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare. 3. Non sono ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell immigrazione clandestina verso l Italia e dell immigrazione clandestina dall Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell articolo 603 -bis del codice penale; c) reati previsti dall articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Non è ammesso, altresì, alla procedura di cui al presente articolo il datore di lavoro che, a seguito dell espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro. 5. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 è presentata previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 1 del presente articolo, di un contributo forfettario di euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell imposta sul reddito. La regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi è documentata all atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1. E fatto salvo l obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi. 6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative: a) all ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni; b) al presente provvedimento e comunque all impiego di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. 7. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l emersione del rapporto di lavoro. 8. Nella dichiarazione di emersione cui al comma 1 è indicata la retribuzione convenuta non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e, in caso di lavoro domestico, l orario lavorativo non inferiore a quello stabilito dall articolo 30 - bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n Lo sportello unico per l immigrazione, verificata l ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull insussistenza di motivi ostativi all accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere della competente direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e della regolarizzazione di cui al comma 5. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di emersione. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l archiviazione del procedimento. Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno. 10. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di emersione di cui al presente articolo ovvero si proceda all archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 6 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima. Si procede comunque all archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro. 11. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al successivo comma 13. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 9 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavo- 3

24 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 172 ratore, l estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni. 13. Non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i lavoratori stranieri: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall articolo 380 del medesimo codice; d) che comunque siano considerati una minaccia per l ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall articolo 381 del medesimo codice. 14. Con decreto del Ministro dell interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l integrazione e con il Ministro dell economia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 5 del presente articolo, tenuto conto di quanto previsto ai sensi del comma Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l alterazione di documenti oppure con l utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale. 16. In funzione degli effetti derivanti dall attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 43 milioni di euro per l anno 2012 e di 130 milioni di euro a decorrere dall anno Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo. 17. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 43,55 milioni di euro per l anno 2012, a 169 milioni di euro per l anno 2013, a 270 milioni di euro per l anno 2014 e a 219 milioni di euro a decorrere dall anno 2015, si provvede, quanto a 43,55 milioni di euro per l anno 2012 a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 169 milioni di euro per l anno 2013, a 270 milioni per l anno 2014 e a 219 milioni di euro a decorrere dall anno 2015, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell Ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 luglio 2012 Visto, il Guardasigilli: SEVERINO AVVERTENZA: NAPOLITANO M ONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri M OAVERO MILANESI, Ministro per gli affari europei FORNERO, Ministro del lavoro e delle politiche sociali TERZI DI SANT AGATA, Ministro degli affari esteri S EVERINO, Ministro della giustizia G RILLI, Ministro dell economia e delle finanze C ANCELLIERI, Ministro dell interno R ICCARDI, Ministro per la cooperazione internazionale e l integrazione NOTE Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall amministrazione competente per materia ai sensi dell articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente 4

25 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 172 della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee (GUCE) Note alle premesse: L articolo 76 della Costituzione stabilisce che l esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. La direttiva 2009/52/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2009, n. L 168. Il testo degli articoli 21 e 24 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee legge comunitaria 2010), pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 2 gennaio 2012, n. 1, così recita: Art. 21 (Delega al Governo per l attuazione delle direttive 2009/38/CE, relativa al comitato aziendale europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in materia di lavoro dei cittadini di paesi terzi). Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell economia e delle finanze e dell interno, uno o più decreti legislativi per l attuazione delle direttive 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione), 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Art. 24 (Disposizioni finali ) 1. Nell esercizio delle deleghe di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti legislativi sono sempre trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all articolo 1 della medesima legge. 2. Il decreto legislativo di cui all articolo 7 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita: Art. 1 (Delega al Governo per l attuazione di direttive comunitarie ) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all attuazione delle direttive elencate nell allegato A, sono trasmessi, dopo l acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all esigenza di garantire il rispetto dell articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere. Art. 2 (Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa ) 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, 5

26 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 172 rispettivamente, dell ammenda fino a euro e dell arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell ammenda alternativa all arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l interesse protetto; la pena dell arresto congiunta a quella dell ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell arresto e dell ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; e) all attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell esercizio della delega; g) nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali specifici avvisi comuni e dell acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo; h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l efficacia e l economicità nell azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi. La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 18 agosto 1998, n. 191, S.O. Il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 3 novembre 1999, n. 258, S.O. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n Il testo dell articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all articolo K. 3 del Trattato sull Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2000, n. 250, S.O., così recita: Art. 11 (Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica ) 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi (7): a) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316 -bis, 316 -ter, 317, 318, 319, 319 -bis, 319- ter, 320, 321, 322, 322 -bis, 640, secondo comma, numero 1, 640 -bis e 640 -ter, secondo comma, con esclusione dell ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice penale; b) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela dell incolumità pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del codice penale; c) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell igiene e della salute sul lavoro; d) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; e) prevedere che i soggetti di cui all alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall inosservanza degli obblighi connessi 6

27 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 172 a tali funzioni; prevedere l esclusione della responsabilità dei soggetti di cui all alinea del presente comma nei casi in cui l autore abbia commesso il reato nell esclusivo interesse proprio o di terzi; f) prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell alinea del presente comma; g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell ente, prevedendo altresì che, nei casi di particolare tenuità del fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre l esclusione del pagamento in misura ridotta; h) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale; i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente; l) prevedere, nei casi di particolare gravità, l applicazione di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie: 1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell illecito; 3) interdizione anche temporanea dall esercizio dell attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi; 4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione; 5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi; 6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi; 7) pubblicazione della sentenza; m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di cui alle lettere a), b), c) e d) commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal presente articolo; n) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera g) è diminuita da un terzo alla metà ed escludere l applicabilità di una o più delle sanzioni di cui alla lettera l) in conseguenza dell adozione da parte dei soggetti di cui all alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un efficace riparazione o reintegrazione rispetto all offesa realizzata; o) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera l) sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti; p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l), la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della violazione, e prevedere inoltre l applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g) e i) e, nei casi più gravi, l applicazione di una o più delle sanzioni di cui alla lettera l) diverse da quelle già irrogate, nei confronti dell ente nell interesse o a vantaggio del quale è stata commessa la violazione; prevedere altresì che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nell ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera l) sono state applicate in sede cautelare ai sensi della lettera o) ; q) prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando l effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale; r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b), c) e d) e che l interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile; s) prevedere l istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei soggetti di cui all alinea del presente comma; t) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell azionista, del socio o dell associato ai soggetti di cui all alinea del presente comma, nei confronti dei quali sia accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di recedere dalla società o dall associazione o dall ente, con particolari modalità di liquidazione della quota posseduta, ferma restando l azione di risarcimento di cui alle lettere v) e z) ; disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto può essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al momento del recesso determinato a norma degli articoli 2289, secondo comma, e 2437 del codice civile; prevedere altresì che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente, ove non ricorra l ipotesi prevista dalla lettera l), numero 3), debba richiedere al Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attività necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacità di stare in giudizio; agli oneri per la finanza pubblica derivanti dall attuazione della presente lettera si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti nello stato di previsione del Ministero della giustizia; u) prevedere che l azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche e delle società, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), sia deliberata dall assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno di un quarantesimo negli altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell azione sociale di responsabilità; v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subito; prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v) si applicano anche nell ipotesi in cui l azione di risarcimento del danno è proposta contro l azionista, il socio o l associato ai soggetti di cui all alinea del presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato l accertamento della responsabilità dell ente. 2. Ai fini del comma 1, per «persone giuridiche» si intendono gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri. 3. Il Governo è altresì delegato ad emanare, con il decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio. Il decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all estero e di lavoro irregolare) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 23 febbraio 2002, n. 46. La legge 23 aprile 2002, n. 73 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all estero e di lavoro irregolare) è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 24 aprile 2002, n. 96. Il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n Si riporta il testo dell articolo 12 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 7

28 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n , n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 16 settembre 2011, n. 216: Art. 12 (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ) 1. Dopo l articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 603-bis ( Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da a euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all orario di lavoro, al riposo settimanale, all aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l incolumità personale; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. Art. 603-ter ( Pene accessorie ). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603 -bis, importa l interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. L esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)». Note all art. 1: Il testo degli artt. 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dal presente decreto così recita: Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato ). (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13 ) 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l immigrazione, responsabile dell intero procedimento relativo all assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. 2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all estero deve presentare allo sportello unico per l immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. 3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. 4. Lo sportello unico per l immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l impiego di cui all articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma Lo sportello unico per l immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell articolo 3, comma 4, e dell articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. 5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non defi nitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell immigrazione clandestina verso l Italia e dell emigrazione clandestina dall Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell articolo 603-bis del codice penale; c) reato previsto dal comma ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici. 6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l immigrazione. Entro otto giorni dall ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest ultimo, trasmesso in copia all autorità consolare competente ed al centro per l impiego competente. 7. (abrogato ) 8. Salvo quanto previsto dall articolo 23, ai fini dell ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore. 9. Le questure forniscono all INPS e all INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni inte- 8

29 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 172 ressate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all ufficio finanziario competente che provvede all attribuzione del codice fiscale. 10. Lo sportello unico per l immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all articolo 3, comma La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l impiego, anche ai fini dell iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. 11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell elenco anagrafico previsto dall articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di euro per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell articolo 603-bis del codice penale. 12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. 12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell articolo 5, comma quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla defi nizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le fi nalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustifi cato il rilascio. 13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia. 15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica. 16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione. Art. 24 (Lavoro stagionale ) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22 ) 1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all articolo 22, commi 3, 5-bis e 5-ter. 2. Lo sportello unico per l immigrazione rilascia comunque l autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro. 2-bis. Qualora lo sportello unico per l immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; b) il lavoratore stagionale nell anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno. 3. L autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro. 3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro. 4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni. 5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all accoglienza. 6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell articolo 22, comma 12. Il testo dell articolo 14 -bis del citato d. lgs. n. 286 del 1998, così recita: Art. 14-bis (Fondo rimpatri ) 1. È istituito, presso il Ministero dell interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. 9

30 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all articolo 5, comma 2 -ter, nonché i contributi eventualmente disposti dall Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all articolo 5, comma 2 -ter, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno. Il testo dell articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 29 novembre 2008, n. 280, S.O., così recita: Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali ) 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; (133) b) al Fondo infrastrutture di cui all art. 6 -quinquies del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità; b-bis ) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del Fondo per l occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del Fondo per l occupazione. 3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l 85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord. 3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall applicazione dell articolo 6 -quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai princìpi stabiliti all esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma 3 del presente articolo. 4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo possono essere applicate le disposizioni di cui all articolo bis. Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti al superamento del disagio abitativo, con corrispondente attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi dell articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma, possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, nonché quelle autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le medesime finalità, all articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «d intesa con» sono sostituite dalla seguente: «sentita»; b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal comma 12 -bis,»; c) dopo il comma 12 è inserito il seguente: «12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l importo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all articolo 21 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». 4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo. 4-quater. All articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall articolo 77 -bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77 -bis è a carico del piano di rientro». 4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro di cui all articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rimodulata con apposito accordo tra il Ministero dell economia e delle finanze e il commissario straordinario del Governo in modo da garantire la neutralità finanziaria, in termini di saldi di finanza pubblica, di quanto disposto dall ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal comma 4 -quater del presente articolo. 4-sexies. All articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell 1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo». 4-septies. All articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «dei servizi pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». 4-octies. All articolo 3, comma 27, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «producono servizi di interesse generale» sono inserite le seguenti: «e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,». La legge 29 gennaio 2009, n. 2 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22, S.O. 10

31 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 172 Per i riferimenti alla direttiva 2009/52/CE si veda nelle note alle premesse. Note all art. 2: Per i riferimenti al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si veda nelle note alle premesse. Note all art. 3: Per il testo dell articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si veda nelle note all art. 1. Note all art. 5: Per il testo dell articolo 22 del d. lgs. n. 286 del 1998, si veda nelle note all articolo 1. Il testo dell articolo 444 del codice di procedura penale così recita: Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta ) 1. L imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1 -bis. Sono esclusi dall applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all articolo 51, commi 3 -bis e 3 -quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 -bis, primo e terzo comma, 600 -quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 -quater, secondo comma, 600 -quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 -quinquies, nonché 609 -bis, 609 -ter, 609 -quater e 609 -octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell articolo 75, comma La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta. Per il testo dell articolo 603 -bis del codice penale si veda nelle note alle premesse. Il testo dell articolo 12 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così recita: Art. 12. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10 ) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di euro per ogni persona. 2. Fermo restando quanto previsto dall articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. 3 -quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3 -bis e 3 -ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall aumento conseguente alle predette aggravanti. 3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell imputato che si adopera per evitare che l attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l autorità di polizia o l autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. 3-sexies. All articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609 -octies del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché dall articolo 12, commi 3, 3 -bis e 3 -ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». 3-septies. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l arresto in flagranza. 4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. 4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. 5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme 11

32 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 172 di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. 6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all organo di polizia di frontiera dell eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro a euro per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall autorità amministrativa italiana inerenti all attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell ambito delle direttive di cui all articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l osservanza delle disposizioni di cui all articolo 352, commi 3 e 4 del codice di procedura penale. 8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell articolo 301 -bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell autorità giudiziaria procedente. 8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8 -ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione. 8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all amministrazione o trasferiti all ente che ne abbiano avuto l uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell eventuale indennità, si applica il comma 5 dell articolo 301 -bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell interno, rubrica «Sicurezza pubblica». 9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. 9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9 -bis. 9-quater. I poteri di cui al comma 9 -bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell interno, della difesa, dell economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9 -bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo. Il testo dell articolo 30 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, citato nelle note alle premesse, così recita: Art. 30-bis. Richiesta assunzione lavoratori stranieri. 1. Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale l impresa o quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa, con l osservanza delle modalità previste dall articolo 22, comma 2, del testo unico. 2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano l acquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali: a) complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell impresa, la ragione sociale, la sede e l indicazione del luogo di lavoro; b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all estero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere; c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno; d) l impegno di cui all articolo 8 -bis, comma 1, che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro; e) l impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. 3. Alla domanda devono essere allegati: a) autocertificazione dell iscrizione dell impresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta; b) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro; c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l assegno sociale, ai sensi dell articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore. 12

33 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n Il datore di lavoro specifica nella domanda se è interessato alla trasmissione del nullaosta, di cui all articolo 31, comma 4, e della proposta di contratto, di cui al comma 3, lettera c), agli uffici consolari tramite lo Sportello unico. 6. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 è presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del regolamento di cui all articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n Lo Sportello unico competente al rilascio del nullaosta al lavoro è quello del luogo in cui verrà svolta l attività lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nullaosta sia stata presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dell impresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro. 8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall articolo 30 -quinquies, procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza. 9. Nei casi di irregolarità sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all integrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, del testo unico, per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato e per il rilascio dell autorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dell avvenuta regolarizzazione della documentazione. Il testo dell articolo 1344 del Codice civile così recita: Art Contratto in frode alla legge. Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l applicazione di una norma imperativa. Il testo degli articoli 5 e 13 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 così recita: Art. 5. Permesso di soggiorno. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5 ) 1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. 2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. 2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all articolo 14 -bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari. 3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere: a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; b) ; c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali; d) ; e) superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione. 3 -bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all articolo 5 -bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare: a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi; b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno; c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni 3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico. 3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni. 3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell interno e all INPS nonché all INAIL per l inserimento nell archivio previsto dal comma 9 dell articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. 3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni. 4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. 4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell interessato e dell esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d origine, nonchè, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. 5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne 13

34 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 172 per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all articolo 12, commi 1 e 3. 5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all articolo 29, comma 1 -ter. 6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione. 7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall autorità di uno Stato appartenente all Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 103 a euro 309. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l espulsione amministrativa. 8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell interno, di concerto con il Ministro per l innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale. 9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico. 9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l indicazione dell esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni: a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso. Art. 13. Espulsione amministrativa. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11 ) 1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell interno può disporre l espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri. 2. L espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero: a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell articolo 10; b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all articolo 27, comma 1 -bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68; c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituto dall articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n bis. Nell adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonchè dell esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d origine. 2-ter. L espulsione non è disposta, nè eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne. 3. L espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l espulsione, richiede il nulla osta all autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all interesse della persona offesa. In tal caso l esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell articolo bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all esecuzione dell espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore. 3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3 -bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13 -bis, 13-ter e quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest ultima è ripristinata a norma dell articolo 307 del codice di procedura penale. 3-sexies. 14

35 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n L espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica: a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4 -bis ; c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5; e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all articolo 14, comma 1 -bis ; f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale; g) nell ipotesi di cui al comma bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione: a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità; b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità; d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell articolo 14; e) avere violato anche una delle misure di cui al comma Lo straniero, destinatario di un provvedimento d espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell esecuzione dell espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all articolo 14 -ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all articolo 14 -ter. La questura, acquisita la prova dell avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l autorità giudiziaria competente per l accertamento del reato previsto dall articolo 10 -bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all articolo Ai fini dell applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l espulsione è eseguita ai sensi del comma Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all interessato, disposta ai sensi dell articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da a euro. In tale ipotesi, ai fini dell espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell autorità giudiziaria competente all accertamento del reato. Il questore esegue l espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all articolo bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l accompagnamento alla frontiera. L esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L interessato è anch esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l udienza. Lo straniero è ammesso all assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l esecuzione dell allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. 5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l ingresso, il soggiorno e l espulsione, sono comunicati all interessato unitamente all indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola 8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall articolo 18 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. 12. Fatto salvo quanto previsto dall articolo 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza. 13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell articolo bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed 15

36 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 172 espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. 13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13 -bis è obbligatorio l arresto dell autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. 14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all articolo 14, comma L onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall anno Il testo dell articolo 3 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 27 luglio 2005, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, così recita: Art. 3. Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo. 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il Ministro dell interno o, su sua delega, il prefetto può disporre l espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. 2. Nei casi di cui al comma 1, il decreto di espulsione è immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell interessato. L esecuzione del provvedimento è disposta dal questore ed è sottoposta alla convalida da parte del tribunale in composizione monocratica secondo le disposizioni di cui all articolo 13, comma 5 -bis, del decreto legislativo n. 286 del bis. Se il destinatario del provvedimento è sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all articolo 13, commi 3, 3 -bis, 3-ter, 3 -quater e 3-quinquies del decreto legislativo n. 286 del Il prefetto può altresì omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione di cui all articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro dell interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all articolo 2 del presente decreto, ovvero quando sia necessario per l acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attività terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attività informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalità di terrorismo. 4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio. Il ricorso giurisdizionale in nessun caso può sospendere l esecuzione del provvedimento. 4-bis All articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 3 -sexies è abrogato. La legge 31 luglio 2005, n. 155 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 1 agosto 2005, n. 177) Il testo degli articoli 380 e 381 Codice di procedura penale così recita: Art Arresto obbligatorio in flagranza. 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall articolo 419 del codice penale; c) delitti contro l incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall articolo 600 -bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall articolo 600 -ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all articolo 600 -quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall articolo 600 -quinquies del codice penale; d-bis ) delitto di violenza sessuale previsto dall articolo 609 -bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall articolo 609 -octies del codice penale; e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; e-bis ) delitti di furto previsti dall articolo 624 -bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; f) delitto di rapina previsto dall articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall articolo 629 del codice penale; g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo; i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654; l-bis ) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall articolo 416 -bis del codice penale; m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all ufficiale o all agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l avente diritto dichiara di rimettere la querela, l arrestato è posto immediatamente in libertà. Art Arresto facoltativo in flagranza. 16

37 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti: a) peculato mediante profitto dell errore altrui previsto dall articolo 316 del codice penale; b) corruzione per un atto contrario ai doveri d ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale; c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall articolo 336 comma 2 del codice penale; d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale; e) corruzione di minorenni prevista dall articolo 530 del codice penale; f) lesione personale prevista dall articolo 582 del codice penale; f-bis ) violazione di domicilio prevista dall articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale; g) furto previsto dall articolo 624 del codice penale; h) danneggiamento aggravato a norma dell articolo 635 comma 2 del codice penale; i) truffa prevista dall articolo 640 del codice penale; l) appropriazione indebita prevista dall articolo 646 del codice penale; l-bis ) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600 -ter, quarto comma, e 600 -quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all articolo 600 -quater.1 del medesimo codice; m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110; m-bis ) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall articolo 497 -bis del codice penale; m-ter ) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall articolo 495 del codice penale; m-quater ) fraudolente alterazioni per impedire l identificazione o l accertamento di qualità personali, previste dall articolo 495 -ter del codice penale. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all ufficiale o all agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l avente diritto dichiara di rimettere la querela, l arrestato è posto immediatamente in libertà. 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. 4-bis. Non è consentito l arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle. Il testo dell articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A), pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. così recita: Art. 76. (L) Norme penali. 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l autorizzazione all esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.. 12G0136 DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Roccaforte del Greco. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto, in data 28 febbraio 2011, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2011, con il quale, ai sensi dell art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell ente; Constatato che non risulta esaurita l azione di recupero e risanamento complessivo dell istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata; Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all azione amministrativa dell ente; Visto l art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Vista la proposta del Ministro dell interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2012; Decreta: La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi. Dato a Roma, addì 4 luglio 2012 NAPOLITANO M ONTI, Presidente del Con - siglio dei Ministri C ANCELLIERI, Ministro dell interno Registrato alla Corte dei conti l 11 luglio 2012 Interno registro n. 5, foglio n

38 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 209 Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. Dato a Roma, addì 20 agosto 2012 NAPOLITANO C ANCELLIERI, dell interno Al Presidente della Repubblica Ministro A LLEGATO Il citato amministratore, in data 10 luglio 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge. Configuratasi l ipotesi dissolutoria disciplinata dall art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 31 luglio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune. Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Quarto (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Vincenzo Greco. Roma, 14 agosto 2012 Il consiglio comunale di Quarto (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Massimo Carandente Giarrusso. 12A09605 Il Ministro dell interno: CANCELLIERI DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL INTERNO DECRETO 29 agosto Attuazione dell articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, in materia di emersione dal lavoro irregolare. IL MINISTRO DELL INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E L INTEGRAZIONE E IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ; Visto in particolare l articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, concernente la possibilità di dichiarare la sussistenza dei rapporti di lavoro irregolari, che demanda ad un decreto del Ministro dell interno, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la cooperazione internazionale e l integrazione e dell economia e delle finanze: la fissazione delle modalità di presentazione della dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro; la fissazione delle modalità per la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale; la fissazione dei limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l emersione del rapporto di lavoro; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ed in particolare l articolo 30 bis; Decreta: Art. 1. Presentazione della dichiarazione di emersione 1. I datori di lavoro di cui all articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109, nonché i datori di lavoro stranieri che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione in conformità alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l immigrazione. 8

39 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n Le dichiarazioni di emersione di cui al comma 1 sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dal 15 settembre al 15 ottobre L accesso al sistema informatico avviene tramite connessione ad internet e consente la compilazione e la spedizione telematica della dichiarazione di emersione, previa registrazione dell utente sull apposita pagina disponibile all indirizzo 4. Le fasi della procedura e le modalità di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione della dichiarazione di emersione sono indicate nel Manuale dell utilizzo del sistema pubblicato a cura del Ministero dell interno all indirizzo di cui al comma 3. Art. 2. Pagamento del contributo forfetario 1. La dichiarazione di emersione è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore. Tale importo non è deducibile ai fini dell imposta sul reddito. 2. Il contributo forfetario è versato esclusivamente tramite il modello di pagamento F24 Versamenti con elementi identificativi, reso disponibile sui siti internet dell Agenzia delle entrate, del Ministero dell interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della cooperazione internazionale e dell integrazione e dell INPS. Il modello di pagamento deve contenere, oltre ai dati relativi al datore di lavoro, anche il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore. 3. Con risoluzione dell Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento del contributo forfetario e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento. 4. Le somme riscosse a titolo di contributo forfetario sono riversate all INPS, a cura della Struttura di gestione di cui all art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per essere destinate alle relative finalità ai sensi del comma 14 dell articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n In caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfetario. Art. 3. Requisito reddituale del datore di lavoro 1. L ammissione alla procedura di emersione è condizionata all attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a ,00 (trentamila) euro annui, salvo quanto previsto al comma Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. 3. In caso di dichiarazione di emersione presentata dal medesimo datore di lavoro per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dalla direzione territoriale del lavoro ai sensi del comma 8 dell articolo 30 bis del D.P.R. 31 agosto 1999 n La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma 2 non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza. Art. 4. Contenuti della domanda di emersione 1. La dichiarazione di cui all articolo 1 contiene, a pena di inammissibilità: a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro straniero; b) l indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l ingresso nel territorio dello Stato; c) l indicazione della tipologia e delle modalità di impiego; d) l attestazione del possesso del requisito reddituale di cui all articolo 3; e) l attestazione dell occupazione del lavoratore per il periodo previsto dall articolo 1; f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento; g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall articolo 5 -bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; h) l indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di 1000 euro di cui all articolo 2; i) l obbligo di regolarizzare la posizione retributiva, contributiva e fiscale secondo quanto previsto dall art. 5 per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro, o comunque non inferiore a sei mesi, per rapporti di durata inferiori al semestre; l) l indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di 14,62 euro richiesta per la procedura di emersione. 2. Per tipologia e modalità di impiego di cui alla lettera c) del comma 1 si intende il lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare per il quale sono ammes- 9

40 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 209 si i rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro a tempo parziale non inferiore alle 20 ore settimanali, con la retribuzione prevista dal CCNL e comunque non inferiore al minimo previsto per l assegno sociale. Art. 5. Regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale 1. Il datore di lavoro deve dimostrare la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo, per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non inferiore a 6 mesi, mediante attestazione redatta congiuntamente al lavoratore stesso, del pagamento degli emolumenti dovuti in base al CCNL riferibile alle attività svolte. Tali somme arretrate devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989 di conversione del D.L. n. 338/1989). 2. All atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver provveduto ad adempiere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore come risulta dalla dichiarazione di cui all articolo 1, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. A tal fine, per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro dipendente non domestico il datore di lavoro dovrà: a) per un rapporto di lavoro non agricolo provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione. Lo sportello unico per l immigrazione provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e la correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile. b) per un rapporto di lavoro agricolo provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare la copia del modello DMAG e/o DMAG di variazione trasmesso all Inps. Lo sportello unico provvederà a richiedere, in via telematica all Inps, la certificazione di regolarità contributiva dell azienda che attesterà, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, l avvenuta denuncia del lavoratore stesso e la correttezza e correntezza degli adempimenti contributivi del datore di lavoro. Con specifico riferimento, invece, alla regolarizzazione di un rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti mediante esibizione di copia del bollettino MAV, pagabile, al riguardo, esclusivamente presso gli sportelli bancari o postali. 3. Il datore di lavoro regolarizza, ai fini fiscali, le somme dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non inferiore a sei mesi, mediante il versamento entro il 16 novembre 2012 delle ritenute operate ai sensi dell articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute operate ai sensi dell articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n Con riferimento alle somme corrisposte a partire dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cui all art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 109/2012, il versamento delle ritenute e delle trattenute operate deve essere effettuato entro il termine previsto dall articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n In ogni caso, la regolarizzazione deve essere attestata all atto della stipula del contratto di soggiorno mediante apposita autocertificazione. Art. 6. Comunicazione obbligatoria di assunzione 1. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve agli obblighi di comunicazione di cui all art. 9, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n.608. Tale comunicazione è messa a disposizione dei servizi competenti e delle direzioni territoriali del lavoro secondo gli standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 10

41 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 209 Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 agosto 2012 Il Ministro dell interno C ANCELLIERI Decreta: La data prevista per la trasmissione della certificazione al bilancio di previsione per l anno 2012 è differita al 30 novembre Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 settembre 2012 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali FORNERO 12A09670 Il direttore centrale: VERDE Il Ministro della cooperazione internazionale e l integrazione R ICCARDI Il Ministro dell economia e della finanze G RILLI Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2012 Registro n. 6, Interno, foglio n A09682 DECRETO 3 settembre Differimento del termine per la trasmissione della certificazione al bilancio di previsione per l anno 2012 da parte degli enti locali. IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE Visto l art. 161, comma 1 del testo unico della legge sull ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalità da fissarsi con decreto del Ministro dell interno, d intesa con l Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l Unione delle province d Italia (U.P.I.); Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 52 alla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2012, con cui sono stati approvati i modelli di certificazione del bilancio di previsione per l anno 2012 e stabiliti i termini per la presentazione della certificazione stessa; Considerato che il decreto del Ministro dell interno del 2 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell 11 agosto 2012, ha differito al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2012 da parte degli enti locali, con la conseguente esigenza di differire anche il termine per la trasmissione della relativa certificazione di bilancio; MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 18 maggio Individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell ex Istituto per gli affari sociali (IAS) da riallocare presso l Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), emanato ai sensi dell articolo 7, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE Vista la legge 10 febbraio 1961, n. 66, concernente la riorganizzazione giuridica dell Istituto italiano di medicina sociale (IIMS); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1993, recante «Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» che, all art. 8, ricomprende l Istituto italiano di medicina sociale tra gli enti di ricerca e di sperimentazione; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica a norma dell art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l art. 6, comma 2; 11

42 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti RISOLUZIONE N. 85/E Roma, 31 agosto 2012 OGGETTO:Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Versamenti con elementi identificativi, del contributo forfettario dovuto ai sensi dell articolo 5, comma 5, del decreto legislativo del 16 luglio 2012, n. 109 L articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, prevede che I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, [ ]. La dichiarazione e' presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 [ ]. L articolo 5, comma 5, del citato decreto, stabilisce che tale dichiarazione e' presentata previo pagamento, [ ] di un contributo forfettario di euro per ciascun lavoratore. [ ]. In attuazione del predetto disposto normativo, è stato emanato il decreto del Ministro dell'interno del 29 agosto 2012, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto, all articolo 2, prevede che il pagamento del contributo forfettario sia effettuato esclusivamente tramite il modello F24 Versamenti con elementi identificativi.

43 Per consentire il versamento del contributo in parola, tramite il predetto modello di pagamento, sono istituiti i seguenti codici: REDO denominato Datori di lavoro domestico regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012 ; RESU denominato Datori di lavoro subordinato regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012. In sede di compilazione del modello F24 Versamenti con elementi identificativi sono indicati: nella sezione CONTRIBUENTE, i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento; nella sezione ERARIO ED ALTRO, in corrispondenza degli importi a debito versati : - il campo tipo è valorizzato con la lettera R ; - il campo elementi identificativi è valorizzato con il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri si riportano solo i primi 17; - il campo codice è valorizzato con il codice tributo; - il campo anno di riferimento è valorizzato con 2012, anno per cui si effettua il versamento. Il modello di pagamento F24 Versamenti con elementi identificativi è reperibile oltre che sul sito internet dell Agenzia delle entrate anche sui siti internet del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero per la cooperazione internazionale e l integrazione e dell INPS. settembre I suddetti codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 7 IL DIRETTORE CENTRALE

44 genzia ntrate MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO CONTRIBUENTE CODICE FISCALE DATI ANAGRAFICI cognome, denominazione o ragione sociale data di nascita giorno mese Codice fiscale, dati anagrafici, domicilio fiscale del datore di lavoro anno DELEGA IRREVOCABILE A: AGENZIA PER L ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi nome PROV. barrare in caso di anno d imposta non coincidente con anno solare prov. DOMICILIO FISCALE comune prov. via e numero civico CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare codice identificativo SEZIONE ERARIO ED ALTRO NON COMPILARE tipo anno di elementi identificativi codice riferimento importi a debito versati R RESU Inserire R Numero del passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri si riportano solo i primi 17 Codice per la regolarizzazione del lavoratore extracomunitario - lavoro subordinato Inserire 2012,,, Inserire 1.000,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, MOD. F24 VERSAMENTI CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI 2009 EURO FIRMA ESTREMI DEL VERSAMENTO DATA giorno mese anno Autorizzo addebito su conto corrente bancario n CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE AZIENDA CAB/SPORTELLO SALDO FINALE EURO + (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE) cod. ABI CAB Pagamento effettuato con assegno n.ro tratto / emesso su cod. ABI firma bancario/postale circolare/vaglia postale CAB, 1 a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

45 genzia ntrate MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO CONTRIBUENTE CODICE FISCALE DATI ANAGRAFICI cognome, denominazione o ragione sociale data di nascita giorno mese Codice fiscale, dati anagrafici, domicilio fiscale del datore di lavoro anno DELEGA IRREVOCABILE A: AGENZIA PER L ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi nome PROV. barrare in caso di anno d imposta non coincidente con anno solare prov. DOMICILIO FISCALE comune prov. via e numero civico CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare codice identificativo SEZIONE ERARIO ED ALTRO NON COMPILARE tipo anno di elementi identificativi codice riferimento importi a debito versati R REDO Inserire R Numero del passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri si riportano solo i primi 17 Codice per la regolarizzazione del lavoratore extracomunitario - lavoro domestico Inserire 2012,,, Inserire 1.000,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, MOD. F24 VERSAMENTI CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI 2009 EURO FIRMA ESTREMI DEL VERSAMENTO DATA giorno mese anno Autorizzo addebito su conto corrente bancario n CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE AZIENDA CAB/SPORTELLO SALDO FINALE EURO + (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE) cod. ABI CAB Pagamento effettuato con assegno n.ro tratto / emesso su cod. ABI firma bancario/postale circolare/vaglia postale CAB, 1 a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

46 Dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare domestico o di assistenza alle persone ai sensi del decreto legislativo n.109 del 16 luglio 2012 Allo Sportello Unico per l Immigrazione competente Modulo EM-SUB ATTENZIONE La presente non ha valore di ricevuta: per avviare l'iter di richiesta di emersione dal lavoro irregolare è necessario inoltrare telematicamente il modello informatico compilato in tutte le sue parti.

47 ALLO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE COMPETENTE IL SOTTOSCRITTO DATORE DI LAVORO Consapevole delle sanzioni penali specificamente previste sia nei confronti di chiunque presenti una falsa dichiarazione al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione, sia in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, in tutto o in parte, nonchè di formazione o uso di atti falsi PRESENTA Dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n.109 del 16 luglio 2012 FORNISCE I SEGUENTI DATI DATI DELLA DITTA RICHIEDENTE Tipologia richiedente / Denominazione sociale Codice fiscale / P.I. Matricola INPS / / Iscritta ad INAIL / Codice controllo INAIL / Codice INAIL / Voce Tariffa / iscr.c.c.i.a.a. di prov / n.iscr.c.c.i.a.a. iscr. in data / / Indirizzo della sede / n. civico / Provincia / Comune / CAP /

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49 Dati del Lavoratore Cognome / Nome / Nato/a il / Sesso / Stato di nascita / Provincia di nascita / Città di nascita / Luogo di nascita estero / Codice fiscale (se già in possesso del lavoratore) / Stato civile / Cittadinanza / Tipo documento / Data di rilascio / Numero del documento / Rilasciato da / Data scadenza / Avviso: La presenza sul territorio nazionale, almeno dal 31 dicembre 2011, del lavoratore straniero, deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici. La suddetta documentazione, unitamente al passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, deve essere esibita dallo straniero al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l'immigrazione. Proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato Contratto di categoria / Livello-categoria / Mansioni / Tipologia contratto / Mesi di lavoro / Orario di lavoro / Località di impiego del lavoratore Provincia / Comune / Indirizzo / n. civico / CAP / Sistemazione alloggiativa del lavoratore Provincia / Comune / Indirizzo / n. civico / CAP / In locazione a carico del datore / Decurtazione dallo stipendio / Per importo di /

50 Recapiti dove il lavoratore intende ricevere eventuali comunicazioni Indirizzo / n. civico / Provincia / Comune / CAP / Telefono / Telefono Cellulare / /PEC / Fax / Ai fini della richiesta il datore di lavoro dichiara di occupare alla data della richiesta nell'unita' operativa, presso cui sarà impegnato il lavoratore: N _Dipendenti dell'anno / Azienda di nuova costituzione(inferiore ad un anno) volume d'affari al netto degli acquisti primo anno di attività / che il volume d'affari conseguito dall'azienda nel corso / ammonta a che il reddito di esercizio dichiarato nella denuncia annuale dei redditi di impresa presenta le seguenti caratteristiche: / / Anno_dichiarazione/ ammontare / Nell ipotesi di reddito proveniente da azienda agricola, il reddito risultante da dichiarazione IVA, Irap, da contributi comunitari eventualmente ricevuti, deve essere documentato dagli organismi erogatori;nell ipotesi di possesso di reddito esente, la capacità economica potrà essere desunta dalle attestazioni rilasciate dagli enti erogatori. Si impegna a corrispondere una retribuzione mensile lorda non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale e in caso di prestazione di lavoro non inferiore a 20 ore settimanali, una retribuzione mensile comunque non inferiore al minimo previsto per l assegno sociale; 1. Dichiara che alla data del 9 agosto 2012 occupava irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, il lavoratore indicato e continua ad occuparlo alla data di presentazione della presente 2. Si impegna, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza nel caso di espulsione coattiva. 3. E' obbligato all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno a regolarizzare la posizione retributiva, contributiva e fiscale. Tale regolarizzazione deve essere pari all intero periodo di lavoro antecedente alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e, comunque, non inferiore alla durata di almeno sei mesi, per rapporti di durata inferiore al semestre. Contributo forfetario di 1.000,00 Data versamento del contributo forfetario di effettuato tramite F24 codice RESU / Imposta di bollo ( 14.62) Estremi della marca da bollo telematica / Data pagamento /

51 AVVERTENZA L'attestazione di pagamento del contributo forfetario ed il contributo per l'imposta di bollo dovranno essere esibiti allo Sportello Unico per l'immigrazione all'atto della convocazione CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI SPECIFICATAMENTE PREVISTE DALL'ART.5 COMMA 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.109/2012, IL SOTTOSCRITTO CONFERMA LA VERIDICITA' DEI DATI INSERITI E DELLE DICHIARAZIONI FORMULATE E CONFERMA L'ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI SOPRA RIPORTATI Conferma

52 Informativa ai sensi dell Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Ai sensi e per gli effetti dell art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si comunica che: I dati forniti verranno utilizzati dallo Sportello Unico per l Immigrazione nel pieno rispetto della normativa citata. I dati saranno utilizzati al solo fine della gestione anche informatizzata delle procedure connesse all assunzione di lavoratori stranieri nonché per l invio di comunicazioni relative alle procedure stesse. I dati saranno oggetto di trattamento in forma scritta e supporto cartaceo, elettronico, telematico. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio al fine di dar corso al procedimento diretto al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato e l eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata esecuzione del suddetto procedimento. I dati non saranno oggetto di diffusione. Possono venire a conoscenza dei dati il personale dello Sportello Unico per l immigrazione e i soggetti coinvolti nelle suddette procedure ai sensi del Testo Unico dell immigrazione, approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi regolamenti attuativi, nonché del Centro Elaborazione Dati presso il Ministero dell Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l Immigrazione Piazza del Viminale Roma. Possono, altresì, venire a conoscenza dei dati i soggetti eventualmente coinvolti con apposite convenzioni stipulate dal Ministro dell Interno, ai sensi dell art. 39 comma 4 Bis della L.16/01/2003, n.3, così come modificato dall art. 1- quinquies dalla L.12/11/2004, n.271 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione. Titolare del trattamento dei dati è lo Sportello Unico per l immigrazione. L interessato potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in conformità all art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 196/2003.

53 Modello EM-SUB: Dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n.109 del 16 luglio 2012 Istruzioni di compilazione In attuazione della direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l immigrazione illegale, il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il nuovo provvedimento contiene una norma transitoria volta a far emergere i rapporti di lavoro irregolari: i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto occupano irregolarmente da almeno tre mesi lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale (in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente), potranno infatti dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l immigrazione ed avviare una procedura di regolarizzazione. In particolare: possono fare domanda di emersione i datori di lavoro italiani e comunitari e i datori di lavoro extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno). l emersione riguarda solo l assunzione di lavoratori extracomunitari. la domanda contiene un solo lavoratore, nel caso il datore voglia sanare la situazione di più lavoratori dovrà compilare per ognuno di essi una singola domanda. La compilazione del modulo è divisa in sezioni. Per procedere con l invio della domanda è necessario fornire tutte le informazioni richieste; il programma segnalerà con opportuni messaggi esplicativi i campi compilati con caratteri o formati che non rispettano i requisiti richiesti. 1

54 Per la corretta compilazione si specifica quanto segue: Dati ditta richiedente: selezionare nel campo Tipologia richiedente : o ditta individuale o società o ente ed indicare le seguenti informazioni: o Denominazione sociale o Codice fiscale o P.I. o Matricola INPS o Iscritta ad INAIL o Codice INAIL o Codice controllo INAIL o Voce tariffa o Iscr. C.C.I.A.A. o Iscr. in data o Indirizzo della sede o n. civico o Provincia o Comune o CAP 2

55 Secondo la scelta effettuata sono compilabili i campi per l acquisizione delle informazioni necessarie. 3

56 Datore di lavoro/rappresentate legale: indicare i dati personali del datore di lavoro persona fisica o del legale rappresentante; in quest ultimo caso, specificare il codice fiscale del rappresentante legale. 4

57 Stato Cittadinanza: selezionando nel campo Cittadinanza il valore Italia o uno stato facente parte dell Unione europea (es. Austria) vengono disabilitati i campi relativi al titolo di soggiorno: o Titolare di o o o o o Scadenza del titolo di soggiorno posseduto Numero del permesso posseduto Per motivi di Tipo richiesta Data richiesta 5

58 Selezionando come Cittadinanza uno stato non comunitario (es. Brasile), vengono abilitati i campi relativi al titolo di soggiorno; le tipologie di permesso di soggiorno che autorizzano un datore straniero a presentare le istanza di emersione EM-DOM sono: permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo carta di soggiorno per familiare di cittadino UE carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino UE Possono accedere alla procedura anche gli stranieri che hanno presentato la richiesta e/o rinnovo per una di tali tipologie di soggiorno: richiesta permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo richiesta carta di soggiorno per familiare di cittadino UE richiesta carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino UE. N.B.: In caso di Società ente, qualora il rappresentante legale non possieda uno dei titoli di soggiorno presenti nell elenco ma sia titolare/richiedente del permesso di soggiorno, deve indicare gli estremi di tale titolo selezionando la voce "Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" o "Richiesta di rilascio permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo". 6

59 Documento di identità: per le persone di cittadinanza italiana i documenti equivalenti alla carta d identità sono: o o o o o o o o o o o Carta identità Passaporto ordinario Passaporto diplomatico Passaporto di servizio Carta di identità diplomatica la patente di guida la patente nautica il libretto di pensione il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici il porto d'armi le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. Per le persone di cittadinanza straniera i documenti equivalenti al passaporto sono: o o o o o o o o o o o o Titolo di viaggio per apolidi Documento di viaggio Titolo di viaggio per rifugiati Titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall Autorità del paese di cui sono cittadini) Lasciapassare delle Nazioni Unite Lasciapassare comunitario Lasciapassare frontiera Documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO Libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l esercizio della loro attività professionale Documento di navigazione aerea Carta d identità valida per l espatrio per i cittadini di uno Stato dell Unione Europea Carta d identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all Accordo Europeo sull abolizione del passaporto (firmato a Parigi il ) Per quanto riguarda il datore di lavoro il documento di identità ovvero il permesso/carta di soggiorno in corso di validità dovranno essere esibiti, da parte del datore di lavoro, al momento della convocazione presso il competente Sportello Unico. Per quanto riguarda il lavoratore il passaporto (o altro documento equivalente) in corso di validità dovrà essere esibito, da parte del lavoratore straniero, al competente Sportello Unico ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno. 7

60 Recapiti datore eventuali comunicazioni: indicare i dati riguardanti l indirizzo dove il datore di lavoro intende ricevere eventuali comunicazioni. Nei campi numerici, N. civico, CAP, Telefono, Telefono cellulare, , Fax, non sono ammessi caratteri speciali. 8

61 Dati del lavoratore: indicare negli apposti campi: o o o o o o o o o o nome; cognome; data di nascita: l età minima per l ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e, comunque, non può essere inferiore ai 16 anni compiuti, ai sensi dell art.3 della legge , n.977 modificata dall art.5 del D.lgs n.345 e successive modifiche e integrazioni. Al riguardo si precisa che, per assolvimento dell obbligo si intende la frequenza scolastica di almeno 8 anni, in virtù dell abrogazione della legge n. 9/99 operata dall art.7 della legge n.53/2003. Tale circostanza deve essere comprovata da idonea documentazione rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza dello straniero, debitamente vistata, previa verifica della legittimazione dell organo straniero che ha rilasciato il predetto documento, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Dovrà, inoltre, essere prodotta la documentazione attestante l assenso dell esercente la patria potestà all espatrio del minore. sesso; stato di nascita; provincia di nascita; città di nascita; luogo di nascita estero (in caso che il lavoratore sia nato in un paese diverso dall Italia); codice fiscale (se già in possesso del lavoratore); stato civile; 9

62 o o o o o o Cittadinanza; Tipo del documento Numero del documento Data rilascio Rilasciato da (autorità rilasciante) Data scadenza 10

63 Proposta di contratto di lavoro: indicare il contratto di categoria che verrà applicato (secondo la Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali Istat), il livello di categoria e le Mansioni. Nello scegliere la tipologia di contratto sono presenti le seguenti opzioni: Tempo indeterminato Tempo determinato Solo nel caso di tempo determinato si dovranno indicare anche i mesi della durata del contratto. 11

64 Località di impiego del lavoratore: l indicazione della località d impiego del lavoratore è necessaria ai fini dell individuazione dello Sportello Unico provinciale competente al rilascio del nulla osta. Nell ipotesi in cui il lavoratore sarà impiegato presso una pluralità di sedi di lavoro, indicare la sede ove si svolgerà l attività prevalente. 12

65 Sistemazione alloggiativa del lavoratore: Il datore di lavoro si impegna ad indicare una sistemazione alloggiativa che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero sia fornita dei requisiti di abitabilità e idoneità igienico-sanitaria. Se la locazione è a carico del datore di lavoro, egli ha facoltà di rivalersi delle spese eventualmente sostenute per la messa a disposizione dell alloggio trattenendo, dalla retribuzione mensile, una somma massima pari ad un terzo del suo importo netto. Selezionando dalla lista In locazione a carico del datore l opzione SI deve essere compilata anche l informazione Decurtazione dallo stipendio. Anche in questo caso i valori ammessi possono essere SI e NO. Scegliendo SI dovrà essere indicato anche l importo decurtato dallo stipendio nell apposito campo. 13

66 Recapiti lavoratore eventuali comunicazioni: indicare i dati riguardanti l indirizzo dove il lavoratore intende ricevere eventuali comunicazioni. Nei campi numerici, N. civico, CAP, Telefono, Telefono cellulare, , Fax, non sono ammessi caratteri speciali. Dichiarazioni del datore di lavoro: indicare il numero di dipendenti occupati alla data della richiesta nell'unita' operativa presso cui sarà impegnato il lavoratore. Se l azienda è di nuova costituzione i campi relativi al fatturato e alla dichiarazione si disabilitano. 14

67 Se l azienda non è di nuova costituzione, selezionare il valore No e i campi relativi al fatturato e alla dichiarazione si abilitano: selezionare la dichiarazione attraverso la quale il datore Si impegna a corrispondere una retribuzione mensile lorda non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale e comunque non inferiore al minimo previsto per l assegno sociale 15

68 Estremi del pagamento e della marca da bollo: indicare i dati relativi alla data del versamento del contributo forfettario di tramite F24, estremi della marca da bollo telematica, data pagamento Una volta inseriti tutti i dati nelle maschere precedentemente descritte, in caso di esito positivo, l utente può procedere all invio della comunicazione selezionando la check box Conferma e successivamente il pulsante Invia. 16

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89 Direzione Centrale Entrate Roma, 14/09/2012 Circolare n. 113 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: SOMMARIO: Art. 5, decreto legislativo 16 luglio 2012, n Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Disposizione transitoria per l emersione di lavoratori extracomunitari. Il Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, prevede all art. 5 che i datori di lavoro i quali, alla data del 9 agosto 2012, hanno occupato irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi lavoratori, cittadini di paesi non appartenenti alla Comunità Europea presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31 dicembre 2011, possono dichiarare, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, la sussistenza del rapporto

90 di lavoro allo sportello unico per l immigrazione con modalità informatiche, previo versamento di un contributo forfetario pari a 1000,00. L avvenuta presentazione della dichiarazione determina la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi per le violazioni delle norme relative all ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e delle norme relative all impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale. La sottoscrizione del contratto di soggiorno e la contestuale comunicazione obbligatoria di assunzione comportano l estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi. 1. PREMESSA Sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 è stato pubblicato il decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109, in attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il predetto decreto legislativo è entrato in vigore il 9 agosto L art. 5 del citato decreto ha previsto una disposizione transitoria finalizzata all emersione del lavoro irregolare prestato da lavoratori stranieri. I datori di lavoro che alla data del 9 agosto 2012 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi - quindi dal 9 maggio - lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale ininterrottamente dal 31 dicembre 2011 o da data antecedente e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, di cui all art. 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 possono presentare una dichiarazione di emersione allo sportello unico per l immigrazione. All atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno deve essere documentata la regolarizzazione di quanto dovuto dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi o comunque per l intero periodo di durata del rapporto, se maggiore. Con decreto del Ministro dell Interno del 29 agosto 2012, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con il Ministro della Cooperazione internazionale e dell integrazione, con il Ministro dell Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 209 del 7 settembre 2012, sono state definite le modalità di presentazione della dichiarazione, della documentazione relativa alla regolarità retributiva, contributiva e fiscale nonché ulteriori modalità attuative della norma. 2. PAGAMENTO CONTRIBUTO FORFETARIO Prima di presentare la dichiarazione di emersione il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di un contributo forfetario, per ciascun lavoratore, di 1.000,00 (comma 5, art. 5 citato). Il pagamento deve essere effettuato attraverso il modello F24 versamenti con elementi identificativi, disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate sui siti Con determinazione 85/E del 31/8/2012, l Agenzia delle Entrate ha istituito il codice REDO che deve essere utilizzato dai datori di lavoro domestico ed il codice RESU che deve essere utilizzato dalla generalità dei datori di lavoro subordinato, escluso quello domestico, e ha indicato le seguenti modalità di compilazione: - nella sezione CONTRIBUENTE, i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento; - nella sezione ERARIO ED ALTRO, in corrispondenza degli importi a debito versati :

91 il campo tipo è valorizzato con la lettera R ; il campo elementi identificativi è valorizzato con il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri si riportano solo i primi 17; il campo codice è valorizzato con il codice tributo; il campo anno di riferimento è valorizzato con 2012, anno per cui si effettua il versamento. Il contributo forfetario non sarà rimborsato in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa (comma 5, art. 2, decreto interministeriale 9 agosto 2012). Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 109 del 2012 e fino alla conclusione del procedimento volto all emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati per le violazioni delle norme relative all ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui all art. 12 del T.U. per l Immigrazione), nonché delle norme relative all impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, con la quale ai sensi dell art. 6 del decreto interministeriale citato, il datore di lavoro assolve anche l obbligo di comunicazione di assunzione ai sensi dell art. 9, comma 2, D.L. 510/96 e il rilascio del permesso di soggiorno, comportano l estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e all impiego di lavoratori, anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. 3. DESTINATARI DELLA NORMA a) Datori di lavoro Le disposizioni di cui all art. 5 citato individuano i destinatari della norma di seguito indicati: datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze personale addetto al lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare. Si ricorda che il datore di lavoro domestico è persona fisica ma, in alcuni particolari casi, anche la persona giuridica può esservi assimilata. Infatti, alle comunità stabili, senza fini di lucro, che sostituiscono sotto il profilo morale ed organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte, è riconosciuta la possibilità di assumere un lavoratore domestico in quanto le sue prestazioni sono destinate a rispondere alle consuete esigenze di servizi domestici, caratteristiche della vita familiare. Possono quindi essere datori di lavoro domestico: - le comunità religiose - le convivenze militari - le case famiglia - le comunità di recupero e/o assistenza disabili - le comunità focolari datori di lavoro non agricoli e i datori di lavoro agricoli b) Lavoratori La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente per lavoratori

92 extracomunitari che, alla data del 9 agosto 2012, erano occupati irregolarmente da almeno tre mesi e continuano ad essere occupati al momento della domanda e che siano presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno alla data del 31 dicembre Sono esclusi dalla regolarizzazione i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, ad eccezione dei lavoratori del settore domestico di sostegno al bisogno familiare per il quale sono ammessi i rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali. 4. LIMITI DI REDDITO DATORI DI LAVORO L art. 3 del decreto interministeriale 29 agosto 2012 citato ha indicato i limiti di reddito imponibile richiesti al datore di lavoro per essere ammesso alla procedura di emersione. Nel caso di presentazione della dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, i limiti di reddito del datore di lavoro sono i seguenti: - non inferiore a euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito; - non inferiore a euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi (il coniuge ed i parenti entro il 2 grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi); - non è richiesto il requisito reddituale al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l autosufficienza, che effettui la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza. Nel caso di presentazione della dichiarazione di emersione da parte di un datore di lavoro non domestico, persona fisica, ente o società i limiti di reddito ai sensi dell art. 3 comma 1 del decreto interministeriale del 29 agosto 2012 non possono essere inferiori a euro annui. Nella predetta disposizione rientrano anche le comunità stabili senza fine di lucro, di cui al precedente punto 3 lett. a). Qualora il medesimo datore di lavoro presenti dichiarazione di emersione per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale di cui al punto precedente, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dalla direzione territoriale del lavoro ai sensi del comma 8 dell'articolo 30 bis del D.P.R. 31 agosto 1999, n REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA L art. 5, comma 5, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, stabilisce che la conclusione del procedimento di emersione è subordinata alla regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi ed è fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi. La regolarità degli adempimenti deve essere documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1. L art. 5 del decreto interministeriale del 29/08/2012 reca le disposizioni attuative, specificando al comma 2 le modalità per documentare la regolarizzazione dei lavoratori e la correttezza e correntezza nei versamenti contributivi riferiti ai lavoratori emersi. Ai sensi di quanto stabilito dal citato decreto legislativo n. 109 del 2012, i datori di lavoro sono tenuti a denunciare all INPS e all INAIL i lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione secondo le modalità che saranno di seguito specificate e provvedere al conseguente pagamento dei contributi. La diversità dei lavoratori da far emergere e degli adempimenti che i datori di lavoro sono

93 tenuti ad effettuare nei confronti degli Enti Previdenziali determina delle differenze nella procedura di regolarizzazione e nella documentazione da presentare presso lo Sportello Unico. Di seguito vengono, quindi, illustrate separatamente per i rapporti di lavoro agricolo e non agricolo e per i rapporti di lavoro domestico, le modalità di regolarizzazione anche ai sensi del predetto art. 5, comma 2, del decreto interministeriale del 29 agosto DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PRESENTATA DA DATORE DI LAVORO DOMESTICO a) Iscrizione provvisoria del rapporto di lavoro domestico A seguito della presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l immigrazione (Mod. EM-DOM), l INPS provvederà all iscrizione d ufficio del rapporto di lavoro domestico, nell archivio LAV DOM, attribuendo un codice provvisorio, contraddistinto dai numeri iniziali I dati registrati saranno quelli inseriti nella dichiarazione presentata sia per i riferimenti anagrafici sia per quanto attiene al rapporto di lavoro relativamente a mansione, livello contrattuale e numero di ore lavorate. Non essendo esplicitamente dichiarata la retribuzione, sarà preso a riferimento il minimo contrattuale corrispondente al livello dichiarato. Inoltre, poiché nel rispetto di quanto disposto dal comma 2, art.4 del decreto interministeriale 29 agosto 2012, il datore di lavoro si è impegnato nella dichiarazione ad erogare una retribuzione convenuta non inferiore al minimo previsto per l assegno sociale - per l anno 2012 di 429,00 mensili - nel caso in cui il minimo contrattuale, per le ore lavorate indicate, non raggiungesse detto importo, la retribuzione oraria sarà determinata in modo da rispettare detto minimo. Si precisa, che al lavoratore sarà assegnato un codice fiscale numerico provvisorio NNNNNNNNN (N rappresenta il progressivo). L Istituto provvederà, appena iscritto il rapporto di lavoro, all invio al recapito del datore di lavoro dei Mav per il pagamento dei contributi, precalcolati in base ai dati determinati come sopra esposto, dove al codice fiscale del lavoratore verrà inserito da attribuire. I MAV sono messi a disposizione, per la sola ristampa, sul sito seguendo il percorso Portale dei Pagamenti Lavoratori domestici Entra nel servizio - inserendo il codice fiscale del datore di lavoro e il codice assegnato al rapporto di lavoro. I datori di lavoro che, contestualmente al pagamento dei contributi previdenziali, desiderano pagare anche i contributi di assistenza contrattuale alle organizzazioni sindacali con le quali INPS ha stipulato apposita convenzione, potranno farlo generando dal sito internet un nuovo Mav, che include anche detti contributi. In deroga a quanto previsto dall Istituto relativamente alle modalità di pagamento di contributi domestici, per i rapporti di lavoro derivanti da emersione e iscritti con codice 8912, è ammesso il versamento solo tramite MAV, da pagare presso lo sportello bancario o postale. All atto della convocazione presso lo sportello unico per l immigrazione, per dimostrare la regolarità contributiva, il datore di lavoro dovrà quindi esibire i MAV regolarmente quietanzati, accompagnati dalla parte a disposizione del datore di lavoro in cui sono riportati i dati che hanno determinato l importo, relativi al pagamento dei contributi dall inizio del rapporto di lavoro fino all ultimo trimestre scaduto. Si ricorda, infatti, che i contributi per lavoro domestico si pagano trimestralmente con i seguenti termini: 1 trimestre gennaio-febbraio-marzo dal 1 al 10 aprile 2 trimestre aprile-maggio-giugno dal 1 al 10 luglio 3 trimestre luglio-agosto-settembre dal 1 al 10 ottobre 4 trimestre ottobre-novembre-dicembre dal 1 al 10 gennaio dell anno successivo. b) Iscrizione definitiva

94 La sottoscrizione del contratto di soggiorno assolve anche l obbligo di comunicazione di assunzione e pertanto dalla data di inizio del rapporto di lavoro ivi indicata, l INPS provvederà all iscrizione definitiva del rapporto di lavoro, rilasciando un nuovo codice e cessando d ufficio il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente, contraddistinto dal codice 8912, al giorno precedente a quello indicato nel contratto di soggiorno. Per il pagamento dei contributi dovuti per il trimestre in cui avviene la sottoscrizione fino alla data di cessazione per il rapporto di lavoro con codice provvisorio 8912, l Istituto provvederà all emissione di un MAV apposito, che sarà inviato contestualmente alla lettera di comunicazione del nuovo codice assegnato. c) Regolarizzazione di periodi antecedenti il 9 maggio Nel caso in cui il datore di lavoro intenda comunicare l inizio della prestazione lavorativa con data antecedente al 9 maggio 2012, potrà farlo, durante il periodo di iscrizione provvisoria, variando la data inizio o dal sito seguendo il percorso ServiziOnline - Per tipologia di utente Cittadino - Lavoratori Domestici, o telefonando al Contact Center In entrambi i casi, il datore di lavoro come di prassi dovrà utilizzare il PIN rilasciato dall INPS. Avvenuta l iscrizione definitiva, fermi restando i limiti di prescrizione quinquennale, i periodi di lavoro antecedenti al 9 maggio dovranno essere dichiarati compilando il mod. LD DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PRESENTATA DA AZIENDE NON AGRICOLE E AGRICOLE a) Presentazione e compilazione del flusso Uniemens da parte delle aziende non agricole Come già più volte sottolineato condizione necessaria per il completamento della procedura di emersione è che al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l Immigrazione i datori di lavoro attestino di aver effettuato, tra le altre cose, tutti gli adempimenti e i versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati all emersione. I datori di lavoro, sia quelli già in possesso di una posizione contributiva presso l INPS sia quelli che non ne risultino già titolari, ai fini della regolarizzazione in parola dovranno richiedere l apertura di una apposita posizione che verrà contraddistinta dal codice di autorizzazione 5W avente il significato di Posizione contributiva riferita a personale oggetto di emersione ai sensi dell art 5 del D.lgs. n.109/2012. Al ricevimento della posizione aziendale i datori di lavoro dovranno provvedere all invio dei flussi Uniemens per i periodi oggetto di emersione relativi ai lavoratori da regolarizzare e al pagamento tramite modello F24 (causale DM10) dei relativi contributi senza aggravio di somme aggiuntive. I lavoratori oggetto dell emersione saranno indicati nel flusso Uniemens secondo le consuete modalità. Inoltre, per gli stessi lavoratori andrà valorizzato l elemento <Assunzione> indicando nell elemento <GiornoAssunzione> il giorno del mese in cui è intervenuta l assunzione, nell elemento <TipoAssunzione> il nuovo codice 1E avente il significato di Assunzione a seguito di emersione ai sensi dell art 5 del D.lgs. n.109/2012. Copia delle denunce mensili Uniemens, prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore, per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione, dovranno essere presentate dal datore di lavoro al

95 momento della convocazione allo Sportello Unico per l Immigrazione. b) Presentazione e compilazione del flusso DMAG da parte delle aziende agricole I datori di lavoro agricolo, già in possesso di una posizione contributiva presso l INPS, dovranno provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione inviando il flusso DMAG principale e/o di variazione trasmesso all Istituto secondo le consuete modalità. I datori di lavoro, invece, che non siano già titolari di una posizione contributiva dovranno preliminarmente procedere ad una richiesta di apertura di una posizione con relativo codice CIDA. In entrambi i casi l importo dei contributi sarà richiesto con la consueta tariffazione effettuata dall Istituto. Pertanto, a decorrere dal periodo previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni relative al terzo trimestre 2012 e precedenti, i datori di lavoro agricolo interessati alla procedura di emersione dovranno dichiarare i lavoratori stranieri da regolarizzare, nel quadro F del modello DMAG; il lavoratore regolarizzato sarà contraddistinto da apposita casella, che il datore di lavoro provvederà ad avvalorare mediante flag, in cui si evidenzierà che trattasi di lavoratore straniero regolarizzato ex art. 5 del Decreto 109/2012. Nello stesso quadro del DMAG verranno denunciati gli ordinari dati anagrafici, retributivi e contributivi. Copia delle denunce trimestrali DMAG di regolarizzazione dovranno essere presentate dal datore di lavoro agricolo al momento della convocazione allo Sportello Unico per l Immigrazione. 6. REGOLARITA CONTRIBUTIVA Il datore di lavoro, all atto della stipula del contratto di soggiorno dovrà attestare, tra le altre cose, il corretto versamento dei contributi dovuti per i rapporti di lavoro emersi a partire dalla decorrenza del rapporto di lavoro oggetto di emersione avviato in data più remota e fino alla data di stipula del contratto e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi. La correntezza e la correttezza dei versamenti contributivi saranno attestate mediante il DURC per le aziende non agricole ed il certificato di regolarità per le aziende agricole. In quest ultimo documento verrà attestata anche la regolarità della denuncia dei lavoratori per i periodi successivi a quelli riportati nel DMAG di variazione. Entrambi i documenti saranno richiesti a cura dello Sportello Unico per l Immigrazione. Si precisa che nel periodo citato i datori di lavoro dovranno aver versato correttamente e correntemente la contribuzione per tutti i lavoratori impiegati in azienda anche, quindi, per quelli non interessati al procedimento di emersione. Infatti, eventuali omissioni nel versamento determineranno una irregolarità che non può che essere ricondotta anche ai lavoratori emersi. Si fa riserva di dare ulteriori istruzioni operative alle Sedi per le operazioni necessarie al rilascio delle citate attestazioni di regolarità. 7. ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO

96 Posto l obbligo di contribuzione, già ricordato, anche nel caso di prestazione di fatto di lavoro, si fa riserva di ulteriori istruzioni per la regolarizzazione contributiva nei casi in cui il procedimento di emersione si concluda con l archiviazione o il rigetto oppure la prosecuzione della prestazione sia stata impedita da circostanze contingenti, quale ad esempio il decesso del datore di lavoro o del lavoratore. Il Direttore Generale Nori

97 Predisposizione e Presentazione della domanda di Emersione dal Lavoro Irregolare per lavoratori stranieri anno 2012

98 La normativa di riferimento Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Art. 5 (disposizione transitoria) Decreto del Ministro dell Interno 29 agosto 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7/9/2012 Emersione lavoro irregolare per lavoratori stranieri Modalità di presentazione della dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro irregolare Modalità di pagamento del contributo forfetario di per ciascun lavoratore Modalità per la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale Limiti di reddito imponibile richiesti per il datore di lavoro per l emersione del rapporto di lavoro irregolare

99 Il pagamento del contributo Prima di presentare la dichiarazione di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del contributo forfetario pari a euro per ciascun lavoratore dichiarato. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 Versamenti con elementi identificativi ed i codici tributo istituiti dall'agenzia delle entrate 'REDO' (per il lavoro domestico) e 'RESU' (per il lavoro subordinato). Le somme versate a titolo forfetario non sono ripetibili in caso di archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa. Il modello F24 deve contenere i dati di identificazione del datore di lavoro, nonché il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore.

100 Codice RESU Codice REDO

101 Codice RESU

102 Codice REDO

103 Soggetti interessati Datori di lavoro Cittadino italiano Cittadino di un paese appartenente all Unione Europea Cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all art. 9 del T.U. Cittadino straniero titolare di carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario o titolare della carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino comunitario ai sensi del D.Lgs. N 30/2007 Cittadino straniero che ha presentato richiesta di rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario

104 Soggetti interessati Datori di lavoro L emersione potrà essere effettuata anche: per il lavoro domestico dai seguenti Enti: Comunità religiosa Convivenza militare Casa famiglia Comunità di recupero e/o assistenza disabili Comunità focolari. per il lavoro subordinato dagli Enti/Società, così come previsto per le domande di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.

105 Soggetti interessati Lavoratori Lavoratori extracomunitari che, alla data del 9 agosto 2012, erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi e continuano ad essere occupati al momento della presentazione della domanda e che siano presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data del 31 dicembre 2011.

106 Comunicazione Obbligatoria Al fine di garantire quanto riportato all art. 5 comma 9 del D.Lgs 109 del 2012, in particolare che contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l impiego, ovvero, in caso di rapporto di lavoro per lavoro domestico all INPS il decreto interministeriale ha puntualizzato che con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore assolve agli obblighi previsti.

107 Regolarizzazione somme dovute Al fine della regolarizzazione sarà necessario esibire: a titolo retributivo: l attestazione redatta congiuntamente dal datore e dal lavoratore, nella quale deve essere dichiarato il regolare pagamento degli emolumenti dovuti in base al CCNL, riferibile alle attività svolte a titolo contributivo: la documentazione indicata all art. 5 comma 2 del decreto a titolo fiscale: l apposita autocertificazione del datore (come da facsimile)

108 Regolarizzazione somme dovute

109 La ricevuta di presentazione della domanda La ricevuta è scaricabile dal sito una volta effettuato l invio della domanda. In caso di difficoltà nell ottenimento della ricevuta, il problema va segnalato all Help Desk. La ricevuta contiene i dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore ed i codici di identificazione che consentiranno alle forze di Polizia a partire dal 15 settembre 2012 di verificare l autenticità formale dei dati presenti nella stessa, così da contrastare qualsiasi tentativo di falsificazione/contraffazione. A tal fine alle forze di Polizia è reso disponibile un Portale WEB in intranet, accedendo al quale è possibile effettuare le verifiche. La ricevuta va conservata sia dal datore di lavoro che dal lavoratore. Gli intermediari sono tenuti a consegnare la ricevuta al datore di lavoro.

110 Ricevuta modello EM-DOM Ricevuta modello EM-SUB

111 Protocolli di intesa Al fine di ottenere la qualificata collaborazione dei Comuni, già sperimentata in analoghe occasioni, potranno essere utilizzate le utenze già in possesso degli operatori comunali e nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori utenze o modificare quelle già fornite, dovrà essere trasmessa apposita comunicazione secondo le indicazioni fornite nell allegato tecnico al protocollo con ANCI sottoscritto fra Ministero dell Interno, Ministero del Lavoro e ANCI il 31 agosto Restano validi anche per la procedura in esame i Protocolli di intesa già sottoscritti con le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali ed i Patronati, che vorranno fornire assistenza per la compilazione e l inoltro delle domande.

112 Il procedimento telematico realizzato 2 Compilazione domanda di emersione Sito WEB del Ministero 3 - Invio domanda 1 -Registrazione sul sistema e richiesta modulo emersione (EM-DOM e EM-SUB) CED DLCI Inoltro automatico a SUI competente e a PS e DPL per parere

113 Servizio di Help Desk per la gestione delle richieste di assistenza

114 Servizio di Help Desk - Flusso di comunicazione con Utente esterno Richiesta di assistenza Uffici Pubblica Amministrazione/ Associazioni di Categoria Accesso via Telefono (Numero Verde) Utente privato registrato Accesso tramite Sito Internet Uffici Pubblica Amministrazione Numero Verde Per assistenza Telefonica tecnica; Funzionale; Giuridica Comunicazione di accettazione e assegnazione numero di ticket inviata da Operatore ad Utente Invio richiesta di assistenza tecnica;funzionale; giuridica dall utente mediante specifico form presente nel Sito Internet Mail di accettazione e assegnazione numero di ticket Inviata da operatore ad Utente Operatore HD Presa in carico richiesta Tecnica; Funzionale; Giuridica Analisi del problema/ Richiesta di informazioni ulteriori Operatore HD Presa in carico richiesta Tecnica; Funzionale; Giuridica Analisi del problema/ Richiesta di informazioni ulteriori

115 Il servizio di consultazione dello stato pratica da parte dell utente

116 Accesso al Portale dei servizi Dipartimentali Attraverso un link presente sul sito del Sistema di Inoltro telematico, si accede al Portale dei servizi Dipartimentali L accesso avviene attraverso la digitazione di una username e di una password con cui si è fatto l invio della domanda.

117 Verifica Stato Pratica Dopo l'accesso, l'utente riceverà elencate tutte le pratiche da lui inserite con la possibilità di ricercarne una specifica. L'utente può verificare lo stato della pratica Utenti privati e operatori autorizzati (Comuni, Associazioni di Categoria, Patronati)

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